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Decisione

39.2015.11

Cassa ha correttamente ritenuto che nel periodo contestato l'avente diritto prioritariamente agli assegni di famiglia per la figlia fosse inderogabilmente la madre. Padre,nonostante quanto deciso da g

14 dicembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. In data 19 ottobre 2015, il

patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori prove

da presentare, osservando nuovamente che “la questione da dirimere verte

essenzialmente sul diritto a percepire gli assegni familiari alla luce della

sentenza di divorzio prolata dal Giudice civile” (doc. VII).

Queste considerazioni del

legale dell’interessato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VIII),

per conoscenza.

Considerandi

2.1

L'art. 7 della legge federale

sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006 (in vigore

dal 1° gennaio 2013), relativo al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora

più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in

virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,

nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la

persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del

figlio;

c. la

persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è

prevalentemente

vissuto fino alla maggiore età;

d. la

persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di

domicilio del figlio;

e. la

persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato

sottoposto all'AVS;

f. la

persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più

elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota

legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

L'art. 14 precisa

che:

" Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni

familiari:

a.professionali e interprofessionali riconosciute

dai Cantoni;

b.cantonali;

c.gestite dalle casse di compensazione AVS.”

2.2

L'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge

federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, a pag. 39, marginale 401.1 e 404.1 a proposito dell'art. 7 della

legge prevede che:

“401.1 Le

disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili immediatamente qualora più

di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non

soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni

familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di

loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C

927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 segg.).

404.1

Un

accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi

l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga

utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento

ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF

conformemente all’articolo 7 LAFam.

A proposito della determinazione del primo avente diritto secondo

la priorità stabilita secondo la lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, la

marginale 406.2 prevede, in particolare, che “se il figlio rimane (o va a

vivere) con il padre, l’avente diritto prioritario è il padre. Se il figlio

rimane (o va a vivere) con la madre, l’avente diritto prioritario è la madre”.

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

"

Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.

Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei

cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa

amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le

istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.

; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3

; 128 I 167 consid.

4.

)."

2.3

Nella presente

fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, in applicazione

dell’art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, la Cassa ha ritenuto che nel periodo

determinante (marzo 2014-dicembre 2014), l’avente diritto prioritariamente

all’assegno di famiglia a favore della figlia __________ fosse inderogabilmente

la madre, e non più il padre, chiedendo conseguentemente a quest’ultimo la

restituzione di fr. 2'000 percepiti indebitamente.

E questo a

prescindere da qualsiasi forma di accordo tra le parti, omologato dal Giudice

civile, che non può essere avallato in quanto contrario alla legge.

Dagli atti

dell'incarto emerge che entrambi i genitori di __________ adempiono i

presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam,

circostanza che non è contestata.

Altrettanto incontestato è il fatto che, a norma

dell’art. 7 capoverso 1 lettera c LAFam, l’avente diritto, a seguito del

divorzio e meglio a partire dal momento in cui il padre ha lasciato

l’abitazione coniugale (vale a dire da marzo 2014), è divenuta la madre, la

quale effettivamente, secondo diritto, a partire dal 1° gennaio 2015 riceve la

prestazione in questione.

Il

ricorrente sostiene, tuttavia, da una parte, che l’ordine degli aventi diritto stabilito

dall’art. 7 cpv. 1 LAFam non sia assoluto ma ammetta delle deroghe e,

dall’altra, che egli ha incassato l’assegno di famiglia per il periodo compreso

fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014, conformemente a quanto

stabilito dal Giudice civile, riversandolo comunque alla sua ex moglie.

Dagli atti

emerge che il 25 novembre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di __________

ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa

tra i coniugi in data 25 novembre 2014, la quale, per quanto qui di interesse,

stabilisce che:

" (…)

5.

A titolo di contributo di mantenimento

per la figlia __________ il padre si obbliga a versare, a far tempo dal 1°

(primo) gennaio 2014 (duemilaquattordici) i seguenti importi:

- CHF 600.00 fino al compimento del

dodicesimo anno di età;

- CHF 700.00 dal compimento del dodicesimo

anno.

(…)

L’assegno figli, non compreso nel

contributo di mantenimento, pertocca alla madre, in aggiunta al contributo di

cui sopra. Il medesimo verrà percepito a far tempo dal 1° (primo) gennaio 2015

(duemilaquindici) direttamente dalla madre.

(…)

Le parti danno atto che il saldo per

contributo alimentare e assegno figli per l’intero anno 2014, dedotti i

versamenti fatti dal padre, ammonta a complessivi fr. 7'600.-.

Detta somma verrà compensata con l’importo

a liquidazione di cui al punto 8 cpv. 3. (…).”

Da questa convenzione

risulta, dunque, in particolare, che benché il titolare del diritto agli

assegni di famiglia sia divenuta la madre, in quanto unica convivente con la

figlia, ciononostante, per il periodo compreso da marzo fino a dicembre 2014, sia

stato il padre a riceverli, riversandoli poi o compensando le somme percepite con

quanto spettantegli da parte della sue ex moglie.

2.4

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva che effettivamente, come correttamente indicato

dalla Cassa, le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1 LAFam sono immediatamente

applicabili qualora, come nel caso di specie, più di una persona abbia diritto

agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più

di una persona presenti domanda di assegni familiari.

Inoltre,

dalle Direttive sopra esposte al considerando 2.2. emerge chiaramente che la

LAFam non permette né agli aventi diritto, né agli organi di esecuzione

competenti, di decidere, in caso di concorso di diritti, chi sia il primo titolare.

Sempre secondo le Direttive, poi, il primo avente

diritto deve essere stabilito esclusivamente dalla Cassa competente.

Nella STF 8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio

2011.

- concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre,

divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse

alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio

esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha

innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni

familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle

persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.

Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse

nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta

silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento

dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il

Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una

regolamentazione legale” (sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può

quindi condividere la tesi ricorsuale sostenuta dal legale dell’assicurato,

secondo la quale la determinazione a cascata dell’avente diritto agli assegni a

norma dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non avrebbe valore assoluto, ma sarebbe

derogabile.

Il TCA non può fare propria neppure l’altra giustificazione

fornita dal legale del ricorrente, vale a dire il fatto che l’assicurato abbia

percepito gli assegni familiari nel periodo contestato, nonostante titolare prioritariamente

del diritto fosse la madre di __________, perché così è stato espressamente

indicato nella sentenza di divorzio da parte del Giudice civile.

Come ricordato nella cifra marginale 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.2., infatti, se un

accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi

l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre

essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.

Il TCA rileva quindi che competente a determinare

quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione

era esclusivamente la Cassa e non il Giudice civile (art. 14 LAFam).

Pertanto, nel caso di specie, è a torto che il Pretore, nella

sentenza di divorzio, dopo avere correttamente indicato che “l’assegno figli

non compreso nel contributo di mantenimento pertocca alla madre”, ha indicato

che lo stesso sarebbe stato percepito direttamente dalla stessa solo a partire

dal 1° gennaio 2015, mentre per il 2014, avendolo ricevuto il padre, si poteva

procedere ad una compensazione tra quanto dovuto dalla ex moglie al marito a

titolo di conguaglio (cfr. doc. C, punti 5 e 8).

Come correttamente indicato dalla Cassa nella decisione su

opposizione impugnata, essendo la madre di __________ divenuta, fin dal mese di

marzo 2014, ex art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, prima titolare del diritto

all’assegno per figli, spettava a lei inoltrare la richiesta per assegni

familiari alla Cassa presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro anche

per il periodo compreso fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014.

Il TCA ritiene quindi che sia a giusta ragione che

la Cassa abbia considerato che, durante tale periodo, il signor RI 1 abbia

percepito in maniera indebita gli assegni per figli e che debba, pertanto,

restituirli.

Del resto,

ciò è conforme alla giurisprudenza federale.

Il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_927/2012 /8C_933/2012 del 5 luglio 2013,

pubblicata in DTF 139 V 429, a proposito del concorso di diritti previsto

dall’art. 7 cpv. 1 LAFam, ha evidenziato che la regolamentazione a cascata

dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta

della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso

figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue

che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi

dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la

prestazione è tenuta a restituirla.

Stante quanto sopra esposto, la decisione su

opposizione della Cassa del 14 agosto 2015 deve

essere confermata e, conseguentemente, il ricorso dell’assicurato respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti