39.2015.1
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25 febbraio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.1
DC/sc
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2014 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 17 novembre 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito la
Cassa), con decisione del 17 giugno 2014, ha ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 9’142.-- percepiti a torto a titolo di assegni integrativi e
di prima infanzia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014, avendo trasferito il
domicilio nel Canton __________ dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 5).
1.2. Con scritto del 20 giugno
2014 gli assicurati hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli
assegni integrativi e di prima infanzia, facendo valere, di avere dovuto
dichiarare la partenza dal Ticino dal 1° gennaio 2014 ma di essere in realtà
rimasti nel nostro Cantone durante il mese di gennaio "per poter finire il
trasloco e fare le ultime cose prima della partenza (tra queste c'era l'ultimo
appuntamento di mio marito con il suo consulente). (…)" (doc. 7).
1.3. Con decisione del 20 agosto 2014
la Cassa ha respinto la domanda di condono degli assicurati in quanto non hanno
tempestivamente annunciato il trasferimento del domicilio a __________ dal 1°
gennaio 2014 per cui non può essere ammessa la loro buona fede (cfr. doc. 8).
1.4. A seguito del reclamo fatto
interporre dagli assicurati (cfr. doc. 21), la Cassa, il 17 novembre 2014, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L'amministrazione ha
riconfermato che agli assicurati va negata la buona fede, argomentando:
" (…)
Nel caso specifico si rileva che la famiglia RI 1 ha annunciato la
modifica di domicilio con effetto 1° gennaio 2014.
Inoltre durante i mesi di gennaio e febbraio 2014 la famiglia RI 1
ha vissuto nel comune di __________ con l'intenzione di stabilirsi durevolmente
e, a comprova di ciò vi sono gli sforzi che il sig. RI 2 ha fatto per la
ricerca di un posto di lavoro nel Canton __________ e la richiesta di cambio di
Cantone, dal Canton Ticino al Canton __________.
Considerato quanto sopra e valutando la documentazione in nostro
possesso rileviamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i signori RI 1 hanno
trasferito il domicilio a __________ (notifica di partenza da __________ il 31.12.2013).
Per la Cassa è evidente che in considerazione di quanto esposto,
il domicilio nel Cantone Ticino dei signori RI 1 è terminato il 31.12.2013,
mentre il vero centro degli interessi risulta essere a __________, Canton __________,
dove i signori RI 1 hanno trasferito il domicilio dal 1° gennaio 2014.
Stante a quanto precede, il versamento dell'AFI, risp. dell'API
per i mesi di gennaio e febbraio 2014 non è giustificato. (…)" (doc. L/1)
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 17 novembre 2014 gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA. Il loro patrocinatore sostiene che, nei mesi in questione gli
assicurati erano ancora domiciliati in Ticino per cui la loro buona fede deve
essere ammessa:
" (…)
4. Nella Sua
decisione del 20 agosto 2014 la Cassa ha ritenuto che nel presente caso non
poteva essere riconosciuta la buona fede, in quanto i ricorrenti non l'avevano informata
del cambiamento di domicilio.
Nel loro reclamo i ricorrenti hanno
sostenuto che, nel caso concreto, la loro buona fede non può essere contestata
dato che:
a. non
può essere imputato loro di non aver avvisato la Cassa del cambiamento di domicilio,
dato che il medesimo non ha avuto luogo fino a luglio 2014, posto come per
l'art. 37 LStr il cambiamento di domicilio necessita del consenso del nuovo
Cantone, consenso che nel caso concreto è stato appunto dato nel mese di luglio
2014;
b. che il
cambiamento di domicilio è avvenuto su suggerimento del collocatore.
A questi due motivi, si aggiunge il fatto che
c. la
Cassa è stata invero informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso
menzionato espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa, (ed essendo
il cambiamento di domicilio stato peraltro suggerito dal collocatore medesimo)!
Sulla data del cambiamento di domicilio (a)
5. Nella
decisione sul reclamo la Cassa indica che i signori RI 1 hanno trasferito il domicilio
a __________, Canton __________ dal 1° gennaio 2014, rilevando in particolare che
"durante i mesi di gennaio e febbraio 2014 la famiglia RI 1 ha vissuto nel
comune di __________ con l'intenzione di stabilirsi durevolmente e, a comprova
di ciò vi sono gli sforzi che il sig. RI 2 ha fatto per la ricerca di un posto
di lavoro nel Canton __________ e la richiesta di cambio di Cantone, dal Canton
Ticino al Canton __________ ".
Ora, va in primo luogo precisato che
nel mese di gennaio i coniugi RI 1 erano ancora in Ticino, tanto da aver ancora
avuto un colloquio con il collocatore il 27 gennaio 2014 nel quale quest'ultimo
è stato informato che dal 1° febbraio 2014 il Signor RI 2 avrebbe
iniziato un periodo di prova (cfr. doc. K).
6. Contrariamente
all'opinione della Cassa, si ritiene poi che un cambiamento di domicilio non ha
avuto luogo fino a luglio 2014, il tenore dell'art. 37 LStr non potendo essere
interpretato. Senza il preventivo consenso dell'autorità del nuovo Cantone, non
può avvenire alcun trasferimento di domicilio. A torto quindi la Cassa ha
valutato che il cambiamento di domicilio sia intervenuto, anche per il Signor RI
2, già il 1° gennaio 2014 e non nel mese di luglio.
Il consenso dell'autorità preposta del
nuovo cantone non è una formalità, bensì un provvedimento che ha effetto
costitutivo.
Diversamente da quanto valutato dalla
Cassa, una modifica del centro vita e interessi può avvenire unicamente con il
consenso dell'autorità del nuovo Cantone (cfr. SPESCHA/THÜR/ZÜND/ BOLZLI,
Migrationsrecht, 2°. ed., 2012, N 1 ad art. 37 LStr).
7. Dato che
secondo l'art. 24 cpv. 1 CC iI domicilio di una persona, stabilito che sia, continua
a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro, ciò che nel caso
concreto non è potuto avvenire, secondo l'art. 37 LStr, fino a quando l'autorità
del nuovo Cantone non ha acconsentito al trasferimento, cioè nel caso concreto
fino al mese di luglio 2014.
Ovviamente, poi, fintanto che non è
stata risolta la questione del permesso di soggiorno dello straniero, e quindi
fintanto che non è stato appurato il diritto di soggiornare nel Canton __________,
quindi fino al 3 luglio 2014, tutti i membri della famiglia non hanno potuto
fare del Canton __________, diversamente da quanto ritiene la Cassa, il
cosiddetto centro di vita e di interessi e quindi non ha potuto trasferire il domicilio
dal Canton Ticino.
Si ritiene quindi che, diversamente da
quanto deciso dalla cassa il 17 giugno 2014, gli assegni non siano stati
percepiti indebitamente.
Sul fatto che il trasferimento di domicilio sia stato suggerito
dal collocatore (b)
8. Si ritiene
altamente contraddittorio, e quindi non degno di protezione l'atteggiamento
dello Stato che da un lato spinge lo straniero a trasferirsi e che poi, quando
lo fa (in accordo con il collocatore), respinge una domanda di condono rimproverando
al medesimo straniero una mancanza di buona fede per non aver informato
l'autorità del cambiamento.
Sull'informazione all'autorità (c)
9. Come detto,
nella sua decisione del 20 agosto 2014 la Cassa ha respinto la domanda di
condono asserendo che doveva essere negata la buona fede dei ricorrenti perché esse
non avevano informato la medesima del cambiamento di domicilio.
A torto. La Cassa è stata invero
informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso menzionato
espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa del 27 gennaio 2014, ma
anche addirittura nel rapporto del 27 novembre 2014 (cfr. Osservazioni) (doc.
K)!
10. Come indicato
nei fatti, poi, la questione al centro della domanda di condono non riguarda la
questione di sapere se le indennità sono state percepite indebitamente o no.
Anzi, il condono presuppone proprio che le indennità siano state percepite indebitamente.
Per ottenere il condono è unicamente
necessario che sia data la buona fede e, data questa, la seconda esigenza è
della grave difficoltà a restituire gli importi illecitamente ricevuti.
Ora, nel caso concreto la cassa,
giudicando sul reclamo contro il mancato condono, si è unicamente concentrata
sulla questione di sapere se le indennità sono state o meno percepite
illegittimamente.
Premesso che, come meglio
precisato sopra, i ricorrenti non ritengono di aver percepito illegittimamente
delle prestazioni, essi ritengono che sono date le condizioni per accogliere la
domanda di condono, poiché, si ripete, occorre considerare che:
a. non
può essere imputato loro di non aver avvisato la Cassa del cambiamento di
domicilio, dato che il medesimo non ha avuto luogo fino a luglio 2014, posto
come per l'art. 37 LStr il cambiamento di domicilio necessita del consenso del
nuovo Cantone, consenso che nel caso concreto è stato appunto dato nel mese di
luglio 2014;
b. il
cambiamento di domicilio è avvenuto su suggerimento del collocatore.
A questi due motivi, si aggiunge il fatto che
c. la
Cassa è stata invero informata del cambiamento di domicilio, essendo lo stesso
menzionato espressamente nel rapporto del collocatore alla Cassa, cambiamento
di domicilio suggerito peraltro dal collocatore medesimo!
A queste condizioni, anche nella
denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che le prestazioni sono state
percepite illegittimamente (ciò che in tutti i casi certamente non è dato per
le prestazioni di gennaio quando lo straniero era ancora in Ticino e si è
regolarmente presentato al colloquio con il collocatore a fine mese), di certo
non è possibile contestare la buona fede dei ricorrenti: non si può infatti
ritenere che ai ricorrenti incombesse un onere di informazione più esteso della
comunicazione per il tramite del collocatore.
D'altro canto, nel valutare la
questione della buona fede occorre anche considerare che il trasferimento è
avvenuto su consiglio del collocatore e per la volontà dei coniugi di non
pesare sulla collettività.
Si ritiene pertanto che il primo
requisito per la concessione del condono sia dato" (…)" (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del
19 settembre 2014 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha
postulato la reiezione dell'impugnativa rilevando in particolare:
" (…)
Le norme che regolano il riconoscimento del diritto agli assegni
in oggetto rispettivamente al loro versamento stabiliscono poi chiaramente come
occorra essere domiciliati nel nostro Cantone, che per apprezzare l'esistenza
di un domicilio occorra rifarsi ai concetti del Codice civile svizzero (art. 1d
Reg. Laps), che anche la semplice assenza di un membro dell'unità di
riferimento deve essere considerata quale motivo di revisione/sospensione (art.
65 Laf) e che l'adeguamento delle prestazioni interviene dal primo giorno del
mese in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione (art. 27
Laps).
Le persone che compongono l'unità di riferimento devono fornire
tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e
stabilire le prestazioni (art. 21 Laps) ed in particolare, come sottolineato in
tutte le nostre decisioni, sono tenute ad annunciare "immediatamente
all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1 (...) il cambiamento di
domicilio".
Stando alle ultime argomentazioni dei ricorrenti, detto obbligo di
informazione sarebbe stato rispettato in quanto la comunicazione
del
cambiamento di domicilio (o più in generale dell'assenza dal
nostro
Cantone) andrebbe ritenuta avvenuta per il tramite di due
documenti
redatti dal consulente dell'URC (e sottoscritti dal signor RI 2)
dove
viene indicato che l'interessato "Potrebbe cambiare domicilio
in un altro Cantone con inizio 2014" (attestazione del 27 novembre 2013) e
che "Dovrebbe anche trasferirsi e cambiare Cantone di domicilio"
essendo poi anche prevista "nel mese di febbraio" una prova di
lavoro fuori Cantone (attestazione del 27 gennaio 2014).
A mente della Cassa, stante tutto quanto precede, detti documenti
evidenziano piuttosto una volta di più la comprensione da parte
dei
beneficiari e della rilevanza del dimorare nel nostro Cantone
nella
determinazione del diritto agli assegni e della necessità di
comunicare (e confermare, in presenza di ipotesi) immediatamente alla Cassa le
mutate circostanze.
In conclusione, la pretesa violazione del dovere di motivare la
propria
decisione non merita di essere condivisa (ci troviamo poi innanzi
al TCA, autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, ed occorre sottolineare
che in ogni caso l'eventuale - contestata - violazione del diritto di essere
sentito sarebbe sanata in questa sede) così come le altre censure sollevate con
ricorso 29 dicembre 2014, mentre vanno confermate le conclusioni della Cassa
nel proprio esercizio dell'apprezzamento delle circostanze." (Doc. III)
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell'importo di fr. 9142.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi e di prima infanzia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014.
Preliminarmente, per quel
che riguarda la violazione del diritto di essere sentito, invocata dal
patrocinatore dei ricorrenti (cfr. doc i pag. 5-6 ), il TCA constata che, nella
decisione su reclamo (cfr. consid. 1.4) l’amministrazione ha precisato in modo
estremamente chiaro i motivi per cui non riteneva adempiuto il requisito della
buona fede e cioè la mancata comunicazione del trasferimento di domicilio.
Secondo questo Tribunale non vi è dunque stata nessuna carente motivazione e
quindi nessuna violazione del diritto di essere sentito da parte della Cassa.
Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
L’art 47 cpv. 1 Laf
prevede che, richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il
figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel
Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni.
L’Art. 52 cpv.1 Laf, a
proposito dell’assegno di prima infanzia, stabilisce che i genitori hanno
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel
Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano
costantemente con il figlio;
c) il
padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti
della Laps.
L’art. 35 Reg Laf prevede
che è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi
risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Secondo l’art. 65 cpv. 1
Laf il diritto corrente all’assegno non decade se l’assenza dal Cantone è
inferiore a dodici mesi consecutivi, mentre il cpv. 2 dell’art. 65 Laf precisa
che durante l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi
dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene
riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il
titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di
riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.3. Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1).
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P
4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
Considerandi
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.5
Nell'evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede degli assicurati in quanto essi non hanno
annunciato il trasferimento del domicilio nel Canton __________ dal 1° gennaio
2014.
Dagli atti dell’incarto
emerge che il 28 febbraio 2014 l’Ufficio del controllo abitanti della città di __________
ha confermato alla Cassa che "la famiglia RI 2, RI 1 e __________ è
partita da __________ a far conto dal 31.12.2013. L'indirizzo annunciato è: __________."
(doc. 3).
Da uno scritto dell’avvocato
che ha patrocinato l’assicurato in una vertenza in materia di diritto degli
stranieri emerge che la famiglia ha stipulato un contratto di locazione a __________
con effetto al 15 dicembre 2013 (cfr. scritto del 19 marzo 2014, "Les
époux RI 1 ont contracté bail en date du 22 novembre 2013 à __________, avec
effet au 15 décembre 2013.", doc. 18, pag. 2).
Nella domanda di condono
del 23 giugno 2014 gli assicurati si sono così espressi:
" (…)
Verso settembre-novembre dopo aver avuto una grande delusione
lavorativa ci siamo stancati della situazione in Ticino e abbiamo deciso di
traslocare in un altro Cantone pensando di aver maggiori possibilità di
condurre una vita tranquilla con un lavoro fisso. Dopo aver firmato il
contratto di affitto abbiamo dovuto fare la partenza dal Cantone per il primo
di gennaio visto che la fiduciaria aveva già comunicato al Comune dove viviamo
attualmente che saremmo arrivati a vivere nel Canton __________ e anche per le
tasse siamo stati obbligati a mettere questa data. In realtà a gennaio siamo
rimasti in Ticino per poter finire il trasloco e fare le ultime cose prima
della partenza (tra queste c'era l'ultimo appuntamento di mio marito con il suo
consulente). (…)" (doc. 7)
Da tutti questi elementi,
applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante, questo Tribunale
deve concludere che effettivamente, nel dicembre del 2013, gli assicurati si
sono trasferiti a __________ con l’intenzione di stabilirsi durevolmente nel
Canton __________. Essi hanno così trasferito il loro domicilio e perso il
diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia. Di questa circostanza
essi non hanno tempestivamente informato l’amministrazione per cui la loro
buona fede non può essere ammessa.
Allo stesso risultato si
arriverebbe peraltro anche se si volesse ritenere che, per ragioni di polizia
degli stranieri, RI 2 è stato autorizzato a vivere nel Canton __________ solo a
partire dal mese di luglio 2014 (cfr. consid. 1.5). Anche in quel caso il
trasferimento avrebbe comunque dovuto essere immediatamente annunciato in
quanto in caso di trasferimento temporaneo di tutta la famiglia il diritto
all’assegno viene sospeso (cfr. art. 65 cpv. 2 Laf, riprodotto al consid. 2.1 in fine).
Alla luce degli elementi
qui sopra esposti non risultano dunque credibili le affermazioni degli assicurati
che sottolineano di avere effettuato il trasloco durante il mese di gennaio
2014.
Per l’esito della vertenza
non è neppure rilevante il fatto che l’assicurato abbia effettuato due colloqui
di consulenza presso l’URC di __________ il 10 gennaio e il 27 gennaio
2014.
(cfr. doc. K). In questi formulari non vi è infatti nessun riferimento al
trasloco appena avvenuto nel Canton __________.
Nel formulario relativo al
colloquio del 27 novembre 2013 figura semplicemente l’indicazione “potrebbe
cambiare domicilio in un altro Cantone con inizio 2014”, quando il contratto di locazione era già stato firmato il 22 novembre 2013.
Va piuttosto sottolineato
che tutte le ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 sono
state effettuate nella Svizzera __________ (in gennaio 2014 soprattutto a __________
e, il 27 dicembre 2013, una ricerca nel nuovo luogo di domicilio).
In simili condizioni la
decisione su reclamo del 17 dicembre 2014 con la quale la Cassa ha negato il
condono, vista la mancanza del presupposto della buona fede, deve essere
confermata.
2.6
A titolo abbondanziale giova
rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (cfr.
doc. 7) deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento
rateale.
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013
consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.
2.
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti