Lexipedia

Decisione

39.2015.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P

4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

Considerandi

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.5

Nell'evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede degli assicurati in quanto essi non hanno

annunciato il trasferimento del domicilio nel Canton __________ dal 1° gennaio

2014.

Dagli atti dell’incarto

emerge che il 28 febbraio 2014 l’Ufficio del controllo abitanti della città di __________

ha confermato alla Cassa che "la famiglia RI 2, RI 1 e __________ è

partita da __________ a far conto dal 31.12.2013. L'indirizzo annunciato è: __________."

(doc. 3).

Da uno scritto dell’avvocato

che ha patrocinato l’assicurato in una vertenza in materia di diritto degli

stranieri emerge che la famiglia ha stipulato un contratto di locazione a __________

con effetto al 15 dicembre 2013 (cfr. scritto del 19 marzo 2014, "Les

époux RI 1 ont contracté bail en date du 22 novembre 2013 à __________, avec

effet au 15 décembre 2013.", doc. 18, pag. 2).

Nella domanda di condono

del 23 giugno 2014 gli assicurati si sono così espressi:

" (…)

Verso settembre-novembre dopo aver avuto una grande delusione

lavorativa ci siamo stancati della situazione in Ticino e abbiamo deciso di

traslocare in un altro Cantone pensando di aver maggiori possibilità di

condurre una vita tranquilla con un lavoro fisso. Dopo aver firmato il

contratto di affitto abbiamo dovuto fare la partenza dal Cantone per il primo

di gennaio visto che la fiduciaria aveva già comunicato al Comune dove viviamo

attualmente che saremmo arrivati a vivere nel Canton __________ e anche per le

tasse siamo stati obbligati a mettere questa data. In realtà a gennaio siamo

rimasti in Ticino per poter finire il trasloco e fare le ultime cose prima

della partenza (tra queste c'era l'ultimo appuntamento di mio marito con il suo

consulente). (…)" (doc. 7)

Da tutti questi elementi,

applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante, questo Tribunale

deve concludere che effettivamente, nel dicembre del 2013, gli assicurati si

sono trasferiti a __________ con l’intenzione di stabilirsi durevolmente nel

Canton __________. Essi hanno così trasferito il loro domicilio e perso il

diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia. Di questa circostanza

essi non hanno tempestivamente informato l’amministrazione per cui la loro

buona fede non può essere ammessa.

Allo stesso risultato si

arriverebbe peraltro anche se si volesse ritenere che, per ragioni di polizia

degli stranieri, RI 2 è stato autorizzato a vivere nel Canton __________ solo a

partire dal mese di luglio 2014 (cfr. consid. 1.5). Anche in quel caso il

trasferimento avrebbe comunque dovuto essere immediatamente annunciato in

quanto in caso di trasferimento temporaneo di tutta la famiglia il diritto

all’assegno viene sospeso (cfr. art. 65 cpv. 2 Laf, riprodotto al consid. 2.1 in fine).

Alla luce degli elementi

qui sopra esposti non risultano dunque credibili le affermazioni degli assicurati

che sottolineano di avere effettuato il trasloco durante il mese di gennaio

2014.

Per l’esito della vertenza

non è neppure rilevante il fatto che l’assicurato abbia effettuato due colloqui

di consulenza presso l’URC di __________ il 10 gennaio e il 27 gennaio

2014.

(cfr. doc. K). In questi formulari non vi è infatti nessun riferimento al

trasloco appena avvenuto nel Canton __________.

Nel formulario relativo al

colloquio del 27 novembre 2013 figura semplicemente l’indicazione “potrebbe

cambiare domicilio in un altro Cantone con inizio 2014”, quando il contratto di locazione era già stato firmato il 22 novembre 2013.

Va piuttosto sottolineato

che tutte le ricerche di lavoro per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 sono

state effettuate nella Svizzera __________ (in gennaio 2014 soprattutto a __________

e, il 27 dicembre 2013, una ricerca nel nuovo luogo di domicilio).

In simili condizioni la

decisione su reclamo del 17 dicembre 2014 con la quale la Cassa ha negato il

condono, vista la mancanza del presupposto della buona fede, deve essere

confermata.

2.6

A titolo abbondanziale giova

rilevare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti (cfr.

doc. 7) deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento

rateale.

Questo tema non è,

comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013

consid, 2.14.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1

del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid.

2.

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti