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Decisione

39.2014.8

Rest.AFI. Rinvio atti per accertamento. Non vincolanti dati fiscali poiché dec. tassaz. imposta di fr o.--. Cassa doveva procedere autonomamente alla determinaz. reddito da att. indip

2 ottobre 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione

giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.

STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.

63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8. A motivazione dell’ordine di

restituzione del 27 maggio 2014, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le

prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, dopo aver preso conoscenza

nel corso del mese di maggio 2014 della decisione di tassazione relativa al

2010, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 20’000.--

(cfr. doc. 8; A1 pag. 2).

In base a questo dato,

l’amministrazione sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurato

durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ammonterebbero al

massimo a complessivi fr. 9'640.--. Posto che durante questo periodo

l’assicurato avrebbe percepito complessivamente fr. 15'120.--, la parte

resistente esige la restituzione delle prestazioni versate di troppo, pari a

fr. 5'480.-- (cfr. doc. 8 pag. 2; A1 pag.3).

La Cassa ha pure evidenziato che, dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare

che la decisione passata in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG,

emanata il 18 ottobre 2011 dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG,

riporta anch’essa un reddito aziendale definitivo, per il periodo dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2010 di fr. 20’000.--.

A mente

dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1, e

meglio che la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 riporta un reddito

da attività lucrativa indipendente non veritiero, la mancata contestazione della

decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG e, addirittura, il pagamento

degli stessi, costituirebbero elementi sufficienti per concludere e confermare

che nel 2010, il reddito da attività indipendente era di fr. 20'000.-- (cfr.

doc. A1 pag. 3).

La parte resistente, inoltre,

osserva che l’assicurato con la dichiarazione sottoscritta il 28 gennaio 2010,

si era impegnato a trasmettere alle autorità Laps competenti la decisione di

tassazione cresciuta in giudicato, per ogni anno in cui ha beneficiato degli

assegni familiari integrativi. In questo modo l’autorità avrebbe potuto

verificare se il reddito provvisorio da attività indipendente annunciato

dall’assicurato - sulla base del quale era (provvisoriamente) concesso l’assegno

familiare integrativo - collimasse con il reddito effettivamente percepito

durante l’anno in questione e accertato dall’autorità fiscale (cfr. doc. A1

pag. 3; 5).

L’assicurato da parte sua

non condivide la decisione della Cassa. A mente dell’insorgente il reddito da

attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale sarebbe palesemente

errato. Egli sostiene di non aver mai guadagnato una cifra così elevata durante

il 2010. Il reddito da lui effettivamente conseguito in quell’anno sarebbe

stato, invece, conforme ai guadagni ottenuti durante gli anni passati (nel 2008

e nel 2009) e gli anni seguenti (nel 2011 e nel 2012), ovvero - in media - all’incirca

fr. 15'000.-- (cfr. doc. I pag. 2). Al riguardo, sia in sede di reclamo, che nel

ricorso, l’assicurato si è detto disposto a fornire tutta la documentazione

bancaria, privata e commerciale, al fine di dimostrare che nel 2010 non ha mai

ottenuto un reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- (cfr. doc. I pag.

2; 11).

L’insorgente, inoltre, formula

un’ipotesi sul motivo che può aver portato all’accertamento errato del suo

reddito da parte dell’Ufficio di tassazione. A suo parere un tale disguido può essere

stato occasionato dal versamento sul proprio conto bancario durante il mese di

dicembre 2010 di soldi destinati all’organizzazione di un campo invernale per

ragazzi disabili (circa fr. 3’000/4'000.--). Tali importi sono stati poi

utilizzati dall’assicurato per l’acquisto di alimenti e per l’organizzazione di

attività del campo invernale soltanto nel gennaio 2011 (cfr. doc. I pag. 2).

Il ricorrente contesta, infine,

la decisione di restituzione evocando la sproporzionalità di tale provvedimento

(cfr. doc. I pag. 2).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta l’art. 6

Laps (cfr. consid. 2.3.) il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai

redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17 LT

relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

" 1Sono imponibili

tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra

Considerandi

attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili

in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione

contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi

elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti

all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende

tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante

all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di

almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una

società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le

dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle

spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una

contabilità in buona e debita forma."

Dai dati fiscali relativi all’anno 2010

emersi dalla decisione di tassazione del 4 agosto 2011 si evince, da un lato,

che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato fissato per

apprezzamento l’ammontare di fr. 20’000.--, dall’altro, che l’importo di tassazione

è nullo (cfr. doc. A4).

A questo proposito va rilevato che per

costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

Per costante giurisprudenza l'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Il principio secondo cui occorre

difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece,

applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un

importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile

2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il

cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010

del 19 ottobre 2010).

Inoltre il Tribunale federale, con il giudizio

9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in cui una Cassa di

compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i contributi AVS per il

periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla decisione fiscale per

l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente, prevedeva la somma di

fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era impossibile che la

ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un reddito di tale

entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato l’attività indipendente

quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la propria formazione e quindi

risultava credibile che la stessa non si fosse ancora costituita una propria

clientela.

L’Alta Corte ha indicato che il reddito

da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si rivelava perciò

chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la Cassa.

Gli atti sono stati rinviati

all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i mesi da

settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.

Al riguardo

cfr. pure STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD I-2014 n. 6 pag.

23.

2.10

Nella presente

fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 4 agosto 2011 figura

un'imposta fissata in fr. 0.-- (cfr. doc. A4), ci troviamo in presenza

dell'eccezione stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per

non considerare vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle

assicurazioni sociali. L’argomento del ricorrente secondo cui non avrebbe

contestato il reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- stabilito dal

fisco in quanto la decisione di tassazione, sia federale che cantonale, era

comunque pari a fr. 0.--, è quindi ritenuto giustificato da questo Tribunale.

Nel caso

concreto il reddito da indipendente di fr. 20'000.-- emergente dalla decisione

di tassazione relativa al 2010 non è quindi vincolante per la determinazione

del diritto alle prestazioni sociali.

Dalle tavole processuali

emerge, tuttavia, che nella decisione di tassazione relativa all’anno 2010 - sulla

quale l’amministrazione ha fondato la revisione dell’assegno integrativo del

2010.

- il reddito da attività indipendente dichiarato da RI 1 è pari a fr.

17'643.--, mentre quello accertato dall'autorità fiscale ammonta a fr. 20'000.--

(cfr. doc. A4).

Il TCA osserva, da una

parte, che il reddito dichiarato nella dichiarazione fiscale del 2010 risulta

essere maggiore rispetto a quello stimato nella Dichiarazione dei dati relativi

al reddito da attività indipendente di fr. 10'800.--, utilizzato dalla Cassa

per il calcolo del diritto (provvisorio) agli assegni familiari integrativi per

il 2010 (cfr. doc. 5).

Dall’altra, che l’autorità

fiscale ha motivato l’ammontare del reddito da attività indipendente accertato

in fr. 20'000.-- nel seguente modo: “ 2.1. Aggiunta prestazioni a proprio

favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di

rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata.” (cfr. doc. A4).

Per quanto

attiene all’asserzione della parte resistente secondo cui la correttezza del

reddito da indipendente di fr. 20'000.-- si giustificherebbe anche dalla

mancata contestazione della decisione di fissazione definitiva dei contributi

AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 relativo all’anno 2010 (cfr. doc. 12), questa

Corte rileva che, comunque sia, tra l’importo dei contributi sociali pagati dal

ricorrente per il 2010 in base a un reddito stabilito in fr. 20'000.--, pari a

fr. 1'108.65 (cfr. doc. 10) e l’importo che avrebbe pagato in base al reddito da

lui dichiarato di fr. 17'643.— (cfr. doc. A4), corrispondente a contributi

sociali di circa fr. 990.-- (cfr. www.avs-ai.info), la differenza è esigua. Pertanto,

la presenza di una differenza non rilevante, può verosimilmente essere il

motivo della mancata impugnazione della decisione della Cassa __________ di

compensazione AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 da parte del ricorrente.

Tale

argomento non è dunque atto a ritenere vincolante il reddito di fr. 20'000 stabilito

dall’autorità fiscale nella decisione relativa al 2010.

La Cassa - considerato che il reddito dichiarato dal ricorrente a livello fiscale per il 2010

ammontava a fr. 17'643.--, il quale risulta essere maggiore rispetto a quello

utilizzato dall'amministrazione di fr. 10'800.-- sulla base dei dati provvisori

indicati dall’assicurato per il 2010 (cfr. doc. 5) - avrebbe pertanto

dovuto procedere autonomamente alla determinazione del reddito da attività

indipendente, dando seguito, ad esempio, alla volontà del ricorrente di

dimostrare attraverso gli estratti dei suoi conti bancari il reddito annuale

effettivamente conseguito (cfr. SVT H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben

die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in

dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des Beschwerdeführers

berechtigt sind.") e facendo capo ai dati contabili dell’esercizio del

2010.

dell’attività dell’assicurato.

La decisione

su reclamo impugnata deve essere, pertanto, annullata e gli atti rinviati alla

Cassa affinché, dopo aver proceduto autonomamente alla determinazione dei

redditi da attività indipendente conseguiti dall’assicurato nel 2010, operi un

nuovo calcolo dell’assegno familiare integrativo spettante al ricorrente nel

2010.

Al riguardo,

come visto, occorrerà che il ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti

bancari, come peraltro proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2;

11), nonché la contabilità della propria attività indipendente relativa

all’anno 2010.

Da tali

documenti potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente

sulla possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il

reddito da indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati

all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe

ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto,

prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag.

2), merita di essere seguita oppure no.

In seguito

l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni familiari

integrativi, determinerà la somma degli assegni percepiti a torto da RI 1 da

gennaio a dicembre 2010 da restituire.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

reclamo impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito al considerando 2.10., l’importo degli assegni integrativi percepiti

a torto dal ricorrente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010 da restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti