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Decisione

39.2015.10

Irricevibilità del ricorso contro una dcisione della Cassa di non entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione di un ordine di restituzione di AFI e API a seguito dell'emanaz.della

22 ottobre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi RI 1 (cfr.doc. 30; 31), è stato indicato che:

" In data

10.03.2015 ho contattato telefonicamente l’Avv. __________ in merito alla sua

e-mail del 12.02.2015 e del 23.02.2015. Ho comunicato che, in merito alla

decisione di restituzione del 24.04.2013, la Cassa non può scostarsi dai dati

accertati dal fisco in quanto per gli anni 2009, 2010 e 2011 vi è un dovuto di

imposte e non da ultimo i contributi AVS per gli anni citati sono stati pagati

sul reddito da attività indipendente accertato da FISCO. L’Avv. comunica di non

essere d’accordo in quanto i signori RI 1 sono stati tassati d’ufficio in

quanto non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposte. Trasmetterà uno scritto

con indicato quanto detto telefonicamente chiedendo di rivedere la decisione di

restituzione. Ha chiesto INFO in merito a un eventuale condono, ho comunicato

che il condono non sarà concesso in quanto i signori RI 1 hanno sottoscritto la

dichiarazione per l’indipendente.

Ho comunicato che la procedura di incasso

sarà tenuta in sospeso unicamente sino alla fine del corrente mese. Da aprile

2015 la stessa sarà ripristinata in quanto ai signori RI 1 diminuisce il numero

di rate possibili per la restituzione rateale dell’importo dovuto (attualmente

sono 47 – vedi programma OR).” (Doc. 32)

1.6. Il 22 marzo 2015 RI 1 e RI 2,

rappresentanti dall’avv. __________, hanno inoltrato alla Cassa un’istanza

tendente alla concessione del condono della somma di fr. 38'650 e in via

eventuale al riesame dell’intera loro pratica e sub eventuale all’applicazione

del caso di rigore.

Contestualmente è stato

addotto che:

" (…)

a) Il signor __________

comunica alla Signora RI 2 che ogni cambiamento avrebbe dovuto essere

notificato alla cassa: esaminando i fatti sopra esposti, dal 10.07.2009 (data

della prima decisione della Cassa) al 01.09.2011 (data dell’ultima modifica

degli ass.) si evince che in tutto quel periodo per i coniugi RI 1 non si è

verificato nulla di nuovo da riferire o da comunicare alla Cassa, in effetti

fino a tale data non era stata emessa nessuna decisione di tassazione e la

documentazione contabile prodotta alla Cassa non evidenziava nessun cambiamento

per il quale vi fosse l’obbligo di comunicazione. Mal si comprende il

rimprovero testé formulato nei confronti della famiglia RI 1, che pertanto non

ha violato nessun obbligo di comunicazione nei confronti della Cassa. Unico

elemento rilevante era che, vuoi per ignoranza, vuoi per mancata adeguata

informazione/sensibilizzazione vuoi per qualsiasi altro motivo, esclusa la

furbizia e/o volontà di ottenere vantaggi ingiustificati/illegali, la famiglia RI

1 non ha e ha continuato a non inoltrare la dichiarazione fiscale, fatto questo

che la Cassa, come ha fatto dopo l’incontro del 29.10.2013, prendendo contatto

con l’ufficio di tassazione, avrebbe potuto accertare velocemente e senza

troppi disturbi (oso dire “bastava una telefonata o un e-mail a capo ufficio di

tassazione”) sin dal mese di maggio del 2010 (confronta punto 1.5);

b) Il signor __________

comunica alla signora RI 2 che la Cassa è venuta a conoscenza delle tassazioni

con la documentazione trasmessa dallo Sportello regionale Laps al momento della

revisione. Qui sorge la domanda, come mai nei diversi precedenti momenti di

revisione (vedi punto 1.2) lo Sportello regionale Laps non ha mai fatto alcuna

comunicazione alla Cassa? Le conseguenze di questo eventuale disfunzionamento

devono essere sopportate unicamente dalla famiglia RI 1? Questo sicuramente non

può essere il senso della Laps e non può neppure essere la volontà del

legislatore e degli organi competenti per l’applicazione della Laps.

2 Conclusioni

A fronte dei fatti e

delle considerazioni sopra esposte si evince che:

a) La famiglia RI 1 non ha voluto

approfittare del sistema sociale del Cantone Ticino;

b) Una tassazione d’ufficio, nella

misura in cui è il risultato di una inconsapevolezza/ignoranza amministrativa e

non di un’astuzia premeditata, non può essere e presa, al pari di una tassazione

ordinaria, come base di giustificazione di una decisione di rimborso dei

contributi versati ai sensi dello scopo della Laps.

Laddove il legislatore prevede

che le decisioni della Cassa si debbano fondare sulle decisioni di tassazione

cresciute in giudicato, sicuramente non intendeva anche le tassazioni eseguite

d’ufficio. Anzi, nel caso in cui un beneficiario della Cassa non dovesse inoltrare

le dichiarazioni fiscali, sono a sostenere che l’interpretazione della Laps,

secondo il proprio scopo che è di aiutare e sostenere chi ha veramente bisogno

(nella forma economica economico pure nella forma di sostegno amministrativo) e

sanzionare i furbi, debba obbligare la Cassa a bloccare tempestivamente

l’erogazione delle prestazioni fino al chiarimento del motivo del non inoltro

della dich. fiscale. Ciò permette di distinguere subito i “furbi in cattiva

fede” dagli “sprovveduti in buona fede” e quindi di evitare il ripetersi della

situazione come quella che ci occupa. (…)” (Doc. 49=A2)

1.7. Il 16 aprile 2015 la Cassa ha

interpellato l’avv. __________ chiedendo di chiarire se lo scritto del 22 marzo

2015 doveva essere considerato quale richiesta di revisione (nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova decisivi che non potevano essere prodotti in

precedenza), di riconsiderazione (errori manifesti al momento della decisione

di restituzione) oppure di condono (analisi dei presupposti della buona fede e

dell’onere troppo grave; cfr.doc. 50).

L’avv. __________, a nome

e per conto dei coniugi RI 1, il 26 aprile 2015, ha risposto:

" (…) vi

chiedo di voler considerare tale mia istanza come una richiesta di

riconsiderazione. Considerato come la richiesta di riconsiderazione non ha

effetto sospensivo, in funzione dei motivi esposti, a prescindere dai

formalismi, vi chiedo di voler tenere in sospeso le azioni di incasso.

Per il buon ordine, a dipendenza dell’esito

della vostra riconsiderazione mi riservo già sin d’ora la possibilità di

inoltrare una domanda di condono.

(…)” (Doc. 52)

1.8. La Cassa, il 31 luglio 2015,

ha emesso una decisione di non entrata in materia in relazione alla domanda

interposta il 22 marzo 2015 di riconsiderare l’ordine di restituzione del 24

aprile 2013, rilevando che:

" (…)

Pacifica quindi la mancata pretesa

dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi

dell’art. 24 cpv. 1 Laps, occorre ritenere quale rimedio straordinario e giusta

l’art. 24 cpv. 2 Laps (norma che riprende il tenore dell’art. 53 LPGA), che la

Cassa può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate (fondandosi sulla situazione giuridica

esistente al momento della loro pronuncia) e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.

(…)

L’amministrazione non è poi tenuta a

riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere

a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate

condizioni; per contro né gli assicurati né il giudice possono obbligarla a un

tale passo (in altri termini non esiste un diritto alla riconsiderazione di una

decisione cresciuta in giudicato).

Il Tribunale federale ha infatti statuito,

in diverse occasioni (cfr. ad es. DTF 133 V 50), che una decisione con cui

l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è

impugnabile tramite la procedura di opposizione (nel caso, reclamo). Queste

decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario

(irricevibilità dell’eventuale ricorso).

3.

In concreto, indipendentemente dal fatto

che la decisione in questione possa o meno essere considerata manifestamente

errata, l’amministrazione non è pertanto tenuta a riconsiderarla e decide di

non procedere in tal senso.

E’ quindi solo a titolo abbondanziale che,

comunque, si rileva come nemmeno appaiano di primo acchito esservene i

presupposti (nessuna evidenza di manifesta irregolarità ed anzi corretto il

principio di rifarsi a quanto stabilito fiscalmente).

(…)” (Doc. A1)

1.9. Contro la decisione di non

entrata in materia del 31 luglio 2015 RI 1 e RI 2, il 14 settembre 2015, hanno

inoltrato, personalmente, un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, oltre alla

concessione dell’effetto sospensivo, “che la domanda di riconsiderazione sia

ammessa e che di conseguenza che la pretesa di restituzione di CHF 38'650.--

dell’Istituto delle assicurazioni sociali sia dichiarata perenta” (cfr.

doc. I).

Gli insorgenti, al

riguardo, hanno segnatamente fatto valere:

" (…)

L’Istituto delle assicurazioni sociali non

solo con la dovuta attenzione da esso ragionevolmente esigibile sarebbe stato a

conoscenza della situazione bensì era chiaramente a conoscenza di tutta la situazione

e di tutta la necessaria documentazione, in particolare quella fiscale

(cresciuta in giudicato), e questo sia perché da noi in buona fede consegnata e

sia, come già ammette l’Istituto delle assicurazioni sociali da loro richiesta

alla competente autorità, e questo ben oltre un anno prima del 24 aprile 2013 e

quindi il suo diritto ad esigere la restituzione è perento secondo gli art. 26

cpv. 2 LAPS e 25 cpv. 2 LPGA. I termini di perenzione non possono essere né interrotti

né sospesi e devono essere applicati d’ufficio. Tale eccezione non è però stata

sollevata d’ufficio.

Secondo quanto esposto nella decisione che

qui contestiamo, l’istituto del riesame ha come scopo quello di correggere

un’applicazione giuridica iniziale errata e l’Istituto delle assicurazioni

sociali sostiene che non ci siano i presupposti per il riesame, ma l’errore in

questione è decisamente manifesto e grossolano e le disposizioni fondamentali

(art. 26 cpv. 2 LPAS e 25 cpv. 2 LPGA) non sono state rispettate, per modo che

nel nostro caso in particolare, essendo tutti i presupposti della riconsiderazione

dati, si chiede che la domanda di riconsiderazione sia ammessa e le prestazioni

perente considerate tali.

In funzione di quanto già esposto nella

domanda di riconsiderazione del 22 marzo 2015 che alleghiamo, evidenziante in

particolare anche la nostra precaria situazione economica, non da ultimo

derivante dalle tassazioni d’ufficio cui siamo stati imposti per gli anni in

questione che non rispecchiano i reali nostri redditi percepiti in quegli anni,

essendo di gran lunga inferiori, chiediamo qui l’effetto sospensivo e ci

riconfermiamo con quanto già notificato con la predetta nostra domanda di

riconsiderazione.

(…)” (Doc. I)

1.10. Con la risposta di causa del

30 settembre 2015 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, osservando,

per quanto attiene alla richiesta di concedere l’effetto sospensivo, che i

rimedi straordinari previsti all’art. 24 Laps non comportano una sospensione in

tal senso.

L’amministrazione,

richiamate le proprie motivazioni, si è peraltro riconfermata nelle proprie

conclusioni (cfr. doc. III).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

L’emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda dei ricorrenti di accordare effetto

sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015

consid. 7.; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29

gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K

65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid.

2.1

; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Nel merito

2.3

L’art. 46 della Legge sugli

assegni di famiglia (Laf) prevede che

" Sono

applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;

b) della legislazione federale sulla LPGA;

c) della legislazione federale sull’AVS;

d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

Giusta l’art. 24 della

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps):

" 1Le decisioni e le

decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte

a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di

riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi

fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

2L’organo

amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo

formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo

amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su

reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo

preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della

revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve

avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè

se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo

amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto

della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui

all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo

art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps

non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o

straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della

riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare

su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato

se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole.

La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale

è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla

revisione (recte: riconsiderazione) è l’organo amministrativo che ha

emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A

livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3

Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps

la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la

decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.4

Come esposto sopra, l’art. 24

Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA enuncia

che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del

TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03

del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

2.5

Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004;

STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del

28.

novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata

in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre va osservato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133.

V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte

dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

2.6

Nel caso di specie questo

Tribunale, in primo luogo, rileva che i coniugi RI 1, interpellati dalla Cassa

in proposito, il 26 aprile 2015 per il tramite dell’avv. __________ hanno

espressamente indicato che l’istanza inoltrata il 22 marzo 2015 (cfr. consid.

1.6

) era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di

restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia del 24 aprile 2015 a

esclusione di un’istanza di revisione di quest’ultimo provvedimento (cfr. doc.

50; 52).

Del resto i ricorrenti non

hanno sollevato obiezione alcuna riguardo alla considerazione espressa dall’amministrazione

nella decisione del 31 luglio 2015, secondo cui è “pacifica quindi la

mancata pretesa dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova

ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps” (cfr. consid.1.8.; doc. A1; I).

In secondo luogo, deve

essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere

obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il

rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una

richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere

contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un

reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del 28 marzo

2012; DTF 133 V 50).

In simili condizioni il

TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 14 settembre 2015

inoltrato dai coniugi RI 1 contro la decisione del 31 luglio 2015 con cui la

Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione

dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013. In particolare questa Corte non

è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la

decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.8.) è,

pertanto, irricevibile (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02

del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

2.7

A titolo abbondanziale il TCA

osserva comunque che la decisione del 24 aprile 2013 con cui la Cassa ha

chiesto ai coniugi RI 1 la restituzione della somma di fr. 38'650.--

corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia che avrebbero

percepito indebitamente nel periodo marzo 2009 – dicembre 2011 (cfr.doc. A2;

consid. 1.1.) non si rivela manifestamente errata (cfr. consid. 2.5.).

In effetti la Cassa ha

rivisto i calcoli degli AFI e degli API sulla base del reddito da attività

indipendente esercitata dal marito risultante dalle decisioni di tassazione

d’ufficio emesse per l’anno 2009 il 9 marzo 2011 (cfr. doc. 47), per il 2010 il

21.

marzo 2012 (cfr.doc. 46) e per il 2011 il 17 ottobre 2012 (cfr. doc. 45)

cresciute in giudicato incontestate (cfr. doc. A2/1).

A questo proposito va rilevato che per

costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

Per costante giurisprudenza l'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242segg.).

Il principio secondo cui occorre

difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato

dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di

tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H

38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso

davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19

ottobre 2010).

Al riguardo

cfr. pure STF 9C_122/2013 del 2 maggio

2013.

e STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in

RtiD I-2014 N. 6 pag. 23.

In concreto l’importo di

tassazione non è nullo, né risulta irrilevante per la famiglia RI 1 al

beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia, siccome, da un lato, tale

ammontare è pari per il 2009 a fr. 276.80 di imposta cantonale + fr. 36 di

imposta federale (cfr. doc. 47; 47C), per il 2010 a fr. 459.45 di imposta

cantonale + fr. 96 di imposta federale (cfr. doc. 46; 46D) e per il 2011 a fr.

503.35

di imposta cantonale (cfr.doc. 45).

Dall’altro, i ricorrenti

stessi hanno affermato che la loro precaria situazione economica è derivante,

non da ultimo, dalle tassazioni d’ufficio a cui sono stati sottoposti per gli

anni in questione (cfr.doc. I).

Per quanto concerne la

perenzione del diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni

integrativi e di prima infanzia fatta valere nel ricorso (cfr. doc. I), giova evidenziare

che la stessa andava semmai sollevata con reclamo contro la decisione di

restituzione del 24 aprile 2013 e poi eventualmente con ricorso al TCA contro

la relativa decisione su reclamo.

In effetti la perenzione

di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una

questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

Pertanto, visto che il

TCA, a seguito dell’irricevibilità del ricorso interposto contro la decisione

emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 di non entrata in materia in relazione

all’istanza del 22 marzo 2015 di riesame dell’ordine di restituzione del 24

aprile 2013 (cfr. consid. 2.6.), non è legittimato a esaminare nel merito la

domanda di riconsiderazione, nemmeno può pronunciarsi sulla perenzione.

Al riguardo cfr. STF

8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008;

STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STFA H 341/00 del 15 marzo 2001; STCA

38.2014.16

del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007

consid. 2.4.

Va, ad ogni modo, rilevato,

per quanto attiene perlomeno agli anni 2010 e 2011, che le relative decisioni

di tassazione d’ufficio sono state emesse il 21 marzo 2012 per il 2010,

rispettivamente il 17 ottobre 2012 per il 2011 (cfr. doc. 45; 46).

Tenuto conto del termine

per il reclamo di 30 giorni, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione

nell’aprile 2013, la perenzione non era perciò ancora intervenuta.

2.8

Questa Corte, infine,

evidenzia che il 26 aprile 2015 nello scritto in cui gli insorgenti, per il

tramite dell’avv. __________, hanno indicato che l’istanza del 22 marzo 2015

era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione

del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 1.7.) è stato precisato che “per il buon

ordine, a dipendenza dell’esito della vostra riconsiderazione mi riservo già

sin d’ora la possibilità di inoltrare una domanda di condono.” (cfr. doc.

52).

Al riguardo va osservato

che la facoltà dei ricorrenti di richiedere il condono della somma chiesta in

restituzione resta impregiudicata.

Per completezza è, tuttavia,

utile rilevare che la buona fede, primo presupposto per il condono ai sensi

dell’art. 26 cpv. 3 Laps, non può essere ammessa nel caso di assicurati che firmano

una dichiarazione con la quale acconsentono a che gli assegni integrativi e/o

gli assegni di prima infanzia vengano loro erogati a titolo provvisorio fino

all’accertamento del reddito effettivamente conseguito e si impegnano a

rimborsare quella parte di assegni ai quali non avrebbero avuto diritto se

fosse stato computato inizialmente il reddito corretto.

In effetti in tal modo

questi assicurati accettano che gli assegni vengano loro versati sotto

condizione risolutiva e devono attendersi un’eventuale decisione di

restituzione (cfr. DTF 126 V 42; STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005; STFA U 75/04

del 16 aprile 2004 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.;

STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013).

Va, comunque, sottolineato

che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può essere

concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale

(cfr. STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.17.; STCA 39.2014.10 del 25

febbraio 2015 consid. 2.16.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti