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Decisione

39.2016.7

Negato condono di AFI e API chiesti in restituzione a seguito dell'emanaz. della tassazione 2013/14 da cui sono emersi dei redditi da attiv.indip.> di quelli computati dalla Cassa. Ricorr. aveva firma

2 agosto 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I dati forniti sono documentati, le condizioni riconosciute,

l’agire corretto.

(…)

Non ho mai contestato il fatto di essere consapevole che eventuali

assegni percepiti in troppo avrebbero dovuto essere restituiti e ben volentieri

l’avrei fatto se non che la mia situazione economica ha registrato un tracollo

a motivo della salute precaria e dalla mancanza di lavoro, questo come

specificato nel reclamo.

Conclusione

Per concludere affermo la mia assoluta convinzione di aver agito

in maniera corretta in ogni fase della procedura.

Il fatto di aver presentato domanda di condono, sia esso stato

parziale o totale, è conseguente al dissesto economico che sarei ben lieto non

si fosse verificato.

In merito alla decisione di diniego del requisito della buona fede

mi sia consentito di osservare che oltre ad aver menzionato la consapevolezza

dell’impegno di restituzione assunto, che non ho mai contestato, non viene

portato argomento alcuno che dimostri la mia malafede o l’inganno.” (Doc. I)

1.6. Nella risposta di causa del 13

maggio 2016 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha postulato

la reiezione dell'impugnativa “rammendando come, già con le decisioni impugnate

si invitava a prendere visione della giurisprudenza cantonale che ha più volte

chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra

ritenere che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando il debitore

doveva aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni” (cfr. doc.

III).

1.7. Il 24 maggio 2016

l’assicurato ha ribadito la sua richiesta, sottolineando una certa

contraddizione nelle argomentazioni dell’amministrazione la quale prima avrebbe

riconosciuto la possibilità di condono a certe condizioni e successivamente

l’ha invece esclusa (cfr. doc. V).

Il 3 giugno 2016 la Cassa

ha ribadito che le motivazioni per cui non poteva essere concesso il condono

figuravano chiaramente nelle decisioni da lei emesse (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della

restituzione dell'importo di fr. 13'949.-- percepito a torto a titolo di

assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

L’art. 46 della legge

sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che alle prestazioni familiari

cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una

deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27

Laps, relativo alla revisione,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.2

L’art. 30 Laps, afferente

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni

sociali."

In proposito l’art. 10

Reg. Laps precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.3

Per quanto riguarda l’obbligo

di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.4

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9.

p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia, nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze

permettevano di esigere da lui.

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA

del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique

VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245

consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit.,

481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.5

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.6

In una sentenza 39.2013.8 del

20.

marzo 2013, concernente il ricorrente, il TCA ha già avuto modo di negare la

buona fede dell’assicurato relativamente alla restituzione di assegni

integrativi riferiti ad un periodo precedente quello che ci occupa attualmente.

In quell’occasione il TCA

si era così espresso:

" (…)

Nel caso in esame, l'adempimento del presupposto della buona fede

non deve tuttavia essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di

annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.5.), bensì

in relazione alle dichiarazioni firmate da RI 2, con cui l'assicurato si è

impegnato a restituire gli assegni a cui la sua famiglia non avrebbe avuto

diritto se, fin dall'inizio dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato

computato il suo reddito da attività indipendente definitivo (cfr. STCA

39.2009.16

dell'8 marzo 2010 consid. 2.11.; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007

consid. 2.12.).

Alla luce delle dichiarazioni riprodotte al considerando

precedente e della circostanza che RI 2, svolgendo sia nel 2010 che nel 2011 un'attività

indipendente, doveva essere consapevole che non fosse possibile determinare, al

momento della richiesta degli assegni integrativi, il guadagno complessivo per

l'anno in corso, ai ricorrenti doveva e poteva essere chiaro che gli assegni

integrativi per gli anni 2010 e 2011 sarebbero stati versati provvisoriamente

fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente

conseguito (cfr. STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009, consid. 2.12).

Ciò è pure confermato dall'indicazione alla cifra "C" di

tali dichiarazioni, dove viene esplicitamente indicato:

“Reddito annuo come indipendente

stimato" (cfr. doc. 7 e doc. 8)

In tale contesto va sottolineato che, secondo questo Tribunale, il

fatto che il reddito di attività indipendente sia costituito, in parte da

indennità giornaliere è irrilevante.

Infatti le indennità giornaliere sono prestazioni pecuniarie che

hanno lo scopo di compensare, parzialmente, il mancato guadagno per ragioni di

salute (cfr. art. 15 LPGA: "Le prestazioni pecuniarie comprendono in

particolare le indennità giornaliere, le rendite, le prestazioni complementari

annue, gli assegni per grandi invalidi e i loro complementi; non comprendono la

sostituzione di una prestazione in natura a carico dell'assicurazione." e

art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.") e, in questo contesto, vanno dunque parificate

al reddito da attività indipendente.

Di conseguenza per quanto riguarda il periodo di prestazioni dal

1° novembre 2010 al 31 dicembre 2011, con la sottoscrizione delle attestazioni

menzionate, i ricorrenti hanno accettato che gli assegni integrativi e gli

assegni di prima infanzia, ritenuta l'attività indipendente del convivente,

venissero erogati a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in

modo definitivo il reddito effettivamente conseguito. Gli insorgenti hanno, in

effetti, espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto

indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito

nel 2010 e nel 2011.

L'erogazione degli assegni integrativi relativi agli anni 2010 e

2011.

è stata, pertanto, sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica

che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di

una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER,

Partie générale du droit des obligations, Vol. Il, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art.

154.

cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr.

GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle

assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il

condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo

aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la

sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 p. 550).

In particolare in una sentenza C 328/99 del 27 marzo 2000,

pubblicata in DTF 126 V 42, relativa ad un caso di restituzione, il TFA ha

osservato:

" (...)

a)

Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le

contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes

motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant

celle-ci.

Une

telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a

lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF

111.

V 223 consid. 1 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408).

Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de

favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est

fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les

salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage

(ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583;

DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité

cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1

LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30

ad art. 65-67).

Quant

à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que

celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen

die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V

246).

b)

Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit

(première phrase). Si le bénéficiaire des prestations BGE 126 V 42 S. 46était

de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des

rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95

al. 2 LACI).En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations

suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une

reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les

prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3,

et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité

judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans

nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF

122.

V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision

d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une

appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173

consid. 4a, 272 consid. 2).Cependant, quand le versement de prestations a eu

lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en

demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées

relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; PIERRE MOOR,

Droit administratif, vol. Il: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

1991, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95

al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les

prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet

pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (DTF 126 V 42 consid. 2).

È inoltre utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in

merito ad una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di

togliere l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione contro un

provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione

contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

" 4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat,

würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis

zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und

müsste im Unterliegenfall materielle zu Unrecht bezogene Leistungen

zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben

gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (...)" (STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid.

4.1

, pubblicata in RAMI 2004 U 521 p. 447 segg.).

Secondo l'Alta Corte per negare la buona fede è, dunque, decisivo

il fatto che, fin dall'inizio della procedura, un assicurato doveva contare su

una possibile restituzione. (…)”

2.7

Alla luce della

giurisprudenza esposta al precedente considerando occorre concludere che, anche

nel caso di specie, il ricorrente, avendo sottoscritto le dichiarazioni

sottopostegli dalla Cassa e avendo nel 2013 e nel 2014 esercitato un'attività a

titolo indipendente, ha accettato che gli assegni integrativi, relativi al

periodo 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2014, gli fossero versati sotto condizione

risolutiva.

Pertanto RI 1, firmando

tale dichiarazione, ha espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto

ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito

conseguito negli anni 2013 e 2014 e di conseguenza doveva attendersi

un'eventuale decisione di restituzione.

La sua buona fede non può,

perciò, essere ammessa (per altri casi analoghi cfr. STCA 39.103.6 del 7 agosto

2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.14; STCA 39.2009.16 dell'8

marzo 2010, STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio

2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005). Questa giurisprudenza è stata

peraltro riassunta correttamente dalla Cassa sia nella decisione relativa al

condono (cfr. doc. 7), che nella decisione su reclamo (cfr. doc. 10).

2.8

Visto quanto appena esposto

il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto

per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su reclamo

della Cassa del 4 aprile 2016.

Infatti, mancando già la

prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare

il presupposto dell'onere troppo grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

A titolo abbondanziale

giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente

deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento

rateale (cfr. risposta di causa, doc. III pag. 2).

Questo tema non è,

comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad

occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2009.1 del 10 settembre

2009.

consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti