39.2016.13
Sospensione cautelativa AF fino al term.delle vertenze in ambito contributi AVS x il 2013. Sosp. x rifiuto compensazione AF con contrib.AVS inammissib.Dubbio su esigib.contrib.AVS. Sosp.a ragione inve
9 agosto 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2016.13
rs/DC
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La CO 1 (in seguito: Cassa),
il 10 maggio 2016, ha sospeso cautelativamente il versamento degli assegni
familiari a favore di RI 1, quale persona attiva in qualità di indipendente,
per i figli __________ e __________, fino al termine delle vertenze relative ai
contributi personali AVS/AI/IPG per l’anno 2013 (cfr. doc. A3, 2/2; 17/18).
1.2. Con decisione su opposizione
del 14 giugno 2016 la Cassa ha confermato la sospensione cautelativa degli
assegni familiari spettanti all’assicurato, rilevando segnatamente che:
" (…)
La Cassa ha sospeso cautelativamente il diritto agli assegni
familiari (assegni per figli) riconosciuto a nome del signor RI 1 in favore dei
figli __________ e __________ dopo che questi si è opposto alla compensazione
degli assegni familiari con i contributi sociali non pagati per l'anno 2013 ed
oggetto di una procedura di esecuzione operata dal Servizio Incassi della Cassa
__________.
Il signor RI 1 ha giustificato prevalentemente il suo dissenso, in
ragione dell'opposizione inoltrata avverso la decisione di fissazione dei
contributi anno 2013, ma ipotizzando altresì che il mancato versamento degli
assegni familiari - n.d.r.. posti a compensazione con i contributi
rimasti impagati - non sarebbe giustificato neppure nella considerazione che il
debito venga, al termine del contenzioso, sancito come dovuto.
Il signor RI 1 afferma inoltre che un simile provvedimento
cautelativo può essere deliberato solo nel caso esista la concreta possibilità
che il credito non possa più essere riscosso, presupposto che - a suo dire -
non sussisterebbe.
2. Dalla documentazione inviatale dal signor RI 1, la Cassa
ha rilevato l'argomento da questi esposto in sede di opposizione del
26.04.2016, inoltrata alla Cassa __________ avverso la decisione di fissazione
dei contributi del 27.01.2016, dopo essere stato oggetto del precetto esecutivo
notificatogli dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 22.04.2016;
il signor RI 1 ha sostenuto, testualmente: "... dal 01.01.2013 al
30.06.2013 il sottoscritto ha svolto formalmente attività di lavoro
indipendente. In realtà tale attività non ha prodotto alcun reddito. Tale
affermazione è suffragata da decisioni dell'USSI che ha esaminato le scritture
contabili del sottoscritto e deciso il sostegno per il minimo vitale ...".
Avuto riguardo al fatto che l'ammontare del reddito annuo della
persona che esercita un'attività a carattere indipendente, costituisce uno
degli elementi indispensabili per la corretta determinazione del diritto agli
assegni familiari, il cambiamento subentrato nelle sue condizioni reddituali e
che il signor RI 1, non ottemperando al suo obbligo di informare, non ha
provveduto a comunicare tempestivamente, per la Cassa significa - con
verosimiglianza preponderante - che durante l'anno 2013 egli non abbia
raggiunto il limite di reddito stabilito dall'art. 13 LAFam per il
riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone attive in
qualità di indipendenti.
La Cassa ha dunque sospeso il versamento degli assegni familiari
in via cautelare, in attesa dell'esito degli accertamenti, onde evitare di
erogare ulteriori prestazioni al signor RI 1, nella situazione in cui non è
improbabile una richiesta di restituzione.
Diversamente dall'opinione espressa dal signor RI 1, è infatti
parere della Cassa che a fronte di accadimenti pregressi per analoghe
motivazioni (cfr. ad es. decisione su Opposizione della Cassa 27.06.2014),
eventuali prestazioni che dovessero essere oggetto di restituzione potrebbero
anche non essere incassate, così come potrebbero rimanere impagati eventuali
contributi fissati in via definitiva. (...)” (Doc. III1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 14 giugno 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha postulato l’annullamento della medesima nonché del provvedimento
di sospensione dell’erogazione degli assegni familiari del 10 maggio 2016.
A sostegno delle proprie
pretese egli ha addotto, in particolare, che la sospensione degli assegni di
famiglia crea un gravissimo pregiudizio alla sua famiglia che beneficia delle
prestazioni Laps. Al riguardo ha precisato che il mancato versamento degli
assegni ha ridotto ulteriormente, negli ultimi due mesi, il reddito minimo
esistenziale del suo nucleo familiare con gravi conseguenze che rischiano di
perpetrarsi.
Inoltre l’assicurato ha
chiesto, quale provvedimento d’urgenza, di ingiungere alla Cassa di versargli
senza indugio gli assegni familiari di aprile e maggio 2016, come pure di
annullare con effetto immediato il provvedimento di sospensione dell’erogazione
degli assegni familiari del 10 maggio 2016 (cfr. doc. I).
1.4. Con sentenza del 22 giugno
2016 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso del 14 giugno 2016 di RI
1 per denegata e ritardata giustizia in cui si era lamentato della mancata
risposta della Cassa alla sua opposizione dell’11 maggio 2016 avverso la
comunicazione di sospensione cautelativa degli assegni familiari del 10 maggio
2016, ritenuta dal TCA quale decisione. In effetti, come visto (cfr. consid.
1.2.), il 14 giugno 2016, la Cassa ha emanato la relativa decisione su
opposizione. Conseguentemente il ricorso del 14 giugno 2016 è diventato privo
d’oggetto come pure la domanda di misure superprovvisionali volte a ricevere
con effetto immediato gli assegni di famiglia di aprile e maggio 2016 e ad
annullare la sospensione cautelativa, essendo tali misure accessorie alla
decisione finale (cfr. inc. 39.2016.12).
1.5. La Cassa, con risposta del 24
giugno 2016, ha postulato la reiezione sia della domanda di provvedimenti
cautelari e superprovvisionali, che del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Con decreto del 27 giugno
2016 il TCA ha respinto la domanda di RI 1 tendente ad ottenere delle misure
superprovvisionali formulata contestualmente al ricorso del 16 giugno 2016
(cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Questa Corte, dopo aver
ricordato che il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate
pendente causa è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter usufruire
delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale al fine di non
dover far capo all'assistenza, ha rilevato che un esame sommario della documentazione
agli atti non permetteva di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarebbe
stato l’esito finale della lite principale in merito alla correttezza o meno
della sospensione cautelativa del versamento degli assegni di famiglia in
attesa della risoluzione delle vertenze in ambito dei contributi AVS per il
2013 rimasti impagati.
Il TCA ha, inoltre,
evidenziato che “l’assegnazione in via cautelare, durante la procedura di
ricorso, degli assegni di famiglia chiesti dall’assicurato non serve del resto
in alcun modo a conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.
Qualora infatti il ricorso venisse accolto, l’insorgente percepirebbe le
prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio. Per gli
stessi motivi, inoltre, alcun interesse giuridico in gioco è minacciato.”
(cfr. doc. IV).
1.7. Il ricorrente si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 28 giugno 2016 (cfr.
doc. VI + B).
1.8. La Cassa ha presentato le
proprie osservazioni con scritto dell’8 luglio 2016 (cfr. doc. VIII), che è
stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. IX).
Considerandi
2.1
La decisione con cui
l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto
giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo
cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri,
Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p.
141).
In particolare costituisce
decisione finale munita di condizione risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente
l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti
a chiarire definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I
406/ 01; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29
ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M.,
in: www.swisslex.ch).
Una tale decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima
decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che
permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa
di un’altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire
retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982
p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).
Su questo tema cfr. la
STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014; la STCA 42.2008.12 del 5 novembre 2008, la
STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10 settembre 2008,
consid. 4.2).
Nel caso in esame la
Cassa, con decisione del 10 maggio 2016 (cfr. STCA 39.2016.12 consid. h), ha
sospeso cautelativamente il versamento degli assegni di famiglia a favore di RI
1.
per i suoi due figli, nati nel 2005 e 2007, in attesa dell’esito delle
vertenze relative ai contributi AVS per il 2013 (cfr. doc. A3).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 14 giugno 2016 (cfr. doc. A1).
In particolare la parte
resistente ha precisato, da una parte, di avere sospeso l’erogazione degli
assegni, in quanto l’assicurato si è opposto alla compensazione dei medesimi
con i contributi sociali non pagati per l’anno 2013 e oggetto di una procedura
di esecuzione.
Dall’altra, che dalla
documentazione inviata dal ricorrente risulta che lo stesso ha dichiarato di
aver svolto attività lavorativa indipendente dal gennaio al giugno 2013 senza
produrre alcun reddito. Pertanto la Cassa ritiene che, siccome l’ammontare del
reddito annuo della persona che esercita un’attività indipendente costituisce
uno degli elementi indispensabili per la corretta determinazione del diritto
agli assegni familiari, il cambiamento avvenuto nelle sue condizioni economiche
comporta, con verosimiglianza preponderante, che durante il 2013 egli non abbia
raggiunto il limite di reddito stabilito dall’art. 13 LAFam per avere diritto
agli assegni familiari per le persone attive quali indipendenti.
La sospensione provvisoria,
in attesa dell’esito degli accertamenti, ha, quindi, lo scopo di evitare
ulteriori prestazioni all’assicurato nella situazione in cui non è improbabile
una richiesta di restituzione (cfr. doc. A1).
Stante
quanto sopra, la decisione su opposizione del 14 giugno 2016 costituisce una
decisione finale munita di condizione risolutiva ai sensi della summenzionata
giurisprudenza.
2.2
Lo scopo della
sospensione cautelativa è quello, in particolare, di evitare che a un
assicurato, nel caso in cui una fattispecie non sia stata completamente
chiarita, continuino a essere versate prestazioni alle quali non ha
eventualmente più diritto e di cui in seguito non potrebbe più venire richiesta
la restituzione (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
In tale caso
risulta evidente un interesse rilevante dell’amministrazione a evitare nel
limite del possibile una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il
rischio di non recuperare la pretesa.
In concreto la Cassa ha
indicato, in primo luogo, che la sospensione cautelativa del versamento degli
assegni familiari in attesa dell’esito delle vertenze relative ai contributi
AVS per il 2013 ha avuto luogo, poiché l’assicurato si è opposto alla
compensazione dei medesimi con i contributi sociali non pagati per l’anno 2013
e oggetto di una procedura di esecuzione (cfr. doc. A1).
Dalle carte processuali
risulta, in proposito, che il 27 gennaio 2016 la Cassa __________ ha emesso nei
confronti dell’insorgente una decisione di fissazione dei contributi personali
per indipendenti per l’anno 2013 di complessivi fr. 2'628.05. Il provvedimento
specifica i mezzi di diritto, ossia la possibilità di inoltrare opposizione
entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione (cfr. doc. 3 17/18).
Al precetto esecutivo del
13.
aprile 2016 spiccato sulla base della decisione del 26 gennaio 2016 per i
contributi impagati del 2013 di fr. 1'882.85 l’assicurato ha interposto
opposizione il 22 aprile 2016 (cfr.- doc. 3 8/18).
Inoltre il medesimo, il 26
aprile 2016, ha inoltrato opposizione contro la decisione di fissazione dei
contributi sociali emessa dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG il 27 gennaio
2016, affermando di essere venuto a conoscenza di quest’ultima attraverso la
notifica del precetto esecutivo avvenuta il 22 aprile 2016. Egli ha, poi,
precisato che, contrariamente a quanto dichiarato a titolo di reddito presunto
per il 2013, dal gennaio al giugno 2013 l’attività indipendente non ha prodotto
alcun reddito (cfr. doc. 5/18).
L’art. 25 lett. d LAFam
prevede che le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le
loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia, in particolare,
alla compensazione (art. 20 LAVS).
L’art. 20 cpv. 2 LAVS
enuncia che:
" Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a. i crediti derivanti dalla presente legge,
dalla LAI,
dalla legge federale del 25 settembre 1952
sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di
protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell'agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità
giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e
dell'assicurazione contro le malattie.”
Con sentenza 8C_161/2011 +
8C_179/2011 del 6 gennaio 2012, pubblicata in DTF 138 V 2, il Tribunale
federale, pronunciandosi in merito al caso di coniugi che erano debitori di
contributi AVS rimasti impagati e a cui spettavano degli assegni familiari arretrati,
ha deciso che correttamente la Cassa assegni familiari per le persone senza
attività lucrativa aveva proceduto a compensare il debito di contributi AVS con
il credito relativo al pagamento di assegni familiari scaduti.
L’Alta Corte, al riguardo,
ha stabilito che, sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20
cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di
cui all'art. 25 lett. d LAFam.
Inoltre se
l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali
distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti
è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in
compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica
assicurativa e dal punto di vista giuridico.
Secondo le Direttive
concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) emesse
dall’Ufficio federale delle assicurazioni asociali, valide dal 1° gennaio 2009
(stato: 1° gennaio 2016), p.to 802.2:
" L’articolo
20.
capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli assegni familiari in virtù
dell’articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la
LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona
priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v.
DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In caso di versamento a terzi, invece, i
contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività
lucrativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere
compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari
percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26
luglio 2007 consid. 4.3).
La compensazione tra un
credito di un istituto di sicurezza sociale e una prestazione dovuta a un
assicurato può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto
la prestazione spettante all’assicurato non intacca il minimo vitale
riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; STF 9C_741/2009 del
12.
marzo 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 249=SVR 2006 IV Nr. 18
pag. 65; DTF 128 V 50 consid. 4; DTF 115 V 343 consid. 2c).
In una sentenza 8C_55/2010
del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l’Alta Corte, relativamente a
un caso in cui è stata effettuata la compensazione di rendite arretrate
dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art.
52.
LAVS, ha indicato che se l’autorità competente in materia di assistenza sociale
ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo
corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto
esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V
126).
2.3
In concreto è vero che nel
mese di aprile 2016 è stato spiccato un precetto esecutivo per contributi AVS
impagati concernenti l’anno 2013 sulla base della decisione di fissazione del
27.
gennaio 2016 che a quel momento appariva cresciuta in giudicato. Tuttavia è altrettanto
vero che l’assicurato nella sua opposizione del 26 aprile 2016 alla decisione
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del 27 gennaio 2016 ha indicato di aver
preso conoscenza di tale provvedimento unicamente con la notifica, il 22 aprile
2016, del precetto esecutivo (cfr. doc. 3 5/18).
Ne discende che, pendente
la procedura in ambito AVS di contestazione dei contributi AVS per il 2013, non
è dato di sapere se il credito della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG in
relazione ai contributi per il 2013 nel maggio 2016 fosse esigibile (cfr. STFA
H 270/03 del 28 giugno 2004 consid. 3.1.3.) oppure no.
Inoltre, ai fini della
possibilità di compensare i contributi AVS dovuti per il 2013 con gli assegni
familiari correnti nemmeno risulta che sia stato verificato se tramite la compensazione
le risorse del ricorrente venivano ridotte al di sotto del minimo vitale.
L’assicurato (unità di
riferimento composta del medesimo della moglie e dei due figli nati nel 2005 e
nel 2007) perlomeno fino al maggio 2016 era al beneficio di prestazioni
assistenziali ordinarie pari nel mese di maggio 2016 a fr. 1'443 (cfr. doc. 162
inc. 42.2016.18).
Nel caso di specie, tuttavia,
non torna applicabile la giurisprudenza federale secondo cui se vengono erogate
prestazioni dell’assistenza sociale, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione.
In effetti gli assegni di
famiglia fanno parte dei redditi computabili Las presi in considerazione per
determinare la lacuna di reddito Las e dunque l’importo della prestazione
assistenziale a cui ha diritto il ricorrente (cfr. doc. 162 inc. 42.2016.18).
Tenendo conto che
l’importo base mensile per il calcolo del minimo di esistenza LEF per la
famiglia del ricorrente di fr. 2'700 (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo emessa dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello il 1° settembre 2009) è maggiore del
fabbisogno di base Las di fr. 2'110 (cfr. doc. 165 inc. 42.2016.18), ai fini
della compensazione andava in ogni caso esaminato se la deduzione totale (o
anche parziale) degli assegni familiari intacca il minimo vitale dell’insorgente
e della sua famiglia.
In simili condizioni, non
si giustifica la sospensione integrale del versamento degli assegni familiari
decisa nel maggio 2016 a garanzia della copertura del pagamento dei contributi
AVS per il 2013.
2.4
A giustificazione della
sospensione dell’erogazione degli assegni familiari la Cassa ha, però,
formulato una seconda argomentazione, ossia che, essendo emerso dagli atti, e
meglio dalle dichiarazioni dell’assicurato, che dal gennaio al giugno 2013
questi avrebbe svolto attività lavorativa indipendente senza produrre alcun
reddito, il cambiamento avvenuto nelle sue condizioni economiche comporta, con
verosimiglianza preponderante, che durante il 2013 egli non abbia raggiunto il
limite di reddito stabilito dall’art. 13 LAFam per avere diritto agli assegni
familiari per le persone attive quali indipendenti, così che si renderebbe
necessaria una restituzione (cfr. doc. A1; III; VIII).
In effetti l’assicurato
stesso, nella sua opposizione del 26 aprile 2016 alla decisione della Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG del 27 gennaio 2016, ha affermato di aver svolto, nel
periodo gennaio – giugno 2013, un’attività lavorativa indipendente senza
conseguire alcun reddito (cfr. doc. 3 5/18).
Risulta, pertanto,
alquanto dubbio il diritto del ricorrente agli assegni familiari in qualità di
persona esercitante un’attività lucrativa indipendente per il 2013.
In simili condizioni,
ritenuto che nella presente procedura concernente la sospensione a titolo
cautelativo degli assegni familiari si impone un esame sommario della
fattispecie (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4 bb), occorre
concludere che in casu una richiesta di restituzione da parte
dell’amministrazione non si rivela inverosimile e perciò l’interesse di
quest’ultima a evitare una domanda di rimborso non perde di rilevanza (cfr.
STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014).
Di conseguenza l’interesse
della Cassa a non essere confrontata con l’irrecuperabilità degli importi che
potrebbero essere chiesti in restituzione si rivela nella presente evenienza
preponderante rispetto a quello dell’assicurato alla continuazione del
versamento degli assegni familiari.
Dagli atti emerge,
peraltro, che l’insorgente non ha dato seguito all’istruttoria esperita nei
suoi confronti il 18 maggio 2016 e richiamata il 6 giugno 2016 al fine di
chiarire la situazione relativa al suo diritto agli assegni familiari nel 2013
(cfr. doc. VIII; doc. 8 1/1; 5 1/2).
Al riguardo è utile
evidenziare che è vero che la procedura in materia di assicurazioni sociali è
retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;
STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V
157.
consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag.
212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione,
rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio
2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Giova, inoltre, rilevare
che in una sentenza 8C_702/2015 del 15 giugno 2016 il Tribunale federale, in
ambito di assistenza sociale, ha confermato la sospensione delle prestazioni
assistenziali in quanto il ricorrente non aveva firmato delle procure che
autorizzavano il servizio competente a raccogliere informazioni sulla sua situazione
personale ed economica. Una lesione dei diritti fondamentali era da escludere
nella misura in cui era possibile riattivare il versamento delle prestazioni
tramite un atteggiamento cooperante da parte del ricorrente.
Ne discende che la tempestiva
collaborazione del ricorrente permetterà di contribuire al chiarimento della
situazione concernente il suo diritto agli assegni familiari quale persona
esercitante un’attività lucrativa indipendente per il 2013 e conseguentemente, se
del caso, allo sblocco dell’erogazione degli assegni familiari.
2.5
Stante quanto precede (cfr.
consid. 2.4.), la Cassa ha a ragione sospeso a titolo cautelativo nei confronti
di RI 1 il versamento degli assegni familiari.
La decisione su
opposizione del 14 giugno 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti