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39.2016.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

39.2016.11

DC/sc

Lugano

13 ottobre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 aprile 2016 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. A seguito dell’esaurimento

del diritto ad indennità di disoccupazione, RI 1 ha inoltrato alla CO 1 (in

seguito: la Cassa) una richiesta di assegni familiari per le persone senza

attività lucrativa in favore della figlia __________, nata il __________ 2008,

a partire dal 29 ottobre 2015.

Dopo avere effettuato i

necessari accertamenti ed avere appurato che __________, padre di __________,

esercita un’attività lucrativa, la Cassa il 22 gennaio 2016 ha respinto la

domanda ritenendo che l’assicurata non può essere ritenuta titolare del diritto

agli assegni familiari secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam.

1.2. Con decisione su opposizione

del 18 aprile 2016 la Cassa ha confermato il rifiuto degli assegni familiari,

rilevando:

" (…)

Nella fattispecie trova quindi applicazione, contrariamente a

quanto sostenuto dall'insorgente che cita unicamente le lettere b. e c., l'art.

7 cpv. 1 lett. a. LAFam secondo il quale, qualora più persone abbiano diritto

agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione

federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, alla persona che esercita

un'attività lucrativa.

A proposito dell'art. 7 della legge, le marg. 401.1 e 404.1 delle

relative direttive (DAFam), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014,

prevedono che le disposizioni dell'art. 7 LAFam sono applicabili immediatamente

qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso

figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di

assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere

chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C

927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 e segg.) DAFam 401.1.

Per quanto precede la Cassa fa osservare che, quale organo

chiamato ad applicare la legge, non le è concessa la facoltà di decidere

un'applicazione più o meno rigorosa delle norme ed è pertanto impossibilitata a

decidere diversamente in merito alla titolarità del diritto agli assegni

familiari.

Anche ad una seconda analisi la presa di posizione del 22 gennaio

2016 della Cassa appare corretta e va quindi confermata.

3.

A titolo abbondanziale la Cassa tiene a far osservare

all'insorgente che per la marg. 104 DAFam, secondo la giurisprudenza può

inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1

DAFam). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare

richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in

proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art.

29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati

direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.

In relazione a quanto indicato la signora RI 1 potrà quindi, se

del caso, inoltrare la richiesta per assegni familiari a nome del signor __________

per il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo. In tal caso, il versamento

degli assegni arretrati le spetterà quindi di diritto. (…)” (Doc. 7)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si

è così espressa:

" … vi

informo che dalla nascita di mia figlia __________ PERCEPISCO SEMPRE

GLI ASSEGNI e ho provveduto (io) a mantenere la stessa in quanto il padre

biologico, perché solamente così si può definire, non si è mai interessato di

mia figlia e non ha versato alimenti. Se il padre di mia figlia percepisse gli

assegni sicuramente, come già fa per gli alimenti, non me li verserebbe. Non ha

mai avuto contatti con mia figlia dalla nascita, anzi, se vogliamo essere

precisi già quando ero in dolce attesa se ne lavato altamente le mani... quindi

non vedo che dubbi ci possano essere...

Vedi scritto del 18.04.16 punto 2. In data 12 gennaio 2016 II sig.

__________ fornisce alla Cassa le informazioni richieste, necessarie per la

corretta applicazione della legge. Dalle nuove informazioni ottenute emerge

quindi un dubbio concorso di diritti da risolvere, sussistente fra i due

genitori...

Quali sarebbero i dubbi???

Che mi versa degli alimenti??? Su che c/c???? -

Che si è interessato alla bambina???? Quando???

Devo procedere con il precetto??? Devo inoltrarne un altro con il

restante importo fino ad oggi con gli interessi e le spese del caso??? Devo

denunciare il padre biologico per il mancato pagamento degli alimenti? Devo

rivolgermi a un avvocato per gli assegni????

Ho già prodotto copia del precetto alla cassa cantonale per gli

assegni familiari inoltrato nel 2010 al Sig. __________, che naturalmente, fece

opposizione la compagna … Lasciare che la compagna faccia opposizione a un

precetto per alimenti ... è interesse verso una figlia???? Dichiarare

alla tassazione che versa gli alimenti per la figlia (non versati) è corretto??

Non aggiungo altro ... Non vorrei sentirmi ripetere che altre

informazioni non "centrano" con il diritto di per gli assegni dal

23 ottobre 2015 al 12 aprile 2016.

Egregi Signori, non so se stiamo parlando la stessa lingua, ma

ribadisco HO L'AUTORITÀ PARENTALE SOLO IO E NON PERCEPISCO ALIMENTI, E LO POSSO

DIMOSTRARE TRANQUILLAMENTE, ho testimoni che possono raccontare chiaramente che

il sig. __________ non ha mai cercato mia figlia e la stessa ha già otto anni.

Concludo chiedendo di ripristinare il diritto di assegni figli,

alla sottoscritta, dal 23 ottobre 2015 in poi, come già era dalla nascita di __________.”

(Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 10

giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Nel suo ruolo di organo di esecuzione della LAFam, designata tale

dal legislatore federale all'art. 14 lett. b. LAFam, alla CO 1 non è data

facoltà di derogare alle norme previste dalla LAFam medesima e quindi, nel

caso, dall'art. 7 cpv. 1 LAFam per quanto attiene all'attribuzione della

titolarità del diritto agli assegni familiari.

La giurisprudenza del Tribunale cantonale e del Tribunale

federale, ha del resto già avuto modo di confermare che le disposizioni di cui

al citato art. 7 cpv. 1 LAFam sono vincolanti ed immediatamente applicabili

qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso

figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di

assegni familiari, così come precisato dalla marg. n. 401.1 delle Direttive

concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam).

Di conseguenza, pur comprendendo le ragioni dell'opponente, la

Cassa è impossibilitata a decidere diversamente e ad attribuirle la titolarità

del diritto agli assegni familiari nel periodo in questione.

Meritatamente alla percezione delle prestazioni tuttavia, la Cassa

osserva come sia in sede di decisione 22 gennaio 2016, sia in sede di decisione

su opposizione 14 aprile 2016, abbia informato la signora RI 1 della

possibilità di rivendicare direttamente il versamento degli assegni familiari

ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAFam, rispettivamente di interporre addirittura in

sostituzione del padre la richiesta per assegni familiari – tramite il datore

di lavoro di questi – e come, in tal caso, il versamento degli assegni

familiari le spetterebbe direttamente, secondo quanto previsto dalla marg. n.

104 DAFam.

4.

A titolo abbondanziale la Cassa riferisce che con decisione del 25

aprile 2016 valida dal 13 aprile 2016, la signora RI 1 è stata – nuovamente – riconosciuta

titolare del diritto agli assegni familiari, in applicazione di disposti di cui

all'art. 7 cpv. 1 lett. b. LAFam.” (Doc. IV)

1.5. Il 13 giugno 2016 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. V).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il diritto agli assegni

familiari a favore della figlia __________, per il periodo dal 23 ottobre 2015

al 12 aprile 2016.

L'art. 2 della legge federale

sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno

2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede

che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche,

versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o

più figli.

L'art. 7 LAFam, relativo

al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora

più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in

virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,

nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona

che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona

presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino

alla maggiore età;

d. la persona

cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Can­tone di

domicilio del figlio;

e. la persona esercitante

un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato

sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota

legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."

In una sentenza pubblicata

in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a

cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della

richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo

stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne

consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai

sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente

percepito la prestazione è tenuta a restituirla (consid. 3 e 4).

In un’altra sentenza

pubblicata in DTF 140 V 485 l’Alta Corte ha stabilito che il testo dell'art. 7 cpv. 2 LAFam

è chiaro e concerne solo la situazione di famiglie in cui due aventi diritto

lavorano in Cantoni diversi. Non vi sono motivi oggettivi per ritenere che il

testo letterale della legge non corrisponda al vero senso della norma, che

pertanto non si applica nei casi in cui un genitore lavora in due Cantoni

diversi (consid. 4.2).

L’art. 8 LAFam prevede

che:

" Gli aventi

diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una

sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai

contributi."

L'art. 9

LAFam, dedicato al "versamento a terzi" precisa invece che:

" 1Qualora

gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esi­gere

che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,

anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può

essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20

capoverso 1 LPGA."

In una

sentenza 8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Dagli atti di causa non risulta se la madre di P._________ eserciti

o meno un'attività lucrativa. Qualora l'interessata fosse professionalmente

inattiva, il diritto agli assegni familiari spetterebbe al padre esercitante

una tale attività (art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam). Se per contro la madre dovesse

svolgere un'attività lavorativa, gli assegni in lite spetterebbero a lei,

avendole la sentenza di divorzio attribuito, all'epoca, l'esercizio esclusivo

dell'autorità parentale su P._________ (art. 7 cpv. 1 lett. b LAFam). Anche se

quest'ultimo vive attualmento presso il padre, gli assegni di formazione sono

in questa costellazione dovuti alla madre. Contrariamente a quanto ritenuto

dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli

assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio

ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un

versamento degli assegni al padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto

soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli

assegni di formazione percepiti. Nel suo ricorso, l'UFAS rileva a giusta

ragione la possibilità per il figlio di chiedere, in virtù dell'art. 9 cpv. 2

LAFam, che gli assegni gli siano versati direttamente. Pure correttamente

l'autorità di vigilanza ricorda che nel caso in cui la madre di P._________

esercitasse un'attività lucrativa, F.________ potrà, se del caso, pretendere il

versamento della differenza di cui all'art. 7 cpv. 2 LAFam, norma, questa, che

prevede che se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente

diritto a norma del primo capoverso sono retti da ordinamenti di due diversi

Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo

l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella

dell'altro. (…)”

2.2

Nella presente

fattispecie la Cassa, dopo avere appurato che il padre di __________ esercita

un’attività lucrativa mentre la madre era, a quel momento, senza un’attività

lucrativa. ha negato alla ricorrente il diritto agli assegni per la figlia.

Secondo

questo Tribunale l’operato dell’amministrazione è corretto.

Infatti

l’art. 7 cpv. 1 LAFam prevede che qualora più persone abbiano diritto agli

assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta prioritariamente alla

persona che esercita un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.1).

D’altra

parte, l’amministrazione ha pure giustamente spiegato all’assicurata il suo

diritto di chiedere e ottenere gli assegni direttamente per il tramite del

datore di lavoro del padre, qualora quest’ultimo non inoltrasse la domanda,

rispettivamente di esigere il versamento diretto degli assegni familiari

qualora gli assegni richiesti dal padre non venissero impiegati per provvedere

alle necessità di __________ (cfr. consid. 1.4 e STCA 39.2013.10 del 9 gennaio

2014.

consid. 1.1).

La decisione

su opposizione del 18 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti