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Decisione

39.2016.18

A torto la Cassa ha negato l'assegno di formazione al ricorrente per il figlio di sua moglie deceduta di cui continua ad occuparsi e che vive nella sua economia domestica. Dt ad assegni di formazione

14 dicembre 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi __________ hanno

poi avuto una figlia, __________, nata il 3 giugno 2003.

__________ è purtroppo

prematuramente deceduta il 7 febbraio 2012 (cfr. Doc. A2, Doc. A6).

1.2. Il 27 giugno 2016 RI 1, che

lavora come __________ (direttore della __________), presso l’__________ in

misura del 50%, dal 1° gennaio 2015 ha chiesto di poter beneficiare degli

assegni familiari dall’inizio del rapporto di lavoro (cfr. doc. A2).

Alla domanda egli ha

allegato una dichiarazione di __________, del 25 maggio 2016, del seguente

tenore:

" … dichiaro

che durante i miei studi presso il __________ di __________, dopo la morte di

mia madre __________ il 7 febbraio 2012, continuo a fare parte dell’economia

domestica del di lei vedovo RI 1, via __________, __________.

Pertanto attesto che RI 1 ha provveduto, provvede e provvederà ad

occuparsi del mio sostentamento fino al termine degli studi universitari.”

(Doc. A10)

1.3. Con decisione del 4 luglio

2016 la Cassa CO 1 ha riconosciuto il diritto agli assegni dal 1° gennaio 2015 per

__________, ma non per __________, argomentando:

" (…)

Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il

genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo

rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del

rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il

diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1

lett. b LAFam. (…)” (Doc. A12)

Questa decisione è stata

confermata nella decisione su opposizione del 23 agosto 2016 nella quale

l’amministrazione ha ancora precisato:

" (…)

Nel presente caso, in considerazione del fatto che la madre di __________

è deceduta, sono venuti a cadere gli obblighi che il signor RI 1 aveva nei

confronti del figliastro __________, sanciti dall’art. 278 CC.

Difatti, nelle direttive d’applicazione della legge, alla marg.

235.2 DAFam, è precisamente indicato che se il matrimonio che ha dato origine

al rapporto con il figliastro viene sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi

dell’art. 278 CC cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli

assegni familiari per l’ex figliastro.

Stante quanto precede è quindi corretto che la Cassa abbia negato

il diritto agli assegni al signor RI 1, ritenuto ch’egli, nei confronti del

giovane, non può (più) vantare alcuno dei legami indicati all’art. 4 cpv. 1

LAFam, fatto questo che lo esclude già inizialmente dalla rosa degli aventi

diritto. Conseguentemente le altre condizioni di diritto non devono essere

esaminate. (…)” (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.

Dopo avere sottolineato

che la motivazione della decisione deve essere comprensibile per un normale cittadino,

egli chiede che gli venga riconosciuto il diritto all’assegno per __________

dal 1° gennaio 2015 rilevando in particolare quanto segue:

" (…)

È indubbio che l'esigenza stessa sentita dalla Confederazione di

emanare una Direttiva in merito al quesito da me sollevato lascia intravvedere

perlomeno un'incertezza del diritto, incertezza che merita, come detto sopra,

un approfondimento da parte di un organismo giuridico e non amministrativo.

Ma ci sono anche le conseguenze pratiche – e forse anche emozionali

nell'ambito delicato degli affetti familiari – dell'attuale situazione

normativa, emessa – Io ribadisco – a livello di direttiva, che devono

interrogare i giudici. Conseguenze, evocate del resto già nell'opposizione, che

potrebbero arrivare al punto di consentire a un patrigno (specularmente a una

matrigna) di letteralmente buttare in strada un figliastro che, fino al decesso

della madre naturale e ancor dopo, era interamente integrato nell'economia

domestica e affettiva del patrigno e magari dei fratellastri.

Come detto nella precedente opposizione, l'OAFami, all'art. 4, al

contrario di quanto ritiene nella sua decisione l'Istituto, sembra far

prevalere questi aspetti pratici rispetto a quelli evocati nella DAFam, ossia

il fatto che il figliastro può beneficiare dell'assegno se "vive in

prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha

vissuto fino alla maggiore età" e si può pertanto giustamente ritenere

che la DAFam, art. 235.2, 1/11 costituisca, seppur emanata dal Consiglio federale

che ne ha la competenza, un inseverimento arbitrario e inappropriato della

LAFam o perlomeno della OAFami, all'art. 4 già citato, per le conseguenze che

ne possono sorgere evocate qui sopra e nella precedente opposizione.

A questo punto ci si potrebbe anche interrogare, rinviando anche a

quanto già detto nell'opposizione sotto il titolo Nel merito personale,

con quale statuto __________, questo è il nome della persona intorno a cui si

discute, resti nella mia economia. Secondo il CC non posso più considerarlo

figliastro, ma forse un ospite occasionale, cui provvedo per 6 materialmente

benché sullo stesso non avrei più alcun obbligo ma nemmeno nessun diritto, per

esempio quello di incoraggiano nello studio o di rimproverarlo per qualche sua

mancanza. (…)” (Doc. I)

Nell’opposizione del 27

luglio 2016 RI 1 aveva in particolare ricordato che:

" (…)

Sono entrato nella vita di __________ quando lui aveva cinque

anni, ho quindi sposato sua madre __________, con la quale abbiamo avuto la

figlia __________, ho partecipato in tutto e per tutto alle necessità della

famiglia, fino e dopo la morte di mia moglie.

Oggi __________ frequenta con profitto la S__________ (in __________),

dove soggiorna per gli studi, non beneficia di alcuna borsa, ma cade interamente

sotto la mia economia domestica, che provvede a coprire tutte le sue spese. Il

padre naturale, __________, beneficia di una rendita Al al 100% in quanto

seriamente ammalato (sclerosi multipla).

Ora la legge mi dice che il mio rapporto con __________ è sciolto,

che non ho più diritto a percepire gli assegni familiari per il mio

"figliastro", anche se lo considero un figlio a tutti gli effetti. Di

converso non avrei nemmeno alcun dovere nei suoi confronti. Eppure continuo a

sostenere tutte le sue spese, come farebbe un qualsiasi altro padre, anche e

forse soprattutto in quanto vedovo.

Dalla mia prospettiva personale, ma estensibile anche a tutti i

casi analoghi, è piuttosto difficile condividere la bontà di questo articolo di

legge.” (doc. 3/3)

1.5. Nella sua risposta del 10

ottobre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione ha

innanzitutto ricordato di essersi fondata su una precedente presa di posizione

dell’UFAS:

" (…)

Quale organo di esecuzione della LAFam, designato tale dal

legislatore federale (art. 14 lett. b. LAFam), alla Cassa non è data facoltà di

decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme; in particolare nel

caso di specie, la Cassa ha applicato le disposizioni così volute dal

legislatore, nella situazione in cui – già interpellato per un'analoga

fattispecie – l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) così si era

espresso al riguardo: "… Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il

patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere gli assegni familiari per un

figliastro se lui vive prevalentemente nella economia domestica del

patrigno/della matrigna (art. 4 OAFami). Poiché l'esistenza del matrimonio tra

il patrigno/la matrigna e il genitore naturale è condizione per il

rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con la morte del

genitore naturale. Con l'estinzione del rapporto con il figliastro, il

patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari

per l'ex figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam. …”. (…)” (doc. III

pag. 2)

Nel merito la Cassa ha poi

rilevato che:

" (…)

Poiché l'esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e

il genitore naturale condizione per il rapporto con il figliastro, questo

rapporto viene sciolto con /a morte del genitore naturale. Con l'estinzione del

rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il

diritto agli assegni familiari per l'ex-figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1

lett. b. LAFam.

Per quanto disposto dal citato art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam ,

nel suo caso non sussistono i presupposti per poterle riconoscere il diritto

agli assegni e pertanto la sua richiesta in favore di __________ non può essere

accolta.

Così come espressi, per la Cassa i motivi di rifiuto del diritto

sono stati illustrati in maniera facilmente comprensibile ed i contenuti

dell'art. di legge 4. cpv. 1 lett. b. LAFam riportati per esteso, senza quindi

indurre il destinatario a dover effettuare particolari ricerche per acquisirne

il significato. (…)” (Doc. III pag. 4)

1.6. Il 19 ottobre 2016

l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito la sua

richiesta ed ha rilevato quanto segue:

" (…)

Ma c'è un aspetto non trascurabile di carattere linguistico nei

disposti della Direttiva, perché lascia intendere che la stessa sia applicabile

(solo) nel caso di un comportamento attivo (per non dire colposo), da parte di

uno dei partner, nello scioglimento del matrimonio: infatti la Direttiva

recita, ricordando che fa testo quanto scritto nella rispettiva lingua, che "Se

il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene

sciolto, l'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 278 CC cessa … ."

Orbene, un comportamento attivo non è certo ipotizzabile quando il matrimonio si

scioglie (e non viene sciolto) per decesso di uno dei due

partner. Non è escluso che un'analisi del messaggio relativo alla LAFam, del

commento in esso agli articoli, in particolare al suo art. 4, dei verbali

commissionali e del dibattito nelle due Camere possa dare indicazioni in

proposito, perché davvero non si capisce la "ratio legis" che

misconosce i legami affettivi, psicologici, sociali oltre che economici che

possono legare ancora il patrigno o la matrigna a un (secondo il CC) ex-figliastro

o a una ex-figliastra. (…)” (Doc V)

Il 26 ottobre 2016 la

Cassa si è così espressa:

" (…)

Come detto in sede di risposta di causa, la Cassa ribadisce che

nell'esercizio delle sue funzioni, non le è data facoltà di decidere

un'applicazione più o meno rigorosa delle disposizioni di cui alla Legge

federale sugli assegni familiari (LAFam), all'Ordinanza sugli assegni familiari

e alle relative Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari

(DAFam).

Nel caso di specie, ha pertanto dato seguito alle indicazioni che

l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) ha disposto ed ha così voluto in

analoga fattispecie, sennonché in tal caso fosse deceduto il padre anziché la

madre. (…)” (doc. VII)

1.7. Il 7 novembre 2016 il

segretario del TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere “una copia

(anonimizzata) dello scambio di corrispondenza con l’UFAS da voi citato al

punto 1 della risposta di causa” (doc. IX).

L’8 novembre 2016 (cfr.

doc. X) la Cassa ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta.

Si tratta di una domanda sottoposta

all’UFAS il 17 marzo 2014:

" La nostra

Cassa è confrontata con la determinazione del diritto agli assegni familiari in

una particolare fattispecie, che le esponiamo di seguito per un vs. cortese

parere ai fini di una corretta decisione

Genitori divorziati, entrambi affiliati alla Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG nella categoria delle persone senza attività

lucrativa, ai quali era stata attribuita l’autorità parentale congiunta e la

custodia alternata nei confronti della figlia V. nata il …. (ora quindi maggiorenne)

in formazione.

A seguito del nuovo matrimonio contratto dal padre, presso il

quale V. risultava domiciliata ai sensi del diritto civile, la nostra Cassa ha

riconosciuto la titolarità del diritto all’assegno di formazione alla nuova

moglie (matrigna), in applicazione dei disposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett.

a LAFam e marg 234 DAFam.

Il 20.02.2014 il padre di V. è deceduto.

La questione che si pone ora è a sapere se a seguito del decesso

del padre, la matrigna adempie ancora ai requisiti per l’ottenimento degli

assegni di formazione in favore del figlio del coniuge e, in caso affermativo,

a quali condizioni?

In caso contrario, alla matrigna potrebbe essere riconosciuto il

diritto agli assegni in favore dell’affiliato se i requisiti previsti per

questa categoria fossero assolti?

Avuto riguardo al fatto che, nel caso concreto, la figlia è

maggiorenne, come dovrebbe essere determinato il diritto all’assegno in analoga

situazione se il figlio fosse minorenne?” (Doc. X/1)

L’UFAS ha così risposto il

20 marzo 2014:

" L’anno scorso

una richiesta simile si è stata sottoposta internamente ne abbiamo discusso

molto e abbiamo anche consultato l’Ufficio federale di giustizia. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere

gli assegni familiari per un figliastro se lui vive prevalentemente nella

economia domestica del patrigno/della matrigna (art. 4 OAFam).

Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il

genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo

rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del

rapporto con il figliastro. Il patrigno/la matrigna non può più far valere il

diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1

lett. b LAFam. Il fatto che il figliastro sia maggiorenne o minorenne è

irrilevante in questo caso.

Quindi la matrigna non ha più il diritto di richiedere gli assegni

familiari per V. E sua madre naturale che può reclamare gli assegni familiari in

qualità di persona senza attività lucrativa a condizione che il suo reddito

imponibile non ecceda CHF 42'120 (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam in combinato

disposto con l’art. 19 cpv. 2 LAFam.” (Doc. X/1)

Il 9 novembre 2016 il TCA

ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte al riguardo (cfr. doc. XI). Egli è rimasto silente.

Considerandi

2.1

L’art. 4 della legge sugli

assegni familiari (LAFam) prevede che danno diritto agli assegni familiari:

" a. i

figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai

sensi del Codice civile;

b. i figliastri;

c. gli affiliati;

d. i fratelli,

le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede

prevalentemente al loro mantenimento.”

Il cpv. 2 stabilisce che

“il Consiglio federale disciplina i dettagli.”

L’art. 4 dell’Ordinanza

sugli assegni familiari (OAFami) precisa che:

" 1Un

figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza

nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla

maggiore età.

2Sono considerati figliastri anche i figli del partner

ai sensi della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.”

Sul

tema cfr. STF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 2.2.

2.2

Le Direttive concernenti

la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue a proposito dell’art. 4

cpv. 1 OAFami:

" (…)

231.

In

questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie affinché il

patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere gli assegni familiari per

un figliastro (figlio della moglie/del marito). Se sia poi il patrigno/la

matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi a

un’altra persona è stabilito in base all’articolo 7 LAFam (v. N.

401–439).

232.

Il patrigno/la matrigna non ha diritto agli assegni

familiari se il

4/12 figliastro

non vive prevalentemente nella sua economia domestica. Se non è adempiuta

questa condizione, non vi ha diritto nemmeno se versa i contributi di

mantenimento al figliastro al posto della moglie/del marito.

Nei

casi in cui è applicabile l’ALC o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta

se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del

figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell’UE/AELS, anche se questi

non vive in comunione domestica con lui o lei (art. 1 lett. i n. 3 del

regolamento (CE) n. 883/04, v. sentenza del TF 8C_670/2012 del 26 febbraio

2013, consid. 3.4).

233.

A titolo

di esempio, un figlio che abita con la madre e il patrigno durante la settimana

e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente

nell’economia domestica della madre e del patrigno.

234.

I

genitori divorziati o non sposati che esercitano l’autorità parentale congiunta

possono optare per la custodia alternata e dedicare lo stesso tempo alla cura

del figlio (che, ad esempio, sta una setti-mana dalla madre e una settimana dal

padre). In questo caso, il figlio vive dunque in alternanza da ciascuno dei

genitori e non da uno in particolare. Al nuovo coniuge del padre o della madre

va riconosciuto il diritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive

la metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti supporre che

provveda anche al suo mantenimento. I contributi versati da terzi per il

mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del patrigno o della

matrigna agli assegni familiari.

235.

Il figliastro che vive in istituto o in comunità di

accoglienza o

1/11 che

durante la settimana vive fuori dalla famiglia a scopo di formazione può dar

diritto agli assegni familiari se soggiorna dal genitore e dal coniuge di

quest’ultimo durante i fine settimana e le vacanze.

235.1

I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni

1/11 familiari.

235.2

Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il

figliastro

1/11 viene

sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 278 CC cessa e il

patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex

figliastro. (…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.3

L’art. 278 CCS stabilisce al

cpv. 1 che “durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del

mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale” e al

cpv. 2 che “i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento

dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio”.

Questa norma concretizza,

anche relativamente alla famiglia ricostituita, il dovere di assistenza

reciproca fra coniugi (art. 159 cpv. 3 CCS) e il dovere di mantenimento comune

(art. 162 CCS). Tuttavia essa non crea una pretesa diretta al mantenimento del

figliastro nei confronti del coniuge del genitore. Questi non è tenuto a

provvedere al sostentamento del figlio del coniuge, bensì soltanto ad assistere

il/la consorte nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei

suoi figli (cfr. DTF 111 III 13 consid. 6e; DTF 128 V 116 consid. 4b; STF del 6

ottobre 2000 nella causa R., 5c.133/2000, consid. 3a; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 278 CCS, n. 4).

Al riguardo la dottrina

sottolinea che “les prestations que le beau-père ou la belle-mère

fournissent directement à l’enfant du conjoint constituent dans la règle des

donations ou des prestations d’accomplissement d’un devoir moral (CO 239

III) ; ces prestations ne sont pas rapportables légalement au décès, à

moins que l’enfant gratifié ne soit devenu descendant du défunt.” (cfr.

Commentaire Romand, Code civil I - Denis Piotet, art. 278 n. 4 pag. 1757-1758).

Tale

dovere di assistenza implica dapprima che il nuovo coniuge contribuisca in modo

più rilevante al mantenimento dell'attuale famiglia, affinché l'altro coniuge

possa destinare una parte maggiore del suo reddito al mantenimento dei suoi

figli nati prima del corrente matrimonio (cfr. STF del 31 gennaio 2000 nella

causa D.,5C.239/1999, consid. 6b; questa situazione si riscontra qualora il

coniuge che ha avuto dei figli prima dell'attuale unione coniugale non ne ha la

custodia e deve versare loro degli alimenti).

L'onere di mantenimento

del genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione è in effetti

preminente sul dovere di assistenza del coniuge del genitore. L'adeguata

assistenza ex art. 278 cpv. 2 CCS può essere pretesa da quest'ultimo, nei casi

in cui l'altro genitore, tenuto a prestazioni pecuniarie in quanto non vive con

il figlio (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS), non mantiene il figlio o non in maniera

sufficiente e provvede integralmente a far fronte ai propri obblighi di

mantenimento. Per il genitore che ha stabilito un vincolo di filiazione con il

proprio figlio, ma che non ha la custodia di questi, il (nuovo) matrimonio

dell'altro genitore che vive con il figlio deve in linea di principio essere

neutro dal profilo dei costi: egli infatti non può pretendere dal coniuge

dell'altro genitore di suo figlio di essere sgravato dal suo obbligo di

mantenimento, né deve sopportare maggiori oneri (cfr. Basler Kommentar, ad art.

278.

CCS, n. 6; DTF 127 III 68 consid.3; DTF 120 II 285).

Pertanto il dovere di

prestazione per il mantenimento del figlio del coniuge nato precedentemente al

matrimonio è solo sussidiario (cfr. DTF 126 III 353 consid. 4b; DTF 120 II

285).

L'art. 278 cpv. 2 CCS si

riferisce comunque unicamente ai figli nati prima dell'attuale matrimonio. Al

mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio da una relazione extra

coniugale devono così provvedere i relativi genitori (cfr. Basler Kommentar, ad

art. 278 CCS, n. 5; DTF 126 III 353).

A questo proposito, in una

sentenza 5A_440/2014 del 20 novembre 2014 l’Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

4.3.2.1

Le recourant soutient qu'il appartient aux parents

biologiques de l'enfant de contribuer à son entretien, sa propre obligation

étant subsidiaire. Il ajoute que l'intimée a une fortune de 200'000 fr., la

fille de celle-ci une fortune de 35'000 fr., et que cette dernière perçoit une

contribution d'entretien de son père. Enfin, l'intéressée étant majeure, il

n'aurait en tout cas plus aucun devoir d'entretien envers elle.

4.3.2.2

Il résulte du devoir général d'assistance entre

époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les

conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des

enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir

d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant

majeur (cf. arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4;5C.53/2005 du

31.

mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois

subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le

père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al.

2.

CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser

une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père

biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à

l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale,

le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur

l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint

subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations

versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en

tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette

raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins

de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la

contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre

qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport

financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir

d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en

principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices

de l'union conjugale (arrêt 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in

FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

4.3.2.3

En l'espèce, par les arguments qu'il soulève, le

recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Même si son

devoir d'assistance est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des

parents biologiques, il a accepté, en connaissant la situation financière tant

de l'enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien. C'est donc

sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a pris en compte cette

convention dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et

ce quand bien même la fille de l'intimée est devenue majeure (cf. supra consid.

4.3.2

). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit, partant, être

rejeté. (…)”

Nella sentenza

pubblicata in FamPra.ch 2006 pag. 950 seg., il Tribunale federale aveva

sottolineato che:

" (…)

Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass die Beschwerdegegnerin auf

den Unterhaltsbeitrag seitens des leiblichen Vaters verzichtet hat und der

Beschwerdeführer während der Ehe im Bewusstsein um den Verzicht der

Beschwerdegegnerin für sämtlichen Barbedarf des Stiefkindes aufgekommen ist.

Insoweit wurde demnach unter den Parteien eine Vereinbarung über die eheliche

Unterhaltspflicht (Art. 163 Abs. 1 und 2 ZGB), insbesondere über die Höhe des

finanziellen Beitrages, getroffen, durch welche sich der Beschwerdeführer

verpflichtet hat, sämtliche Barkosten seiner Stieftochter zu tragen. Von dieser

Vereinbarung über die Erfüllung der ehelichen Unterhaltspflicht ist

grundsätzlich auch im Eheschutzverfahren auszugehen (BGE 128 III 65 E. 4a S. 67). Diese Lösung

erscheint insbesondere auch deshalb als verfassungskonform, weil die

Beschwerdegegnerin offenbar immer noch eine gewisse Betreuungsarbeit leistet,

zumal das Kind nur tagsüber im Institut weilt. Von Willkür bzw. von einer

Verletzung von Art. 8 BV kann demnach keine Rede sein. (…)”

In una sentenza 39.2003.14

del 7 aprile 2004 pubblicata in RtiD II-2004, a proposito di una disposizione

della legge cantonale, che aveva soppresso il diritto agli assegni di base e di

formazione per il figlio del coniuge, il TCA aveva deciso che l’art. 3 LAF, in

vigore dal 1° gennaio 2003, che non riconosce più il diritto agli assegni di

base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore - anche quando i

due genitori non sono salariati - di principio non viola né la Costituzione

federale, né quella cantonale. Infatti, dal profilo dell’onere di mantenimento,

la situazione della famiglia rimasta unita con figli propri è differente

rispetto a quella delle famiglie ricomposte, nelle quali in ogni caso sono i

genitori che devono provvedere al sostentamento del figlio.

In taluni casi, tuttavia,

l’applicazione della nuova LAF ingenera delle inammissibili disuguaglianze di

trattamento, segnatamente trattandosi di famiglie ricostituite in cui l’altro

genitore del figlio del coniuge non è più vivente o comunque è dimostrato che

non è, o non è più, in grado di provvedere al mantenimento del figlio. In tali

ipotesi, se il/i genitore/i non è /sono salariato/i, le condizioni finanziarie

del genitore che coabita con il figlio e del figlio stesso non sono tali da

permettere un completo sostentamento del figlio e il nuovo coniuge fa

effettivamente fronte, almeno in modo preponderante, al suo obbligo sussidiario

di mantenimento del figlio del coniuge ai sensi del diritto civile, l’assegno

ordinario deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato

del genitore del figlio.

Tali deroghe non valgono

in caso di conviventi, visto che il dovere sussidiario di mantenimento del

figlio del coniuge, ai sensi del diritto civile, sussiste soltanto in caso di

matrimonio.

La questione di sapere se

le condizioni per avere eccezionalmente diritto agli assegni ordinari da parte

del nuovo coniuge sono o meno adempiute deve essere comunque valutata secondo

esigenze severe.

In quell’occasione la

decisione di rifiutare l’assegno di base all’assicurato per la figlia della

moglie, nata da un precedente matrimonio, è stata annullata e gli atti rinviati

alla Cassa competente per verificare, sulla base di quanto verrà allegato

dall’assicurato, se sono ossequiati i presupposti per potergli eccezionalmente

concedere l’assegno.

2.4

Nella presente fattispecie

con il matrimonio con __________, avvenuto nel 2003, RI 1 è diventato patrigno di

__________, nato nel 1994. A quel momento sono sorti per l’assicurato gli

obblighi sanciti all’art. 278 cpv. 2 CCS e ricordati al consid. 2.3. Nel 2003 è

poi nata la figlia __________.

Il 7 febbraio 2012 __________

è deceduta.

RI

1.

ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia

domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del

ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di

contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi

rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come

giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.).

A

mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso

che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il

patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha

ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta.

Ciò

si realizza nel caso concreto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere

annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________

dal 1° gennaio 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 23 agosto 2016 è annullata. RI 1 ha diritto agli

assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti