39.2016.5
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29 settembre 2016Italiano41 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2016.5
rs/DC/sc
Lugano
29 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
1° marzo 2016 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la
Cassa) ha confermato la decisione del 28 maggio 2014 con la quale aveva negato a
RI 1 il rinnovo del diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo
fissato dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (cfr. doc. 4).
Più precisamente
l’amministrazione ha ribadito la correttezza del computo nel relativo conteggio
dell’importo di fr. 9’112.-- a titolo di pensione alimentare ipotetica, in
quanto l’assicurata non rivelando l’identità del padre di sua figlia __________,
nata il __________ 2009, ha rinunciato a introdurre l’azione di accertamento
della paternità senza giustificati motivi (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
reclamo del 1° marzo 2016 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla
concessione dell’assistenza giudiziaria, il riconoscimento di assegni
integrativi calcolati senza computare una pensione alimentare ipotetica di fr.
9'112.-- annui e il rinvio degli atti alla Cassa per determinare l’importo
degli assegni integrativi spettantile.
A sostegno della pretesa
ricorsuale l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto che:
" (…)
In particolare si insorge poiché l'autorità precedente neppure è
entrata nel merito dei motivi per i quali non è stata inoltrata un'azione di
accertamento della paternità nei confronti del padre di __________, come
prevede l'art. 66 Laf.
(…)
In concreto occorre dunque preliminarmente valutare se la
ricorrente ha di fatto rinunciato a introdurre l'azione di accertamento della
paternità.
In caso di rinuncia a questa azione occorre stabilire se la stessa
è avvenuta con o senza giustificati motivi con particolare riferimento a quanto
previsto dall'art. 40 Reg. Laf.
La Cassa non si è chinata su alcuno di questi due aspetti
determinanti per valutare il diritto della ricorrente agli assegni AFI.
La Cassa si è infatti limitata ad accertare che l'allora
Commissione tutoria regionale di __________ ha istituito una curatela a favore
di __________ con il compito di inoltrare un'azione di accertamento della
paternità. La curatela è in seguito stata revocata senza che l'azione venisse
inoltrata.
Di conseguenza non è la ricorrente che ha rinunciato a introdurre
tale azione ma la competente autorità tutoria e meglio il curatore da essa
designato.
L'azione di accertamento non ha potuto essere inoltrata poiché
alla ricorrente non è noto il luogo di residenza del presunto padre il quale
non solo ha rifiutato il riconoscimento della figlia ma già ha rifiutato la
gravidanza al momento della breve relazione con la madre.
Pertanto, a mente della ricorrente, non vi è stata sua rinuncia a
introdurre l'azione di accertamento della paternità, ma impossibilità a
introdurre una simile azione da parte del curatore designato dall'autorità
tutoria non essendo noto il luogo di residenza del presunto padre e oltretutto
avendo lo stesso dimostrato per atti concludenti di non essere interessato né
alla relazione paterna e neppure all'eventuale azione che sarebbe stata avviata
nei di lui confronti. Lo stesso infatti ha dimostrato totale disinteresse nei
confronti della madre e della nascitura già all'inizio della gravidanza.
La ricorrente ritiene comunque che, anche se si volesse sostenere
che essa ha rinunciato a introdurre l'azione di accertamento della paternità,
tale rinuncia sarebbe comunque avvenuta per fondati giustificati motivi.
Come detto innanzitutto la ricorrente neppure sa dove risiede il
presunto padre. Quest'ultimo inoltre ha lasciato la ricorrente già all'inizio
della gravidanza in quanto la stessa si è a giusta ragione rifiutata di aderire
alla di lui richiesta di aborto.
In queste condizioni è assolutamente evidente che l'attuale
situazione adempie alle fattispecie previste dall'art. 40 Reg. Laf per
considerare come giustificati gli eventuali motivi di rifiuto di un'azione di
paternità da parte della ricorrente. (…)” (Doc. I, pag. 2-4)
1.3. In risposta la Cassa ha
proposto di respingere il ricorso, rilevando segnatamente che:
" (…)
Nel corso della pratica la ricorrente ha cambiato più volte la sua
versione in merito alla paternità di __________, senza mai volersi sbilanciare
sul nominativo del genitore, impedendo così gli accertamenti. Pertanto si deve
ritenere che la ricorrente ha volontariamente rinunciato a qualsiasi azione di
accertamento di paternità, la quale peraltro poteva anche essere effettuata
presso il foro del suo domicilio (art. 25 CPC).
Ora, a mente della Cassa occorre senz'altro applicare l'art. 66
cpv. 2 Laf in tutti quei casi in cui l'identità del padre è nota, ma la stessa
non viene volutamente rilevata. (…)” (Doc. IV, pag. 3-4)
1.4. Il 10 maggio 2016 l’avv.
Lepori ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria con allegata della documentazione (cfr. doc. VI).
1.5. Questa Corte ha chiesto al
patrocinatore dell’assicurata di precisare, comprovando con la debita
documentazione, l’ammontare dei premi dell’assicurazione malattia (anno 2016) a
carico della ricorrente e di sua figlia e l’entità di eventuali sussidi (anno
2016; cfr. doc. VII).
L’avv. RA 1 ha dato
seguito a tale richiesta il 18 maggio 2016 e ha inoltre postulato l’audizione
personale dell’assicurata, specificando, da una parte, che la stessa potrà
riferire in merito all’azione di accertamento della paternità della figlia,
dall’altra, che la domanda di audizione personale è formulata anche in virtù della
facoltà concessa dall’art. 6 CEDU (cfr. doc. X; C1-2).
1.6. Pendente causa questa Corte
ha inoltre chiesto alla Cassa di produrre le decisioni emesse a favore
dell’insorgente dal 15 giugno 2010 (cfr. doc. VIII).
La parte resistente ha
trasmesso le decisioni di concessione di assegni integrativi e di prima
infanzia emesse dal 15 giugno 2010 al 3 giugno 2013 con validità dal 1° giugno
2010 al 31 maggio 2014 per quanto attiene agli AFI e dal 1° giugno 2010
all’agosto 2012 (cfr. doc. IX+1/42).
1.7. I doc. IX + 1/42 sono stati
inviati per conoscenza al patrocinatore della ricorrente (cfr. doc. XI).
1.8. Con decreto del 23 maggio
2016 il Presidente del TCA ha accolto l’istanza dell’assicurata tendente alla
concessione del gratuito patrocinio (cfr. doc. XII).
1.9. Il 24 maggio 2016 il
Presidente del TCA ha citato le parti, RI 1 con il proprio rappresentante avv. RA
1 e la Cassa, a comparire dinanzi a questo Tribunale l’8 giugno 2016 alle ore
9:15 – data e orario concordati con le parti – per procedere alla discussione
di causa (cfr. doc. XIII).
Tale udienza è stata
annullata e rinviata al 15 settembre 2016 a seguito della richiesta dell’avv. RA
1, vista la sua impossibilità a partecipare alla discussione di causa a causa
di un disguido interno del loro studio – (cfr. doc. XIV; XV; XVI).
1.10. Il 15 settembre 2016 alla
presenza delle parti, e meglio di RI 1, del suo rappresentante, avv. RA 1,
dell’avv. __________ e di __________ della Cassa, si è proceduto alla
discussione di causa.
In quell'occasione è stato
steso un verbale (cfr. doc. XVIII), a cui sarà fatto riferimento nei
considerandi di diritto.
Fatti
2.1. Oggetto del contendere è
unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel
calcolo degli assegni integrativi spettanti all’assicurata a decorrere dal mese
di giugno 2014, abbia computato degli alimenti ipotetici per la figlia __________.
Gli altri elementi del
conteggio risultano, infatti, incontestati.
2.2. Preliminarmente occorre
rilevare che la ricorrente ha contestato la decisione su reclamo
del 1° marzo 2016 emessa dalla Cassa per motivi d’ordine formale.
Una lesione
del diritto di essere sentito è stata fatta valere, sostenendo che
l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi
nella decisione su reclamo del 1° marzo 2016 con le tesi da lei proposte che
implicherebbero il riconoscimento di giustificati motivi al mancato
inoltro di un’azione di accertamento della paternità della figlia
(cfr. doc. I pag. 5).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016
consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011 consid. 3.2.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
reclamo del 1° marzo 2016 impugnata, atteso che da quest’ultima emerge
chiaramente il motivo per cui la Cassa ha computato gli alimenti ipotetici nel
calcolo degli assegni integrativi, ovvero che non volendo rilevare l’identità
del padre della figlia e non inviando la documentazione richiesta (riguardante
l’accertamento della paternità di __________ dall’inizio della curatela al
termine della stessa; cfr. doc. 10) ha ritenuto che in concreto non fosse
adempiuto alcun valido motivo che giustificasse la rinuncia a introdurre
l’azione di accertamento di paternità (cfr. doc. A).
Del resto l’insorgente, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo
emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla
ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. L'art. 66 della Legge sugli
assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:
" Se la
madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità
senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione
alimentare ipotetica per il figlio. (cpv. 1)
L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito
previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di
riferimento. (cpv. 2)"
L'art. 40 del Regolamento
sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa che:
" La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola
fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della
legge. (cpv. 1)
Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:
a) qualsiasi
situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o
psichica, della madre e/o del figlio;
b) qualsiasi
situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o
economico, di un altro nucleo familiare.
(cpv. 2)."
Al riguardo va rilevato
che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che
permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona
semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.
L'art. 66 della Legge
sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già previsto
nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d per
l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del 27
maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).
Queste ultime disposizioni
erano state introdotte in occasione della prima revisione della LAF, entrata in
vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia, il
1° febbraio 2003.
Nel Messaggio n. 5189 del
18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di famiglia,
il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Dal punto
di vista della politica sociale, il computo di una pensione alimentare
ipotetica per il figlio è comunque giustificato.
È infatti ai genitori che deve competere, in prima linea, il
mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato dovrebbe poter
intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro doveri, vi è
ancora un deficit di reddito.
Se quindi, la madre decide senza validi motivi - quindi senza
assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il nominativo del
padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo Stato possa
procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio.
D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione sociale
in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia intera
(API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.
La pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere
computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/o il figlio abbiano
"rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine si intende, in
particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per
l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio, oppure ancora
che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli esempi esposti
non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà
quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad hoc.
Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo
del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire
accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione
alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri
standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio
conformemente alla LAF." (pag. 82-83)
Per completezza giova
rilevare che con il Messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 relativo al pacchetto
di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali il Consiglio di Stato ha
proposto di adeguare l’art. 66 cpv. 1 Laf, nel senso d’introdurre come
situazione che consente di computare nel calcolo dell’assegno una pensione
alimentare ipotetica per il figlio, oltre alla rinuncia dell’introduzione
dell’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, pure la
rinuncia a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità
regionale di protezione od il competente Giudice civile (cfr. pag. 27; 65).
Tale proposta è stata
motivata come segue:
" (…)
Ciò allo scopo:
• di
chiarire, in termini generali, da un lato, che l’intervento sussidiario del
Cantone rispetto agli obblighi di mantenimento dei genitori va salvaguardato
non solo tramite l’accertamento di paternità ma anche mediante un calcolo
economico che definisca i contributi alimentari sulla scorta delle reali
capacità finanziarie del genitore tenuto al mantenimento;
• dall’altro,
in considerazione del nuovo art. 298a del Codice civile svizzero, in
particolare il cpv. 2 cfr. 2 di detta normativa, di evitare che i genitori
possano semplicemente accordarsi sul contributo alimentare senza alcuna
valutazione dell’Autorità regionale di protezione quanto alla loro reale
capacità finanziaria, a scapito dello Stato. (…)” (Messaggio N. 7184 pag. 27)
Il nuovo art. 66 Laf è
stato approvato dal Gran Consiglio il 20 settembre 2016. L’entrata in vigore
dipenderà dall’eventuale lancio di un referendum o meno.
2.4. Questa Corte si è espressa,
in più occasioni, in merito al computo di alimenti ipotetici.
Nella sentenza 39.1999.27
del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che la madre non si fosse
avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche
se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare
nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a
titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione
paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi estremamente gravi.
Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il
padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino,
faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato
l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui
avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto
rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.
Un’altra sentenza
39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag. 197,
concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale rappresentante
legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre naturale, in quanto, da
un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che si trovava all'estero
non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né secondo il diritto
svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio, e, dall'altro,
essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di paternità.
Il TCA ha deciso che tale
fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto di pretendere
contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate entrate ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata dimostrata
l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre fosse all'estero
e non potesse entrare in Svizzera era, in questa ottica, irrilevante, poiché ai
fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era assolutamente
indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia
andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.
In una sentenza 39.2006.4
del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi motivi che
giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento della
paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere in
grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo in
cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a
seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con persone
di cui sapeva poco o nulla.
In una sentenza 39.2009.12
del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, il TCA ha
stabilito che in quel caso a torto la Cassa aveva computato nel calcolo volto a determinare il
diritto a un eventuale assegno integrativo degli alimenti ipotetici per i
quattro figli di un’assicurata. In primo luogo, l’assicurata aveva rinunciato a
introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre biologico, il cui
nominativo era peraltro noto all’amministrazione, per giustificati motivi. Più
precisamente in quella fattispecie erano adempiute entrambe le ipotesi
dell’art. 40 cpv. 2 Reg. Laf, e meglio l’inoltro di un’azione giudiziaria
avrebbe potuto costituire un pericolo per l’integrità, fisica o psichica della
madre e/o dei figli o avrebbe potuto condizionare negativamente l’equilibrio,
morale o economico, di un altro nucleo familiare. In secondo luogo, il padre
all’estero, essendosi reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia,
svolgendo solo saltuariamente l’attività di pescatore quale dipendente, non
avendo un domicilio noto e avendo altri sei figli – di cui quattro più piccoli
dell’ultima figlia della ricorrente –, non era comunque in grado di sostenere i
suoi obblighi di mantenimento. Le pretese di mantenimento sarebbero, dunque,
state irrecuperabili. A titolo abbondanziale è stato rilevato che, qualora non
fossero esistiti motivi atti a giustificare la non totale computabilità di
importi di mantenimento ipotetici, la Cassa non avrebbe dovuto limitarsi a
riferirsi all’importo standardizzato fissato dall’art. 66 cpv. 2 Laf.
L’amministrazione, invece, conoscendo il nominativo del padre biologico e
considerando che quando il debitore vive all’estero deve versare degli alimenti
di un importo corrispondente alle sue effettive possibilità e non ai bisogni
del figlio residente in Svizzera, avrebbe dovuto esperire accertamenti per
stabilire la sua situazione economica e conteggiare, nel caso di specie, una
somma considerevolmente ridotta.
In una
sentenza 39.2009.6-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha
stabilito che nella fattispecie, a ragione, l’amministrazione aveva computato
degli alimenti ipotetici per i figli, in quanto nessuno dei motivi che
permettono di non tenerne conto era realizzato. In particolare i rapporti tra
l’assicurata e l’ex compagno, padre dei suoi figli, non erano così tesi da
costituire un pericolo per l’integrità fisica o psichica della madre e dei
figli. Il padre era altresì sposato e separato, ma non aveva altri figli, per
cui non ci trovava in presenza di una situazione che avrebbe potuto
condizionare negativamente l’equilibrio morale ed economico di un altro nucleo
familiare. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di mantenimento
nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque state
irrecuperabili, visto che il medesimo all’estero lavorava per 6 mesi all’anno
Dall’altra,
in primo luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale
nel giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag.
48-49, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive
all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue
effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo
conosciuto il nominativo del padre biologico, era possibile determinare la
situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo
standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di
famiglia.
In secondo luogo, ha quindi
annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato gli atti alla Cassa
affinché determinasse il diritto all’assegno di prima infanzia computando un
importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr. 150.-- - alimenti
dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi), invece dei fr.
17'360.-- considerato dall’amministrazione.
Con giudizio 39.2010.13-14
del 21 marzo 2011 il TCA ha deciso che nel calcolo degli assegni integrativi e
di prima infanzia di un’assicurata, che nel periodo in cui è stata concepita
sua figlia, nata nel giugno 2009, cambiava frequentemente partner, trattandosi
spesso di persone che incontrava per una sola notte senza conoscerne le
generalità e che aveva fornito all’allora Commissione tutoria regionale il
nominativo unicamente di uno dei tanti uomini che aveva frequentato, non
andavano computati alimenti ipotetici.
Questo Tribunale ha
infatti ritenuto che l’assicurata, in considerazione del periodo particolare
vissuto dalla medesima tra giugno e novembre 2008, della sua giovane età (21
anni al momento del concepimento) e del fatto che a suo favore nel settembre
2009 era stata istituita una curatela di amministrazione, avesse rinunciato a
introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati
motivi.
Infine, con sentenza
39.2011.2-3 del 16 giugno 2011 questa Corte non ha approvato l’operato della
Cassa che aveva fissato l’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia
prendendo in considerazione degli alimenti ipotetici di fr. 8'955.-- annui e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti. Al riguardo è
stato indicato di sentire personalmente l’assicurata per appurare per quali
motivi il padre, residente all’estero e che non aveva ancora riconosciuto la
figlia a causa degli elevati costi di tale pratica, “non può permettersi,
economicamente, di passare nessun alimento per sua figlia” ed, eventualmente,
per quale motivo il credito era irrecuperabile.
Qualora fosse emerso che
non erano dati gli estremi per rinunciare a computare degli alimenti ipotetici,
la Cassa avrebbe fissato l’importo, in applicazione della giurisprudenza del
TCA concernente i debitori di alimenti che vivono all’estero e tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto.
2.5. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che con risoluzione del 2
marzo 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________, sede di __________,
ha istituito una curatela a favore di __________, nata il __________ 2009 e
figlia di RI 1. In veste di curatore è stato designato __________, tutore della
città di __________, con in particolare i compiti di accertare e stabilire il
rapporto di filiazione della bambina, inoltrando un'eventuale petizione presso
la competente Pretura, come pure, una volta accertato il legame di filiazione,
se necessario promuovere un'azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1,
in particolare p.to 2.1.).
Con dichiarazione dell'8
aprile 2010 RI 1 ha confermato la sua decisione di non voler rilevare
l'identità del padre della figlia __________ (cfr. doc. 3).
Con decisioni del 15
giugno 2010 all'assicurata sono stati concessi un assegno integrativo (AFI) di
fr. 713.-- mensili e un assegno di prima infanzia (API) di fr. 276.-- al mese.
Nei relativi calcoli è stata computata una pensione alimentare ipotetica di fr.
8'955 annui (cfr. doc. IX37; IX39; IX40; IX42). Dal 1° agosto 2010 l'importo
dell'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr. 419.-- (cfr. doc. IX34;
IX36) e dal 1° ottobre 2010 ridotto a fr. 209.-- (cfr. doc. IX28; IX30
sempre conteggiando alimenti ipotetici di fr. 8'955.--.
Dal 1° gennaio 2011 a RI 1
è stato erogato un AFI di fr. 726.-- al mese e un API di fr. 268.-- mensili,
ridotto a fr. 260.-- dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. IX19; IX22; IX16). La
pensione alimentare è stata nuovamente computata in ragione di fr. 8'955.--
(cfr. doc. IX21; IX24). Dal 1° giugno 2011 a titolo di alimenti ipotetici è
stato considerato l'ammontare di fr. 9'112.-- annuo (cfr. doc. IX15; IX18).
A decorrere dal 1° giugno
2012 l'AFI è stato ridotto a fr. 559.-- e l'API aumentato a fr. 485 mensili
(cfr. doc. IX7; IX10).
A RI 1 non è più stato
riconosciuto un assegno di prima infanzia dal mese di settembre 2012, poiché il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, comprensivo di
alimenti ipotetici di fr. 9'112.-- all'anno, superava il limite annuo fissato
dalla Laps (cfr. doc. IX5; IX6).
Dal 1° ottobre 2012 l'AFI
mensile è stato decurtato a fr. 539.-- (cfr. doc. IX2; IX4), mentre dal 1°
giugno 2012 al 31 maggio 2014 lo stesso è stato pari a fr. 550.-- al mese (cfr.
doc. IX1).
Nel periodo dal giugno
2010 al maggio 2014, in cui all'assicurata sono stati erogati assegni
integrativi e di prima infanzia (fino al mese di agosto 2012) conteggiando una pensione
alimentare ipotetica, non risulta che la ricorrente abbia sollevato alcuna
obiezione al riguardo (cfr. doc. 7).
E' stato solamente a
seguito della decisione del 28 maggio 2014 con cui le è stato negato l'assegno
integrativo non presentando - a seguito del computo del reddito da attività
dipendente aumentato rispetto al lasso di tempo precedente e della pensione
alimentare ipotetica - alcuna lacuna di reddito Las che RI 1, tramite il
Considerandi
relativo reclamo del 16 giugno 2014, ha contestato il computo degli alimenti
ipotetici, precisando di non ricevere alcunché da terzi (cfr.doc. 5).
In occasione di un
incontro con la Cassa del 14 luglio 2014 l’assicurata ha affermato di non aver
mai dato la giusta attenzione all’importo ipotetico di alimenti computato fin
dall’inizio del diritto agli assegni (cfr. doc. 7).
Il 30 settembre 2014
l'avv. RA 1, a nome e per conto dell'assicurata, ha comunicato che quest’ultima
manteneva il proprio reclamo, rilevando:
" (…)
In concreto, a mente della reclamante, l'art. 66 Legge sugli
assegni famigliari non è applicabile in quanto la madre non ha rinunciato a
introdurre azione di accertamento di paternità senza giustificati motivi.
Innanzitutto alla reclamante non è noto il luogo di residenza del
presunto padre della figlia. Di conseguenza già per questo motivo non sarebbe
possibile introdurre un'azione di accertamento della paternità.
Inoltre il presunto padre biologico ha sempre rifiutato sia la
gravidanza che la paternità. Si pensi che questa persona, al momento in cui ha
saputo che la compagna era incinta, le ha chiesto di abortire. Inoltre,
immediatamente dopo aver appreso tale notizia, egli ha troncato la relazione
che oltretutto è stata di brevissima durata.
Per quanto noto alla reclamante il presunto padre biologico della
figlia non ha neppure un lavoro e dovrebbe essere nulla tenente. Pertanto il
medesimo non sarebbe comunque in grado di provvedere al mantenimento della
figlia.
Si tratta di una persona già coniugata che, dopo aver troncato la
brevissima relazione con la reclamante, è rimasto con la moglie e i figli di
primo letto. Come detto comunque la reclamante non sa dove risiede questa
persona e non è neppure al corrente se la stessa si trovi nel nostro Cantone.
In queste condizioni si deve necessariamente ritenere che la
reclamante aveva assolutamente giustificati motivi per non introdurre un'azione
di accertamento della paternità nei confronti di una persona che ha sempre
rifiutato la gravidanza e la paternità e che inoltre non è noto dove risieda.
(…)” (Doc. 8)
La Cassa, il 23 ottobre
2014, ha chiesto al legale dell’assicurata di inviare copia dei documenti
riguardanti l’accertamento della paternità di __________ da inizio curatela al
termine della stessa (cfr. doc. 9).
L’evasione di tale
richiesta è stata sollecitata dall’amministrazione il 12 dicembre 2014 e il 10
aprile 2015 (cfr. doc. 10; 12).
Il 4 maggio 2015 l’avv. RA
1.
ha indicato di aver dato seguito alla domanda della Cassa con scritto del 13
marzo 2015 allegato in copia (cfr. doc. 13).
Nella lettera del 13 marzo
2015.
è stato precisato che non vi erano documenti concernenti l’accertamento
della paternità di __________, bensì soltanto la decisione di istituzione e di
revoca della curatela per l’accertamento della paternità e che, per quanto era
noto a RI 1, nessuna procedura di accertamento della paternità era però stata
inoltrata (cfr. doc. 13a).
L’11 dicembre 2015 il
patrocinatore dell’assicurata, interpellato dalla Cassa (cfr. doc. 15; 16; 17),
ha ribadito che a mente della sua assistita non è possibile considerare un
contributo alimentare ipotetico a favore della figlia, non essendovi un
debitore dello stesso. E’ stato inoltre specificato che il padre della minore
non è noto e che è per questo motivo che non è stato possibile avviare una
procedura di accertamento di paternità.
Infine l’avv. RA 1 ha
chiesto di pronunciarsi sul reclamo inoltrato (cfr. doc. 19).
Con decisione su reclamo
del 1° marzo 2016 la Cassa, da una parte, ha ribadito la correttezza del
computo nel conteggio dell’AFI dell’importo di fr. 9’112.-- a titolo di
pensione alimentare ipotetica, in quanto l’assicurata, non rivelando l’identità
del padre di sua figlia __________, ha rinunciato a introdurre azione di
accertamento della paternità senza giustificati motivi. Dall’altra, ha
confermato la decisione del 28 maggio 2014 con la quale aveva negato a RI 1 il
rinnovo del diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile
residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr.
doc. A).
Con il ricorso interposto
contro la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 è stato nuovamente asserito,
come nel settembre 2014 (cfr. doc. 8), che l’azione di accertamento della
paternità non ha potuto essere inoltrata poiché all’insorgente non è noto il
luogo di residenza del presunto padre il quale non solo ha rifiutato il
riconoscimento della figlia ma già ha rifiutato la gravidanza al momento della
breve relazione con la madre e ha lasciato l’assicurata all’inizio della
gravidanza in quanto quest’ultima si era rifiutata di aderire alla sua
richiesta di aborto (cfr. doc. I).
L’assicurata è stata
sentita dal Presidente di questa Corte il 15 settembre 2016 (cfr. doc. XVIII).
In tale occasione è emerso in particolare che:
" Rispondendo
al presidente del TCA, la sig.ra RI 1 comunica di sapere chi è il padre di sua
figlia __________.
La signora RI 1 conferma di avere avuto un contatto con il
curatore sig. __________. Precisa che si è trattato di un contatto molto breve
(20 minuti) ed è avvenuto nel mese di aprile 2010.
L’assicurata precisa di avere detto in quell’occasione al curatore
che sapeva chi era il padre e che non intendeva rivelarne il nome, in quanto
non appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di
abortire e poi non si è più fatto sentire. Io non lo so se ha saputo che ho
avuto una figlia oppure no.
L’assicurata aggiunge che al momento della loro relazione sapeva
che la persona in questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).
La ricorrente precisa che a quel momento frequentava quella
persona da alcuni mesi (5 o 6 mesi).
Il curatore le chiese se si riteneva in grado di crescere sua
figlia e la risposta è stata si.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata se il curatore le
disse qualcosa sulle conseguenze finanziarie legate al fatto di non inoltrare
un’azione di paternità.
L’assicurata precisa che non era cosciente a quel momento delle
conseguenze finanziarie che avrebbe avuto firmando la dichiarazione (cfr. doc.
3, che viene letta dal presidente del TCA).
Il presidente del TCA legge il testo della risoluzione della
Commissione tutoria regionale __________ del 2 marzo 2010, in particolare il
punto 2.1.
L’assicurata dichiara che era cosciente di dovere mantenere la
figlia e infatti l’ha sempre fatto con il suo lavoro, però ha pure chiesto un
aiuto ricorrendo alle misure di sostengo alla famiglia previste in questo
Cantone.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata come mai non ha
contestato negli anni precedenti il fatto che veniva computato un importo a
titolo di alimenti. L’assicurata risponde di avere contattato sia lo sportello
LAPS, sia – in un’occasione – per telefono l’IAS stesso, e che le è stato detto
che tale importo andava computato, ragione per cui si è fidata.
L’assicurata precisa di avere contestato la decisione del 2014 in
quanto dopo che in passato beneficiava dell’assegno di prima infanzia a quel
momento le è stato pure negato l’assegno integrativo, a seguito di un aumento
del suo reddito da attività lucrativa.
L’avv. __________ sottolinea che il presidente del TCA abbia
riassunto gli atti contenuti nell’incarto, precisa che in assenza del
nominativo del padre le affermazioni dell’assicurati sono pure allegazioni di
parte, non suffragate.
Egli su invito del presidente del TCA legge le due ipotesi di
giustificati motivi previsti all’art. 40 cpv. 2 del Regolamento.
L’avv. __________, con riferimento alla giurisprudenza del TCA,
individua due tipi di casistiche: quelle in cui il padre non è noto e quindi è
impossibile procedere alle analisi previste dal regolamento e quelle in cui il
padre è noto, nelle quali viene esaminato, nel caso concreto, se esiste uno o
entrambi i motivi giustificativi previsti dal regolamento.
Ovviamente, secondo l’avv. __________, per poter procedere a
questa analisi è indispensabile che vanga fornito il nominativo della persona
in questione.
Ammettere la possibilità di precludere una verifica minima sarebbe
il colpo di grazia applicato al principio di sussidiarietà che sta alla base di
queste prestazioni.
L’avv. RA 1 precisa che qui il Tribunale deve decidere se sono
dati i motivi validi oppure no per non avere inoltrato un’azione di paternità.
In tale contesto poco importa sapere se il padre può o non può, se è ricco
oppure no, rispettivamente sapere chi è il padre.
L’avv. __________ non condivide questa impostazione.
Il presidente del TCA chiede nuovamente all’assicurata se non
vuole dire nulla in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte
dal segreto. La ricorrente risponde che non vuole più sapere nulla di questa
persona dopo la risposta che le diede nel 2009.
L’avv. RA 1 non ha nulla da aggiungere.
L’avv. __________, con riferimento ad una sentenza nella quale il
TCA ha detto che le allegazioni di parte non erano contestate
dall’amministrazione, ribadisce che la Cassa non ritiene possibile fondarsi
sulle allegazioni della ricorrente riguardo al padre.”
(Doc. XVIII)
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questo Tribunale non può che confermare l’operato
della Cassa.
Infatti dagli elementi
risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta),
e meglio dallo scritto del 30 settembre 2014 della parte ricorrente alla Cassa
(cfr. doc. 8), nonché dal ricorso (cfr. doc. I), emerge che il motivo per il
quale la ricorrente non ha rivelato il nominativo del padre biologico di sua
figlia __________, nata il 27 novembre 2009, è il fatto che questi, già
coniugato con figli, nel momento in cui gli è stata comunicata,
dall’insorgente, la notizia della gravidanza le ha chiesto di abortire e ha
troncato la, seppur di breve durata, relazione.
Anche in sede di audizione
del 15 settembre 2016 davanti a questo Tribunale l’assicurata ha affermato, da
una parte, di sapere chi è il padre di __________. Dall’altra, che “(…) non
appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di abortire e
poi non si è più fatto sentire”. L’insorgente ha aggiunto di non sapere se
il padre biologico è al corrente oppure no della nascita di __________ e che
quando ha scoperto di attendere sua figlia frequentava il padre di quest’ultima
da alcuni mesi – 5 o 6 mesi.
La ricorrente ha
puntualizzato di aver saputo, durante la loro relazione, che la persona in
questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).
Infine la medesima, dopo
che il Presidente del TCA le ha nuovamente chiesto se non voleva dire qualcosa
in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte dal segreto
d’ufficio, ha risposto che “(…) non vuole più sapere nulla di questa persona
dopo la risposta che le diede nel 2009” (cfr. doc. XVIII).
Alla luce di queste
affermazioni, occorre concludere che in concreto non risultano realizzati dei
validi motivi ai sensi degli art. 66 cpv. 1 Laf e 40 cpv. 2 Reg.Laf che
permettano di giustificare la rinuncia a introdurre l’azione di accertamento
della paternità e quindi consentano di non prendere in considerazione degli
alimenti ipotetici.
In primo luogo, in casu non
sono dati i due specifici motivi espressamente enumerati all’art. 40 cpv. 2
Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.). L’assicurata, del resto, non ha minimamente fatto
valere una qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per
l’integrità fisica o psichica sua e/o della figlia, né d’altra parte una
qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l’equilibrio, morale
o economico, di un altro nucleo familiare.
In secondo luogo, ritenuto,
che l’art. 40 cpv. 2 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi
che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici (cfr. consid.
2.3
), nemmeno possono entrare in considerazione, nel caso di specie, altre
situazioni di una certa gravità scusanti la mancata introduzione dell’azione di
accertamento della paternità di __________, visto che la ricorrente ha sempre e
soltanto asserito di non voler dichiarare le generalità del padre biologico di
sua figlia alla luce della sua reazione alquanto negativa allorché ha saputo
della gravidanza.
Al riguardo va sottolineato
che è vero che l’assicurata ha indicato che in seguito alla notizia della
gravidanza la persona in questione non si è più fatta sentire (cfr. doc.
XVIII).
E’ altrettanto vero, però,
che la medesima mai ha preteso di aver comunque tentato di ricontattare il
padre di __________, neppure dopo la sua nascita.
Per quanto attiene
all’asserzione dell’assicurata secondo cui avrebbe avuto, nell’aprile 2010, un
contatto molto breve con il curatore di sua figlia in occasione del quale ha sì
firmato una dichiarazione in cui ha confermato di non voler rivelare l’identità
del padre di __________ (cfr. doc. 3 “(…) la sottoscritta si assume
personalmente ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal suo agire.
(…)”), ma senza essere cosciente delle conseguenze finanziarie legate al fatto
di non inoltrare un’azione di paternità (cfr. doc. XVIII), giova evidenziare
che in ogni caso prima dell’incontro con il curatore dell’8 aprile 2016, alla
medesima è stata intimata la risoluzione del 2 marzo 2010 dell’allora
Commissione tutoria regionale __________ con cui era stata istituita una
curatela a favore di __________ (cfr. doc. 1).
Nella stessa è stato precisato,
da un lato, quale titolo evidenziato “Istituzione di una curatela per
l’accertamento della paternità e la salvaguardia del diritto al mantenimento e
alle relazioni personali. Designazione del curatore” (cfr. doc. 1).
Dall’altro, che il
curatore aveva due compiti:
- accertare e stabilire il
rapporto di filiazione della bambina, inoltrando una eventuale petizione presso
la competente Pretura;
- una volta accertato il
legame di filiazione, il curatore era autorizzato, se necessario, a promuovere
un’azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1).
Ne discende che
l’insorgente non poteva legittimamente non rendersi conto che la decisione di
non comunicare il nominativo del padre di sua figlia avrebbe impedito non solo
di accertare la paternità e quindi di stabilire un legame - perlomeno giuridico
- tra padre e figlia, ma pure di cercare di conseguentemente ottenere un
contributo di mantenimento.
2.7
L’art. 6 cpv. 2 della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000 stabilisce che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
Una disposizione analoga
figura nella legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr.
art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Secondo la giurisprudenza
federale relativa alla prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a
pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le
prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate,
finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita.
L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di
regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro
recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145
consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2130).
Questo è in particolare il
caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali
oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL
Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).
Il rigore di questa
giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e
31.
marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità
può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si
può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di
mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per
mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o
fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR
1996.
EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271
consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch,
"Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).
Applicando questa
giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia il TCA,
in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:
" Allo
stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si
volesse computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla
base delle circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo
contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù
della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato
il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento
degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna
garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato
dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne
del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre
minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi
in cui dovesse intentare una causa.
In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di
una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino
e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in
cui vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto
l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”
In proposito cfr. pure STCA
39.2009.12
del 25 maggio 2010, massima in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, citata
sopra (cfr. consid. 2.4.).
Nella presente fattispecie
non essendo noto all’amministrazione e a questa Corte il nome del padre
biologico di __________ per volontà della ricorrente, nemmeno ci si può chinare,
indipendentemente dalle asserzioni dell’assicurata secondo cui il medesimo non
avrebbe lavoro, sarebbe nulla tenente e non sarebbe quindi in grado di
provvedere a mantenere la figlia (cfr. doc. 8), sulla questione di sapere se le
pretese di mantenimento nei confronti del padre di __________ siano, se del
caso, comunque irrecuperabili.
Non avendo a disposizione
alcun dato certo riguardante la situazione personale, familiare ed economica
del padre biologico di __________, di cui l’assicurata non ha rivelato
l’identità, nulla può essere dedotto circa la sua capacità o incapacità
finanziaria.
Di conseguenza in concreto
è escluso che le pretese di mantenimento nei confronti del padre biologico
possano essere considerate irrecuperabili.
Le parti hanno, in
effetti, il dovere di collaborare all’istruzione della causa. Tale dovere
limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali e comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61
lett. c LPGA applicabile per rinvio dell’art. 46 Laf; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF
9C_35/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.1.; DTF 139 V 176 consid. 5.2.; SVR
2001.
KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio
2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04
del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.
4.3.1
). In difetto di ciò le parti rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015
consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del
5.
settembre 2001; DTF 125 V 193 consid. 2).
Al riguardo è utile
osservare che durante la discussione di causa del 15 settembre 2016 la Cassa, facendo
riferimento a una sentenza nella quale questo Tribunale ha indicato che le
allegazioni di parte non erano contestate dall’amministrazione, ha sottolineato
di non ritenere possibile fondarsi sulle allegazioni della ricorrente riguardo
al padre (cfr. doc. XVIII).
La sentenza menzionata
dalla parte resistente è la 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011, citata al consid.
2.4
), con cui è stato deciso che in quel caso di specie nel calcolo degli AFI
e degli API non andavano computati degli alimenti ipotetici, in quanto la
mancata introduzione dell’azione di accertamento della paternità della figlia
dell’assicurata era avvenuta per giustificati motivi non potendo l’assicurata
identificare il padre di sua figlia cambiando in quel periodo (molto
particolare) frequentemente partner.
In quell’occasione questa
Corte ha stabilito in particolare:
" 2.6.
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, alla luce
degli elementi risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui
sopra riprodotta), segnatamente dalla dichiarazione 15 dicembre 2010
dell’assicurata (n.d.r.: trasmessa alla Cassa in cui ha affermato di non
essere in grado di sapere chi fosse il padre di sua figlia, spiegandone i
motivi), peraltro non contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009
del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été
remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit
administrée à leur propos.”) e della cui veridicità non vi è motivo di
dubitare, rileva che il caso sub judice è analogo a una fattispecie
decisa dal TCA con giudizio 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 (…)” (n.d.r.:
quest’ultimo è citato al consid. 2.4.)
Il TCA, dunque, nella STCA
39.2010
-14 ha sì indicato che gli elementi risultanti dalle carte
processuali, segnatamente il fatto che l’assicurata non fosse in grado di
identificare il padre della bambina, peraltro comunicato alla Cassa stessa, non
erano stati contestati dall’amministrazione. In proposito ha comunque citato
una sentenza federale in ambito di prestazioni complementari in cui il TF aveva
indicato che l’amministrazione non aveva messo in discussione il tenore di
allegazioni di parte (dichiarazioni di un’assicurata in relazione alla
residenza abituale del figlio che effettuava degli studi in Sud America) e non
aveva richiesto che fossero debitamente comprovate (cfr. STF 9C_696/2009 del 15
marzo 2010 consid. 4.3.).
Infine va rilevato che, nonostante
l’insorgente abbia affermato di non sapere dove risieda il padre di __________
e nemmeno se sia nel Cantone Ticino (cfr. doc. 8; I), nella presente evenienza,
non avendo fornito indicazioni precise circa le generalità del padre, neppure
può entrare in considerazione l’applicazione della giurisprudenza di questa
Corte secondo cui se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare
degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai
bisogni del figlio residente in Svizzera e che, noto il nominativo del padre
biologico, è possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi
distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge
sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010 consid.
2.5
, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49; STCA 39.2009.6-11 del 18
novembre 2010 consid. 2.7.
Anche da questo profilo,
perciò, rettamente la Cassa ha computato nel calcolo dell’assegno integrativo
spettante all’assicurata dal mese di giugno 2014 degli alimenti ipotetici di fr.
9'112 (cfr. doc. 4a).
2.8
Stante quanto precede il TCA,
vista la correttezza del computo degli alimenti ipotetici e della relativa quantificazione,
deve confermare la decisione su reclamo del 1° marzo 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti