39.2015.10
Irricevibilità del ricorso contro una dcisione della Cassa di non entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione di un ordine di restituzione di AFI e API a seguito dell'emanaz.della
22 ottobre 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.10
rs
Lugano
22 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione del 31 luglio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 24 aprile 2013, ha
ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 38’650.-- che avrebbero
percepito a torto a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo
2009 al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. A2/1).
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente
spettanti agli assicurati, in quanto a seguito dell’emanazione delle decisioni
di tassazione d’ufficio relative agli anni 2009, 2010 e 2011 è emerso un
reddito da attività indipendente superiore rispetto a quello inizialmente
computato dalla Cassa, per il 2009 di fr. 36'000.-- (cfr. doc. 47A) invece di
fr. 23'000.-- (cfr. doc. 1; 2), per il 2010 di fr. 42’000.-- (cfr. doc. 46A)
invece di fr. 30'000.-- (cfr. doc. 3; 4) e per il 2011 di fr. 50’000.-- (cfr.
doc. 45B) invece di fr. 30'000.-- (cfr. doc. 6; 7; A2/1).
1.2. Il 30 aprile 2013 RI 2, a seguito
dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013, ha chiesto alla
Cassa un colloquio personale per esaminare la sua situazione e chiedere un
condono di pagamento (cfr. doc. 18).
1.3. Dopo alcune convocazioni
senza esito (cfr. doc. 19; 20A; 21; 22; 23), il 29 ottobre 2013 ha potuto avere
luogo un incontro tra RI 2, __________ e __________, questi ultimi per la Cassa.
Dal relativo protocollo firmato dalle parti presenti emerge che:
" (…)
La signora RI 2 precisa che la decisione di
tassazione è errata e a causa di un’errata convinzione non ha inoltrato
reclamo. La decisione di tassazione è stata effettuata d’ufficio, in quanto i
signori RI 1 non hanno compilato e trasmesso le imposte all’autorità fiscale.
La signora RI 2 ha portato con sé tutta la contabilità degli anni precedenti.
Il signor __________ comunica che sarebbe
dovuto essere stato notificato ogni cambiamento alla Cassa, nonché trasmetterci
copia della decisione di tassazione. La Cassa è venuta a conoscenza delle
tassazioni con la documentazione trasmessa dallo Sportello regionale Laps al
momento della revisione annua.
Il signor __________ spiega che pur essendo
comprensibile l’errore, lo stesso non può essere considerato dalla Cassa per
non procedere con l’incasso dell’importo versato a torto, ritenuta la legge che
ci impone di emanare le decisioni fondandosi sulle decisioni fiscali passate in
giudicato.
Dal momento in cui pure la situazione
contributiva ha delle lacune, il signor __________ consiglia alla signora RI 2
di prendere contatto e chiedere un incontro con il tassatore, allo scopo di
mostrare la reale situazione. Chiedendo non di modificare la decisione di
tassazione cresciuta in giudicato per gli anni 2010 e 2011 (eventualmente
2009), ma di valutare come sarebbe la decisione di tassazione nel caso in cui
fosse stato inoltrato un reclamo tempestivo.
Il signor __________ è disponibile a tenere
in sospeso la decisione dell’ordine di restituzione, per dare la possibilità alla
signora RI 2 di prendere, al più presto, contatto con il tassatore. Senza una
dichiarazione dall’Ufficio circondariale di tassazione attestante una presunta
decisione di tassazione a seguito di un reclamo, la cassa dovrà procedere
all’incasso dell’attuale ordine di restituzione.”
(Doc. 24=A2/7)
1.4. Il 3 giugno 2014 __________,
Capo ufficio tassazioni __________, ha comunicato a __________ della Cassa
quanto segue:
" (…)
confermo che nell’ambito della procedura di tassazione per gli anni
2012-2011-2010 i contribuenti non hanno collaborato con l’autorità fiscale nel
senso di diminuire il loro onere d’imposta. Per tali motivi le decisioni in
questione sono regolarmente cresciute in giudicato. Il vostro invito, esteso
alla moglie del contribuente, di rivolgersi all’autorità fiscale che ha emanato
le decisioni affinché si approntasse un accertamento su dati unilaterali (vedi
vostro verbale di audizione del 29 ottobre 2013 allegato al nostro incarto) non
può essere raccolto dall’ufficio che rappresento in quanto non fa parte dei
compiti ai quali siamo preposti. A mio modo di vedere se le vostre disposizioni
interne per l’applicabilità della legge che regola gli AFI/API prevede il
ricorso alle decisioni di tassazione definitive non è nostro compito procedere a
degli accertamenti successivi che nulla hanno a che fare con la procedura di
tassazione. Al vostro interno dovrebbero esserci dei sistemi che permettano
eventualmente di rivedere delle decisioni che sono immodificabili da parte
dell’autorità fiscale. L’accertamento fiscale parte dall’analisi di un insieme
di dati che devono concorrere alla definizione della capacità contributiva del
soggetto fiscale, la semplice analisi di un elemento (nel caso specifico la
contabilità dell’attività aziendale del signor RI 1) non può essere sufficiente
per ottenere l’obiettivo al quale è volto il diritto fiscale.” (Doc. 29=A2/13).
1.5. In una nota interna della
Cassa dell’11 marzo 2015, allestita a seguito di un colloquio telefonico
intercorso con l’avv. __________ della __________ che dal febbraio 2015 rappresentava
Fatti
i coniugi RI 1 (cfr.doc. 30; 31), è stato indicato che:
" In data
10.03.2015 ho contattato telefonicamente l’Avv. __________ in merito alla sua
e-mail del 12.02.2015 e del 23.02.2015. Ho comunicato che, in merito alla
decisione di restituzione del 24.04.2013, la Cassa non può scostarsi dai dati
accertati dal fisco in quanto per gli anni 2009, 2010 e 2011 vi è un dovuto di
imposte e non da ultimo i contributi AVS per gli anni citati sono stati pagati
sul reddito da attività indipendente accertato da FISCO. L’Avv. comunica di non
essere d’accordo in quanto i signori RI 1 sono stati tassati d’ufficio in
quanto non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposte. Trasmetterà uno scritto
con indicato quanto detto telefonicamente chiedendo di rivedere la decisione di
restituzione. Ha chiesto INFO in merito a un eventuale condono, ho comunicato
che il condono non sarà concesso in quanto i signori RI 1 hanno sottoscritto la
dichiarazione per l’indipendente.
Ho comunicato che la procedura di incasso
sarà tenuta in sospeso unicamente sino alla fine del corrente mese. Da aprile
2015 la stessa sarà ripristinata in quanto ai signori RI 1 diminuisce il numero
di rate possibili per la restituzione rateale dell’importo dovuto (attualmente
sono 47 – vedi programma OR).” (Doc. 32)
1.6. Il 22 marzo 2015 RI 1 e RI 2,
rappresentanti dall’avv. __________, hanno inoltrato alla Cassa un’istanza
tendente alla concessione del condono della somma di fr. 38'650 e in via
eventuale al riesame dell’intera loro pratica e sub eventuale all’applicazione
del caso di rigore.
Contestualmente è stato
addotto che:
" (…)
a) Il signor __________
comunica alla Signora RI 2 che ogni cambiamento avrebbe dovuto essere
notificato alla cassa: esaminando i fatti sopra esposti, dal 10.07.2009 (data
della prima decisione della Cassa) al 01.09.2011 (data dell’ultima modifica
degli ass.) si evince che in tutto quel periodo per i coniugi RI 1 non si è
verificato nulla di nuovo da riferire o da comunicare alla Cassa, in effetti
fino a tale data non era stata emessa nessuna decisione di tassazione e la
documentazione contabile prodotta alla Cassa non evidenziava nessun cambiamento
per il quale vi fosse l’obbligo di comunicazione. Mal si comprende il
rimprovero testé formulato nei confronti della famiglia RI 1, che pertanto non
ha violato nessun obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa. Unico
elemento rilevante era che, vuoi per ignoranza, vuoi per mancata adeguata
informazione/sensibilizzazione vuoi per qualsiasi altro motivo, esclusa la
furbizia e/o volontà di ottenere vantaggi ingiustificati/illegali, la famiglia RI
1 non ha e ha continuato a non inoltrare la dichiarazione fiscale, fatto questo
che la Cassa, come ha fatto dopo l’incontro del 29.10.2013, prendendo contatto
con l’ufficio di tassazione, avrebbe potuto accertare velocemente e senza
troppi disturbi (oso dire “bastava una telefonata o un e-mail a capo ufficio di
tassazione”) sin dal mese di maggio del 2010 (confronta punto 1.5);
b) Il signor __________
comunica alla signora RI 2 che la Cassa è venuta a conoscenza delle tassazioni
con la documentazione trasmessa dallo Sportello regionale Laps al momento della
revisione. Qui sorge la domanda, come mai nei diversi precedenti momenti di
revisione (vedi punto 1.2) lo Sportello regionale Laps non ha mai fatto alcuna
comunicazione alla Cassa? Le conseguenze di questo eventuale disfunzionamento
devono essere sopportate unicamente dalla famiglia RI 1? Questo sicuramente non
può essere il senso della Laps e non può neppure essere la volontà del
legislatore e degli organi competenti per l’applicazione della Laps.
2 Conclusioni
A fronte dei fatti e
delle considerazioni sopra esposte si evince che:
a) La famiglia RI 1 non ha voluto
approfittare del sistema sociale del Cantone Ticino;
b) Una tassazione d’ufficio, nella
misura in cui è il risultato di una inconsapevolezza/ignoranza amministrativa e
non di un’astuzia premeditata, non può essere e presa, al pari di una tassazione
ordinaria, come base di giustificazione di una decisione di rimborso dei
contributi versati ai sensi dello scopo della Laps.
Laddove il legislatore prevede
che le decisioni della Cassa si debbano fondare sulle decisioni di tassazione
cresciute in giudicato, sicuramente non intendeva anche le tassazioni eseguite
d’ufficio. Anzi, nel caso in cui un beneficiario della Cassa non dovesse inoltrare
le dichiarazioni fiscali, sono a sostenere che l’interpretazione della Laps,
secondo il proprio scopo che è di aiutare e sostenere chi ha veramente bisogno
(nella forma economica economico pure nella forma di sostegno amministrativo) e
sanzionare i furbi, debba obbligare la Cassa a bloccare tempestivamente
l’erogazione delle prestazioni fino al chiarimento del motivo del non inoltro
della dich. fiscale. Ciò permette di distinguere subito i “furbi in cattiva
fede” dagli “sprovveduti in buona fede” e quindi di evitare il ripetersi della
situazione come quella che ci occupa. (…)” (Doc. 49=A2)
1.7. Il 16 aprile 2015 la Cassa ha
interpellato l’avv. __________ chiedendo di chiarire se lo scritto del 22 marzo
2015 doveva essere considerato quale richiesta di revisione (nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti in
precedenza), di riconsiderazione (errori manifesti al momento della decisione
di restituzione) oppure di condono (analisi dei presupposti della buona fede e
dell’onere troppo grave; cfr.doc. 50).
L’avv. __________, a nome
e per conto dei coniugi RI 1, il 26 aprile 2015, ha risposto:
" (…) vi
chiedo di voler considerare tale mia istanza come una richiesta di
riconsiderazione. Considerato come la richiesta di riconsiderazione non ha
effetto sospensivo, in funzione dei motivi esposti, a prescindere dai
formalismi, vi chiedo di voler tenere in sospeso le azioni di incasso.
Per il buon ordine, a dipendenza dell’esito
della vostra riconsiderazione mi riservo già sin d’ora la possibilità di
inoltrare una domanda di condono.
(…)” (Doc. 52)
1.8. La Cassa, il 31 luglio 2015,
ha emesso una decisione di non entrata in materia in relazione alla domanda
interposta il 22 marzo 2015 di riconsiderare l’ordine di restituzione del 24
aprile 2013, rilevando che:
" (…)
Pacifica quindi la mancata pretesa
dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 Laps, occorre ritenere quale rimedio straordinario e giusta
l’art. 24 cpv. 2 Laps (norma che riprende il tenore dell’art. 53 LPGA), che la
Cassa può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate (fondandosi sulla situazione giuridica
esistente al momento della loro pronuncia) e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
(…)
L’amministrazione non è poi tenuta a
riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere
a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate
condizioni; per contro né gli assicurati né il giudice possono obbligarla a un
tale passo (in altri termini non esiste un diritto alla riconsiderazione di una
decisione cresciuta in giudicato).
Il Tribunale federale ha infatti statuito,
in diverse occasioni (cfr. ad es. DTF 133 V 50), che una decisione con cui
l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è
impugnabile tramite la procedura di opposizione (nel caso, reclamo). Queste
decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario
(irricevibilità dell’eventuale ricorso).
3.
In concreto, indipendentemente dal fatto
che la decisione in questione possa o meno essere considerata manifestamente
errata, l’amministrazione non è pertanto tenuta a riconsiderarla e decide di
non procedere in tal senso.
E’ quindi solo a titolo abbondanziale che,
comunque, si rileva come nemmeno appaiano di primo acchito esservene i
presupposti (nessuna evidenza di manifesta irregolarità ed anzi corretto il
principio di rifarsi a quanto stabilito fiscalmente).
(…)” (Doc. A1)
1.9. Contro la decisione di non
entrata in materia del 31 luglio 2015 RI 1 e RI 2, il 14 settembre 2015, hanno
inoltrato, personalmente, un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, oltre alla
concessione dell’effetto sospensivo, “che la domanda di riconsiderazione sia
ammessa e che di conseguenza che la pretesa di restituzione di CHF 38'650.--
dell’Istituto delle assicurazioni sociali sia dichiarata perenta” (cfr.
doc. I).
Gli insorgenti, al
riguardo, hanno segnatamente fatto valere:
" (…)
L’Istituto delle assicurazioni sociali non
solo con la dovuta attenzione da esso ragionevolmente esigibile sarebbe stato a
conoscenza della situazione bensì era chiaramente a conoscenza di tutta la situazione
e di tutta la necessaria documentazione, in particolare quella fiscale
(cresciuta in giudicato), e questo sia perché da noi in buona fede consegnata e
sia, come già ammette l’Istituto delle assicurazioni sociali da loro richiesta
alla competente autorità, e questo ben oltre un anno prima del 24 aprile 2013 e
quindi il suo diritto ad esigere la restituzione è perento secondo gli art. 26
cpv. 2 LAPS e 25 cpv. 2 LPGA. I termini di perenzione non possono essere né interrotti
né sospesi e devono essere applicati d’ufficio. Tale eccezione non è però stata
sollevata d’ufficio.
Secondo quanto esposto nella decisione che
qui contestiamo, l’istituto del riesame ha come scopo quello di correggere
un’applicazione giuridica iniziale errata e l’Istituto delle assicurazioni
sociali sostiene che non ci siano i presupposti per il riesame, ma l’errore in
questione è decisamente manifesto e grossolano e le disposizioni fondamentali
(art. 26 cpv. 2 LPAS e 25 cpv. 2 LPGA) non sono state rispettate, per modo che
nel nostro caso in particolare, essendo tutti i presupposti della riconsiderazione
dati, si chiede che la domanda di riconsiderazione sia ammessa e le prestazioni
perente considerate tali.
In funzione di quanto già esposto nella
domanda di riconsiderazione del 22 marzo 2015 che alleghiamo, evidenziante in
particolare anche la nostra precaria situazione economica, non da ultimo
derivante dalle tassazioni d’ufficio cui siamo stati imposti per gli anni in
questione che non rispecchiano i reali nostri redditi percepiti in quegli anni,
essendo di gran lunga inferiori, chiediamo qui l’effetto sospensivo e ci
riconfermiamo con quanto già notificato con la predetta nostra domanda di
riconsiderazione.
(…)” (Doc. I)
1.10. Con la risposta di causa del
30 settembre 2015 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, osservando,
per quanto attiene alla richiesta di concedere l’effetto sospensivo, che i
rimedi straordinari previsti all’art. 24 Laps non comportano una sospensione in
tal senso.
L’amministrazione,
richiamate le proprie motivazioni, si è peraltro riconfermata nelle proprie
conclusioni (cfr. doc. III).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda dei ricorrenti di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015
consid. 7.; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29
gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K
65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid.
2.1
; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
Nel merito
2.3
L’art. 46 della Legge sugli
assegni di famiglia (Laf) prevede che
" Sono
applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
Giusta l’art. 24 della
Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):
" 1Le decisioni e le
decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte
a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di
riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi
fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
2L’organo
amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo
formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo
amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su
reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo
preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:
" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della
revisione e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve
avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè
se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo
amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto
della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui
all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo
art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps
non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o
straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della
riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare
su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato
se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole.
La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale
è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla
revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha
emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A
livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3
Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps
la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la
decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”
2.4
Come esposto sopra, l’art. 24
Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53 LPGA enuncia
che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del
TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03
del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,
consid. 1.2.).
2.5
Per quel che concerne la riconsiderazione
di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF
8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004;
STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del
28.
novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova
evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere
obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione
(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I
206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata
in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
Inoltre va osservato che
l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF
133.
V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte
dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è
impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile
entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in
materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un
controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011
del 12 settembre 2011).
2.6
Nel caso di specie questo
Tribunale, in primo luogo, rileva che i coniugi RI 1, interpellati dalla Cassa
in proposito, il 26 aprile 2015 per il tramite dell’avv. __________ hanno
espressamente indicato che l’istanza inoltrata il 22 marzo 2015 (cfr. consid.
1.6
) era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di
restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia del 24 aprile 2015 a
esclusione di un’istanza di revisione di quest’ultimo provvedimento (cfr. doc.
50; 52).
Del resto i ricorrenti non
hanno sollevato obiezione alcuna riguardo alla considerazione espressa dall’amministrazione
nella decisione del 31 luglio 2015, secondo cui è “pacifica quindi la
mancata pretesa dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova
ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps” (cfr. consid.1.8.; doc. A1; I).
In secondo luogo, deve
essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere
obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il
rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una
richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere
contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un
reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del 28 marzo
2012; DTF 133 V 50).
In simili condizioni il
TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 14 settembre 2015
inoltrato dai coniugi RI 1 contro la decisione del 31 luglio 2015 con cui la
Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione
dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013. In particolare questa Corte non
è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.
Il ricorso contro la
decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.8.) è,
pertanto, irricevibile (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02
del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).
2.7
A titolo abbondanziale il TCA
osserva comunque che la decisione del 24 aprile 2013 con cui la Cassa ha
chiesto ai coniugi RI 1 la restituzione della somma di fr. 38'650.--
corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia che avrebbero
percepito indebitamente nel periodo marzo 2009 – dicembre 2011 (cfr.doc. A2;
consid. 1.1.) non si rivela manifestamente errata (cfr. consid. 2.5.).
In effetti la Cassa ha
rivisto i calcoli degli AFI e degli API sulla base del reddito da attività
indipendente esercitata dal marito risultante dalle decisioni di tassazione
d’ufficio emesse per l’anno 2009 il 9 marzo 2011 (cfr. doc. 47), per il 2010 il
21.
marzo 2012 (cfr.doc. 46) e per il 2011 il 17 ottobre 2012 (cfr. doc. 45)
cresciute in giudicato incontestate (cfr. doc. A2/1).
A questo proposito va rilevato che per
costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,
RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.
4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130
consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per
l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto
attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242segg.).
Il principio secondo cui occorre
difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato
dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di
tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H
38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso
davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19
ottobre 2010).
Al riguardo
cfr. pure STF 9C_122/2013 del 2 maggio
2013.
e STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in
RtiD I-2014 N. 6 pag. 23.
In concreto l’importo di
tassazione non è nullo, né risulta irrilevante per la famiglia RI 1 al
beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia, siccome, da un lato, tale
ammontare è pari per il 2009 a fr. 276.80 di imposta cantonale + fr. 36 di
imposta federale (cfr. doc. 47; 47C), per il 2010 a fr. 459.45 di imposta
cantonale + fr. 96 di imposta federale (cfr. doc. 46; 46D) e per il 2011 a fr.
503.35
di imposta cantonale (cfr.doc. 45).
Dall’altro, i ricorrenti
stessi hanno affermato che la loro precaria situazione economica è derivante,
non da ultimo, dalle tassazioni d’ufficio a cui sono stati sottoposti per gli
anni in questione (cfr.doc. I).
Per quanto concerne la
perenzione del diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni
integrativi e di prima infanzia fatta valere nel ricorso (cfr. doc. I), giova evidenziare
che la stessa andava semmai sollevata con reclamo contro la decisione di
restituzione del 24 aprile 2013 e poi eventualmente con ricorso al TCA contro
la relativa decisione su reclamo.
In effetti la perenzione
di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una
questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).
Pertanto, visto che il
TCA, a seguito dell’irricevibilità del ricorso interposto contro la decisione
emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 di non entrata in materia in relazione
all’istanza del 22 marzo 2015 di riesame dell’ordine di restituzione del 24
aprile 2013 (cfr. consid. 2.6.), non è legittimato a esaminare nel merito la
domanda di riconsiderazione, nemmeno può pronunciarsi sulla perenzione.
Al riguardo cfr. STF
8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008;
STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STFA H 341/00 del 15 marzo 2001; STCA
38.2014.16
del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007
consid. 2.4.
Va, ad ogni modo, rilevato,
per quanto attiene perlomeno agli anni 2010 e 2011, che le relative decisioni
di tassazione d’ufficio sono state emesse il 21 marzo 2012 per il 2010,
rispettivamente il 17 ottobre 2012 per il 2011 (cfr. doc. 45; 46).
Tenuto conto del termine
per il reclamo di 30 giorni, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione
nell’aprile 2013, la perenzione non era perciò ancora intervenuta.
2.8
Questa Corte, infine,
evidenzia che il 26 aprile 2015 nello scritto in cui gli insorgenti, per il
tramite dell’avv. __________, hanno indicato che l’istanza del 22 marzo 2015
era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione
del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 1.7.) è stato precisato che “per il buon
ordine, a dipendenza dell’esito della vostra riconsiderazione mi riservo già
sin d’ora la possibilità di inoltrare una domanda di condono.” (cfr. doc.
52).
Al riguardo va osservato
che la facoltà dei ricorrenti di richiedere il condono della somma chiesta in
restituzione resta impregiudicata.
Per completezza è, tuttavia,
utile rilevare che la buona fede, primo presupposto per il condono ai sensi
dell’art. 26 cpv. 3 Laps, non può essere ammessa nel caso di assicurati che firmano
una dichiarazione con la quale acconsentono a che gli assegni integrativi e/o
gli assegni di prima infanzia vengano loro erogati a titolo provvisorio fino
all’accertamento del reddito effettivamente conseguito e si impegnano a
rimborsare quella parte di assegni ai quali non avrebbero avuto diritto se
fosse stato computato inizialmente il reddito corretto.
In effetti in tal modo
questi assicurati accettano che gli assegni vengano loro versati sotto
condizione risolutiva e devono attendersi un’eventuale decisione di
restituzione (cfr. DTF 126 V 42; STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005; STFA U 75/04
del 16 aprile 2004 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.;
STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013).
Va, comunque, sottolineato
che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può essere
concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale
(cfr. STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.17.; STCA 39.2014.10 del 25
febbraio 2015 consid. 2.16.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti