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Decisione

39.2015.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.6. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,

l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79

OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P

4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.

2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V

105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale

obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.8. Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.9. Nell'evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché non l’avrebbe informata

tempestivamente dell’inizio della propria attività lavorativa dipendente presso

l’__________ a decorrere dal 1° settembre 2013 con uno stipendio mensile lordo

di fr. 4'000.--.

Come visto

nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che, anche nel

caso in cui l’assicurato avesse debitamente avvertito il Servizio competente

per gli assegni integrativi, ossia il Servizio centrale delle prestazioni

sociali, del cambiamento intervenuto nella propria situazione, non è

sostenibile che il medesimo abbia potuto ritenere in buona fede di avere avuto

diritto di percepire gli AFI nonostante lo svolgimento di un’attività

retribuita, senza perlomeno accertarsi che ciò fosse corretto (cfr. doc. A;

consid. 1.4.).

L’insorgente, per contro,

sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al

riguardo egli ha asserito che da una lettera del 30 ottobre 2013 dell’Istituto

delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, Servizio assegni familiari risulta che l’Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari era al corrente, al più tardi dall’8 ottobre 2013, dell’inizio della

sua attività lavorativa.

Il ricorrente ha precisato

che è vero che il Servizio assegni familiari è un servizio distinto dal Sevizio

centrale delle prestazioni sociali competente per gli assegni integrativi. Egli

ha, tuttavia, evidenziato che si tratta di due servizi facenti parte dello

stesso Istituto e che, quindi, la mancanza di comunicazione tra i due servizi

non può essergli imputata nella misura in cui poteva legittimamente ritenere -

anche in considerazione del fatto che, non essendo cognito in questioni

amministrative, tale differenziazione gli risultava difficilmente distinguibile

- che il servizio competente all’erogazione degli AFI fosse a conoscenza della

sua mutata situazione lavorativa.

L’insorgente ha, infine,

osservato che in simili condizioni ha utilizzato quanto ricevuto in perfetta

buona fede pensando di averne diritto per potere vivere lui e la figlia

affidatagli, nonché pagare le spese processuali e di patrocinio dovute alla

complessa procedura di divorzio dalla moglie (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

2.10. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1

Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e

applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure

una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1.).

2.11. In concreto giova, inoltre,

evidenziare che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno

integrativo di fr. 559 al mese per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 emessa

a favore dell’insorgente il 3 settembre 2013 è stato espressamente indicato che

ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità

di riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato

immediatamente all’ufficio che ha emanato i provvedimenti in questione, in

particolare l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento

o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1, 1a).

Anche lo scritto del 3

gennaio 2014 con cui è stato comunicato che l’importo dell’assegno integrativo

dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 riporta che ogni modifica delle

condizioni personali ed economiche deve essere annunciata immediatamente alla “Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle

prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali, quindi non allo

sportello Laps” (cfr. doc. 2).

Pertanto l’assicurato, che

dal 2012 era al beneficio di assegni familiari (a quel momento sia degli

assegni integrativi che degli assegni di prima infanzia; cfr. doc. 8b; A), dopo

aver ricevuto in particolare la decisione del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1),

emanata proprio in concomitanza con l’inizio dell’attività lavorativa quale

aiuto gerente dell’__________ nel settembre 2013 (cfr. doc. 4c), nonché la

comunicazione del 3 gennaio 2014 (cfr. doc. 2) e averle lette accuratamente,

poteva e doveva essere al corrente perlomeno del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.5.), deve essere informata

di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

Come visto, del resto, nel

provvedimento del 3 settembre 2013 è chiaramente indicato che l’inizio di

un’attività lucrativa deve essere comunicato.

2.12. L’assicurato, nel ricorso, ha

indicato che a far tempo al più tardi dall’8 ottobre 2013 l’Istituto delle

assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari era al corrente dell’inizio della sua attività lavorativa, come

dimostrato dalla lettera del 30 ottobre 2013 del Servizio assegni familiari che,

anche se non corrisponde al Servizio centrale delle prestazioni,

specificatamente competente per gli assegni integrativi, è sempre un servizio,

come quello appena menzionato, dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il ricorrente ha, quindi,

censurato il fatto che gli venga imputata la mancata comunicazione fra i due

servizi in questione (cfr. doc. I).

Questa Corte, al riguardo,

rileva innanzitutto che competente per le prestazioni familiari cantonali,

ovvero per gli assegni integrativi e di prima infanzia, è, come già esposto

sopra, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art.

72 Laf).

Inoltre competente per gli

assegni familiari dei salariati ai sensi della LAFam sono

le Casse di compensazione per gli assegni familiari, ossia la Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le Casse professionali e

Considerandi

interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art. 6, 7,

8.

Laf).

Dal sito internet dell’Istituto

delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (cfr. www.iasticino.ch)

emerge, poi, che tale Istituto riunisce diversi enti autonomi con personalità

giuridica propria, tra i quali la Cassa cantonale per gli assegni familiari

(cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).

La Cassa cantonale per gli

assegni familiari, per quanto riguarda le prestazioni, fa capo all’Ufficio

prestazioni dell’IAS che risulta suddiviso in diversi servizi, fra cui il

Servizio assegni familiari che si occupa dell’applicazione delle legislazioni

federali sugli assegni familiari e della legge cantonale di applicazione e

complemento alla LAFam (Laf) e il Servizio centrale delle prestazioni sociali

che si occupa in particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali, per cui anche degli

assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. art. 2 Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Organigramma; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni).

Nel sito internet dell’IAS

quali recapiti viene indicato un solo numero telefonico per l’intero IAS (091

821.

91 11; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Recapiti).

2.13

Nel caso di specie dalle carte

processuali emerge che la decisione di riconoscimento degli assegni integrativi

di fr. 559 al mese per il lasso di tempo agosto 2013 – luglio 2014 del 3

settembre 2013 prevede, quale autorità di emissione del provvedimento,

l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni

familiari di Bellinzona che risulta pure l’autorità alla quale avrebbe potuto

essere inviato un eventuale reclamo contro la decisione in questione (cfr. doc.

1).

Anche la precedente decisione

del 28 agosto 2012 con cui all’assicurato era stato accordato un assegno di

prima infanzia da agosto 2012 a luglio 2013 riporta, quale autorità di

emanazione del provvedimento, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa

cantonale per gli assegni familiari di Bellinzona. Nel rimedio giuridico è ugualmente

indicato che contro il provvedimento poteva essere inoltrato reclamo

all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni

familiari di Bellinzona (cfr. doc. 8b).

Per contro lo scritto del

3.

gennaio 2014 con cui è stato comunicato all’insorgente che l’importo dell’assegno

integrativo dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 è stato allestito dall’Istituto

delle assicurazioni sociali Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari Servizio centrale delle prestazioni sociali (cfr. doc. 2).

Nella decisione del 7

novembre 2014 che ha rifiutato all’assicurato un assegno integrativo è, pure,

indicata, quale autorità di emanazione del provvedimento, così come quale

autorità dove inoltrare un eventuale reclamo, l’Istituto delle assicurazioni

sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio centrale delle

prestazioni sociali (cfr. doc. 3).

Dallo scritto del 30

ottobre 2013 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli

assegni familiari, Servizio assegni familiari si evince, poi, quanto segue:

" ci

riferiamo al diritto per assegni familiari in qualità di persona senza attività

lucrativa, riconosciutole in favore della figlia __________, nata il 4 febbraio

2010.

Considerato che dal colloquio telefonico

avvenuto in data 8 ottobre 2013 risulta che ha iniziato un’attività salariata e

che fino ad oggi non ci è ancora pervenuta al richiesta per l’ottenimento degli

assegni familiari quale salariato, la invitiamo a voler compilare il formulario

che le trasmettiamo in allegato. Alla richiesta dovrà inoltre allegare a copia

del contratto di lavoro e la copia dei conteggi stipendio.

La invitiamo a volerci trasmettere entro 10

giorni dalla ricezione della presente quanto sopra indicato, pertanto fino al

termine degli accertamenti

la

decisione di diritto 15 gennaio 2013 valida dal 1° gennaio 2013, è sospesa

cautelativamente al 30 settembre 2013.”

(Doc. 11k)

Ne discende, in primo

luogo, che, da una parte, non risulta che le decisioni relative agli assegni

integrativi e di prima infanzia emesse fino al dicembre 2013 indichino in modo

preciso che le comunicazioni relative a cambiamenti debbano essere effettuate

all’indirizzo dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per

gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, bensì

è menzionato unicamente l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale

per gli assegni familiari (cfr. doc. 1, 8b).

Dall’altra, però la

comunicazione del 3 gennaio 2014 è chiara nel menzionare che le modifiche delle

condizioni personali ed economiche devono essere annunciate alla Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle

prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. 2).

In secondo luogo, risulta che

agli inizi del mese di ottobre 2013 il ricorrente ha in ogni caso provveduto ad

avvertire l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli

assegni familiari, Servizio assegni familiari dell’inizio della sua attività

lavorativa (cfr. doc. 11k).

2.14

In concreto la questione di

sapere se al fine dell’adempimento dell’obbligo di informare (cfr. consid. 2.4.)

sia sufficiente aver avvisato il Servizio che si occupa degli assegni familiari

fondati sulla LAFam (Servizio assegni familiari), ad esclusione del Servizio centrale

delle prestazioni sociali, competente per gli assegni integrativi, può restare

aperta.

In effetti va considerato,

da un lato, che entrambi i Servizi fanno parte dell’Ufficio delle prestazioni

dell’IAS che si occupa delle prestazioni di tutte le assicurazioni sociali,

segnatamente degli assegni familiari federali, come pure degli assegni

integrativi e di prima infanzia (www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni)

e che, come esposto sopra, l’IAS riunisce diversi enti, fra i quali la Cassa

cantonale per gli assegni familiari (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).

Dall’altro, che, come

visto, la decisione del 3 settembre 2013 con cui all’assicurato è

stato riconosciuto il diritto agli assegni integrativi dal 1° agosto 2013 al 31

luglio 2014, la quale contempla l’obbligo di annunciare ogni cambiamento, in

particolare l’inizio di un’attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la

decisione, è stata emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa

cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. 1; 1a).

Nel

provvedimento del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1), come pure nella decisione del

28.

agosto 2012 relativa alla concessione di un assegno di prima infanzia (cfr.

doc. 8b), non vi è accenno alcuno al Servizio centrale delle prestazioni

sociali competente per gli assegni integrativi e di prima infanzia.

Il Servizio centrale delle

prestazioni sociali risulta essere stato menzionato soltanto dal gennaio 2014,

peraltro in una comunicazione relativa alla conferma dell’entità dell’assegno

integrativo dal gennaio 2014 e non in una decisione vera e propria di

concessione di assegni.

Pertanto secondo questo

Tribunale all’assicurato, tutto ben considerato, può essere imputata una

negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.7.)

per non avere informato espressamente il Servizio centrale delle prestazioni

sociali circa il cambiamento nella sua situazione lavorativa a decorrere dal 1°

settembre 2013 (cfr. STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).

La decisione su reclamo

contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro motivo.

2.15

Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012

AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono

dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a

seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche

qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile

fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame

avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,

di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta

alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere

chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P

32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto

del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva

essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui

questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto

riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,

sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al riguardo cfr. pure STF

C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015.

2.16

Nel caso concreto il TCA

ribadisce che dal mese di settembre 2013 l’insorgente conseguiva un reddito da

attività dipendente di fr. 4'000.-- lordi al mese (cfr.doc. 4c; 4d),

corrispondenti a fr. 52'000.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 4d), contrariamente

a quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 3 settembre 2013 relativa

agli AFI per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 in cui non aveva conteggiato alcunché

a titolo di reddito del lavoro (cfr. doc. 1d).

Se l’assicurato avesse

prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a suo favore dalla Cassa

sul suo conto postale (cfr. doc. 1) nel periodo settembre 2013 – agosto 2014,

nonché alla Tabella di calcolo allegata alla decisione del 3 settembre 2013

(cfr. doc. 1c; 1d), non avrebbe potuto non rilevare, in primo luogo, che anche

dopo aver iniziato a percepire lo stipendio di fr. 4’000.-- lordi al mese e

soprattutto dopo la sua comunicazione telefonica dell’ottobre 2013 al Servizio

assegni familiari, l’importo dell’assegno integrativo non aveva subito

modifiche.

Un’attenta lettura degli

estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo in questione e della

Tabella di calcolo degli assegni integrativi del 3 settembre 2013 avrebbe

permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di

constatare che la Cassa non aveva apportato alcuna correzione all’ammontare

dell’assegno integrativo a seguito dell’inizio dell’attività lavorativa.

L’assicurato avrebbe così

potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo da settembre 2013 gli era

riconosciuto un assegno integrativo di importo certamente superiore a quello di

diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il

corretto reddito da lui percepito dal mese di settembre 2013.

Vista l’entità

dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa da settembre

2013, di fr. 4'000.-- lordi rispetto all’ammontare mensile dell’AFI di fr.

559.

--, calcolato senza considerare alcun reddito del lavoro, al ricorrente non

poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo

dell’assegno che gli spettava.

Per quanto riguarda i

redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario

possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di

famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle

prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.

Di conseguenza nel caso di

specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale

veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché della Tabelle di calcolo

del 3 settembre 2013 avrebbe permesso all’insorgente di constatare che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito conseguito da settembre 2013 (al riguardo cfr. STCA

39.2013.4

del 15 luglio 2013).

L’insorgente avrebbe,

perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque

considerato il conseguimento di un reddito e avrebbe, conseguentemente, dovuto

segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno

chiedere dei ragguagli in merito.

L’assicurato non ha

proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere

dunque riconosciuta la sua buona fede.

Infine, per quanto attiene

al fatto che il ricorrente sembri sostenere che la Cassa sia incorsa in un

errore nella misura in cui il Servizio assegni familiari non ha comunicato al

Servizio centrale delle prestazioni sociali l’inizio dell’attività lavorativa

da lui annunciato al più tardi l’8 ottobre 2013 (cfr. doc. I pag. 3; al

riguardo cfr. STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015), è utile osservare che un

eventuale errore da parte della parte resistente non permette in ogni caso di

giungere ad una conclusione differente.

Infatti la mancanza di buona

fede da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’eventuale

errore dell’amministrazione (cfr. STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid.

3.4.3

; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006 consid. 6.2.4.).

2.17

Alla luce di quanto sopra

esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente,

primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la

decisione su reclamo della Cassa del 19 maggio 2015.

Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.5.; 2.8.).

A titolo abbondanziale

giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze

dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità

di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella

decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. A pag. 4).

Questo tema non è,

comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015

consid. 2.15.; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA

39.2013.6

del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009

consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti