39.2015.6
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7 ottobre 2015Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2015.6
rs
Lugano
7 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
redattrice:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 19 maggio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 21 gennaio 2015, ha
ordinato a RI 1 di restituire l'importo di fr. 6’149.-- che avrebbe percepito a
torto a titolo di assegni integrativi dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014
(cfr. doc. 6).
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti all’assicurato, in quanto in occasione della richiesta
di rinnovo nel luglio 2014 da parte dell’interessato è venuta a sapere che il
medesimo, dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014, ha svolto un’attività
lucrativa presso l’__________ percependo, dal 1° settembre 2013 al 6 giugno
2014, uno stipendio mensile lordo di fr. 4’000.-- e dal 7 giugno al 31 luglio
2014 un’indennità infortunio tramite il datore di lavoro (cfr. doc. 6).
1.2. Il 22 gennaio 2015 l’assicurato
ha fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi, sostenendo,
da una parte, che __________ (della Cassa cantonale di compensazione per assegni
familiari, Servizio assegni familiari; cfr. doc. 8a) era al corrente da
settembre 2013 che avrebbe iniziato un’attività lucrativa presso la __________.
Egli ha indicato che in effetti nel mese di ottobre 2013 ha ricevuto la
revisione del diritto dell’anno 2014 e che in seguito ha riportato i dati allo
sportello Laps.
Dall’altra, egli ha fatto
valere di essere confrontato a una situazione economica drammatica (cfr. doc. 8).
1.3. Con decisione del 12 marzo
2015 la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurato, poiché, non avendo
comunicato l’inizio di un’attività lavorativa a far tempo dal mese di settembre
2013, allo stesso non poteva essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 9).
1.4. A seguito del reclamo
interposto da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 11), la Cassa, il
19 maggio 2015, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il
contenuto del suo primo provvedimento, non riconoscendogli la buona fede.
L’amministrazione, al
riguardo, ha segnatamente rilevato:
" (…)
L’Ufficio delle prestazioni dell’Istituto
delle assicurazioni sociali è suddiviso in sei distinti Servizi, tra i quali
figurano:
-Il Servizio assegni familiari si occupa dell’applicazione delle
legislazioni federali sugli assegni familiari (LAFam e LAF) e della legge
cantonale di applicazione e complemento alla LAFam (Laf);
-il Servizio centrale delle prestazioni sociali si occupa in
particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione ed il
coordinamento delle prestazioni sociali cantonali.
L’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia (API),
prestazioni sociali cantonali, sono disciplinati dalla Legge sugli assegni di
famiglia (legge cantonale) la cui competenza d’applicazione è attribuita al
Servizio centrale delle prestazioni sociali.
Sulle decisioni per il diritto all’AFI e all’API è menzionato
chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale od economica, quale, ad esempio, l’inizio o la
cessazione di una attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la
decisione (sottolineatura nostra).
Nella lettera di comunicazione datata 30 ottobre 2013, richiamata
in sede di reclamo (doc. 5), è indicato: “(…) la decisione di diritto 15
gennaio 2013 valida dal 1° gennaio 2013, è sospesa cautelativamente dal 30
settembre 2013. (…)”.
La Cassa fa rilevare che nello scritto 30 ottobre 2013 si fa
espressamente riferimento agli assegni familiari in qualità di persona senza
attività lucrativa e non agli assegni di complemento (AFI/API).
La Cassa osserva che in data 12 ottobre 2012 sono state intimate
al signor RI 1 le decisioni di accoglimento AFI, risp. API con decorrenza dal
1° ottobre 2012, in data 3 gennaio 2013 è stata inviata la lettera di
comunicazione relativa agli adeguamenti AFI e API a decorrere dal 1° gennaio
2013 ed in data 3 settembre 2013 sono state nuovamente notificate le decisioni
di accoglimento AFI, risp. API valide dal 1° agosto 2013.
Si conclude pertanto che, nel corso del mese di gennaio 2013, non
è stata trasmessa al signor RI 1, da parte della Cassa, decisione in materia
AFI/API:
Occorre inoltre precisare che il signor RI 1 non ha ricevuto, da
parte della Cassa, la decisione AFI adeguata al cambiamento subentrato, ossia
l’inizio dell’attività lavorativa in data 1° settembre 2013, in qualità di
aiuto gerente presso l’Albergo Locanda Castagnola, con uno stipendio mensile
lordo di CHF 4'000.--.
A titolo abbondanziale, anche nell’ipotesi in cui il Servizio competente
fosse stato debitamente informato circa il cambiamento intervenuto nella sua
situazione, non è sostenibile che il signor RI 1 abbia potuto ritenere in buona
fede di avere avuto diritto di percepire gli AFI nonostante l’inizio di
un’attività lucrativa retribuita, senza perlomeno accertarsi che ciò fosse
corretto. Un’attenta lettura da parte del signor RI 1 della tabella di calcolo
allegata alla decisione in suo possesso di data 3 settembre 2013, valida dal
01.08.2013 al 31.07.2014 - periodo nel quale veniva svolta l’attività
lavorativa - avrebbe permesso di constatare che non figurava il reddito da
attività indipendente e avrebbe dovuto segnalare l’errore all’amministrazione.
(…)” (Doc. A)
1.5. L’assicurato, sempre
patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la
decisione su reclamo del 19 maggio 2015, chiedendo, in via preliminare, la
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l’accoglimento
della domanda di condono.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha, in particolare, addotto:
" (…) Come
emerge dal doc. 5 allegato al reclamo, ossia dalla lettera 30 ottobre 2013
dell’Istituto, lo stesso Istituto era perfettamente a conoscenza, al più
tardi dall’8 ottobre 2013, che il reclamante aveva iniziato un’attività
salariata.
E’ ben vero che come sostenuto nella
decisione impugnata la lettera 30 ottobre 2013 emana:
- dall’Istituto delle assicurazioni
sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio assegni
familiari e non
- dall’Istituto delle assicurazioni
sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Sevizio centrale
delle prestazioni sociali.
In realtà però trattasi sempre dell’Istituto
delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari anche se di due servizi diversi. La mancanza di comunicazioni tra
due servizi dello stesso Istituto non può essere imputata al ricorrente, che
poteva legittimamente ritenere che il servizio competente all’erogazione degli
assegni integrativi era a conoscenza della sua mutata situazione lavorativa.
Questo tanto più quando si considera che
per il ricorrente tale differenziazione risulta difficilmente distinguibile,
avendo a che fare con un meccanico di automobili di professione non cognito di
questioni sociali, che non avendo più trovato occupazione nel suo settore si è
adattato a lavorare in un esercizio pubblico.
6. Il reclamante in perfetta buona fede ha
quindi utilizzato quanto ricevuto, pensando di averne diritto, per poter vivere
e pagare le spese processuali e di patrocinio dovute alla pendente e complessa
procedura di divorzio dalla moglie. Oltre al dover sopportare tali spese egli
si doveva anche occupare della figlia a lui affidata, che all’evidenza oltre a
pregiudicargli le possibilità di guadagno gli crea delle spese di mantenimento
alle quali la madre non partecipa.
7. RI 1 ha pertanto percepito la
prestazione indebita in perfetta buona fede come richiesto dalla legge. Ciò
perlomeno dal mese di ottobre 2013 all’agosto 2014 (per il mese di settembre
2013, come in prima sede, egli ammettete un onere di restituzione rateale vista
la disperata situazione finanziaria).
(…)” (Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del 30
giugno 2015 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie
conclusioni e ha postulato la reiezione dell'impugnativa (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011
consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del
26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre
2013 consid. 2.11.).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della
restituzione dell’importo di fr. 6'149.-- percepito indebitamente a titolo di
assegni integrativi nel periodo dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2014.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all'assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)."
Ai
sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)"
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.3. Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps,
relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv.
3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui .stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.4. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento
pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile
residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la
decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.5. Per quanto
riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.6. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79
OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P
4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid.
2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.8. Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.9. Nell'evenienza concreta la
Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché non l’avrebbe informata
tempestivamente dell’inizio della propria attività lavorativa dipendente presso
l’__________ a decorrere dal 1° settembre 2013 con uno stipendio mensile lordo
di fr. 4'000.--.
Come visto
nei fatti, l’amministrazione abbondanzialmente ha evidenziato che, anche nel
caso in cui l’assicurato avesse debitamente avvertito il Servizio competente
per gli assegni integrativi, ossia il Servizio centrale delle prestazioni
sociali, del cambiamento intervenuto nella propria situazione, non è
sostenibile che il medesimo abbia potuto ritenere in buona fede di avere avuto
diritto di percepire gli AFI nonostante lo svolgimento di un’attività
retribuita, senza perlomeno accertarsi che ciò fosse corretto (cfr. doc. A;
consid. 1.4.).
L’insorgente, per contro,
sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere gravoso. Al
riguardo egli ha asserito che da una lettera del 30 ottobre 2013 dell’Istituto
delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, Servizio assegni familiari risulta che l’Istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari era al corrente, al più tardi dall’8 ottobre 2013, dell’inizio della
sua attività lavorativa.
Il ricorrente ha precisato
che è vero che il Servizio assegni familiari è un servizio distinto dal Sevizio
centrale delle prestazioni sociali competente per gli assegni integrativi. Egli
ha, tuttavia, evidenziato che si tratta di due servizi facenti parte dello
stesso Istituto e che, quindi, la mancanza di comunicazione tra i due servizi
non può essergli imputata nella misura in cui poteva legittimamente ritenere -
anche in considerazione del fatto che, non essendo cognito in questioni
amministrative, tale differenziazione gli risultava difficilmente distinguibile
- che il servizio competente all’erogazione degli AFI fosse a conoscenza della
sua mutata situazione lavorativa.
L’insorgente ha, infine,
osservato che in simili condizioni ha utilizzato quanto ricevuto in perfetta
buona fede pensando di averne diritto per potere vivere lui e la figlia
affidatagli, nonché pagare le spese processuali e di patrocinio dovute alla
complessa procedura di divorzio dalla moglie (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte rileva innanzitutto che l’art. 30 cpv. 1
Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni e
applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf, enuncia che le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1.).
2.11. In concreto giova, inoltre,
evidenziare che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno
integrativo di fr. 559 al mese per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 emessa
a favore dell’insorgente il 3 settembre 2013 è stato espressamente indicato che
ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità
di riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato
immediatamente all’ufficio che ha emanato i provvedimenti in questione, in
particolare l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa, nonché l’aumento
o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc. 1, 1a).
Anche lo scritto del 3
gennaio 2014 con cui è stato comunicato che l’importo dell’assegno integrativo
dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 riporta che ogni modifica delle
condizioni personali ed economiche deve essere annunciata immediatamente alla “Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle
prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali, quindi non allo
sportello Laps” (cfr. doc. 2).
Pertanto l’assicurato, che
dal 2012 era al beneficio di assegni familiari (a quel momento sia degli
assegni integrativi che degli assegni di prima infanzia; cfr. doc. 8b; A), dopo
aver ricevuto in particolare la decisione del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1),
emanata proprio in concomitanza con l’inizio dell’attività lavorativa quale
aiuto gerente dell’__________ nel settembre 2013 (cfr. doc. 4c), nonché la
comunicazione del 3 gennaio 2014 (cfr. doc. 2) e averle lette accuratamente,
poteva e doveva essere al corrente perlomeno del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.5.), deve essere informata
di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, del resto, nel
provvedimento del 3 settembre 2013 è chiaramente indicato che l’inizio di
un’attività lucrativa deve essere comunicato.
2.12. L’assicurato, nel ricorso, ha
indicato che a far tempo al più tardi dall’8 ottobre 2013 l’Istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari era al corrente dell’inizio della sua attività lavorativa, come
dimostrato dalla lettera del 30 ottobre 2013 del Servizio assegni familiari che,
anche se non corrisponde al Servizio centrale delle prestazioni,
specificatamente competente per gli assegni integrativi, è sempre un servizio,
come quello appena menzionato, dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il ricorrente ha, quindi,
censurato il fatto che gli venga imputata la mancata comunicazione fra i due
servizi in questione (cfr. doc. I).
Questa Corte, al riguardo,
rileva innanzitutto che competente per le prestazioni familiari cantonali,
ovvero per gli assegni integrativi e di prima infanzia, è, come già esposto
sopra, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art.
72 Laf).
Inoltre competente per gli
assegni familiari dei salariati ai sensi della LAFam sono
le Casse di compensazione per gli assegni familiari, ossia la Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le Casse professionali e
Considerandi
interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari (cfr. art. 6, 7,
8.
Laf).
Dal sito internet dell’Istituto
delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (cfr. www.iasticino.ch)
emerge, poi, che tale Istituto riunisce diversi enti autonomi con personalità
giuridica propria, tra i quali la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).
La Cassa cantonale per gli
assegni familiari, per quanto riguarda le prestazioni, fa capo all’Ufficio
prestazioni dell’IAS che risulta suddiviso in diversi servizi, fra cui il
Servizio assegni familiari che si occupa dell’applicazione delle legislazioni
federali sugli assegni familiari e della legge cantonale di applicazione e
complemento alla LAFam (Laf) e il Servizio centrale delle prestazioni sociali
che si occupa in particolare dell’applicazione della Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali, per cui anche degli
assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. art. 2 Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Organigramma; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni).
Nel sito internet dell’IAS
quali recapiti viene indicato un solo numero telefonico per l’intero IAS (091
821.
91 11; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Recapiti).
2.13
Nel caso di specie dalle carte
processuali emerge che la decisione di riconoscimento degli assegni integrativi
di fr. 559 al mese per il lasso di tempo agosto 2013 – luglio 2014 del 3
settembre 2013 prevede, quale autorità di emissione del provvedimento,
l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni
familiari di Bellinzona che risulta pure l’autorità alla quale avrebbe potuto
essere inviato un eventuale reclamo contro la decisione in questione (cfr. doc.
1).
Anche la precedente decisione
del 28 agosto 2012 con cui all’assicurato era stato accordato un assegno di
prima infanzia da agosto 2012 a luglio 2013 riporta, quale autorità di
emanazione del provvedimento, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa
cantonale per gli assegni familiari di Bellinzona. Nel rimedio giuridico è ugualmente
indicato che contro il provvedimento poteva essere inoltrato reclamo
all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni
familiari di Bellinzona (cfr. doc. 8b).
Per contro lo scritto del
3.
gennaio 2014 con cui è stato comunicato all’insorgente che l’importo dell’assegno
integrativo dal 1° gennaio 2014 restava di fr. 559 è stato allestito dall’Istituto
delle assicurazioni sociali Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari Servizio centrale delle prestazioni sociali (cfr. doc. 2).
Nella decisione del 7
novembre 2014 che ha rifiutato all’assicurato un assegno integrativo è, pure,
indicata, quale autorità di emanazione del provvedimento, così come quale
autorità dove inoltrare un eventuale reclamo, l’Istituto delle assicurazioni
sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Servizio centrale delle
prestazioni sociali (cfr. doc. 3).
Dallo scritto del 30
ottobre 2013 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli
assegni familiari, Servizio assegni familiari si evince, poi, quanto segue:
" ci
riferiamo al diritto per assegni familiari in qualità di persona senza attività
lucrativa, riconosciutole in favore della figlia __________, nata il 4 febbraio
2010.
Considerato che dal colloquio telefonico
avvenuto in data 8 ottobre 2013 risulta che ha iniziato un’attività salariata e
che fino ad oggi non ci è ancora pervenuta al richiesta per l’ottenimento degli
assegni familiari quale salariato, la invitiamo a voler compilare il formulario
che le trasmettiamo in allegato. Alla richiesta dovrà inoltre allegare a copia
del contratto di lavoro e la copia dei conteggi stipendio.
La invitiamo a volerci trasmettere entro 10
giorni dalla ricezione della presente quanto sopra indicato, pertanto fino al
termine degli accertamenti
la
decisione di diritto 15 gennaio 2013 valida dal 1° gennaio 2013, è sospesa
cautelativamente al 30 settembre 2013.”
(Doc. 11k)
Ne discende, in primo
luogo, che, da una parte, non risulta che le decisioni relative agli assegni
integrativi e di prima infanzia emesse fino al dicembre 2013 indichino in modo
preciso che le comunicazioni relative a cambiamenti debbano essere effettuate
all’indirizzo dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per
gli assegni familiari, Servizio centrale delle prestazioni sociali, bensì
è menzionato unicamente l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale
per gli assegni familiari (cfr. doc. 1, 8b).
Dall’altra, però la
comunicazione del 3 gennaio 2014 è chiara nel menzionare che le modifiche delle
condizioni personali ed economiche devono essere annunciate alla Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari Servizio centrale delle
prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. 2).
In secondo luogo, risulta che
agli inizi del mese di ottobre 2013 il ricorrente ha in ogni caso provveduto ad
avvertire l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli
assegni familiari, Servizio assegni familiari dell’inizio della sua attività
lavorativa (cfr. doc. 11k).
2.14
In concreto la questione di
sapere se al fine dell’adempimento dell’obbligo di informare (cfr. consid. 2.4.)
sia sufficiente aver avvisato il Servizio che si occupa degli assegni familiari
fondati sulla LAFam (Servizio assegni familiari), ad esclusione del Servizio centrale
delle prestazioni sociali, competente per gli assegni integrativi, può restare
aperta.
In effetti va considerato,
da un lato, che entrambi i Servizi fanno parte dell’Ufficio delle prestazioni
dell’IAS che si occupa delle prestazioni di tutte le assicurazioni sociali,
segnatamente degli assegni familiari federali, come pure degli assegni
integrativi e di prima infanzia (www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Ufficiodelleprestazioni)
e che, come esposto sopra, l’IAS riunisce diversi enti, fra i quali la Cassa
cantonale per gli assegni familiari (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/missione).
Dall’altro, che, come
visto, la decisione del 3 settembre 2013 con cui all’assicurato è
stato riconosciuto il diritto agli assegni integrativi dal 1° agosto 2013 al 31
luglio 2014, la quale contempla l’obbligo di annunciare ogni cambiamento, in
particolare l’inizio di un’attività lucrativa, all’ufficio che ha emanato la
decisione, è stata emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali - Cassa
cantonale per gli assegni familiari (cfr. doc. 1; 1a).
Nel
provvedimento del 3 settembre 2013 (cfr. doc. 1), come pure nella decisione del
28.
agosto 2012 relativa alla concessione di un assegno di prima infanzia (cfr.
doc. 8b), non vi è accenno alcuno al Servizio centrale delle prestazioni
sociali competente per gli assegni integrativi e di prima infanzia.
Il Servizio centrale delle
prestazioni sociali risulta essere stato menzionato soltanto dal gennaio 2014,
peraltro in una comunicazione relativa alla conferma dell’entità dell’assegno
integrativo dal gennaio 2014 e non in una decisione vera e propria di
concessione di assegni.
Pertanto secondo questo
Tribunale all’assicurato, tutto ben considerato, può essere imputata una
negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.7.)
per non avere informato espressamente il Servizio centrale delle prestazioni
sociali circa il cambiamento nella sua situazione lavorativa a decorrere dal 1°
settembre 2013 (cfr. STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_398/2013 del 7 giugno 2013).
La decisione su reclamo
contestata deve, tuttavia, essere confermata per un altro motivo.
2.15
Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012
AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono
dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a
seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche
qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile
fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame
avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore,
di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta
alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere
chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
In un'altra sentenza P
32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto
del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva
essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui
questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto
riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,
sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al riguardo cfr. pure STF
C 264/05 del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015.
2.16
Nel caso concreto il TCA
ribadisce che dal mese di settembre 2013 l’insorgente conseguiva un reddito da
attività dipendente di fr. 4'000.-- lordi al mese (cfr.doc. 4c; 4d),
corrispondenti a fr. 52'000.-- comprensivi della tredicesima (cfr. doc. 4d), contrariamente
a quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 3 settembre 2013 relativa
agli AFI per il periodo agosto 2013 – luglio 2014 in cui non aveva conteggiato alcunché
a titolo di reddito del lavoro (cfr. doc. 1d).
Se l’assicurato avesse
prestato la debita attenzione ai versamenti effettuati a suo favore dalla Cassa
sul suo conto postale (cfr. doc. 1) nel periodo settembre 2013 – agosto 2014,
nonché alla Tabella di calcolo allegata alla decisione del 3 settembre 2013
(cfr. doc. 1c; 1d), non avrebbe potuto non rilevare, in primo luogo, che anche
dopo aver iniziato a percepire lo stipendio di fr. 4’000.-- lordi al mese e
soprattutto dopo la sua comunicazione telefonica dell’ottobre 2013 al Servizio
assegni familiari, l’importo dell’assegno integrativo non aveva subito
modifiche.
Un’attenta lettura degli
estratti conto mensili di Postfinance relativi al periodo in questione e della
Tabella di calcolo degli assegni integrativi del 3 settembre 2013 avrebbe
permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di
constatare che la Cassa non aveva apportato alcuna correzione all’ammontare
dell’assegno integrativo a seguito dell’inizio dell’attività lavorativa.
L’assicurato avrebbe così
potuto e dovuto rilevare che per i mesi a far tempo da settembre 2013 gli era
riconosciuto un assegno integrativo di importo certamente superiore a quello di
diritto, in quanto l’amministrazione non aveva in ogni caso computato il
corretto reddito da lui percepito dal mese di settembre 2013.
Vista l’entità
dell’importo di reddito erroneamente non conteggiato dalla Cassa da settembre
2013, di fr. 4'000.-- lordi rispetto all’ammontare mensile dell’AFI di fr.
559.
--, calcolato senza considerare alcun reddito del lavoro, al ricorrente non
poteva sfuggire che questa circostanza avrebbe avuto delle conseguenze sull’importo
dell’assegno che gli spettava.
Per quanto riguarda i
redditi conseguiti dai membri dell’unità di riferimento, non è necessario
possedere particolari conoscenze nel settore del diritto degli assegni di
famiglia, e, in particolare, nell’ambito del conteggio specifico delle
prestazioni. Ognuno sa quanto percepisce ogni mese da un’attività lavorativa.
Di conseguenza nel caso di
specie già una semplice lettura degli estratti del conto postale sul quale
veniva versato l’assegno integrativo mensile, nonché della Tabelle di calcolo
del 3 settembre 2013 avrebbe permesso all’insorgente di constatare che la Cassa non aveva tenuto conto del reddito conseguito da settembre 2013 (al riguardo cfr. STCA
39.2013.4
del 15 luglio 2013).
L’insorgente avrebbe,
perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva comunque
considerato il conseguimento di un reddito e avrebbe, conseguentemente, dovuto
segnalare immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno
chiedere dei ragguagli in merito.
L’assicurato non ha
proceduto in tal senso. Anche per questo motivo, pertanto, non può essere
dunque riconosciuta la sua buona fede.
Infine, per quanto attiene
al fatto che il ricorrente sembri sostenere che la Cassa sia incorsa in un
errore nella misura in cui il Servizio assegni familiari non ha comunicato al
Servizio centrale delle prestazioni sociali l’inizio dell’attività lavorativa
da lui annunciato al più tardi l’8 ottobre 2013 (cfr. doc. I pag. 3; al
riguardo cfr. STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015), è utile osservare che un
eventuale errore da parte della parte resistente non permette in ogni caso di
giungere ad una conclusione differente.
Infatti la mancanza di buona
fede da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’eventuale
errore dell’amministrazione (cfr. STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid.
3.4.3
; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006 consid. 6.2.4.).
2.17
Alla luce di quanto sopra
esposto questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente,
primo presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la
decisione su reclamo della Cassa del 19 maggio 2015.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.5.; 2.8.).
A titolo abbondanziale
giova osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze
dell’insorgente deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità
di un pagamento rateale, come del resto evidenziato dalla Cassa stessa nella
decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. A pag. 4).
Questo tema non è,
comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad
occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015
consid. 2.15.; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA
39.2013.6
del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009
consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti