Lexipedia

Decisione

39.2014.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

39.2014.7

dc/gm

Lugano

18 agosto 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile 2014 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 29 aprile 2014 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 14 marzo 2014

(cfr. Doc. 5) con la quale ha negato a RI 1, per gli anni 2011 e 2012, il

diritto all'assegno per figli quale persona senza attività lucrativa in quanto

il reddito della sua famiglia è superiore all'importo massimo fissato dalla

legge per poter beneficiare di questa prestazione.

AI riguardo

l'amministrazione si è così espressa:

" (...)

Con decisione 14 marzo 2014 la Cassa respinge la richiesta per

assegni familiari per le persone senza attività lucrati a (in seguito PSAL)

inoltrata dal signor RI 1 in favore dei figli __________ (__________.2005) e __________

(__________.2008), per gli anni 2011 e 2012, ritenuto che i redditi imponibili

secondo la Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), uniti ai

redditi conseguiti all’estero, superano i limiti posti dalla Legge federale

sugli assegni familiari (LAFam).

Considerandi

Dal 1° gennaio 2013 per contro la Casa accoglie la richiesta dell’assicurato,

considerato che da quella data, a livello cantonale, il reddito secondo LAFam è

stato abrogato.

(…)

La Casa fa osservare che il limite di reddito enunciato all’art.

19.

cpv. 2 LAFam, per il biennio 2011-2012, equivale a CHF 41'760.- annui.

2.

Secondo la marg. 610.1 delle Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari (DAFam), introdotta in seguito alla sentenza

25.

novembre 2011 emanata dal Tribunale delle assicurazioni sociali in Lugano,

se la famiglia vive in Svizzera e uno dei genitori consegue all’estero un

reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera, si deve tenere conto non

soltanto del reddito imponibile in Svizzera, ma di tutte le entrate.

Stante quanto precede e rilevato come nella presente fattispecie i

redditi complessivi conseguiti in Svizzera ed all’estero, segnatamente in __________,

durante l’anno 2011 equivalgono a CHF 93'600.-, rispettivamente a CHF 41'800.-

per l’anno 2012, non sussistono i presupposti affinché in favore dell’opponente

possa essere riconosciuto il diritto agli assegni familiari a titolo di PSAL.

Anche ad una seconda analisi la presa di posizione della Cassa

risulta essere corretta e deve pertanto essere riconfermata.” (doc. A)

1.2

Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

chiesto di ottenere l’assegno per figli, prendendo in considerazione solo il

suo reddito imponibile secondo la legge sull’imposta federale diretta. Al

riguardo il ricorrente ha rilevato:

" (…)

contesto “In diritto punto 2.” il metodo di calcolo del reddito imponibile per

gli anni 2011 e 2012 che determina la condizione per l’assegnazione degli

assegni familiari relativamente a questi due anni. In particolare per la

determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa, secondo

le Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)

versione 25 maggio 2011 e versione 1 aprile 2012 è determinante il reddito

imponibile secondo al legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale

diretta, mentre l’Ufficio Prestazioni respinge la mia richiesta degli assegni

per gli anni 2011-2012 riferendosi al marg. 610.1 delle DAFam versione 1

gennaio 2013 che recepisce la sentenza del Tribunale assicurazioni sociali in

Lugano del 25 novembre 2011. In particolare l’Ufficio Prestazioni calcola il

reddito 2011-2012 utilizzando le DAFam versione 2013 (che sono successive)

anziché le DAFam 2011-2012 includendo nel calcolo del reddito anche il reddito

immobiliare estero di mia moglie.

Inoltre ritengo che la sentenza sopraccitata non si applichi al

mio caso in quanto il reddito estero di mia moglie, per il 2011-2012 non è

reddito da lavoro e non supera nettamente il limite di reddito stabilito

nell’art. 19 cpv. 2 LAFam di CHF 41'760.- annui (e.g. nel 2012 la somma del

reddito imponibile federale e del reddito estero di mia moglie è di CHF

41'800.- annui).

Dispositivo

Per questi motivi vi chiedo cortesemente di rivedere il calcolo

del reddito imponibile per gli anni 2011 e 2012 in quanto ritengo di avere diritto agli assegni familiari anche per questi due anni.” (doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 17

giugno 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Con giudizio 25 novembre 2011 questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha infatti già avuto modo di convalidare l’operato della Cassa in

analoga fattispecie, ritenendo che un’interpretazione puramente letterale

dell’art. 19 cpv. 2 LAFam avrebbe portato ad un risultato contrario alla

volontà del legislatore ed allo spirito della legge. A non averne dubbio, la

citata marg. 610.1 DAFam introdotta successivamente dal legislatore federale,

la quale riporta esplicitamente che se la famiglia vive in Svizzera ed uno dei

genitori consegue all’estero un reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera,

si deve tenere conto non soltanto del reddito imponibile in Svizzera ma di tutte

le entrate.

Pertanto, poiché le norme applicabili non differenziano il reddito

da lavoro da altri tipi di reddito, si riferiscono sia ai redditi conseguiti in

Svizzera sia ai redditi conseguiti all’estero e non lasciano margine per

decidere a dipendenza del fatto che il limite di reddito sia superato

nettamente o meno, la Cassa ritiene giustificata la sua decisione. (…)” (doc.

III)

2.1. L'art. 19 della legge sugli

assegni familiari, LAFam del 24 marzo 2006, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che:

" 1 Le

persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come

persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa.

Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5.

L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di

domicilio.

2 Il diritto agli assegni familiari

è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per

cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano

riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI."

Per il

biennio 2011-2012 tale importo ammontava a fr. 41'760.- all’anno (la rendita

massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'320.-).

L'art. 20

LAFam, destinato al finanziamento, stabilisce che:

" 1 Gli

assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati

dai Cantoni.

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive

di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro

contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui

all’articolo 10 LAVS."

Nel Canton

Ticino l'art. 39 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 prevede

che:

" 1La Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un

contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

2Il contributo è

determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi

eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

3Sono considerati

oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni

di formazione;

b) la copertura delle spese di amministrazione;

c) l'alimentazione della riserva di

fluttuazione."

La

percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato (cfr. art. 40

della legge sugli assegni di famiglia).

Secondo l'art. 21 LAFam,

fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le

disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione

degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.

L'art. 16

dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa

che:

" Non sono

considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

a. le persone

che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età

ordinaria di pensionamento;

b. le persone

non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai

sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;

c. le persone i

cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3

capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti

l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di

protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una

decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza

conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui

contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora

stati fissati.").

L'art.

17 OAFami prevede che per la determinazione del reddito delle persone prive di

attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge

federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta.

Infine, secondo l'art. 18

OAFami, i Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli

aventi diritto.

Il Canton

Ticino non aveva inizialmente adottato delle disposizioni più favorevoli agli

assicurati.

Infatti,

l'art. 32 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 , in

vigore fino al 31 dicembre 2012, stabiliva che le condizioni del diritto agli

assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono

disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

Con la modifica del 27

novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, la situazione si modificata visto

che il nuovo art. 32 cpv. 2 della legge cantonale prevede che in deroga

all’art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto

agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 50% della

rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.

Il

legislatore federale ha definito le persone senza attività lucrativa con

riferimento ai criteri dell'AVS ( cfr. U. Kieser-M. Reichmuth, "Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG), Ed. Dike

SA, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 290-295).

Il Consiglio federale, incaricato dell'esecuzione secondo l'art. 27

LAFam, ha poi regolato alcune situazioni particolari in cui delle persone senza

attività lucrativa ai sensi della LAVS, non vengono comunque considerate tali

nel contesto della legge sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2010.20

del 19 maggio 2011 e UFAS, "Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari" – DAFam -, versione del 1° aprile 2010,

n. 601; a proposito delle direttive amministrative, cfr. DTF 137 V 82 consid.

5.5 pag. 88).

2.2. In una sentenza 39. 2011.7

del 25 novembre 2011 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni :

" Per costante

giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge

è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione

letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più

interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera

portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,

nonché i valori su cui essa prende fondamento

(interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel

suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse

interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed

evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica).

Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore

della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto

d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid.

4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente

corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente

sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un

criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma

preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid.

3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid.

4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2 pag. 71).

2.3.

Le Direttive dell'UFAS concernenti la legge federale

sugli assegni familiari (DAFam), valide dal 1° gennaio 2009, ai numeri 608-610

prevedono che:

608

Per il calcolo del reddito

sono determinanti gli articoli 16-35

della legge federale del 14

dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), che definiscono la nozione

di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.

Gli assegni familiari

percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in

considerazione nel calcolo del reddito determinante, perché altrimenti il

limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli

assegni.

609

È determinante l'ultima

tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed

eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è

mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni

non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19

capoverso 2 LAFam.

610

Se l'ultima tassazione

definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno

di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono

profondamente cambiate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF.

Il richiedente deve fornire i documenti necessari.

611

Anche nel corso dell'anno di

percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i

presupposti.

612

In caso di cambiamento delle

condizioni di reddito (p.es. divorzio, separazione, inizio di un'attività

lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari

inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento"

2.4.

Nel caso concreto l’assicurata ha chiesto di essere

posta al beneficio di assegni per la figlia XXX, nata nel 2006, sulla base

delle normative entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc. 11). L’

amministrazione le ha negato diritto alla prestazione richiesta in quanto il

reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla legge.

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata che

nella decisione di tassazione dopo reclamo, relativa al 2008, per la famiglia XXX

figura un reddito imponibile di fr. 6'600 (cfr. Doc. B1).

L’esiguità di tale reddito deriva dal fatto che il marito della

ricorrente svolge un’attività lucrativa salariata all’estero, per la quale egli

ha percepito nel 2008 un salario di fr. 98'704 (cfr. Doc. B 2).

L’assicurata ha peraltro confermato al TCA che la situazione non è

sostanzialmente mutata negli anni successivi, avendo suo marito percepito un

salario di fr. 93'618 nel 2009 e di fr. 83'106 nel 2010 (cfr. consid. 1.7 ).

Confrontata con questa situazione particolare l’amministrazione

non ha preso in considerazione il reddito imponibile bensì il reddito di fr.

101'200 determinante per l’aliquota (cfr. doc. B1) ed ha negato il diritto

all’assegno per figli ritenendo che esso è superiore al 150 per cento di una

rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (in quell'anno e nel 2010

fissato a fr. 41'040 e nel 2011 a fr. 41’760, cfr. UFAS, DAFam, n. 607), in

applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LAFam (al riguardo cfr. U. Kieser – M.

Reichmuth, op.cit., pag. 305 seg. in particolare pag. 309-312).

L’operato dell’amministrazione deve essere approvato.

È vero che il testo della legge e dell'ordinanza fanno esplicito

riferimento al reddito imponibile (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam – "reddito

imponibile" – e art. 17 OAFami – "reddito imponibile secondo la legge

federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta").

È altrettanto vero che in alcuni casi particolari, come quello

presente in cui il reddito di uno dei due coniugi non figura nel reddito

imponibile per ragioni di carattere fiscale, l'interpretazione puramente

letterale della legge contrasta con lo scopo voluto dal legislatore.

Occorre dunque cercare la vera portata della norma applicando gli

altri metodi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2).

Ora, poiché si tratta di una prestazione selettiva, attribuita

cioè soltanto alla persona che non esercita un'attività lucrativa che si trova

nel bisogno, questo Tribunale ritiene conforme alla volontà del legislatore

considerare tutti i redditi a disposizione della famiglia, e quindi, in questo

caso, anche il reddito del marito (cfr. anche il parere dell’UFAS al

consid.1.1).

La correttezza di questa interpretazione che è peraltro confermata

anche dalla fissazione, nella legge stessa, del limite di reddito all’importo

che corrisponde alla rendita massima AVS per coniugi (cfr. art. 19 cpv. 2 LAFam

– "che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita

massima completa AVS" – e art. 35 cpv. 1 LAVS secondo cui "la somma

delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia se entrambi i coniugi hanno diritto a una

rendita di vecchiaia (lett. c) o uno dei due coniugi ha diritto a una rendita

di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità").

A ragione la Cassa ha dunque considerato, in questo caso, il

reddito determinante per l'aliquota fissata dall'autorità fiscale.

Vista l'entità del reddito questo Tribunale può in

questa occasione rinunciare ad esprimersi sull'interpretazione dell’art. 19

cpv. 2 LAF data dalla dottrina, secondo cui, trattandosi di coniugi, il reddito

imponibile andrebbe diviso a metà (cfr. Kieser-Rechmuth, op.cit., pag. 311:

e) Ehepaare: Bei Ehepaaren muss der

allfällige Anspruch auf Familienzulagen getrennt ermittelt werden. Dabei drängt

sich auf, in Analogie zu der Bestimmung der AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge die

finanziellen Verhältnisse unabhängig vom Güterstand zu bestimmen. In

AHV-rechtlicher Hinsicht bestimmt sich der Beitrag des nichterwerbstätigen

Ehegatten aufgrund der Hälfte des Vermögens bzw. Renteneinkommens (vgl. Art. 28

Abs. 4; dazu BGE 125 V 225); nicht abgestellt wird auf den Güterstand (vgl. BGE

103 V 51). Diese durchführungstechnisch einfache Regelung ist auch im

Anwendungsbereich von Art. 19 FamZG heranzuziehen."

Infatti, anche volendo per pura ipotesi di lavoro, accettare

l'interpretazione degli autori citati, il reddito di XXX, sarebbe in ogni caso

superiore al limite previsto dal legislatore. (…)”

2.3. Nella presente fattispecie

l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di assegni

per i due figli nati nel 2005 e nel 2008 sulla base delle normative entrate in

vigore il 1° gennaio 2009 (cfr. doc.1 ).

L’

amministrazione gli ha negato diritto alla prestazione richiesta per gli anni 2011

e 2012 in quanto il reddito imponibile è superiore al massimo fissato dalla

legge, mentre l’ha concesso per il 2013 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 32 cpv.2 della legge cantonale.

Chiamato ora

a pronunciarsi il TCA non può che confermare le considerazioni esposte nella

sentenza del 25 novembre 2011 qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.2).

Va peraltro

rilevato che le Direttive dell’UFAS concernenti la legge federale sugli assegni

familiari (DFAm) sono state così modificate, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2013:

" (…)

610.1 Se la famiglia vive in Svizzera e uno dei genitori

consegue

1/13 all’estero

un reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera, si deve tenere conto

non soltanto del reddito imponibile in Svizzera, ma di tutte le entrate. Si

veda al riguardo anche la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Cantone Ticino del 25 novembre 2011 (Ufficio federale delle assicurazioni

sociali [UFAS]) – Banca dati delle decisioni Assegni familiari). (…)”

Ora dagli

atti dell’incarto emerge che per l’anno 2011 il reddito determinante per

l’aliquota è stato di fr. 93'600.-, mentre nel 2012 è stato di fr. 41'800.-

(cfr. Doc. V+1/3).

Nei due anni

in questione il reddito imponibile è stato dunque superiore al limite massimo

di fr. 41'760 , previsto all’art. 19 cpv. 2 LAFam.

A ragione

l’amministrazione ha dunque respinto la domanda di assegni di famiglia.

Non è in

particolare decisivo il fatto che il reddito conseguito all’estero non sia un

reddito da lavoro, bensì un reddito immobiliare, visto che nel reddito

imponibile figura pure quel tipo di reddito.

Neppure

determinante è la circostanza che nel 2012 il superamento del limito di reddito

sia stato esiguo. È infatti nella natura delle prestazioni selettive, che esse

vengano rifiutate anche se il superamento dei limiti fissati dalla legge è di

lieve entità.

Infine il

TCA ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dagli autori citati nella

precedente sentenza, trattandosi di coniugi, nel contesto della LAFam il

reddito imponibile non deve essere diviso a metà, indipendentemente dalle

modalità di calcolo dei contributi AVS.

La decisione

su opposizione del 29 aprile 2014 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti