39.2016.11
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13 ottobre 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
39.2016.11
DC/sc
Lugano
13 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. A seguito dell’esaurimento
del diritto ad indennità di disoccupazione, RI 1 ha inoltrato alla CO 1 (in
seguito: la Cassa) una richiesta di assegni familiari per le persone senza
attività lucrativa in favore della figlia __________, nata il __________ 2008,
a partire dal 29 ottobre 2015.
Dopo avere effettuato i
necessari accertamenti ed avere appurato che __________, padre di __________,
esercita un’attività lucrativa, la Cassa il 22 gennaio 2016 ha respinto la
domanda ritenendo che l’assicurata non può essere ritenuta titolare del diritto
agli assegni familiari secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam.
1.2. Con decisione su opposizione
del 18 aprile 2016 la Cassa ha confermato il rifiuto degli assegni familiari,
rilevando:
" (…)
Nella fattispecie trova quindi applicazione, contrariamente a
quanto sostenuto dall'insorgente che cita unicamente le lettere b. e c., l'art.
7 cpv. 1 lett. a. LAFam secondo il quale, qualora più persone abbiano diritto
agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione
federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, alla persona che esercita
un'attività lucrativa.
A proposito dell'art. 7 della legge, le marg. 401.1 e 404.1 delle
relative direttive (DAFam), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014,
prevedono che le disposizioni dell'art. 7 LAFam sono applicabili immediatamente
qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso
figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di
assegni familiari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di scegliere
chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF del 5 luglio 2013, 8C
927/2012 / 8C 933/2012, consid. 4.2 e segg.) DAFam 401.1.
Per quanto precede la Cassa fa osservare che, quale organo
chiamato ad applicare la legge, non le è concessa la facoltà di decidere
un'applicazione più o meno rigorosa delle norme ed è pertanto impossibilitata a
decidere diversamente in merito alla titolarità del diritto agli assegni
familiari.
Anche ad una seconda analisi la presa di posizione del 22 gennaio
2016 della Cassa appare corretta e va quindi confermata.
3.
A titolo abbondanziale la Cassa tiene a far osservare
all'insorgente che per la marg. 104 DAFam, secondo la giurisprudenza può
inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1
DAFam). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare
richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in
proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art.
29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati
direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.
In relazione a quanto indicato la signora RI 1 potrà quindi, se
del caso, inoltrare la richiesta per assegni familiari a nome del signor __________
per il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo. In tal caso, il versamento
degli assegni arretrati le spetterà quindi di diritto. (…)” (Doc. 7)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
" … vi
informo che dalla nascita di mia figlia __________ PERCEPISCO SEMPRE
GLI ASSEGNI e ho provveduto (io) a mantenere la stessa in quanto il padre
biologico, perché solamente così si può definire, non si è mai interessato di
mia figlia e non ha versato alimenti. Se il padre di mia figlia percepisse gli
assegni sicuramente, come già fa per gli alimenti, non me li verserebbe. Non ha
mai avuto contatti con mia figlia dalla nascita, anzi, se vogliamo essere
precisi già quando ero in dolce attesa se ne lavato altamente le mani... quindi
non vedo che dubbi ci possano essere...
Vedi scritto del 18.04.16 punto 2. In data 12 gennaio 2016 II sig.
__________ fornisce alla Cassa le informazioni richieste, necessarie per la
corretta applicazione della legge. Dalle nuove informazioni ottenute emerge
quindi un dubbio concorso di diritti da risolvere, sussistente fra i due
genitori...
Quali sarebbero i dubbi???
Che mi versa degli alimenti??? Su che c/c???? -
Che si è interessato alla bambina???? Quando???
Devo procedere con il precetto??? Devo inoltrarne un altro con il
restante importo fino ad oggi con gli interessi e le spese del caso??? Devo
denunciare il padre biologico per il mancato pagamento degli alimenti? Devo
rivolgermi a un avvocato per gli assegni????
Ho già prodotto copia del precetto alla cassa cantonale per gli
assegni familiari inoltrato nel 2010 al Sig. __________, che naturalmente, fece
opposizione la compagna … Lasciare che la compagna faccia opposizione a un
precetto per alimenti ... è interesse verso una figlia???? Dichiarare
alla tassazione che versa gli alimenti per la figlia (non versati) è corretto??
Non aggiungo altro ... Non vorrei sentirmi ripetere che altre
informazioni non "centrano" con il diritto di per gli assegni dal
23 ottobre 2015 al 12 aprile 2016.
Egregi Signori, non so se stiamo parlando la stessa lingua, ma
ribadisco HO L'AUTORITÀ PARENTALE SOLO IO E NON PERCEPISCO ALIMENTI, E LO POSSO
DIMOSTRARE TRANQUILLAMENTE, ho testimoni che possono raccontare chiaramente che
il sig. __________ non ha mai cercato mia figlia e la stessa ha già otto anni.
Concludo chiedendo di ripristinare il diritto di assegni figli,
alla sottoscritta, dal 23 ottobre 2015 in poi, come già era dalla nascita di __________.”
(Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 10
giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel suo ruolo di organo di esecuzione della LAFam, designata tale
dal legislatore federale all'art. 14 lett. b. LAFam, alla CO 1 non è data
facoltà di derogare alle norme previste dalla LAFam medesima e quindi, nel
caso, dall'art. 7 cpv. 1 LAFam per quanto attiene all'attribuzione della
titolarità del diritto agli assegni familiari.
La giurisprudenza del Tribunale cantonale e del Tribunale
federale, ha del resto già avuto modo di confermare che le disposizioni di cui
al citato art. 7 cpv. 1 LAFam sono vincolanti ed immediatamente applicabili
qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso
figlio e non soltanto nel caso in cui più di una persona presenti richiesta di
assegni familiari, così come precisato dalla marg. n. 401.1 delle Direttive
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam).
Di conseguenza, pur comprendendo le ragioni dell'opponente, la
Cassa è impossibilitata a decidere diversamente e ad attribuirle la titolarità
del diritto agli assegni familiari nel periodo in questione.
Meritatamente alla percezione delle prestazioni tuttavia, la Cassa
osserva come sia in sede di decisione 22 gennaio 2016, sia in sede di decisione
su opposizione 14 aprile 2016, abbia informato la signora RI 1 della
possibilità di rivendicare direttamente il versamento degli assegni familiari
ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAFam, rispettivamente di interporre addirittura in
sostituzione del padre la richiesta per assegni familiari – tramite il datore
di lavoro di questi – e come, in tal caso, il versamento degli assegni
familiari le spetterebbe direttamente, secondo quanto previsto dalla marg. n.
104 DAFam.
4.
A titolo abbondanziale la Cassa riferisce che con decisione del 25
aprile 2016 valida dal 13 aprile 2016, la signora RI 1 è stata – nuovamente – riconosciuta
titolare del diritto agli assegni familiari, in applicazione di disposti di cui
all'art. 7 cpv. 1 lett. b. LAFam.” (Doc. IV)
1.5. Il 13 giugno 2016 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. V).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se correttamente oppure no la Cassa ha negato a RI 1 il diritto agli assegni
familiari a favore della figlia __________, per il periodo dal 23 ottobre 2015
al 12 aprile 2016.
L'art. 2 della legge federale
sugli assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° giugno
2009), dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede
che gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche,
versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o
più figli.
L'art. 7 LAFam, relativo
al concorso di diritti, stabilisce che:
" 1Qualora
più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in
virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,
nell'ordine, a:
a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona
che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona
presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino
alla maggiore età;
d. la persona
cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di
domicilio del figlio;
e. la persona esercitante
un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f. la persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato
sottoposto all'AVS.
2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del
secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il
secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota
legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro."
In una sentenza pubblicata
in DTF 139 V 429 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione a
cascata dell’art. 7 cpv. 1 LAFam non vale soltanto dall’introduzione della
richiesta della seconda persona che fa valere un diritto all’assegno per lo
stesso figlio, ma già dal momento della nascita del diritto al salario. Ne
consegue che gli arretrati devono essere versati alle persone aventi diritto ai
sensi dell’art. 7 cpv. 1 LAFam, mentre la persona che ha indebitamente
percepito la prestazione è tenuta a restituirla (consid. 3 e 4).
In un’altra sentenza
pubblicata in DTF 140 V 485 l’Alta Corte ha stabilito che il testo dell'art. 7 cpv. 2 LAFam
è chiaro e concerne solo la situazione di famiglie in cui due aventi diritto
lavorano in Cantoni diversi. Non vi sono motivi oggettivi per ritenere che il
testo letterale della legge non corrisponda al vero senso della norma, che
pertanto non si applica nei casi in cui un genitore lavora in due Cantoni
diversi (consid. 4.2).
L’art. 8 LAFam prevede
che:
" Gli aventi
diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una
sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai
contributi."
L'art. 9
LAFam, dedicato al "versamento a terzi" precisa invece che:
" 1Qualora
gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della
persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere
che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,
anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.
2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può
essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20
capoverso 1 LPGA."
In una
sentenza 8C_123/2011,8C_132/2011 del 31 maggio 2011 il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Dagli atti di causa non risulta se la madre di P._________ eserciti
o meno un'attività lucrativa. Qualora l'interessata fosse professionalmente
inattiva, il diritto agli assegni familiari spetterebbe al padre esercitante
una tale attività (art. 7 cpv. 1 lett. a LAFam). Se per contro la madre dovesse
svolgere un'attività lavorativa, gli assegni in lite spetterebbero a lei,
avendole la sentenza di divorzio attribuito, all'epoca, l'esercizio esclusivo
dell'autorità parentale su P._________ (art. 7 cpv. 1 lett. b LAFam). Anche se
quest'ultimo vive attualmento presso il padre, gli assegni di formazione sono
in questa costellazione dovuti alla madre. Contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo qualora gli
assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità del figlio
ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato. Un
versamento degli assegni al padre potrebbe pertanto entrare in linea di conto
soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli
assegni di formazione percepiti. Nel suo ricorso, l'UFAS rileva a giusta
ragione la possibilità per il figlio di chiedere, in virtù dell'art. 9 cpv. 2
LAFam, che gli assegni gli siano versati direttamente. Pure correttamente
l'autorità di vigilanza ricorda che nel caso in cui la madre di P._________
esercitasse un'attività lucrativa, F.________ potrà, se del caso, pretendere il
versamento della differenza di cui all'art. 7 cpv. 2 LAFam, norma, questa, che
prevede che se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente
diritto a norma del primo capoverso sono retti da ordinamenti di due diversi
Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo
l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella
dell'altro. (…)”
2.2
Nella presente
fattispecie la Cassa, dopo avere appurato che il padre di __________ esercita
un’attività lucrativa mentre la madre era, a quel momento, senza un’attività
lucrativa. ha negato alla ricorrente il diritto agli assegni per la figlia.
Secondo
questo Tribunale l’operato dell’amministrazione è corretto.
Infatti
l’art. 7 cpv. 1 LAFam prevede che qualora più persone abbiano diritto agli
assegni familiari per lo stesso figlio il diritto spetta prioritariamente alla
persona che esercita un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.1).
D’altra
parte, l’amministrazione ha pure giustamente spiegato all’assicurata il suo
diritto di chiedere e ottenere gli assegni direttamente per il tramite del
datore di lavoro del padre, qualora quest’ultimo non inoltrasse la domanda,
rispettivamente di esigere il versamento diretto degli assegni familiari
qualora gli assegni richiesti dal padre non venissero impiegati per provvedere
alle necessità di __________ (cfr. consid. 1.4 e STCA 39.2013.10 del 9 gennaio
2014.
consid. 1.1).
La decisione
su opposizione del 18 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti