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Decisione

39.2015.12

Corretta la decisione con la quale la Cassa ha negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell'importo percepito a torto a titolo di assegni integrativi per un determinato periodo,non poptendo

2 marzo 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno rilevato che, nella decisione di tassazione sulla quale si è

fondata l’amministrazione per il calcolo dell’importo da restituire, l’autorità

fiscale avrebbe accertato, per un errore commesso dall’assicurato al momento

della compilazione, un reddito da attività indipendente di fr. 28'000 considerato

reddito netto, anziché lordo.

Una

volta ricevuta la suddetta notifica di tassazione, i coniugi __________ avrebbero

dovuto impugnarla, ma essi hanno evidenziato di non averlo fatto in quanto in

quel periodo, contrassegnato da una condizione finanziaria tale da costringerli

a venire presi a carico dalla pubblica assistenza, “erano veramente sconvolti

dalla situazione e non riuscivano a reagire lucidamente alle situazioni di

difficoltà che si presentavano quotidianamente, per cui non hanno avuto la

prontezza di spirito di impugnare la tassazione, anche perché l’importo da

pagare risultava essere meno di 1'000 franchi. Non si sono però valutate le

conseguenze, neppure ci si è pensato”.

I

ricorrenti hanno, tuttavia, aggiunto che visto il perdurare delle ristrettezze

economiche essi si erano poi visti costretti ad inoltrare all’Ufficio

tassazione una domanda di condono delle imposte dovute per il 2012, richiesta accolta

dall’autorità competente.

Per

analogia con il condono concesso in ambito fiscale e alla luce delle tutt’ora

precarie condizioni economiche della famiglia – vista anche la decisione

dell’assicurato di “chiudere l’attività e chiedere di essere ammesso al

beneficio delle indennità di disoccupazione straordinaria cantonale - i

ricorrenti hanno quindi chiesto alla Cassa di voler riconoscere il condono

della restituzione dell’importo di fr. 4'473.- a titolo di assegni integrativi

percepiti indebitamente, stante il fatto che “il requisito della buona fede è

assolutamente e indubbiamente intatto”.

Infine,

i coniugi __________ hanno chiesto alla Cassa, in via incidentale, prima ancora

di chinarsi sulla domanda di condono, di volere “entrare in merito circa una

domanda di annullamento della decisione di restituzione per riconoscimento dell’errore

incolpevole dei beneficiari” (doc. I).

1.5. La

Cassa, in risposta – dopo avere rilevato che la decisione su reclamo del 18

novembre 2014 in materia di restituzione è cresciuta incontestata in giudicato,

motivo per il quale un ricorso in tale ambito è, ora, intempestivo - ha

postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime

argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su reclamo (cfr. doc.

III).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della

restituzione dell'importo di fr. 4’473.-- percepito a torto a titolo di assegni

integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

2.2

L’assegno integrativo è

regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18

dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come

segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:

" Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se

cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto

all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)"

Ai sensi, poi dell’art. 49 Laf,

afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli

e di formazione. (cpv. 2)"

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

2.3

Ai sensi dell’art. 46 Laf

alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l’art. 27

Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.4

L’art. 30 Laps, afferente

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni

sociali."

In proposito l’art. 10

Reg. Laps precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1’200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.5

Per quanto riguarda l’obbligo

di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS applicabile alla LPC e quindi,

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale e del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547, RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È, infatti, determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita

prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame

nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528,

edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito dall’art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l’arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss. CO), ha beneficiato di un complemento importante nell’ambito dell’AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-vieillesse et

survivants, p. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall’art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l’attenzione esigibile è di dirito (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.

21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell’assicurato (U. Meyer-Balser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in RSJB 1995 p. 481).

Secondo l’art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia,

" nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire

(violazione dell’obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell’interessato.

Viceversa l’assicurato può

prevalersene quando l’atto o l’ommissione colpevole siano costitutivi

unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo

2004.

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118

V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha

violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8

Il requisito dell’onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l’indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell’obbligato al momento di restituire.

2.9

Nell’evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché, sottoscrivendo il

marito le dichiarazioni dell’8 novembre 2011 e del 9 novembre 2012, essi si

sono impegnati a trasmettere le decisioni di tassazione rilevanti e a

restituire quella parte degli assegni integrativi accordati loro alla quale non

avrebbero avuto diritto computando il reddito da attività indipendente

stabilito in modo definitivo dall’ufficio di tassazione (cfr. doc. A).

Gli insorgenti, per

contro, sostengono, in buona sostanza, di adempiere i requisiti della buona

fede e dell’onere gravoso.

Più precisamente, riguardo

alla buona fede, essi hanno indicato che a seguito di un errore nella

compilazione della dichiarazione fiscale, l’Ufficio tassazione ha accertato un

reddito da attività indipendente per il 2012 netto di fr. 28'000, anziché

considerare che tale cifra corrispondesse al reddito lordo.

Gli assicurati hanno

osservato che, una volta ricevuta la notifica di tassazione, essi non hanno

avuto la prontezza di spirito di impugnarla e questo a causa delle difficili

condizioni economiche nelle quali versavano, per le quali erano stati costretti

a fare ricorso alla pubblica assistenza, ciò che avrebbe impedito loro di

ragionare lucidamente.

I ricorrenti hanno,

tuttavia, considerato che visto il condono del pagamento delle imposte

accordato loro in ambito fiscale, la Cassa avrebbe parimenti dovuto accogliere

la richiesta di condono dell’importo di fr. 4'473.- percepito a torto a titolo

di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, tenuto conto del

fatto che la loro situazione finanziaria, tutt’ora precaria e tale da

costringere l’assicurato a porre termine alla propria attività indipendente e a

richiedere di essere ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione

straordinaria cantonale, non consente la restituzione (cfr. doc. I).

Questa Corte, in primo

luogo, rileva che l’asserzione ricorsuale secondo cui gli assicurati non hanno

interposto reclamo contro la decisione di tassazione afferente all’anno 2012,

in quanto non avevano la lucidità necessaria per farlo a seguito delle

difficoltà economiche nelle quali versavano (cfr. doc. I), è irrilevante ai

fini della soluzione della presente vertenza.

Infatti, il principio del

rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come

pure l’entità dell’importo da rimborsare viene stabilita nella procedura di

restituzione.

E’ in tale contesto, e non

esaminando la domanda di condono, che viene verificata la correttezza delle

somme (ad esempio relative ai redditi) computate al fine di ricalcolare

l’assegno integrativo e/o di prima infanzia al quale un assicurato ha

effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2009.1 del

10.

settembre 2009; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

In concreto la Cassa ha

confermato la decisione di restituzione del 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 5) con

decisione su reclamo del 18 novembre 2014, nella quale ha precisato di avere

calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando il reddito da

attività indipendente accertato dall’autorità fiscale e risultante dalla

decisione di tassazione per il 2012 del 5 marzo 2014 passata in giudicato (cfr.

doc. 8a).

La decisione su reclamo

del 18 novembre 2014 è rimasta incontestata.

Ne discende che gli

assicurarti non hanno censurato tramite un ricorso davanti a questo Tribunale

l’ammontare da restituire conteggiato dalla Cassa facendo riferimento al

reddito da attività indipendente di fr. 28'000.-- stabilito dall’Ufficio di

tassazione di __________ per il 2012

(cfr. doc. 7f e 7g).

Eventuali obiezioni circa

l’entità del reddito da attività indipendente computato nei nuovi calcoli degli

AFI dalla parte resistente, nonché i motivi per i quali non è stato interposto

reclamo contro la decisione di tassazione del 5 marzo 2014 andavano fatti

valere impugnando davanti al TCA la decisione su reclamo del 18 novembre 2014

che ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 4’473.--.

Non avendolo fatto ed

essendo la decisione su reclamo del 18 novembre 2014 cresciuta in giudicato

incontestata, la richiesta formulata in sede ricorsuale, in via incidentale, di

“entrare in merito circa una domanda di annullamento della decisione di

restituzione” (cfr. doc. I), risulta irricevibile.

Parimenti irrilevante, ai

fini della valutazione del diritto o meno per gli assicurati di poter essere

ammessi al beneficio del condono della restituzione dell'importo di fr. 4’473.--

percepito a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre

2012, la circostanza, addotta dai ricorrenti, che l’autorità competente in sede

fiscale abbia accordato loro il condono delle imposte dovute.

Il TCA rileva, al

riguardo, che da tale stato di cose non può derivare pretesa alcuna, ritenuto

che il condono accordato in ambito fiscale ha tenuto conto “unicamente” delle

disagiate condizioni economiche della famiglia.

A motivazione

dell’accoglimento della richiesta di condono fiscale è stato, infatti,

espressamente indicato che “conclusivamente, per l’insieme delle motivazioni

esposte, viste le difficoltà economiche che il contribuente sta attraversando,

del periodo di disoccupazione e che ha dovuto far capo agli aiuti

assistenziali, la domanda viene accolta. È concesso il condono totale delle

imposte 2012 attualmente scoperte” (cfr. doc. 15b).

Nel caso in esame,

tuttavia, al di là dell’onere gravoso che la restituzione possa comportare per

gli assicurati, come riconosciuto in sede fiscale, va rilevato che un eventuale

condono può essere accordato ai ricorrenti unicamente qualora sia adempiuto

anche il presupposto della buona fede, il quale va esaminato in relazione alle dichiarazioni

firmate da RI 2 in data 8 novembre 2011 e 9 novembre 2012, nelle quali si è

impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto

diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato

computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA

39.2013.6

del 7 agosto 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011

consid. 2.11.; 39.2009.16 dell’8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del

15.

febbraio 2007 consid. 2.12.).

2.10

RI 2, sottoscrivendo l’8

novembre 2011 la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da

attività indipendente” in cui ha tra l’altro indicato quale reddito annuo come

indipendente stimato per il 2011 la somma di fr. 3’000.- (cfr. doc. 3), si è

specificatamente impegnato a:

" - tenere

costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività indipendente;

- trasmettere

immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione

Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato

per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente

restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo

provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio

tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 3)

Il ricorrente, il 9

novembre 2012, ha poi compilato una nuova “Dichiarazione dei dati relativi al

reddito da attività indipendente”.

Nella stessa egli ha

precisato che il reddito annuo come indipendente stimato per l’anno 2012 era di

fr. 18'000.- e, per il 2013, di fr. 45'000.- (doc. 4).

L’assicurato, firmando

tale dichiarazione, si è nuovamente obbligato a:

" - tenere

costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da attività indipendente;

- trasmettere

immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione

Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato

per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente

restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo

provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio

tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 4)

Con la sottoscrizione

delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli

assegni integrativi, ritenuta l’attività indipendente del marito, fossero

erogati nella misura di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che

non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito.

Visto che RI 2, anche nel

2012, ha svolto un’attività indipendente e che, dunque, era impossibile

determinare all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, ai ricorrenti

doveva e poteva essere chiaro, fin dal gennaio 2012, che gli assegni

integrativi per quell’anno sarebbero stati versati provvisoriamente, in attesa

dell’emanazione della decisione di tassazione per il 2012 (cfr. STCA 39.2011.11

del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.)

2.11

L'erogazione degli assegni di

famiglia afferenti all’anno 2012 è stata, pertanto, sottoposta, a condizione

risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è

subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154

cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des

obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione

non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto

il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la

condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto

diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della

condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato

a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido,

esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non

condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il

versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione

risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è

escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a

rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V

42.

consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare in una

sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un

caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di

introduzione, il TFA ha osservato:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv.

consid. 3b; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo,

Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la

condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la

région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à

restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans

justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa

décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte,

la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter

Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz,

Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas

être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai,

attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue

d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance

auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des

prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution

de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions

d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid.

3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122.

V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux

ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a,

272.

consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme

en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la

restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la

révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif,

vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art.

95.

al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser

les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui

permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

È, inoltre, utile

segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un

assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a

un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità

giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare

rilevato:

" (…)

4.1

Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen

hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld

beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene

Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten

Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI

2004.

U 521 pag. 447 segg.)

Secondo l'Alta Corte per

negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della

procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.12

Alla luce della giurisprudenza

esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di

specie i ricorrenti, avendo RI 2 sottoscritto l’8 novembre 2011 e il 9 novembre

2012.

le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa e avendo il medesimo, nel 2012,

esercitato un’attività a titolo indipendente, hanno acconsentito a che gli

assegni integrativi relativi al 2012 fossero loro versati sotto condizione

risolutiva.

Per il

periodo gennaio - dicembre 2012 i coniugi __________, firmando il marito le due

dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione

definitiva del reddito conseguito nel 2012.

Pertanto i coniugi __________,

già dal gennaio 2012, dovevano attendersi un'eventuale decisione di

restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo

per il 2012 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del

reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni

integrativi afferenti al 2012.

La loro buona fede non

può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese

di dicembre 2012, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), già

con la sottoscrizione della dichiarazione dell’8 novembre 2011, rispettivamente

della dichiarazione del 9 novembre 2012, gli assicurati dovevano essere

consapevoli che gli assegni integrativi erano stati erogati a titolo provvisorio

(per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6

del 7 agosto 2013; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21

febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18

luglio 2005).

2.13

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr.

consid. 2.10.; 2.11.; 2.12.), primo presupposto per ottenere un eventuale

condono (cfr. consid. 2.5.; 2.7.), deve negare il condono dell'obbligo di

restituzione della somma di fr. 4’473.--, relativi ad assegni integrativi

percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

La decisione su reclamo

del 4 settembre 2015 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari

va, pertanto, confermata.

2.14

A titolo abbondanziale va osservato

che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che agli assicurati viene

in ogni caso riconosciuta la facoltà di concordare un rimborso rateale (cfr.

doc. A pag. 4).

Al riguardo giova

segnalare che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti

(ad esempio rateizzazione) potrà essere concordata con l’amministrazione al

momento in cui la vertenza relativa al condono sarà passata in giudicato.

Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; 39.2013.6

del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid.

2.13

; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso, per quanto

ricevibile, è respinto.

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti