39.2015.12
Corretta la decisione con la quale la Cassa ha negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo percepito a torto a titolo di assegni integrativi per un determinato periodo,non poptendo
2 marzo 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.12
cr
Lugano
2 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su reclamo del 4 settembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione
su reclamo del 18 novembre 2014, ha confermato il proprio provvedimento del 1°
ottobre 2014 (cfr. doc. 5), con il quale aveva ordinato a RI 1 e RI 2 di
restituire l’importo di fr. 4'473.-- a titolo di assegni integrativi percepiti
a torto dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 8).
Questa decisione su
reclamo è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 22 ottobre 2014 RI 2 ha
inoltrato una domanda di condono, sostenendo di avere agito in buona fede e che
la restituzione della somma di fr. 4’473.-- rappresenterebbe un onere troppo
grave (doc. 7).
1.3. Con
decisione su reclamo 4 settembre 2015 la Cassa, confermando la propria
decisione del 22 gennaio 2015 (doc. 10), ha negato ai coniugi __________ il
condono dell'importo di fr. 4'473.- chiesto in restituzione, non ritenendo data
la buona fede (cfr. doc. A).
La Cassa ha, infatti,
rilevato che, sottoscrivendo le dichiarazioni dell’8 novembre 2011 e del 9
novembre 2012, i ricorrenti fossero perfettamente a conoscenza che gli assegni
erano stati attribuiti sulla base di un calcolo provvisorio e che eventuali
importi ai quali non avrebbero avuto diritto - se nel calcolo fosse stato
computato il reddito da attività indipendente accertato dall’autorità fiscale -
avrebbero dovuto essere restituiti (doc. A).
1.4. Contro
questa decisione i coniugi __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale hanno chiesto la concessione del condono alla luce della loro
buona fede e della difficile situazione economica nella quale continuano a
trovarsi.
Sostanzialmente,
Fatti
i ricorrenti hanno rilevato che, nella decisione di tassazione sulla quale si è
fondata l’amministrazione per il calcolo dell’importo da restituire, l’autorità
fiscale avrebbe accertato, per un errore commesso dall’assicurato al momento
della compilazione, un reddito da attività indipendente di fr. 28'000 considerato
reddito netto, anziché lordo.
Una
volta ricevuta la suddetta notifica di tassazione, i coniugi __________ avrebbero
dovuto impugnarla, ma essi hanno evidenziato di non averlo fatto in quanto in
quel periodo, contrassegnato da una condizione finanziaria tale da costringerli
a venire presi a carico dalla pubblica assistenza, “erano veramente sconvolti
dalla situazione e non riuscivano a reagire lucidamente alle situazioni di
difficoltà che si presentavano quotidianamente, per cui non hanno avuto la
prontezza di spirito di impugnare la tassazione, anche perché l’importo da
pagare risultava essere meno di 1'000 franchi. Non si sono però valutate le
conseguenze, neppure ci si è pensato”.
I
ricorrenti hanno, tuttavia, aggiunto che visto il perdurare delle ristrettezze
economiche essi si erano poi visti costretti ad inoltrare all’Ufficio
tassazione una domanda di condono delle imposte dovute per il 2012, richiesta accolta
dall’autorità competente.
Per
analogia con il condono concesso in ambito fiscale e alla luce delle tutt’ora
precarie condizioni economiche della famiglia – vista anche la decisione
dell’assicurato di “chiudere l’attività e chiedere di essere ammesso al
beneficio delle indennità di disoccupazione straordinaria cantonale - i
ricorrenti hanno quindi chiesto alla Cassa di voler riconoscere il condono
della restituzione dell’importo di fr. 4'473.- a titolo di assegni integrativi
percepiti indebitamente, stante il fatto che “il requisito della buona fede è
assolutamente e indubbiamente intatto”.
Infine,
i coniugi __________ hanno chiesto alla Cassa, in via incidentale, prima ancora
di chinarsi sulla domanda di condono, di volere “entrare in merito circa una
domanda di annullamento della decisione di restituzione per riconoscimento dell’errore
incolpevole dei beneficiari” (doc. I).
1.5. La
Cassa, in risposta – dopo avere rilevato che la decisione su reclamo del 18
novembre 2014 in materia di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato,
motivo per il quale un ricorso in tale ambito è, ora, intempestivo - ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime
argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su reclamo (cfr. doc.
III).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell'importo di fr. 4’473.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
2.2
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce come
segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"
Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf,
afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli
e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.3
Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27
Laps, relativo alla revisione,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.4
L’art. 30 Laps, afferente
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1’200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5
Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile alla LPC e quindi,
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale e del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita
prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame
nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528,
edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito dell’AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et
survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7
Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo
2004.
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.
21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in RSJB 1995 p. 481).
Secondo l’art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire
(violazione dell’obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.
Viceversa l’assicurato può
prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano costitutivi
unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo
2004.
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118
V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha
violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8
Il requisito dell’onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.
2.9
Nell’evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, sottoscrivendo il
marito le dichiarazioni dell’8 novembre 2011 e del 9 novembre 2012, essi si
sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a
restituire quella parte degli assegni integrativi accordati loro alla quale non
avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente
stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A).
Gli insorgenti, per
contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona
fede e dell’onere gravoso.
Più precisamente, riguardo
alla buona fede, essi hanno indicato che a seguito di un errore nella
compilazione della dichiarazione fiscale, l’Ufficio tassazione ha accertato un
reddito da attività indipendente per il 2012 netto di fr. 28'000, anziché
considerare che tale cifra corrispondesse al reddito lordo.
Gli assicurati hanno
osservato che, una volta ricevuta la notifica di tassazione, essi non hanno
avuto la prontezza di spirito di impugnarla e questo a causa delle difficili
condizioni economiche nelle quali versavano, per le quali erano stati costretti
a fare ricorso alla pubblica assistenza, ciò che avrebbe impedito loro di
ragionare lucidamente.
I ricorrenti hanno,
tuttavia, considerato che visto il condono del pagamento delle imposte
accordato loro in ambito fiscale, la Cassa avrebbe parimenti dovuto accogliere
la richiesta di condono dell’importo di fr. 4'473.- percepito a torto a titolo
di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, tenuto conto del
fatto che la loro situazione finanziaria, tutt’ora precaria e tale da
costringere l’assicurato a porre termine alla propria attività indipendente e a
richiedere di essere ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione
straordinaria cantonale, non consente la restituzione (cfr. doc. I).
Questa Corte, in primo
luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli assicurati non hanno
interposto reclamo contro la decisione di tassazione afferente all’anno 2012,
in quanto non avevano la lucidità necessaria per farlo a seguito delle
difficoltà economiche nelle quali versavano (cfr. doc. I), è irrilevante ai
fini della soluzione della presente vertenza.
Infatti, il principio del
rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come
pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di
restituzione.
E’ in tale contesto, e non
esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle
somme (ad esempio relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare
l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha
effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2009.1 del
10.
settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In concreto la Cassa ha
confermato la decisione di restituzione del 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 5) con
decisione su reclamo del 18 novembre 2014, nella quale ha precisato di avere
calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando il reddito da
attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e risultante dalla
decisione di tassazione per il 2012 del 5 marzo 2014 passata in giudicato (cfr.
doc. 8a).
La decisione su reclamo
del 18 novembre 2014 è rimasta incontestata.
Ne discende che gli
assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a questo Tribunale
l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo riferimento al
reddito da attività indipendente di fr. 28'000.-- stabilito dall’Ufficio di
tassazione di __________ per il 2012
(cfr. doc. 7f e 7g).
Eventuali obiezioni circa
l’entità del reddito da attività indipendente computato nei nuovi calcoli degli
AFI dalla parte resistente, nonché i motivi per i quali non è stato interposto
reclamo contro la decisione di tassazione del 5 marzo 2014 andavano fatti
valere impugnando davanti al TCA la decisione su reclamo del 18 novembre 2014
che ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 4’473.--.
Non avendolo fatto ed
essendo la decisione su reclamo del 18 novembre 2014 cresciuta in giudicato
incontestata, la richiesta formulata in sede ricorsuale, in via incidentale, di
“entrare in merito circa una domanda di annullamento della decisione di
restituzione” (cfr. doc. I), risulta irricevibile.
Parimenti irrilevante, ai
fini della valutazione del diritto o meno per gli assicurati di poter essere
ammessi al beneficio del condono della restituzione dell'importo di fr. 4’473.--
percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre
2012, la circostanza, addotta dai ricorrenti, che l’autorità competente in sede
fiscale abbia accordato loro il condono delle imposte dovute.
Il TCA rileva, al
riguardo, che da tale stato di cose non può derivare pretesa alcuna, ritenuto
che il condono accordato in ambito fiscale ha tenuto conto “unicamente” delle
disagiate condizioni economiche della famiglia.
A motivazione
dell’accoglimento della richiesta di condono fiscale è stato, infatti,
espressamente indicato che “conclusivamente, per l’insieme delle motivazioni
esposte, viste le difficoltà economiche che il contribuente sta attraversando,
del periodo di disoccupazione e che ha dovuto far capo agli aiuti
assistenziali, la domanda viene accolta. È concesso il condono totale delle
imposte 2012 attualmente scoperte” (cfr. doc. 15b).
Nel caso in esame,
tuttavia, al di là dell’onere gravoso che la restituzione possa comportare per
gli assicurati, come riconosciuto in sede fiscale, va rilevato che un eventuale
condono può essere accordato ai ricorrenti unicamente qualora sia adempiuto
anche il presupposto della buona fede, il quale va esaminato in relazione alle dichiarazioni
firmate da RI 2 in data 8 novembre 2011 e 9 novembre 2012, nelle quali si è
impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto
diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato
computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA
39.2013.6
del 7 agosto 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011
consid. 2.11.; 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del
15.
febbraio 2007 consid. 2.12.).
2.10
RI 2, sottoscrivendo l’8
novembre 2011 la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da
attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito annuo come
indipendente stimato per il 2011 la somma di fr. 3’000.- (cfr. doc. 3), si è
specificatamente impegnato a:
" - tenere
costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
- trasmettere
immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione
Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato
per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente
restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo
provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto
computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio
tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 3)
Il ricorrente, il 9
novembre 2012, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al
reddito da attività indipendente”.
Nella stessa egli ha
precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per l’anno 2012 era di
fr. 18'000.- e, per il 2013, di fr. 45'000.- (doc. 4).
L’assicurato, firmando
tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:
" - tenere
costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali
cambiamenti del reddito da attività indipendente;
- trasmettere
immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione
Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato
per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente
restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo
provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto
computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio
tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 4)
Con la sottoscrizione
delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli
assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero
erogati nella misura di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che
non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.
Visto che RI 2, anche nel
2012, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era impossibile
determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti
doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2012, che gli assegni
integrativi per quell’anno sarebbero stati versati provvisoriamente, in attesa
dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2012 (cfr. STCA 39.2011.11
del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)
2.11
L'erogazione degli assegni di
famiglia afferenti all’anno 2012 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione
risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è
subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154
cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des
obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di regola tale condizione
non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto
il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).
Se dopo aver fissato la
condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto
diventa non condizionale.
Fino all'attuazione della
condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato
a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido,
esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non
condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).
Per quanto concerne il
versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione
risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è
escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a
rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V
42.
consid. 2; RCC 1988 pag. 550).
In particolare in una
sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un
caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di
introduzione, il TFA ha osservato:
" (…)
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.
consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo,
Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467 ss).
L'autorité cantonale peut même exiger que la
condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa
décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,
la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter
Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,
Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas
être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,
attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir
avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance
auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des
prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution
de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions
d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.
3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF
122.
V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a,
272.
consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme
en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la
restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la
révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif,
vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art.
95.
al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser
les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui
permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"
(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)
È, inoltre, utile
segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un
assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a
un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità
giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare
rilevato:
" (…)
4.1
Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen
hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld
beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene
Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten
Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"
(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI
2004.
U 521 pag. 447 segg.)
Secondo l'Alta Corte per
negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della
procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.
2.12
Alla luce della giurisprudenza
esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di
specie i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto l’8 novembre 2011 e il 9 novembre
2012.
le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2012,
esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito a che gli
assegni integrativi relativi al 2012 fossero loro versati sotto condizione
risolutiva.
Per il
periodo gennaio - dicembre 2012 i coniugi __________, firmando il marito le due
dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo
di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione
definitiva del reddito conseguito nel 2012.
Pertanto i coniugi __________,
già dal gennaio 2012, dovevano attendersi un'eventuale decisione di
restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo
per il 2012 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del
reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni
integrativi afferenti al 2012.
La loro buona fede non
può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese
di dicembre 2012, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), già
con la sottoscrizione della dichiarazione dell’8 novembre 2011, rispettivamente
della dichiarazione del 9 novembre 2012, gli assicurati dovevano essere
consapevoli che gli assegni integrativi erano stati erogati a titolo provvisorio
(per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6
del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21
febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18
luglio 2005).
2.13
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr.
consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.), primo presupposto per ottenere un eventuale
condono (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), deve negare il condono dell'obbligo di
restituzione della somma di fr. 4’473.--, relativi ad assegni integrativi
percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
La decisione su reclamo
del 4 settembre 2015 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari
va, pertanto, confermata.
2.14
A titolo abbondanziale va osservato
che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che agli assicurati viene
in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un rimborso rateale (cfr.
doc. A pag. 4).
Al riguardo giova
segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti
(ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al
momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.
Questo tema non è comunque
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6
del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.
2.13
; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.
Il ricorso, per quanto
ricevibile, è respinto.
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti