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Decisione

39.2015.14

Diniego AF da 1/1/15 ad ass.che 15/12/14 ha lasciato la CH con i 3 figli x un viaggio di 10 mesi intorno al mondo.Domic.civ.in CH? Non determ.x il dt a AF.Decisive circost.che figli vivono all'est.e c

25 aprile 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I miei tre figli hanno lo stesso statuto “globe-trotter” come io.

Non avevano mai avuto anche un nuovo centro di vita in un altro luogo. La

dimostrazione è analoga a quelle che mi riguarda personalmente, dettagli di

seguito.

Richiedo di ricevere gli assegni familiari per i miei figli, dal

momento che sia io che i miei tre figli, abbiamo il nostro domicilio legale in

Ticino, fino a quando non abbiamo stabilito un nuovo domicilio e non abbiamo un

nuovo centro di vita in un altro luogo.

Ho intenzione dopo dal mio viaggio intorno al mondo di ritornare

nella regione di __________, insieme con i miei figli.

Imparo regolarmente italiano per questo ritorno, leggo i giornali

locali in Ticino online, rimango interessata a ciò che succede a livello locale

nella regione di __________, Ticino e Svizzera. La regione di __________ rimane

il mio punto di riferimento in Svizzera perché ho l'intenzione di tornare lì.

Non ho nessuna intenzione di stabilirmi definitivamente in Asia o

in un altro paese, l'obiettivo quello di fare un viaggio intorno al mondo per

viaggiare in molti paesi diversi e con ritorno in Svizzera, in Ticino dopa.

La Thailandia non è e non è mai stata il centro delle mie

condizioni di vita, dei miei affari, relazioni personali e professionali, così

dare a questo soggiorno une certa stabilità (Mittelpunkt der

Lebensverhältnisse), come spiegato sopra. (…)” (Doc. VII, pag. 3-4)

L’assicurata chiede in

conclusione di poter beneficiare degli assegni per i figli anche durante la sua

assenza all’estero rilevando quando segue:

" (…)

L'CO 1 a __________ non può dire che io ed i miei figli sono

residenti in Thailandia. Questo chiaramente non è il caso e non corrisponde ai

fatti esterni. Non si può prendere una decisione su fatti inesatti e applicare

una giurisprudenza non pertinente.

I miei figli ed io stesso non viviamo all'estero secondo la

definizione di "residente" della giurisprudenza del Tribunale

Federale. Quindi il articolo 24 del codice civile deve essere applicato, che

dice che il domicilio stabilito continua a sussistere fino a che è stabilito un

altro.

I figli __________, __________ e __________ non possono perdere

gli assegni familiari solo perché il CO 1 in __________ afferma falsamente che

nostra famiglia risiede e ha il centro di vita in Thailandia – questo non è il

caso e non corrisponde alla realtà. Non abbiamo nessun nuovo centro della vita,

affari personali e relazioni, siamo in viaggio. (…)” (Doc. VII, pag. 11)

La ricorrente chiede

infine che il diritto agli assegni familiari le sia comunque riconosciuto per

tutto il mese di dicembre 2014, rilevando:

" (…)

Secondo la ZAS - Centrale di compensazione ZAS, Dipartimento federale

delle finanze EFD, __________, servizio giuridico, non esistono diritti

pro-rata nella AVS. Un mese è sempre un mese completo. (Copia Email ricevuto

dalla ZAS).

Ho stato assicurata alla AVS con il statuto "residente in __________

" dal 1 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014. La AVS in __________, Ticino

a pertanto già riconosciuto che il mese di dicembre deve essere considerato

come un mese intero. Il statuto "globetrotter" inizio solo al 1 di

gennaio 2015. Quindi il dicembre 2014 deve essere pagato come un mese completo.

(Copia decisione AVS 2014). (…)”

(Doc. VII, pag. 12)

1.3. Nella sua risposta del 4

gennaio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.

Secondo l’amministrazione,

l’assicurata e i suoi figli non hanno più il centro dei propri interessi in

Svizzera e la loro situazione è assai diversa da quella di un semplice turista.

Al riguardo

l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nel caso di specie è indubbio, e neppure contestato dalla

ricorrente, che il Comune di __________ abbia notificato la partenza per

l'estero – segnatamente per la Thailandia – della signora RI 1 ed i suoi tre

figli __________, __________ e __________, con effetto al 15 dicembre 2014.

In sede di ricorso la signora RI 1 giustifica la partenza dal

Ticino in ragione della sua volontà di effettuare un viaggio intorno al

mondo in qualità di turista e non dalla volontà di trasferire il domicilio

della sua famiglia all'estero.

La Cassa non condivide la giustificazione addotta, in quanto la

semplice intenzione di effettuare un viaggio all'estero – seppur durante un

periodo prolungato – non comporta di dover annunciare la partenza dal Comune di

domicilio; l'assenza dalla Svizzera per sole ragioni turistiche non conferisce

peraltro la facoltà di disdire l'assicurazione Cassa Malati, diversamente da

quanto riportato dalla signora RI 1, testualmente "(...) la famiglia

non ha contatti come assicurazione, cassa malattie, internet, telefono o altre

in nessun paese. (...)".

Dalle informazioni assunte dalla Cassa è inoltre emerso quanto

segue:

- la spett. __________

(contattata telefonicamente: __________) ha confermato la disdetta del

contratto di locazione dell'appartamento in uso alla signora RI 1 con effetto

31 ottobre 2014;

- la Divisione

della Scuola (contattata telefonicamente: __________) ha confermato

l'obbligatorietà scolastica di __________, __________ e __________ in ragione

della loro età, qualora essi fossero domiciliati in Ticino, presupposto questo

che tuttavia non risulta, così come non risulta un'eventuale deroga

all'iscrizione rilasciata in applicazione dell'art. 6 cpv. 4 della Legge sulla

Scuola;

- la Direzione

della Scuola dell'Infanzia e Elementare di __________ (contattata

telefonicamente: __________) ha analogamente confermato che nei confronti di __________,

__________ e __________ non è stata avviata la procedura di iscrizione

scolastica, poiché essi non risultano domiciliati nel Comune.

Avuto riguardo a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia

di domicilio, è dunque parere della Cassa che, nella fattispecie, l'insieme

degli indizi non lascino dubbi sul fatto che dalla data della sua partenza a

tutt'oggi, la signora RI 1 ed i suoi tre figli non hanno più intrattenuto con

il Ticino un rapporto tale da ritenere che il Ticino costituisca il centro dei

loro interessi, delle loro relazioni interpersonali.

Indipendentemente dalle evocate intenzioni future, la Cassa

ritiene che la signora RI 1 ed i suoi figli abbiano costituito all'estero il

loro centro di interessi.

Pure la rettifica della ricorrente la quale ha precisato come,

diversamente dalle risultanze dell'annuncio di partenza del Comune di __________,

la famiglia non abbia soggiornato ininterrottamente in Thailandia, non muta la

convinzione della Cassa della bontà della sua avversata decisione, in ragione

del fatto che – per ammissione della signora medesima – nel periodo in

questione la famiglia ha in ogni caso sempre risieduto in Asia; è quindi

confermata l'assenza, con gli Stati dell'Asia in generale, di convenzioni che

prescrivano il versamento degli assegni familiari, per i figli ivi residenti,

ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OAFami. (…)” (Doc. X, pag. 4-5)

L’amministrazione ritiene

inoltre che l’assicurata non ha più diritto agli assegni familiari sin dal 16

dicembre 2014, rilevando:

" (…)

Innanzitutto, sulle indicazioni del signor __________ dell'UFAS

riportate dalla signora RI 1, la Cassa non si esprime non essedo a conoscenza

del contesto in cui egli stato interpellato.

La Cassa ha accordato gli assegni familiari unicamente fino al

15 dicembre 2014, data dell'annuncio della partenza per l'estero secondo la

dichiarazione ufficiale del Comune di __________, poiché dopo tale data non

sussistono più le condizioni per il riconoscimento del diritto secondo quanto

stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OAFami; in tal senso nessuna norma è stata

violata dalla Cassa, in assenza di una disposizione applicabile in materia di

assegni familiari che stabilisca il carattere generale del riconoscimento del

diritto durante l'intero mese, indipendentemente dalle circostanze.“ (Doc. X,

pag. 5)

1.4. Il 12 gennaio 2016

l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha sottolineato in

particolare che “tutto un continente come l’Asia, non può essere assimilato ad

un nuovo indirizzo di domicilio” che ella ha mantenuto il domicilio precedente

a __________ per cui ha diritto agli assegni familiari per i suoi figli:

" (…)

· La Cassa di Compensazione prima cerca di

dire che io vivo da dieci mesi in Thailandia.

Questa è pura speculazione. Ma ho

dimostrato che i timbri e il passaporto e i nostri vari punti di sosta, che

questo non è vero e che siamo in un viaggio intorno al mondo.

· Poi la Cassa di Compensazione cambia

l'argomento completamente e dice che il mio indirizzo è un intero continente,

l'Asia. Questo è impossibile. Un continente non può essere una nuova residenza.

· Inoltre, dicono che io non ho avuto

abbastanza relazione al Ticino. Questo non importa per il articolo 24, del

codice civile, e anche non importa per la creazione di un nuovo domicilio. Inoltre,

non è vero, ho avuto con il Ticino e con la Svizzera lo stesso rapporto che

avevo avuto con i miei luoghi precedenti di residenza in Svizzera.

· Due fatti sono

importanti:

a) C'è un nuovo domicilio legale o non c'è? (Articolo 24, CC)

b) C'è un nuovo

centro della vita e centro delle relazioni interpersonali o non c'è? (Giurisprudenza

domicilio, come già citato).

Per entrambi non è il caso. Questo non può

essere il caso per un viaggio intorno al mondo.

Quindi rimane il ultimo domicilio che era costituito. (…)”

(doc. XII, pag. 3-4)

In uno scritto del 4

febbraio 2016 la Cassa ha ribadito che l’assicurata, dopo il 15 dicembre 2014,

non ha più rapporti con il Canton Ticino (cfr. doc. XIV).

Considerandi

2.1

L’art. 4 cpv. 3 della legge

federale sugli assegni familiari (LAFam) prevede che per i figli residenti

all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli

assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di

domicilio.

L’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza

sugli assegni familiari (OAFam) stabilisce che per i figli residenti

all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono

accordi internazionali.

L’art. 7 cpv. 1bis

OAFam, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla situazione precedente cfr. D.

Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della

giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015 pag. 293 seg. (296

-297)), precisa che se i figli lasciano la Svizzera per seguire una

formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al

massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del

16° anno d’età.

In una sentenza pubblicata

in DTF 141 V 521 il Tribunale federale ha stabilito che il cittadino di un paese

terzo, il quale è impiegato da un datore di lavoro svizzero, e i cui figli sono

cittadini di uno Stato membro dell'UE e risiedono in uno Stato membro, non

ricade nel campo di applicazione personale del Regolamento (CE) n. 883/2004; in

assenza di qualsiasi disposizione prescritta in un accordo internazionale, a

norma dell'art. 7 cpv. 1

OAFami, egli non ha diritto agli assegni familiari per i propri

figli (consid. 4).

L’Alta Corte ha in

particolare rilevato:

"

4.1

Nach

Art. 7 Abs. 1 FamZV

besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder,

wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung vorschreibt. Das Bundesgericht

hat festgestellt, dass diese Bestimmung sich an die Vorgaben gemäss FamZG hält

und weder Art. 8 Abs. 1

und 2 BV (Gleichbehandlungsgebot, Diskriminierungsverbot) noch

Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des

Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) verletzt (BGE 136 I 297; vgl.

auch BGE 138 V 392).

4.2

Wie die Vorinstanz zutreffend festhält - und vom

Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird - gibt es keine zwischenstaatliche

Vereinbarung zwischen der Schweiz und Bulgarien (nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des

Abkommens vom 15. März 2006 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und der Republik Bulgarien über Soziale Sicherheit [SR

0.831.109.214

], werden bezüglich der Schweiz nur Leistungen gemäss

Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft erfasst) resp.

zwischen der Schweiz und Guatemala, die ihm einen Anspruch auf Familienzulagen

nach FamZG einräumen würde.”

In

una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che

nella sua giurisprudenza, il domicilio viene determinato sulla base

esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli

soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione, la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

In

una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale

federale ha rilevato che:

" (…)

5.3

Par résidence habituelle au sens de l'art.

13.

al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse

("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette

résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se

situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).

(…)

5.4

Au regard des

circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la

recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la

période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce.

Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui

constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il

été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office

cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice

(cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de

la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A

la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du

jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du

présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la

recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et

celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative

litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de

la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en

Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez

ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la

manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté

de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence

effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps

libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir

également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319

ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus

intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure

partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour

les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la

recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de

domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce

résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la

date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”

In

una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per

l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di

un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo

curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata

considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale

ha eseguito, rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune

svizzero, 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice

in Svizzera senza mai trovare nessuno.

In una sentenza

2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale

federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del

Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale

cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio

della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

L’Alta Corte ha ritenuto che

vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro, per concludere

che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in

Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento

non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e

compagno della ricorrente).

Con giudizio 8C_855/2015 del 29

febbraio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che un’assicurata, dopo essere stata

attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in

Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva

in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il

Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al

22.

luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo

compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della

gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro

della sua vita.

2.2

Le Direttive concernenti la

legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio

2015, prevedono in particolare quanto segue:

" (…)

3.1

In generale

301.

Per i

figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati solo

1/12 se lo

prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di:

- figli

che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS (v. N. 317 segg.);

- figli

che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.).

Per

i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N.

301.1

Ai

salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un

disciplinamento speciale (v. N. 310–313).

301.1

Se i

figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si

1/12 presume

che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni.

Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il

fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che

può essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari.

Minore è la durata del soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le

probabilità che il domicilio sia mantenuto in Svizzera.

Tra i

criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i

seguenti:

- il

figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la

LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in

Svizzera debba essere assicurata;

- non

sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze

semestrali non sono trascorse in Svizzera;

- il

figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero;

- il

figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha

frequentato la scuola.

Per

il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una

formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni

familiari possono essere versati all’estero per una formazione di durata

superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per

seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati

all’estero.

301.2

In virtù

dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del

1/13 principio

di non discriminazione che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per

analogia anche ai figli di cittadini svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che

lasciano uno Stato dell’UE/AELS per seguire una formazione in uno Stato terzo.

In questo caso, si presume che i figli mantengano il loro domicilio nel primo

Stato al massimo per cinque anni, durante i quali continuano a dare diritto ad

assegni familiari.

302.

Le

limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli resi-denti

all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal

diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai

Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della

LAFam, senza distinzioni tra il minimo le-gale secondo il diritto federale e

l’importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

(…)

3.4.3

Altri Stati

323.

In

questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:

- dei

salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);

- dell’esportazione

in tutto il mondo in virtù di alcune conven-zioni internazionali (v. N. 325), e

- dei

figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1). (…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.

; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3

; 128 I 167 consid.

4.

)."

2.3

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata insieme ai suoi figli il 15

dicembre 2014 ha lasciato il comune di __________ per intraprendere un viaggio

intorno al mondo con prima tappa la Thailandia (cfr. doc. A5).

Il viaggio è poi

proseguito in diversi paesi del continente asiatico (cfr. doc. A4).

La

Cassa, a partire da quel momento, ha negato all’assicurata il diritto agli

assegni familiari per i suoi tre figli in quanto ella non è più domiciliata in

Svizzera (cfr. art. 13 LPCA e art. 23 cpv. 1 CCS; DTF 141 V 530 pag. 534.538

consid. 5.2.-5.4.).

L’amministrazione

si è fondata (cfr. consid. 1.3. e Doc. XIV) sulla notifica della partenza per

l’estero al Comune di domicilio (cfr. doc. A3), sulla disdetta

dell’assicurazione sociale contro le malattie (cfr. Doc. 7 pag. 10: “la

famiglia non ha contratti come assicurazione, cassa malattia, internet,

telefoni e altre in nessun paese”. Vedi S. Perrenoud in CGRSS n° 51-2015 n. 63

pag. 176: “D’autres critères entrent cependant également en considération;

parmi ceux qui plaident en défaveur d’une conservation du domicile en Suisse,

nous citerons le fait que l’enfant ne soit plus assuré à l’assurance-maladie

obligatoire des soins en Suisse”), sulla disdetta del contratto di locazione

dell’appartamento, sul fatto che non sia stata effettuata nessuna iscrizione

dei figli ad una scuola malgrado l’obbligo scolastico ed, infine, sulla

circostanza che non sia stato indicato nessun indirizzo per il recapito della

corrispondenza.

L’assicurata

sostiene invece innanzitutto di avere mantenuto il suo domicilio in Svizzera, sottolineando

di essere rimasta assoggettata all’AVS con lo statuto di “globe-trotter”.

Su

questo tema l’UFAS, nelle Direttive dedicate ai contributi delle persone senza

attività lucrativa all’AVS, AI e alle IPG cita “i girovaghi” e nelle Direttive

sull’obbligo assicurativo precisa che:

"

1030.

Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a

1/11 sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 cpv. 1 CC). Ciò si

prefigura anche quando una persona cancella la propria iscrizione dal Comune

che lascia. In questo modo, anche un’assenza prolungata dal Paese non comporta

necessariamente il cambiamento di domicilio, lascia però presumere l’abbandono

del domicilio in Svizzera. Ciò vale in particolare quando le circostanze

permettono di concludere che ci sia stato un trasferimento all’estero del centro

degli interessi vitali e affettivi.

1031.

I

giramondo, ad esempio, non hanno l’intenzione di stabilirsi durevolmente nel

luogo in cui dimorano. Pertanto non costituiscono un nuovo domicilio. La stessa

regola si applica, di norma, agli studenti che compiono parte degli studi

all’estero.”

Hanspeter Käser (“Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV”, 2° edizione, Stämpli, Berna,

1996) a pag. 16 rileva che “der einmal gewählte Wohnsitz bleibt bis zur

Begründung eines neuen bestehen (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Der

Weltenbummler oder der an einer ausländischen Universiät Studierende hat gerade

nicht die Absicht des dauernden Verbleibens am gleichen Ort. Er behält daher,

selbst wenn er sich längere Zeit von seinem Wohnsitz entfernt, diesen witerhin

bei.”.

In una sentenza pubblicata

in RCC 1990 pag 260 seg., il TFA ha stabilito che se un cittadino

svizzero si sottrae all’esecuzione di una pena detentiva con la fuga in un

Paese straniero, abbandona così il domicilio in Svizzera e non è più assicurato

obbligatoriamente. Malgrado un soggiorno sconosciuto e un continuo cambiamento

di luogo non conserva il suo domicilio svizzero. Non importa che egli

soggettivamente non vuole eleggere domicilio all’estero con lo scopo di

mantenere il domicilio in Svizzera.

Greber/Duc/Scartazzini

(in “Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]”, Helbing et Lichtenhahn, Basilea, 1997),

a pag. 56-57 affermano che “selon l’art. 24 al. 1 CC, «Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en

est pas créé un nouveau». Cette

disposition pose des problèmes particuliers en droit de la sécurité sociale,

plus particulièrement au regard de l’art. 11 LAVS, car le domicile constitue un

critère d’assujettissement à l’assurance-vieillesse et survivants et il

entraînera en principe le paiement de cotisations (cf. l’art. 3 LAVS). Quid de

celui qui quitte la Suisse sans communiquer ses intentions ou qui lui-même ne

sait pas s’il part quelque temps découvrir le monde ou définitivement? La

jurisprudence et la pratique administrative admettent qu’une absence

relativement longue peut faire présumer l’abandon du domicile en Suisse”.

Nella DTF 138 II

300, il Tribunale federale ha peraltro stabilito che il principio dell'unità

dell'ordinamento giuridico, la sicurezza del diritto e la prevenzione degli

abusi di diritto depongono a favore di un'applicazione per analogia dell'art.

24.

cpv. 1 CC e, quindi, per la conferma del permanere del domicilio fiscale del

"globe-trotter" (consid. 3.6.1 e 3.6.2). Fintantoché il

"globe-trotter" non ha creato legami preponderanti comprovabili - nel

senso di prendere una residenza - con un nuovo luogo concreto all'estero, si

può presumere che il domicilio fiscale svizzero continua a sussistere (consid. 3.6.3).

Infine,

in una sentenza 36.2010.96 del 26 maggio 2011, il TCA si è pronunciato nel caso

di un’assicurata che aveva effettuato un viaggio all’estero di alcuni mesi,

concludendo che non vi era stata la costituzione di un nuovo domicilio e

pertanto perdurava l’obbligo di affiliazione all’assicurazione sociale contro

le malattie.

La ricorrente aggiunge di

non avere nessuna volontà di fissare in un altro luogo il centro dei propri

interessi (cfr. art. 24 cpv. 1 CCS) e manifesta l’intenzione di rientrare in

Svizzera al termine del viaggio intorno al mondo (per una diversa situazione

cfr. DTF 138 V 186 pag. 194 consid. 3.3.2: “Entsprechend hat

die Beschwerdegegnerin “Haus und Hof” im Sinne eines permanenten

eingerichtet.”).

Secondo

questo Tribunale la questione di sapere se l’assicurata ha o no il domicilio

civile in Svizzera non è determinante nella presente fattispecie e può dunque

restare aperta.

Decisivo

è invece il fatto che dal 15 dicembre 2014 i figli dell’assicurata vivono all’estero

(su questa nozione cfr. DTF 141 V 43 consid. 2.1.; DTF 142 V 48; STF

8C_875/2015 del 21 dicembre 2015; DTF 138 V 392, 395-396 consid. 3.3 e 4; DTF

141.

V 521 consid. 4.1; U. Kieser-M. Reichmuth “Bundesgesetz

über die Familienzulagen”, Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010 pag. 109 n. 49

e pag. 111 n. 57; S. Perrenoud, “Les allocations familiales en Suisse” in CGRSS

N° 51-2015 pag. 149 seg. Pag. 175 N° 61; UFAS, Opuscolo informativo 6.08

“Assegni familiari“, punto N° 13 “per i figli residenti all’estero“).

In

tale ipotesi l’art. 7 cpv. 1 OAFAM, dichiarato dal Tribunale federale conforme

alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, RS

0.107

(cfr. DTF 136 I 297; DTF 138 V 392; DTF 141 V 521 consid. 4.1), prevede

che il diritto agli assegni familiari è riconosciuto solo se lo prescrivono degli

accordi internazionali (ad esempio l’ALC, cfr. DTF 138 V 392 per il diritto all’assegno

di un padre senza attività lucrativa a seguito di un infortunio la cui figlia

risiede in Portogallo).

Nella presente fattispecie

nessuna delle Convenzioni di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera con

alcuni Stati asiatici (Corea del Sud; Filippine; India – cfr. DTF 36 I 297 –;

Cina – non ancora ratificata dalle Camere federali – cfr. FF 2016 pag. 1071); come

peraltro anche quelle stipulate con altri paesi (ad esempio il Brasile, DTF 141

V 43 consid. 2.2; la Bulgaria e il Guatemala, DTF 141 V 521 consid. 4.2; il Congo, STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015; J.M. Frésard /

M. Moser Szeless “L’assurance-accidents” in SBSV. Sécurité sociale, 2016,

pag. 2009 N° 31) riguarda il settore degli assegni di famiglia (cfr. www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?

lang=it e SVR 2016 pag. 507 N° 2 consid. 4.2, per una lista delle Convenzioni

che includono gli assegni di famiglia).

Di conseguenza, siccome

nessun accordo internazionale impone il versamento degli assegni di famiglia per

i figli che vivono all’estero, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 gli assegni

di famiglia per i suoi tre figli a partire dal 1° gennaio 2015.

2.4

Per quel che concerne gli

ultimi 15 giorni del mese di dicembre 2014 il TCA rileva che le Direttive

dell’UFAS prevedono quanto segue:

" 201.1 Assegni

per figli di età interiore a 16 anni compiuti

L’assegno è versato interamente anche

nel mese della nascita e nel mese del 16° compleanno, indipendentemente dal

fatto che il figlio sia nato all’inizio o alla fine del mese. In caso di

decesso del figlio, il diritto all’assegno sussiste fino alla fine del mese in

cui egli è deceduto.

Se un figlio trasferisce il suo

domicilio in Svizzera da uno Stato in cui non sono esportati assegni familiari,

il diritto all’assegno sussiste dal primo giorno del mese in cui si è

trasferito. Se lascia la Svizzera, il diritto sussiste fino all’ultimo giorno

del mese in cui parte.”

Alla

luce del chiaro tenore di queste direttive che fanno esplicito riferimento alla

Stato di residenza del figlio e non anche a quello del genitore, gli assegni

per i tre figli devono essere versati fino al 31 dicembre 2014, tanto più che

l’assicurata ha mantenuto l’affiliazione all’AVS svizzera (cfr. consid. 1.2.;

art. 19 cpv. 1 LAFam).

Del resto anche nella

sentenza 9C_268/2015 del 3 dicembre 2015 il Tribunale federale, modificando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che “in caso di decesso della persona

assicurata (o per altri motivi come la partenza per l'estero) gli assicuratori

malattia sono tenuti a rimborsare il premio pagato (anticipatamente)

corrispondente al periodo successivo al decesso” (consid. 5.3), sottolineando

in particolare che “sono da tenere distinti gli aspetti riferiti alle

prestazioni da quelli riferiti ai contributi” (consid. 5.2.3); per un commento

di questa sentenza cfr. J.A. Schneider in SZS/RSAS 2016 pag. 207 seg. (209).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza la decisione su opposizione del 14 ottobre 2015 è modificata nel

senso che RI 1 ha diritto agli assegni di famiglia per i suoi tre figli fino al

31 dicembre 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti