39.2015.5
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28 settembre 2015Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.5
CL/RS
Lugano
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 marzo 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con la decisione su reclamo del 10 marzo 2015, ha parzialmente accolto il reclamo tempestivamente interposto in data 2 agosto 2013 (cfr. doc. 12) da RI 1 contro
l’ordine di restituzione di fr. 3'038.- corrispondenti ad assegni integrativi
percepiti nei mesi di settembre e ottobre 2012 emesso in data 29 luglio 2013
(cfr. doc. 10; 12d) in ragione della mancata dichiarazione del reddito da
attività dipendente conseguito dalla ricorrente alle dipendenze della __________
di __________ in tali mesi.
La somma da rimborsare
alla Cassa è stata ridotta a fr. 1'654.--.
L’amministrazione ha così motivato
il proprio provvedimento:
" (…)
Ai fini del calcolo, gli importi computabili devono essere
rapportati su base annua, ritenuto che la lacuna di reddito Laps (Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) – la quale
determina l’importo annuo dell’assegno sulla base del quale viene stabilito
l’importo mensile di diritto – corrisponde al fabbisogno annuo dell’unità di
riferimento, in considerazione dei redditi e delle spese annue di quest’ultima.
Gli articoli 6 e 8 Laps determinano il reddito computabile,
rispettivamente la spesa vincolata.
A seguito di quanto esposto in sede di reclamo, con lettera datata
21 agosto 2013, la Cassa ha comunicato ai signori __________ che, per la
determinazione dell’assegno da restituire per il periodo dal 1° settembre 2012
al 31 ottobre 2012, l’importo di CHF 780.-- mensile, pari a CHF 9'360.-- annui,
versato da parte del signor __________ quale contributo alimentare per la
figlia __________, è stato correttamente considerato ai fini del calcolo quale
spesa. La decisione di restituzione fa pertanto riferimento unicamente al
computo del reddito da attività dipendente della signora RI 1 senza tenere in
considerazione l’eventuae diminuzione del reddito da attività in condizione
indipendente del signor __________.
Alfine di considerare il reddito effettivamente conseguito dal
signor __________, la Cassa concludeva comunicando che la decisione di
restituzione 29 luglio 2013 sarà tenuta in sospeso fino a ricezione della
decisione di tassazione per l’anno 2012.
In data 3 febbraio 2015 la signora RI 1 trasmette alla Cassa la
decisione di tassazione riferita all’anno 2012 emanata dall’Ufficio
circondariale di tassazione di __________ in data 1° ottobre 2014; la stessa è
cresciuta in giudicato incontestata.
La Cassa ha pertanto provveduto a ricalcolare l’importo della
decisione di restituzione del 29 luglio 2013, considerando il reddito da
attività indipendente per l’anno 2012 accertato dall’Autorità fiscale pari a
CHF 17'000.-- annui.
In conclusione è emerso che nel periodo dal 1° settembre 2012 al
31 ottobre 2012 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di
complessivi CHF 1'384.-- e non di complessivi CHF 3'038.--. La differenza di
CHF 1'654.-- risulta pertanto indebitamente percepita, come dal seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 1'519.-- CHF
3'038.-- (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 692.-- CHF
1'384.-- (B)
Totale assegno a nostro favore (A) / (B) CHF 1'654.--(…)” (cfr.
doc. 14; A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 10 marzo 2015, RI 1 ha interposto, in data 12 marzo 2015, un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha in particolare asserito quanto segue:
" (…)
Gli assegni integrativi devono essere ricalcolati in base al
reddito annuale e non sul reddito di due mesi e nel 2012 io e mio marito
abbiamo avuto un reddito annuo di fr. 51'260 (allegato) l’ufficio assegni nel
loro conteggio si inventano un reddito da lavoro di fr. 73'423 cosa
assolutamente non vera, questo al solo scopo di poter riavere indietro i soldi
dell’assegno integrativo versatomi per i miei figli.
Questo accade ogni mese da moltissimo tempo.
La revisione degli assegni si fa 1 volta all’anno, io stranamente
devo farla tutti i mesi tanto è vero che ogni volta che viene emessa una
decisione devo continuamente fare ricorso, in quanto i loro calcoli sono
perennemente sbagliati, tanto è vero che ad oggi non ho ancora ricevuto
febbraio e marzo 2015. Vi allego la loro nuova decisione, dove mi si chiede di
restituire dei soldi cosa assolutamente non vera, i calcoli parlano chiaro e le
imposte sono chiare le mie uniche entrate non mi permettono neppure di pagare
le spese che abbiamo, mio marito non lavora e noi siamo in 5.
Vi chiedo di annullare la loro decisione in quanto il conteggio
non è assolutamente reale ma inventato (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di
causa del 20 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a questa Corte il parziale
accoglimento del ricorso presentato da RI 1, ricalcolando la somma totale da
quest’ultima dovuta in restituzione, argomentando:
" (…)
Ora, e meglio come appurato direttamente con la signora RI 1,
risulta come la __________ le corrispondeva sì la 13.a mensilità, ma unicamente
per la parte di salario relativo all’effettiva attività lavorativa, mentre per
la parte relativa alle indennità di malattia, le stesse sono state in un primo
momento calcolate su di un reddito annuo che non teneva in considerazione la
13.a mensilità. Conguaglio poi versato nel 2013.
Sennonché, considerato che – come ora appurato – la ricorrente non
ha percepito la 13.a mensilità – unicamente per la parte di reddito da
indennità di malattia – per il periodo dal 01.09.2012 al 31.10.2012, il calcolo
dell’assegno integrativo avrebbe dovuto considerare il reddito effettivamente
percepito per i mesi di settembre e ottobre 2012 (CHF 2'376.15 + 1'479.45 / 2 x
13 mensilità) + (CHF 1'410.20 + 2'485.35 / 2 x 12 mensilità) = CHF 48'435.--, a
cui vanno aggiunti gli assegni familiari di CHF 7'200.-- ottenendo così un
reddito annuo lordo parti a CHF 55'635.--.
In conclusione considerando l’importo di CHF 55'635.-- quale
reddito da computare ai fini del calcolo, lo stesso va rettificato nel seguente
modo:
Fabbisogno di base LAPS
50’350
+ spesa computabile LAPS
56’621
- reddito computabile LAPS
88’850
- sostanza computabile come reddito LAPS 0
- altre prestazioni computabili LAPS 9’658
= LACUNA DI REDDITO LAPS ANNUA 8’463
Da cui si deduce il diritto ad un AFI mensile, per il periodo dal
01.09.2012 al 31.10.2012 di CHF 705.--, anziché i CHF 692.--, considerati dalla
Cassa nella determinazione dell’importo da restituire.
In conclusione è emerso che nel periodo dal 1° settembre 2012 al
31 ottobre 2012 il diritto alle prestazioni sociali sarebbe stato di
complessivi CHF 1'410.-- e non di complessivi CHF 3'038.--. La differenza di
CHF 1'628.-- risulta pertanto indebitamente percepita, come dal seguente
conteggio:
Assegno integrativo percepito:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 1'519.-- CHF 3'038.-- (A)
Assegno integrativo di diritto:
dal 01.09.2012 al 31.10.2012/2 mesi a CHF 705.-- CHF 1'410.--
(B)
Totale assegno a nostro favore (A) / (B) CHF
1'628.--(…)” (cfr. doc. III)
1.4. In data 22 aprile e 11 maggio
2015 il TCA ha concesso all’insorgente due termini di 10 giorni per prendere
visione della risposta di causa, presentare eventuali osservazioni scritte e
mezzi di prova (cfr. doc. IV; V).
La ricorrente è rimasta
silente.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’importo chiesto in restituzione a titolo di assegni integrativi percepiti
indebitamente nel periodo dal 1° settembre sino al 31 ottobre 2012 sia o meno
corretto.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a)
è domiciliato nel cantone al
momento della richiesta;
b)
coabita, anche soltanto in forma
parziale, con il figlio;
c)
ha il domicilio nel Cantone da
almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)."
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.2. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è
costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale
del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e
immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge
tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie
conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
Giova rilevare che l’art.
6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15
febbraio 2013.
Il nuovo tenore è il
seguente:
" f) 1/15
della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le
altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una
coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento.”
(cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita
dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
salariata;
b) gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi
legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.
1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per
acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT
versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al
massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media
ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi
sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza
contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv.
2)"
L’art. 8 cpv. 1 lett. g
Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato
il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino
Ufficiale 2010, 297).
Il nuovo
tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:
"
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria
contro le malattie
vigenti
al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di
riferimento.”
L'art. 9 Laps riguarda la
spesa per l'alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo
riconosciuto dalla
di riferimento composte legislazione
da una persona: sulle
prestazioni complementari
all'AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di importo
riconosciuto dalla
riferimento composte legislazione
sulle prestazioni
da due persone: complementari
all'AVS/AI per i
coniugi
c) per le unità di importo
riconosciuto dalla
riferimento composte da legislazione
sulle prestazioni
più di due persone: complementari
all'AVS/AI per i
coniugi maggiorato del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento
convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la
quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b
cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore
fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della
legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo
massimo.
Il 1° gennaio 2008 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.
10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Infine l'art. 10 cpv. 1
Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:
"
La soglia d’intervento corrisponde
alla somma di:
a) per il titolare importo
corrispondente al limite minimo
del diritto: previsto
dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
persona
sola
b) per la prima perso- importo
corrispondente alla metà del
na supplementare limite minimo
previsto dalla legislazione sulle
dell'unità di riferi- prestazioni
complementari all'AVS/AI per la
mento persona
sola
c) per la seconda e importo
corrispondente al limite minimo
la terza persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il
primo figlio
mento:
d) per la quarta e la importo
corrispondente al limite minimo
quinta persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il
terzo figlio
mento:
e) per la sesta e ogni importo
corrispondente al limite minimo
ulteriore persona previsto
dalla legislazione sulle
supplementare prestazioni
complementari all'AVS/AI
dell'unità di riferi- per il
quinto figlio"
mento:
L’art. 10 cpv. 2 Laps, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr.
16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art.
10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e
fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15
febbraio 2008 pag. 110).
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai
limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella
misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni
complementari all’AVS/AI.
Per l’anno 2011 la soglia
di intervento corrisponde alla somma di:
"
- per il titolare del diritto,
l’importo corrisponde, per la persona sola, a
fr. 17'368.-;
- per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della
persona sola, ossia fr. 8'684.-;
- per la seconda e per la terza
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr.
9'112.- ciascuna;
- per la quarta e per la quinta
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr.
6’074.- ciascuna;
- per la sesta e ogni ulteriore
persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.-
ciascuna."
(le sottolineature sono del
redattore; cfr.
www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2011%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2011)."
Gli importi della soglia
di intervento appena menzionati valgono pure per gli anni 2012, 2013 e 2014
(cfr.
www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2012%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2012; www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013;
www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2014%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:
Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2014).
Con l’art. 1 del Decreto
esecutivo concernente la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Laps) del 26 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la soglia di intervento per gli anni 2015 e
2016 è stata modificata come segue:
"
a) CHF 17'441.- per il titolare
del diritto;
b) CHF 8'720.- per la prima persona
supplementare dell’unità di riferimento;
c) CHF 9'150.- per la seconda e per la
terza persona supplementare dell’unità di riferimento;
d) CHF 6'100.- per la quarta e per la
quinta persona supplementare dell’unità di riferimento;
e) CHF 3'050.- per la sesta e ogni
ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 56/2014
del 28 novembre 2014)
2.3. Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
"
Il diritto alle prestazioni
sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo
competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle
prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di
segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni
indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione
straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna
il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di
complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento
delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione
periodica;
b) dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di
revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
dall’utente. (cpv. 5)."
2.4. L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10
Reg.Laps precisa che
" E'
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento
pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile
residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la
decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.5. Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag.
547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile
(miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).
2.7. A
motivazione dell’ordine di restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto nel
novembre 2012 (cfr. doc. 2; 3; 8) è venuta a conoscenza del fatto che RI 1, dal
1° settembre al 31 ottobre 2012, ha lavorato presso la ditta __________ di __________
percependo un salario mensile lordo di CHF 2'376.15 per il mese di settembre
(cfr. doc. 8d) e di CHF 1'479.45 per l’ottobre 2012, pari, sommati agli assegni
familiari percepiti mensilmente di CHF 600.- e rapportati su base annua per un
totale di CHF 7'200.--, a CHF 55’635.-- (cfr. doc. III).
L’insorgente, dal canto
suo, ha fatto valere la circostanza che lei ed il marito nel corso dell’anno
2012 avrebbero percepito un reddito totale di CHF 51'260.— (cfr. doc. I) .
2.8. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto riguarda il
principio della restituzione, evidenzia che la Cassa, quando con decisione del 7 agosto 2012 ha accordato all’assicurata un assegno integrativo a far tempo dal
mese di luglio 2012 per un totale mensile di CHF 1'519.--, non tenendo conto
del reddito derivante dall’attività lavorativa che la medesima avrebbe svolto
nei mesi di settembre ed ottobre 2012 senza darne comunicazione
all’amministrazione (cfr. doc. 1).
Come visto sopra, nel mese
di novembre 2012 è emerso che la ricorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2012 ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________, proseguendo la propria attività
lavorativa nella ditta anche nel novembre 2012 (cfr. doc. 8d; 8e; 8f; 7).
E’ pertanto evidente che,
essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile
dell’insorgente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo
andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Di conseguenza la
ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
Considerandi
indebitamente perlomeno parte degli assegni integrativi afferenti al periodo
settembre-ottobre 2012.
La Cassa poteva, di conseguenza, emettere la decisione di restituzione essendo date le premesse
della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).
2.9
Occorre ora stabilire se
l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
Per quanto concerne il
reddito percepito dall’assicurata, nei mesi di settembre ed ottobre 2012 alle
dipendenze della __________, va evidenziato che l’art. 46 Laf prevede che alle
prestazioni familiari cantonali sono tra l’altro applicabili, sempreché la
legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni della legislazione
federale sulla LPGA e sulle prestazioni complementari.
Le Direttive concernenti
le prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011
(stato al 1° gennaio 2015), al p.to 4620.02 enunciano:
" Per la
determinazione dell’importo da restituire ci si deve basare sulla situazione
effettiva nel periodo per cui devono essere restituite prestazioni.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
Inoltre per
stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo ed
all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito
computabile, la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA
39.2010
-5 del 15 settembre 2010).
Infatti, per
quanto attiene alla soglia di intervento, la stessa viene determinata, giusta
l’art. 10 Laps, facendo riferimento agli importi corrispondenti ai limiti
minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 LPC l'importo della prestazione complementare annua è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.
La Laps,
poi, agli art. 6 e 8 Laps, riguardanti il reddito e la spesa computabili,
elenca i redditi e le spese rinviando spesso alla Legge tributaria (LT) per
meglio definire di che redditi o spese specifici si tratti (cfr. consid. 2.2.).
L’art. 50
cpv. 1 e 2 LT prevede che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate
e riscosse per ogni periodo fiscale.
Il periodo
fiscale corrisponde all’anno civile.
Ai sensi
dell’art. 51 LT il reddito imponibile è determinato in base
ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale, che come appena visto
corrisponde all’anno civile.
Al
riguardo cfr. STCA 39.2013.5 del 28 novembre 2013 consid. 2.9., massimata in
RtiD II-2014 N. 10 pag. 64-65.
Pertanto, a ragione, la
Cassa ha adeguato i calcoli degli assegni integrativi alla reale situazione
economica della ricorrente nel periodo settembre-ottobre 2012 (cfr. consid. 2.8.),
tenendo conto delle spese e dei redditi conteggiati su base annua.
2.10
Per quanto riguarda, più
specificatamente, il reddito da attività lavorativa conseguito dall’assicurata
nei mesi di settembre e ottobre 2012 alle dipendenze della __________ di __________
(cfr. doc. 8d; 8e), la Cassa, per stabilire l’importo annuo da conteggiare nei
nuovi calcoli relativi al periodo in esame, ha sommato gli stipendi mensili di
settembre (CHF 2'376.15; cfr. doc. 8d) e di ottobre 2012 (CHF 1'479.45; cfr.
doc. 8e), ottenendo l’ammontare complessivo di CHF 3'855.60, che è in seguito
stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua, comprendendo
il versamento della tredicesima, come segue:
(CHF 2'376.15 +
CHF1'479.45) / 2 x 13 = CHF 25'061.40
(cfr. doc. 8d, 8e; III)
Alla somma totale di CHF
25’061.40 sono stati aggiunti i redditi da indennità di malattia, calcolati
anch’essi su base annua partendo da quanto percepito nei mesi di settembre ed
ottobre 2012 senza tenere conto di tredicesima (cfr. doc. III; consid. 1.3.),
come segue:
(CHF 1'410.20 + 2'485.35)
/ 2 x 12 = CHF 23'373.30
(cfr. doc. 8d; 8e; III)
Al totale di CHF 48’434.70
(fr. 25’061.40 + fr. 23'373.30; arrotondato a CHF 48’435.--) devono essere
aggiunti CHF 7'200.-- annui, pari a CHF 600 mensili, percepiti a titolo di
assegni familiari per i tre figli minorenni (cfr. doc. 8d; 8e; III; consid.
1.3
).
In conclusione, il reddito
di RI 1 ammonta a CHF 55'635.--, come rettamente stabilito dalla Cassa nella
propria risposta di causa del 20 aprile 2015 (cfr. doc. III).
All’importo di fr.
55'635.-- va infine sommato il reddito da attività indipendente del marito per
il 2012 di fr. 17'000.-- risultante dalla decisione di tassazione per l’anno
2012.
emessa il 1° ottobre 2014 (cfr. doc. A3) a cui fa peraltro riferimento la
ricorrente (cfr. doc. I), nonché il valore locativo della propria abitazione di
fr. 16'215.-- (cfr. doc. III1) per complessivi fr. 72'635.--.
Il reddito globale determinante
per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante
all’insorgente nei mesi di settembre e ottobre 2012 corrisponde, quindi, a fr.
72'635.--, come emerge dal calcolo della Cassa di cui alla risposta di causa
(cfr. doc. III1).
2.11
Alla luce di tutto quanto
esposto, ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate
altre le voci dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare
l’importo degli assegni integrativi chiesti in restituzione, il ricorso di RI 1,
come proposto dall’amministrazione con la risposta di causa (cfr.doc. III),
deve essere parzialmente accolto.
L’assicurata è
conseguentemente tenuta a rimborsare alla Cassa a titolo di assegni integrativi
indebitamente percepiti nel periodo dal settembre all’ottobre 2012 non
l’importo di fr. 1'654.-- fissato nella decisione su reclamo impugnata, bensì
la somma di fr. 1'628.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che RI 1 è
tenuta a restituire l'importo di fr. 1’628.-- a titolo di assegni integrativi
percepiti a torto nei mesi di settembre e ottobre 2012.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti