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39.2016.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

39.2016.4

dc/gm

Lugano

24 agosto 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2016 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 marzo 2016 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La __________ e RI 1 hanno

stipulato un contratto di lavoro di durata determinata valido dal 6 maggio al

31 agosto 2015 (cfr. doc. C).

In

data 30 agosto 2015 l’assicurato ha subìto un infortunio per il quale è stato

inabile al lavoro fino al 29 febbraio 2016, percependo le indennità giornaliere

della __________.

Con

decisione del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. D), confermata con decisione su

opposizione del 9 marzo 2016, la CO 1 ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il

diritto agli assegni di famiglia per i suoi tre figli durante i mesi da

settembre a novembre 2015 in quanto il rapporto di lavoro si sarebbe in ogni

caso concluso il 31 agosto 2015 (cfr. doc. B).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il

suo patrocinatore chiede il versamento degli assegni familiari fino al mese di

novembre 2015, rilevando:

" (…)

6. Si

contesta fermamente la decisione di CO 1 che cozza con la LFami, la OAFami e

l'interpretazione delle direttive concernenti la legge sugli assegni familiari

(DAFam). L'art. 10 OAFami prevede infatti che se il salariato è

impossibilitato a lavorare in seguito a infortunio, sono versati gli assegni

ancora per il mese in cui e iniziato l'impedimento al lavoro (agosto 2015 nel

nostro caso) e per i tre mesi successivi, anche se il diritto legale al

salario è estinto.

7. Espressamente

da noi interpellata per un parere, anche la Cassa __________ è del medesimo

nostro avviso (doc. E). Infatti, richiamato il già ci-tato art. 10

cpv. 1 OAFami, nonché le Direttive concernenti la legge federale sugli

assegni familiari (DAFam) marg. 517 lettera a), il salariato

impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza, o adempimento

di un obbligo legale, ha diritto agli assegni familiari ancora per il mese in

cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti,

indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione

assicurativa.

8. Nello

specifico, il signor RI 1 è stato vittima di infortunio in data 30.08.2015. In

data 31.08.2015 il suo contratto di lavoro è cessato, ma, essendo in

infortunio, egli ha diritto comunque agli assegni familiari, per i suoi tre

figli, per il mese di agosto 2015, oltre a settembre, ottobre e novembre 2015,

per un ammontare complessivo di Fr. 1'800.- ossia: 3 figli x Fr.

200.00/mese x 3 mesi. (…)” (Doc. I)

1.3. Il 18 aprile 2016 il TCA ha

assegnato alla Cassa convenuta un termine di 20 giorni per inoltrare la

risposta di causa (cfr. doc. II). Essendo tale termine infruttuosamente

scaduto, il 19 maggio 2016 il Presidente del TCA ha fissato all’amministrazione

un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa

unitamente alla relativa documentazione (cfr. doc. III).

Il

20 maggio 2016 la Cassa ha inviato la documentazione accompagnata da uno

scritto in lingua tedesca (cfr. doc. IV).

Il

23 maggio 2016 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 15

giorni per tradurre in italiano la risposta di causa (cfr. doc. V).

Nella

risposta di causa del 24 maggio 2016 la Cassa osserva in particolare:

" (…)

Dopo tutte le nostre chiarificazioni con l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), abbiamo dovuto ammettere, che l’esempio 1 vale

anche per il Signore RI 1. Con questa conclusione i 3 mesi aggiuntivi non

possono essere dati.

L’UFAS conferma: (E-Mail allegato) “che non esiste un diritto agli

assegni familiari dopo l’incidente (a partire dal 01.09.2015) perché non esiste

più un contratto di lavoro (periodo determinato fino al 31.08.2015). Il diritto

agli assegni sorge e si estingue con il salario. In addizione il diritto esiste

solo durante il periodo del contratto di lavoro (ciff. 504 direttive AF). Nella

ciff. 517b Dir. AF viene fatta un’eccezione (Licenziamento tramite il datore di

lavoro). Quest’eccezione è conclusiva. Quindi non esiste un diritto agli

assegni dopo la fine del contratto di lavoro, se il contratto per esempio e

determinato o il lavoratore si è licenziato se stesso”.

Abbiamo consapevolmente contattato l’UFAS come grado più alto, per

assicurarci e per potere decidere in modo corretto. Anche perché queste

richieste si potrebbero ripetere.

Dopo la chiarificazione abbiamo deciso come ci ha istruito l’UFAS.

Ogni passo è documentato ed allegato. (…)” (Doc. VI)

1.4. Il 27 maggio 2016 il

rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di

prova (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’art. 13 cpv. 1 della Legge

sugli assegni familiari (LAFam) prevede che hanno diritto agli assegni

familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un

datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono

disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui

all'articolo 12 cpv. 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il

diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto

allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

L’art.

10.

dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), intitolato “Durata del

diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del

diritto allo stipendio; coordinamento”, stabilisce quanto segue:

" 1 Se il salariato è impossibilitato a

lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del

Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per

il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti,

anche se il diritto legale al salario è estinto.

1bis Se il salariato

prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il

mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.

1ter Dopo

un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari

sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.

2.

Il diritto agli

assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo

stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16

settimane;

b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329e

capoverso 1 CO.

3.

Se il salariato

decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i

tre mesi successivi.”

2.2

Le Direttive

concernenti la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue:

" (…)

513.

In

determinati casi è possibile derogare al principio secondo

1/13 cui

il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al

salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo

diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono

adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del

versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un

figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto

sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione

del versamento degli assegni.

Esempio:

un

salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è

impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre.

Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi

di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all’assegno di

nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari,

per nessuno dei figli.

514.

Il

diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste

indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico o

di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.

515.

Il

diritto alla continuazione del versamento degli assegni riguarda anche l’importo

differenziale.

516.

Il diritto alla continuazione del versamento

degli assegni

1/14 sussiste

anche quando un’altra persona può rivendicare assegni familiari. Questa persona

riceverà gli assegni familiari non appena il diritto del salariato impossibilitato

a lavorare o deceduto si è estinto.

Se

il salariato riprende il lavoro e successivamente lo interrompe di nuovo per un

impedimento al lavoro secondo l’articolo 10 capoverso 1 OAFami, un nuovo termine

per la continuazione del versamento degli assegni inizia a decorrere e gli

assegni familiari vengono versati nuovamente, a condizione che la persona raggiunga

un reddito da lavoro minimo di 587 franchi mensili (le indennità giornaliere

dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni non

vengono computate, v. N. 517).

Esempio

Una

salariata riprende a lavorare il 1° aprile e si riammala il 4 aprile. Un nuovo

termine inizia a decorrere e il diritto agli assegni familiari sussiste a

condizione che in questi tre giorni la salariata guadagni almeno 587 franchi.

516.1

Per definire la durata della continuazione

del versamento degli

1/13

assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può

essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un infortunio

il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il

mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà il

lavoro.

Esempio

Una

salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve

interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha

diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione. In caso di congedo

non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è

percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato

il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre,

compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni

familiari sono versati anche per tutto questo mese.

517.

a) Se il salariato è impossibilitato a

lavorare per malattia,

1/13 infortunio,

gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono

versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre

mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una

prestazione assicurativa.

b) Gli

assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il

lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG,

la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili. Non sono invece

prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli

infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni

familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo.

c) Se

non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o

la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili, il diritto agli assegni

familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio

dell’impedimento al lavoro.

d) Se

il salariato è licenziato durante l’impedimento al lavoro per i motivi

summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi

all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del

rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono

più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo

la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 587 franchi mensili. (…)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.

300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;

RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.

3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a,

DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ

1988.

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.

; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3

; 128 I 167 consid.

4.

)."

2.3

Nella presente

fattispecie è incontestato che l’assicurato è stato assunto mediante un

contratto di durata determinata con scadenza fissata al 31 agosto 2015. Pure ammesso

è il fatto che l’assicurato si è infortunato durate il rapporto di lavoro (il

30.

agosto 2015) ed è rimasto inabile al lavoro nei mesi successivi.

Contestata è invece

l’applicazione o meno dell’art. 10 cpv. 1 OAFami anche nel caso in cui il

contratto di lavoro si sarebbe in ogni caso concluso, indipendentemente

dall’infortunio.

Prima di prendere la decisione

impugnata la Cassa, anche consapevole che si tratta di una questione che

potrebbe verificarsi nuovamente in futuro, ha interpellato l’UFAS

sottoponendogli il caso concreto (cfr. doc. 3).

La collaboratrice scientifica

dell’UFAS, __________, ha così risposto il 18 dicembre 2015:

" (…)

l Ein

Arbeitnehmer wird befristet für die Periode vom 01.01. - 30.06.2015 angestellt.

Nun verunfallt er am letzten Arbeitstag - also am 30.06.2015. Werden in diesem

Fall die Familienzulagen ebenfalls noch gem. FamZWL RZ 517 weiter bezahlt oder

endet der Anspruch am 30.06.2015, da das Arbeitsverhältnis per diesem Datum

sowieso enden würde?

l In

diesem Fall besteht kein Anspruch auf Weiterzahlung, da ab dem 1. Juli 2015

kein Arbeitsverhältnis mehr besteht. Der Anspruch auf Familienzulagen entsteht

und erlischt mit dem Lohnanspruch. Zudem besteht der Anspruch grundsätzlich nur

während der Dauer des Arbeitsverhältnisses (Rz. 504 FamZWL). Von diesem Prinzip

wird in Rz. 517 Buchstabe d) FamZWL eine Ausnahme gemacht (Kündigung durch den

Arbeitgeber). Diese Ausnahme ist abschliessend. Es besteht somit kein Anspruch

über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, wenn das Arbeitsverhältnis

beispielweise befristet ist oder der Arbeitnehmer gekündigt hat. (…)” (Doc. 2)

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato

dell’amministrazione.

Infatti,

secondo l’art. 13 cpv. 1 LAFam e come ricordato al n. 504 delle Direttive

dell’UFAS, il diritto all’assegno nasce e cessa con il diritto al salario e

sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro, salvo ben precise

eccezioni.

Così,

nell’ipotesi dell’art. 10 cpv. 1 dell’OAFami, quando il rapporto di lavoro

sussiste, il dipendente è inabile al lavoro e il diritto allo stipendio è

cessato, il diritto agli assegni di famiglia viene prolungato ancora per tre

mesi.

Allo

stesso modo viene trattato il lavoratore che viene licenziato quando già si

trova in incapacità lavorativa.

Queste

norme hanno lo scopo di non penalizzare gli assicurati divenuti incapaci di

lavorare senza colpa (cfr. U. Kieser, M. Reichmuth “Bundesgesetz über die

Familienzulagen (FamZG)”. Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 208

n. 53).

Se

invece il contratto di lavoro, come nel caso concreto, si sarebbe in ogni caso concluso

e sarebbe dunque cessato il diritto al salario indipendentemente dall’inabilità

lavorativa per infortunio o malattia, non è più dato il diritto agli assegni di

famiglia.

La

decisione su opposizione del 9 marzo 2016 deve pertanto essere confermata.

2.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti