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Decisione

39.2015.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag.

547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile

(miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.5.).

2.7. A

motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto nel

novembre 2012 (cfr. doc. 2; 3; 8) è venuta a conoscenza del fatto che RI 1, dal

1° settembre al 31 ottobre 2012, ha lavorato presso la ditta __________ di __________

percependo un salario mensile lordo di CHF 2'376.15 per il mese di settembre

(cfr. doc. 8d) e di CHF 1'479.45 per l’ottobre 2012, pari, sommati agli assegni

familiari percepiti mensilmente di CHF 600.- e rapportati su base annua per un

totale di CHF 7'200.--, a CHF 55’635.-- (cfr. doc. III).

L’insorgente, dal canto

suo, ha fatto valere la circostanza che lei ed il marito nel corso dell’anno

2012 avrebbero percepito un reddito totale di CHF 51'260.— (cfr. doc. I) .

2.8. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il

principio della restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 7 agosto 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal

mese di luglio 2012 per un totale mensile di CHF 1'519.--, non tenendo conto

del reddito derivante dall’attività lavorativa che la medesima avrebbe svolto

nei mesi di settembre ed ottobre 2012 senza darne comunicazione

all’amministrazione (cfr. doc. 1).

Come visto sopra, nel mese

di novembre 2012 è emerso che la ricorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2012 ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________, proseguendo la propria attività

lavorativa nella ditta anche nel novembre 2012 (cfr. doc. 8d; 8e; 8f; 7).

E’ pertanto evidente che,

essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile

dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo

andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza la

ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito

Considerandi

indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo

settembre-ottobre 2012.

La Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse

della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

2.9

Occorre ora stabilire se

l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Per quanto concerne il

reddito percepito dall’assicurata, nei mesi di settembre ed ottobre 2012 alle

dipendenze della __________, va evidenziato che l’art. 46 Laf prevede che alle

prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, sempreché la

legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione

federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.

Le Direttive concernenti

le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011

(stato al 1° gennaio 2015), al p.to 4620.02 enunciano:

" Per la

determinazione dell’importo da restituire ci si deve basare sulla situazione

effettiva nel periodo per cui devono essere restituite prestazioni.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

Inoltre per

stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed

all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito

computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA

39.2010

-5 del 15 settembre 2010).

Infatti, per

quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta

l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti

minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

La Laps,

poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili,

elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per

meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).

L’art. 50

cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate

e riscosse per ogni periodo fiscale.

Il periodo

fiscale corrisponde all’anno civile.

Ai sensi

dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base

ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto

corrisponde all’anno civile.

Al

riguardo cfr. STCA 39.2013.5 del 28 novembre 2013 consid. 2.9., massimata in

RtiD II-2014 N. 10 pag. 64-65.

Pertanto, a ragione, la

Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione

economica della ricorrente nel periodo settembre-ottobre 2012 (cfr. consid. 2.8.),

tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base annua.

2.10

Per quanto riguarda, più

specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito dall’assicurata

nei mesi di settembre e ottobre 2012 alle dipendenze della __________ di __________

(cfr. doc. 8d; 8e), la Cassa, per stabilire l’importo annuo da conteggiare nei

nuovi calcoli relativi al periodo in esame, ha sommato gli stipendi mensili di

settembre (CHF 2'376.15; cfr. doc. 8d) e di ottobre 2012 (CHF 1'479.45; cfr.

doc. 8e), ottenendo l’ammontare complessivo di CHF 3'855.60, che è in seguito

stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua, comprendendo

il versamento della tredicesima, come segue:

(CHF 2'376.15 +

CHF1'479.45) / 2 x 13 = CHF 25'061.40

(cfr. doc. 8d, 8e; III)

Alla somma totale di CHF

25’061.40 sono stati aggiunti i redditi da indennità di malattia, calcolati

anch’essi su base annua partendo da quanto percepito nei mesi di settembre ed

ottobre 2012 senza tenere conto di tredicesima (cfr. doc. III; consid. 1.3.),

come segue:

(CHF 1'410.20 + 2'485.35)

/ 2 x 12 = CHF 23'373.30

(cfr. doc. 8d; 8e; III)

Al totale di CHF 48’434.70

(fr. 25’061.40 + fr. 23'373.30; arrotondato a CHF 48’435.--) devono essere

aggiunti CHF 7'200.-- annui, pari a CHF 600 mensili, percepiti a titolo di

assegni familiari per i tre figli minorenni (cfr. doc. 8d; 8e; III; consid.

1.3

).

In conclusione, il reddito

di RI 1 ammonta a CHF 55'635.--, come rettamente stabilito dalla Cassa nella

propria risposta di causa del 20 aprile 2015 (cfr. doc. III).

All’importo di fr.

55'635.-- va infine sommato il reddito da attività indipendente del marito per

il 2012 di fr. 17'000.-- risultante dalla decisione di tassazione per l’anno

2012.

emessa il 1° ottobre 2014 (cfr. doc. A3) a cui fa peraltro riferimento la

ricorrente (cfr. doc. I), nonché il valore locativo della propria abitazione di

fr. 16'215.-- (cfr. doc. III1) per complessivi fr. 72'635.--.

Il reddito globale determinante

per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante

all’insorgente nei mesi di settembre e ottobre 2012 corrisponde, quindi, a fr.

72'635.--, come emerge dal calcolo della Cassa di cui alla risposta di causa

(cfr. doc. III1).

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate

altre le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare

l’importo degli assegni integrativi chiesti in restituzione, il ricorso di RI 1,

come proposto dall’amministrazione con la risposta di causa (cfr.doc. III),

deve essere parzialmente accolto.

L’assicurata è

conseguentemente tenuta a rimborsare alla Cassa a titolo di assegni integrativi

indebitamente percepiti nel periodo dal settembre all’ottobre 2012 non

l’importo di fr. 1'654.-- fissato nella decisione su reclamo impugnata, bensì

la somma di fr. 1'628.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che RI 1 è

tenuta a restituire l'importo di fr. 1’628.-- a titolo di assegni integrativi

percepiti a torto nei mesi di settembre e ottobre 2012.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti