39.2015.13
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23 febbraio 2016Italiano46 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.13
cr/DC
Lugano
23 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 settembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo dell’11
luglio 2014, aveva confermato il proprio provvedimento del 27 maggio 2014 (cfr.
doc. 8), con il quale aveva ordinato a RI 1 e __________ di restituire
l’importo di fr. 5'480.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 12).
Con sentenza 39.2014.8 del
2 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha accolto il
ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 luglio 2014 e
rinviato gli atti alla Cassa affinché, dopo aver proceduto
autonomamente alla determinazione dei redditi da attività indipendente
conseguiti dall’assicurato nel 2010 - anche tramite la presentazione, da parte
dell’interessato stesso, degli estratti dei propri conti bancari e della
contabilità della propria attività indipendente relativa all’anno 2010 - operi
un nuovo calcolo dell’assegno familiare integrativo spettante al ricorrente nel
2010.
Sulla base
del nuovo conteggio degli assegni familiari integrativi, il TCA ha indicato che
la Cassa avrebbe poi dovuto determinare la somma degli assegni percepiti a
torto da RI 1 da gennaio a dicembre 2010 da restituire (doc. 16).
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, con provvedimento del 29 aprile 2015 (doc. 33), poi confermato con
decisione su reclamo del 17 settembre 2015, la Cassa ha ordinato a RI 1 e __________
di restituire l’importo di fr. 8’471.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 39).
In particolare
l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato
le prestazioni effettivamente spettanti ai coniugi __________, tenendo conto di
un reddito da attività indipendente, per il 2010, di fr. 17’643.--, come
indicato dall’interessato stesso nella propria dichiarazione fiscale e considerando,
inoltre, che dal 1° settembre 2010 la figlia degli assicurati, __________, nata
il 7 settembre 2010, è stata posta al beneficio di una rendita completiva di
invalidità e della prestazione complementare.
Sulla base di questi
elementi, la Cassa ha quantificato in fr. 8’471.- l’importo chiesto in
restituzione (doc. A1).
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 17 settembre 2015, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata poiché la stessa
“non prende in considerazione la totalità degli incarti e delle pezze
giustificative consegnate risultando quindi fuorviante e assolutamente priva di
fondamento”.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, il ricorrente ha rilevato che “è stato dimostrato a più
riprese che il signor RI 1 può dimostrare che il guadagno percepito da attività
indipendente nel 2010 è di 13'455.-- CHF e non 17'643.-- CHF come preteso ed
erroneamente stabilito dall’Ufficio delle Assicurazioni Sociali”, aggiungendo
che “ogni altra cifra presa in considerazione che non rispecchi i 13'455.- CHF
dimostrati dagli incartamenti consegnati all’Ufficio delle Assicurazioni
Sociali e confermabili attraverso gli estratti conto verrà d’ora in avanti valutato
come accanimento giudiziario nei confronti del sig. RI 1, tentativo di
estorsione e abuso di autorità” (cfr. doc. I).
A comprova dell’importo da
egli addotto, l’assicurato ha trasmesso un documento intitolato “contabilità
2010”, nel quale sono state elencate tutte le spese professionali risultanti
dal conto commerciale della ditta dell’interessato, le quali, dedotte dal
totale delle entrate, portano ad un “totale ricavo da attività indipendente” di
fr. 13'455.13 (cfr. doc. A2 allegato al doc. I).
1.4. La Cassa, in risposta –
richiamato l’assicurato a volere utilizzare un linguaggio conveniente nei
confronti dell’amministrazione, la quale agisce nel rispetto dei principi del
diritto amministrativo, in particolare di quello della legalità - ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 22 ottobre
2015, l’assicurato ha espressamente riconosciuto che nel 2010 il reddito della
propria attività indipendente fosse maggiore rispetto all’importo di fr. 10'800
utilizzato dall’amministrazione per il calcolo dell’assegno integrativo.
Egli ha aggiunto che
“durante il colloquio avuto nel mese di giugno 2015 e anche dagli svariati
contatti telefonici ho sempre sostenuto di essere disposto a restituire la
somma di 4'000 CHF pari a quello che io e mia moglie ricordavamo di avere a
disposizione per le spese domestiche da attività indipendente e cioè di 1'200
CHF al mese (anche se in realtà la somma corretta sarebbe dovuta essere di
3'600 CHF (1'200 x 12 = 14'400 – 10'800 = 3'600 CHF))”.
Il ricorrente ha
sottolineato di essere riuscito, non senza fatica, a produrre della dettagliata
documentazione, senza che la Cassa menzioni di averla presa in considerazione e
conclude affermando di avere la “volontà di restituire all’istante i soldi
indebitamente percepiti, che da nuovo calcolo supportato dalle pezze
giustificative inviate risulta essere di 2'655.- CHF (13'455 – 10’800 =
2’655)”.
Il ricorrente ha, infine,
chiesto “di potere essere ammesso in udienza dal giudice per risolvere di
persona la questione” (doc. V).
1.6. Con osservazioni del 6
novembre 2015, l’amministrazione ha rilevato come “appare – a mente della Cassa
- evidente come il reddito indicato dal medesimo signor Ceppi con la
dichiarazione d’imposta risultava (e risulta tutt’oggi) l’unico dato
utilizzabile”, sottolineando come “sono stati già rammentati i passi intrapresi
dalla Cassa rispettivamente l’esito degli accertamenti (conclusisi in considerazione
dell’espressa volontà del signor RI 1 di non dare seguito alle richieste
dell’amministrazione)”.
Per tali ragioni
l’amministrazione ha concluso che “in ragione della correttezza della decisione
in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di
ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o
riconsiderazione”, ribadito tuttavia che il documento contabile prodotto
unitamente al ricorso “non fornisca dei validi riscontri in merito ai dati
presentati” e “sarebbe in ogni caso potuto essere prodotto più di un anno fa”.
Infine, la Cassa ha
osservato di non avere mai ricevuto una proposta di transazione, rilevando che
“oggetto del contendere rimane la questione a sapere se, per il periodo in
esame, i ricorrenti hanno beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non avevano diritto” (doc. VII).
1.7. In data 13 novembre 2015,
l’assicurato ha puntualizzato di non avere “mai messo in discussione il fatto
che se ha percepito dei soldi in modo arbitrario egli debba restituirli. Anzi
lui stesso sa di averli percepiti arbitrariamente in quanto l’arbitrarietà è
implicita nella procedura voluta dalla Cassa Cantonale di compensazione”.
Egli ha, tuttavia,
rilevato di non potere “accettare quale termine di restituzione la
dichiarazione delle imposte da lui fatta (17'643 CHF) in quanto essa risulta
irrilevante per quello che riguarda l’imponibile e oltretutto inaccettabile per
eventuali ricorsi o revisioni da parte dello stesso Ufficio Tassazione”,
aggiungendo di avere “mostrato di potere produrre le carte necessarie per
calcolare l’effettivo guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 e le
ha fornite per posta raccomandata alla Cassa”, la quale non le avrebbe, a suo
modo di vedere, tenute in considerazione, declassandole “come carta straccia”
(doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 25
novebre 2015, la Cassa ha ribadito la richiesta di conferma della decisione
impugnata, ritenendo che quanto indicato dal ricorrente nelle argomentazioni
del 13 novembre 2015 non permetta di scostarsi dalle conclusioni alle quali è
giunta l’amministrazione (doc. XI).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (doc. XII), per
conoscenza.
1.9. Pendente causa, il TCA ha
chiesto all’assicurato di fornire alcune precisazioni (doc. XIII).
Egli ha risposto con
scritto del 1° febbraio 2016 (doc. XIV), prontamente trasmesso dal TCA
all’amministrazione, per conoscenza (doc. XV).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se RI 1 e __________ devono o meno restituire l’ammontare di fr. 8’471.--,
corrispondenti ad assegni integrativi percepiti a torto nel periodo dal mese di
gennaio al mese di dicembre 2010.
L’assicurato non contesta
il principio, pacifico, che il calcolo dell’assegno integrativo andasse
effettivamente rivisto per il 2010, in quanto fondato su di un reddito da
attività indipendente di fr. 10'800 inferiore a quanto da lui concretamente
realizzato nel 2010 e, di conseguenza, che egli sia tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito.
Neppure in discussione è
il fatto che nella determinazione dell’importo da restituire la Cassa abbia
correttamente tenuto conto del fatto che, dal mese di settembre 2010, la figlia
del ricorrente benefici di una rendita completiva di invalidità e di una
prestazione complementare.
RI 1 contesta, per contro,
l’ammontare di quanto chiesto in restituzione, ritenendo che il reddito da
attività indipendente per il 2010 debba essere quantificato in fr. 13'455.- e
non in fr. 17'643.- come ritenuto, invece, dall’amministrazione.
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art.
47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a)
è domiciliato nel cantone al
momento della richiesta;
b)
coabita, anche soltanto in forma
parziale, con il figlio;
c)
ha il domicilio nel Cantone da
almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai
sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno
corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali
assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
2.2. Il
titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a
quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art.
6 Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è
costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti
separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale
del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui
supera CHF 100'000
per
l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una
persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o
conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non
economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita
dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b) gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT
versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv.
2)"
L'art.
9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo
riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni
complementari
da una persona: all'AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte sulle prestazioni complementari
da
due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per
le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento
composte da sulle prestazioni complementari
più
di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art.
5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari
(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni
stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo
annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le
persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.
Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18
settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo
l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica
l'importo massimo.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo
riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole
(cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Infine
l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde
alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del limite
na
supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle
dell'unità
di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la
mento
persona sola
c) per la seconda e importo
corrispondente al limite minimo
la
terza persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo
corrispondente al limite minimo
ulteriore
persona previsto dalla legislazione sulle
supplementare
prestazioni complementari all'AVS/AI
dell'unità
di riferi- per il quinto figlio"
mento:
L’art.
10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi
secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai
sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati
contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le
prestazioni complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2009 gli importi
menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento
all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1
lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr.
5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.
2383).
Dal
1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto,
l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della
persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr.
9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr.
6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.-
ciascuna."
(le sottolineature sono del
redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)
2.3. Secondo
l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché
la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni
sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo
competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle
prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di
segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni
indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna
il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento
delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione
periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di
revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art.
30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni,
prevede che
"Le persone che compongono l'unità
di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi
amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali
di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti
per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa
all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare
l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti
per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che
"
E' considerato cambiamento
rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del
reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una
variazione della composizione dell'unità di riferimento."
2.5. Per
quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps
sancisce:
"
La prestazione sociale
indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo
un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto
conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se
il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e
se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al
momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo
grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti
alla restituzione. (cpv. 4)"
Il
Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per
quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni
percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo
l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps
"L'organo designato dalla legge
speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento
degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio
1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per
quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un
ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle
circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è
determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die
Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;
STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle
regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.
art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS
e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se
il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la
persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura
distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la
restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS
e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. Con sentenza di rinvio
39.2014.8 del 2 ottobre 2014, il TCA ha annullato il precedente ordine di
restituzione del 27 maggio 2014, con il quale la Cassa aveva indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti
all’assicurato, dopo aver preso conoscenza, nel corso del mese di maggio 2014,
della decisione di tassazione relativa al 2010, dalla quale emergeva un reddito
da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale di fr. 20'000.-- (a
fronte di un importo di fr. 17'643.-- dichiarato da RI 1) - maggiore rispetto a
quello utilizzato dall'amministrazione, di fr. 10'800.--, sulla base dei dati
provvisori indicati dall’assicurato per il 2010 – e ha rinviato gli atti
all’amministrazione al fine di “procedere autonomamente alla
determinazione del reddito da attività indipendente, dando seguito, ad esempio,
alla volontà del ricorrente di dimostrare attraverso gli estratti dei suoi
conti bancari il reddito annuale effettivamente conseguito”.
Il TCA ha
espressamente indicato che “al riguardo, come visto, occorrerà che il
ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti bancari, come peraltro
proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2; 11), nonché la contabilità
della propria attività indipendente relativa all’anno 2010. Da tali documenti
potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente sulla
possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il reddito da
indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati
all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe
ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto,
prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag.
2), merita di essere seguita oppure no” (cfr. doc. 16).
Conformemente
a quanto prescritto dal TCA nella sentenza di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre
2014 appena citata, l’amministrazione ha chiesto, innanzitutto, con scritto del
22 ottobre 2014, all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ di
“comunicare nonché documentare sulla base di quali elementi l’importo del
reddito da attività indipendente principale contribuente è stato modificato da
CHF 17'643.--(dichiarati dal signor RI 1) a CHF 20'000.—(dati accertati dal
vostro Ufficio) nella decisione di tassazione 2010, datata 4 agosto 2011” (doc.
17).
Con risposta
del 23 ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione di __________ ha osservato:
" Facciamo riferimento al vostro scritto del 22 ottobre per comunicarvi
quanto segue.
Il reddito aziendale 2010 dichiarato dai
contribuenti in fr. 17'643.- è stato definito dalla scrivente autorità in fr.
20'000.- dopo ripresa della quota parte privata spese e vantaggi goduti
nell’attività propria. In altre parole abbiamo ritenuto eccessive le spese
esposte nel modulo 10 (indipendenti), facendo una ripresa di fr. 2'357.-.
Sebbene questa ripresa sia stata ben motivata nella
notifica di tassazione, i contribuenti non hanno interposto reclamo e la stessa
risulta essere cresciuta in giudicato e quindi definitiva.
Abbiamo già avuto modo di spiegare all’assicurato la
fattispecie in diversi colloqui telefonici e confermato con la nostra lettera
del 2 settembre u.s. che vi alleghiamo in copia.” (Doc. 17 C)
Dal citato
scritto del 2 settembre 2014 trasmesso dall’Ufficio tassazione all’assicurato
risulta, in particolare, quanto segue:
" (…)
Il reddito aziendale, dichiarato di fr. 17'643.-, è
stato definito dalla scrivente autorità in fr. 20'000.- dopo ripresa della quota
parte privata spese generali e vantaggi; fattispecie peraltro dovutamente
indicata nelle motivazioni in calce al calcolo dell’imponibile. La tassazione
risulta essere corretta.
Va inoltre rilevato che l’accertamento in questione
ha dato luogo ad una completa esenzione d’imposte (imponibile inferiore ai
minimi per le imposte cantonali, federali e comunali fatto salvo le imposte
personali).
Ne consegue che nel caso in cui fosse stato
inoltrato reclamo contro le notifiche di cui sopra, la scrivente autorità
avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza dunque entrare nel merito,
siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da tutelare, essendo le
imposte dovute pari a fr. 0.-.” (Doc. 17 D)
La Cassa ha,
inoltre, con scritto del 19 novembre 2014, richiesto all’assicurato stesso,
conformemente a quanto indicato nella sentenza di rinvio STCA 39.2014.8 del 2
ottobre 2014 di questo Tribunale, di produrre la documentazione necessaria
consistente in: “estratti conti correnti bancari relativi all’anno 2010; copia
documentazione relativa alla contabilità dell’attività indipendente per l’anno
2010; copia dichiarazione fiscale 2010 inviata all’Ufficio circondariale di
tassazione di __________” (cfr. doc. 18).
Dalla nota telefonica del 21 novembre 2014, risulta che in data 20
novembre 2014 l’assicurato ha contattato la Cassa per comunicare che
“considerato che non è obbligato a tenere la contabilità, non ha documenti da
trasmetterci. Richiesto due righe in merito da inviare alla nostra Cassa con
gli altri documenti. Non è d’accordo con la nostra procedura, chiede di parlare
con un superiore; è stato richiamato da __________” (sigla di __________,
Caposervizio del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa,
n.d.r.) (doc. 19).
Dagli atti emerge, poi, che in data 19 dicembre 2014 è pervenuta
alla Cassa la seguente documentazione da parte dell’assicurato: “estratto conto
01.01.2010-31.12.2010 conto commerciale” di RI 1 (doc. 23); “estratto conto
01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 (doc. 22); “estratto conto
01.01.2010-31.12.2010 conto privato” di RI 1 e __________ (doc. 21) e notifica
di tassazione del 4 agosto 2011 concernente il periodo di assoggettamento
01.01.2010-31.12.2010 dei coniugi __________ (doc. 20).
Con scritto del 9 marzo 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________
di volere “comunicare e giustificare tutte le spese relative all’attività
indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).
Con nota telefonica del 16 marzo 2015, la funzionaria incaricata
della Cassa ha indicato:
" Coll.
Telefonico odierno con sig. RI 1 - __________
- Il
sig. RI 1 mi comunica che non ha altro materiale da poter inviare al nostro
Ufficio per poter stabilire l’esatto importo quale INDIP per l’anno 2010;
- Richiesto
per iscritto quanto dichiarato (tutto quanto concerne il reddito e le spese
quale INDIP) è già stato inviato all’AFI-API.
Chiamato Ufficio tassazione __________ – 091 816 44 20 sig.ra __________
- Chiesto
alla sig.ra __________ se, allegato al “modulo 10 – Questionario senza
contabilità” del sig. RI 1 c’erano dei documenti per la quale il nostro Ufficio
avrebbe potuto avere una migliore visione dei conti
o
No, nessun allegato con la dichiarazione inoltrata.
- La
sig.ra __________ mi conferma che l’importo di CHF 2'357.- annuo per spese
tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a spese private - tipo benzina,
telefono, targhe auto – e non hanno niente a che vedere con l’attività da
indipendente del sig. RI 1.
Attendere dichiarazione da parte del sig. RI 1 che non ha più
nessun documento da inviare al nostro servizio.” (Doc. 25)
Con annotazione del 30 marzo 2015, la funzionaria incaricata della
Cassa ha indicato di avere “contattato telefonicamente il sig. RI 1 – __________.
Invia oggi stesso quanto da noi richiesto verbalmente in data 16 marzo 2015”
(doc. 25).
Tramite messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2015,
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha informato la Cassa in
merito al fatto che:
" Come
richiesto, confermiamo che la ripresa effettuata sul reddito da attività
indipendente del contribuente citato nell’anno 2010 (fr. 17'643.- dichiarati a
fr. 20'000.- tassati) è da ricondurre ad una ripresa valutata dal nostro
ufficio circa le spese indicate nel modulo 10 (indipendenti senza contabilità).
In altre parole abbiamo ritenuto che fr. 2'357.- (differenza fra dichiarato e
tassato) sia da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti.
Facciamo presente come abbiamo già più
volte spiegato la problematica al contribuente sia telefonicamente, sia per
lettera.” (Doc. 26)
Con decisione del 29 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 e __________
la restituzione di fr. 8'471.- a titolo di assegni integrativi percepiti
indebitamente per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
2010, con la seguente motivazione:
" (…)
Dagli estratti conto CCP trasmessi non sono emersi
elementi che possono giustificare l’importo accertato dall’Ufficio di
tassazione di __________. Di conseguenza la Cassa, in base ai nuovi elementi in
suo possesso, stabilisce come reddito da attività indipendente per l’anno 2010
l’importo di CHF 17'643.- come peraltro indicato sulla dichiarazione dei
redditi (modulo 10) dal signor RI 1.
Tuttavia, in corso di istruttoria (evenienza non
rilevata al momento della decisione di restituzione del 27 maggio 2014), è
emerso che dal 1° settembre 2010 la figlia __________, nata il 07.09.2010, è
stata posta al beneficio della rendita completiva di invalidità (decisione
datata 20 gennaio 2011 con decorrenza 1° settembre 2010) e di conseguenza al
beneficio della prestazione complementare (decisione datata 4 marzo 2011
retroattiva al 1° settembre 2010).
Conseguentemente, considerato quanto sopra,
l’importo mensile dell’assegno integrativo è stato nuovamente calcolato.
In conclusione, sulla base dei nuovi elementi, è emerso
che nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 il diritto alle
prestazioni sociali sarebbe stato di complessivi CHF 6'649.- e non di
complessivi CHF 15'120.-. La differenza di CHF 8'471.- risulta pertanto
indebitamente percepita. In dettaglio, ciò si deduce meglio dal seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.01.2010 al
31.12.2010/12 mesi a CHF 1'260.- CHF 15'120 (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.01.2010 al 31.01.2010/1
mesea 601.- CHF 601.-
dal 01.02.2010 al
31.08.2010/7 mesi a 864.- CHF6’048.-
dal 01.09.2010 al
31.12.2010/4 mesi a 0.- CHF 0.- CHF 6'649 (B)
Totale assegno indebitamente percepito: (A) ./. (B)
CHF 8’471.-
Visto quanto precede, considerato che la decisione
di restituzione del 27 maggio 2014 è stata annullata – come da sentenza TCA del
2 ottobre 2014 – il nuovo importo da resitutire ammonta a CHF 8’471.-.
(…).” (Doc. 33)
In una nota per l’incarto redatta da una funzionaria incaricata
della Cassa, emerge che in data 5 maggio 2015 l’assicurato ha telefonato
all’amministrazione e chiesto: “un appuntamento per inoltrare reclamo in quanto
non concorda con il reddito da attività indipendente computato dalla Cassa per
la determinazione dell’importo da restituire. Comunica che la Cassa avrebbe
dovuto basarsi sui documenti da lui prodotti, estratti conto, ecc. Comunica
inoltre che se la Cassa manterrà la sua posizione inoltrerà ricorso al TCA, se
del caso al Tribunale federale e farà una denuncia nei nostri confronti per
spreco di denaro pubblico” (doc. 34).
In data 19 maggio 2015 ha avuto luogo un incontro tra i coniugi __________
e tre funzionari del Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Dal verbale redatto in
quell’occasione, emerge che:
" (…)
La Cassa spiega come si è giunti all’importo da restituire, come
pure che la buona fede, in considerazione delle dichiarazioni firmate, non può
essere concessa.
Viene comunicato ai signori RI 1 che la Cassa accorda un termine
sino al 30 giugno 2015 per dare la possibilità a loro di comunicare se
l’incontro odierno è da ritenersi quale reclamo verbale e in caso affermativo
il signor RI 1 dovrà produrre i documenti giustificativi attestanti il reddito
che sostiene di avere percepito durante l’anno 2010 o se chiedere una
rateizzazione massima dell’importo da restituire.” (Doc. 36)
In una nota telefonica del 12 giugno 2015, il Capo Servizio del
Servizio centrale delle prestazioni sociali della Cassa ha indicato:
" In data 12
giugno 2015 chiama il signor RI 1 e chiede di parlare con il CS __________.
Motivo della telefonata:
il signor RI 1 comunica al CS __________
che non sarà in grado di trasmettere la documentazione entro il 30 giugno 2015
(cfr. verbale incontro del 19.05.2015), chiede pertanto una proroga del
Considerandi
termine.
Il CS concede una proroga (concordata con
lo stesso signor RI 1) fino al 15 luglio 2015.” (Doc. 37)
In una successiva nota del 27 luglio 2015, la funzionaria
incaricata della Cassa ha indicato di avere “in data odierna (27.07.2015)
chiamo il signor RI 1 in quanto non abbiamo ricevuto nessuna documentazione o
scritto. Lo stesso comunica che: non invierà nessun nuovo documento; non farà
nessuna dichiarazione attestante che l’incontro del 19 maggio 2015 voleva
essere un “reclamo orale”; non intende fare più niente per la pratica AFI/AP”
(doc. 38A).
L’amministrazione ha quindi provveduto ad emanare, in data 17
settembre 2015, la decisione su reclamo oggetto della presente vertenza, con la
quale, confermando il precedente provvedimento del 29 aprile 2015, ha chiesto
ai coniugi RI 1 la restituzione di fr. 8'471.- percepiti indebitamente a titolo
di assegni familiari integrativi (AFI) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
(doc. 39).
2.8
In
sede ricorsuale, l’assicurato ha unicamente contestato l’ammontare del reddito
da attività indipendente preso in considerazione dalla Cassa, rilevando che “è
stato dimostrato a più riprese che il signor RI 1 può dimostrare che il
guadagno percepito da attività indipendente nel 2010 è di fr. 13'455.- e non di
fr. 17'643.- come preteso ed erroneamente stabilito dall’Ufficio delle
Assicurazioni Sociali” (doc. I).
A comprova di tale ammontare, egli ha prodotto unitamente al
ricorso un documento, denominato “contabilità 2010”, nel quale ha elencato
tutta una serie di spese professionali risultanti dall’estratto conto del suo
conto commerciale, per un totale di fr. 58'218.78, le quali, dedotte dalle
entrate totali di cui allo stesso conto commerciale di fr. 71'673.91, portano
ad un “totale ricavo da attività indipendente di fr. 13'455.13” (cfr. doc. A2
allegato al doc. I).
Al riguardo, nella risposta di causa, la Cassa ha osservato che:
" (…)
Si constata come l’importo di CHF 17'643.-
considerato dalla Cassa quale reddito da attività indipendente conseguito dal
signor RI 1 nell’anno 2010 corrisponda a quanto dichiarato dallo stesso
all’autorità fiscale per la determinazione della notifica di tassazione per
l’anno 2010 (cfr. modulo 10 della dichiarazione fiscale anno 2010).
Contrariamente a quanto affermato in sede
di ricorso, la Cassa ha dimostrato disponibilità nei confronti del signor RI 1
(cfr. verbale incontro del 19 maggio 2015), alfine di determinare il reddito da
attività indipendente effettivamente conseguito nell’anno 2010. In assenza di
collaborazione da parte del signor RI 1 e considerato che non sono stati
prodotti documenti comprovanti un reddito differente rispetto a quello
dichiarato nella dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010, la Cassa ha
ritenuto quale reddito quanto notificato dal signor RI 1 all’autorità fiscale e
più precisamente l’importo di CHF 17'643.-.
Con ricorso viene per la prima volta
allegata una contabilità aziendale relativa all’anno 2010. Sulla stessa
figurano importi che non sono comprovati e che non trovano nemmeno riscontro
nei documenti prodotti dal ricorrente alla Cassa, rispettivamente in questa
sede. Pertanto la Cassa non può che riconfermare la decisione su reclamo del 17
settembre 2015.” (Doc. III)
L’assicurato ha contestato tali considerazioni espresse
dall’amministrazione, rilevando in particolare come la Cassa abbia sempre
considerato unicamente quanto risulta dalla dichiarazione fiscale, “ritenendo
illeggibili tutti gli altri estratti conto sia del conto commerciale che di
quelli privati e inaccettabile ogni mia altra testimonianza”; aggiungendo che “ho
da subito fatto notare che la dichiarazione delle imposte non era da prendere
come unico calcolo per stabilire il reale ricavo da attività indipendente per
il 2010 in quanto basata su aliquote le quali non essendo rilevanti entro certe
forchette ai fini dell’imponibile non sarebbe nemmeno ammissibile ad eventuali
ricorsi presso l’Ufficio di Tassazione cosa che anche l’ufficio stesso ha
confermato” e sottolineando come “faccio qui notare come negli anni è capitato
che l’Ufficio di Tassazione, tramite richiesta di mezzi di prova e ispezione,
ha già aggiustato al ribasso la mia dichiarazione (cosa dimostrabile tramite
richiesta all’Ufficio di Tassazione)”.
Egli ha rilevato che “non senza fatica sono riuscito a ricavare
oltre agli estratti conto che avevo già inoltrato alla Cassa Cantonale degli
Assegni famigliari anche i dettagli delle transazioni fatte con la carta di
credito che per me è il punto centrale del disquisire. Cioè stabilire cosa
fosse stato usato ad uso privato e cosa ad uso commerciale. Dai dettagli delle
transazioni si può perfettamente fare questa separazione delle spese. Peccato
che la Cassa Cantonale degli Assegni famigliari non menziona mai di avere preso
in considerazione questi incarti”, chiedendosi quindi se la Cassa ha “i mezzi,
le capacità e la volontà di capire che non può basarsi unicamente sulla
dichiarazione delle tasse del 2010 per stabilire la vera entità del ricavato da
attività indipendente?” (doc. V).
Con presa di posizione del 6 novembre 2015, la Cassa ha rilevato
come, nel caso di specie, “premesso come occorra giudicare la correttezza della
decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, appare – a mente
della Cassa – evidente come il reddito indicato dal medesimo signor RI 1 con la
dichiarazione d’imposta risultava (e risulta tutt’oggi) l’unico dato
utilizzabile” (doc. VII).
Quanto al documento contabile prodotto dal ricorrente in sede
ricorsuale, la Cassa ha rilevato che “in ragione della correttezza della
decisione in oggetto al momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto
in sede di ricorso andrà eventualmente valutato quale motivo di revisione o
riconsiderazione”, ricordato comunque che “il documento contabile, sempre a
mente della Cassa e come già rilevato con risposta 14 ottobre 2015 (e quindi
questo a valere anche nella denegata ipotesi in cui detto documento venga preso
in esame con la presente procedura), non fornisca dei validi riscontri in
merito ai dati presentati; sarebbe in ogni caso potuto essere prodotto più di
un anno fa” (doc. VII).
2.9
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA rileva che nella notifica di tassazione del 4 agosto 2011, l’autorità
fiscale ha innalzato da fr. 17'643 (dichiarati dall’assicurato) a fr. 20'000 il
reddito da attività indipendente per il 2010 conseguito dall’assicurato, giustificando
la rettifica con la seguente motivazione: “2.1. aggiunta prestazioni a proprio
favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata” (cfr. doc. 20).
Chiamata dalla Cassa, a
seguito della STCA di rinvio 39.2014.8 del 2 ottobre 2014, a meglio precisare i
motivi giustificanti il dato accertato di fr. 20'000 (cfr. doc. 17), l’autorità
fiscale competente ha comunicato, in data 16 marzo 2015, che l’assicurato non
ha allegato al modulo 10 per indipendenti alcun genere di documentazione in
grado di fornire una migliore visione dei conti (doc. 25), aggiungendo che “l’importo
di fr. 2'357 annuo per spese tolte nel modulo 10 (indipendente) è relativo a
spese private – tipo benzina, telefono, targhe auto – e non hanno niente a che
vedere con l’attività indipendente del signor RI 1” (doc. 25).
Con messaggio di posta
elettronica del 30 marzo 2015, l’Ufficio tassazione ha ancora una volta
ribadito alla Cassa che “fr. 2'357 (differenza tra dichiarato e tassato) siano
da ricondurre a spese di natura privata e vantaggi goduti” (doc. 26).
Da quanto sopra esposto
risulta, quindi, che la ripresa di fr. 2'357 operata dall’autorità fiscale è
stata effettuata in maniera generale, senza fornire un calcolo dettagliato di
ogni singola componente modificata tra quanto dichiarato dall’interessato e
quanto, invece, accertato dall’amministrazione, e senza neppure disporre di ulteriore
documentazione rispetto a quanto indicato nel formulario fiscale per
indipendenti senza contabilità (modulo 10), al quale, come comunicato dall’Ufficio
tassazione, non era allegato alcunché.
Pertanto, essa non può
essere decisiva.
Tale circostanza è,
peraltro, stata riconosciuta dalla Cassa stessa nella decisione su reclamo qui
impugnata, nella quale, dopo avere indicato che “dagli estratti CCP trasmessi
non sono emersi elementi che possono giustificare l’importo accertato da parte
dell’Ufficio Tassazione di __________”, ha poi fissato in fr. 17'643.- il
reddito da attività indipendente dell’interessato, ritenendo di “non avere
elementi per scostarsi dal reddito dichiarato dal signor RI 1, ritenuto poi che
la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 è passata in giudicato
incontestata. Il signor RI 1 avrebbe semmai dovuto prestare maggiore attenzione
e inoltrare reclamo contro la medesima decisione di tassazione” (doc. A1).
Il TCA non può concordare
con queste motivazioni fornite dall’amministrazione, per i motivi qui di
seguito esposti.
Dagli atti emerge che
l’amministrazione, dopo avere appurato di non potersi fondare sul reddito da
attività indipendente accertato fiscalmente e pur disponendo del dato di fr.
17'643, dichiarato dall’interessato all’Ufficio Tassazione, ha comunque ancora
richiesto, in data 9 marzo 2015, a RI 1 di “comunicare e giustificare tutte le
spese relative all’attività indipendente per l’anno 2010” (doc. 24).
Così facendo,
l’amministrazione ha correttamente dimostrato, vista la precedente sentenza del
TCA (cfr. consid. 2.7.), di ritenere fondamentale potere disporre della
dettagliata distinta delle spese professionali dell’interessato prima di potere
determinare l’esatto importo conseguito da costui quale indipendente nel 2010, a
prescindere dalla crescita in giudicato della decisione di tassazione
dell’assicurato.
Alla luce di questa
dichiarata volontà della Cassa di effettuare ulteriori accertamenti e tenuto
conto del fatto che, in data 19 dicembre 2014, l’assicurato ha trasmesso
all’autorità competente tutti gli estratti conto CCP (sia commerciale, che
personali) a lui intestati, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione
di fissare in fr. 17'643.- il reddito aziendale per il 2010 come dichiarato
dallo stesso RI 1 al fisco, in quanto tale dato rappresenterebbe “l’unico dato
utilizzabile” (cfr. doc. VII), non essendo “stati prodotti documenti
comprovanti un reddito differente rispetto a quello dichiarato nella
dichiarazione fiscale riferita all’anno 2010” (doc. III).
Dalla documentazione all’incarto emerge che l’assicurato ha sempre
puntualmente criticato la conclusione alla quale è pervenuta la Cassa,
affermando di non potere produrre altri documenti oltre a quelli già inviati
all’amministrazione, concernenti tutti i suoi conti CCP (cfr. doc. 25), nei
quali sono indicati tutti gli elementi necessari per stabilire l’effettivo
reddito da indipendente realizzato nel 2010 (cfr. doc. 34).
A quest’ultimo riguardo,
il TCA constata, da una parte, che è indubbio che, come rilevato
dall’amministrazione e riconosciuto dall’assicurato stesso, nella notifica di
tassazione relativa al 2010 lo stesso RI 1 abbia indicato, quale ammontare del
reddito da attività indipendente, l’importo di fr. 17'643.-.
Tale ammontare figura nel modulo fiscale 10, denominato
“questionario per indipendenti senza contabilità”, quale risultato scaturito
dalla deduzione dall’importo indicato quale cifra d’affari per il 2010 di fr.
62'000.-, del costo delle merci e dei materiali impiegati, pari a fr. 25'000.-
(per un utile lordo di fr. 37'000.-) e delle spese generali di fr. 19'357.-
(consistenti, nel dettaglio, in fr. 6'000 quali “pigione dei locali
dell’azienda”; fr. 3'600 per “spese di riscaldamento, d’elettricità, di
pulizia”; fr. 3’600 per “posta, telefono, stampanti, materiale d’ufficio”; fr.
800.
per “premi delle assicurazioni sociali” e fr. 5'357 “quali spese
d’automobile” – più dettagliatamente fr. 1'500 di “imposta e assicurazioni” e
fr. 6'000 di “benzina, olio, copertoni, riparazioni”, per un totale di fr.
7'500, da cui dedurre la quota parte privata del 28.57% pari a fr. 2'143) (cfr.
doc. 17 A).
D’altra parte, va,
tuttavia, rilevato che RI 1 ha sempre sostenuto che l’importo dichiarato al
fisco non corrisponda al reddito effettivo realizzato dalla propria ditta nel
2010.
Tale circostanza è stata nuovamente
ribadita dall’interessato nello scritto del 1 febbraio 2016 in risposta ad una
richiesta di chiarimenti da parte del TCA, nel quale egli ha sottolineato di
avere commesso al momento della compilazione della dichiarazione fiscale un
errore, peraltro a suo sfavore, forse “per leggerezza”, oppure “perché non ha
valutato tutte le conseguenze”, o ancora “semplicemente perché l’imponibile
risultava invariato se ne dichiara 13'000 o 17'000 CHF” (doc. XIV).
Quest’ultima affermazione
dell’interessato trova conferma in quanto indicato dallo stesso Ufficio
Tassazione nello scritto del 2 settembre 2014, dal quale risulta
che “nel caso in cui fosse stato inoltrato reclamo contro le notifiche di cui
sopra, la scrivente autorità avrebbe dichiarato il reclamo irricevibile, senza
dunque entrare nel merito, siccome non sussisteva nessun interesse legittimo da
tutelare, essendo le imposte dovute pari a fr. 0.-.” (doc. 17 D).
In sede ricorsuale, RI 1 ha
quantificato in fr. 13'455.13 il reddito da attività indipendente da lui realmente
conseguito nel 2010, precisando che tale ammontare risulta dalla differenza tra
il totale delle entrate aziendali, di fr. 71'673.91 e il totale delle spese
professionali, di fr. 58'218.78, comprovate dall’estratto conto del “conto
commerciale” della propria ditta (cfr. doc. A2).
Il TCA, dopo accurata e
approfondita analisi del conto commerciale postale 2010 intestato alla ditta __________
di RI 1 trasmesso dall’assicurato all’amministrazione in data 19 dicembre 2014
e figurante agli atti (cfr. doc. 23), constata che il totale delle entrate
riportato a pag. 30 dell’estratto conto corrisponde effettivamente a fr.
71'673.91 (cfr. doc. 23-29), come fatto valere in sede ricorsuale.
Tale importo è,
peraltro, superiore rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato in sede
fiscale, visto che nel “modulo 10” concernente gli indipendenti la cifra
d’affari era stata quantificata in fr. 62'000 (cfr. doc. 17A, sottolineatura
della redattrice).
Analogo discorso vale con
riferimento alle spese professionali, che in sede fiscale l’assicurato ha
dichiarato ammontare a fr. 19'357 (doc. 17B), mentre nella “contabilità 2010”
allegata al ricorso sono state quantificate in fr. 58'218.78, indicando che un
simile ammontare risulterebbe comprovato dall’estratto conto commerciale 2010 della
ditta (doc. A2).
Questo Tribunale ha proceduto
ad uno studio minuzioso di tutte le spese professionali elencate dal ricorrente
nel documento denominato “contabilità 2010”, prodotto unitamente al ricorso,
verificandone la corrispondenza con i vari importi figuranti, quali addebito,
nell’estratto conto 01.01.2010-31.12.2010 del conto commerciale della ditta
dell’assicurato.
Nel dettaglio, il TCA
rileva che gli importi indicati quali spese professionali alle voci “__________”
con il relativo numero di conto; “__________” con il relativo numero di conto; __________;
__________; __________; AVS; Assicurazioni, nonché quelli riassunti sotto il
termine “altro”, con relativa specificazione del nome del destinatario del
pagamento (ad esempio __________, __________, ecc.) hanno trovato puntuale riscontro
nell’estratto del conto commerciale in questione.
Pure l’importo di fr.
6'000 quale “affitto” riportato nel documento contabile corrisponde al dato
fiscale indicato nel “questionario per indipendenti senza contabilità” (doc. 17
B).
Infine, quanto alle spese
effettuate con carta di credito, va rilevato che sebbene sia stato possibile
verificare la correttezza del “totale carta di credito: fr. 18'568.85” indicato
dall’assicurato – cifra che ha trovato puntuale conferma negli importi
addebitati sul conto commerciale 2010 della ditta – altrettanto non è, invece,
stato possibile con riferimento alla voce “carta di credito per uso
professionale: fr. 13'992.39”: contrariamente a quanto riportato in calce al
documento contabile in questione – laddove l’assicurato ha osservato che
“dall’estratto conto della carta di credito fatto pervenire all’Ufficio delle
Assicurazioni sociali è possibile distinguere l’uso privato da quello
professionale” – dall’esame dell’estratto conto di RI 1 non è emerso, in
maniera cristallina, quali spese fossero ad esclusivo uso professionale e
quali, invece, destinate al solo uso personale.
Tale questione non
necessita comunque di ulteriori approfondimenti. Visto, infatti, che le altre
spese professionali elencate dall’assicurato risultano comprovate dalle diverse
transazioni regolarmente addebitate sul conto commerciale della ditta
dell’assicurato e riportate dettagliatamente nell’estratto conto
01.01
-31.12.2010 (cfr. doc. 23/1-29), non vi è nessun motivo per dubitarne
e la Cassa, al riguardo, non ha formulato nessuna osservazione che anche tale
importo non sia corretto.
Da tutto quanto appena
esposto deriva, quindi, che l’assicurato risulta credibile nel momento in cui
ha quantificato in fr. 58'218.78 il totale delle spese professionali della
ditta __________.
Questo Tribunale osserva,
per inciso, a proposito del valore del documento contabile prodotto in sede
ricorsuale, che se è vero che l’interessato avrebbe potuto trasmettere tale
elenco già prima del ricorso, come rimproveratogli dall’amministrazione (cfr.
doc. VII), non si può, tuttavia, ritenere, come sostenuto invece dalla Cassa,
che si tratti di un elemento di prova “nuovo” rispetto alla documentazione a
disposizione dell’amministrazione al momento dell’emanazione della decisione
oggetto della presente vertenza, visto che lo stesso non fa altro che riprendere
e riassumere le spese professionali puntualmente elencate e addebitate nel 2010
sul conto commerciale della ditta, a disposizione dell’amministrazione fin dal
19.
dicembre 2014.
Pertanto, non può essere
seguita l’amministrazione allorquando, nelle osservazioni 6 novembre 2015, ha
ritenuto che “in ragione della correttezza della decisione in oggetto al
momento in cui questa è stata emessa, quanto prodotto in sede di ricorso andrà eventualmente
valutato quale motivo di revisione o riconsiderazione”, affermazione che
lascerebbe presupporre che la Cassa stessa non escluda che il documento
contabile prodotto dal ricorrente possa giustificare un reddito da attività
indipendente diverso rispetto a quello indicato nella decisione di restituzione
impugnata (cfr. doc. VII, sottolineatura della redattrice).
Alla luce, quindi, delle
entrate totali realizzate dalla ditta di RI 1 nel 2010 e delle relative spese
professionali, comprovate dal dettagliato estratto conto 1.1.2010-31.12.2010
del conto commerciale della __________, il TCA ritiene corretto fissare in fr.
13'455.- il reddito da attività indipendente dell’assicurato per il 2010, così
come da lui richiesto in sede ricorsuale.
La decisione su reclamo
impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché, tenendo conto di un reddito da attività indipendente di fr. 13’455 e
degli importi (incontestati) concernenti la rendita completiva di invalidità e
la prestazione complementare versate a favore della figlia __________, proceda
ad un nuovo calcolo dell’assegno integrativo di diritto per il 2010 e, di
conseguenza, determini nuovamente l’importo delle prestazioni indebitamente
percepite e che vanno dunque restituite da parte dei coniugi RI 1.
2.10
L’assicurato
in data 22 ottobre 2015 ha chiesto al TCA di essere “ammesso in udienza dal
giudice per risolvere di persona la questione” (doc. V), aggiungendo, in data
1° febbraio 2016, di pretendere di “essere ascoltato di persona per eventuali
chiarimenti e per rispondere ad ogni vostra domanda davanti al giudice” (doc.
XIV).
Alla luce dell’esito del
ricorso (cfr. in tal senso sentenza H 231/04 - 233/04 del 20 settembre 2005
consid. 3.3.2 terzo paragrafo prima frase in fine), questo Tribunale rinuncia
all’assunzione della prova richiesta.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01
dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
229.
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su reclamo del 17 settembre 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti