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Decisione

39.2016.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2016Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del contendere è

unicamente la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel

calcolo degli assegni integrativi spettanti all’assicurata a decorrere dal mese

di giugno 2014, abbia computato degli alimenti ipotetici per la figlia __________.

Gli altri elementi del

conteggio risultano, infatti, incontestati.

2.2. Preliminarmente occorre

rilevare che la ricorrente ha contestato la decisione su reclamo

del 1° marzo 2016 emessa dalla Cassa per motivi d’ordine formale.

Una lesione

del diritto di essere sentito è stata fatta valere, sostenendo che

l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi

nella decisione su reclamo del 1° marzo 2016 con le tesi da lei proposte che

implicherebbero il riconoscimento di giustificati motivi al mancato

inoltro di un’azione di accertamento della paternità della figlia

(cfr. doc. I pag. 5).

Il diritto

di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la

pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di

pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli

argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016

consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011 consid. 3.2.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

reclamo del 1° marzo 2016 impugnata, atteso che da quest’ultima emerge

chiaramente il motivo per cui la Cassa ha computato gli alimenti ipotetici nel

calcolo degli assegni integrativi, ovvero che non volendo rilevare l’identità

del padre della figlia e non inviando la documentazione richiesta (riguardante

l’accertamento della paternità di __________ dall’inizio della curatela al

termine della stessa; cfr. doc. 10) ha ritenuto che in concreto non fosse

adempiuto alcun valido motivo che giustificasse la rinuncia a introdurre

l’azione di accertamento di paternità (cfr. doc. A).

Del resto l’insorgente, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo

emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dalla

ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.3. L'art. 66 della Legge sugli

assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) prevede che:

" Se la

madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità

senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione

alimentare ipotetica per il figlio. (cpv. 1)

L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito

previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di

riferimento. (cpv. 2)"

L'art. 40 del Regolamento

sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg.Laf) precisa che:

" La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola

fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della

legge. (cpv. 1)

Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:

a) qualsiasi

situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o

psichica, della madre e/o del figlio;

b) qualsiasi

situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o

economico, di un altro nucleo familiare.

(cpv. 2)."

Al riguardo va rilevato

che l’art. 40 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi che

permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici, bensì ne menziona

semplicemente alcuni a titolo esemplificativo.

L'art. 66 della Legge

sugli assegni di famiglia corrisponde, nella sostanza, a quanto già previsto

nella precedente legge agli art. 30d per l'assegno integrativo e 37d per

l'assegno di prima infanzia (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 6078 del 27

maggio 2008 sulla Nuova legge sugli assegni di famiglia, pag. 58).

Queste ultime disposizioni

erano state introdotte in occasione della prima revisione della LAF, entrata in

vigore, per quel che concerne gli assegni integrativi e di prima infanzia, il

1° febbraio 2003.

Nel Messaggio n. 5189 del

18 dicembre 2001 sulla Prima revisione della legge sugli assegni di famiglia,

il Consiglio di Stato si era così espresso:

" Dal punto

di vista della politica sociale, il computo di una pensione alimentare

ipotetica per il figlio è comunque giustificato.

È infatti ai genitori che deve competere, in prima linea, il

mantenimento del figlio che essi hanno generato; lo Stato dovrebbe poter

intervenire soltanto se, nonostante i genitori adempiano i loro doveri, vi è

ancora un deficit di reddito.

Se quindi, la madre decide senza validi motivi - quindi senza

assumersi le sue responsabilità di genitore - di sottacere il nominativo del

padre, questo Consiglio di Stato reputa giustificato che lo Stato possa

procedere al computo di una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

D'altronde non va disatteso che l'assegno familiare è una prestazione sociale

in denaro, a sostegno degli oneri del figlio (AFI) e della famiglia intera

(API) e che la legge considera genitore anche quello biologico.

La pensione alimentare ipotetica per il figlio dovrà essere

computata soltanto a condizione che alla stessa la madre e/o il figlio abbiano

"rinunciato" senza validi motivi. Con questo termine si intende, in

particolare, qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per

l'integrità sia fisica che psichica della madre e/o del figlio, oppure ancora

che potrebbe condizionare l'equilibrio di un'altra famiglia, gli esempi esposti

non sono certo esaustivi: la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà

quindi esaminare ogni singolo caso e prendere una decisione ad hoc.

Considerato che in queste fattispecie, di regola, il nominativo

del padre biologico non è conosciuto e non è, quindi, possibile esperire

accertamenti per stabilirne la situazione economica, l'importo della pensione

alimentare dovrà in ogni caso essere determinato in base a parametri

standardizzati e corrisponderà al limite di reddito applicabile al primo figlio

conformemente alla LAF." (pag. 82-83)

Per completezza giova

rilevare che con il Messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 relativo al pacchetto

di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali il Consiglio di Stato ha

proposto di adeguare l’art. 66 cpv. 1 Laf, nel senso d’introdurre come

situazione che consente di computare nel calcolo dell’assegno una pensione

alimentare ipotetica per il figlio, oltre alla rinuncia dell’introduzione

dell’azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, pure la

rinuncia a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità

regionale di protezione od il competente Giudice civile (cfr. pag. 27; 65).

Tale proposta è stata

motivata come segue:

" (…)

Ciò allo scopo:

• di

chiarire, in termini generali, da un lato, che l’intervento sussidiario del

Cantone rispetto agli obblighi di mantenimento dei genitori va salvaguardato

non solo tramite l’accertamento di paternità ma anche mediante un calcolo

economico che definisca i contributi alimentari sulla scorta delle reali

capacità finanziarie del genitore tenuto al mantenimento;

• dall’altro,

in considerazione del nuovo art. 298a del Codice civile svizzero, in

particolare il cpv. 2 cfr. 2 di detta normativa, di evitare che i genitori

possano semplicemente accordarsi sul contributo alimentare senza alcuna

valutazione dell’Autorità regionale di protezione quanto alla loro reale

capacità finanziaria, a scapito dello Stato. (…)” (Messaggio N. 7184 pag. 27)

Il nuovo art. 66 Laf è

stato approvato dal Gran Consiglio il 20 settembre 2016. L’entrata in vigore

dipenderà dall’eventuale lancio di un referendum o meno.

2.4. Questa Corte si è espressa,

in più occasioni, in merito al computo di alimenti ipotetici.

Nella sentenza 39.1999.27

del 12 aprile 2000, il TCA ha stabilito che, il fatto che la madre non si fosse

avvalsa del diritto all'azione di paternità non configurava una rinuncia, anche

se solo indiretta, a dei beni e che quindi non appariva giustificato computare

nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia degli alimenti a

titolo ipotetico. La mancata collaborazione nell'accertamento della filiazione

paterna da parte della madre era infatti dovuta a motivi estremamente gravi.

Inoltre anche se si fosse voluto conteggiare tale reddito, difficilmente il

padre avrebbe versato alcunché, poiché egli non voleva saperne del bambino,

faticava a mantenere gli altri figli e per di più aveva minacciato

l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui

avesse intentato una causa. L'avvio di una procedura avrebbe perciò potuto

rivelarsi particolarmente gravoso e rischioso per il bambino e la madre.

Un’altra sentenza

39.2002.89-90 del 23 luglio 2003, massimata in RtiD I-2004 N. 60 pag. 197,

concerne una madre che non aveva proceduto a richiedere, quale rappresentante

legale di sua figlia, un contributo alimentare al padre naturale, in quanto, da

un lato, il riconoscimento da parte di quest'ultimo che si trovava all'estero

non esplicava effetti in Svizzera, non essendo valido né secondo il diritto

svizzero, né secondo il diritto del Paese del suo domicilio, e, dall'altro,

essa stessa in Svizzera non aveva promosso l'azione di paternità.

Il TCA ha deciso che tale

fatto doveva essere imputato alla figlia, titolare del diritto di pretendere

contributi alimentari dal padre, quale rinuncia a determinate entrate ai sensi

dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, e che non era stata dimostrata

l'irrecuperabilità degli alimenti. La circostanza che il padre fosse all'estero

e non potesse entrare in Svizzera era, in questa ottica, irrilevante, poiché ai

fini di una procedura giudiziaria la presenza di questi non era assolutamente

indispensabile. Nel calcolo dell'assegno integrativo e di prima infanzia

andavano, di conseguenza, computati degli alimenti ipotetici.

In una sentenza 39.2006.4

del 4 ottobre 2006 il TCA ha deciso che esistevano validi motivi che

giustificavano la mancata introduzione di un'azione di accertamento della

paternità, nel caso di un'assicurata che aveva dichiarato di non essere in

grado di stabilire chi fosse il padre di suo figlio, in quanto, nel periodo in

cui è stato concepito il bambino, non aveva alcuna relazione stabile, bensì, a

seguito di una triste esperienza precedente, degli incontri occasionali con persone

di cui sapeva poco o nulla.

In una sentenza 39.2009.12

del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, il TCA ha

stabilito che in quel caso a torto la Cassa aveva computato nel calcolo volto a determinare il

diritto a un eventuale assegno integrativo degli alimenti ipotetici per i

quattro figli di un’assicurata. In primo luogo, l’assicurata aveva rinunciato a

introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre biologico, il cui

nominativo era peraltro noto all’amministrazione, per giustificati motivi. Più

precisamente in quella fattispecie erano adempiute entrambe le ipotesi

dell’art. 40 cpv. 2 Reg. Laf, e meglio l’inoltro di un’azione giudiziaria

avrebbe potuto costituire un pericolo per l’integrità, fisica o psichica della

madre e/o dei figli o avrebbe potuto condizionare negativamente l’equilibrio,

morale o economico, di un altro nucleo familiare. In secondo luogo, il padre

all’estero, essendosi reso irreperibile dopo la nascita della quarta figlia,

svolgendo solo saltuariamente l’attività di pescatore quale dipendente, non

avendo un domicilio noto e avendo altri sei figli – di cui quattro più piccoli

dell’ultima figlia della ricorrente –, non era comunque in grado di sostenere i

suoi obblighi di mantenimento. Le pretese di mantenimento sarebbero, dunque,

state irrecuperabili. A titolo abbondanziale è stato rilevato che, qualora non

fossero esistiti motivi atti a giustificare la non totale computabilità di

importi di mantenimento ipotetici, la Cassa non avrebbe dovuto limitarsi a

riferirsi all’importo standardizzato fissato dall’art. 66 cpv. 2 Laf.

L’amministrazione, invece, conoscendo il nominativo del padre biologico e

considerando che quando il debitore vive all’estero deve versare degli alimenti

di un importo corrispondente alle sue effettive possibilità e non ai bisogni

del figlio residente in Svizzera, avrebbe dovuto esperire accertamenti per

stabilire la sua situazione economica e conteggiare, nel caso di specie, una

somma considerevolmente ridotta.

In una

sentenza 39.2009.6-11 del 18 novembre 2010 questa Corte, da una parte, ha

stabilito che nella fattispecie, a ragione, l’amministrazione aveva computato

degli alimenti ipotetici per i figli, in quanto nessuno dei motivi che

permettono di non tenerne conto era realizzato. In particolare i rapporti tra

l’assicurata e l’ex compagno, padre dei suoi figli, non erano così tesi da

costituire un pericolo per l’integrità fisica o psichica della madre e dei

figli. Il padre era altresì sposato e separato, ma non aveva altri figli, per

cui non ci trovava in presenza di una situazione che avrebbe potuto

condizionare negativamente l’equilibrio morale ed economico di un altro nucleo

familiare. Inoltre neppure si poteva concludere che le pretese di mantenimento

nei confronti del padre residente all’estero sarebbero comunque state

irrecuperabili, visto che il medesimo all’estero lavorava per 6 mesi all’anno

Dall’altra,

in primo luogo, ha confermato le considerazioni esposte a titolo abbondanziale

nel giudizio 39.2009.12 del 25 maggio 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag.

48-49, sopra riportato, e meglio che, se un debitore di alimenti vive

all'estero, egli deve versare degli alimenti di un importo conforme alle sue

effettive possibilità e non ai bisogni del figlio residente in Svizzera e che, essendo

conosciuto il nominativo del padre biologico, era possibile determinare la

situazione economica effettiva e quindi distanziarsi dall'importo

standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge sugli assegni di

famiglia.

In secondo luogo, ha quindi

annullato le decisioni su reclamo impugnate e rinviato gli atti alla Cassa

affinché determinasse il diritto all’assegno di prima infanzia computando un

importo a titolo di alimenti di fr. 3'600.-- annui (fr. 150.-- - alimenti

dovuti dal padre per ciascun figlio - x 2 figli x 12 mesi), invece dei fr.

17'360.-- considerato dall’amministrazione.

Con giudizio 39.2010.13-14

del 21 marzo 2011 il TCA ha deciso che nel calcolo degli assegni integrativi e

di prima infanzia di un’assicurata, che nel periodo in cui è stata concepita

sua figlia, nata nel giugno 2009, cambiava frequentemente partner, trattandosi

spesso di persone che incontrava per una sola notte senza conoscerne le

generalità e che aveva fornito all’allora Commissione tutoria regionale il

nominativo unicamente di uno dei tanti uomini che aveva frequentato, non

andavano computati alimenti ipotetici.

Questo Tribunale ha

infatti ritenuto che l’assicurata, in considerazione del periodo particolare

vissuto dalla medesima tra giugno e novembre 2008, della sua giovane età (21

anni al momento del concepimento) e del fatto che a suo favore nel settembre

2009 era stata istituita una curatela di amministrazione, avesse rinunciato a

introdurre qualsiasi azione nei confronti del padre di sua figlia per giustificati

motivi.

Infine, con sentenza

39.2011.2-3 del 16 giugno 2011 questa Corte non ha approvato l’operato della

Cassa che aveva fissato l’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia

prendendo in considerazione degli alimenti ipotetici di fr. 8'955.-- annui e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti. Al riguardo è

stato indicato di sentire personalmente l’assicurata per appurare per quali

motivi il padre, residente all’estero e che non aveva ancora riconosciuto la

figlia a causa degli elevati costi di tale pratica, “non può permettersi,

economicamente, di passare nessun alimento per sua figlia” ed, eventualmente,

per quale motivo il credito era irrecuperabile.

Qualora fosse emerso che

non erano dati gli estremi per rinunciare a computare degli alimenti ipotetici,

la Cassa avrebbe fissato l’importo, in applicazione della giurisprudenza del

TCA concernente i debitori di alimenti che vivono all’estero e tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto.

2.5. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che con risoluzione del 2

marzo 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________, sede di __________,

ha istituito una curatela a favore di __________, nata il __________ 2009 e

figlia di RI 1. In veste di curatore è stato designato __________, tutore della

città di __________, con in particolare i compiti di accertare e stabilire il

rapporto di filiazione della bambina, inoltrando un'eventuale petizione presso

la competente Pretura, come pure, una volta accertato il legame di filiazione,

se necessario promuovere un'azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1,

in particolare p.to 2.1.).

Con dichiarazione dell'8

aprile 2010 RI 1 ha confermato la sua decisione di non voler rilevare

l'identità del padre della figlia __________ (cfr. doc. 3).

Con decisioni del 15

giugno 2010 all'assicurata sono stati concessi un assegno integrativo (AFI) di

fr. 713.-- mensili e un assegno di prima infanzia (API) di fr. 276.-- al mese.

Nei relativi calcoli è stata computata una pensione alimentare ipotetica di fr.

8'955 annui (cfr. doc. IX37; IX39; IX40; IX42). Dal 1° agosto 2010 l'importo

dell'assegno di prima infanzia è stato aumentato a fr. 419.-- (cfr. doc. IX34;

IX36) e dal 1° ottobre 2010 ridotto a fr. 209.-- (cfr. doc. IX28; IX30

sempre conteggiando alimenti ipotetici di fr. 8'955.--.

Dal 1° gennaio 2011 a RI 1

è stato erogato un AFI di fr. 726.-- al mese e un API di fr. 268.-- mensili,

ridotto a fr. 260.-- dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. IX19; IX22; IX16). La

pensione alimentare è stata nuovamente computata in ragione di fr. 8'955.--

(cfr. doc. IX21; IX24). Dal 1° giugno 2011 a titolo di alimenti ipotetici è

stato considerato l'ammontare di fr. 9'112.-- annuo (cfr. doc. IX15; IX18).

A decorrere dal 1° giugno

2012 l'AFI è stato ridotto a fr. 559.-- e l'API aumentato a fr. 485 mensili

(cfr. doc. IX7; IX10).

A RI 1 non è più stato

riconosciuto un assegno di prima infanzia dal mese di settembre 2012, poiché il

reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, comprensivo di

alimenti ipotetici di fr. 9'112.-- all'anno, superava il limite annuo fissato

dalla Laps (cfr. doc. IX5; IX6).

Dal 1° ottobre 2012 l'AFI

mensile è stato decurtato a fr. 539.-- (cfr. doc. IX2; IX4), mentre dal 1°

giugno 2012 al 31 maggio 2014 lo stesso è stato pari a fr. 550.-- al mese (cfr.

doc. IX1).

Nel periodo dal giugno

2010 al maggio 2014, in cui all'assicurata sono stati erogati assegni

integrativi e di prima infanzia (fino al mese di agosto 2012) conteggiando una pensione

alimentare ipotetica, non risulta che la ricorrente abbia sollevato alcuna

obiezione al riguardo (cfr. doc. 7).

E' stato solamente a

seguito della decisione del 28 maggio 2014 con cui le è stato negato l'assegno

integrativo non presentando - a seguito del computo del reddito da attività

dipendente aumentato rispetto al lasso di tempo precedente e della pensione

alimentare ipotetica - alcuna lacuna di reddito Las che RI 1, tramite il

Considerandi

relativo reclamo del 16 giugno 2014, ha contestato il computo degli alimenti

ipotetici, precisando di non ricevere alcunché da terzi (cfr.doc. 5).

In occasione di un

incontro con la Cassa del 14 luglio 2014 l’assicurata ha affermato di non aver

mai dato la giusta attenzione all’importo ipotetico di alimenti computato fin

dall’inizio del diritto agli assegni (cfr. doc. 7).

Il 30 settembre 2014

l'avv. RA 1, a nome e per conto dell'assicurata, ha comunicato che quest’ultima

manteneva il proprio reclamo, rilevando:

" (…)

In concreto, a mente della reclamante, l'art. 66 Legge sugli

assegni famigliari non è applicabile in quanto la madre non ha rinunciato a

introdurre azione di accertamento di paternità senza giustificati motivi.

Innanzitutto alla reclamante non è noto il luogo di residenza del

presunto padre della figlia. Di conseguenza già per questo motivo non sarebbe

possibile introdurre un'azione di accertamento della paternità.

Inoltre il presunto padre biologico ha sempre rifiutato sia la

gravidanza che la paternità. Si pensi che questa persona, al momento in cui ha

saputo che la compagna era incinta, le ha chiesto di abortire. Inoltre,

immediatamente dopo aver appreso tale notizia, egli ha troncato la relazione

che oltretutto è stata di brevissima durata.

Per quanto noto alla reclamante il presunto padre biologico della

figlia non ha neppure un lavoro e dovrebbe essere nulla tenente. Pertanto il

medesimo non sarebbe comunque in grado di provvedere al mantenimento della

figlia.

Si tratta di una persona già coniugata che, dopo aver troncato la

brevissima relazione con la reclamante, è rimasto con la moglie e i figli di

primo letto. Come detto comunque la reclamante non sa dove risiede questa

persona e non è neppure al corrente se la stessa si trovi nel nostro Cantone.

In queste condizioni si deve necessariamente ritenere che la

reclamante aveva assolutamente giustificati motivi per non introdurre un'azione

di accertamento della paternità nei confronti di una persona che ha sempre

rifiutato la gravidanza e la paternità e che inoltre non è noto dove risieda.

(…)” (Doc. 8)

La Cassa, il 23 ottobre

2014, ha chiesto al legale dell’assicurata di inviare copia dei documenti

riguardanti l’accertamento della paternità di __________ da inizio curatela al

termine della stessa (cfr. doc. 9).

L’evasione di tale

richiesta è stata sollecitata dall’amministrazione il 12 dicembre 2014 e il 10

aprile 2015 (cfr. doc. 10; 12).

Il 4 maggio 2015 l’avv. RA

1.

ha indicato di aver dato seguito alla domanda della Cassa con scritto del 13

marzo 2015 allegato in copia (cfr. doc. 13).

Nella lettera del 13 marzo

2015.

è stato precisato che non vi erano documenti concernenti l’accertamento

della paternità di __________, bensì soltanto la decisione di istituzione e di

revoca della curatela per l’accertamento della paternità e che, per quanto era

noto a RI 1, nessuna procedura di accertamento della paternità era però stata

inoltrata (cfr. doc. 13a).

L’11 dicembre 2015 il

patrocinatore dell’assicurata, interpellato dalla Cassa (cfr. doc. 15; 16; 17),

ha ribadito che a mente della sua assistita non è possibile considerare un

contributo alimentare ipotetico a favore della figlia, non essendovi un

debitore dello stesso. E’ stato inoltre specificato che il padre della minore

non è noto e che è per questo motivo che non è stato possibile avviare una

procedura di accertamento di paternità.

Infine l’avv. RA 1 ha

chiesto di pronunciarsi sul reclamo inoltrato (cfr. doc. 19).

Con decisione su reclamo

del 1° marzo 2016 la Cassa, da una parte, ha ribadito la correttezza del

computo nel conteggio dell’AFI dell’importo di fr. 9’112.-- a titolo di

pensione alimentare ipotetica, in quanto l’assicurata, non rivelando l’identità

del padre di sua figlia __________, ha rinunciato a introdurre azione di

accertamento della paternità senza giustificati motivi. Dall’altra, ha

confermato la decisione del 28 maggio 2014 con la quale aveva negato a RI 1 il

rinnovo del diritto a un assegno integrativo, in quanto il reddito disponibile

residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr.

doc. A).

Con il ricorso interposto

contro la decisione su reclamo del 1° marzo 2016 è stato nuovamente asserito,

come nel settembre 2014 (cfr. doc. 8), che l’azione di accertamento della

paternità non ha potuto essere inoltrata poiché all’insorgente non è noto il

luogo di residenza del presunto padre il quale non solo ha rifiutato il

riconoscimento della figlia ma già ha rifiutato la gravidanza al momento della

breve relazione con la madre e ha lasciato l’assicurata all’inizio della

gravidanza in quanto quest’ultima si era rifiutata di aderire alla sua

richiesta di aborto (cfr. doc. I).

L’assicurata è stata

sentita dal Presidente di questa Corte il 15 settembre 2016 (cfr. doc. XVIII).

In tale occasione è emerso in particolare che:

" Rispondendo

al presidente del TCA, la sig.ra RI 1 comunica di sapere chi è il padre di sua

figlia __________.

La signora RI 1 conferma di avere avuto un contatto con il

curatore sig. __________. Precisa che si è trattato di un contatto molto breve

(20 minuti) ed è avvenuto nel mese di aprile 2010.

L’assicurata precisa di avere detto in quell’occasione al curatore

che sapeva chi era il padre e che non intendeva rivelarne il nome, in quanto

non appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di

abortire e poi non si è più fatto sentire. Io non lo so se ha saputo che ho

avuto una figlia oppure no.

L’assicurata aggiunge che al momento della loro relazione sapeva

che la persona in questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).

La ricorrente precisa che a quel momento frequentava quella

persona da alcuni mesi (5 o 6 mesi).

Il curatore le chiese se si riteneva in grado di crescere sua

figlia e la risposta è stata si.

Il presidente del TCA chiede all’assicurata se il curatore le

disse qualcosa sulle conseguenze finanziarie legate al fatto di non inoltrare

un’azione di paternità.

L’assicurata precisa che non era cosciente a quel momento delle

conseguenze finanziarie che avrebbe avuto firmando la dichiarazione (cfr. doc.

3, che viene letta dal presidente del TCA).

Il presidente del TCA legge il testo della risoluzione della

Commissione tutoria regionale __________ del 2 marzo 2010, in particolare il

punto 2.1.

L’assicurata dichiara che era cosciente di dovere mantenere la

figlia e infatti l’ha sempre fatto con il suo lavoro, però ha pure chiesto un

aiuto ricorrendo alle misure di sostengo alla famiglia previste in questo

Cantone.

Il presidente del TCA chiede all’assicurata come mai non ha

contestato negli anni precedenti il fatto che veniva computato un importo a

titolo di alimenti. L’assicurata risponde di avere contattato sia lo sportello

LAPS, sia – in un’occasione – per telefono l’IAS stesso, e che le è stato detto

che tale importo andava computato, ragione per cui si è fidata.

L’assicurata precisa di avere contestato la decisione del 2014 in

quanto dopo che in passato beneficiava dell’assegno di prima infanzia a quel

momento le è stato pure negato l’assegno integrativo, a seguito di un aumento

del suo reddito da attività lucrativa.

L’avv. __________ sottolinea che il presidente del TCA abbia

riassunto gli atti contenuti nell’incarto, precisa che in assenza del

nominativo del padre le affermazioni dell’assicurati sono pure allegazioni di

parte, non suffragate.

Egli su invito del presidente del TCA legge le due ipotesi di

giustificati motivi previsti all’art. 40 cpv. 2 del Regolamento.

L’avv. __________, con riferimento alla giurisprudenza del TCA,

individua due tipi di casistiche: quelle in cui il padre non è noto e quindi è

impossibile procedere alle analisi previste dal regolamento e quelle in cui il

padre è noto, nelle quali viene esaminato, nel caso concreto, se esiste uno o

entrambi i motivi giustificativi previsti dal regolamento.

Ovviamente, secondo l’avv. __________, per poter procedere a

questa analisi è indispensabile che vanga fornito il nominativo della persona

in questione.

Ammettere la possibilità di precludere una verifica minima sarebbe

il colpo di grazia applicato al principio di sussidiarietà che sta alla base di

queste prestazioni.

L’avv. RA 1 precisa che qui il Tribunale deve decidere se sono

dati i motivi validi oppure no per non avere inoltrato un’azione di paternità.

In tale contesto poco importa sapere se il padre può o non può, se è ricco

oppure no, rispettivamente sapere chi è il padre.

L’avv. __________ non condivide questa impostazione.

Il presidente del TCA chiede nuovamente all’assicurata se non

vuole dire nulla in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte

dal segreto. La ricorrente risponde che non vuole più sapere nulla di questa

persona dopo la risposta che le diede nel 2009.

L’avv. RA 1 non ha nulla da aggiungere.

L’avv. __________, con riferimento ad una sentenza nella quale il

TCA ha detto che le allegazioni di parte non erano contestate

dall’amministrazione, ribadisce che la Cassa non ritiene possibile fondarsi

sulle allegazioni della ricorrente riguardo al padre.”

(Doc. XVIII)

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questo Tribunale non può che confermare l’operato

della Cassa.

Infatti dagli elementi

risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui sopra riprodotta),

e meglio dallo scritto del 30 settembre 2014 della parte ricorrente alla Cassa

(cfr. doc. 8), nonché dal ricorso (cfr. doc. I), emerge che il motivo per il

quale la ricorrente non ha rivelato il nominativo del padre biologico di sua

figlia __________, nata il 27 novembre 2009, è il fatto che questi, già

coniugato con figli, nel momento in cui gli è stata comunicata,

dall’insorgente, la notizia della gravidanza le ha chiesto di abortire e ha

troncato la, seppur di breve durata, relazione.

Anche in sede di audizione

del 15 settembre 2016 davanti a questo Tribunale l’assicurata ha affermato, da

una parte, di sapere chi è il padre di __________. Dall’altra, che “(…) non

appena ha saputo della gravidanza, il padre biologico le ha detto di abortire e

poi non si è più fatto sentire”. L’insorgente ha aggiunto di non sapere se

il padre biologico è al corrente oppure no della nascita di __________ e che

quando ha scoperto di attendere sua figlia frequentava il padre di quest’ultima

da alcuni mesi – 5 o 6 mesi.

La ricorrente ha

puntualizzato di aver saputo, durante la loro relazione, che la persona in

questione aveva un’altra famiglia (moglie e figli).

Infine la medesima, dopo

che il Presidente del TCA le ha nuovamente chiesto se non voleva dire qualcosa

in più, tenuto conto che tutte le affermazioni sono coperte dal segreto

d’ufficio, ha risposto che “(…) non vuole più sapere nulla di questa persona

dopo la risposta che le diede nel 2009” (cfr. doc. XVIII).

Alla luce di queste

affermazioni, occorre concludere che in concreto non risultano realizzati dei

validi motivi ai sensi degli art. 66 cpv. 1 Laf e 40 cpv. 2 Reg.Laf che

permettano di giustificare la rinuncia a introdurre l’azione di accertamento

della paternità e quindi consentano di non prendere in considerazione degli

alimenti ipotetici.

In primo luogo, in casu non

sono dati i due specifici motivi espressamente enumerati all’art. 40 cpv. 2

Reg.Laf (cfr. consid. 2.3.). L’assicurata, del resto, non ha minimamente fatto

valere una qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per

l’integrità fisica o psichica sua e/o della figlia, né d’altra parte una

qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l’equilibrio, morale

o economico, di un altro nucleo familiare.

In secondo luogo, ritenuto,

che l’art. 40 cpv. 2 Reg.Laf non elenca in modo esaustivo i giustificati motivi

che permettono di omettere il computo degli alimenti ipotetici (cfr. consid.

2.3

), nemmeno possono entrare in considerazione, nel caso di specie, altre

situazioni di una certa gravità scusanti la mancata introduzione dell’azione di

accertamento della paternità di __________, visto che la ricorrente ha sempre e

soltanto asserito di non voler dichiarare le generalità del padre biologico di

sua figlia alla luce della sua reazione alquanto negativa allorché ha saputo

della gravidanza.

Al riguardo va sottolineato

che è vero che l’assicurata ha indicato che in seguito alla notizia della

gravidanza la persona in questione non si è più fatta sentire (cfr. doc.

XVIII).

E’ altrettanto vero, però,

che la medesima mai ha preteso di aver comunque tentato di ricontattare il

padre di __________, neppure dopo la sua nascita.

Per quanto attiene

all’asserzione dell’assicurata secondo cui avrebbe avuto, nell’aprile 2010, un

contatto molto breve con il curatore di sua figlia in occasione del quale ha sì

firmato una dichiarazione in cui ha confermato di non voler rivelare l’identità

del padre di __________ (cfr. doc. 3 “(…) la sottoscritta si assume

personalmente ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal suo agire.

(…)”), ma senza essere cosciente delle conseguenze finanziarie legate al fatto

di non inoltrare un’azione di paternità (cfr. doc. XVIII), giova evidenziare

che in ogni caso prima dell’incontro con il curatore dell’8 aprile 2016, alla

medesima è stata intimata la risoluzione del 2 marzo 2010 dell’allora

Commissione tutoria regionale __________ con cui era stata istituita una

curatela a favore di __________ (cfr. doc. 1).

Nella stessa è stato precisato,

da un lato, quale titolo evidenziato “Istituzione di una curatela per

l’accertamento della paternità e la salvaguardia del diritto al mantenimento e

alle relazioni personali. Designazione del curatore” (cfr. doc. 1).

Dall’altro, che il

curatore aveva due compiti:

- accertare e stabilire il

rapporto di filiazione della bambina, inoltrando una eventuale petizione presso

la competente Pretura;

- una volta accertato il

legame di filiazione, il curatore era autorizzato, se necessario, a promuovere

un’azione di mantenimento contro il padre (cfr. doc. 1).

Ne discende che

l’insorgente non poteva legittimamente non rendersi conto che la decisione di

non comunicare il nominativo del padre di sua figlia avrebbe impedito non solo

di accertare la paternità e quindi di stabilire un legame - perlomeno giuridico

- tra padre e figlia, ma pure di cercare di conseguentemente ottenere un

contributo di mantenimento.

2.7

L’art. 6 cpv. 2 della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000 stabilisce che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le

parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Una disposizione analoga

figura nella legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr.

art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Secondo la giurisprudenza

federale relativa alla prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a

pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le

prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate,

finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita.

L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di

regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro

recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145

consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni

complementari, cifra 2130).

Questo è in particolare il

caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali

oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL

Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).

Il rigore di questa

giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e

31.

marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità

può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si

può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di

mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per

mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o

fiscali), relative al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR

1996.

EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271

consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch,

"Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).

Applicando questa

giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia il TCA,

in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:

" Allo

stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si

volesse computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla

base delle circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo

contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù

della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato

il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento

degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna

garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato

dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne

del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre

minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi

in cui dovesse intentare una causa.

In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di

una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino

e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in

cui vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto

l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”

In proposito cfr. pure STCA

39.2009.12

del 25 maggio 2010, massima in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49, citata

sopra (cfr. consid. 2.4.).

Nella presente fattispecie

non essendo noto all’amministrazione e a questa Corte il nome del padre

biologico di __________ per volontà della ricorrente, nemmeno ci si può chinare,

indipendentemente dalle asserzioni dell’assicurata secondo cui il medesimo non

avrebbe lavoro, sarebbe nulla tenente e non sarebbe quindi in grado di

provvedere a mantenere la figlia (cfr. doc. 8), sulla questione di sapere se le

pretese di mantenimento nei confronti del padre di __________ siano, se del

caso, comunque irrecuperabili.

Non avendo a disposizione

alcun dato certo riguardante la situazione personale, familiare ed economica

del padre biologico di __________, di cui l’assicurata non ha rivelato

l’identità, nulla può essere dedotto circa la sua capacità o incapacità

finanziaria.

Di conseguenza in concreto

è escluso che le pretese di mantenimento nei confronti del padre biologico

possano essere considerate irrecuperabili.

Le parti hanno, in

effetti, il dovere di collaborare all’istruzione della causa. Tale dovere

limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito

delle assicurazioni sociali e comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61

lett. c LPGA applicabile per rinvio dell’art. 46 Laf; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF

9C_35/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.1.; DTF 139 V 176 consid. 5.2.; SVR

2001.

KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio

2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04

del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.

4.3.1

). In difetto di ciò le parti rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del

5.

settembre 2001; DTF 125 V 193 consid. 2).

Al riguardo è utile

osservare che durante la discussione di causa del 15 settembre 2016 la Cassa, facendo

riferimento a una sentenza nella quale questo Tribunale ha indicato che le

allegazioni di parte non erano contestate dall’amministrazione, ha sottolineato

di non ritenere possibile fondarsi sulle allegazioni della ricorrente riguardo

al padre (cfr. doc. XVIII).

La sentenza menzionata

dalla parte resistente è la 39.2010.13-14 del 21 marzo 2011, citata al consid.

2.4

), con cui è stato deciso che in quel caso di specie nel calcolo degli AFI

e degli API non andavano computati degli alimenti ipotetici, in quanto la

mancata introduzione dell’azione di accertamento della paternità della figlia

dell’assicurata era avvenuta per giustificati motivi non potendo l’assicurata

identificare il padre di sua figlia cambiando in quel periodo (molto

particolare) frequentemente partner.

In quell’occasione questa

Corte ha stabilito in particolare:

" 2.6.

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, alla luce

degli elementi risultanti dalla documentazione che figura nell’incarto (qui

sopra riprodotta), segnatamente dalla dichiarazione 15 dicembre 2010

dell’assicurata (n.d.r.: trasmessa alla Cassa in cui ha affermato di non

essere in grado di sapere chi fosse il padre di sua figlia, spiegandone i

motivi), peraltro non contestati dall’amministrazione (cfr. STF 9C_696/2009

del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été

remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit

administrée à leur propos.”) e della cui veridicità non vi è motivo di

dubitare, rileva che il caso sub judice è analogo a una fattispecie

decisa dal TCA con giudizio 39.2006.4 del 4 ottobre 2006 (…)” (n.d.r.:

quest’ultimo è citato al consid. 2.4.)

Il TCA, dunque, nella STCA

39.2010

-14 ha sì indicato che gli elementi risultanti dalle carte

processuali, segnatamente il fatto che l’assicurata non fosse in grado di

identificare il padre della bambina, peraltro comunicato alla Cassa stessa, non

erano stati contestati dall’amministrazione. In proposito ha comunque citato

una sentenza federale in ambito di prestazioni complementari in cui il TF aveva

indicato che l’amministrazione non aveva messo in discussione il tenore di

allegazioni di parte (dichiarazioni di un’assicurata in relazione alla

residenza abituale del figlio che effettuava degli studi in Sud America) e non

aveva richiesto che fossero debitamente comprovate (cfr. STF 9C_696/2009 del 15

marzo 2010 consid. 4.3.).

Infine va rilevato che, nonostante

l’insorgente abbia affermato di non sapere dove risieda il padre di __________

e nemmeno se sia nel Cantone Ticino (cfr. doc. 8; I), nella presente evenienza,

non avendo fornito indicazioni precise circa le generalità del padre, neppure

può entrare in considerazione l’applicazione della giurisprudenza di questa

Corte secondo cui se un debitore di alimenti vive all'estero, egli deve versare

degli alimenti di un importo conforme alle sue effettive possibilità e non ai

bisogni del figlio residente in Svizzera e che, noto il nominativo del padre

biologico, è possibile determinare la situazione economica effettiva e quindi

distanziarsi dall'importo standardizzato fissato all'art. 66 cpv. 2 della legge

sugli assegni di famiglia (cfr. STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010 consid.

2.5

, massimata in RtiD I-2011 N. 10 pag. 48-49; STCA 39.2009.6-11 del 18

novembre 2010 consid. 2.7.

Anche da questo profilo,

perciò, rettamente la Cassa ha computato nel calcolo dell’assegno integrativo

spettante all’assicurata dal mese di giugno 2014 degli alimenti ipotetici di fr.

9'112 (cfr. doc. 4a).

2.8

Stante quanto precede il TCA,

vista la correttezza del computo degli alimenti ipotetici e della relativa quantificazione,

deve confermare la decisione su reclamo del 1° marzo 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti