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39.2014.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA

C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA

2000 N. 40, pag. 208.

2.5. L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata

in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Il termine di 30 giorni di

cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di

perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3;

STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Sul condono è pronunciata

una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai

sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a

norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2 Per

il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso

1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per

le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,

4800.

franchi l’anno;

c. per

tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone

parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto

dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione

cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per

gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque,

perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti

una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.6

La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

Per quel che concerne la

buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come

presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno

determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del

27.

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C

130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,

consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,

consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112

V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.7

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare

deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01

del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.8

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, il 5 febbraio 2010, ha firmato la “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati” da cui risulta, da

un lato, che il medesimo era separato dal 19 dicembre 2007, che egli viveva a __________

mentre la consorte, __________, e i sette figli a __________, che il ricorrente

era dipendente a tempo pieno del Comune di __________ quale giardiniere e che

la moglie era casalinga (cfr. doc. 1).

Dall’altro, che tali dati sono

stati controllati sia dall’Agenzia comunale AVS di __________ che dall’Agenzia

comunale AVS di __________ il 15, rispettivamente 16 febbraio 2010 (cfr. doc. 1

6/7).

Inoltre in uno scritto del

29.

dicembre 2011 alla Cassa concernente “Aggiornamento diritto della figlia __________

per compimento del 16.anno di età assegni familiari da 200.-- a 250.--” __________

ha affermato che:

" come da

accordo telefonico invio l’attestato di frequenza di __________ figlia di RI 1

dipendente del Comune di __________. Ricevo l’assegno direttamente dalla Città

di __________ da accordo preso durante la separazione e il conseguente

divorzio. L’entrata è per noi significativa in quanto i figli sono 7 e il

padre giardiniere paga solo 225.-- per figlio.” (Doc. 3 1/2; la sottolineatura

è del redattore)

Il 13 agosto 2012 la Cassa

ha trasmesso al Municipio di __________ Ufficio stipendi il seguente scritto:

" vi

comunichiamo che la nostra Cassa, al fine di poter stabilire se il diritto

accordato al sig. RI 1 è tutt’ora corretto, sta effettuando delle verifiche

d’ufficio.

Vogliate, per quanto sopra esposto, sospendere

con effetto immediato ogni versamento effettuato a titolo di assegni familiari

in favore dei figli del sig. RI 1.

La Cassa vi comunicherà in seguito la

propria decisione.” (Doc. 4 1/1)

Il 29 agosto 2012 il

Servizio del personale Ufficio stipendi della Città di __________ ha risposto

alla Cassa, con copia per conoscenza all’assicurato, che avrebbe provveduto a

sospendere il versamento degli assegni familiari dal 1° settembre 2012 (cfr.

doc. 5 1/1).

La parte resistente, il 4

settembre 2012, dopo aver spiegato al ricorrente che, al fine di poter

stabilire se il diritto accordatogli era ancora corretto, stava effettuando

delle verifiche d’ufficio, l’ha invitato a compilare il formulario di

richiesta, valido dal 1° gennaio 2009, in tutti i suoi punti e a trasmetterlo entro e non oltre il 25 settembre 2012 (cfr. doc. 6 1/1).

Il 24 settembre 2012

l’insorgente ha comunicato:

" in

riferimento all’oggetto citato a margine e in particolare alla Vs. lettera del

4.9

nella quale mi invitate a compilare dei moduli per riformulare la richiesta

degli assegni familiari, credo che non sia necessario o quanto meno inutile.

Mensilmente verso regolarmente l’intero

ammontare degli assegni dei miei figli alla ex moglie, unitamente agli

alimenti. Se l’ex coniuge dovesse aver fatto richiesta di ricevere lei

direttamente gli assegni e rientrasse nei parametri e nei criteri di tale

assegnazione per me sarebbe più semplice e anche più comodo se ciò avvenisse.

Attualmente praticamente fungo solo da tramite, perché comunque l’intero

importo lo giro direttamente a lei, con però la complicazione che ogni volta che

necessita una nuova richiesta ci sono problemi nella trasmissione dei documenti

necessari a tale scopo.

In conclusione non sono concorrente

nell’assegnazione dei suddetti assegni, bensì sono assolutamente favorevole che

ciò avvenga in favore della ex moglie se dovesse rientrare nelle condizioni per

averne diritto.

(…)” (Doc. 7)

Il Servizio del personale

Ufficio stipendi della Città di __________, il 29 maggio 2013, ha informato la Cassa che nel caso dell’assicurato, come indicato il 28 agosto 2012, siccome la

comunicazione di quest’ultima è pervenuta solo dopo l’emissione degli stipendi

del mese di agosto 2012, ha sospeso il versamento degli assegni familiari a

partire dal 1° settembre 2012 (cfr. doc. 12 1/2).

La Cassa, con decisione

del 14 giugno 2013 ha limitato nei confronti di RI 1 la validità delle

decisioni di attribuzione degli assegni familiari a favore dei figli __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e __________ al 21

luglio 2012 e gli ha ordinato a di restituire l’importo di fr. 943.70 percepiti

a torto a titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012, in quanto all’inizio di agosto 2012 è stata informata dalla sua ex moglie che a far tempo dal

luglio 2012 aveva iniziato un’attività lucrativa dipendente, ciò che ha

comportato l’attribuzione del diritto agli assegni a quest’ultima dal 22 luglio

2012.

(cfr. doc. 13 2/4; consid. 1.1.).

Con ulteriore decisione

del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A8), confermata dalla decisione su opposizione

del 18 aprile 2014 (cfr. doc. A10), l’amministrazione ha respinto la domanda di

condono di RI 1, poiché non poteva essergli riconosciuta la buona fede.

La Cassa ha motivato il

suo rifiuto con il fatto che l’assicurato non ha informato dell’inizio di

un’attività lucrativa da parte della ex moglie e non ha collaborato

trasmettendo il formulario di richiesta compilato occorrente per valutare il

suo diritto agli assegni inviatogli nel mese di settembre 2012, in quanto ritenuto non necessario (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

L’amministrazione ha pure

evidenziato che l’insorgente nemmeno ha comunicato di aver ottenuto nel

frattempo il divorzio da __________ (cfr. doc. III pag. 3).

Il ricorrente, per contro,

sostiene di non essere stato al corrente dell’inizio di un’attività lavorativa

da parte della ex moglie fino al mese di settembre 2012 quando ha appreso tale

fatto durante un colloquio telefonico con la Cassa (cfr. doc. I, consid. 1.4.).

2.9

Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che quanto fatto valere

dalla Cassa circa la mancata comunicazione del divorzio intervenuto tra i

coniugi da parte dell’insorgente (cfr. doc. III pag. 3), nel caso di specie,

non permette il diniego della buona fede di quest’ultimo.

Gli assicurati sono resi

attenti del loro obbligo di informare (cfr. consid. 2.7.) tramite l’indicazione

sulle decisioni di attribuzione degli assegni familiari del dovere del titolare

del diritto, del datore di lavoro e del beneficiario di avvertire

immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto

all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto

alla situazione indicata sul formulario di richiesta, ad es.: modifica

della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del titolare

del diritto o di altri membri indicati, oppure modifica e/o interruzione della

formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni

di formazione (cfr. STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.10.).

Per quanto concerne la

presente evenienza, la Cassa ha asserito che tale obbligo è stato esplicitato

sulle decisioni del 2 marzo 2010, 5 ottobre 2010 e 3 gennaio 2011 con cui sono

stati riconosciuti gli assegni familiari a favore dei figli dell’assicurato

(cfr. doc. III pag. 3).

Tale circostanza non è

peraltro stata contestata dal ricorrente.

In concreto è vero che non

risulta che l’insorgente abbia informato la Cassa che il suo matrimonio con __________

era stato sciolto per divorzio.

E’ altrettanto vero, però,

in primo luogo, che in ogni caso l’assicurato, compilando nel febbraio 2010 la

“Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati”, ha indicato di

essere separato dal dicembre 2007 e che la moglie aveva un’economia domestica

propria con i sette figli a __________, mentre l’assicurato viveva a __________

(cfr.doc. 1; consid. 2.8.).

In secondo luogo, che in uno

scritto del 29 dicembre 2011 alla Cassa relativo all’aggiornamento del diritto

all’assegno della figlia __________ a seguito del compimento del 16° anno di

età, __________ ha comunque accennato al fatto che tra i coniugi, oltre alla

separazione, era intervenuto il divorzio (cfr. doc. 3 1/2; consid. 2.8.).

Da ciò discende che la

Cassa era al corrente, perlomeno dal febbraio 2010, che i coniugi vivevano

separati dal dicembre 2007 e che medesima era stata informata nel dicembre 2011

dalla ex moglie del ricorrente del conseguente divorzio.

In simili condizioni,

all’insorgente, in relazione al suo mancato annuncio del divorzio, può essere

imputata al massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona

fede; cfr. consid. 2.6.; STCA 39.2011.14 del 15 febbraio 2012 consid. 2.10.)

per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione su

questo aspetto.

Nemmeno il fatto che

l’assicurato non abbia dato seguito alla richiesta del 4 settembre 2012 della

Cassa, ritenendo non necessario o quanto meno inutile compilare dei moduli per

riformulare la richiesta degli assegni familiari a far tempo dal gennaio 2009,

come indicato dal medesimo nel suo scritto del 24 settembre 2012 (cfr. doc. 6

1/1; 7 1/2), permette di negare la sua buona fede relativa al periodo in cui

sono stati corrisposti gli assegni familiari richiesti in restituzione, e

meglio dal 22 luglio al 31 agosto 2012.

In effetti tale

comportamento riguarda in ogni caso un lasso di tempo - settembre 2012 -

posteriore a quello determinante (22 luglio - 31 agosto 2012).

2.10

Per quanto attiene, invece, alla

questione della mancata comunicazione dell’inizio a far tempo dal 22 luglio

2012.

dell’attività lucrativa della ex moglie, questa Corte, attentamente

esaminate le carte processuali, ritiene che la documentazione agli atti non

consenta né di escludere né di ammettere con la necessaria tranquillità la

buona fede dell’assicurato.

In effetti l’insorgente ha

affermato di aver saputo che la ex moglie aveva cominciato a lavorare soltanto nel

mese di settembre 2012 in occasione di un colloquio telefonico con la Cassa che

il medesimo aveva chiamato per chiedere spiegazioni in merito alla richiesta

del 4 settembre 2012 di riformulare la domanda di assegni (cfr. doc. 18; I

consid. 2.8.).

In proposito egli ha

specificato di non avere più contatti con la ex moglie e di non esserci più

alcuno scambio di informazioni fra di loro (cfr. doc. 18; I).

Da una parte, non è

possibile, ritenuto che RI 1 e __________ sono divorziati e vivono in due

economie domestiche distinte e considerato pure che la Cassa - per sua stessa

ammissione (cfr. doc. 13 2/4: decisione del 14 giugno 2013 relativa alla

soppressione del diritto agli assegni e ordine di restituzione) - è comunque

venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività lavorativa dell’ex moglie dal 22

luglio 2012 già nei primi giorni del mese di agosto 2012, e meglio il 10

agosto 2012 (cfr. doc. 13 2/4; doc. III pag. 3), escludere a priori che

effettivamente il ricorrente non fosse al corrente che la ex consorte, nel mese

di luglio 2012, aveva cominciato a svolgere un’occupazione.

Dall’altra, avendo

l’assicurato sette figli che hanno tra gli otto e venti anni di età, non può

essere scartata l’ipotesi che gli stessi, sebbene abitino con la madre, intrattengano

delle relazioni personali regolari con il padre e che conseguentemente gli

stessi o perlomeno uno di loro abbia discusso con il ricorrente dell’inizio

dell’impiego della madre.

Pertanto su questo punto

si giustifica una verifica più approfondita. Più specificatamente andrà

interpellata la ex moglie dell’insorgente per appurare se lei o uno dei figli

abbia informato o meno il ricorrente dell’inizio della sua attività lavorativa

nel luglio 2012.

Qualora emergesse che

l’insorgente sia stato messo al corrente dell’inizio dell’attività lavorativa

della ex moglie precedentemente al 10 agosto 2012, al medesimo andrà negata la

buona fede e di conseguenza il condono.

Nel caso in cui, per

contro, l’assicurato non risultasse essere stato informato entro il 10 agosto

2012.

della nuova occupazione della ex moglie andrebbe riconosciuta la sua buona

fede per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012.

A nulla di differente può

portare la circostanza invocata dalla parte resistente secondo cui comunque

l’assicurato, benché reso attento dell’obbligo di informare di ogni modifica

della situazione personale e familiare esplicitato su ogni decisione

intimatagli (cfr. doc. III pag. 3; consid. 2.9.), non ha avvertito che i

rapporti tra lui e __________ erano tesi e di non essere dunque in grado di

ottemperare al suo dovere di informazione in merito alla situazione della ex

moglie.

In effetti, come visto

sopra, l’insorgente, già nel febbraio 2010, aveva indicato che era separato

dalla moglie e che viveva in un’economia domestica a __________ distinta da

quella della moglie e dei figli a __________ (cfr. doc. 1).

Inoltre dagli atti è

emerso che alcune informazioni venivano comunque fornite alla Cassa

direttamente dalla ex moglie, come ad esempio risulta dallo scritto del 29

dicembre 2011 con cui __________, contestualmente alla richiesta di

aggiornamento del diritto all’assegno per la figlia __________ che aveva

compiuto 16 anni da fr. 200 a fr. 250, ha direttamente trasmesso alla Cassa, come da accordo telefonico, l’attestato di frequenza scolastica di __________

(cfr. doc. 3 1/2).

Del resto anche l’inizio

dell’attività lavorativa dal 22 luglio 2012 dell’ex moglie è stato annunciato

tempestivamente il 10 agosto 2012 dalla medesima (cfr. doc. III pag. 3).

L’insorgente, in tali

circostanze, poteva quindi legittimamente credere che nella sua specifica

situazione il dovere di informare si riferisse a quanto concerneva direttamente

la sua persona e a quanto a sua conoscenza, e meglio alle circostanze che poteva

venire a sapere personalmente.

Pertanto l’assicurato non

va penalizzato per non avere specificatamente avvertito del rapporto

conflittuale con la ex moglie che gli avrebbe potuto impedire di informare in

merito a situazioni riguardanti quest’ultima.

2.11

In una sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei

fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3).

In simili condizioni, secondo il TCA si giustifica nel caso

concreto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata con

cui all’assicurato è stato negato il condono della restituzione degli assegni

familiari versati dal suo datore di lavoro direttamente alla ex moglie in

favore dei loro figli per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012 e il rinvio

degli atti alla Cassa perché disponga ulteriori indagini sulla base di quanto

indicato da questa Corte al consid. 2.10.

Sulla scorta delle relative risultanze,

l’amministrazione si pronuncerà nuovamente circa la buona fede o meno del ricorrente

nel lasso di tempo 22 luglio - 31 agosto 2012.

Qualora sia da ammettere

la sua buona fede, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del condono,

ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 25 LPGA e 4 OPGA; consid. 2.4., 2.5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi .

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato ai consid. 2.10.;

2.11.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti