39.2016.10
A ragione la Cassa,nel caso di un'ass.attiva al 50% come indip.con redd.annuo di fr.9'000, il cui marito ha un grado di occup.complessivo del 100%,ha negato il rinnovo dell'AFI.Computo di un reddito i
17 ottobre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2016.10
dc/sc
Lugano
17 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 27 aprile 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 marzo
2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito:
Cassa), in occasione del rinnovo della richiesta, ha negato a RI 1 il diritto
all’assegno familiare integrativo (AFI), a partire dal 1° marzo 2016.
L’amministrazione ha in
particolare conteggiato un reddito ipotetico da attività indipendente di fr.
34'882.-- oltre ad un reddito da attività dipendente di fr. 13'848.-- e
l’indennità perdita di guadagno dell’assicurazione contro la disoccupazione di
fr. 29'894.-- del marito.
Complessivamente la Cassa
ha fissato a fr. 83'424.-- il reddito computabile, in fr. 75'286.-- le spese e
in fr. 8'890.-- la partecipazione ai premi dell’assicurazione contro le
malattie, per un’eccedenza di reddito Laps di fr. 17’028.--.
1.2. Con decisione su reclamo del
27 aprile 2016 la Cassa ha nuovamente negato il diritto all’AFI, sulla base di
un diverso calcolo:
" (…)
Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto,
per l'anno 2016, è pari a CHF 34'882.--.
L'art. 20a cpv. 2 lett. a) Regolamento Laf, entrato in vigore 1110
gennaio 2016, stabilisce che in caso di famiglia biparentale se un altro membro
dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa salariata oppure
percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il
membro che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d'attività
necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno.
Il citato cpv. 1, prevede che il genitore che non svolge
un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola
mediante la necessaria documentazione, la percentuale d'attività lucrativa
indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione
al grado d'attività lucrativa indipendente così accertata.
La signora RI 1 risulta iscritta alla Cassa __________ nella
categoria indipendente dal 1° febbraio 2015.
Non è presente una decisione di tassazione indicante il reddito da
attività indipendente in quanto l'ultima decisione di tassazione disponibile è
quelle riferita all'anno 2014.
Con dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente, la signora RI 1 ha affermato di svolgere l'attività professionale
nella misura del 50%.
Il signor __________ svolge un'attività lucrativa dipendente c/o __________
e percepisce l'indennità giornaliera disoccupazione (guadagno intermedio) per
un grado totale di occupazione del 100%.
Considerato quanto sopra esposto e più precisamente che la signora
RI 1 svolge l'attività quale indipendente nella misura del 50%, il reddito
aziendale della signora RI 1 deve essere corretto in CHF 17'441.-- annui pari
ad un grado di attività del 50% (CHF 34'882.--. 50%).
4. Il signor __________
percepisce mensilmente un salario orario, risp. l'indennità giornaliera
disoccupazione; la Cassa, onde poter accertare le entrate il più possibile
oggettive-reali, ritiene opportuno basarsi su una media annua; la Cassa ha
ricalcolato il salario e l'indennità giornaliera disoccupazione sulla base dei
conteggi stipendio e disoccupazione da ottobre 2015 a marzo 2016 e ne
conseguono le seguenti modifiche:
- reddito
da attività dipendente contribuente da CHF 13'848.— a CHE 34’819.--;
- indennità
per perdita di guadagno dall'assicurazione contro la disoccupazione da CHF
29'894.-- a CHF 13'375.--;
- contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP da CHE 3'309.-- a CHF
3'507.-;
- contributi
alla previdenza professionale (11 pilastro) da CHF 241.-- a CHF 142.--.
La Cassa ha pertanto effettuato il ricalcolo della
prestazione.
Malgrado il nuovo calcolo, l'unità di
riferimento della signora RI 1 presenta ancora una lacuna di reddito Laps
negativa (- 3'940.-- CHF) la quale non giustifica il riconoscimento delle
prestazioni.
Visto quanto sopra esposto, si giustifica il rifiuto AFI.
5. In sede di
reclamo la signora RI 1 comunica: “(…) Mio marito fino a giugno __________
non avrà più lavoro fino a settembre. La disoccupazione termina a fine giugno.
(…)”
Si fa presente che la signora RI 1, se
lo ritenesse necessario, può presentare alla Cassa, nel corso del mese di
giugno 2016, una richiesta di revisione straordinaria, allegando i relativi
documenti giustificativi.” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su reclamo
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale contesta il
computo di un reddito ipotetico della sua attività indipendente e rileva:
" (…)
Ho un __________ a __________ insieme a un’altra ragazza. Quello
che viene venduto il 33% lo tengo io e il 65% va alla cliente. Tratto __________
e guadagno dai 500 – ai 700 franchi mensili. Sono iscritta all’Avs e dichiarata
9'000.-- franchi annui. Fino a febbraio percepivo gli assegni integrativi e con
la nuova legge non mi spettano più.
Io non voglio essere pagata se non mi spetta nulla però perchè
devo avere un foglio dove risulta che guadagno 17'000.-- franchi annui se con
un piccolo negozio e lavorando al 50% ne dichiaro 9'000.--. Sono in affitto,
pago 800.-- al mese di dentista perchè devo mettermi la dentiera, ho 2 figli e
un marito che finisce la disoccupazione a fine giugno. È normale tutto questo?
(…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 3
giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
2.1. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non
rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.
(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 47 Laf relativo
all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio se cumulativamente:
a) è domiciliato
nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”
2.2. Il nuovo art. 47 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:
" 1Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel
Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel
Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di
riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo
un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento
per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito
aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla
più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini stranieri, il domicilio
secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di
domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
La nuova norma del
Regolamento relativa al reddito aziendale minimo prevede che:
" Art.
20a 1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non
svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola
mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa
indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione
al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.
2In caso di famiglia biparentale:
a) se un altro
membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata
oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo
per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
b) se il
lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità
sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è
determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
c) in tutti
gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
La modifica dell’art. 47
Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015
del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le
ragioni della riforma:
" 8. AFI
e API: lavoratori indipendenti
Mediante la presente
misura si propone di computare per i lavoratori indipendenti un reddito
aziendale minimo.
La misura interesserà i
casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.
Fatti
I lavoratori indipendenti
hanno attualmente diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia
(AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se il reddito disponibile residuale
dell’unità di riferimento (UR) alla quale appartengono è al di sotto dei limiti
sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e meglio secondo quanto previsto dallo
specifico Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che dettaglia i limiti di
reddito annui a dipendenza del numero dei componenti dell’UR (per il 2015 e
2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL 6.4.1.2.1.).
Questa categoria di
beneficiari pone, in particolare, due ordini di problemi.
In prima linea,
l’Amministrazione competente dovendo determinare il diritto alle succitate
prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli sulla scorta di un reddito da
indipendente stimato in via provvisoria; per prassi consolidata, già oggi non
si considera in ogni caso un reddito da indipendente di importo inferiore a
quello fissato nell’ultima notifica fiscale di tassazione cresciuta in
giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno, l’importo delle inevitabili
decisioni di restituzione che la citata Amministrazione è chiamata ad intimare
a questi beneficiari per prestazioni indebitamente riscosse in considerazione
del reale reddito così come stabilito a livello fiscale.
Importo che poi difficilmente
può essere recuperato.
In secondo luogo, è
possibile osservare come in molti casi, gli AFI-API siano divenuti
un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali l’indipendente ha un
reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di poche migliaia di franchi
all’anno. La situazione descritta genera delle distorsioni del sistema: non si
reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano essere erogati, per anni, allo
scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti attività aziendali nelle quali l’indipendente
nemmeno riesce a coprire le sue spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto
dell’esistenza di un figlio nell’UR che conferisce il diritto a tali
prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che le
descritte situazioni, che generano delle storture e delle distorsioni del
sistema, debbano essere sanate.
Si propone di consolidare
la sopra descritta prassi tramite una specifica base legale, rispettivamente
introdurre un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare
nel calcolo degli AFI-API per il membro dell’UR che esercita la sua attività
lucrativa quale indipendente; analogamente a quanto previsto dall’attuale art.
52 cpv. 3 Laf, il reddito aziendale minimo è fissato al doppio della soglia
d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali
(2015) l’importo corrispondente è di 34'882.- franchi annui.
Le misure descritte
interessano i nuovi casi (cioè le nuove domande di AFI-API) e i casi di
revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè
riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non
dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della sua UR,
l’indipendente potrà richiedere la prestazione assistenziale di modo che il
caso potrà essere preso a carico dall’Amministrazione competente14 la quale
potrà così anche assumerne la gestione secondo quanto previsto dalle specifiche
normative edite dalla Conferenza svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi H.7
in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).
Si propone quindi di
introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3 (valido per l’AFI) e 52 cpv. 4
(valido per l’API se famiglia bi-parentale).
Attualmente vi sono 157 UR
nelle quali almeno un genitore esercita attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente
76 UR nelle quali un genitore è indipendente e l’altro è salariato.
Il risparmio lordo per il
Cantone è così valutato a 0.5 milioni di franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e
0.2 milioni per API (voci di costo 36370005 “Contributi cant. per assegno
familiare integrativo” e 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di
prima infanzia”). Il trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è
limitato e valutato a 0.1 milioni. L’impatto netto della misura può essere
stimato a 0.4 milioni di franchi.” (pag. 27-28)
Nel corso della Seduta di
mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche
la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e
Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento con il quale hanno chiesto
di stralciare l’art. 47 cpv. 3.
Il Direttore del Dipartimento
della sanità e della socialità, Paolo Beltraminelli, al riguardo si è così
espresso:
" (…)
Anche l'emendamento che riguarda gli indipendenti è importante che
non sia approvato. La tassazione di un lavoratore indipendente non è elaborata
nello stesso momento in cui vengono richiesti gli aiuti AFI e API. Ci sono
numerosi casi di tassazione tardiva che portano i nostri uffici ad emettere
ordini di restituzione, ciò che mette in grave difficoltà le famiglie che per
una distorsione del sistema si ritrovano a dover restituire i soldi
precedentemente ricevuti.
Vi invito quindi a respingere gli emendamenti presentati. (…)”
(Verbale citato pag. 3460-3461)
Questo emendamento è stato
respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno
di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza
commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30
contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
Il 22 febbraio 2016 è
stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in
piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della
Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio
Nr. 7121 “Preventivo 2016”.
Nel suo Rapporto di
maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi
ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in
particolare rilevato:
" (…)
6. SUL COMPUTO DEL REDDITO (IPOTETICO)
MINIMO PER IL CALCOLO DELL'AFI E DELL'API IN CASO DI FAMIGLIA MONOPARENTALE O
BIPARENTALE, PER I LAVORATORI INDIPENDENTI
L'accertamento della situazione economica dei lavoratori
indipendenti è critico in molti settori. Negli AFI-API, fino al 2015, il
genitore lavoratore indipendente che chiedeva queste (ndr: prestazioni) doveva
dichiarare il reddito presumibile che avrebbe conseguito dalla sua attività:
questo reddito veniva preso in considerazione per determinare il diritto a
dette prestazioni. In pratica, era lo stesso indipendente ad autocertificare il
suo reddito futuro, non disponendo l'amministrazione pubblica degli strumenti
per poter computare un reddito diverso che non quello dichiarato dallo stesso
genitore, in attesa che l'autorità fiscale si pronunciasse con la notifica di
tassazione per l'anno fiscale di riferimento. Gli AFI-API erano così calcolati
in via provvisoria e, quindi, versati sulla scorta di quanto dichiarato dal
genitore. Come immaginabile, in molti casi i redditi dichiarati erano assai
esigui (dell'ordine di poche migliaia di franchi all'anno!): caso contrario, il
diritto agli AFI-API sarebbe stato precluso.
Di fatto, con la notifica di tassazione, il reddito risultava
essere più elevato rispetto a quanto dichiarato dall'indipendente, di modo che
Considerandi
le prestazioni versate a titolo provvisorio dovevano essere chieste in
restituzione, restituzione che poi difficilmente si concretizzava, non potendo
l'amministrazione dedurre il dovuto dalle prestazioni correnti.
Questa situazione distorta è stata adeguatamente corretta con le
misure messe in atto nel contesto del Preventivo 2016, di modo che, da un lato,
il reddito futuro computabile nel calcolo degli AFI-API non può essere
inferiore rispetto a quello che figura sull'ultima notifica di tassazione
cresciuta in giudicato e, dall'altro, si esige che il lavoratore indipendente
guadagni almeno un minimo dalla sua attività. Altrimenti, lo Stato – versando
gli AFI-API – continuerebbe a sostenere attività indipendenti che senza tali prestazioni
il genitore nemmeno penserebbe di avviare o continuare: queste prestazioni sono
destinate ad aiutare le famiglie e non a mantenere o risanare le attività
indipendenti delle famiglie ticinesi. Continuare con la situazione fino al
2015, comprometterebbe la coesione sociale.
Anche in questo contesto, con il Reg. Laf si sono adeguatamente
considerate le situazioni particolari. In caso di famiglia monoparentale, al
fine di non disincentivare lo svolgimento di un'attività lucrativa
indipendente, al genitore è data la possibilità di comprovarne l'esercizio a
tempo parziale: in tal caso, il reddito (ipotetico) minimo è computato in
proporzione al grado di attività lucrativa indipendente svolta (artt. 20a cpv.
1.
e 21a cpv. 1 Reg. Laf). In caso di famiglia biparentale, se l'altro genitore
o il partner convivente esercita un'attività salariata, il reddito aziendale
minimo è di principio calcolato come per la famiglia monoparentale, ma senza
potere scendere al di sotto del reddito minimo calcolato in funzione del grado
d'attività indipendente necessario al raggiungimento (complessivamente) di
almeno un'attività lucrativa a tempo pieno; rispettivamente se la persona
interessata è contemporaneamente salariata e indipendente, il reddito aziendale
minimo è calcolato in funzione del grado d'attività indipendente necessario al
raggiungimento (complessivamente) di un'attività lucrativa a tempo pieno; e
ancora se la persona interessata è contemporaneamente salariata e indipendente
e l'altro genitore od il partner convivente esercita un'attività salariata, il
reddito aziendale minimo è calcolato analogamente alle situazioni
precedentemente descritte (artt. 20a cpv. 2 e 21a cpv. 2 Reg Laf).
L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito alcuni
esempi di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riportano di seguito.
Famiglia monoparentale
Se l'attività viene svolta al 60%, con un reddito netto annuo
pari a fr. 30'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene computato
l'importo di fr. 30'000.- quale reddito aziendale.
Se l'attività indipendente viene svolta al 60% con un reddito
netto annuo pari a fr. 20'000.-, ai fini del calcolo della prestazione viene
computato, quale reddito aziendale minimo, un importo di fr. 20'929.-, ovvero
il 60% di 34'882.- (quest'ultimo importo corrisponde al doppio della soglia
d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps).
Famiglia biparentale
Se l'attività dipendente è svolta al 60% e quella indipendente
al 30% con un reddito netto annuo pari a fr. 20'000.-, il reddito aziendale
minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini del
calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale, l'importo
di fr. 20'000.-.
Se l'attività dipendente è svolta a tempo pieno e quella
indipendente è svolta al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il
reddito aziendale minimo corrisponde a fr. 6'976.-, ovvero il 20% di 34'882.-:
ai fini del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,
l'importo di fr. 6'976.-.
Se l'attività dipendente è svolta al 40% e quella indipendente
al 60% con un reddito aziendale netto annuo pari a fr. 10'000.-, il reddito
aziendale minimo corrisponde a fr. 20'929.-, ovvero il 60% di 34'882.-: ai fini
del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,
l'importo di fr. 20'929.-.
Se l'attività dipendente è svolta al 60% (40% + 20%) e quella
indipendente al 20% con un reddito netto annuo pari a fr. 5'000.-, il reddito
aziendale minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-: ai fini
del calcolo della prestazione viene computato, quale reddito aziendale,
l'importo di fr. 13'953.-.”
Nel Rapporto di minoranza
del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto, tra l’altro che:
" (…)
● la
misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi
conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi
l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,
bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è
costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una
sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo
pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)
La minoranza della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.1
Il reddito ipotetico: una misura discriminante e
penalizzante
La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione
del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei
lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene
criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),
per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento
nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)
e i permessi C (domicilio).
Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i
genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,
poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si
veda computato un salario al 100%.
Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi
lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di
vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.
A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito
ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato
di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il
suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento
uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo
non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni
anche parziali.
È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio
rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?
È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei
confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.
5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di
complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi
sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma
che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si
impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello
che viene computato per il diritto a questi assegni.
Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un
trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri
dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi
ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo
nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi
tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un
Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)
Nella sua seduta del 20
settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le
conclusioni del Rapporto di maggioranza.
2.3
Nella presente fattispecie risulta
dagli atti che l’assicurata esercita un’attività lucrativa indipendente al 50%,
mentre il marito, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù
dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” e lett. b: “dal
coniuge o partner registrato”), ha un grado d’occupazione complessivo del 100%.
L’assicurata contesta il
computo di fr. 17'441.-- annui per l’attività indipendente, sostenendo di avere
dichiarato all’AVS un reddito annuo di fr. 9'000.-- (cfr. consid. 1.3).
In realtà, come visto
(cfr. consid. 2.2), con la riforma della Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 deve
essere computato agli assicurati indipendenti un reddito ipotetico secondo le
modalità fissate dal Legislatore (art. 47 cpv. 3 Laf) e poi precisate nel
regolamento agli art. 20a cpv. 1 e cpv. 2 lett. c (cfr. consid. 1.2).
Di conseguenza, poiché RI
1.
svolge un’attività indipendente al 50% e il marito ha un grado d’occupazione
complessivo del 100%, a ragione l’amministrazione, ha computato un reddito
ipotetico di fr. 17'441.-- (la metà del reddito ipotetico minimo di fr.
34'882.-- per un’attività indipendente esercitata a tempo pieno).
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione su reclamo del 27 aprile 2016 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti