39.2016.18
A torto la Cassa ha negato l'assegno di formazione al ricorrente per il figlio di sua moglie deceduta di cui continua ad occuparsi e che vive nella sua economia domestica. Dt ad assegni di formazione
14 dicembre 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2016.18
DC/sc
Lugano
14 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Marco Lucchini (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, si è
sposato il 28 febbraio 2003 con __________, nata nel 1965 (cfr. doc. A5).
La moglie era divorziata
ed aveva un figlio, __________, nato il 20 gennaio 1994 (cfr. doc. A8 e A9).
Fatti
I coniugi __________ hanno
poi avuto una figlia, __________, nata il 3 giugno 2003.
__________ è purtroppo
prematuramente deceduta il 7 febbraio 2012 (cfr. Doc. A2, Doc. A6).
1.2. Il 27 giugno 2016 RI 1, che
lavora come __________ (direttore della __________), presso l’__________ in
misura del 50%, dal 1° gennaio 2015 ha chiesto di poter beneficiare degli
assegni familiari dall’inizio del rapporto di lavoro (cfr. doc. A2).
Alla domanda egli ha
allegato una dichiarazione di __________, del 25 maggio 2016, del seguente
tenore:
" … dichiaro
che durante i miei studi presso il __________ di __________, dopo la morte di
mia madre __________ il 7 febbraio 2012, continuo a fare parte dell’economia
domestica del di lei vedovo RI 1, via __________, __________.
Pertanto attesto che RI 1 ha provveduto, provvede e provvederà ad
occuparsi del mio sostentamento fino al termine degli studi universitari.”
(Doc. A10)
1.3. Con decisione del 4 luglio
2016 la Cassa CO 1 ha riconosciuto il diritto agli assegni dal 1° gennaio 2015 per
__________, ma non per __________, argomentando:
" (…)
Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il
genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo
rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del
rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il
diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1
lett. b LAFam. (…)” (Doc. A12)
Questa decisione è stata
confermata nella decisione su opposizione del 23 agosto 2016 nella quale
l’amministrazione ha ancora precisato:
" (…)
Nel presente caso, in considerazione del fatto che la madre di __________
è deceduta, sono venuti a cadere gli obblighi che il signor RI 1 aveva nei
confronti del figliastro __________, sanciti dall’art. 278 CC.
Difatti, nelle direttive d’applicazione della legge, alla marg.
235.2 DAFam, è precisamente indicato che se il matrimonio che ha dato origine
al rapporto con il figliastro viene sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi
dell’art. 278 CC cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli
assegni familiari per l’ex figliastro.
Stante quanto precede è quindi corretto che la Cassa abbia negato
il diritto agli assegni al signor RI 1, ritenuto ch’egli, nei confronti del
giovane, non può (più) vantare alcuno dei legami indicati all’art. 4 cpv. 1
LAFam, fatto questo che lo esclude già inizialmente dalla rosa degli aventi
diritto. Conseguentemente le altre condizioni di diritto non devono essere
esaminate. (…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere sottolineato
che la motivazione della decisione deve essere comprensibile per un normale cittadino,
egli chiede che gli venga riconosciuto il diritto all’assegno per __________
dal 1° gennaio 2015 rilevando in particolare quanto segue:
" (…)
È indubbio che l'esigenza stessa sentita dalla Confederazione di
emanare una Direttiva in merito al quesito da me sollevato lascia intravvedere
perlomeno un'incertezza del diritto, incertezza che merita, come detto sopra,
un approfondimento da parte di un organismo giuridico e non amministrativo.
Ma ci sono anche le conseguenze pratiche – e forse anche emozionali
nell'ambito delicato degli affetti familiari – dell'attuale situazione
normativa, emessa – Io ribadisco – a livello di direttiva, che devono
interrogare i giudici. Conseguenze, evocate del resto già nell'opposizione, che
potrebbero arrivare al punto di consentire a un patrigno (specularmente a una
matrigna) di letteralmente buttare in strada un figliastro che, fino al decesso
della madre naturale e ancor dopo, era interamente integrato nell'economia
domestica e affettiva del patrigno e magari dei fratellastri.
Come detto nella precedente opposizione, l'OAFami, all'art. 4, al
contrario di quanto ritiene nella sua decisione l'Istituto, sembra far
prevalere questi aspetti pratici rispetto a quelli evocati nella DAFam, ossia
il fatto che il figliastro può beneficiare dell'assegno se "vive in
prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha
vissuto fino alla maggiore età" e si può pertanto giustamente ritenere
che la DAFam, art. 235.2, 1/11 costituisca, seppur emanata dal Consiglio federale
che ne ha la competenza, un inseverimento arbitrario e inappropriato della
LAFam o perlomeno della OAFami, all'art. 4 già citato, per le conseguenze che
ne possono sorgere evocate qui sopra e nella precedente opposizione.
A questo punto ci si potrebbe anche interrogare, rinviando anche a
quanto già detto nell'opposizione sotto il titolo Nel merito personale,
con quale statuto __________, questo è il nome della persona intorno a cui si
discute, resti nella mia economia. Secondo il CC non posso più considerarlo
figliastro, ma forse un ospite occasionale, cui provvedo per 6 materialmente
benché sullo stesso non avrei più alcun obbligo ma nemmeno nessun diritto, per
esempio quello di incoraggiano nello studio o di rimproverarlo per qualche sua
mancanza. (…)” (Doc. I)
Nell’opposizione del 27
luglio 2016 RI 1 aveva in particolare ricordato che:
" (…)
Sono entrato nella vita di __________ quando lui aveva cinque
anni, ho quindi sposato sua madre __________, con la quale abbiamo avuto la
figlia __________, ho partecipato in tutto e per tutto alle necessità della
famiglia, fino e dopo la morte di mia moglie.
Oggi __________ frequenta con profitto la S__________ (in __________),
dove soggiorna per gli studi, non beneficia di alcuna borsa, ma cade interamente
sotto la mia economia domestica, che provvede a coprire tutte le sue spese. Il
padre naturale, __________, beneficia di una rendita Al al 100% in quanto
seriamente ammalato (sclerosi multipla).
Ora la legge mi dice che il mio rapporto con __________ è sciolto,
che non ho più diritto a percepire gli assegni familiari per il mio
"figliastro", anche se lo considero un figlio a tutti gli effetti. Di
converso non avrei nemmeno alcun dovere nei suoi confronti. Eppure continuo a
sostenere tutte le sue spese, come farebbe un qualsiasi altro padre, anche e
forse soprattutto in quanto vedovo.
Dalla mia prospettiva personale, ma estensibile anche a tutti i
casi analoghi, è piuttosto difficile condividere la bontà di questo articolo di
legge.” (doc. 3/3)
1.5. Nella sua risposta del 10
ottobre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione ha
innanzitutto ricordato di essersi fondata su una precedente presa di posizione
dell’UFAS:
" (…)
Quale organo di esecuzione della LAFam, designato tale dal
legislatore federale (art. 14 lett. b. LAFam), alla Cassa non è data facoltà di
decidere un'applicazione più o meno rigorosa delle norme; in particolare nel
caso di specie, la Cassa ha applicato le disposizioni così volute dal
legislatore, nella situazione in cui – già interpellato per un'analoga
fattispecie – l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) così si era
espresso al riguardo: "… Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il
patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere gli assegni familiari per un
figliastro se lui vive prevalentemente nella economia domestica del
patrigno/della matrigna (art. 4 OAFami). Poiché l'esistenza del matrimonio tra
il patrigno/la matrigna e il genitore naturale è condizione per il
rapporto con il figliastro, questo rapporto viene sciolto con la morte del
genitore naturale. Con l'estinzione del rapporto con il figliastro, il
patrigno/la matrigna non può più far valere il diritto agli assegni familiari
per l'ex figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam. …”. (…)” (doc. III
pag. 2)
Nel merito la Cassa ha poi
rilevato che:
" (…)
Poiché l'esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e
il genitore naturale condizione per il rapporto con il figliastro, questo
rapporto viene sciolto con /a morte del genitore naturale. Con l'estinzione del
rapporto con il figliastro, il patrigno/la matrigna non può più far valere il
diritto agli assegni familiari per l'ex-figliastro secondo l'art. 4 cpv. 1
lett. b. LAFam.
Per quanto disposto dal citato art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam ,
nel suo caso non sussistono i presupposti per poterle riconoscere il diritto
agli assegni e pertanto la sua richiesta in favore di __________ non può essere
accolta.
Così come espressi, per la Cassa i motivi di rifiuto del diritto
sono stati illustrati in maniera facilmente comprensibile ed i contenuti
dell'art. di legge 4. cpv. 1 lett. b. LAFam riportati per esteso, senza quindi
indurre il destinatario a dover effettuare particolari ricerche per acquisirne
il significato. (…)” (Doc. III pag. 4)
1.6. Il 19 ottobre 2016
l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito la sua
richiesta ed ha rilevato quanto segue:
" (…)
Ma c'è un aspetto non trascurabile di carattere linguistico nei
disposti della Direttiva, perché lascia intendere che la stessa sia applicabile
(solo) nel caso di un comportamento attivo (per non dire colposo), da parte di
uno dei partner, nello scioglimento del matrimonio: infatti la Direttiva
recita, ricordando che fa testo quanto scritto nella rispettiva lingua, che "Se
il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il figliastro viene
sciolto, l'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 278 CC cessa … ."
Orbene, un comportamento attivo non è certo ipotizzabile quando il matrimonio si
scioglie (e non viene sciolto) per decesso di uno dei due
partner. Non è escluso che un'analisi del messaggio relativo alla LAFam, del
commento in esso agli articoli, in particolare al suo art. 4, dei verbali
commissionali e del dibattito nelle due Camere possa dare indicazioni in
proposito, perché davvero non si capisce la "ratio legis" che
misconosce i legami affettivi, psicologici, sociali oltre che economici che
possono legare ancora il patrigno o la matrigna a un (secondo il CC) ex-figliastro
o a una ex-figliastra. (…)” (Doc V)
Il 26 ottobre 2016 la
Cassa si è così espressa:
" (…)
Come detto in sede di risposta di causa, la Cassa ribadisce che
nell'esercizio delle sue funzioni, non le è data facoltà di decidere
un'applicazione più o meno rigorosa delle disposizioni di cui alla Legge
federale sugli assegni familiari (LAFam), all'Ordinanza sugli assegni familiari
e alle relative Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari
(DAFam).
Nel caso di specie, ha pertanto dato seguito alle indicazioni che
l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) ha disposto ed ha così voluto in
analoga fattispecie, sennonché in tal caso fosse deceduto il padre anziché la
madre. (…)” (doc. VII)
1.7. Il 7 novembre 2016 il
segretario del TCA ha chiesto alla Cassa di trasmettere “una copia
(anonimizzata) dello scambio di corrispondenza con l’UFAS da voi citato al
punto 1 della risposta di causa” (doc. IX).
L’8 novembre 2016 (cfr.
doc. X) la Cassa ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta.
Si tratta di una domanda sottoposta
all’UFAS il 17 marzo 2014:
" La nostra
Cassa è confrontata con la determinazione del diritto agli assegni familiari in
una particolare fattispecie, che le esponiamo di seguito per un vs. cortese
parere ai fini di una corretta decisione
Genitori divorziati, entrambi affiliati alla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG nella categoria delle persone senza attività
lucrativa, ai quali era stata attribuita l’autorità parentale congiunta e la
custodia alternata nei confronti della figlia V. nata il …. (ora quindi maggiorenne)
in formazione.
A seguito del nuovo matrimonio contratto dal padre, presso il
quale V. risultava domiciliata ai sensi del diritto civile, la nostra Cassa ha
riconosciuto la titolarità del diritto all’assegno di formazione alla nuova
moglie (matrigna), in applicazione dei disposti di cui all’art. 7 cpv. 1 lett.
a LAFam e marg 234 DAFam.
Il 20.02.2014 il padre di V. è deceduto.
La questione che si pone ora è a sapere se a seguito del decesso
del padre, la matrigna adempie ancora ai requisiti per l’ottenimento degli
assegni di formazione in favore del figlio del coniuge e, in caso affermativo,
a quali condizioni?
In caso contrario, alla matrigna potrebbe essere riconosciuto il
diritto agli assegni in favore dell’affiliato se i requisiti previsti per
questa categoria fossero assolti?
Avuto riguardo al fatto che, nel caso concreto, la figlia è
maggiorenne, come dovrebbe essere determinato il diritto all’assegno in analoga
situazione se il figlio fosse minorenne?” (Doc. X/1)
L’UFAS ha così risposto il
20 marzo 2014:
" L’anno scorso
una richiesta simile si è stata sottoposta internamente ne abbiamo discusso
molto e abbiamo anche consultato l’Ufficio federale di giustizia. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam il patrigno/la matrigna ha il diritto di richiedere
gli assegni familiari per un figliastro se lui vive prevalentemente nella
economia domestica del patrigno/della matrigna (art. 4 OAFam).
Poiché l’esistenza del matrimonio tra il patrigno/la matrigna e il
genitore naturale è condizione per il rapporto con il figliastro, questo
rapporto viene sciolto con la morte del genitore naturale. Con l’estinzione del
rapporto con il figliastro. Il patrigno/la matrigna non può più far valere il
diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro secondo l’art. 4 cpv. 1
lett. b LAFam. Il fatto che il figliastro sia maggiorenne o minorenne è
irrilevante in questo caso.
Quindi la matrigna non ha più il diritto di richiedere gli assegni
familiari per V. E sua madre naturale che può reclamare gli assegni familiari in
qualità di persona senza attività lucrativa a condizione che il suo reddito
imponibile non ecceda CHF 42'120 (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam in combinato
disposto con l’art. 19 cpv. 2 LAFam.” (Doc. X/1)
Il 9 novembre 2016 il TCA
ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte al riguardo (cfr. doc. XI). Egli è rimasto silente.
Considerandi
2.1
L’art. 4 della legge sugli
assegni familiari (LAFam) prevede che danno diritto agli assegni familiari:
" a. i
figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai
sensi del Codice civile;
b. i figliastri;
c. gli affiliati;
d. i fratelli,
le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede
prevalentemente al loro mantenimento.”
Il cpv. 2 stabilisce che
“il Consiglio federale disciplina i dettagli.”
L’art. 4 dell’Ordinanza
sugli assegni familiari (OAFami) precisa che:
" 1Un
figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza
nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla
maggiore età.
2Sono considerati figliastri anche i figli del partner
ai sensi della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004.”
Sul
tema cfr. STF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 2.2.
2.2
Le Direttive concernenti
la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue a proposito dell’art. 4
cpv. 1 OAFami:
" (…)
231.
In
questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie affinché il
patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere gli assegni familiari per
un figliastro (figlio della moglie/del marito). Se sia poi il patrigno/la
matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi a
un’altra persona è stabilito in base all’articolo 7 LAFam (v. N.
401–439).
232.
Il patrigno/la matrigna non ha diritto agli assegni
familiari se il
4/12 figliastro
non vive prevalentemente nella sua economia domestica. Se non è adempiuta
questa condizione, non vi ha diritto nemmeno se versa i contributi di
mantenimento al figliastro al posto della moglie/del marito.
Nei
casi in cui è applicabile l’ALC o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta
se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del
figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell’UE/AELS, anche se questi
non vive in comunione domestica con lui o lei (art. 1 lett. i n. 3 del
regolamento (CE) n. 883/04, v. sentenza del TF 8C_670/2012 del 26 febbraio
2013, consid. 3.4).
233.
A titolo
di esempio, un figlio che abita con la madre e il patrigno durante la settimana
e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente
nell’economia domestica della madre e del patrigno.
234.
I
genitori divorziati o non sposati che esercitano l’autorità parentale congiunta
possono optare per la custodia alternata e dedicare lo stesso tempo alla cura
del figlio (che, ad esempio, sta una setti-mana dalla madre e una settimana dal
padre). In questo caso, il figlio vive dunque in alternanza da ciascuno dei
genitori e non da uno in particolare. Al nuovo coniuge del padre o della madre
va riconosciuto il diritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive
la metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti supporre che
provveda anche al suo mantenimento. I contributi versati da terzi per il
mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del patrigno o della
matrigna agli assegni familiari.
235.
Il figliastro che vive in istituto o in comunità di
accoglienza o
1/11 che
durante la settimana vive fuori dalla famiglia a scopo di formazione può dar
diritto agli assegni familiari se soggiorna dal genitore e dal coniuge di
quest’ultimo durante i fine settimana e le vacanze.
235.1
I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni
1/11 familiari.
235.2
Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il
figliastro
1/11 viene
sciolto, l’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 278 CC cessa e il
patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex
figliastro. (…)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
L’art. 278 CCS stabilisce al
cpv. 1 che “durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del
mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale” e al
cpv. 2 che “i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento
dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio”.
Questa norma concretizza,
anche relativamente alla famiglia ricostituita, il dovere di assistenza
reciproca fra coniugi (art. 159 cpv. 3 CCS) e il dovere di mantenimento comune
(art. 162 CCS). Tuttavia essa non crea una pretesa diretta al mantenimento del
figliastro nei confronti del coniuge del genitore. Questi non è tenuto a
provvedere al sostentamento del figlio del coniuge, bensì soltanto ad assistere
il/la consorte nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei
suoi figli (cfr. DTF 111 III 13 consid. 6e; DTF 128 V 116 consid. 4b; STF del 6
ottobre 2000 nella causa R., 5c.133/2000, consid. 3a; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 278 CCS, n. 4).
Al riguardo la dottrina
sottolinea che “les prestations que le beau-père ou la belle-mère
fournissent directement à l’enfant du conjoint constituent dans la règle des
donations ou des prestations d’accomplissement d’un devoir moral (CO 239
III) ; ces prestations ne sont pas rapportables légalement au décès, à
moins que l’enfant gratifié ne soit devenu descendant du défunt.” (cfr.
Commentaire Romand, Code civil I - Denis Piotet, art. 278 n. 4 pag. 1757-1758).
Tale
dovere di assistenza implica dapprima che il nuovo coniuge contribuisca in modo
più rilevante al mantenimento dell'attuale famiglia, affinché l'altro coniuge
possa destinare una parte maggiore del suo reddito al mantenimento dei suoi
figli nati prima del corrente matrimonio (cfr. STF del 31 gennaio 2000 nella
causa D.,5C.239/1999, consid. 6b; questa situazione si riscontra qualora il
coniuge che ha avuto dei figli prima dell'attuale unione coniugale non ne ha la
custodia e deve versare loro degli alimenti).
L'onere di mantenimento
del genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione è in effetti
preminente sul dovere di assistenza del coniuge del genitore. L'adeguata
assistenza ex art. 278 cpv. 2 CCS può essere pretesa da quest'ultimo, nei casi
in cui l'altro genitore, tenuto a prestazioni pecuniarie in quanto non vive con
il figlio (cfr. art. 276 cpv. 2 CCS), non mantiene il figlio o non in maniera
sufficiente e provvede integralmente a far fronte ai propri obblighi di
mantenimento. Per il genitore che ha stabilito un vincolo di filiazione con il
proprio figlio, ma che non ha la custodia di questi, il (nuovo) matrimonio
dell'altro genitore che vive con il figlio deve in linea di principio essere
neutro dal profilo dei costi: egli infatti non può pretendere dal coniuge
dell'altro genitore di suo figlio di essere sgravato dal suo obbligo di
mantenimento, né deve sopportare maggiori oneri (cfr. Basler Kommentar, ad art.
278.
CCS, n. 6; DTF 127 III 68 consid.3; DTF 120 II 285).
Pertanto il dovere di
prestazione per il mantenimento del figlio del coniuge nato precedentemente al
matrimonio è solo sussidiario (cfr. DTF 126 III 353 consid. 4b; DTF 120 II
285).
L'art. 278 cpv. 2 CCS si
riferisce comunque unicamente ai figli nati prima dell'attuale matrimonio. Al
mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio da una relazione extra
coniugale devono così provvedere i relativi genitori (cfr. Basler Kommentar, ad
art. 278 CCS, n. 5; DTF 126 III 353).
A questo proposito, in una
sentenza 5A_440/2014 del 20 novembre 2014 l’Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
4.3.2.1
Le recourant soutient qu'il appartient aux parents
biologiques de l'enfant de contribuer à son entretien, sa propre obligation
étant subsidiaire. Il ajoute que l'intimée a une fortune de 200'000 fr., la
fille de celle-ci une fortune de 35'000 fr., et que cette dernière perçoit une
contribution d'entretien de son père. Enfin, l'intéressée étant majeure, il
n'aurait en tout cas plus aucun devoir d'entretien envers elle.
4.3.2.2
Il résulte du devoir général d'assistance entre
époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les
conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des
enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir
d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant
majeur (cf. arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4;5C.53/2005 du
31.
mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois
subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le
père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al.
2.
CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser
une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père
biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à
l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).
Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale,
le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur
l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint
subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations
versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en
tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette
raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins
de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la
contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre
qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport
financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir
d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en
principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale (arrêt 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in
FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).
4.3.2.3
En l'espèce, par les arguments qu'il soulève, le
recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Même si son
devoir d'assistance est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des
parents biologiques, il a accepté, en connaissant la situation financière tant
de l'enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien. C'est donc
sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a pris en compte cette
convention dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et
ce quand bien même la fille de l'intimée est devenue majeure (cf. supra consid.
4.3.2
). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit, partant, être
rejeté. (…)”
Nella sentenza
pubblicata in FamPra.ch 2006 pag. 950 seg., il Tribunale federale aveva
sottolineato che:
" (…)
Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass die Beschwerdegegnerin auf
den Unterhaltsbeitrag seitens des leiblichen Vaters verzichtet hat und der
Beschwerdeführer während der Ehe im Bewusstsein um den Verzicht der
Beschwerdegegnerin für sämtlichen Barbedarf des Stiefkindes aufgekommen ist.
Insoweit wurde demnach unter den Parteien eine Vereinbarung über die eheliche
Unterhaltspflicht (Art. 163 Abs. 1 und 2 ZGB), insbesondere über die Höhe des
finanziellen Beitrages, getroffen, durch welche sich der Beschwerdeführer
verpflichtet hat, sämtliche Barkosten seiner Stieftochter zu tragen. Von dieser
Vereinbarung über die Erfüllung der ehelichen Unterhaltspflicht ist
grundsätzlich auch im Eheschutzverfahren auszugehen (BGE 128 III 65 E. 4a S. 67). Diese Lösung
erscheint insbesondere auch deshalb als verfassungskonform, weil die
Beschwerdegegnerin offenbar immer noch eine gewisse Betreuungsarbeit leistet,
zumal das Kind nur tagsüber im Institut weilt. Von Willkür bzw. von einer
Verletzung von Art. 8 BV kann demnach keine Rede sein. (…)”
In una sentenza 39.2003.14
del 7 aprile 2004 pubblicata in RtiD II-2004, a proposito di una disposizione
della legge cantonale, che aveva soppresso il diritto agli assegni di base e di
formazione per il figlio del coniuge, il TCA aveva deciso che l’art. 3 LAF, in
vigore dal 1° gennaio 2003, che non riconosce più il diritto agli assegni di
base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore - anche quando i
due genitori non sono salariati - di principio non viola né la Costituzione
federale, né quella cantonale. Infatti, dal profilo dell’onere di mantenimento,
la situazione della famiglia rimasta unita con figli propri è differente
rispetto a quella delle famiglie ricomposte, nelle quali in ogni caso sono i
genitori che devono provvedere al sostentamento del figlio.
In taluni casi, tuttavia,
l’applicazione della nuova LAF ingenera delle inammissibili disuguaglianze di
trattamento, segnatamente trattandosi di famiglie ricostituite in cui l’altro
genitore del figlio del coniuge non è più vivente o comunque è dimostrato che
non è, o non è più, in grado di provvedere al mantenimento del figlio. In tali
ipotesi, se il/i genitore/i non è /sono salariato/i, le condizioni finanziarie
del genitore che coabita con il figlio e del figlio stesso non sono tali da
permettere un completo sostentamento del figlio e il nuovo coniuge fa
effettivamente fronte, almeno in modo preponderante, al suo obbligo sussidiario
di mantenimento del figlio del coniuge ai sensi del diritto civile, l’assegno
ordinario deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato
del genitore del figlio.
Tali deroghe non valgono
in caso di conviventi, visto che il dovere sussidiario di mantenimento del
figlio del coniuge, ai sensi del diritto civile, sussiste soltanto in caso di
matrimonio.
La questione di sapere se
le condizioni per avere eccezionalmente diritto agli assegni ordinari da parte
del nuovo coniuge sono o meno adempiute deve essere comunque valutata secondo
esigenze severe.
In quell’occasione la
decisione di rifiutare l’assegno di base all’assicurato per la figlia della
moglie, nata da un precedente matrimonio, è stata annullata e gli atti rinviati
alla Cassa competente per verificare, sulla base di quanto verrà allegato
dall’assicurato, se sono ossequiati i presupposti per potergli eccezionalmente
concedere l’assegno.
2.4
Nella presente fattispecie
con il matrimonio con __________, avvenuto nel 2003, RI 1 è diventato patrigno di
__________, nato nel 1994. A quel momento sono sorti per l’assicurato gli
obblighi sanciti all’art. 278 cpv. 2 CCS e ricordati al consid. 2.3. Nel 2003 è
poi nata la figlia __________.
Il 7 febbraio 2012 __________
è deceduta.
RI
1.
ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia
domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del
ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di
contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi
rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come
giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.).
A
mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso
che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il
patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha
ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta.
Ciò
si realizza nel caso concreto.
Di
conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere
annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________
dal 1° gennaio 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 23 agosto 2016 è annullata. RI 1 ha diritto agli
assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti