39.2016.16
Per il mese di 6/2016 la Cassa ha a ragione riconosciuto alla ricorr.per i due figli un assegno integrativo di fr.1'125 corrispondente all'importo massimo dedotti gli assegni per figli.L'ammin.rettam.
18 gennaio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2016.16
dc/gm
Lugano
18 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 agosto 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 10 giugno
2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha
attribuito a RI 1 un assegno familiare integrativo (AFI) di fr. 1'125.- mensili
per i due figli __________ e __________ (cfr. doc. 1).
Con
decisione del 18 luglio 2016 l’amministrazione ha ridotto a fr. 131.- mensili
l’AFI attribuito per il mese di luglio 2016 (cfr. doc. 6), in considerazione
del fatto che l’assicurata ha iniziato un’attività lucrativa all’80% dal 20
giugno 2016, sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto il 13 giugno
2016 (cfr. doc. 2B-2C).
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata ha inoltrato un reclamo nel quale ha rilevato:
" (…)
Non mi sembra per niente corretto che voi
mi lasciate un mese scoperto.
Io ho iniziato a lavorare il 20 giugno 2016
presso la Coop Pronto di Giubiasco al 80%. Il mio primo stipendio pieno l’ho
preso a fine luglio per vivere il mese di agosto.
Mi potete spiegare come dovrei io pagare tutte
le mie cose compreso affitto di luglio se mi mandate soli Fr. 131.-? Non potete
calcolarmi luglio in base lo stipendio di luglio ma in base stipendio di
giugno. Come avete sempre fatto per i mesi precedenti. Quindi perché tutto ad
un tratto ci sono nuove regole? Io non posso pagare con lo stipendio di luglio
l’affitto di luglio e agosto.
Io dovrei avere diritto a un assegno
integrativo completo per il mese di luglio. Poi per agosto non avrò più
bisogno. Ho conferma da diversi uffici che sono nel giusto e che mi aspettano
questi soldi richiesti. (…)” (cfr. doc. 7A)
1.3. Con decisione del 12 agosto
2016 la Cassa ha respinto il reclamo presentato in data 2 agosto 2016 da RI 1, argomentando:
" (…)
Nel caso che ci si occupa, l’evento che ha portato ad una revisione
straordinaria dell’AFI, da parte della Cassa, è l’inizio dell’attività
lavorativa della signora RI 1; la stessa è iniziata dal mese di giugno 2016.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 27 cpv. 5 let. b)
la Cassa non può che riconfermarsi integralmente nella decisione di data 18
luglio 2016, valida dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016 mediante la quale è
stato computato, quale reddito, quello indicato sul contratto di lavoro
sottoscritto dalla reclamante in data 13 giugno 2016, nella percentuale
dell’80%. (…)” (cfr. doc. A)
1.4. Contro la decisione su
reclamo l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La
sua patrocinatrice chiede che vengano ricalcolati gli AFI per il mese di giugno
e si è così espressa:
" (…)
A partire dal 20 giugno 2016 la ricorrente ha iniziato un'attività
lavorativa all'80% in qualità di venditrice, per un periodo di prova di 3 mesi
(cfr. doc. B). La stessa ha avvertito subito la Cassa, che, presone atto, ha
revisionato i conteggi AFI, in buona sostanza annullando i versamenti per il
mese di giugno stesso.
In data 2 agosto 2016 l'interessata ha dunque presentato reclamo,
sottolineando che ha iniziato a lavorare solo il giorno 20 giugno 2016,
incassando una cifra esigua, pro rata, e, di rimando, trovandosi in serie
difficoltà finanziarie, essendosi verificato uno scoperto sul mese di giugno
(cfr. doc. C).
(…)
La ricorrente contesta la decisione della Cassa e, in buona
sostanza, chiede che il conteggio venga rieffettuato tenuto conto di quanto
indicato al punto precedente. Se da un lato è corretto che la revisione
straordinaria subentri a far capo dal mese in cui è intervenuto il nuovo evento
(inizio dell'attività lavorativa), dall'altro il caso specifico è particolare e
se ne deve tenere conto. Contrariamente alle situazioni usuali, in cui una
nuova attività lavorativa inizia il primo giorno del mese, il che giustifica
pienamente il riconteggio degli AFI a dipendenza del reddito, nel caso
specifico è manifesto che si crea una lacuna per cui la beneficiaria non ha
incassato né il reddito, né gli AFI. Il disposto a cui si riferisce la Cassa
non può essere applicato in modo così rigido e rigoroso come preteso. Come
suggerito dalla Cassa stessa, la ricorrente si è rivolta anche all'Ufficio
sociale del suo Comune, il quale, tuttavia, l'ha invitata a proseguire la via
giudiziaria, ritenuto che anche a suo parere gli AFI per il mese di giugno, da
versarsi su luglio, vanno assicurati. Ritenuto che l'aiuto sociale è secondario
per rapporto ad altre possibilità di sostentamento, in caso tramite AFI, la
ricorrente si sente doppiamente legittimata a far valere i suoi diritti in
questa sede. (…)” (cfr. doc. I)
La rappresentante
dell’assicurata ha pure richiesto l’assistenza giudiziaria.
1.5. Il 19 settembre 2016 la
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con i relativi
allegati, debitamente vistato dal Comune di domicilio (cfr. doc. IV).
1.6. Nella sua risposta del 29 settembre
2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Preliminarmente si rimarca che il reclamo datato 2 agosto 2016, si
riferisce alla decisione della Cassa del 18 luglio 2016, con la quale è stato
accordato un diritto all’assegno integrativo per il mese di luglio 2016.
Incomprensibilmente la ricorrente contesta l’assegno integrativo
accordato per il mese di giugno 2016, oggetto della decisione del 10 giugno
2016, cresciuta incontestata in giudicato.
Nel merito delle censure adottate dalla ricorrente, la Cassa si
rifà ai contenuti della decisione impugnata, richiamando quanto sinora ritenuto
in fatto ed in diritto, rammentando come, per quanto riguarda il diritto
all’assegno integrativo relativo al mese di giugno 2016, lo stesso sia stato
concesso per il suo importo massimo erogabile ossia CHF 1'125.-. (…)” (cfr.
doc. V)
1.7. Il 29 settembre 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova.
Le parti sono
rimaste silenti.
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se
cumulativamente:
a) è domiciliato
nel cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche
soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il
figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 49 Laf,
in vigore nel momento determinante cui è stata presa la decisione, relativo
all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli
eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)”
2.3. L’art. 27 Laps prevede quanto
segue:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv 1)
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall’utente. (cpv. 5)”
2.4. Nella presente fattispecie,
con decisione 10 giugno 2016 la Cassa ha riconosciuto all’assicurata per i due
figli un AFI di fr. 1'125.- mensili per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2016.
Si tratta dell’importo massimo.
Infatti
dall’assegno integrativo massimo annuale di fr. 9'150.- per ogni figlio va
dedotto l’importo di fr. 2'400.- per gli assegni per figli (fr. 200 x 12), ciò
che corrisponde a fr. 6'750.- annui, pari a fr. 562.50 mensili.
Per i due figli
l’importo massimo e dunque di fr. 1'125.-
Nel
ricorso si chiede il riconteggio dell’AFI per mese di giugno 2016. Ora, come
giustamente sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr.
consid. 1.6.), per il mese di giugno è stato versato l’importo massimo
erogabile, per cui un nuovo calcolo non porterebbe a nessun risultato più favorevole
per l’assicurata.
A
titolo abbondanziale va rilevato che giustamente la Cassa ha poi effettuato una
revisione straordinaria dell’AFI per il mese di luglio 2016 sulla base
dell’art. 27 cpv. 5 lett. b Laps (cfr. consid. 2.3.) in quanto l’assicurata ha
fatto registrare un notevole aumento del reddito da attività dipendente.
2.5. Deve, infine, essere
verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 3 s.).
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
Considerandi
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nella presente
fattispecie, avendo ottenuto l’assicurata l’importo massimo dell’AFI per il
mese di giugno 2016, il ricorso non aveva possibilità di esito favorevole, per
cui la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti