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39.2015.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2015 sono stati redatti i rapporti di servizio della Polizia Città di __________.

Dagli stessi rileviamo che dal 31 gennaio 2015 all'8 febbraio 2015 e dal 6

marzo 2015 al 7 aprile 2015 sono stati effettuati dei controlli mirati, onde

stabilire la situazione abitativa della signora RI 1; in base alle verifiche si

è potuto concludere la presenza regolare del signor __________, padre di __________,

presso l'economia domestica della signora RI 1.

Sulla base dei rapporti in possesso

della Cassa, si chiede alla signora RI 1 di esporre le proprie osservazioni;

dal verbale d'incontro del 3 giugno 2015 si evince: “(...) La signora RI 1

dichiara che il suo fidanzato, signor __________, rispettivamente alla sua

prima comunicazione datata 26 gennaio 2015 trasmessa alla Cassa, nell'ultimo

periodo (mese di marzo 2015) è stato spesso presso di lei in quanto entrambe le

bambine non stavano bene.

La signora RI 1 comunica che non

ha un veicolo e considerato le varie visite all'Ospedale __________ di __________,

necessitava di un aiuto.

Ora la situazione familiare è

ritornata ad essere quella descritta nel mese di marzo 2015. (...) (recte:

gennaio 2015)”.

(…)

5. L'art. 23

del Codice civile svizzero applicabile (cfr. art. 1d RLaps) nel definire la

nozione di domicilio per quanto riguarda le prestazioni in oggetto sancisce che

il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di

stabilirvisi durevolmente (cpv. 1) e che nessuno può avere contemporaneamente

il suo domicilio in più luoghi (cpv. 2).

La relativa giurisprudenza ha avuto

modo di osservare che se una persona risiede regolarmente in due o più luoghi,

va comunque considerato quale "domicilio" il luogo dove essa ha

costituito il centro dei suoi interessi vitali, ciò che va determinato in base

a circostanze oggettive e riconoscibili e non semplicemente in funzione dei

suoi propositi.

6. Ora,

considerato tutto quanta sopra esposto, l'AFI, risp. l'API, deve essere

determinato tenendo in considerazione il signor __________ nell'unità di

riferimento; la Cassa non può che riconfermare integralmente le decisioni di

rifiuto del 7 maggio 2015.” (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su

reclamo del 22 giugno 2015 RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al

TCA.

Il suo patrocinatore

chiede al TCA quanto segue:

" (…)

- la decisione su

reclamo della CCC per gli assegni familiari del 22 giugno 2015 è riformata nel

senso che gli assegni familiari AFI a beneficio di RI 1 per la figlia __________

sono riconosciuti retroattivamente dal 1. maggio 2015, fino a che la situazione

di fatto e di diritto permarrà immutata.

La Sig.a RI 1 si impegna ad informare immediatamente la Cassa

competente in caso di ogni modifica relativa alla situazione familiare (unità

di riferimento).” (Doc. I)

Egli ritiene che __________

non debba essere considerato nell’unità di riferimento, rilevando:

" (…)

- il Signor __________

è domiciliato a __________, paese in cui vive; è proprietario di una casa

propria, vi paga tutti i suoi contributi sia comunali che fiscali, lavora quale

autista prevalentemente in __________, è membro e vice-presidente dell'ufficio

del __________ di __________ nonché membro del __________ del __________ con

sede a __________. Siccome padre di una bimba di pochi mesi, è ovvio che appena

gli è possibile e quando il tempo glielo consente, la raggiunge presso la madre.

Come confermato in occasione dell'udienza con i rappresentanti della Cassa del

3 giugno 2015, è stato ammesso che in occasione delle visite alla figlia, si

fermava o si ferma anche per la notte o il weekend, segnatamente quando la

bambina ha problemi di salute. Ma ciò non configura di certo un reato, anzi un

atto d'amore dovuto, e ciò non può necessariamente determinare una situazione

reale di convivenza con la madre così come giudicato dai rappresentanti della

Cassa. In siffatte circostanze, senza ombra di dubbio, il centro degli

interessi di __________ è da riconoscere indiscutibilmente a __________, suo

paese di domicilio effettivo dove esercita pure i suoi diritti politici.

Testi: Municipio

di __________ - __________ di __________ — __________ del __________

- RI 1 vive sola

con le due figlie __________ e __________ a __________ dove paga tutti i suoi

contributi. E' titolare di un appartamento in affitto in __________ ed ha una

Cassa malati per sé e le bambine. Beneficia di un anticipo di contributo per

alimenti per la figlia __________ concesso dalla Stato in relazione alla

morosità dell'ex-marito tuttora latitante.

Mal si comprende pertanto l'accanimento dei rappresentanti della

Cassa nei confronti di persone con redditi modesti che chiedono unicamente

quanto lo Stato può per legge concedere per poter affrontare la vita in modo

dignitoso, segnatamente se le conseguenze di fatto ricadono su delle creature

in tenera età.

Si ritiene pertanto che nel caso specifico la Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari abbia agito ed emesso una decisione nei

confronti della Signora RI 1 in modo surrettizio basandosi su valutazioni di presunzioni

soggettive non confortate dalla realtà dei fatti.

Si nega nel modo più assoluto la convivenza tra la Signora RI 1 e

il Signor __________ come pure la comunione dei mezzi economici ad eccezione

dell'assegno di mantenimento di fr. 1'100.- mensili che il Signor __________

corrisponde alla figlia __________. (…)”

(Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 19

agosto 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso, sottolineando che:

" (…)

In particolare, si è certi nel ritenere che una relazione come

quella in questione vada considerata come una convivenza stabile ai sensi Laps

e meglio ai sensi dell’art. 2a lett. a del Regolamento.” (Doc. III)

1.4. Il 26 agosto 2015

l’assicurata e il suo patrocinatore hanno inviato al TCA uno scritto del

seguente tenore:

" … la

Signora RI 1 non ha nulla da aggiungere al suo ricorso del 22 luglio 2015.

Tuttavia a comprova della sua onestà, conformemente all’impegno

assunto nel ricorso in oggetto, conferma che dal 1. settembre 2015 ha

trasferito il suo domicilio presso il Signor __________ a __________

approfittando del fatto, tra l'altro, che la figlia maggiore __________, ha potuto

essere iscritta alla Scuola elementare di __________.

Si ribadisce comunque la richiesta, a motivo del fatto che il

padre della sua prima figlia __________ è sempre latitante e come tale il

convivente dal 1. settembre 2015 __________ non è nella possibilità di

richiederne l'affiliazione, del riconoscimento dell'assegno integrativo per la

figlia __________ fino a che la situazione di fatto permarrà immutata.” (Doc.

V)

Al riguardo la Cassa l’8

settembre 2015 ha rilevato:

" (…)

Mediante lo scritto di data 26 agosto 2015 la signora RI 1

comunica che a decorrere dal 1° settembre 2015 ha trasferito il suo domicilio a

__________ presso il signor __________, padre della seconda figlia della

signora RI 1, __________ (15.09.2014).

Visto quanto sopra, ed a maggior ragione, la Cassa, come già

asserito nella risposta di causa di data 19 agosto 2015, è certa nel ritenere

che una relazione come quella in questione, vada considerata come una

convivenza stabile ai sensi dell'art. 2a lett. a del Regolamento

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. (…)” (Doc.

VIII)

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se rettamente o meno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, al fine di determinare il diritto agli assegni integrativi e agli

assegni di prima infanzia di RI 1, ha considerato nella sua unità di

riferimento, oltre alle sue due figlie, pure __________, padre della sua

seconda figlia nata il 15 settembre 2014.

2.2

Ai sensi

dell’art. 4 Laps,:

"

1L’unità di riferimento

è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è

considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai

figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a

Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di

riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia

di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n.

4773.

del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena

visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre

2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è

costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o

se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi,

a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore

fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita

dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento

del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005

relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"

2.2

Unità di

riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa

parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in

comune.

Questa regola era stata definita per garantire la

parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica

di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di

mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza

in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la

sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma

applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1,

affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il

TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei

due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale

sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti

mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere

definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso

particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita

stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo

margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva

un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di

molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art.

4.

cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal

titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il

regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la

convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal

Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione

della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori

hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a

definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono

figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita

ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento

alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20

settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di

Stato il 26 settembre 2006 (cfr. doc. X; consid. 1.5.), in relazione all’art.

2a Reg.Laps risulta:

" Articolo

2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre

2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile

se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi

analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano

figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners

nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla

vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione

congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale",

leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio,

ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione

congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una

presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi,

dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in

particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza

avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta

elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata

in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale

federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla

necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia

in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

2.3

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con il giudizio appena

citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un

beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale

aveva avuto una figlia.

Inoltre

in una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et

d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la

jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a

considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une

communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS

FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche

Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons

une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des

concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne

assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet

qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans

l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un

devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette

optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts

à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du

12.

janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;2P.230/2005 du 10

juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS

GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im

Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und

Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER

STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe

[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce

propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable

et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la

fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière

appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable,

notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent

ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre

d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions

alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du

concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire

accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la

limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

(…).”

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015 l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso

dall’amministrazione, ossia che a una beneficiaria dell’assistenza sociale

andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente

(“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione

in proposito.

Può non essere decisivo

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., relativa all’assistenza sociale al cui ambito è applicabile

l’art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che

l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni

assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo

periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da

sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una

relazione sentimentale da molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con giudizio

36.2014

-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha

stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in

modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già

beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014

era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella

quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014,

superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della

socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Infine, in una sentenza

39.2015.3

del 12 novembre 2015 questo Tribunale ha stabilito che trattandosi di

due assicurati senza figli in comune, la convivenza poteva essere considerata

stabile soltanto sei mesi dopo l’inizio del contratto di locazione della casa

nella quale abitano.

2.4

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 dal 1° settembre 2014 è stata posta al

beneficio di un assegno integrativo di fr. 1'119.-- e di un assegno di prima

infanzia di fr. 1'536.--.

Dell’unità di riferimento facevano

parte tre persone: l’assicurata, che è divorziata dal marito, la figlia __________

(nata nel 2007) e la figlia __________ (nata nel settembre 2014).

Con la decisione su

reclamo qui impugnata la Cassa ha confermato la soppressione delle prestazioni

dal 1° maggio 2015, a seguito di un nuovo calcolo effettuato tenendo conto nell’unità

di riferimento anche di __________, padre di __________, che ha riconosciuto

come propria figlia e per la quale egli versa un contributo alimentare di

mantenimento (cfr. la risoluzione del 20 gennaio 2015 dell’Autorità Regionale

di Protezione __________ di __________, doc. 4).

Il patrocinatore della

ricorrente contesta l’operato dell’amministrazione sostenendo che non vi è

alcuna convivenza in quanto __________ è domiciliato a __________ mentre RI 1

vive a __________ (cfr. consid. 1.2).

L’assicurata successivamente

alla decisione su reclamo ha poi comunicato alla Cassa di avere trasferito il

proprio domicilio a __________ il 1° settembre 2015 (cfr. consid. 1.4).

A tale proposito il TCA

ricorda innanzitutto che determinante è il momento in cui è stata emessa la

decisione su reclamo (cioè il 22 giugno 2015), che delimita temporalmente il

potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_279/2015

del 27 agosto 2015; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; TF 9C_5/2012 del 31

gennaio 2012; I 441/05 del 10 luglio 2006; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag.

220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366).

Fra gli atti dell’incarto

figurano due Rapporti di informazione del 9 febbraio 2015 e del 7 aprile 2015

relativi a dei controlli effettuati nel periodo tra il 31 gennaio e l’8

febbraio 2015, rispettivamente dal 6 marzo 2015 al 7 aprile 2015 dai quali

risulta la presenza regolare di __________ presso il domicilio della ricorrente

a __________ (cfr. doc. 13b: “Dai controlli di cui sopra, risulta la presenza

del veicolo intestato al signor __________, durante gli orari notturni e

nel fine settimana, prevalentemente nel parcheggio privato nr. __________, di

via __________, come si può evincere dal reperto fotografico allegato”.).

Sentita personalmente al

riguardo dall’amministrazione, la ricorrente la quale il 26 gennaio 2015 aveva

dichiarato che __________ “… dorme al mio domicilio solo il venerdì e il

sabato, pranza e cena da me solo il sabato e ogni tanto la domenica” e “in

settimana ogni tanto a dipendenza dagli orari di lavoro passa a trovarci il

mercoledì sera dopocena” (cfr. doc. 4), ha sottolineato che nel mese di marzo

il papà di __________ è stato spesso presso di lei in quanto entrambe le

bambine non stavano bene. Inoltre, non avendo un veicolo e considerate le varie

visite all’Ospedale __________ di __________, necessitava di un aiuto (cfr.

doc. 17a).

Alla luce di questi

elementi il TCA deve concludere che, a ragione, la Cassa ha ritenuto che dal 1°

maggio 2015 deve essere incluso nel calcolo anche __________.

La giurisprudenza federale

e cantonale ha infatti stabilito che ai fini della determinazione di una

convivenza, è irrilevante la forma della vita in comune mentre è determinante

che i partners siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr.

la giurisprudenza citata al consid. 2.3., in particolare STCA 42.2012.2 del 24

aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg.; STCA 39.2015.3

del 12 novembre 2015).

Ciò è il caso di RI 1 e __________.

Inoltre, avendo una figlia

in comune, la convivenza deve essere considerata stabile ai sensi degli art. 4

lett. a Laps e 2a lett. c Reg.Laps.

In simili condizioni la

decisione su reclamo del 22 giugno 2015 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti