39.2014.8
Rest.AFI. Rinvio atti per accertamento. Non vincolanti dati fiscali poiché dec. tassaz. imposta di fr o.--. Cassa doveva procedere autonomamente alla determinaz. reddito da att. indip
2 ottobre 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2014.8
MP/RS
Lugano
2 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 luglio 2014 emanata da
Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo dell’11 luglio 2014, ha confermato il proprio provvedimento del 27 maggio 2014 (cfr.
doc. 8), con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 5'480.-- a
titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2010 (cfr. doc. I+A1).
In particolare
l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato
le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, in quanto dalla
decisioni di tassazione del 2010 è emerso un reddito da attività indipendente
di fr. 20'000.-- (fr. doc. I+A1).
1.2. Contro la decisione su
reclamo dell’11 luglio 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale il ricorrente osserva sostanzialmente che il reddito da
attività indipendente accertato dall’Ufficio tassazioni di __________ di fr.
20'000.-- sarebbe errato in quanto non avrebbe conseguito redditi di
quell’importanza, né negli anni precedenti al 2010, né in quelli successivi.
Egli sostiene inoltre di
non aver contestato il reddito accertato dall’autorità fiscale in quanto,
l’importo della tassazione cantonale e federale del 2010 era comunque nullo.
Inoltre il ricorrente sostiene
che la decisione a lui inflitta sarebbe contraria al principio della
proporzionalità ancorato nella nostra Costituzione federale (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve o meno restituire l’ammontare di fr. 5’480.--,
corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010.
Più precisamente andrà
verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno
integrativo facendo capo ai dati emergenti dalla decisione di tassazione
relativa all’anno 2010.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato
nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure
per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della medesima
prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i
singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la
soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11
cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF
100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti,
premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di
cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32
cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività
lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate
obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento
dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla
legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona
sola
b) per le unità di importo riconosciuto
dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da due
persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più di due
persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente
la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20
dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Infine l'art. 10 cpv. 1
Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
" La soglia
d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima perso- importo corrispondente
alla metà del limite
na supplementare minimo
previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
mento persona sola
c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo corrispondente al limite
minimo
quinta persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite
minimo
ulteriore persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per
il quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.--
con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1
lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr.
2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai
limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella
misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Per l’anno
2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),
fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.
2383).
Dal 1° gennaio 2013 la
soglia di intervento corrisponde alla somma di:
" - per il
titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla
metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda
e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;
- per la quarta
e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;
- per la sesta e
ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo
corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."
(le
sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
b) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine
della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute
a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per
l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In proposito l'art. 10
Reg. Laps precisa che
" E'
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un
importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della
composizione dell'unità di riferimento."
2.6. Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente
per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione
giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr.
STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p.
63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta
a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il
condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. A motivazione dell’ordine di
restituzione del 27 maggio 2014, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le
prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, dopo aver preso conoscenza
nel corso del mese di maggio 2014 della decisione di tassazione relativa al
2010, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 20’000.--
(cfr. doc. 8; A1 pag. 2).
In base a questo dato,
l’amministrazione sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurato
durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ammonterebbero al
massimo a complessivi fr. 9'640.--. Posto che durante questo periodo
l’assicurato avrebbe percepito complessivamente fr. 15'120.--, la parte
resistente esige la restituzione delle prestazioni versate di troppo, pari a
fr. 5'480.-- (cfr. doc. 8 pag. 2; A1 pag.3).
La Cassa ha pure evidenziato che, dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare
che la decisione passata in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG,
emanata il 18 ottobre 2011 dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG,
riporta anch’essa un reddito aziendale definitivo, per il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2010 di fr. 20’000.--.
A mente
dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1, e
meglio che la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 riporta un reddito
da attività lucrativa indipendente non veritiero, la mancata contestazione della
decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG e, addirittura, il pagamento
degli stessi, costituirebbero elementi sufficienti per concludere e confermare
che nel 2010, il reddito da attività indipendente era di fr. 20'000.-- (cfr.
doc. A1 pag. 3).
La parte resistente, inoltre,
osserva che l’assicurato con la dichiarazione sottoscritta il 28 gennaio 2010,
si era impegnato a trasmettere alle autorità Laps competenti la decisione di
tassazione cresciuta in giudicato, per ogni anno in cui ha beneficiato degli
assegni familiari integrativi. In questo modo l’autorità avrebbe potuto
verificare se il reddito provvisorio da attività indipendente annunciato
dall’assicurato - sulla base del quale era (provvisoriamente) concesso l’assegno
familiare integrativo - collimasse con il reddito effettivamente percepito
durante l’anno in questione e accertato dall’autorità fiscale (cfr. doc. A1
pag. 3; 5).
L’assicurato da parte sua
non condivide la decisione della Cassa. A mente dell’insorgente il reddito da
attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale sarebbe palesemente
errato. Egli sostiene di non aver mai guadagnato una cifra così elevata durante
il 2010. Il reddito da lui effettivamente conseguito in quell’anno sarebbe
stato, invece, conforme ai guadagni ottenuti durante gli anni passati (nel 2008
e nel 2009) e gli anni seguenti (nel 2011 e nel 2012), ovvero - in media - all’incirca
fr. 15'000.-- (cfr. doc. I pag. 2). Al riguardo, sia in sede di reclamo, che nel
ricorso, l’assicurato si è detto disposto a fornire tutta la documentazione
bancaria, privata e commerciale, al fine di dimostrare che nel 2010 non ha mai
ottenuto un reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- (cfr. doc. I pag.
2; 11).
L’insorgente, inoltre, formula
un’ipotesi sul motivo che può aver portato all’accertamento errato del suo
reddito da parte dell’Ufficio di tassazione. A suo parere un tale disguido può essere
stato occasionato dal versamento sul proprio conto bancario durante il mese di
dicembre 2010 di soldi destinati all’organizzazione di un campo invernale per
ragazzi disabili (circa fr. 3’000/4'000.--). Tali importi sono stati poi
utilizzati dall’assicurato per l’acquisto di alimenti e per l’organizzazione di
attività del campo invernale soltanto nel gennaio 2011 (cfr. doc. I pag. 2).
Il ricorrente contesta, infine,
la decisione di restituzione evocando la sproporzionalità di tale provvedimento
(cfr. doc. I pag. 2).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta l’art. 6
Laps (cfr. consid. 2.3.) il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai
redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).
L’art. 17 LT
relativo al reddito da attività indipendente prevede che:
" 1Sono imponibili
tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra
Considerandi
attività lucrativa indipendente.
2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili
in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione
contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi
elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti
all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende
tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante
all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di
almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una
società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le
dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle
spese d’investimento.
4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una
contabilità in buona e debita forma."
Dai dati fiscali relativi all’anno 2010
emersi dalla decisione di tassazione del 4 agosto 2011 si evince, da un lato,
che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato fissato per
apprezzamento l’ammontare di fr. 20’000.--, dall’altro, che l’importo di tassazione
è nullo (cfr. doc. A4).
A questo proposito va rilevato che per
costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per
l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto
attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Il principio secondo cui occorre
difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece,
applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un
importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile
2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il
cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010
del 19 ottobre 2010).
Inoltre il Tribunale federale, con il giudizio
9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in cui una Cassa di
compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i contributi AVS per il
periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla decisione fiscale per
l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente, prevedeva la somma di
fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era impossibile che la
ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un reddito di tale
entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato l’attività indipendente
quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la propria formazione e quindi
risultava credibile che la stessa non si fosse ancora costituita una propria
clientela.
L’Alta Corte ha indicato che il reddito
da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si rivelava perciò
chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la Cassa.
Gli atti sono stati rinviati
all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i mesi da
settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.
Al riguardo
cfr. pure STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD I-2014 n. 6 pag.
23.
2.10
Nella presente
fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 4 agosto 2011 figura
un'imposta fissata in fr. 0.-- (cfr. doc. A4), ci troviamo in presenza
dell'eccezione stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per
non considerare vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle
assicurazioni sociali. L’argomento del ricorrente secondo cui non avrebbe
contestato il reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- stabilito dal
fisco in quanto la decisione di tassazione, sia federale che cantonale, era
comunque pari a fr. 0.--, è quindi ritenuto giustificato da questo Tribunale.
Nel caso
concreto il reddito da indipendente di fr. 20'000.-- emergente dalla decisione
di tassazione relativa al 2010 non è quindi vincolante per la determinazione
del diritto alle prestazioni sociali.
Dalle tavole processuali
emerge, tuttavia, che nella decisione di tassazione relativa all’anno 2010 - sulla
quale l’amministrazione ha fondato la revisione dell’assegno integrativo del
2010.
- il reddito da attività indipendente dichiarato da RI 1 è pari a fr.
17'643.--, mentre quello accertato dall'autorità fiscale ammonta a fr. 20'000.--
(cfr. doc. A4).
Il TCA osserva, da una
parte, che il reddito dichiarato nella dichiarazione fiscale del 2010 risulta
essere maggiore rispetto a quello stimato nella Dichiarazione dei dati relativi
al reddito da attività indipendente di fr. 10'800.--, utilizzato dalla Cassa
per il calcolo del diritto (provvisorio) agli assegni familiari integrativi per
il 2010 (cfr. doc. 5).
Dall’altra, che l’autorità
fiscale ha motivato l’ammontare del reddito da attività indipendente accertato
in fr. 20'000.-- nel seguente modo: “ 2.1. Aggiunta prestazioni a proprio
favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata.” (cfr. doc. A4).
Per quanto
attiene all’asserzione della parte resistente secondo cui la correttezza del
reddito da indipendente di fr. 20'000.-- si giustificherebbe anche dalla
mancata contestazione della decisione di fissazione definitiva dei contributi
AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 relativo all’anno 2010 (cfr. doc. 12), questa
Corte rileva che, comunque sia, tra l’importo dei contributi sociali pagati dal
ricorrente per il 2010 in base a un reddito stabilito in fr. 20'000.--, pari a
fr. 1'108.65 (cfr. doc. 10) e l’importo che avrebbe pagato in base al reddito da
lui dichiarato di fr. 17'643.— (cfr. doc. A4), corrispondente a contributi
sociali di circa fr. 990.-- (cfr. www.avs-ai.info), la differenza è esigua. Pertanto,
la presenza di una differenza non rilevante, può verosimilmente essere il
motivo della mancata impugnazione della decisione della Cassa __________ di
compensazione AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 da parte del ricorrente.
Tale
argomento non è dunque atto a ritenere vincolante il reddito di fr. 20'000 stabilito
dall’autorità fiscale nella decisione relativa al 2010.
La Cassa - considerato che il reddito dichiarato dal ricorrente a livello fiscale per il 2010
ammontava a fr. 17'643.--, il quale risulta essere maggiore rispetto a quello
utilizzato dall'amministrazione di fr. 10'800.-- sulla base dei dati provvisori
indicati dall’assicurato per il 2010 (cfr. doc. 5) - avrebbe pertanto
dovuto procedere autonomamente alla determinazione del reddito da attività
indipendente, dando seguito, ad esempio, alla volontà del ricorrente di
dimostrare attraverso gli estratti dei suoi conti bancari il reddito annuale
effettivamente conseguito (cfr. SVT H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben
die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in
dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des Beschwerdeführers
berechtigt sind.") e facendo capo ai dati contabili dell’esercizio del
2010.
dell’attività dell’assicurato.
La decisione
su reclamo impugnata deve essere, pertanto, annullata e gli atti rinviati alla
Cassa affinché, dopo aver proceduto autonomamente alla determinazione dei
redditi da attività indipendente conseguiti dall’assicurato nel 2010, operi un
nuovo calcolo dell’assegno familiare integrativo spettante al ricorrente nel
2010.
Al riguardo,
come visto, occorrerà che il ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti
bancari, come peraltro proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2;
11), nonché la contabilità della propria attività indipendente relativa
all’anno 2010.
Da tali
documenti potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente
sulla possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il
reddito da indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati
all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe
ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto,
prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag.
2), merita di essere seguita oppure no.
In seguito
l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni familiari
integrativi, determinerà la somma degli assegni percepiti a torto da RI 1 da
gennaio a dicembre 2010 da restituire.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
reclamo impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto
stabilito al considerando 2.10., l’importo degli assegni integrativi percepiti
a torto dal ricorrente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010 da restituire.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti