39.2014.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 settembre 2014Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.6
rs
Lugano
4 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2014 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia ai salariati
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito la
Cassa), il 14 giugno 2013 ha emesso una decisione con cui nei confronti di RI 1
ha limitato la validità delle decisioni di attribuzione degli assegni familiari
a favore dei figli __________, __________, __________, ____________________, __________,
__________ e __________ al 21 luglio 2012 e gli ha ordinato a di restituire
l’importo di fr. 943.70 percepiti a torto a titolo di assegni familiari dal 22
luglio al 31 agosto 2012.
L’amministrazione ha
motivato il proprio provvedimento, rilevando, da una parte, di essere stata
avvertita all’inizio di agosto 2012 dalla ex moglie del ricorrente che la
medesima a far tempo dal mese di luglio 2012 aveva iniziato un’attività
lucrativa dipendente, ciò che ha comportato l’attribuzione del diritto agli
assegni a quest’ultima dal 22 luglio 2012.
Dall’altra, che
l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, in quanto l’inizio dell’attività
lavorativa non è stato annunciato alla Cassa dal medesimo, bensì dalla ex
moglie nel mese di agosto 2012 (cfr. doc. 13 1/4).
1.2. Con ulteriore decisione del 10
ottobre 2013 la Cassa ha respinto la domanda di condono formulata il 28 giugno
2013 da RI 1 (cfr. doc. 14 1/1), poiché non poteva essergli riconosciuta la
buona fede.
In proposito
l’amministrazione ha precisato:
" (…)
Nel presente caso la buona fede non può
esserle riconosciuta in quanto, contravvenendo ai suoi obblighi, non ha
provveduto a informare tempestivamente la nostra Cassa in merito all’attività
lucrativa della sua ex moglie e non ha collaborato trasmettendo il formulario
di richiesta necessario per valutare il suo diritto agli assegni, in quanto
considerato da lei – come risulta pure dal suo scritto del 29 settembre 2013 –
non necessario se non inutile.
Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave
difficoltà.” (Doc. A8)
1.3. A seguito dell’opposizione
dell’assicurato (cfr. doc. 18 1/3), la Cassa, il 18 aprile 2014, ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento
del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A10).
In particolare nella
decisione su opposizione è stato osservato che:
" (…)
In qualità di genitore titolare del diritto
agli assegni familiari, il signor RI 1 ha accettato gli obblighi che ne
derivano e non poteva dunque esimersi dall’adempiere al suo obbligo di
informare la Cassa del cambiamento intervenuto, segnatamente del fatto che la
sua ex moglie avesse iniziato a svolgere un’attività lucrativa.
Per quanto precede, le ragioni da egli
indicate per cui sostiene di non essere responsabile dell’accaduto, non possono
essere condivise dalla Cassa neppure in questa sede per ritenere ch’egli abbia
agito in buona fede.
(…)” (Doc. A10)
1.4. La decisione su opposizione
del 18 aprile 2014 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA
dall’assicurato chiedendo il condono.
Al riguardo egli ha fatto
valere, in buona sostanza, di non aver saputo dell’inizio di un’attività
lavorativa da parte della ex moglie fino ai primi di settembre 2012 quando, durante
un colloquio telefonico con la Cassa del 4 settembre 2012, è stato messo al
corrente di tale circostanza (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il
condono dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 943.70 percepito a torto a
titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012.
2.3. L'art. 2 della legge federale
sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio
2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari prevede
che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche,
versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o
più figli.
Giusta l’art. 3 cpv. 1
LAFam gli assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:
a. l’assegno
per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in
cui il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al
guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;
b. l’assegno
di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno
d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine
del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
L’art. 5 LAFam prevede che
l’assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno
di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).
Il Consiglio
federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede
all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS),
sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5
punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).
L'art. 7 LAFam, relativo
al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora
più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in
virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,
nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona
che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona
presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino
alla maggiore età;
d. la persona
cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di
domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota
legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L’art. 8 LAFam prevede
che:
" Gli aventi
diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una
sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai
contributi."
L’art. 13 LAFam enuncia
che hanno diritto agli assegni familiari, tra l’altro, i salariati assicurati
obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla
presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni
familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli
assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo
successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è
disciplinato dal Consiglio federale (cpv. 1).
Inoltre secondo il cpv. 4
lett. a di tale disposto il Consiglio federale disciplina il diritto agli
assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o
impedimento al lavoro.
2.4. L’art. 25 LPGA, afferente
alla restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di
cui all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA
C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA
2000 N. 40, pag. 208.
2.5. L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Il termine di 30 giorni di
cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di
perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3;
STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai
sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a
norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2 Per
il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso
1 lettera a LPC,
Considerandi
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per
le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,
4800.
franchi l’anno;
c. per
tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone
parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto
dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione
cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti
una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.6
La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del
27.
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C
130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,
consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,
consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112
V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.7
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni
(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare
deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.8
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, il 5 febbraio 2010, ha firmato la “Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati” da cui risulta, da
un lato, che il medesimo era separato dal 19 dicembre 2007, che egli viveva a __________
mentre la consorte, __________, e i sette figli a __________, che il ricorrente
era dipendente a tempo pieno del Comune di __________ quale giardiniere e che
la moglie era casalinga (cfr. doc. 1).
Dall’altro, che tali dati sono
stati controllati sia dall’Agenzia comunale AVS di __________ che dall’Agenzia
comunale AVS di __________ il 15, rispettivamente 16 febbraio 2010 (cfr. doc. 1
6/7).
Inoltre in uno scritto del
29.
dicembre 2011 alla Cassa concernente “Aggiornamento diritto della figlia __________
per compimento del 16.anno di età assegni familiari da 200.-- a 250.--” __________
ha affermato che:
" come da
accordo telefonico invio l’attestato di frequenza di __________ figlia di RI 1
dipendente del Comune di __________. Ricevo l’assegno direttamente dalla Città
di __________ da accordo preso durante la separazione e il conseguente
divorzio. L’entrata è per noi significativa in quanto i figli sono 7 e il
padre giardiniere paga solo 225.-- per figlio.” (Doc. 3 1/2; la sottolineatura
è del redattore)
Il 13 agosto 2012 la Cassa
ha trasmesso al Municipio di __________ Ufficio stipendi il seguente scritto:
" vi
comunichiamo che la nostra Cassa, al fine di poter stabilire se il diritto
accordato al sig. RI 1 è tutt’ora corretto, sta effettuando delle verifiche
d’ufficio.
Vogliate, per quanto sopra esposto, sospendere
con effetto immediato ogni versamento effettuato a titolo di assegni familiari
in favore dei figli del sig. RI 1.
La Cassa vi comunicherà in seguito la
propria decisione.” (Doc. 4 1/1)
Il 29 agosto 2012 il
Servizio del personale Ufficio stipendi della Città di __________ ha risposto
alla Cassa, con copia per conoscenza all’assicurato, che avrebbe provveduto a
sospendere il versamento degli assegni familiari dal 1° settembre 2012 (cfr.
doc. 5 1/1).
La parte resistente, il 4
settembre 2012, dopo aver spiegato al ricorrente che, al fine di poter
stabilire se il diritto accordatogli era ancora corretto, stava effettuando
delle verifiche d’ufficio, l’ha invitato a compilare il formulario di
richiesta, valido dal 1° gennaio 2009, in tutti i suoi punti e a trasmetterlo entro e non oltre il 25 settembre 2012 (cfr. doc. 6 1/1).
Il 24 settembre 2012
l’insorgente ha comunicato:
" in
riferimento all’oggetto citato a margine e in particolare alla Vs. lettera del
4.9
nella quale mi invitate a compilare dei moduli per riformulare la richiesta
degli assegni familiari, credo che non sia necessario o quanto meno inutile.
Mensilmente verso regolarmente l’intero
ammontare degli assegni dei miei figli alla ex moglie, unitamente agli
alimenti. Se l’ex coniuge dovesse aver fatto richiesta di ricevere lei
direttamente gli assegni e rientrasse nei parametri e nei criteri di tale
assegnazione per me sarebbe più semplice e anche più comodo se ciò avvenisse.
Attualmente praticamente fungo solo da tramite, perché comunque l’intero
importo lo giro direttamente a lei, con però la complicazione che ogni volta che
necessita una nuova richiesta ci sono problemi nella trasmissione dei documenti
necessari a tale scopo.
In conclusione non sono concorrente
nell’assegnazione dei suddetti assegni, bensì sono assolutamente favorevole che
ciò avvenga in favore della ex moglie se dovesse rientrare nelle condizioni per
averne diritto.
(…)” (Doc. 7)
Il Servizio del personale
Ufficio stipendi della Città di __________, il 29 maggio 2013, ha informato la Cassa che nel caso dell’assicurato, come indicato il 28 agosto 2012, siccome la
comunicazione di quest’ultima è pervenuta solo dopo l’emissione degli stipendi
del mese di agosto 2012, ha sospeso il versamento degli assegni familiari a
partire dal 1° settembre 2012 (cfr. doc. 12 1/2).
La Cassa, con decisione
del 14 giugno 2013 ha limitato nei confronti di RI 1 la validità delle
decisioni di attribuzione degli assegni familiari a favore dei figli __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ al 21
luglio 2012 e gli ha ordinato a di restituire l’importo di fr. 943.70 percepiti
a torto a titolo di assegni familiari dal 22 luglio al 31 agosto 2012, in quanto all’inizio di agosto 2012 è stata informata dalla sua ex moglie che a far tempo dal
luglio 2012 aveva iniziato un’attività lucrativa dipendente, ciò che ha
comportato l’attribuzione del diritto agli assegni a quest’ultima dal 22 luglio
2012.
(cfr. doc. 13 2/4; consid. 1.1.).
Con ulteriore decisione
del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. A8), confermata dalla decisione su opposizione
del 18 aprile 2014 (cfr. doc. A10), l’amministrazione ha respinto la domanda di
condono di RI 1, poiché non poteva essergli riconosciuta la buona fede.
La Cassa ha motivato il
suo rifiuto con il fatto che l’assicurato non ha informato dell’inizio di
un’attività lucrativa da parte della ex moglie e non ha collaborato
trasmettendo il formulario di richiesta compilato occorrente per valutare il
suo diritto agli assegni inviatogli nel mese di settembre 2012, in quanto ritenuto non necessario (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
L’amministrazione ha pure
evidenziato che l’insorgente nemmeno ha comunicato di aver ottenuto nel
frattempo il divorzio da __________ (cfr. doc. III pag. 3).
Il ricorrente, per contro,
sostiene di non essere stato al corrente dell’inizio di un’attività lavorativa
da parte della ex moglie fino al mese di settembre 2012 quando ha appreso tale
fatto durante un colloquio telefonico con la Cassa (cfr. doc. I, consid. 1.4.).
2.9
Chiamato a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che quanto fatto valere
dalla Cassa circa la mancata comunicazione del divorzio intervenuto tra i
coniugi da parte dell’insorgente (cfr. doc. III pag. 3), nel caso di specie,
non permette il diniego della buona fede di quest’ultimo.
Gli assicurati sono resi
attenti del loro obbligo di informare (cfr. consid. 2.7.) tramite l’indicazione
sulle decisioni di attribuzione degli assegni familiari del dovere del titolare
del diritto, del datore di lavoro e del beneficiario di avvertire
immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto
all’assegno, in particolare ogni modifica che dovesse subentrare rispetto
alla situazione indicata sul formulario di richiesta, ad es.: modifica
della situazione familiare, personale, economica e/o lavorativa del titolare
del diritto o di altri membri indicati, oppure modifica e/o interruzione della
formazione della /e persone/e per la/e quale/i sono stati richiesti gli assegni
di formazione (cfr. STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.10.).
Per quanto concerne la
presente evenienza, la Cassa ha asserito che tale obbligo è stato esplicitato
sulle decisioni del 2 marzo 2010, 5 ottobre 2010 e 3 gennaio 2011 con cui sono
stati riconosciuti gli assegni familiari a favore dei figli dell’assicurato
(cfr. doc. III pag. 3).
Tale circostanza non è
peraltro stata contestata dal ricorrente.
In concreto è vero che non
risulta che l’insorgente abbia informato la Cassa che il suo matrimonio con __________
era stato sciolto per divorzio.
E’ altrettanto vero, però,
in primo luogo, che in ogni caso l’assicurato, compilando nel febbraio 2010 la
“Richiesta assegni familiari per le salariate e i salariati”, ha indicato di
essere separato dal dicembre 2007 e che la moglie aveva un’economia domestica
propria con i sette figli a __________, mentre l’assicurato viveva a __________
(cfr.doc. 1; consid. 2.8.).
In secondo luogo, che in uno
scritto del 29 dicembre 2011 alla Cassa relativo all’aggiornamento del diritto
all’assegno della figlia __________ a seguito del compimento del 16° anno di
età, __________ ha comunque accennato al fatto che tra i coniugi, oltre alla
separazione, era intervenuto il divorzio (cfr. doc. 3 1/2; consid. 2.8.).
Da ciò discende che la
Cassa era al corrente, perlomeno dal febbraio 2010, che i coniugi vivevano
separati dal dicembre 2007 e che medesima era stata informata nel dicembre 2011
dalla ex moglie del ricorrente del conseguente divorzio.
In simili condizioni,
all’insorgente, in relazione al suo mancato annuncio del divorzio, può essere
imputata al massimo una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona
fede; cfr. consid. 2.6.; STCA 39.2011.14 del 15 febbraio 2012 consid. 2.10.)
per non avere attirato esplicitamente l’attenzione dell’amministrazione su
questo aspetto.
Nemmeno il fatto che
l’assicurato non abbia dato seguito alla richiesta del 4 settembre 2012 della
Cassa, ritenendo non necessario o quanto meno inutile compilare dei moduli per
riformulare la richiesta degli assegni familiari a far tempo dal gennaio 2009,
come indicato dal medesimo nel suo scritto del 24 settembre 2012 (cfr. doc. 6
1/1; 7 1/2), permette di negare la sua buona fede relativa al periodo in cui
sono stati corrisposti gli assegni familiari richiesti in restituzione, e
meglio dal 22 luglio al 31 agosto 2012.
In effetti tale
comportamento riguarda in ogni caso un lasso di tempo - settembre 2012 -
posteriore a quello determinante (22 luglio - 31 agosto 2012).
2.10
Per quanto attiene, invece, alla
questione della mancata comunicazione dell’inizio a far tempo dal 22 luglio
2012.
dell’attività lucrativa della ex moglie, questa Corte, attentamente
esaminate le carte processuali, ritiene che la documentazione agli atti non
consenta né di escludere né di ammettere con la necessaria tranquillità la
buona fede dell’assicurato.
In effetti l’insorgente ha
affermato di aver saputo che la ex moglie aveva cominciato a lavorare soltanto nel
mese di settembre 2012 in occasione di un colloquio telefonico con la Cassa che
il medesimo aveva chiamato per chiedere spiegazioni in merito alla richiesta
del 4 settembre 2012 di riformulare la domanda di assegni (cfr. doc. 18; I
consid. 2.8.).
In proposito egli ha
specificato di non avere più contatti con la ex moglie e di non esserci più
alcuno scambio di informazioni fra di loro (cfr. doc. 18; I).
Da una parte, non è
possibile, ritenuto che RI 1 e __________ sono divorziati e vivono in due
economie domestiche distinte e considerato pure che la Cassa - per sua stessa
ammissione (cfr. doc. 13 2/4: decisione del 14 giugno 2013 relativa alla
soppressione del diritto agli assegni e ordine di restituzione) - è comunque
venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività lavorativa dell’ex moglie dal 22
luglio 2012 già nei primi giorni del mese di agosto 2012, e meglio il 10
agosto 2012 (cfr. doc. 13 2/4; doc. III pag. 3), escludere a priori che
effettivamente il ricorrente non fosse al corrente che la ex consorte, nel mese
di luglio 2012, aveva cominciato a svolgere un’occupazione.
Dall’altra, avendo
l’assicurato sette figli che hanno tra gli otto e venti anni di età, non può
essere scartata l’ipotesi che gli stessi, sebbene abitino con la madre, intrattengano
delle relazioni personali regolari con il padre e che conseguentemente gli
stessi o perlomeno uno di loro abbia discusso con il ricorrente dell’inizio
dell’impiego della madre.
Pertanto su questo punto
si giustifica una verifica più approfondita. Più specificatamente andrà
interpellata la ex moglie dell’insorgente per appurare se lei o uno dei figli
abbia informato o meno il ricorrente dell’inizio della sua attività lavorativa
nel luglio 2012.
Qualora emergesse che
l’insorgente sia stato messo al corrente dell’inizio dell’attività lavorativa
della ex moglie precedentemente al 10 agosto 2012, al medesimo andrà negata la
buona fede e di conseguenza il condono.
Nel caso in cui, per
contro, l’assicurato non risultasse essere stato informato entro il 10 agosto
2012.
della nuova occupazione della ex moglie andrebbe riconosciuta la sua buona
fede per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012.
A nulla di differente può
portare la circostanza invocata dalla parte resistente secondo cui comunque
l’assicurato, benché reso attento dell’obbligo di informare di ogni modifica
della situazione personale e familiare esplicitato su ogni decisione
intimatagli (cfr. doc. III pag. 3; consid. 2.9.), non ha avvertito che i
rapporti tra lui e __________ erano tesi e di non essere dunque in grado di
ottemperare al suo dovere di informazione in merito alla situazione della ex
moglie.
In effetti, come visto
sopra, l’insorgente, già nel febbraio 2010, aveva indicato che era separato
dalla moglie e che viveva in un’economia domestica a __________ distinta da
quella della moglie e dei figli a __________ (cfr. doc. 1).
Inoltre dagli atti è
emerso che alcune informazioni venivano comunque fornite alla Cassa
direttamente dalla ex moglie, come ad esempio risulta dallo scritto del 29
dicembre 2011 con cui __________, contestualmente alla richiesta di
aggiornamento del diritto all’assegno per la figlia __________ che aveva
compiuto 16 anni da fr. 200 a fr. 250, ha direttamente trasmesso alla Cassa, come da accordo telefonico, l’attestato di frequenza scolastica di __________
(cfr. doc. 3 1/2).
Del resto anche l’inizio
dell’attività lavorativa dal 22 luglio 2012 dell’ex moglie è stato annunciato
tempestivamente il 10 agosto 2012 dalla medesima (cfr. doc. III pag. 3).
L’insorgente, in tali
circostanze, poteva quindi legittimamente credere che nella sua specifica
situazione il dovere di informare si riferisse a quanto concerneva direttamente
la sua persona e a quanto a sua conoscenza, e meglio alle circostanze che poteva
venire a sapere personalmente.
Pertanto l’assicurato non
va penalizzato per non avere specificatamente avvertito del rapporto
conflittuale con la ex moglie che gli avrebbe potuto impedire di informare in
merito a situazioni riguardanti quest’ultima.
2.11
In una sentenza 9C_675/2009
del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei
fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo
derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3).
In simili condizioni, secondo il TCA si giustifica nel caso
concreto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata con
cui all’assicurato è stato negato il condono della restituzione degli assegni
familiari versati dal suo datore di lavoro direttamente alla ex moglie in
favore dei loro figli per il periodo 22 luglio – 31 agosto 2012 e il rinvio
degli atti alla Cassa perché disponga ulteriori indagini sulla base di quanto
indicato da questa Corte al consid. 2.10.
Sulla scorta delle relative risultanze,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente circa la buona fede o meno del ricorrente
nel lasso di tempo 22 luglio - 31 agosto 2012.
Qualora sia da ammettere
la sua buona fede, andrà pure esaminato l’ulteriore presupposto del condono,
ossia l'onere troppo grave (cfr. art. 25 LPGA e 4 OPGA; consid. 2.4., 2.5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi .
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda come indicato ai consid. 2.10.;
2.11.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti