39.2015.11
Cassa ha correttamente ritenuto che nel periodo contestato l'avente diritto prioritariamente agli assegni di famiglia per la figlia fosse inderogabilmente la madre. Padre,nonostante quanto deciso da g
14 dicembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.11
cr
Lugano
14 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto 2015 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa), con decisione su opposizione del 14 agosto 2015,
confermando il proprio provvedimento del 3 luglio 2015 (cfr. doc. 3), ha
ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di assegni
familiari percepiti a torto dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014, ritenuto che
durante tale periodo egli, separato di fatto dalla moglie, la quale era rimasta
a vivere insieme alla figlia presso l’abitazione coniugale, aveva costituito un
proprio nucleo familiare separato.
In particolare
l’amministrazione ha rilevato che essendo entrambi i genitori della figlia __________
salariati e avendo l’autorità parentale congiunta, il titolare del diritto a
percepire gli assegni di famiglia è, a norma dell’art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam,
non più il padre, bensì la madre, la quale dovrà pertanto rivendicare, con
effetto retroattivo a partire dal 1° marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il
diritto agli assegni familiari in favore della figlia presso la Cassa alla
quale è affiliato il suo datore di lavoro.
Quanto alle argomentazioni
del signor RI 1 in merito al fatto di avere percepito nel periodo in
discussione gli assegni familiari, conformemente a quanto stabilito dal giudice
civile al momento del divorzio, la Cassa ha sottolineato che “eventuali assetti
stabiliti in altre sedi, che non considerano le disposizioni di cui alla LAFam,
non hanno valore giuridico e non sono vincolanti per gli organi di applicazione
della legge” (doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 14 agosto 2015, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale il ricorrente ha ribadito che la Cassa non ha tenuto in
debita considerazione quanto stabilito dal giudice civile al momento del
divorzio, allorquando egli è stato legittimato, fino al 31 dicembre 2014, ad
incassare gli assegni di famiglia a favore della figlia per poi riversarli alla
moglie.
A mente del patrocinatore
del ricorrente, l’ordine stabilito dall’art. 7 cpv. 1 LAFam al fine di
determinare il titolare del diritto agli assegni di famiglia non sarebbe
vincolante, potendovi derogare in situazioni particolari quali sono i casi di
separazione e divorzio.
Il legale ha considerato
che la Cassa, emettendo l’ordine di restituzione qui impugnato nei confronti
dell’assicurato, abbia peccato di formalismo eccessivo, risultando molto più
semplice effettuare un recupero/compensazione tra Casse competenti, anziché
pretendere da ex-coniugi, spesso in difficoltà economiche, il rimborso degli
assegni familiari percepiti a torto dal padre, ma riversati alla madre di __________
(cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. In data 19 ottobre 2015, il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori prove
da presentare, osservando nuovamente che “la questione da dirimere verte
essenzialmente sul diritto a percepire gli assegni familiari alla luce della
sentenza di divorzio prolata dal Giudice civile” (doc. VII).
Queste considerazioni del
legale dell’interessato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VIII),
per conoscenza.
Considerandi
2.1
L'art. 7 della legge federale
sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006 (in vigore
dal 1° gennaio 2013), relativo al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora
più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in
virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,
nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la
persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del
figlio;
c. la
persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è
prevalentemente
vissuto fino alla maggiore età;
d. la
persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di
domicilio del figlio;
e. la
persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato
sottoposto all'AVS;
f. la
persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più
elevato sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota
legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
L'art. 14 precisa
che:
" Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni
familiari:
a.professionali e interprofessionali riconosciute
dai Cantoni;
b.cantonali;
c.gestite dalle casse di compensazione AVS.”
2.2
L'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) nelle Direttive concernenti la legge
federale sugli assegni familiari (DAFam), nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, a pag. 39, marginale 401.1 e 404.1 a proposito dell'art. 7 della
legge prevede che:
“401.1 Le
disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili immediatamente qualora più
di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non
soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di assegni
familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere chi di
loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C
927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 segg.).
404.1
Un
accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi
l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga
utilizzato (pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbigliamento
ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre determinato dalla CAF
conformemente all’articolo 7 LAFam.
A proposito della determinazione del primo avente diritto secondo
la priorità stabilita secondo la lettera c dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, la
marginale 406.2 prevede, in particolare, che “se il figlio rimane (o va a
vivere) con il padre, l’avente diritto prioritario è il padre. Se il figlio
rimane (o va a vivere) con la madre, l’avente diritto prioritario è la madre”.
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.
; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3
; 128 I 167 consid.
4.
)."
2.3
Nella presente
fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, in applicazione
dell’art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, la Cassa ha ritenuto che nel periodo
determinante (marzo 2014-dicembre 2014), l’avente diritto prioritariamente
all’assegno di famiglia a favore della figlia __________ fosse inderogabilmente
la madre, e non più il padre, chiedendo conseguentemente a quest’ultimo la
restituzione di fr. 2'000 percepiti indebitamente.
E questo a
prescindere da qualsiasi forma di accordo tra le parti, omologato dal Giudice
civile, che non può essere avallato in quanto contrario alla legge.
Dagli atti
dell'incarto emerge che entrambi i genitori di __________ adempiono i
presupposti di cui alla lettera a e b del capoverso 1 dell’art. 7 LAFam,
circostanza che non è contestata.
Altrettanto incontestato è il fatto che, a norma
dell’art. 7 capoverso 1 lettera c LAFam, l’avente diritto, a seguito del
divorzio e meglio a partire dal momento in cui il padre ha lasciato
l’abitazione coniugale (vale a dire da marzo 2014), è divenuta la madre, la
quale effettivamente, secondo diritto, a partire dal 1° gennaio 2015 riceve la
prestazione in questione.
Il
ricorrente sostiene, tuttavia, da una parte, che l’ordine degli aventi diritto stabilito
dall’art. 7 cpv. 1 LAFam non sia assoluto ma ammetta delle deroghe e,
dall’altra, che egli ha incassato l’assegno di famiglia per il periodo compreso
fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014, conformemente a quanto
stabilito dal Giudice civile, riversandolo comunque alla sua ex moglie.
Dagli atti
emerge che il 25 novembre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di __________
ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio conclusa
tra i coniugi in data 25 novembre 2014, la quale, per quanto qui di interesse,
stabilisce che:
" (…)
5.
A titolo di contributo di mantenimento
per la figlia __________ il padre si obbliga a versare, a far tempo dal 1°
(primo) gennaio 2014 (duemilaquattordici) i seguenti importi:
- CHF 600.00 fino al compimento del
dodicesimo anno di età;
- CHF 700.00 dal compimento del dodicesimo
anno.
(…)
L’assegno figli, non compreso nel
contributo di mantenimento, pertocca alla madre, in aggiunta al contributo di
cui sopra. Il medesimo verrà percepito a far tempo dal 1° (primo) gennaio 2015
(duemilaquindici) direttamente dalla madre.
(…)
Le parti danno atto che il saldo per
contributo alimentare e assegno figli per l’intero anno 2014, dedotti i
versamenti fatti dal padre, ammonta a complessivi fr. 7'600.-.
Detta somma verrà compensata con l’importo
a liquidazione di cui al punto 8 cpv. 3. (…).”
Da questa convenzione
risulta, dunque, in particolare, che benché il titolare del diritto agli
assegni di famiglia sia divenuta la madre, in quanto unica convivente con la
figlia, ciononostante, per il periodo compreso da marzo fino a dicembre 2014, sia
stato il padre a riceverli, riversandoli poi o compensando le somme percepite con
quanto spettantegli da parte della sue ex moglie.
2.4
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva che effettivamente, come correttamente indicato
dalla Cassa, le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1 LAFam sono immediatamente
applicabili qualora, come nel caso di specie, più di una persona abbia diritto
agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso in cui più
di una persona presenti domanda di assegni familiari.
Inoltre,
dalle Direttive sopra esposte al considerando 2.2. emerge chiaramente che la
LAFam non permette né agli aventi diritto, né agli organi di esecuzione
competenti, di decidere, in caso di concorso di diritti, chi sia il primo titolare.
Sempre secondo le Direttive, poi, il primo avente
diritto deve essere stabilito esclusivamente dalla Cassa competente.
Nella STF 8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio
2011.
- concernente il rifiuto da parte della Cassa di riconoscere ad un padre,
divorziato, il diritto agli assegni familiari, ritenendo che tale diritto spettasse
alla madre, alla quale la sentenza di divorzio aveva attribuito l’esercizio
esclusivo dell’autorità parentale sul figlio - la nostra Massima Istanza ha
innanzitutto ricordato che qualora più persone abbiano diritto agli assegni
familiari per lo stesso figlio il diritto spetta, nell’ordine, alle
persone indicate all’art. 7 cpv. 1 LAFam.
Inoltre, riferendosi alle considerazioni espresse
nella pronuncia cantonale a proposito del fatto che la madre, essendo rimasta
silente, avesse implicitamente rinunciato a vantare pretese sul versamento
dell’assegno di formazione, che spettava quindi al padre salariato, il
Tribunale federale ha espressamente indicato che “non si può derogare ad una
regolamentazione legale” (sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può
quindi condividere la tesi ricorsuale sostenuta dal legale dell’assicurato,
secondo la quale la determinazione a cascata dell’avente diritto agli assegni a
norma dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non avrebbe valore assoluto, ma sarebbe
derogabile.
Il TCA non può fare propria neppure l’altra giustificazione
fornita dal legale del ricorrente, vale a dire il fatto che l’assicurato abbia
percepito gli assegni familiari nel periodo contestato, nonostante titolare prioritariamente
del diritto fosse la madre di __________, perché così è stato espressamente
indicato nella sentenza di divorzio da parte del Giudice civile.
Come ricordato nella cifra marginale 404.1 delle Direttive riprodotte al considerando 2.2., infatti, se un
accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi spetti in ultima analisi
l’importo dell’assegno familiare, il primo avente diritto deve invece sempre
essere determinato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
Il TCA rileva quindi che competente a determinare
quale fosse il primo titolare del diritto alla prestazione qui in discussione
era esclusivamente la Cassa e non il Giudice civile (art. 14 LAFam).
Pertanto, nel caso di specie, è a torto che il Pretore, nella
sentenza di divorzio, dopo avere correttamente indicato che “l’assegno figli
non compreso nel contributo di mantenimento pertocca alla madre”, ha indicato
che lo stesso sarebbe stato percepito direttamente dalla stessa solo a partire
dal 1° gennaio 2015, mentre per il 2014, avendolo ricevuto il padre, si poteva
procedere ad una compensazione tra quanto dovuto dalla ex moglie al marito a
titolo di conguaglio (cfr. doc. C, punti 5 e 8).
Come correttamente indicato dalla Cassa nella decisione su
opposizione impugnata, essendo la madre di __________ divenuta, fin dal mese di
marzo 2014, ex art. 7 cpv. 1 lettera c LAFam, prima titolare del diritto
all’assegno per figli, spettava a lei inoltrare la richiesta per assegni
familiari alla Cassa presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro anche
per il periodo compreso fra il mese di marzo 2014 e il mese di dicembre 2014.
Il TCA ritiene quindi che sia a giusta ragione che
la Cassa abbia considerato che, durante tale periodo, il signor RI 1 abbia
percepito in maniera indebita gli assegni per figli e che debba, pertanto,
restituirli.
Del resto,
ciò è conforme alla giurisprudenza federale.
Il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_927/2012 /8C_933/2012 del 5 luglio 2013,
pubblicata in DTF 139 V 429, a proposito del concorso di diritti previsto
dall’art. 7 cpv. 1 LAFam, ha evidenziato che la regolamentazione a cascata
dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della richiesta
della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo stesso
figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne consegue
che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai sensi
dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente percepito la
prestazione è tenuta a restituirla.
Stante quanto sopra esposto, la decisione su
opposizione della Cassa del 14 agosto 2015 deve
essere confermata e, conseguentemente, il ricorso dell’assicurato respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti