39.2016.4
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24 agosto 2016Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
39.2016.4
dc/gm
Lugano
24 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La __________ e RI 1 hanno
stipulato un contratto di lavoro di durata determinata valido dal 6 maggio al
31 agosto 2015 (cfr. doc. C).
In
data 30 agosto 2015 l’assicurato ha subìto un infortunio per il quale è stato
inabile al lavoro fino al 29 febbraio 2016, percependo le indennità giornaliere
della __________.
Con
decisione del 25 gennaio 2016 (cfr. doc. D), confermata con decisione su
opposizione del 9 marzo 2016, la CO 1 ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il
diritto agli assegni di famiglia per i suoi tre figli durante i mesi da
settembre a novembre 2015 in quanto il rapporto di lavoro si sarebbe in ogni
caso concluso il 31 agosto 2015 (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il
suo patrocinatore chiede il versamento degli assegni familiari fino al mese di
novembre 2015, rilevando:
" (…)
6. Si
contesta fermamente la decisione di CO 1 che cozza con la LFami, la OAFami e
l'interpretazione delle direttive concernenti la legge sugli assegni familiari
(DAFam). L'art. 10 OAFami prevede infatti che se il salariato è
impossibilitato a lavorare in seguito a infortunio, sono versati gli assegni
ancora per il mese in cui e iniziato l'impedimento al lavoro (agosto 2015 nel
nostro caso) e per i tre mesi successivi, anche se il diritto legale al
salario è estinto.
7. Espressamente
da noi interpellata per un parere, anche la Cassa __________ è del medesimo
nostro avviso (doc. E). Infatti, richiamato il già ci-tato art. 10
cpv. 1 OAFami, nonché le Direttive concernenti la legge federale sugli
assegni familiari (DAFam) marg. 517 lettera a), il salariato
impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza, o adempimento
di un obbligo legale, ha diritto agli assegni familiari ancora per il mese in
cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti,
indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione
assicurativa.
8. Nello
specifico, il signor RI 1 è stato vittima di infortunio in data 30.08.2015. In
data 31.08.2015 il suo contratto di lavoro è cessato, ma, essendo in
infortunio, egli ha diritto comunque agli assegni familiari, per i suoi tre
figli, per il mese di agosto 2015, oltre a settembre, ottobre e novembre 2015,
per un ammontare complessivo di Fr. 1'800.- ossia: 3 figli x Fr.
200.00/mese x 3 mesi. (…)” (Doc. I)
1.3. Il 18 aprile 2016 il TCA ha
assegnato alla Cassa convenuta un termine di 20 giorni per inoltrare la
risposta di causa (cfr. doc. II). Essendo tale termine infruttuosamente
scaduto, il 19 maggio 2016 il Presidente del TCA ha fissato all’amministrazione
un ultimo termine perentorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa
unitamente alla relativa documentazione (cfr. doc. III).
Il
20 maggio 2016 la Cassa ha inviato la documentazione accompagnata da uno
scritto in lingua tedesca (cfr. doc. IV).
Il
23 maggio 2016 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 15
giorni per tradurre in italiano la risposta di causa (cfr. doc. V).
Nella
risposta di causa del 24 maggio 2016 la Cassa osserva in particolare:
" (…)
Dopo tutte le nostre chiarificazioni con l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), abbiamo dovuto ammettere, che l’esempio 1 vale
anche per il Signore RI 1. Con questa conclusione i 3 mesi aggiuntivi non
possono essere dati.
L’UFAS conferma: (E-Mail allegato) “che non esiste un diritto agli
assegni familiari dopo l’incidente (a partire dal 01.09.2015) perché non esiste
più un contratto di lavoro (periodo determinato fino al 31.08.2015). Il diritto
agli assegni sorge e si estingue con il salario. In addizione il diritto esiste
solo durante il periodo del contratto di lavoro (ciff. 504 direttive AF). Nella
ciff. 517b Dir. AF viene fatta un’eccezione (Licenziamento tramite il datore di
lavoro). Quest’eccezione è conclusiva. Quindi non esiste un diritto agli
assegni dopo la fine del contratto di lavoro, se il contratto per esempio e
determinato o il lavoratore si è licenziato se stesso”.
Abbiamo consapevolmente contattato l’UFAS come grado più alto, per
assicurarci e per potere decidere in modo corretto. Anche perché queste
richieste si potrebbero ripetere.
Dopo la chiarificazione abbiamo deciso come ci ha istruito l’UFAS.
Ogni passo è documentato ed allegato. (…)” (Doc. VI)
1.4. Il 27 maggio 2016 il
rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di
prova (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
L’art. 13 cpv. 1 della Legge
sugli assegni familiari (LAFam) prevede che hanno diritto agli assegni
familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un
datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono
disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui
all'articolo 12 cpv. 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il
diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto
allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.
L’art.
10.
dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), intitolato “Durata del
diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del
diritto allo stipendio; coordinamento”, stabilisce quanto segue:
" 1 Se il salariato è impossibilitato a
lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del
Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per
il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti,
anche se il diritto legale al salario è estinto.
1bis Se il salariato
prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il
mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.
1ter Dopo
un'interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni familiari
sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
2.
Il diritto agli
assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo
stipendio durante:
a. un congedo di maternità di al massimo 16
settimane;
b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329e
capoverso 1 CO.
3.
Se il salariato
decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i
tre mesi successivi.”
2.2
Le Direttive
concernenti la Legge federale sugli assegni familiari (DAFam) edite dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) valide dal 1° gennaio 2009, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono quanto segue:
" (…)
513.
In
determinati casi è possibile derogare al principio secondo
1/13 cui
il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al
salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo
diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono
adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del
versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un
figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto
sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione
del versamento degli assegni.
Esempio:
un
salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è
impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre.
Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi
di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventualmente, all’assegno di
nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari,
per nessuno dei figli.
514.
Il
diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste
indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico o
di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.
515.
Il
diritto alla continuazione del versamento degli assegni riguarda anche l’importo
differenziale.
516.
Il diritto alla continuazione del versamento
degli assegni
1/14 sussiste
anche quando un’altra persona può rivendicare assegni familiari. Questa persona
riceverà gli assegni familiari non appena il diritto del salariato impossibilitato
a lavorare o deceduto si è estinto.
Se
il salariato riprende il lavoro e successivamente lo interrompe di nuovo per un
impedimento al lavoro secondo l’articolo 10 capoverso 1 OAFami, un nuovo termine
per la continuazione del versamento degli assegni inizia a decorrere e gli
assegni familiari vengono versati nuovamente, a condizione che la persona raggiunga
un reddito da lavoro minimo di 587 franchi mensili (le indennità giornaliere
dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni non
vengono computate, v. N. 517).
Esempio
Una
salariata riprende a lavorare il 1° aprile e si riammala il 4 aprile. Un nuovo
termine inizia a decorrere e il diritto agli assegni familiari sussiste a
condizione che in questi tre giorni la salariata guadagni almeno 587 franchi.
516.1
Per definire la durata della continuazione
del versamento degli
1/13
assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può
essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un infortunio
il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il
mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui riprenderà il
lavoro.
Esempio
Una
salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve
interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha
diritto agli assegni familiari senza alcuna interruzione. In caso di congedo
non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è
percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato
il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre,
compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni
familiari sono versati anche per tutto questo mese.
517.
a) Se il salariato è impossibilitato a
lavorare per malattia,
1/13 infortunio,
gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono
versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre
mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una
prestazione assicurativa.
b) Gli
assegni familiari continuano a essere versati se, scaduti i tre mesi, il
lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG,
la LAI o la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili. Non sono invece
prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli
infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni
familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo.
c) Se
non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o
la LAM per un totale di almeno 587 franchi mensili, il diritto agli assegni
familiari si estingue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio
dell’impedimento al lavoro.
d) Se
il salariato è licenziato durante l’impedimento al lavoro per i motivi
summenzionati, il diritto agli assegni familiari per i tre mesi successivi
all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del
rapporto di lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono
più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo
la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 587 franchi mensili. (…)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.
300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a;
RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a,
DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi
inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ
1988.
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.
; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3
; 128 I 167 consid.
4.
)."
2.3
Nella presente
fattispecie è incontestato che l’assicurato è stato assunto mediante un
contratto di durata determinata con scadenza fissata al 31 agosto 2015. Pure ammesso
è il fatto che l’assicurato si è infortunato durate il rapporto di lavoro (il
30.
agosto 2015) ed è rimasto inabile al lavoro nei mesi successivi.
Contestata è invece
l’applicazione o meno dell’art. 10 cpv. 1 OAFami anche nel caso in cui il
contratto di lavoro si sarebbe in ogni caso concluso, indipendentemente
dall’infortunio.
Prima di prendere la decisione
impugnata la Cassa, anche consapevole che si tratta di una questione che
potrebbe verificarsi nuovamente in futuro, ha interpellato l’UFAS
sottoponendogli il caso concreto (cfr. doc. 3).
La collaboratrice scientifica
dell’UFAS, __________, ha così risposto il 18 dicembre 2015:
" (…)
l Ein
Arbeitnehmer wird befristet für die Periode vom 01.01. - 30.06.2015 angestellt.
Nun verunfallt er am letzten Arbeitstag - also am 30.06.2015. Werden in diesem
Fall die Familienzulagen ebenfalls noch gem. FamZWL RZ 517 weiter bezahlt oder
endet der Anspruch am 30.06.2015, da das Arbeitsverhältnis per diesem Datum
sowieso enden würde?
l In
diesem Fall besteht kein Anspruch auf Weiterzahlung, da ab dem 1. Juli 2015
kein Arbeitsverhältnis mehr besteht. Der Anspruch auf Familienzulagen entsteht
und erlischt mit dem Lohnanspruch. Zudem besteht der Anspruch grundsätzlich nur
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses (Rz. 504 FamZWL). Von diesem Prinzip
wird in Rz. 517 Buchstabe d) FamZWL eine Ausnahme gemacht (Kündigung durch den
Arbeitgeber). Diese Ausnahme ist abschliessend. Es besteht somit kein Anspruch
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, wenn das Arbeitsverhältnis
beispielweise befristet ist oder der Arbeitnehmer gekündigt hat. (…)” (Doc. 2)
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato
dell’amministrazione.
Infatti,
secondo l’art. 13 cpv. 1 LAFam e come ricordato al n. 504 delle Direttive
dell’UFAS, il diritto all’assegno nasce e cessa con il diritto al salario e
sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro, salvo ben precise
eccezioni.
Così,
nell’ipotesi dell’art. 10 cpv. 1 dell’OAFami, quando il rapporto di lavoro
sussiste, il dipendente è inabile al lavoro e il diritto allo stipendio è
cessato, il diritto agli assegni di famiglia viene prolungato ancora per tre
mesi.
Allo
stesso modo viene trattato il lavoratore che viene licenziato quando già si
trova in incapacità lavorativa.
Queste
norme hanno lo scopo di non penalizzare gli assicurati divenuti incapaci di
lavorare senza colpa (cfr. U. Kieser, M. Reichmuth “Bundesgesetz über die
Familienzulagen (FamZG)”. Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010, pag. 208
n. 53).
Se
invece il contratto di lavoro, come nel caso concreto, si sarebbe in ogni caso concluso
e sarebbe dunque cessato il diritto al salario indipendentemente dall’inabilità
lavorativa per infortunio o malattia, non è più dato il diritto agli assegni di
famiglia.
La
decisione su opposizione del 9 marzo 2016 deve pertanto essere confermata.
2.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti