39.2016.19
Rettam.Cassa chiesto restit.degli AF x il 2013/14 e ne ha negato il dt da 6/15 a 5/16 essendo i figli del ricorr.dal 2010 negli USA, Paese che non ha con la CH alcuna Convenzione di sicurezza soc.che
6 marzo 2017Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2016.19
rs/DC
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 agosto
2016 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha chiesto la restituzione della somma di
fr. 9'850.--, corrispondenti agli assegni familiari erogati a RI 1 per il periodo
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in quanto nell’agosto 2016 è emerso
che i figli __________ (1998) e __________ (2002) risiedono dal 2010 negli USA,
Paese che non ha sottoscritto con la Svizzera alcuna Convenzione di sicurezza
sociale che includa gli assegni familiari. L’amministrazione ha specificato di
ritenere che il centro degli interessi della famiglia dell’interessato sia
collocato negli USA (cfr. doc. 5 1/2).
Con ulteriore decisione
emessa sempre il 25 agosto 2016 la Cassa ha respinto la richiesta di assegni
familiari per il lasso di tempo da giugno 2015 a maggio 2016 per i medesimi
motivi esposti sopra (cfr. doc. 6 1/2).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 (cfr. doc. 12 1/5), la Cassa, il 3 novembre 2016, ha emesso
una decisione su opposizione con cui ha confermato i propri provvedimenti del
25 agosto 2016 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione
del 3 novembre 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
che gli venga riconosciuto il diritto agli assegni familiari per gli anni 2013
e 2014 e che quindi sia annullata la richiesta di rimborso di fr. 9'850.-- (cfr.
doc. I pag. 2).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto che, per il Segretariato dell’Immigrazione
degli USA, il soggiorno della sua famiglia in __________ dal 1° gennaio 2011
era ed è considerato semplicemente provvisorio con il motivo di formazione
professionale e studio presso il __________ e non quale residenza, siccome il visto
F1 non permette il domicilio negli USA.
Al riguardo il ricorrente
ha indicato di avere avuto la possibilità di effettuare uno stage professionale
non retribuito nello studio __________ di __________ al fine di pianificare e
programmare corsi estivi per l’anno 2011 in Ticino.
L’insorgente ha fatto
valere che il fatto che potevano esserci interessi professionali e formativi
nel suo soggiorno in __________, come ce n’erano ancora in Svizzera, non
significa che il centro degli interessi suo e della sua famiglia non sia in
Svizzera.
Al ricorrente sorprende la
circostanza che secondo la Cassa si possa cambiare un centro di interessi
familiare, professionale, formativo, d’amicizie così facilmente da averne
contratti, lui, ben tre in cinque anni.
Per quanto attiene ai due
figli, egli ha infine osservato che il loro centro degli interessi nel 2013 e
nel 2014 era in Svizzera, in quanto sono suoi figli e i genitori erano
principalmente il loro centro d’interessi (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 10
gennaio 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, confermandosi nella
decisione su opposizione nella quale ha illustrato dettagliatamente le
motivazioni a sostegno del suo agire, visto che quanto espresso dall’insorgente
nel ricorso nulla apporta di nuovo a quanto già riferito e alle informazioni
già conosciute (cfr. doc. III).
1.5. Il 26 gennaio 2017 il
ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni. Egli ha, inoltre, ribadito la
domanda di annullare l’ordine di restituzione di fr. 9'850.-- relativo agli
anni 2013 e 2014 e ha postulato il diritto al versamento degli assegni
familiari per il secondo semestre del 2015 (per il primo semestre del 2015 egli
ha indicato che gli sono stati versati dalla Cassa __________), richiedendo
invece la conferma della decisione su opposizione del 3 novembre 2016 per
quanto concerne il diniego del diritto agli assegni dal 1° gennaio 2016 per il
motivo che sua moglie da cui vive separato, __________, non ha fatto fronte al
suo impegno di rientro in Svizzera con i figli nel termine convenuto del 30
giugno 2016, dimostrando, dopo cinque anni di assenza dalla Svizzera,
l’avvenuto cambiamento del suo centro degli interessi (cfr. doc. V; V1).
1.6. La Cassa si è espressa al
riguardo con scritto del 10 febbraio 2017 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. Il TCA rileva innanzitutto
che la Cassa con la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 ha confermato
sia la decisione del 25 agosto 2016 relativa all’ordine di restituzione degli
assegni familiari percepiti nel 2013 e nel 2014, sia la decisione emessa sempre
il 25 agosto 2016 con cui all’assicurato è stato negato il diritto ad assegni
familiari per il periodo giugno 2015 – maggio 2016 (cfr. consid. 1.2.; 1.1.).
Inoltre questa Corte
constata che con il ricorso RI 1 ha esplicitamente indicato di contestare unicamente
la richiesta di rimborso di fr. 9'850.-- relativa agli anni 2013 e 2014 (cfr.
doc. I p.ti 5 pag. 2 e C pag. 4).
Soltanto il 26 gennaio
2017 con le osservazioni alla risposta di causa il ricorrente ha postulato,
pure, il versamento degli assegni familiari per il secondo semestre del 2015, a
esclusione del lasso di tempo a decorrere dal gennaio 2016 (cfr. consid. 1.5.;
doc. V1).
La contestazione
concernente il diniego del diritto agli assegni dal giugno 2015 è stata
formulata dopo il termine di trenta giorni dalla notifica ricorso (cfr. art. 60
cpv. 1 LPGA), per cui potrebbe essere considerata tardiva.
Tuttavia è vero che la
medesima riguarda i medesimi fatti (diniego del diritto agli assegni familiari
in quanto i figli si trovano negli USA) dell’impugnativa relativa al periodo
2013-2014, come peraltro osservato anche dalla parte resistente (cfr. doc.
VII).
In concreto, in ogni caso,
la questione della tempestività dell’impugnativa relativa all’arco di tempo
giugno – dicembre 2015 non deve comunque essere esaminata oltre.
Infatti la stessa, anche volendo
ritenerla tempestiva, e dunque ricevibile, va respinta nel merito (cfr. STFA I
366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.2.; STCA
42.2011.8 del 24 agosto 2011).
Nel merito
2.2. L’art. 4 cpv. 3 della legge
federale sugli assegni familiari (LAFam) prevede che per i figli residenti
all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli
assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di
domicilio.
L’art. 7 cpv. 1
dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) stabilisce che per i figli
residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo
prescrivono accordi internazionali (sul tema cfr. Consiglio federale, “Limite
di età per l’assegno di formazione e prestazioni familiari delle organizzazioni
internazionali”. Rapporto del 15 febbraio 2017, punto 2.2.2, pag. 8).
L’art. 7 cpv. 1 OAFami è
stato dichiarato dal Tribunale federale conforme alla Costituzione federale e
alla Convenzione sui diritti del fanciullo, RS 0.107 (cfr. DTF 136 I 297; DTF
138 V 392; DTF 141 V 521 consid. 4.1).
L’art. 7 cpv. 1bis
OAFami, in vigore dal 1° gennaio 2012 (sulla situazione precedente cfr. RtiD
II-2011 N. 63 pag. 307-308; D. Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo
delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in RtiD I-2015
pag. 293 seg. (296 -297)), precisa che se i figli lasciano la Svizzera per
seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in
Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal
compimento del 16° anno d’età.
In una sentenza pubblicata
in DTF 141 V 521 il Tribunale federale ha stabilito che il cittadino di un
paese terzo, il quale è impiegato da un datore di lavoro svizzero, e i cui
figli sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e risiedono in uno Stato
membro, non ricade nel campo di applicazione personale del Regolamento (CE) n.
883/2004; in assenza di qualsiasi disposizione prescritta in un accordo
internazionale, a norma dell'art.
7 cpv. 1 OAFami, egli non ha diritto agli assegni familiari per i
propri figli (consid. 4).
L’Alta Corte ha in
particolare rilevato:
"
4.1 Nach
Art. 7 Abs. 1 FamZV
besteht nur dann Anspruch auf Familienzulagen für im Ausland lebende Kinder,
wenn dies eine zwischenstaatliche Vereinbarung vorschreibt. Das Bundesgericht
hat festgestellt, dass diese Bestimmung sich an die Vorgaben gemäss FamZG hält
und weder Art. 8 Abs. 1
und 2 BV (Gleichbehandlungsgebot, Diskriminierungsverbot) noch
Bestimmungen des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des
Kindes (UN-Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) verletzt (BGE 136 I 297; vgl. auch BGE 138 V 392).
4.2 Wie die Vorinstanz zutreffend festhält - und vom
Beschwerdeführer auch nicht bestritten wird - gibt es keine zwischenstaatliche
Vereinbarung zwischen der Schweiz und Bulgarien (nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des
Abkommens vom 15. März 2006 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Bulgarien über Soziale Sicherheit [SR
0.831.109.214.1], werden bezüglich der Schweiz nur Leistungen gemäss
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft erfasst) resp.
zwischen der Schweiz und Guatemala, die ihm einen Anspruch auf Familienzulagen
nach FamZG einräumen würde.”
Con
sentenza pubblicata in DTF 142 V 48 e SVR 2016 FZ N. 2 pag. 5 segg. l’Alta
Corte ha deciso che né l’art, 4 cpv. 3 LAFam, né la Convenzione tra la Svizzera
e la ex-Jugoslavia riguardante le assicurazioni sociali, applicabile sino alla
fine di marzo 2010 ai rapporti tra la Svizzera e il Kosovo, conferiscono a una
persona priva di attività lucrativa in Svizzera il diritto agli assegni
familiari per il figlio che vive in Kosovo. Ciò risulta dalla citata
convenzione che fa riferimento al luogo di lavoro dell’avente diritto.
In
una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che
nella sua giurisprudenza, il domicilio viene determinato sulla base
esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli
soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione, la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In
una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale
federale ha rilevato che:
" (…)
5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art.
13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse
("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette
résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se
situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).
(…)
5.4 Au regard des
circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la
recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la
période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce.
Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui
constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il
été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office
cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice
(cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de
la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A
la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du
jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du
présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la
recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et
celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative
litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de
la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en
Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez
ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la
manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté
de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence
effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps
libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir
également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319
ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus
intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure
partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour
les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la
recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de
domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce
résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la
date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”
In
una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per
l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di
un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il
suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è
stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia
cantonale ha eseguito, rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di
un Comune svizzero, 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è
conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza
2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale
federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio
della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto
che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro, per
concludere che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e
non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno,
appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del
curatore e compagno della ricorrente).
Con giudizio 8C_855/2015 del 29
febbraio 2016 l’Alta Corte ha stabilito che un’assicurata, dopo essere stata
attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in
Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva
in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il
Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al
22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo
compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della
gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro
della sua vita.
In una sentenza
39.2015.14+39.2016.3 del 25 aprile 2016, pubblicata in RtiD II-2016 N. 59 pag.
289 segg., questa Corte ha deciso che a un’assicurata che dal 15
dicembre 2014 aveva lasciato la Svizzera con i suoi tre figli di meno di sette
anni per un viaggio di dieci mesi intorno al mondo, in particolare in diversi
Paesi del continente asiatico, e che aveva dichiarato di non volere fissare in
un altro luogo il centro dei suoi interessi come pure di avere l’intenzione di
rientrare in Svizzera al termine del viaggio andava negato il diritto agli
assegni di famiglia dal 1° gennaio 2015.
In
quell’occasione il TCA ha evidenziato che la questione di sapere se
l’assicurata avesse o no il domicilio civile in Svizzera, al fine del diritto
agli assegni di famiglia, non era determinante e poteva restare aperta.
Decisive si
sono rivelate le circostanze, da una parte, che dal 15 dicembre 2014 i figli dell’assicurata
vivevano all’estero e, dall’altra, che nessuna delle Convenzioni di sicurezza
sociale concluse dalla Svizzera con i Paesi visitati dall’assicurata riguarda
il settore degli assegni di famiglia e quindi impone il versamento degli
assegni di famiglia per i figli che vivono all’estero.
Questo
Tribunale ha, poi, stabilito che l’assicurata aveva, invece, diritto agli
assegni di famiglia per gli ultimi quindici giorni del mese di dicembre 2014,
in quanto il chiaro tenore delle Direttive concernenti la legge federale sugli
assegni familiari (p.to 201.1) prevede che se un figlio lascia la Svizzera, il
diritto agli assegni di famiglia sussiste fino all’ultimo giorno del mese in
cui parte, tanto più che l’assicurata aveva mantenuto l’affiliazione all’AVS in
Svizzera.
2.3. Le Direttive concernenti la
legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio
2015, prevedono in particolare quanto segue:
" (…)
3.1 In generale
301 Per i
figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati solo se lo
prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di:
- figli
che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS (v. N. 317 segg.);
- figli
che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.).
Per
Fatti
i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N.
301.1.
Ai
salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un
disciplinamento speciale (v. N. 310–313).
301.1 Se i
figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che
continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante
questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di
mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che può
essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari. Minore
è la durata del soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le probabilità che
il domicilio sia mantenuto in Svizzera.
Tra i
criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i
seguenti:
- il
figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la
LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in
Svizzera debba essere assicurata;
- non
sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze
semestrali non sono trascorse in Svizzera;
- il
figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero;
- il
figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha
frequentato la scuola.
Per
il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una
formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari
possono essere versati all’estero per una formazione di durata superiore ai
cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una
formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero.
301.2 In virtù
dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del principio di non discriminazione
che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di
cittadini svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che lasciano uno Stato dell’UE/AELS
per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i
figli mantengano il loro domicilio nel primo Stato al massimo per cinque anni,
durante i quali continuano a dare diritto ad assegni familiari.
302 Le
limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli residenti
all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal
diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai
Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della
LAFam, senza distinzioni tra il minimo le-gale secondo il diritto federale e
l’importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.
(…)
3.4.3 Altri Stati
323 In
questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:
- dei
salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);
- dell’esportazione
in tutto il mondo in virtù di alcune convenzioni internazionali (v. N. 325), e
- dei
figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1). (…)”
Il tenore dei p.ti 301,
302 e 323 delle DAFam sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella
versione valida dal 1° gennaio 2017 (cfr. www. bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category:103).
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4. L’art. 25 LPGA, concernente
la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui
all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata
(cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza
particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C
137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.5. Nella presente fattispecie
risulta dalle carte processuali - in particolare dal ricorso, dallo scritto di __________
dell’11 agosto 2016, dalla petizione di divorzio con domanda di provvedimenti
supercautelari e cautelari inoltrata alla Pretura di __________ il 26 settembre
2016 da RI 1 e dalla lettera del 22 ottobre 2010 dei coniugi __________ all’__________
(cfr. doc. I; 4 3/3, 10 3/8 e 13 2/2) - che nel corso del 2010 il ricorrente è
partito dal Ticino con la moglie, __________, e i loro due figli, __________,
nato nel 1998, e __________, nato nel 2002 per gli Stati Uniti d’America.
Inizialmente l’insorgente
ha collaborato con uno studio di __________ di __________ al fine di
organizzare dei corsi estivi per studenti americani in Ticino per l’anno 2011.
La famiglia era al beneficio di un visto B1 “Consulente dall’estero con permesso
di entrata provvisoria di massimo sei mesi all’anno”.
Dopo sei mesi, nel 2011,
la moglie si è iscritta al __________, trasferendosi con la famiglia a __________
(__________). La medesima ha così ottenuto un visto quale studente F1 e il
Considerandi
marito e i figli un visto F2 valido fino al 30 giugno 2016.
I figli __________ e __________
hanno frequentato una scuola privata parificata a pochi chilometri dalla loro
abitazione.
Nel maggio 2014 RI 1 è
rientrato definitivamente in Svizzera. La moglie, con cui i rapporti si erano
deteriorati in modo tale da separarsi e i due figli sono rimasti negli USA
continuando il loro ciclo di studi, __________ __________ e __________ __________
(cfr. doc. 10 4/8).
Nel mese di marzo 2016
l’insorgente ha richiesto quale persona attiva in qualità di indipendente con
pure un’attività lucrativa quale salariato gli assegni familiari per i figli __________
e __________ a partire dall’anno 2013 (cfr. doc. 1 1/23).
Con decisione del 25
maggio 2016 la Cassa ha accolto la domanda del ricorrente per il periodo
gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. A1 p.to A).
Il 22 giugno 2016 il
ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto agli assegni familiari a
far tempo dal giugno 2015 (cfr. doc. 2 1/1).
Per il lasso di tempo
gennaio-maggio 2015 egli ha beneficiato del supplemento per figli previsto
dalla LADI (cfr. doc. A1 p.to A).
La Cassa con due decisioni
del 25 agosto 2016, essendo venuta a conoscenza del fatto che dal 2010 i figli __________
e __________ vivono in __________ con la madre e il padre fino al maggio 2014 e
con la madre in seguito, ha chiesto al ricorrente la restituzione degli assegni
familiari relativi agli anni 2013 e 2014, rispettivamente gli ha negato il
diritto dal 1° giugno 2015 al maggio 2016 (cfr. consid. 1.1.).
Questi provvedimenti sono
stati confermati con decisione su opposizione del 3 novembre 2016 (cfr. consid.
1.2
).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto importante ribadire
(cfr. consid. 2.2.; 2.3.) che ai sensi degli art. 4 cpv. 3 LAFam e 7 cpv. 1
OAFami - dichiarato conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione sui
diritti del fanciullo dal Tribunale federale - per i figli residenti all’estero
sia che si tratti di figli di cittadini svizzeri o stranieri, gli assegni
familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali (ad
esempio l’ALC, cfr. DTF 138 V 392 per il diritto all’assegno di un padre senza
attività lucrativa a seguito di un infortunio la cui figlia risiede in
Portogallo).
In concreto i figli del
ricorrente, come visto, nel 2010 si sono trasferiti negli USA a seguito della
decisione dei propri genitori di svolgere inizialmente un’esperienza professionale
e in seguito una formazione, in particolare la madre. Dapprima la famiglia ha
beneficiato di un permesso della durata di sei mesi e dal 2011 di un visto
della durata di cinque anni, scadente nel giugno 2016 (cfr. consid. 2.5.).
Dalla petizione di
divorzio del 26 settembre 2016 inoltrata in Pretura dall’insorgente, tramite il
proprio legale, emerge, da una parte che “il progetto iniziale (nel 2011)
era di rientrare in Svizzera dopo 3 anni una volta terminati i risparmi e la
formazione della signora __________”, dall’altra, che dal 2010 al 2014 “i
figli __________ e __________ si erano ben inseriti nelle scuole locali”
(cfr. doc. 10 4/8).
Dal
2010.
i figli del ricorrente vivono, dunque, all’estero (su questa nozione cfr.
DTF 141 V 43 consid. 2.1.; DTF 142 V 48; STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015;
DTF 138 V 392, 395-396 consid. 3.3 e 4; DTF 141 V 521 consid. 4.1; U. Kieser-M.
Reichmuth “Bundesgesetz über die Familienzulagen”, Dike Verlag
AG, Zurigo-San Gallo 2010 pag. 109 n. 49 e pag. 111 n. 57; S. Perrenoud, “Les
allocations familiales en Suisse” in CGRSS N° 51-2015 pag. 149 seg. Pag.
175.
N° 61; UFAS, Opuscolo informativo 6.08 “Assegni familiari“, punto N° 13 “per
i figli residenti all’estero“).
Inoltre nella presente
fattispecie la Convenzione di sicurezza sociale tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 3 dicembre 2012, in
vigore dal 1° agosto 2014 (cfr. RS 0.831.109.336.1), non
riguarda il settore degli assegni di famiglia (cfr.www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3027/lang:ita/category:114;www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?
lang=it e SVR 2016 pag. 507 N° 2 consid. 4.2, per una lista delle Convenzioni
che includono gli assegni di famiglia).
Di conseguenza, siccome
nessun accordo internazionale impone il versamento degli assegni di famiglia
per i figli che vivono negli USA, secondo questo Tribunale a ragione la Cassa
ha negato a RI 1 gli assegni di famiglia per i suoi due figli sia per gli anni
2013.
e 2014 che per il secondo semestre del 2015.
2.7
Al medesimo risultato si
giunge considerando l’unica eccezione al principio che per i figli residenti
gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi
internazionali, ossia quella secondo cui se i figli lasciano la Svizzera per
seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in
Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal
compimento del 16° anno d’età (cfr. art. 7 cpv. 1bis OAFami).
Il fatto di mantenere il proprio
domicilio in Svizzera è una mera presunzione che può quindi essere sovvertita
(al riguardo cfr. DTF 135 V 249; STTCA 39.2010.8 del 10 febbraio 2011 consid.
2.4
, massimata in RtiD II-2011 N. 63 pag. 307-308).
Le Direttive DAFam
prevedono che per i figli che iniziano una formazione all’estero prima
del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere
versati all’estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni.
Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima
sarà da presumere che siano domiciliati all’estero (cfr. consid.2.3.).
Nella presente evenienza i
figli del ricorrente non hanno lasciato la Svizzera per seguire una formazione
all’estero, bensì hanno seguito negli USA i loro genitori che hanno trasferito
l’intero nucleo familiare dapprima nel 2010 per motivi professionali e in
seguito dal 2011 per motivi di formazione della madre.
In ogni caso, anche
nell’ipotesi più favorevole all’insorgente, ossia volendo considerare che i
figli __________ e __________ hanno lasciato la Svizzera per intraprendere
specificatamente degli studi negli USA e poter così valutare l’applicabilità
dell’eccezione appena ricordata, in concreto la presunzione del domicilio in
Svizzera è sovvertita.
In effetti __________ e __________
vivono negli USA dal 2010 con entrambi i genitori fino al maggio 2014 e in
seguito con la madre. Attualmente __________ e i figli beneficiano di un
ulteriore visto scadente nel luglio 2017 (cfr. doc. I).
I figli si sono ben
inseriti nell’ambiente scolastico (cfr. consid. 2.5.).
Il figlio maggiore, __________,
avendo la possibilità di rientrare in Svizzera e svolgere un apprendistato di
grafico, ha peraltro scelto nel settembre 2016 di restare negli USA e
iscriversi al __________, considerato che può essere ospitato dallo zio materno
in USA nei prossimi due anni (cfr. doc. 11/37/53).
Il centro degli interessi
di __________ e __________, giunti negli USA nel 2010 all’età di 12, rispettivamente
8.
anni con il padre e la madre e che dal maggio 2014 vivono in quel Paese con
la madre non è, dunque, in applicazione dell’abituale criterio
della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15
marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del
1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), in Svizzera dove si recano
sporadicamente (cfr. doc. 11 39/53; 11 40/53) e che si trova a grande distanza
dagli USA, bensì è in __________ dove, oltre ai/al genitori/e, hanno, vista la
giovane età, la loro vita sociale e formativa.
In proposito va rilevato che
dal verbale dell’udienza davanti al Pretore di __________ del 25 ottobre 2016
per procedere alla conciliazione nella causa di divorzio, alla quale ha
presenziato il ricorrente con il proprio legale e l’avvocato di __________ in
assenza di quest’ultima, si evince che il Pretore, invitando le parti a cercare
di trovare un accordo, nella proposta a titolo sommario di alcuni punti ha
sottolineato che il diritto di visita a favore del padre, in caso di affido di __________
alla madre, va calibrato in base alla situazione effettiva che vede il figlio
risiedere a grande distanza dal padre (cfr. allegato D a doc. I).
Giova altresì ricordare
che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si
trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015
del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid.
3.2
).
In simili condizioni, il
TCA deve concludere che il domicilio (cfr. consid. 2.2.; DTF 138
V 186; DTF 135 V 249 consid. 5.2.) di __________ e __________ negli anni 2013 e
2014, come pure nel secondo semestre del 2015 era negli USA.
Pertanto anche da questo
profilo il diritto del ricorrente agli assegni familiari per gli anni 2013 e
2014, nonché per il secondo semestre del 2015 deve essere negato.
2.8
Non avendo diritto agli
assegni familiari negli anni 2013 e 2014, l’insorgente, da un profilo oggettivo,
ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni per il lasso di tempo
gennaio 2013 – dicembre 2014.
Al riguardo
è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha
beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata
in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.
2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto le asserzioni
dell’insorgente riguardo al fatto di avere comunicato tempestivamente, in particolare
il 12 aprile 2016, all’amministrazione i fatti rilevanti e che quindi la Cassa
già prima del maggio 2016 era al corrente che __________ soggiornava
temporaneamente all’estero e che il figlio __________ svolgeva gli studi presso
la __________ di __________ negli USA da tre anni e mezzo (cfr. doc. I pag. 3) sono
ininfluenti per il caso di specie.
Le stesse, riguardando le
condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave; cfr. consid. 2.4.) che
saranno esaminate contestualmente a un’eventuale domanda di condono che, se del
caso, a spetterà al ricorrente presentare (cfr. STF 8C_218/2015 del 7 settembre
2015.
consid. 5.3.).
In proposito il TCA
ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La Cassa è
venuta a conoscenza del fatto che i figli del ricorrente risiedono negli USA
dal 2010 nell’agosto 2016 (cfr. doc. A1; 4 3/3).
Questa Corte
ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti
di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale
del maggio 2016 (cfr. consid. 2.5.) con la quale sono stati attribuiti gli
assegni familiari per gli anni 2013 e 2014 all’insorgente.
La residenza
di __________ e __________ negli USA dal 2010 costituisce, infatti, un fatto
nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe
indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende
che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo gennaio
2013.
- dicembre 2014.
2.9
A proposito dell’importo da
restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la
Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'850.-- (consid.
1.1
), corrispondente alla somma degli assegni familiari ricevuti per il
periodo gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. 5 1/2).
Tenuto
conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nel lasso di
tempo in questione ha percepito a torto l’integralità degli assegni familiari, non
presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo
cui va rimborsata l’integralità degli assegni familiari di cui il ricorrente ha
beneficiato per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014.
Del resto l’insorgente non
ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in
restituzione.
2.10
Stante quanto
precede, la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 con cui la Cassa, da
una parte ha confermato l’ordine di restituzione degli assegni familiari
percepiti dall’insorgente per gli anni 2013 e 2014, dall’altra ha negato il
diritto agli stessi dal giugno 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti