39.2015.3
In concreto non date condiz. x ritenere che la convivenza procuri gli stessi vantaggi di un matrimonio e sia quindi stabile nei primi 6 mesi (scadenti a marzo 2015).Rinvio atti alla Cassa x calcolare
12 novembre 2015Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.3
rs/DC/sc
Lugano
12 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2015 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 22 gennaio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
22 gennaio 2015 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la
Cassa) ha confermato la propria decisione del 10 dicembre 2014 (cfr. doc. 7)
con cui aveva negato ad RI 2 il diritto a un assegno integrativo, in quanto il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, nella quale era
stato considerato anche RI 1, superava il limite annuo fissato dalla legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 10 dicembre 2014 RI 1, divorziato, e RI 2, separata, hanno
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che senza l’assegno
integrativo non riescono a vivere, in particolare RI 2 con due bambini di 10 e
6 anni a carico non riuscirebbe a far fronte a tutte le relative spese. Essi
hanno asserito che il reddito di RI 1 (di circa fr. 5'750 netti al mese) non va
sommato ai redditi di RI 2, in quanto non sono sposati e nemmeno possono
sposarsi (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 26
febbraio 2015 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha interpellato i ricorrenti come segue:
" (…) dagli
atti risulta che dal 1° dicembre 2014 avete iniziato a convivere a __________.
Al riguardo e ai fini dell’evasione del vostro ricorso, vi
chiediamo cortesemente di comunicarci quando vi siete conosciuti,
rispettivamente quando avete incominciato la vostra relazione di coppia. (…)”
(Doc. VI)
Gli insorgenti, il 12
giugno 2015, hanno risposto:
" vi
comunichiamo che la nostra relazione è iniziata ca. 1 ½ anno fa dicembre 2013. Ci
siamo incontrarti una sera e abbiamo cominciato a frequentarci (ci conoscevamo
già da ragazzi). L’estate scorsa abbiamo avuto l’occasione di trovare e di conoscere
Fatti
i proprietari della casa in cui ora abitiamo.
Vista la già precaria situazione di RI 2 al
di sotto del minimo !! quando stava a __________ da sola con due bambini
abbiamo deciso di convivere e dividere le spese! Troviamo assolutamente
ingiusto togliere un assegno; anche nel mio caso sono divorziato ma pago degli
alimenti alti per una bambina!!! RI 2 non riesce ad aiutarmi nel dividere le
spese e tuttora siamo in difficoltà.” (Doc. VII)
1.5. Il TCA ha pure inviato uno
scritto alla Cassa del seguente tenore
" (…) dagli
atti rileviamo che avete considerato RI 1 nell’unità di riferimento di RI 2 a
decorrere dal 1° dicembre 2014, ossia dal primo giorno della loro coabitazione.
Al riguardo vi invitiamo cortesemente a indicare sulla base di
quale lettera dell’art. 2a Reg.Laps avete ritenuto stabile la convivenza tra i
ricorrenti dal 1° dicembre 2014 e a precisare i relativi motivi. (…)”
(Doc. V)
Il 30 giugno 2015, dopo
che le è stata concessa una proroga (cfr. doc. VIII; IX), la Cassa ha indicato:
" (…) per
ritenere una convivenza stabile, la costante giurisprudenza in materia
sottolinea la necessità di essere confrontati da un lato con un rapporto di
relazione duraturo, mentre dall’altro con una disposizione al reciproco
sostegno personale e finanziario in una misura che va oltre quella della
semplice amicizia. E ciò, anche non vivendo nella medesima abitazione.
La fattispecie qui in esame
Nel caso concreto, con scritto 14 novembre
2014 (mediante il quale si produceva un nuovo contratto di locazione sottoscritto
il 15 luglio 2014 per il 1° ottobre 2014 dai conduttori signori RI 1 e RI 2),
la richiedente chiariva:
“(…) dal 01.12.2014 verrà ad abitare con
me il mio compagno (…). Necessito sapere quali documenti avete bisogno per la
pratica” (…).
Pacifica (per la Cassa e per gli
interessati) una convivenza stabile ai sensi degli artt. 4 Laps e 2a Reg. Laps
e così prodotti i documenti relativi al signor RI 1, con decisione 10 dicembre
2014 la cassa ha effettuato i necessari calcoli al fine di determinare il diritto
alle prestazioni in oggetto.
Con reclamo 22 dicembre 2014 (sottoscritto
anche dal signor RI 1), la signora RI 2 rammentava “(…) Come già
comunicatovi dal 01.12.2014 convivo con il Sig. RI 1 il quale ha fornito i
documenti necessari (…)” e che, sempre in relazione alla coabitazione col
compagno, “(…) prima vivevamo separati ognuno il proprio appartamento;
abbiamo deciso di convivere per dividere le spese!!! Andando a convivere
qualche spesa doppia l’abbiamo eliminata (…)”.
Che l’unità di riferimento dovesse
comprendere anche il signor RI 1 risultava pertanto nuovamente circostanza
pacifica (per la Cassa e per i ricorrenti). In effetti, quale unica censura, la
coppia sollevava: “(…) Nel calcolo non è tenuto conto degli alimenti che il RI
1 versa alla ex moglie per la figlia (..)”.
In considerazione dei chiarimenti forniti
con la decisione impugnata riguardo al computo degli alimenti dovuti, con
ricorso 11 febbraio 2015 il signor RI 1 presenta una nuova censura legata al
proprio stato civile: “(…) il mio reddito non va sommato assieme non siamo
sposati e per il momento non possiamo ancora sposarci (…)”. Con la
conseguente richiesta di precisazioni da parte di codesto lodevole Tribunale.
Ora alla luce di quanto appena esposto,
questa Cassa ha concluso (cfr. decisione 10 dicembre 2014) e conclude tutt’oggi
che i signori RI 1 e RI 2 sono legati da un rapporto di relazione iniziato
ancor prima del luglio 2014 (cfr. sottoscrizione del nuovo contrato di
locazione) e tuttora in essere. Inoltre, ancor prima di condividere la medesima
abitazione, sono stati (come lo sono tuttora ed a maggior ragione data la
concretizzata coabitazione) disposti al reciproco sostegno personale e finanziario,
in una misura che va ben oltre quella della semplice amicizia ed è anzi paragonabile
(ai sensi della Laps) al matrimonio (sebbene gli interessati “non possano
ancora sposarsi”). Tale condizione è da ultimo palese considerando le dichiarazioni
del signor RI 1 e meglio quando con il ricorso ricorda: “(…) facendo solo un
calcolo semplice (…) ho un affitto CHF 2'050 (visto che RI 2 non può aiutarmi)
spese riscaldamento (…). Con queste cifre io non riesco proprio a vivere eppure
prima io e RI 2 (con il suo assegno ci riuscivamo a fatica però riuscivamo!!)
(…)”.
In conclusione
Concludendo ed in risposta alla vostra
richiesta 5 giugno 2015, si è certi di non avere ecceduto nel potere di
apprezzamento riservato alla Cassa nel ritenere che una relazione come quella
in questione vada considerata come una convivenza stabile ai sensi Laps e meglio
ai sensi dell’art. 2a lett. b del Regolamento (anche solo le citate
dichiarazioni dei richiedenti confermano esservi elementi sufficienti per
considerare che l’unione sia intesa a procurare e procuri concretamente
vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio). Sebbene a mente
della cassa la questione potrebbe anche rimanere aperta, si osserva poi che da
quanto esposto vi sono altresì sufficienti indizi a sostegno del perdurare del
rapporto di convivenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a
lett. c Reg.Laps: così che sarebbero adempiuti entrambi i requisiti.
Questa Cassa non può infine esimersi dal prendere
atto della seguente dichiarazione del signor RI 1. “(…) A breve io e RI 2
dovremo tornare a vivere separatamente !!! Così RI 2 potrà nuovamente beneficiare
dell’assegno (…)”. Dichiarazione da cui andranno tratte le dovute considerazioni
nel caso di successive domande di revisione.” (Doc. X)
1.6. Gli insorgenti, benché sia
stata data loro la possibilità (cfr. doc. XII), non hanno preso posizione
riguardo a quanto espresso dall’amministrazione il 30 giugno 2015.
1.7. La Cassa, per contro, il 9
luglio 2015 ha osservato che le argomentazioni formulate il 12 giugno 2015 dai
ricorrenti non permettono di scostarsi dalle proprie conclusioni,
riconfermandosi nella risposta di causa e nello scritto del 30 giugno 2015
(cfr. doc. XIII).
1.8. Il doc. XIII è stato
trasmesso per conoscenza ai ricorrenti (cfr. doc. XIV).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se rettamente o meno la Cassa, al fine di determinare il diritto di RI 2 a un
assegno integrativo a decorrere dal mese di dicembre 2014, ha considerato nella
sua unità di riferimento pure RI 1.
2.2
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."
Ai
sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
L’art. 46 Laf prevede, del
resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la
legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,
della Laps e della LPGA.
2.3
Ai sensi dell’art. 4 Laps,
applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21
Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore
dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
"
La convivenza è
considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi
di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra
l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner
convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo
al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si
evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede
che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli
in comune.
Questa regola era stata definita per garantire
la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate
anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da
una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il
partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato
civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità
economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza
obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)
sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la
giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.
Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti
(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129
I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener
conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente
se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi
coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della
convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la
prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa
2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e
la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita
"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno
famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la
convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le
circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per
i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere
definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un
certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF
prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un
concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare
l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è
costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è
stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali
condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure
no."
Inoltre dal Rapporto parziale
2.
del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e
delle finanze emerge che:
"
(…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di
riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner
convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i
relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,
provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non
vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità
definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà
concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata
positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle
modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre
2006.
dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26
settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in
relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
"
Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del
25.
ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è
considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa
conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in
cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la
convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno
dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione
dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri
apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su
conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners
dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi
costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di
contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un
matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un
appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere
esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e
economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi
anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei
6.
mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una
convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel
settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si
applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)
2.4
La
giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una
convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la
forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti
a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone
di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica
durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per
ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale
(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.
56.
pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è
confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere
conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei
redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo
di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,
piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente
(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con il giudizio appena
citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un
beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale
aveva avuto una figlia.
Inoltre
in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e
relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei
premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
"
(…)
5.5
Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et
d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la
jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce
("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS
FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche
Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons
une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des
concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne
assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet
qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du
12.
janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10
juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS
GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und
Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER
STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe
[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce
propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable
et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la
fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière
appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,
notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent
ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre
d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions
alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du
concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire
accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la
limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
(…).”
Con giudizio 8C_232/2015
del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso
dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale
andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente
(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni
e dalla quale era nato un figlio - stabile.
L’asserzione della
ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così
stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in
proposito.
Può non essere decisivo
sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere
realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi
sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente
contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il
possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio
di sussidiarietà.
Infine il TF ha
evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in
considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica
comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In
una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13
pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è applicabile
l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che
l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni
assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo
periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da
sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una
relazione sentimentale da molti anni.
In
quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la
compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo
(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo
appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione
dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,
passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi
anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre
la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante
differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della
signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata
dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio
36.2014
-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha
stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della
determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica
unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da
oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in
vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il
cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Infine con sentenza 42.2014.13
del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già
beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014
era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella
quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014,
superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della
socialità.
Il TCA, contrariamente a
quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di
sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1
lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per
considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di
un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile
giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del
lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI
ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra
l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava
l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi
indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune
sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti
per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi
mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi
convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al
matrimonio.
Questo Tribunale ha,
pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità
di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua
figlia.
2.5
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che RI 2, al beneficio di un assegno integrativo
dall’inizio del 2014, nel mese di novembre 2014 ha comunicato alla Cassa che
dal 1° dicembre 2014 sarebbe andata a convivere con RI 1.
Il 14 novembre 2014
l’interessata ha inoltre inviato all’amministrazione copia del contratto di
locazione firmato il 15 luglio 2014 dalla medesima e RI 1 con effetto dal 1°
ottobre 2014 relativo a una casa unifamiliare di 124 m2 sita in via __________ a
__________, la cui pigione mensile è di fr. 2'050.-- (cfr. doc. 1; 1a).
L’Ufficio controllo
abitanti di __________, il 21 novembre 2014, ha attestato l’arrivo nel Comune
di RI 1 dal 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 2).
La Cassa, con decisione
del 10 dicembre 2014 confermata dalla decisione su reclamo del 22 gennaio 2015,
ha negato ad RI 2 il diritto a un assegno integrativo, considerando nella sua
unità di riferimento, oltre ai suoi due figli __________ (14.12.2004) e __________
(7.7.2008), RI 1 (cfr. doc. 7a; A1).
L’amministrazione ha
ritenuto di essere confrontata, nel caso dell’insorgente e di RI 1, con una
convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b Reg.Laps,
in quanto la stessa avrebbe procurato gli stessi vantaggi di un matrimonio
(cfr. doc. X).
In particolare,
interpellato da questo Tribunale (cfr. doc. V; consid. 1.5.), la Cassa ha
indicato che la convivenza della ricorrente con RI 1 è stata valutata stabile,
poiché:
" (…) sono
legati da un rapporto di relazione iniziato ancor prima del luglio 2014 (cfr.
sottoscrizione del nuovo contrato di locazione) e tuttora in essere. Inoltre,
ancor prima di condividere la medesima abitazione, sono stati (come lo sono
tuttora ed a maggior ragione data la concretizzata coabitazione) disposti al
reciproco sostegno personale e finanziario, in una misura che va ben oltre
quella della semplice amicizia ed è anzi paragonabile (ai sensi della Laps) al
matrimonio (sebbene gli interessati “non possano ancora sposarsi”). Tale
condizione è da ultimo palese considerando le dichiarazioni del signor RI 1 e
meglio quando con il ricorso ricorda: “(…) facendo solo un calcolo semplice (…)
ho un affitto CHF 2'050 (visto che RI 2 non può aiutarmi) spese riscaldamento
(…). Con queste cifre io non riesco proprio a vivere eppure prima io e RI 2
(con il suo assegno ci riuscivamo a fatica però riuscivamo!!) (…)”. (Doc. X)
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, non può
condividere l’operato della Cassa che nel mese di dicembre 2014 ha negato ad RI
2.
il diritto a un assegno integrativo, in quanto ha considerato nella sua unità
di riferimento anche RI 1.
In effetti in concreto,
indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è
conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale (cfr.
consid. 2.3.), non risultano date le condizioni per considerare che la
convivenza dell’insorgente con RI 1 procuri gli stessi vantaggi di un
matrimonio e sia quindi stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche
nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi (art. 2a
lett. c Reg.Laps), come verrà meglio esposto nei successivi considerandi (cfr.
consid. 2.7.; 2.8.).
Al riguardo è, comunque,
utile sottolineare che nel Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla
modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento, figura
l’indicazione secondo cui la convivenza può essere definita stabile in
particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o
quando educano insieme un bambino comune.
E’ pure vero che nel
citato Messaggio è stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe
dovuto definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono
figli in comune oppure no (cfr. consid. 2.3.).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno all’intenzione di
voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non vi siano figli in
comune, a prescindere da una durata minima.
Ora quest’ultimo elemento
è, invece, un aspetto essenziale per la giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.; 2.7.).
D’altronde la Cassa stessa
ha evidenziato che per ritenere una convivenza stabile, secondo costante
giurisprudenza, occorre essere confrontati, oltre che con una disposizione al
reciproco sostegno personale e finanziario in una misura che va oltre quella
della semplice amicizia, con un rapporto di relazione duraturo (cfr. doc. X;
consid. 1.5.).
2.7
Il Commento alle modifiche
della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e
approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps,
entrato in vigore il 1° ottobre 2006, in primo luogo, enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli
in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno sei mesi
oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio.
In
secondo luogo, precisa che possono essere considerati indizi del fatto
che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco
sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di
un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la
sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione
"coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi,
compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o
postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della
convivenza medesima (cfr. consid. 2.3.).
Come
indicato nel Commento stesso le circostanze fattuali elencate rappresentano,
quindi, unicamente degli indizi che possono far concludere, nel caso in
cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una convivenza conferente
vantaggi analoghi al matrimonio.
Ciò
significa che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto citati
per concludere automaticamente che ci si trovi confrontati con una convivenza
con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola
fattispecie nella sua globalità.
Giova,
del resto, evidenziare che le sentenze del Tribunale federale menzionate nel
Commento del settembre 2006, definendo quando un concubinato vada considerato
stabile, da una parte, non prescindono dalla relativa durata e, dall’altra, non
si attagliano alla concreta evenienza.
In
particolare nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica
di una sentenza di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex
moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel
1991.
l’ex marito fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non
permetteva di affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la
soppressione del contributo alimentare. Il TF ha precisato che visto il
carattere relativamente recente della nuova relazione dell’ex moglie,
cominciata nel 1989 con inizio della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito
non doveva necessariamente aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in
una relazione paragonabile a un matrimonio.
Nel
giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva chiesto la soppressione della
pensione alimentare dovuta all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi
evidenziato che in quel caso l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento
saltuario di qualche pasto e di qualche uscita) da un amico con il quale aveva
sì convissuto per due anni, ma con cui non abitava più. L’ex marito non aveva
del resto preteso il contrario, né che tale unione sarebbe stata così stabile
da procurare dei vantaggi economici analoghi al matrimonio.
La
STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in
DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la
giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio,
specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo
diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che è
presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per
cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.
Con
la sentenza 5P.70/2005 del 12 agosto 2005, concernente delle misure di
protezione dell’unione coniugale, e meglio una causa di riduzione del
contributo alimentare iniziata nel maggio 2003 dal marito separato dal maggio
2001, è vero che il ricorso della moglie è stato respinto, poiché è stato
considerato che a ragione la Corte di cassazione civile del Tribunale cantonale
del Canton Neuchâtel aveva ridotto gli alimenti, ritenendo stabile il suo
concubinato. E’ altrettanto vero, però, che in quel caso di specie non è
comunque dato sapere quando è incominciata la nuova relazione della moglie, né
l’inizio della convivenza. Il TF ha soltanto indicato che la Corte cantonale si
era basata, tra l’altro, sulla proposta di tassazione per il 2002 che
l’autorità fiscale aveva inviato alla ricorrente al medesimo indirizzo del suo
amico.
Il
giudizio 2P.218/2003 del 12 gennaio 2004, in ambito di assistenza sociale in cui era contestato il computo del reddito del convivente al fine di determinare
il diritto a una prestazione assistenziale, concerne peraltro una ricorrente
che dal convivente ha avuto quattro figli. In quella evenienza, perciò, la
durata del concubinato non è stata esaminata, avendo i due conviventi figli in
comune.
Nella sentenza 1P.184/2003 del
19.
agosto 2003, relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti
dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto
l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era stato verificato se si
trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato
aperta la questione della durata necessaria per presumere l’esistenza di una
convivenza stabile, specificando che è in ogni modo contrario alla Costituzione
presumere dalla semplice convivenza che la stessa sia stabile.
In quel caso, inoltre, la
nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero
giustificare un concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio
cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF
129.
I 1.
In quest’ultimo giudizio
(1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro
menzionato anche nel Commento alle modifiche della Laps del settembre
2006.
e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli alimenti,
del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes
Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners
anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der
Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht
hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht
widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein
stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von
Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU
(n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e l’anticipo
alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners angerechnet
wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles Konkubinat
voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn auch in
Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt
vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits längerfristige,
bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt" (Rundschreiben
vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im Kanton St. Gallen,
S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Hinweis
auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache
der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen eines Konkubinats
festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge der
Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden werden
solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte Beziehung
ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht, erst bei
einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen Lebensgemeinschaft
auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im vorliegenden Fall
den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten
Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in
Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin
sieht es ein über die blosse Begründung eines gemeinsamen Haushaltes
hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im Sinne des GIVU.”
Ne discende che il
TF ha chiaramente indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di
coabitazione di una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a
un’inammissibile parità di trattamento di situazioni dissimili.
2.8
In concreto RI 2 è separata
con due figli minorenni, __________ e __________ che vivono con lei e per i
quali il padre deve un contributo alimentare di fr. 1'000.-- al mese ciascuno
(cfr. consid. 2.4.; doc. 7b).
RI 1, separatosi dalla
moglie nel 2009, è divorziato dal 26 febbraio 2013 (cfr. doc. 5m). Dall’unione
con l’ex moglie è nata nel 2004 una figlia che è affidata alla madre e alla
quale il padre versa fr. 1'530.-- al mese (cfr. doc. 5n).
RI 2 e RI 1, che si sono
conosciuti da ragazzi, hanno iniziato a frequentarsi dal mese di dicembre 2013
(cfr. doc. VII).
Il 14 luglio 2014 hanno
sottoscritto insieme il contratto di locazione relativo all’abitazione sita in
via __________ a __________ con effetto dal 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 1a; 1f).
RI 2 si è trasferita a __________
a partire dal 1° ottobre 2014 (cfr. sistema informatico relativo alla banca
dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone),
mentre RI 1 a far tempo dal 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 1; 2).
L’arrivo di RI 1 a __________
è stato comunicato senza indugio alla Cassa dalla ricorrente nel mese di
novembre 2014 (cfr. doc. A1; 1).
Nel reclamo interposto
contro la decisione del 10 dicembre 2014 di diniego del diritto a un assegno
integrativo RI 2 ha indicato, da una parte, di avere deciso, unitamente a RI 1,
di convivere per dividere le spese. Dall’altra, che andando a convivere qualche
spesa doppia - rispetto a quando vivevano separati ognuno nel proprio
appartamento - è stata effettivamente eliminata (cfr. doc. 8).
Il TCA rileva, poi, che
quando la Cassa, il 10 dicembre 2014, ha rifiutato all’insorgente l’assegno
integrativo, la convivenza tra quest’ultima e RI 1 non comportava l’elemento
della durata (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.).
In effetti la loro
frequentazione, allorché i ricorrenti hanno iniziato a vivere insieme, risaliva
soltanto a un anno prima.
Inoltre l’inizio della coabitazione
nella casa di __________ era previsto per il 1° ottobre 2014 (cfr. doc. 1a),
ovvero due mesi prima dell’emanazione della decisione dell’amministrazione.
La dichiarazione formulata
alla Cassa da RI 2 nel novembre 2014 secondo cui RI 1 sarebbe andato ad abitare
con lei dal 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 1) rivela, peraltro, la loro
trasparenza nei confronti dell’amministrazione.
La dichiarazione di
convivenza, tuttavia, come d’altronde la comune sottoscrizione del contratto di
locazione relativo all’abitazione di __________, benché manifestino la loro
intenzione, di creare un nuovo nucleo familiare, nel caso di specie non sono
indizi sufficienti per concludere che si è confrontati con una convivenza
stabile ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps già dal mese di dicembre 2014.
Al riguardo giova
sottolineare che anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia
domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare
entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di
altro genere e tra gli scopi della coabitazione può senz’altro esservi quello
di ridurre le spese, analogamente a quanto dichiarato dalla ricorrente (cfr.
doc. 8).
Nel caso di specie la
Cassa fa riferimento, per sostanziare la propria conclusione di una convivenza
con vantaggi analoghi al matrimonio - e perciò stabile - dal dicembre 2014, al
fatto che RI 1 abbia affermato di avere a suo carico una pigione di fr.
2'050.--, nonché le spese di riscaldamento, poiché RI 2 non può aiutarlo (cfr.
doc. X).
Ciò è in effetti stato
dichiarato nel ricorso del febbraio 2015 al TCA (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Questa è, tuttavia, la
situazione a cui RI 1 è stato confrontato a seguito del diniego da parte
dell’amministrazione di concedere all’insorgente un assegno integrativo dal
dicembre 2014, ritenuto, in primo luogo, che a quel momento abitavano già nella
casa comune di __________. In secondo luogo, che il contratto di locazione era
stato concluso per cinque anni (cfr. doc. 7; 1a).
Un sostegno finanziario di
tale natura da parte di RI 1 non può, dunque, essere ritenuto, perlomeno in una
prima fase, quale scopo della convivenza.
In simili condizioni,
ritenuto che i due indizi menzionati sopra (dichiarazione di convivenza e
comune sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri
indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi
analoghi al matrimonio, la convivenza tra i ricorrenti nei primi sei mesi non
deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps (cfr. STCA
42.2014.13
del 21 maggio 2015 citata al consid. 2.4.).
L’inizio del decorso del termine
di sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps), in casu, deve essere fatto risalire al
mese di ottobre 2014, in quanto il contratto di locazione dell’abitazione di __________
è stato concluso dai ricorrenti nel luglio 2014 con effetto dal mese di ottobre
2014.
(cfr. doc. 1a).
La volontà univoca degli
insorgenti era, dunque, quella di cominciare la loro vita in comune nella
medesima casa dal mese di ottobre 2014. In effetti RI 2 si è trasferita a __________
da tale mese (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che
gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone) e RI 1 l’ha raggiunta due
mesi più tardi.
Quest’ultimo era comunque
tenuto, in forza dell’obbligo scaturente dal contratto di locazione, a
provvedere al pagamento della metà della pigione e delle spese già dal mese di
ottobre 2014.
Il termine di sei mesi è scaduto
alla fine di marzo 2015.
Di conseguenza RI 1, nel
mese di dicembre 2014, contrariamente a quanto stabilito dalla
Cassa, non deve rientrare nell’unità di riferimento di RI 2.
Si
giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il
rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda a un nuovo calcolo volto a
determinare il diritto di RI 2 a un assegno integrativo dal dicembre 2014 al
marzo 2015 considerando nell’unità di riferimento unicamente quest’ultima e i
due figli __________ e __________.
A titolo abbondanziale, in
relazione all’affermazione di RI 1 espressa nel ricorso del febbraio 2015
secondo cui a breve lui e RI 2 avrebbero dovuto tornare a vivere separatamente,
così che RI 2 avrebbe potuto nuovamente beneficiare dell’assegno (cfr. doc. I),
va ribadito che ai fini della determinazione di una convivenza è irrilevante la
forma della vita in comune (cfr. giurisprudenza citata al consid. 2.4., in
particolare STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N.
13.
pag. 66 seg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
su reclamo del 22 gennaio 2015 è annullata.
§§ L’unità
di riferimento di RI 2, per i primi sei mesi a far tempo dal mese di ottobre
2014, è costituita esclusivamente dalla stessa e dai figli __________ e __________.
§§§ Gli atti sono
rinviati alla Cassa per un nuovo calcolo del
diritto
all’assegno integrativo dal mese di dicembre 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti