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39.2016.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell’art. 47

Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:

" Se almeno

uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato (cpv. 3).

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)

è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai

sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:

LStr). (cpv. 4)”

Ai

sensi, poi dell’art. 49 Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2)"

Gli art. 51 e 52 Laf

fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art.

51 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

" Il

genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps. (cpv. 1).”

Giusta i cpv. 2 e 3

dell’art. 51 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016:

" Se il

genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 2)

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)

è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai

sensi della LStr. (cpv. 3)”.

Secondo

l’art. 52 Laf, concernente la famiglia biparentale, nel suo tenore valido dal

1° gennaio 2016:

“I

genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni. Per i cittadini stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso

del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del

diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita

un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a

questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo

pieno da lui esigibile. (cpv.

2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di

intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. (cpv. 3)

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita

un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari

ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai

sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può

essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato. (cpv. 4)”

L’art.

54 Laf enuncia inoltre che:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps

per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli

per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv.

1).

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2).”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

L’art. 46 Laf prevede, del

resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la

legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal

partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per

i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale

2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.4. Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance

(ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence

développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous

certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable

au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé.

Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un

concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de

l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA

WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in

PJA 2007 p. 13 ss).

(…).”

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato

quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria

dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un

figlio era stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza

8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario

dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i

canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1°

ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la

sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della

prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione,

ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non

semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per

ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da

letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del

resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del

6 settembre 2016, destinato alla pubblicazione, l’Alta Corte ha confermato la

decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014

nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiare ha conteggiato un

importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il

quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se

il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si

giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito

da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità

giornaliere da parte di assicurazioni).

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente

con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per

stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche

delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in

modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art.

10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015

pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa

Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa Corte, con sentenza

36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,

ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che

convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il

figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del

2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23

maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.5. Le direttive

COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF

134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid.

2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")

sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che

non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le

spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano

del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo

che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di

prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia

domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un

concubinato (anche

una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se

dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in

comune.” (La sottolineatura è del redattore)

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.6. Nell’evenienza concreta la

Cassa ha considerato nell’unità di riferimento di RI 1, composta della

medesima, dei due figli, __________ (__________1999) ed __________ (__________2003),

nati dal matrimonio con __________, deceduto nel 2012 (cfr. doc. 21; 20; 19

inc. Laps), e della figlia __________, nata il __________ 2015 (cfr. doc. 25

inc. Laps), anche __________, padre di quest’ultima (cfr. doc. 13; 13a inc.

Laps).

Computando, quindi, pure i

redditi e le spese di __________, l’amministrazione ha respinto la richiesta

dell’assicurata tendente all’ottenimento di un assegno integrativo e di un

assegno di prima infanzia a far tempo dal mese di febbraio 2016 (cfr.

consid.1.1.).

L’insorgente ha contestato

tale decisione sostenendo che il padre di sua figlia avrebbe subaffittato per

fr. 200, oltre a fr. 100 quale aiuto per la bambina, una camera nella sua

abitazione trovandosi in difficoltà finanziarie, ma non sarebbe il suo compagno

in quanto ognuno avrebbe la propria vita privata (cfr. doc. I; V; 3 inc. AF).

L’assicurata ha sostegno

delle proprie asserzioni ha allegato pure una dichiarazione di __________ nella

quale egli afferma di non essere il compagno della medesima, bensì solo

subaffittuario di una stanza presso di lei (cfr. doc. B1).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che è la data della

decisione su reclamo impugnata (nel presente caso: il 13 aprile 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Il TCA rileva, inoltre,

che dalle carte processuali emerge che __________, cittadino __________ entrato

in Svizzera il 29 maggio 2009 e in possesso di un permesso di domicilio C

UE/AELS valido fino al 28 maggio 2019 (cfr. doc. 16 inc. Laps), il 1° luglio

2013 si è trasferito da __________ a __________ in via __________ (cfr. doc.

17), ossia presso il medesimo indirizzo dell’assicurata (cfr. doc. B2; 21).

Dal contratto di locazione

dell’abitazione in via __________ a __________, concluso nel 2006 dal locatore

e dall’assicurata unitamente a suo marito, __________, deceduto nel 2012, si

evince che l’ente locato è un’abitazione familiare di sei locali (cfr. doc.

B2).

Il 15 ottobre 2015 __________

ha riconosciuto, prima della nascita, la figlia sua e di RI 1, poi nata il __________

2015 (cfr. doc. 13; 25 inc. Laps).

La ricorrente, il 1°

febbraio 2016, ha consegnato alla cancelleria comunale di __________ la documentazione

completa al fine di richiedere l’assegno integrativo e di prima infanzia.

L’appuntamento con lo Sportello Laps di __________ è stato fissato per il 9

febbraio 2016 (cfr. doc. 24 inc. Laps).

Sempre il 1° febbraio 2016

il formulario “Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione”,

che deve essere sottoscritto dal richiedente degli assegni e dalle persone

facenti parte dell’unità di riferimento, è stato firmato sia dalla ricorrente

che da __________. Quale rapporto di parentela di quest’ultimo con la

ricorrente è stato specificato “convivente” (cfr. doc. 23 inc. Laps).

Inoltre l’insorgente, il 9

febbraio 2016, ha sottoscritto, davanti allo Sportello Laps di __________, la

conferma dei dati dichiarati, da cui emerge che la sua unità di riferimento è

composta della medesima, dei figli __________ ed __________, della figlia __________

e di __________, indicato – nella casella “legame familiare” – quale convivente,

senza formulare al riguardo alcuna obiezione od osservazione (cfr. doc. 25 inc.

Laps).

Visto quanto precede e

tenuto conto - peraltro in modo decisivo - che la ricorrente e __________ hanno

una figlia in comune nata il 16 novembre 2015, ovvero due mesi e mezzo prima

della data determinante per l’eventuale diritto ad assegni integrativi e di

prima infanzia del 1° febbraio 2016, il TCA ritiene

che __________ sia il convivente dell’insorgente e che la convivenza sia

stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps

(secondo cui la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono

figli in comune; cfr. consid. 2.3.).

Il TCA non ignora la

circostanza che sia la ricorrente che __________ hanno asserito che

quest’ultimo usufruisce unicamente di una stanza presso la medesima e di uno

dei due bagni solo per lui (cfr. doc. I; B1; 3 inc. AF).

Al riguardo questa Corte

si limita, tuttavia, a ribadire che il TF, con sentenza 8C_645/2015 del 10

dicembre 2015, ha confermato l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto che

una coppia che comperava separatamente certi generi alimentari, utilizzava

camere e scaffali separati e usava ceste per la biancheria sporca distinte vivesse

in concubinato e non semplicemente come due persone che decidono di condividere

l’abitazione per ridurre le spese, con la conseguenza di computare anche la

compagna nel calcolo della prestazione assistenziale. L’Alta Corte ha

evidenziato, da una parte, che tale conclusione non risultava arbitraria.

Dall’altra, che nemmeno per dei nuclei familiari è inusuale disporre di camere

da letto separate e consumare i pasti ad orari diversi (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza a ragione

la Cassa ha tenuto conto di __________ nell’unità di riferimento

dell’insorgente e ha computato ai fini della determinazione dell’eventuale

diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia dal febbraio

2016, oltre alle sue spese, i redditi da indennità di disoccupazione di fr.

39'142 annui di quest’ultimo (cfr. doc. 2b; 1b), la cui entità non è peraltro

stata contestata dall’insorgente.

2.8. Per quanto attiene alla

censura formulata dalla ricorrente relativa al mancato conteggio del leasing della

propria automobile (cfr. doc. I), va osservato che il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato

tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente

al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina

i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art. 7 Laps prevede che

la spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate (art. 8

Laps) e dalla spesa per l’alloggio (art. 9 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

" 1La

spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato

determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del

reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono

affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;[26]

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso

di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente

assicurate.

i) ...

j) …

2Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi.”

Le spese computabili -

costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio -, come pure del resto

i redditi computabili, agli art. 8, 9 e 6 Laps sono elencati in modo esaustivo.

Di conseguenza, una volta

conteggiate tali voci nel calcolo dell’assegno integrativo e di prima infanzia di

un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps.

A eventuali ulteriori

costi che esulano da quelli previsti si deve sopperire tramite l’importo della

soglia di intervento (cfr. STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011 consid. 2.18.; 42.STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA

42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid.

2.12.).

I costi connessi a un

leasing relativo a un’automobile, non concernendo delle spese computabili ai

sensi della Laps, non vanno considerati nel calcolo degli assegni integrativi e

di prima infanzia (cfr. al riguardo STCA 42.2013.28 del 27 febbraio 2014; STCA

39.2002.43 del 18 marzo 2003 consid. 2.14.), a maggior ragione nel caso

concreto in cui l’auto non è utilizzata per motivi di ordine professionale, non

svolgendo la ricorrente alcuna attività lavorativa (cfr. doc. 2b; 1b inc. AF).

Ne discende che la Cassa

correttamente non ha tenuto conto del leasing fatto valere dall’insorgente.

2.9. In

relazione alla pigione la ricorrente ha contestato il fatto che la Cassa abbia

tenuto conto della somma di fr. 15'000 annui a titolo di spesa per l’alloggio,

quando invece lei al locatore versa fr. 21'800 all’anno (cfr. doc. I).

Nelle decisioni del 18

febbraio 2016 concernenti l’assegno integrativo, rispettivamente l’assegno di

prima infanzia la Cassa ha però conteggiato, quale spesa per l’alloggio Laps,

la somma di fr. 18'000 (cfr. doc. 2b; 1b inc. AF)

e non di fr. 15'000 come fatto valere dall’insorgente.

L’art. 9 cpv. 1 Laps

prevede che la spesa per l’alloggio, nel caso di unità di riferimento composte

di più di due persone, è computata fino ad un massimo, pari all’importo

riconosciuto dalla LPC per i coniugi (fr. 15’000.--) maggiorato del 20%, ossia

corrispondente a fr. 18'000 (cfr. art. 10 cpv. 1

lett. b LPC; STCA 39.2016.2 del 22 giugno 2016 consid. 2.10.).

Il tenore dell’art. 5 cpv.

1 Reg.Laps è il seguente:

"Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps,

la spesa per l’alloggio è definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le

spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione

primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

Nella presente fattispecie

la pigione annua dell’abitazione di __________ contemplata dal relativo

contratto di locazione ammonta a fr. 21’120, la quale deve essere maggiorata

del 15% per le spese accessorie in virtù dell’art. 5 lett. b RLaps. Di

conseguenza la spesa effettiva per l’alloggio ammonta a fr. 24’288 (cfr. doc.

B2; 2b; 1b inc. AF).

Siccome la somma di fr.

24'288 comprensiva della pigione aumentata del 15% per le spese accessorie,

come peraltro già la sola pigione di per sé di fr. 21'120 prevista dal

contratto di locazione, risulta superiore all’importo massimo computabile quale

spesa per l’alloggio per un’unità di riferimento di più di due persone di fr.

18'000, rettamente la Cassa, nei calcoli dell’assegno integrativo e

dell’assegno di prima infanzia a decorrere dal 1° febbraio 2016, ha conteggiato

unicamente di quest’ultimo ammontare.

2.10. L’insorgente ha, infine,

asserito che la Cassa __________ le deduce dalla rendita vedovile che le è

stata riconosciuta l’importo di fr. 150 per un debito che non era stato saldato

dal suo defunto marito (cfr. doc. I; 3 inc. AF).

Dalla documentazione agli

atti non è dato di sapere se effettivamente la Cassa di compensazione prima di

effettuare i versamenti mensili delle rendite AVS e PC spettanti alla

ricorrente e ai figli __________ ed __________ deduca o meno la somma di fr.

150.

Dalle tabelle di calcolo

relative alle decisioni del 18 febbraio 2016 si evince che la parte resistente

ha comunque computato a titolo di redditi le rendite AVS e PC riconosciute

all’assicurata e ai due figli con decisione del 25 gennaio 2016 di fr. 1'287 al

mese complessivi quale PC (cfr.doc. 8), pari a fr. 15'444 annui (cfr. doc. 2b;

1b inc. AF), di fr. 18'588 annui quale rendita AVS per superstite per la

ricorrente (cfr. doc. 8a; 2b; 1b inc. AF), di fr. 9'300 all’anno a titolo di

rendita AVS per orfano per __________ (cfr. doc. 8a; 2b; 1b inc. AF) e di fr.

9'300 all’anno a titolo di rendita AVS per orfano per __________ (cfr. doc. 8a;

2b; 1b inc. AF).

La questione concernente

la deduzione dalla rendita AVS di fr. 150 da parte della Cassa di compensazione

può in concreto restare insoluta, poiché anche volendo tenere conto, per

ipotesi di lavoro, di un reddito inferiore rispetto a quello considerato dalla

Cassa cantonale per gli assegni familiari nei calcoli degli AFI e degli API di

fr. 150 al mese, ossia di fr. 1'800 all’anno, l’esito della vertenza non

sarebbe differente.

In effetti, ritenuta

un’eccedenza di reddito Laps di fr. 11'534 annui come calcolata dalla Cassa nei

conteggi del 18 febbraio 2016 senza tenere conto della deduzione dell’importo

di fr. 1'800 annui (cfr. doc. 2a, 1a inc. AF), mediante l’ipotetica

decurtazione di fr. 1'800 all’anno resterebbe in ogni caso un’eccedenza di

reddito Laps di fr. 9'734 (fr. 11'534 – fr. 1'800 = fr. 9'734).

Più precisamente,

deducendo dal reddito computabile Laps (fr. 91'785; cfr. doc. 2a; 1a inc. AF) la

somma di fr. 1'800 annui, si otterrebbe comunque un’eccedenza di reddito Laps

di fr. 9'734 [(fr. 91'785 – fr. 1'800) – fr. 36'803 spesa computabile Laps –

fr. 50'561 fabbisogno di base Laps + fr. 7'113 altre prestazioni computabili

Laps].

2.11. Con scritto pervenuto al TCA

il 31 maggio 2016 l’insorgente ha chiesto di poter avere un colloquio di

persona con un funzionario della Cassa, in quanto non è d’accordo con loro

operato (cfr. doc. IX).

Questa Corte ritiene che,

visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre

2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa), non si giustifica lo

svolgimento di un colloquio con la Cassa pendente davanti al TCA l’impugnativa

della ricorrente contro la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 (cfr. STCA

38.2016.32 del 19 ottobre 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015

consid. 2.15., parzialmente pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.).

La ricorrente avrebbe

semmai dovuto domandare un incontro con la parte resistente durante la

procedura di reclamo.

Abbondanzialmente va

osservato che giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un’equa e

pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni

delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del

Considerandi

2.

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 segg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3, dev’essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4;

STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una

semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente - o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3.; STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013

consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr.

22.

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l’art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie (cfr. doc. I).

Del

resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, di modo che in ogni caso l’audizione dell’assicurata si

rileva superflua.

2.12

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa

cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha negato alla ricorrente

il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia a decorrere

dal 1° febbraio 2016.

La decisione su reclamo del

13.

aprile 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti