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Decisione

39.2016.10

A ragione la Cassa,nel caso di un'ass.attiva al 50% come indip.con redd.annuo di fr.9'000, il cui marito ha un grado di occup.complessivo del 100%,ha negato il rinnovo dell'AFI.Computo di un reddito i

17 ottobre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori indipendenti

hanno attualmente diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia

(AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se il reddito disponibile residuale

dell’unità di riferimento (UR) alla quale appartengono è al di sotto dei limiti

sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e meglio secondo quanto previsto dallo

specifico Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che dettaglia i limiti di

reddito annui a dipendenza del numero dei componenti dell’UR (per il 2015 e

2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL 6.4.1.2.1.).

Questa categoria di

beneficiari pone, in particolare, due ordini di problemi.

In prima linea,

l’Amministrazione competente dovendo determinare il diritto alle succitate

prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli sulla scorta di un reddito da

indipendente stimato in via provvisoria; per prassi consolidata, già oggi non

si considera in ogni caso un reddito da indipendente di importo inferiore a

quello fissato nell’ultima notifica fiscale di tassazione cresciuta in

giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno, l’importo delle inevitabili

decisioni di restituzione che la citata Amministrazione è chiamata ad intimare

a questi beneficiari per prestazioni indebitamente riscosse in considerazione

del reale reddito così come stabilito a livello fiscale.

Importo che poi difficilmente

può essere recuperato.

In secondo luogo, è

possibile osservare come in molti casi, gli AFI-API siano divenuti

un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali l’indipendente ha un

reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di poche migliaia di franchi

all’anno. La situazione descritta genera delle distorsioni del sistema: non si

reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano essere erogati, per anni, allo

scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti attività aziendali nelle quali l’indipendente

nemmeno riesce a coprire le sue spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto

dell’esistenza di un figlio nell’UR che conferisce il diritto a tali

prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che le

descritte situazioni, che generano delle storture e delle distorsioni del

sistema, debbano essere sanate.

Si propone di consolidare

la sopra descritta prassi tramite una specifica base legale, rispettivamente

introdurre un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare

nel calcolo degli AFI-API per il membro dell’UR che esercita la sua attività

lucrativa quale indipendente; analogamente a quanto previsto dall’attuale art.

52 cpv. 3 Laf, il reddito aziendale minimo è fissato al doppio della soglia

d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali

(2015) l’importo corrispondente è di 34'882.- franchi annui.

Le misure descritte

interessano i nuovi casi (cioè le nuove domande di AFI-API) e i casi di

revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè

riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non

dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della sua UR,

l’indipendente potrà richiedere la prestazione assistenziale di modo che il

caso potrà essere preso a carico dall’Amministrazione competente14 la quale

potrà così anche assumerne la gestione secondo quanto previsto dalle specifiche

normative edite dalla Conferenza svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi H.7

in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).

Si propone quindi di

introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3 (valido per l’AFI) e 52 cpv. 4

(valido per l’API se famiglia bi-parentale).

Attualmente vi sono 157 UR

nelle quali almeno un genitore esercita attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente

76 UR nelle quali un genitore è indipendente e l’altro è salariato.

Il risparmio lordo per il

Cantone è così valutato a 0.5 milioni di franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e

0.2 milioni per API (voci di costo 36370005 “Contributi cant. per assegno

familiare integrativo” e 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di

prima infanzia”). Il trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è

limitato e valutato a 0.1 milioni. L’impatto netto della misura può essere

stimato a 0.4 milioni di franchi.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta di

mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche

la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento con il quale hanno chiesto

di stralciare l’art. 47 cpv. 3.

Il Direttore del Dipartimento

della sanità e della socialità, Paolo Beltraminelli, al riguardo si è così

espresso:

" (…)

Anche l'emendamento che riguarda gli indipendenti è importante che

non sia approvato. La tassazione di un lavoratore indipendente non è elaborata

nello stesso momento in cui vengono richiesti gli aiuti AFI e API. Ci sono

numerosi casi di tassazione tardiva che portano i nostri uffici ad emettere

ordini di restituzione, ciò che mette in grave difficoltà le famiglie che per

una distorsione del sistema si ritrovano a dover restituire i soldi

precedentemente ricevuti.

Vi invito quindi a respingere gli emendamenti presentati. (…)”

(Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è

stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in

piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della

Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio

Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di

maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi

ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in

particolare rilevato:

" (…)

6. SUL COMPUTO DEL REDDITO (IPOTETICO)

MINIMO PER IL CALCOLO DELL'AFI E DELL'API IN CASO DI FAMIGLIA MONOPARENTALE O

BIPARENTALE, PER I LAVORATORI INDIPENDENTI

L'accertamento della situazione economica dei lavoratori

indipendenti è critico in molti settori. Negli AFI-API, fino al 2015, il

genitore lavoratore indipendente che chiedeva queste (ndr: prestazioni) doveva

dichiarare il reddito presumibile che avrebbe conseguito dalla sua attività:

questo reddito veniva preso in considerazione per determinare il diritto a

dette prestazioni. In pratica, era lo stesso indipendente ad autocertificare il

suo reddito futuro, non disponendo l'amministrazione pubblica degli strumenti

per poter computare un reddito diverso che non quello dichiarato dallo stesso

genitore, in attesa che l'autorità fiscale si pronunciasse con la notifica di

tassazione per l'anno fiscale di riferimento. Gli AFI-API erano così calcolati

in via provvisoria e, quindi, versati sulla scorta di quanto dichiarato dal

genitore. Come immaginabile, in molti casi i redditi dichiarati erano assai

esigui (dell'ordine di poche migliaia di franchi all'anno!): caso contrario, il

diritto agli AFI-API sarebbe stato precluso.

Di fatto, con la notifica di tassazione, il reddito risultava

essere più elevato rispetto a quanto dichiarato dall'indipendente, di modo che

Considerandi

le prestazioni versate a titolo provvisorio dovevano essere chieste in

restituzione, restituzione che poi difficilmente si concretizzava, non potendo

l'amministrazione dedurre il dovuto dalle prestazioni correnti.

Questa situazione distorta è stata adeguatamente corretta con le

misure messe in atto nel contesto del Preventivo 2016, di modo che, da un lato,

il reddito futuro computabile nel calcolo degli AFI-API non può essere

inferiore rispetto a quello che figura sull'ultima notifica di tassazione

cresciuta in giudicato e, dall'altro, si esige che il lavoratore indipendente

guadagni almeno un minimo dalla sua attività. Altrimenti, lo Stato – versando

gli AFI-API – continuerebbe a sostenere attività indipendenti che senza tali prestazioni

il genitore nemmeno penserebbe di avviare o continuare: queste prestazioni sono

destinate ad aiutare le famiglie e non a mantenere o risanare le attività

indipendenti delle famiglie ticinesi. Continuare con la situazione fino al

2015, comprometterebbe la coesione sociale.

Anche in questo contesto, con il Reg. Laf si sono adeguatamente

considerate le situazioni particolari. In caso di famiglia monoparentale, al

fine di non disincentivare lo svolgimento di un'attività lucrativa

indipendente, al genitore è data la possibilità di comprovarne l'esercizio a

tempo parziale: in tal caso, il reddito (ipotetico) minimo è computato in

proporzione al grado di attività lucrativa indipendente svolta (artt. 20a cpv.

1.

e 21a cpv. 1 Reg. Laf). In caso di famiglia biparentale, se l'altro genitore

o il partner convivente esercita un'attività salariata, il reddito aziendale

minimo è di principio calcolato come per la famiglia monoparentale, ma senza

potere scendere al di sotto del reddito minimo calcolato in funzione del grado

d'attività indipendente necessario al raggiungimento (complessivamente) di

almeno un'attività lucrativa a tempo pieno; rispettivamente se la persona

interessata è contemporaneamente salariata e indipendente, il reddito aziendale

minimo è calcolato in funzione del grado d'attività indipendente necessario al

raggiungimento (complessivamente) di un'attività lucrativa a tempo pieno; e

ancora se la persona interessata è contemporaneamente salariata e indipendente

e l'altro genitore od il partner convivente esercita un'attività salariata, il

reddito aziendale minimo è calcolato analogamente alle situazioni

precedentemente descritte (artt. 20a cpv. 2 e 21a cpv. 2 Reg Laf).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito alcuni

esempi di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riportano di seguito.

Famiglia monoparentale

Se l'attività viene svolta al 60%, con un reddito netto annuo

pari a fr. 30'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene computato

l'importo di fr. 30'000.- quale reddito aziendale.

Se l'attività indipendente viene svolta al 60% con un reddito

netto annuo pari a fr. 20'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene

computato, quale reddito aziendale minimo, un importo di fr. 20'929.-, ovvero

il 60% di 34'882.- (quest'ultimo importo corrisponde al doppio della soglia

d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps).

Famiglia biparentale

Se l'attività dipendente è svolta al 60% e quella indipendente

al 30% con un reddito netto annuo pari a fr. 20'000.-, il reddito aziendale

minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini del

calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo

di fr. 20'000.-.

Se l'attività dipendente è svolta a tempo pieno e quella

indipendente è svolta al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il

reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 6'976.-, ovvero il 20% di 34'882.-:

ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,

l'importo di fr. 6'976.-.

Se l'attività dipendente è svolta al 40% e quella indipendente

al 60% con un reddito aziendale netto annuo pari a fr. 10'000.-, il reddito

aziendale minimo corrisponde a fr. 20'929.-, ovvero il 60% di 34'882.-: ai fini

del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,

l'importo di fr. 20'929.-.

Se l'attività dipendente è svolta al 60% (40% + 20%) e quella

indipendente al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il reddito

aziendale minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini

del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,

l'importo di fr. 13'953.-.”

Nel Rapporto di minoranza

del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto, tra l’altro che:

" (…)

● la

misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi

conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi

l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,

bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è

costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps

e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una

sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo

pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)

La minoranza della

Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.1

Il reddito ipotetico: una misura discriminante e

penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione

del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei

lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene

criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),

per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento

nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)

e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i

genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,

poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si

veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi

lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di

vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.

A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito

ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato

di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento

uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo

non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni

anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio

rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei

confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.

5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di

complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi

sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si

impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello

che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un

trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri

dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi

ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi

tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un

Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20

settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le

conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.3

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti che l’assicurata esercita un’attività lucrativa indipendente al 50%,

mentre il marito, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù

dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” e lett. b: “dal

coniuge o partner registrato”), ha un grado d’occupazione complessivo del 100%.

L’assicurata contesta il

computo di fr. 17'441.-- annui per l’attività indipendente, sostenendo di avere

dichiarato all’AVS un reddito annuo di fr. 9'000.-- (cfr. consid. 1.3).

In realtà, come visto

(cfr. consid. 2.2), con la riforma della Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 deve

essere computato agli assicurati indipendenti un reddito ipotetico secondo le

modalità fissate dal Legislatore (art. 47 cpv. 3 Laf) e poi precisate nel

regolamento agli art. 20a cpv. 1 e cpv. 2 lett. c (cfr. consid. 1.2).

Di conseguenza, poiché RI

1.

svolge un’attività indipendente al 50% e il marito ha un grado d’occupazione

complessivo del 100%, a ragione l’amministrazione, ha computato un reddito

ipotetico di fr. 17'441.-- (la metà del reddito ipotetico minimo di fr.

34'882.-- per un’attività indipendente esercitata a tempo pieno).

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione su reclamo del 27 aprile 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti