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Decisione

39.2015.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2016Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti

alla restituzione. (cpv. 4)"

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge

speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento

degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,

applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio

1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per

quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è

determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die

Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;

STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. Con sentenza di rinvio

39.2014.8 del 2 ottobre 2014, il TCA ha annullato il precedente ordine di

restituzione del 27 maggio 2014, con il quale la Cassa aveva indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti

all’assicurato, dopo aver preso conoscenza, nel corso del mese di maggio 2014,

della decisione di tassazione relativa al 2010, dalla quale emergeva un reddito

da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale di fr. 20'000.-- (a

fronte di un importo di fr. 17'643.-- dichiarato da RI 1) - maggiore rispetto a

quello utilizzato dall'amministrazione, di fr. 10'800.--, sulla base dei dati

provvisori indicati dall’assicurato per il 2010 – e ha rinviato gli atti

all’amministrazione al fine di “procedere autonomamente alla

determinazione del reddito da attività indipendente, dando seguito, ad esempio,

alla volontà del ricorrente di dimostrare attraverso gli estratti dei suoi

conti bancari il reddito annuale effettivamente conseguito”.

Il TCA ha

espressamente indicato che “al riguardo, come visto, occorrerà che il

ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti bancari, come peraltro

proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2; 11), nonché la contabilità

della propria attività indipendente relativa all’anno 2010. Da tali documenti

potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente sulla

possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il reddito da

indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati

all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe

ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto,

prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag.

2), merita di essere seguita oppure no” (cfr. doc. 16).

Conformemente

a quanto prescritto dal TCA nella sentenza di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre

2014 appena citata, l’amministrazione ha chiesto, innanzitutto, con scritto del

22 ottobre 2014, all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ di

“comunicare nonché documentare sulla base di quali elementi l’importo del

reddito da attività indipendente principale contribuente è stato modificato da

CHF 17'643.--(dichiarati dal signor RI 1) a CHF 20'000.—(dati accertati dal

vostro Ufficio) nella decisione di tassazione 2010, datata 4 agosto 2011” (doc.

17).

Con risposta

del 23 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ ha osservato:

" Facciamo riferimento al vostro scritto del 22 ottobre per comunicarvi

quanto segue.

Il reddito aziendale 2010 dichiarato dai

contribuenti in fr. 17'643.- è stato definito dalla scrivente autorità in fr.

20'000.- dopo ripresa della quota parte privata spese e vantaggi goduti

nell’attività propria. In altre parole abbiamo ritenuto eccessive le spese

esposte nel modulo 10 (indipendenti), facendo una ripresa di fr. 2'357.-.

Sebbene questa ripresa sia stata ben motivata nella

notifica di tassazione, i contribuenti non hanno interposto reclamo e la stessa

risulta essere cresciuta in giudicato e quindi definitiva.

Abbiamo già avuto modo di spiegare all’assicurato la

fattispecie in diversi colloqui telefonici e confermato con la nostra lettera

del 2 settembre u.s. che vi alleghiamo in copia.” (Doc. 17 C)

Dal citato

scritto del 2 settembre 2014 trasmesso dall’Ufficio tassazione all’assicurato

risulta, in particolare, quanto segue:

" (…)

Il reddito aziendale, dichiarato di fr. 17'643.-, è

stato definito dalla scrivente autorità in fr. 20'000.- dopo ripresa della quota

parte privata spese generali e vantaggi; fattispecie peraltro dovutamente

indicata nelle motivazioni in calce al calcolo dell’imponibile. La tassazione

risulta essere corretta.

Va inoltre rilevato che l’accertamento in questione

ha dato luogo ad una completa esenzione d’imposte (imponibile inferiore ai

minimi per le imposte cantonali, federali e comunali fatto salvo le imposte

personali).

Ne consegue che nel caso in cui fosse stato

inoltrato reclamo contro le notifiche di cui sopra, la scrivente autorità

avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza dunque entrare nel merito,

siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da tutelare, essendo le

imposte dovute pari a fr. 0.-.” (Doc. 17 D)

La Cassa ha,

inoltre, con scritto del 19 novembre 2014, richiesto all’assicurato stesso,

conformemente a quanto indicato nella sentenza di rinvio STCA 39.2014.8 del 2

ottobre 2014 di questo Tribunale, di produrre la documentazione necessaria

consistente in: “estratti conti correnti bancari relativi all’anno 2010; copia

documentazione relativa alla contabilità dell’attività indipendente per l’anno

2010; copia dichiarazione fiscale 2010 inviata all’Ufficio circondariale di

tassazione di __________” (cfr. doc. 18).

Dalla nota telefonica del 21 novembre 2014, risulta che in data 20

novembre 2014 l’assicurato ha contattato la Cassa per comunicare che

“considerato che non è obbligato a tenere la contabilità, non ha documenti da

trasmetterci. Richiesto due righe in merito da inviare alla nostra Cassa con

gli altri documenti. Non è d’accordo con la nostra procedura, chiede di parlare

con un superiore; è stato richiamato da __________” (sigla di __________,

Caposervizio del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa,

n.d.r.) (doc. 19).

Dagli atti emerge, poi, che in data 19 dicembre 2014 è pervenuta

alla Cassa la seguente documentazione da parte dell’assicurato: “estratto conto

01.01.2010-31.12.2010 conto commerciale” di RI 1 (doc. 23); “estratto conto

01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 (doc. 22); “estratto conto

01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 e __________ (doc. 21) e notifica

di tassazione del 4 agosto 2011 concernente il periodo di assoggettamento

01.01.2010-31.12.2010 dei coniugi __________ (doc. 20).

Con scritto del 9 marzo 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________

di volere “comunicare e giustificare tutte le spese relative all’attività

indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).

Con nota telefonica del 16 marzo 2015, la funzionaria incaricata

della Cassa ha indicato:

" Coll.

Telefonico odierno con sig. RI 1 - __________

- Il

sig. RI 1 mi comunica che non ha altro materiale da poter inviare al nostro

Ufficio per poter stabilire l’esatto importo quale INDIP per l’anno 2010;

- Richiesto

per iscritto quanto dichiarato (tutto quanto concerne il reddito e le spese

quale INDIP) è già stato inviato all’AFI-API.

Chiamato Ufficio tassazione __________ – 091 816 44 20 sig.ra __________

- Chiesto

alla sig.ra __________ se, allegato al “modulo 10 – Questionario senza

contabilità” del sig. RI 1 c’erano dei documenti per la quale il nostro Ufficio

avrebbe potuto avere una migliore visione dei conti

o

No, nessun allegato con la dichiarazione inoltrata.

- La

sig.ra __________ mi conferma che l’importo di CHF 2'357.- annuo per spese

tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a spese private - tipo benzina,

telefono, targhe auto – e non hanno niente a che vedere con l’attività da

indipendente del sig. RI 1.

Attendere dichiarazione da parte del sig. RI 1 che non ha più

nessun documento da inviare al nostro servizio.” (Doc. 25)

Con annotazione del 30 marzo 2015, la funzionaria incaricata della

Cassa ha indicato di avere “contattato telefonicamente il sig. RI 1 – __________.

Invia oggi stesso quanto da noi richiesto verbalmente in data 16 marzo 2015”

(doc. 25).

Tramite messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2015,

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha informato la Cassa in

merito al fatto che:

" Come

richiesto, confermiamo che la ripresa effettuata sul reddito da attività

indipendente del contribuente citato nell’anno 2010 (fr. 17'643.- dichiarati a

fr. 20'000.- tassati) è da ricondurre ad una ripresa valutata dal nostro

ufficio circa le spese indicate nel modulo 10 (indipendenti senza contabilità).

In altre parole abbiamo ritenuto che fr. 2'357.- (differenza fra dichiarato e

tassato) sia da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti.

Facciamo presente come abbiamo già più

volte spiegato la problematica al contribuente sia telefonicamente, sia per

lettera.” (Doc. 26)

Con decisione del 29 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________

la restituzione di fr. 8'471.- a titolo di assegni integrativi percepiti

indebitamente per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre

2010, con la seguente motivazione:

" (…)

Dagli estratti conto CCP trasmessi non sono emersi

elementi che possono giustificare l’importo accertato dall’Ufficio di

tassazione di __________. Di conseguenza la Cassa, in base ai nuovi elementi in

suo possesso, stabilisce come reddito da attività indipendente per l’anno 2010

l’importo di CHF 17'643.- come peraltro indicato sulla dichiarazione dei

redditi (modulo 10) dal signor RI 1.

Tuttavia, in corso di istruttoria (evenienza non

rilevata al momento della decisione di restituzione del 27 maggio 2014), è

emerso che dal 1° settembre 2010 la figlia __________, nata il 07.09.2010, è

stata posta al beneficio della rendita completiva di invalidità (decisione

datata 20 gennaio 2011 con decorrenza 1° settembre 2010) e di conseguenza al

beneficio della prestazione complementare (decisione datata 4 marzo 2011

retroattiva al 1° settembre 2010).

Conseguentemente, considerato quanto sopra,

l’importo mensile dell’assegno integrativo è stato nuovamente calcolato.

In conclusione, sulla base dei nuovi elementi, è emerso

che nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 il diritto alle

prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 6'649.- e non di

complessivi CHF 15'120.-. La differenza di CHF 8'471.- risulta pertanto

indebitamente percepita. In dettaglio, ciò si deduce meglio dal seguente

conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.2010 al

31.12.2010/12 mesi a CHF 1'260.- CHF 15'120 (A)

Assegno integrativo di diritto:

dal 01.01.2010 al 31.01.2010/1

mesea 601.- CHF 601.-

dal 01.02.2010 al

31.08.2010/7 mesi a 864.- CHF6’048.-

dal 01.09.2010 al

31.12.2010/4 mesi a 0.- CHF 0.- CHF 6'649 (B)

Totale assegno indebitamente percepito: (A) ./. (B)

CHF 8’471.-

Visto quanto precede, considerato che la decisione

di restituzione del 27 maggio 2014 è stata annullata – come da sentenza TCA del

2 ottobre 2014 – il nuovo importo da resitutire ammonta a CHF 8’471.-.

(…).” (Doc. 33)

In una nota per l’incarto redatta da una funzionaria incaricata

della Cassa, emerge che in data 5 maggio 2015 l’assicurato ha telefonato

all’amministrazione e chiesto: “un appuntamento per inoltrare reclamo in quanto

non concorda con il reddito da attività indipendente computato dalla Cassa per

la determinazione dell’importo da restituire. Comunica che la Cassa avrebbe

dovuto basarsi sui documenti da lui prodotti, estratti conto, ecc. Comunica

inoltre che se la Cassa manterrà la sua posizione inoltrerà ricorso al TCA, se

del caso al Tribunale federale e farà una denuncia nei nostri confronti per

spreco di denaro pubblico” (doc. 34).

In data 19 maggio 2015 ha avuto luogo un incontro tra i coniugi __________

e tre funzionari del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Dal verbale redatto in

quell’occasione, emerge che:

" (…)

La Cassa spiega come si è giunti all’importo da restituire, come

pure che la buona fede, in considerazione delle dichiarazioni firmate, non può

essere concessa.

Viene comunicato ai signori RI 1 che la Cassa accorda un termine

sino al 30 giugno 2015 per dare la possibilità a loro di comunicare se

l’incontro odierno è da ritenersi quale reclamo verbale e in caso affermativo

il signor RI 1 dovrà produrre i documenti giustificativi attestanti il reddito

che sostiene di avere percepito durante l’anno 2010 o se chiedere una

rateizzazione massima dell’importo da restituire.” (Doc. 36)

In una nota telefonica del 12 giugno 2015, il Capo Servizio del

Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa ha indicato:

" In data 12

giugno 2015 chiama il signor RI 1 e chiede di parlare con il CS __________.

Motivo della telefonata:

il signor RI 1 comunica al CS __________

che non sarà in grado di trasmettere la documentazione entro il 30 giugno 2015

(cfr. verbale incontro del 19.05.2015), chiede pertanto una proroga del

Considerandi

termine.

Il CS concede una proroga (concordata con

lo stesso signor RI 1) fino al 15 luglio 2015.” (Doc. 37)

In una successiva nota del 27 luglio 2015, la funzionaria

incaricata della Cassa ha indicato di avere “in data odierna (27.07.2015)

chiamo il signor RI 1 in quanto non abbiamo ricevuto nessuna documentazione o

scritto. Lo stesso comunica che: non invierà nessun nuovo documento; non farà

nessuna dichiarazione attestante che l’incontro del 19 maggio 2015 voleva

essere un “reclamo orale”; non intende fare più niente per la pratica AFI/AP”

(doc. 38A).

L’amministrazione ha quindi provveduto ad emanare, in data 17

settembre 2015, la decisione su reclamo oggetto della presente vertenza, con la

quale, confermando il precedente provvedimento del 29 aprile 2015, ha chiesto

ai coniugi RI 1 la restituzione di fr. 8'471.- percepiti indebitamente a titolo

di assegni familiari integrativi (AFI) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

(doc. 39).

2.8

In

sede ricorsuale, l’assicurato ha unicamente contestato l’ammontare del reddito

da attività indipendente preso in considerazione dalla Cassa, rilevando che “è

stato dimostrato a più riprese che il signor RI 1 può dimostrare che il

guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 è di fr. 13'455.- e non di

fr. 17'643.- come preteso ed erroneamente stabilito dall’Ufficio delle

Assicurazioni Sociali” (doc. I).

A comprova di tale ammontare, egli ha prodotto unitamente al

ricorso un documento, denominato “contabilità 2010”, nel quale ha elencato

tutta una serie di spese professionali risultanti dall’estratto conto del suo

conto commerciale, per un totale di fr. 58'218.78, le quali, dedotte dalle

entrate totali di cui allo stesso conto commerciale di fr. 71'673.91, portano

ad un “totale ricavo da attività indipendente di fr. 13'455.13” (cfr. doc. A2

allegato al doc. I).

Al riguardo, nella risposta di causa, la Cassa ha osservato che:

" (…)

Si constata come l’importo di CHF 17'643.-

considerato dalla Cassa quale reddito da attività indipendente conseguito dal

signor RI 1 nell’anno 2010 corrisponda a quanto dichiarato dallo stesso

all’autorità fiscale per la determinazione della notifica di tassazione per

l’anno 2010 (cfr. modulo 10 della dichiarazione fiscale anno 2010).

Contrariamente a quanto affermato in sede

di ricorso, la Cassa ha dimostrato disponibilità nei confronti del signor RI 1

(cfr. verbale incontro del 19 maggio 2015), alfine di determinare il reddito da

attività indipendente effettivamente conseguito nell’anno 2010. In assenza di

collaborazione da parte del signor RI 1 e considerato che non sono stati

prodotti documenti comprovanti un reddito differente rispetto a quello

dichiarato nella dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010, la Cassa ha

ritenuto quale reddito quanto notificato dal signor RI 1 all’autorità fiscale e

più precisamente l’importo di CHF 17'643.-.

Con ricorso viene per la prima volta

allegata una contabilità aziendale relativa all’anno 2010. Sulla stessa

figurano importi che non sono comprovati e che non trovano nemmeno riscontro

nei documenti prodotti dal ricorrente alla Cassa, rispettivamente in questa

sede. Pertanto la Cassa non può che riconfermare la decisione su reclamo del 17

settembre 2015.” (Doc. III)

L’assicurato ha contestato tali considerazioni espresse

dall’amministrazione, rilevando in particolare come la Cassa abbia sempre

considerato unicamente quanto risulta dalla dichiarazione fiscale, “ritenendo

illeggibili tutti gli altri estratti conto sia del conto commerciale che di

quelli privati e inaccettabile ogni mia altra testimonianza”; aggiungendo che “ho

da subito fatto notare che la dichiarazione delle imposte non era da prendere

come unico calcolo per stabilire il reale ricavo da attività indipendente per

il 2010 in quanto basata su aliquote le quali non essendo rilevanti entro certe

forchette ai fini dell’imponibile non sarebbe nemmeno ammissibile ad eventuali

ricorsi presso l’Ufficio di Tassazione cosa che anche l’ufficio stesso ha

confermato” e sottolineando come “faccio qui notare come negli anni è capitato

che l’Ufficio di Tassazione, tramite richiesta di mezzi di prova e ispezione,

ha già aggiustato al ribasso la mia dichiarazione (cosa dimostrabile tramite

richiesta all’Ufficio di Tassazione)”.

Egli ha rilevato che “non senza fatica sono riuscito a ricavare

oltre agli estratti conto che avevo già inoltrato alla Cassa Cantonale degli

Assegni famigliari anche i dettagli delle transazioni fatte con la carta di

credito che per me è il punto centrale del disquisire. Cioè stabilire cosa

fosse stato usato ad uso privato e cosa ad uso commerciale. Dai dettagli delle

transazioni si può perfettamente fare questa separazione delle spese. Peccato

che la Cassa Cantonale degli Assegni famigliari non menziona mai di avere preso

in considerazione questi incarti”, chiedendosi quindi se la Cassa ha “i mezzi,

le capacità e la volontà di capire che non può basarsi unicamente sulla

dichiarazione delle tasse del 2010 per stabilire la vera entità del ricavato da

attività indipendente?” (doc. V).

Con presa di posizione del 6 novembre 2015, la Cassa ha rilevato

come, nel caso di specie, “premesso come occorra giudicare la correttezza della

decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, appare – a mente

della Cassa – evidente come il reddito indicato dal medesimo signor RI 1 con la

dichiarazione d’imposta risultava (e risulta tutt’oggi) l’unico dato

utilizzabile” (doc. VII).

Quanto al documento contabile prodotto dal ricorrente in sede

ricorsuale, la Cassa ha rilevato che “in ragione della correttezza della

decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto

in sede di ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o

riconsiderazione”, ricordato comunque che “il documento contabile, sempre a

mente della Cassa e come già rilevato con risposta 14 ottobre 2015 (e quindi

questo a valere anche nella denegata ipotesi in cui detto documento venga preso

in esame con la presente procedura), non fornisca dei validi riscontri in

merito ai dati presentati; sarebbe in ogni caso potuto essere prodotto più di

un anno fa” (doc. VII).

2.9

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA rileva che nella notifica di tassazione del 4 agosto 2011, l’autorità

fiscale ha innalzato da fr. 17'643 (dichiarati dall’assicurato) a fr. 20'000 il

reddito da attività indipendente per il 2010 conseguito dall’assicurato, giustificando

la rettifica con la seguente motivazione: “2.1. aggiunta prestazioni a proprio

favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di

rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata” (cfr. doc. 20).

Chiamata dalla Cassa, a

seguito della STCA di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre 2014, a meglio precisare i

motivi giustificanti il dato accertato di fr. 20'000 (cfr. doc. 17), l’autorità

fiscale competente ha comunicato, in data 16 marzo 2015, che l’assicurato non

ha allegato al modulo 10 per indipendenti alcun genere di documentazione in

grado di fornire una migliore visione dei conti (doc. 25), aggiungendo che “l’importo

di fr. 2'357 annuo per spese tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a

spese private – tipo benzina, telefono, targhe auto – e non hanno niente a che

vedere con l’attività indipendente del signor RI 1” (doc. 25).

Con messaggio di posta

elettronica del 30 marzo 2015, l’Ufficio tassazione ha ancora una volta

ribadito alla Cassa che “fr. 2'357 (differenza tra dichiarato e tassato) siano

da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti” (doc. 26).

Da quanto sopra esposto

risulta, quindi, che la ripresa di fr. 2'357 operata dall’autorità fiscale è

stata effettuata in maniera generale, senza fornire un calcolo dettagliato di

ogni singola componente modificata tra quanto dichiarato dall’interessato e

quanto, invece, accertato dall’amministrazione, e senza neppure disporre di ulteriore

documentazione rispetto a quanto indicato nel formulario fiscale per

indipendenti senza contabilità (modulo 10), al quale, come comunicato dall’Ufficio

tassazione, non era allegato alcunché.

Pertanto, essa non può

essere decisiva.

Tale circostanza è,

peraltro, stata riconosciuta dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo qui

impugnata, nella quale, dopo avere indicato che “dagli estratti CCP trasmessi

non sono emersi elementi che possono giustificare l’importo accertato da parte

dell’Ufficio Tassazione di __________”, ha poi fissato in fr. 17'643.- il

reddito da attività indipendente dell’interessato, ritenendo di “non avere

elementi per scostarsi dal reddito dichiarato dal signor RI 1, ritenuto poi che

la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 è passata in giudicato

incontestata. Il signor RI 1 avrebbe semmai dovuto prestare maggiore attenzione

e inoltrare reclamo contro la medesima decisione di tassazione” (doc. A1).

Il TCA non può concordare

con queste motivazioni fornite dall’amministrazione, per i motivi qui di

seguito esposti.

Dagli atti emerge che

l’amministrazione, dopo avere appurato di non potersi fondare sul reddito da

attività indipendente accertato fiscalmente e pur disponendo del dato di fr.

17'643, dichiarato dall’interessato all’Ufficio Tassazione, ha comunque ancora

richiesto, in data 9 marzo 2015, a RI 1 di “comunicare e giustificare tutte le

spese relative all’attività indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).

Così facendo,

l’amministrazione ha correttamente dimostrato, vista la precedente sentenza del

TCA (cfr. consid. 2.7.), di ritenere fondamentale potere disporre della

dettagliata distinta delle spese professionali dell’interessato prima di potere

determinare l’esatto importo conseguito da costui quale indipendente nel 2010, a

prescindere dalla crescita in giudicato della decisione di tassazione

dell’assicurato.

Alla luce di questa

dichiarata volontà della Cassa di effettuare ulteriori accertamenti e tenuto

conto del fatto che, in data 19 dicembre 2014, l’assicurato ha trasmesso

all’autorità competente tutti gli estratti conto CCP (sia commerciale, che

personali) a lui intestati, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione

di fissare in fr. 17'643.- il reddito aziendale per il 2010 come dichiarato

dallo stesso RI 1 al fisco, in quanto tale dato rappresenterebbe “l’unico dato

utilizzabile” (cfr. doc. VII), non essendo “stati prodotti documenti

comprovanti un reddito differente rispetto a quello dichiarato nella

dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010” (doc. III).

Dalla documentazione all’incarto emerge che l’assicurato ha sempre

puntualmente criticato la conclusione alla quale è pervenuta la Cassa,

affermando di non potere produrre altri documenti oltre a quelli già inviati

all’amministrazione, concernenti tutti i suoi conti CCP (cfr. doc. 25), nei

quali sono indicati tutti gli elementi necessari per stabilire l’effettivo

reddito da indipendente realizzato nel 2010 (cfr. doc. 34).

A quest’ultimo riguardo,

il TCA constata, da una parte, che è indubbio che, come rilevato

dall’amministrazione e riconosciuto dall’assicurato stesso, nella notifica di

tassazione relativa al 2010 lo stesso RI 1 abbia indicato, quale ammontare del

reddito da attività indipendente, l’importo di fr. 17'643.-.

Tale ammontare figura nel modulo fiscale 10, denominato

“questionario per indipendenti senza contabilità”, quale risultato scaturito

dalla deduzione dall’importo indicato quale cifra d’affari per il 2010 di fr.

62'000.-, del costo delle merci e dei materiali impiegati, pari a fr. 25'000.-

(per un utile lordo di fr. 37'000.-) e delle spese generali di fr. 19'357.-

(consistenti, nel dettaglio, in fr. 6'000 quali “pigione dei locali

dell’azienda”; fr. 3'600 per “spese di riscaldamento, d’elettricità, di

pulizia”; fr. 3’600 per “posta, telefono, stampanti, materiale d’ufficio”; fr.

800.

per “premi delle assicurazioni sociali” e fr. 5'357 “quali spese

d’automobile” – più dettagliatamente fr. 1'500 di “imposta e assicurazioni” e

fr. 6'000 di “benzina, olio, copertoni, riparazioni”, per un totale di fr.

7'500, da cui dedurre la quota parte privata del 28.57% pari a fr. 2'143) (cfr.

doc. 17 A).

D’altra parte, va,

tuttavia, rilevato che RI 1 ha sempre sostenuto che l’importo dichiarato al

fisco non corrisponda al reddito effettivo realizzato dalla propria ditta nel

2010.

Tale circostanza è stata nuovamente

ribadita dall’interessato nello scritto del 1 febbraio 2016 in risposta ad una

richiesta di chiarimenti da parte del TCA, nel quale egli ha sottolineato di

avere commesso al momento della compilazione della dichiarazione fiscale un

errore, peraltro a suo sfavore, forse “per leggerezza”, oppure “perché non ha

valutato tutte le conseguenze”, o ancora “semplicemente perché l’imponibile

risultava invariato se ne dichiara 13'000 o 17'000 CHF” (doc. XIV).

Quest’ultima affermazione

dell’interessato trova conferma in quanto indicato dallo stesso Ufficio

Tassazione nello scritto del 2 settembre 2014, dal quale risulta

che “nel caso in cui fosse stato inoltrato reclamo contro le notifiche di cui

sopra, la scrivente autorità avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza

dunque entrare nel merito, siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da

tutelare, essendo le imposte dovute pari a fr. 0.-.” (doc. 17 D).

In sede ricorsuale, RI 1 ha

quantificato in fr. 13'455.13 il reddito da attività indipendente da lui realmente

conseguito nel 2010, precisando che tale ammontare risulta dalla differenza tra

il totale delle entrate aziendali, di fr. 71'673.91 e il totale delle spese

professionali, di fr. 58'218.78, comprovate dall’estratto conto del “conto

commerciale” della propria ditta (cfr. doc. A2).

Il TCA, dopo accurata e

approfondita analisi del conto commerciale postale 2010 intestato alla ditta __________

di RI 1 trasmesso dall’assicurato all’amministrazione in data 19 dicembre 2014

e figurante agli atti (cfr. doc. 23), constata che il totale delle entrate

riportato a pag. 30 dell’estratto conto corrisponde effettivamente a fr.

71'673.91 (cfr. doc. 23-29), come fatto valere in sede ricorsuale.

Tale importo è,

peraltro, superiore rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato in sede

fiscale, visto che nel “modulo 10” concernente gli indipendenti la cifra

d’affari era stata quantificata in fr. 62'000 (cfr. doc. 17A, sottolineatura

della redattrice).

Analogo discorso vale con

riferimento alle spese professionali, che in sede fiscale l’assicurato ha

dichiarato ammontare a fr. 19'357 (doc. 17B), mentre nella “contabilità 2010”

allegata al ricorso sono state quantificate in fr. 58'218.78, indicando che un

simile ammontare risulterebbe comprovato dall’estratto conto commerciale 2010 della

ditta (doc. A2).

Questo Tribunale ha proceduto

ad uno studio minuzioso di tutte le spese professionali elencate dal ricorrente

nel documento denominato “contabilità 2010”, prodotto unitamente al ricorso,

verificandone la corrispondenza con i vari importi figuranti, quali addebito,

nell’estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 del conto commerciale della ditta

dell’assicurato.

Nel dettaglio, il TCA

rileva che gli importi indicati quali spese professionali alle voci “__________”

con il relativo numero di conto; “__________” con il relativo numero di conto; __________;

__________; __________; AVS; Assicurazioni, nonché quelli riassunti sotto il

termine “altro”, con relativa specificazione del nome del destinatario del

pagamento (ad esempio __________, __________, ecc.) hanno trovato puntuale riscontro

nell’estratto del conto commerciale in questione.

Pure l’importo di fr.

6'000 quale “affitto” riportato nel documento contabile corrisponde al dato

fiscale indicato nel “questionario per indipendenti senza contabilità” (doc. 17

B).

Infine, quanto alle spese

effettuate con carta di credito, va rilevato che sebbene sia stato possibile

verificare la correttezza del “totale carta di credito: fr. 18'568.85” indicato

dall’assicurato – cifra che ha trovato puntuale conferma negli importi

addebitati sul conto commerciale 2010 della ditta – altrettanto non è, invece,

stato possibile con riferimento alla voce “carta di credito per uso

professionale: fr. 13'992.39”: contrariamente a quanto riportato in calce al

documento contabile in questione – laddove l’assicurato ha osservato che

“dall’estratto conto della carta di credito fatto pervenire all’Ufficio delle

Assicurazioni sociali è possibile distinguere l’uso privato da quello

professionale” – dall’esame dell’estratto conto di RI 1 non è emerso, in

maniera cristallina, quali spese fossero ad esclusivo uso professionale e

quali, invece, destinate al solo uso personale.

Tale questione non

necessita comunque di ulteriori approfondimenti. Visto, infatti, che le altre

spese professionali elencate dall’assicurato risultano comprovate dalle diverse

transazioni regolarmente addebitate sul conto commerciale della ditta

dell’assicurato e riportate dettagliatamente nell’estratto conto

01.01

-31.12.2010 (cfr. doc. 23/1-29), non vi è nessun motivo per dubitarne

e la Cassa, al riguardo, non ha formulato nessuna osservazione che anche tale

importo non sia corretto.

Da tutto quanto appena

esposto deriva, quindi, che l’assicurato risulta credibile nel momento in cui

ha quantificato in fr. 58'218.78 il totale delle spese professionali della

ditta __________.

Questo Tribunale osserva,

per inciso, a proposito del valore del documento contabile prodotto in sede

ricorsuale, che se è vero che l’interessato avrebbe potuto trasmettere tale

elenco già prima del ricorso, come rimproveratogli dall’amministrazione (cfr.

doc. VII), non si può, tuttavia, ritenere, come sostenuto invece dalla Cassa,

che si tratti di un elemento di prova “nuovo” rispetto alla documentazione a

disposizione dell’amministrazione al momento dell’emanazione della decisione

oggetto della presente vertenza, visto che lo stesso non fa altro che riprendere

e riassumere le spese professionali puntualmente elencate e addebitate nel 2010

sul conto commerciale della ditta, a disposizione dell’amministrazione fin dal

19.

dicembre 2014.

Pertanto, non può essere

seguita l’amministrazione allorquando, nelle osservazioni 6 novembre 2015, ha

ritenuto che “in ragione della correttezza della decisione in oggetto al

momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di ricorso andrà eventualmente

valutato quale motivo di revisione o riconsiderazione”, affermazione che

lascerebbe presupporre che la Cassa stessa non escluda che il documento

contabile prodotto dal ricorrente possa giustificare un reddito da attività

indipendente diverso rispetto a quello indicato nella decisione di restituzione

impugnata (cfr. doc. VII, sottolineatura della redattrice).

Alla luce, quindi, delle

entrate totali realizzate dalla ditta di RI 1 nel 2010 e delle relative spese

professionali, comprovate dal dettagliato estratto conto 1.1.2010-31.12.2010

del conto commerciale della __________, il TCA ritiene corretto fissare in fr.

13'455.- il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2010, così

come da lui richiesto in sede ricorsuale.

La decisione su reclamo

impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, tenendo conto di un reddito da attività indipendente di fr. 13’455 e

degli importi (incontestati) concernenti la rendita completiva di invalidità e

la prestazione complementare versate a favore della figlia __________, proceda

ad un nuovo calcolo dell’assegno integrativo di diritto per il 2010 e, di

conseguenza, determini nuovamente l’importo delle prestazioni indebitamente

percepite e che vanno dunque restituite da parte dei coniugi RI 1.

2.10

L’assicurato

in data 22 ottobre 2015 ha chiesto al TCA di essere “ammesso in udienza dal

giudice per risolvere di persona la questione” (doc. V), aggiungendo, in data

1° febbraio 2016, di pretendere di “essere ascoltato di persona per eventuali

chiarimenti e per rispondere ad ogni vostra domanda davanti al giudice” (doc.

XIV).

Alla luce dell’esito del

ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005

consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia

all’assunzione della prova richiesta.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01

dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su reclamo del 17 settembre 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti