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Decisione

39.2016.19

Rettam.Cassa chiesto restit.degli AF x il 2013/14 e ne ha negato il dt da 6/15 a 5/16 essendo i figli del ricorr.dal 2010 negli USA, Paese che non ha con la CH alcuna Convenzione di sicurezza soc.che

6 marzo 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i figli che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si veda il. N.

301.1.

Ai

salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si applica un

disciplinamento speciale (v. N. 310–313).

301.1 Se i

figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che

continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante

questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di

mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera presunzione, che può

essere contraddetta dalla cassa di compensazione per assegni familiari. Minore

è la durata del soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le probabilità che

il domicilio sia mantenuto in Svizzera.

Tra i

criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i

seguenti:

- il

figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la

LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in

Svizzera debba essere assicurata;

- non

sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze

semestrali non sono trascorse in Svizzera;

- il

figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero;

- il

figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha

frequentato la scuola.

Per

il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i figli che iniziano una

formazione all’estero prima del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari

possono essere versati all’estero per una formazione di durata superiore ai

cinque anni. Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una

formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero.

301.2 In virtù

dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del principio di non discriminazione

che ne deriva, i N. 301 e 301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di

cittadini svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che lasciano uno Stato dell’UE/AELS

per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i

figli mantengano il loro domicilio nel primo Stato al massimo per cinque anni,

durante i quali continuano a dare diritto ad assegni familiari.

302 Le

limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli residenti

all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal

diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai

Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della

LAFam, senza distinzioni tra il minimo le-gale secondo il diritto federale e

l’importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

(…)

3.4.3 Altri Stati

323 In

questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso:

- dei

salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313);

- dell’esportazione

in tutto il mondo in virtù di alcune convenzioni internazionali (v. N. 325), e

- dei

figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1). (…)”

Il tenore dei p.ti 301,

302 e 323 delle DAFam sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella

versione valida dal 1° gennaio 2017 (cfr. www. bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3635/lang:fre/category:103).

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4. L’art. 25 LPGA, concernente

la restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata

(cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza

particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C

137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.5. Nella presente fattispecie

risulta dalle carte processuali - in particolare dal ricorso, dallo scritto di __________

dell’11 agosto 2016, dalla petizione di divorzio con domanda di provvedimenti

supercautelari e cautelari inoltrata alla Pretura di __________ il 26 settembre

2016 da RI 1 e dalla lettera del 22 ottobre 2010 dei coniugi __________ all’__________

(cfr. doc. I; 4 3/3, 10 3/8 e 13 2/2) - che nel corso del 2010 il ricorrente è

partito dal Ticino con la moglie, __________, e i loro due figli, __________,

nato nel 1998, e __________, nato nel 2002 per gli Stati Uniti d’America.

Inizialmente l’insorgente

ha collaborato con uno studio di __________ di __________ al fine di

organizzare dei corsi estivi per studenti americani in Ticino per l’anno 2011.

La famiglia era al beneficio di un visto B1 “Consulente dall’estero con permesso

di entrata provvisoria di massimo sei mesi all’anno”.

Dopo sei mesi, nel 2011,

la moglie si è iscritta al __________, trasferendosi con la famiglia a __________

(__________). La medesima ha così ottenuto un visto quale studente F1 e il

Considerandi

marito e i figli un visto F2 valido fino al 30 giugno 2016.

I figli __________ e __________

hanno frequentato una scuola privata parificata a pochi chilometri dalla loro

abitazione.

Nel maggio 2014 RI 1 è

rientrato definitivamente in Svizzera. La moglie, con cui i rapporti si erano

deteriorati in modo tale da separarsi e i due figli sono rimasti negli USA

continuando il loro ciclo di studi, __________ __________ e __________ __________

(cfr. doc. 10 4/8).

Nel mese di marzo 2016

l’insorgente ha richiesto quale persona attiva in qualità di indipendente con

pure un’attività lucrativa quale salariato gli assegni familiari per i figli __________

e __________ a partire dall’anno 2013 (cfr. doc. 1 1/23).

Con decisione del 25

maggio 2016 la Cassa ha accolto la domanda del ricorrente per il periodo

gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. A1 p.to A).

Il 22 giugno 2016 il

ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto agli assegni familiari a

far tempo dal giugno 2015 (cfr. doc. 2 1/1).

Per il lasso di tempo

gennaio-maggio 2015 egli ha beneficiato del supplemento per figli previsto

dalla LADI (cfr. doc. A1 p.to A).

La Cassa con due decisioni

del 25 agosto 2016, essendo venuta a conoscenza del fatto che dal 2010 i figli __________

e __________ vivono in __________ con la madre e il padre fino al maggio 2014 e

con la madre in seguito, ha chiesto al ricorrente la restituzione degli assegni

familiari relativi agli anni 2013 e 2014, rispettivamente gli ha negato il

diritto dal 1° giugno 2015 al maggio 2016 (cfr. consid. 1.1.).

Questi provvedimenti sono

stati confermati con decisione su opposizione del 3 novembre 2016 (cfr. consid.

1.2

).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto importante ribadire

(cfr. consid. 2.2.; 2.3.) che ai sensi degli art. 4 cpv. 3 LAFam e 7 cpv. 1

OAFami - dichiarato conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione sui

diritti del fanciullo dal Tribunale federale - per i figli residenti all’estero

sia che si tratti di figli di cittadini svizzeri o stranieri, gli assegni

familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali (ad

esempio l’ALC, cfr. DTF 138 V 392 per il diritto all’assegno di un padre senza

attività lucrativa a seguito di un infortunio la cui figlia risiede in

Portogallo).

In concreto i figli del

ricorrente, come visto, nel 2010 si sono trasferiti negli USA a seguito della

decisione dei propri genitori di svolgere inizialmente un’esperienza professionale

e in seguito una formazione, in particolare la madre. Dapprima la famiglia ha

beneficiato di un permesso della durata di sei mesi e dal 2011 di un visto

della durata di cinque anni, scadente nel giugno 2016 (cfr. consid. 2.5.).

Dalla petizione di

divorzio del 26 settembre 2016 inoltrata in Pretura dall’insorgente, tramite il

proprio legale, emerge, da una parte che “il progetto iniziale (nel 2011)

era di rientrare in Svizzera dopo 3 anni una volta terminati i risparmi e la

formazione della signora __________”, dall’altra, che dal 2010 al 2014 “i

figli __________ e __________ si erano ben inseriti nelle scuole locali”

(cfr. doc. 10 4/8).

Dal

2010.

i figli del ricorrente vivono, dunque, all’estero (su questa nozione cfr.

DTF 141 V 43 consid. 2.1.; DTF 142 V 48; STF 8C_875/2015 del 21 dicembre 2015;

DTF 138 V 392, 395-396 consid. 3.3 e 4; DTF 141 V 521 consid. 4.1; U. Kieser-M.

Reichmuth “Bundesgesetz über die Familienzulagen”, Dike Verlag

AG, Zurigo-San Gallo 2010 pag. 109 n. 49 e pag. 111 n. 57; S. Perrenoud, “Les

allocations familiales en Suisse” in CGRSS N° 51-2015 pag. 149 seg. Pag.

175.

N° 61; UFAS, Opuscolo informativo 6.08 “Assegni familiari“, punto N° 13 “per

i figli residenti all’estero“).

Inoltre nella presente

fattispecie la Convenzione di sicurezza sociale tra la

Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 3 dicembre 2012, in

vigore dal 1° agosto 2014 (cfr. RS 0.831.109.336.1), non

riguarda il settore degli assegni di famiglia (cfr.www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/3027/lang:ita/category:114;www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02094/index.html?

lang=it e SVR 2016 pag. 507 N° 2 consid. 4.2, per una lista delle Convenzioni

che includono gli assegni di famiglia).

Di conseguenza, siccome

nessun accordo internazionale impone il versamento degli assegni di famiglia

per i figli che vivono negli USA, secondo questo Tribunale a ragione la Cassa

ha negato a RI 1 gli assegni di famiglia per i suoi due figli sia per gli anni

2013.

e 2014 che per il secondo semestre del 2015.

2.7

Al medesimo risultato si

giunge considerando l’unica eccezione al principio che per i figli residenti

gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi

internazionali, ossia quella secondo cui se i figli lasciano la Svizzera per

seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in

Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal

compimento del 16° anno d’età (cfr. art. 7 cpv. 1bis OAFami).

Il fatto di mantenere il proprio

domicilio in Svizzera è una mera presunzione che può quindi essere sovvertita

(al riguardo cfr. DTF 135 V 249; STTCA 39.2010.8 del 10 febbraio 2011 consid.

2.4

, massimata in RtiD II-2011 N. 63 pag. 307-308).

Le Direttive DAFam

prevedono che per i figli che iniziano una formazione all’estero prima

del compimento del 16° anno di età, gli assegni familiari possono essere

versati all’estero per una formazione di durata superiore ai cinque anni.

Tuttavia, prima i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, prima

sarà da presumere che siano domiciliati all’estero (cfr. consid.2.3.).

Nella presente evenienza i

figli del ricorrente non hanno lasciato la Svizzera per seguire una formazione

all’estero, bensì hanno seguito negli USA i loro genitori che hanno trasferito

l’intero nucleo familiare dapprima nel 2010 per motivi professionali e in

seguito dal 2011 per motivi di formazione della madre.

In ogni caso, anche

nell’ipotesi più favorevole all’insorgente, ossia volendo considerare che i

figli __________ e __________ hanno lasciato la Svizzera per intraprendere

specificatamente degli studi negli USA e poter così valutare l’applicabilità

dell’eccezione appena ricordata, in concreto la presunzione del domicilio in

Svizzera è sovvertita.

In effetti __________ e __________

vivono negli USA dal 2010 con entrambi i genitori fino al maggio 2014 e in

seguito con la madre. Attualmente __________ e i figli beneficiano di un

ulteriore visto scadente nel luglio 2017 (cfr. doc. I).

I figli si sono ben

inseriti nell’ambiente scolastico (cfr. consid. 2.5.).

Il figlio maggiore, __________,

avendo la possibilità di rientrare in Svizzera e svolgere un apprendistato di

grafico, ha peraltro scelto nel settembre 2016 di restare negli USA e

iscriversi al __________, considerato che può essere ospitato dallo zio materno

in USA nei prossimi due anni (cfr. doc. 11/37/53).

Il centro degli interessi

di __________ e __________, giunti negli USA nel 2010 all’età di 12, rispettivamente

8.

anni con il padre e la madre e che dal maggio 2014 vivono in quel Paese con

la madre non è, dunque, in applicazione dell’abituale criterio

della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15

marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del

1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), in Svizzera dove si recano

sporadicamente (cfr. doc. 11 39/53; 11 40/53) e che si trova a grande distanza

dagli USA, bensì è in __________ dove, oltre ai/al genitori/e, hanno, vista la

giovane età, la loro vita sociale e formativa.

In proposito va rilevato che

dal verbale dell’udienza davanti al Pretore di __________ del 25 ottobre 2016

per procedere alla conciliazione nella causa di divorzio, alla quale ha

presenziato il ricorrente con il proprio legale e l’avvocato di __________ in

assenza di quest’ultima, si evince che il Pretore, invitando le parti a cercare

di trovare un accordo, nella proposta a titolo sommario di alcuni punti ha

sottolineato che il diritto di visita a favore del padre, in caso di affido di __________

alla madre, va calibrato in base alla situazione effettiva che vede il figlio

risiedere a grande distanza dal padre (cfr. allegato D a doc. I).

Giova altresì ricordare

che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si

trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015

del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid.

3.2

).

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che il domicilio (cfr. consid. 2.2.; DTF 138

V 186; DTF 135 V 249 consid. 5.2.) di __________ e __________ negli anni 2013 e

2014, come pure nel secondo semestre del 2015 era negli USA.

Pertanto anche da questo

profilo il diritto del ricorrente agli assegni familiari per gli anni 2013 e

2014, nonché per il secondo semestre del 2015 deve essere negato.

2.8

Non avendo diritto agli

assegni familiari negli anni 2013 e 2014, l’insorgente, da un profilo oggettivo,

ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni per il lasso di tempo

gennaio 2013 – dicembre 2014.

Al riguardo

è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata

in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre

2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto le asserzioni

dell’insorgente riguardo al fatto di avere comunicato tempestivamente, in particolare

il 12 aprile 2016, all’amministrazione i fatti rilevanti e che quindi la Cassa

già prima del maggio 2016 era al corrente che __________ soggiornava

temporaneamente all’estero e che il figlio __________ svolgeva gli studi presso

la __________ di __________ negli USA da tre anni e mezzo (cfr. doc. I pag. 3) sono

ininfluenti per il caso di specie.

Le stesse, riguardando le

condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave; cfr. consid. 2.4.) che

saranno esaminate contestualmente a un’eventuale domanda di condono che, se del

caso, a spetterà al ricorrente presentare (cfr. STF 8C_218/2015 del 7 settembre

2015.

consid. 5.3.).

In proposito il TCA

ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

La Cassa è

venuta a conoscenza del fatto che i figli del ricorrente risiedono negli USA

dal 2010 nell’agosto 2016 (cfr. doc. A1; 4 3/3).

Questa Corte

ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti

di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione iniziale

del maggio 2016 (cfr. consid. 2.5.) con la quale sono stati attribuiti gli

assegni familiari per gli anni 2013 e 2014 all’insorgente.

La residenza

di __________ e __________ negli USA dal 2010 costituisce, infatti, un fatto

nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza della Cassa, l’avrebbe

indotta a prendere una decisione differente.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo gennaio

2013.

- dicembre 2014.

2.9

A proposito dell’importo da

restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la

Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'850.-- (consid.

1.1

), corrispondente alla somma degli assegni familiari ricevuti per il

periodo gennaio 2013 – dicembre 2014 (cfr. doc. 5 1/2).

Tenuto

conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che l’insorgente nel lasso di

tempo in questione ha percepito a torto l’integralità degli assegni familiari, non

presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo

cui va rimborsata l’integralità degli assegni familiari di cui il ricorrente ha

beneficiato per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014.

Del resto l’insorgente non

ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in

restituzione.

2.10

Stante quanto

precede, la decisione su opposizione del 3 novembre 2016 con cui la Cassa, da

una parte ha confermato l’ordine di restituzione degli assegni familiari

percepiti dall’insorgente per gli anni 2013 e 2014, dall’altra ha negato il

diritto agli stessi dal giugno 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti