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Decisione

39.2016.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2016Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I dati validi per l'anno 2016 sono pertanto CHF 11'963.-- quale premi

assicurazione malattia Laps e di CHF 8'889.60 quale partecipazione al

premio dell'assicurazione contro le malattie.

In virtù degli articoli citati, la Cassa conferma la correttezza

del computo dell'importo annuo di CHF 34'882.-- quale reddito ipotetico.

I dati relativi alla cassa malati sono stati modificati in CHF

11'963.-- quale spesa, risp. CHF 8890.-- quale sussidio.

4. A titolo

abbondanziale, la Cassa osserva che la decisione di assegno integrativo e di

prima infanzia con i dati relativi al premio assicurazione malattia, risp.

alla partecipazione al premio validi per l'anno 2016 è già stata emessa

in data 4 febbraio 2016 con decorrenza 1° febbraio 2016.” (Doc. A5)

1.5. Contro la decisione su

reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

innanzitutto precisato che lei e il suo compagno sono consapevoli che a metà

dicembre è stata approvata una nuova legge in vigore già dal 1° gennaio 2016. L’assicurata

ha poi sottolineato che lei e il suo compagno compiono regolarmente, senza

esiti, delle ricerche di lavoro. La ricorrente ha poi rilevato che a seguito

della drastica riduzione dell’API, ha dovuto ricorrere alle prestazioni

assistenziali che le sono state accordate solo da metà marzo 2016.

In conclusione

l’assicurata chiede che rimanga in vigore la precedente decisione fino al 30

giugno 2016 ed al riguardo rileva:

" (…)

Infatti dall’istituto assicurazioni sociali, nella decisione del

05 gennaio 2016 la motivazione della nuova decisione era la modifica di cassa

malattia che da parte nostra non è stata modificata, per questo il motivo del

mio reclamo tanto che nel foglio ricevuto da parte loro cito quanto segue: per

quanto attiene al suo diritto alla suddetta prestazione, le comunichiamo che

questo sarà riesaminato alla scadenza dell’ultima decisione in suo possesso,

fermo restando che nel frattempo non sopraggiungano ulteriori modifiche,

giustificanti un riesame della pratica.” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 3

giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In particolare, si rammenta come l'art. 27 lett. b della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

permette alla Cassa di poter procedere con delle decisioni straordinarie

(riesami) quando una o più condizioni determinanti relative al diritto all'

assegno integrativo (AFI) e/o di prima infanzia (API) subiscono una modifica.

Nel caso che ci occupa la modifica del premio ordinario per

l'assicurazione contro le malattie, come pure la riduzione individuale quale

partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie, equivale, a

mente della Cassa, a un cambiamento suscettibile per la modifica dell'importo

di diritto della prestazione. Considerato che la Cassa è stata chiamata a

pronunciarsi in merito al diritto a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel calcolo

per la determinazione del diritto è stato applicato quanto previsto dall'art. 52

cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), articolo modificato a

decorrere dal 1° gennaio 2016.” (Doc. III)

1.7. Il 20 giugno 2016

l’assicurata, attraverso un patrocinatore, ha nuovamente contestato l’operato

dell’amministrazione.

Il rappresentante di RI 1

ha sottolineato che la precedente decisione con la quale è stato fissato il

diritto all’API fino al 30 giugno 2016 è cresciuta incontestata in giudicato e

che non è intervenuto nessun motivo di revisione e/o di riconsiderazione.

Il patrocinatore della

ricorrente ritiene che certamente l’entrata in vigore di una nuova disposizione

legale non permette di mettere in discussione quanto precedentemente stabilito,

che la prima decisione non è manifestamente errata e che non sono dati gli

estremi per procedere ad una revisione ordinaria (visto che le prestazioni

sociali non sono state inizialmente riconosciute per più di un anno).

Il rappresentante

dell’assicurata ritiene che non è neppure possibile effettuare una revisione

straordinaria e rileva al riguardo:

" (…)

Nemmeno sono date le condizioni per una revisione straordinaria

venendo meno la condizione circa un cambiamento rilevante ai

sensi dell'art. 30 Laps. D'altronde nessun cambiamento determinante per

l'erogazione delle prestazioni si è manifestato a far tempo dall'emanazione

della prima decisione del 8 luglio 2015.

Detto altrimenti, non sono date le condizioni legali atte a

suffragare l'emanazione di una decisione come quella avversata che deve essere

di conseguente ritenuta nulla, subordinatamente annullata.

Oltretutto, le motivazioni date solo in un secondo momento dalla

Cassa si rivelano finanche al limite del temerario, ma certamente illecite e

arbitrarie, oltre che in manifesto abuso del proprio potere di apprezzamento.

Nessun cambiamento rilevate ai sensi dell'art. 30 si è

materializzato nel periodo che ci concerne che potesse anche solo lontanamente

giustificare i passi intrapresi dall'autorità di prime cure.

Infatti, a voler prescindere e non è il caso che la fattispecie

non si configura come una revisione periodica o nuova domanda, giova nuovamente

evidenziare come tutte le unità di riferimento non abbiano modificato la

propria cassa malati riguardo la propria assicurazione obbligatoria LAMal,

sempre mantenuta presso la __________ (__________o __________, medesimo gruppo).

L'assicurazione Intras riguarda esclusivamente le assicurazioni

complementari LCA che nulla hanno a che vedere con il caso di specie (la

decisione di riduzione di premio LAMal per l'anno 2016 riporta erroneamente

l'istituto assicurativo __________ in luogo di __________ /__________ /__________).

Inoltre, a fatto ben più importante non vi è stata nessuna

modifica sostanziale dei premi base riferiti alle cure obbligatorie da parte

dei membri dell'unità di riferimento, se non un aumento di alcuni franchi (!),

CHF 15 per l'esattezza, del premio riferito alla ricorrente che certamente non

rientrano nel novero dei cambiamenti rilevanti imposti e dovuti

per legge atti a giustificare, come di converso parrebbe sostenere l'autorità

di prime cure, una revisione straordinaria. (…)” (Doc. V)

Infine, il rappresentante

dell’assicurata ha chiesto l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio

(cfr. doc. V).

1.8. Nella sua presa di posizione

dal 1° luglio 2016 la Cassa riconferma la sua decisione su reclamo e ritiene

che sono date le motivazioni per una revisione straordinaria, argomentando:

" (…)

Il patrocinatore della signora RI 1 chiede l'annullamento della

decisione contestata poiché ritiene che al momento dell'emanazione della stessa

non erano adempiute le condizioni per provvedere ad una riconsiderazione e

neppure ad una revisione, sia essa ordinaria o straordinaria.

Ciò che non è il caso. Infatti, l'art. 27 cpv. 4 Laps sancisce il

principio secondo cui quando viene modificato l'importo della riduzione del

premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (in seguito:

RIPAM), vi è un adeguamento delle prestazioni già assegnate. Trattasi di una

revisione straordinaria voluta dal legislatore. A questo proposito ci si

permette di rinviare al messaggio del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005

(Messaggio del Consiglio di Stato n. 5723, pag. 11).

Pertanto, ritenuto che l'importo riconosciuto all'unità di

riferimento in esame a titolo di RIPAM è stato modificato per l'anno in corso,

la Cassa ha proceduto, effettuando una revisione straordinaria, ad adeguare

l'importo della prestazione percepita.

Nel contempo, ritenuto che la legislazione applicabile in materia

è stata modificata con effetto al 1. gennaio 2016, conformemente a quanto

disposto dai combinati art. 37 cpv. 2 Laps e 23 Reg. Laps, la Cassa ha

provveduto ad adeguare le prestazioni erogate al diritto in vigore, in

particolare applicando il nuovo art. 52 cpv. 2 Laf, che sancisce che se l'unità

di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri

di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo

pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito

ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

Questo ha comportato una riduzione della prestazione fino ad

allora percepita, come chiarito con la decisione qui impugnata, alla quale ci

si permette di rinviare per il dettaglio della riduzione così ottenuta.

In conclusione, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente,

l'operato della Cassa non risulta essere né illecito, né arbitrario e neppure

temerario, pertanto la decisione su reclamo della Cassa del 14 aprile 2016 va

confermata.” (Doc. VII/1)

Considerandi

2.1

Gli assegni integrativi e di

prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non

rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.

(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli

elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno

alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale

delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale

pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico

ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art. 52 Laf relativo

all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:

" 1I genitori hanno diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al

momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il

figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a

questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a

tempo pieno da lui esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento

per il titolare del diritto ai sensi

della Laps."

Il Regolamento Laf così enumerava

i giustificati motivi ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 della legge:

" I.

Inabilità lavorativa

Art. 22

1Il reddito

ipotetico non viene computato, interamente o parzialmente, se il genitore

inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di

una malattia di lunga durata o permanente.

2La malattia o l'infortunio sono attestati da un medico

abilitato ad esercitare la professione. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una

valutazione medica specialistica.

Il. Disoccupazione

Art. 23

1Il reddito ipotetico non viene computato se,

cumulativamente:

a) il genitore

è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione

previste dal diritto federale e dal diritto cantonale, restando iscritto al

collocamento;

b) il genitore

attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare

qualsiasi occupazione;

c) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione conformemente alle

disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;

d) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non

corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari segnala il suo caso al competente Ufficio regionale di collocamento;

il genitore è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai

provvedimenti disposti dallo stesso.

III. Fallimento

o cessazione dell'attività lucrative indipendente per motivi equiparabili ad un

fallimento

Art. 24

1Il reddito ipotetico non viene computato se,

cumulativamente:

a) il genitore

che esercita un'attività lucrative indipendente ha cessato l'attività a causa

di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;

b) il genitore

si iscrive al competente ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un

posto di lavoro quale salariato;

c) il genitore

attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,

gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare qualsiasi

occupazione;

d) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non

corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento;

l'assicurato ä tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai

provvedimenti disposti dallo stesso.”

Il Regolamento definiva

invece così l’attività esigibile e il reddito ipotetico computabile:

" Art. 25

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione

tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico

esigibile dal genitore, in particolare:

a) la formazione scolastica e professionale;

b) le precedenti esperienze professionali;

c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e

specifiche.

2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico

computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.

3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico

computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente

all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito

che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.”

Il 16 dicembre 2015 il

Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma

concernente l’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia bilaterale.

2.2

Il nuovo art. 52 Laf, in

vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:

1I genitori hanno diritto all’assegno,

per il figlio, se cumulativamente:

a)

sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b)

coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini

stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di

domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.[30]

d)

soddisfano i requisiti della Laps.

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.

Le nuove norme del Regolamento

relative al reddito ipotetico stabiliscono che:

"

I. Prima formazione

Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od

altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai

sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al

grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto

ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD!) del 25 giugno 1982;

b) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c) legge

federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d) legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e) legge

federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f) legge

federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive

di reddito

Art. 24

1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado

d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il

genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può

esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni

consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,

l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico

che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare

l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata

superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato

senza riduzione se:

a) per la

persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al

capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b) l'altro

genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.”

La modifica dell’art. 52

Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015

del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le

ragioni della riforma:

" 9. API:

correttivo quando entrambi i genitori non lavorano

La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API

quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da

quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere

alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi,

applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf.

Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla

prestazione assistenziale.

La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del

diritto.

In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia

bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del

diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di

fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al

guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa

dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015,

questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.

Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg.

Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la

cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI

(unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e

il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa

indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.

De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per

la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico

rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e

terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa

grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio

più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato

reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci

si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni

sopra descritte. Si sottolinea che la misura non

interessa le famiglie monoparentali.

Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente

i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o

malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità

giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di

indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità

quest’ultime già computate quale reddito.

La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande

di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione

straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione

così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale

della famiglia bi-parentale, sarà possibile

richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure

di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di

collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente

attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.

Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini

descritti.

Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di

API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da

lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce

di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”).

Il trasferimento sull'assistenza sociale è

valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere

stimato in 1.0 milioni di franchi.

La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione

delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al

periodo di residenza.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta di

mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche

la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv.

2.

del seguente tenore:

" 2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza

giustificativi motivi, a questi computato computabile un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.

(3459)).

Il Direttore del Dipartimento

della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si è così

espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti

e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI

e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per

permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e

anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il

lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei

due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e

API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni

pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate

a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe

anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è

stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in

piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della

Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del

messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di

maggioranza del 5 settembre 2016 la Commissione delle petizioni e dei ricorsi

ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in

particolare rilevato:

" (…)

5.

Sul

computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia

biparentale

Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il

Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o

lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un

solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.

Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non

quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro

esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei

beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima

parte.

L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità,

intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da

consentirne la loro erogazione anche in futuro.

Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto

che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto

all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già

considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,

fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa

malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia

che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati

di tasca propria, e

poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno

stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API.

È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non

lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece

potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno

finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema

precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non

computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi,

tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che

il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un

posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di

assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito

ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve

essere preservato.

Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione

modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate

adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è

computato quando il genitore è in prima formazione e

l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è

questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal

sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o

viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni

descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro

in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma

alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è

di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi

dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un

esempio di quanto disposto dal

Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in

presenza di famiglia biparentale.

Se la

persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico

minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.

È infine ancora una volta importante rammentare i già citati

programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in

atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i

petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal

2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.

3-4)

Nel Rapporto di minoranza

del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto, tra l’altro che:

" (…)

● la

misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi

conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi

l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,

bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è

costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps

e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una

sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo

pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)

La minoranza della

Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.1

Il reddito ipotetico: una misura discriminante e

penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione

del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei

lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene

criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),

per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento

nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)

e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i

genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,

poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si

veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi

lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di

vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.

A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito

ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato

di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento

uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo

non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni

anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio

rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei

confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.

5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di

complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi

sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si

impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello

che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un

trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri

dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi

ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi

tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un

Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20

settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le

conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.3

Nella presente fattispecie è

incontestato che nè la ricorrente nè il suo convivente __________, che fa parte

della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: dal

titolare del diritto” – e lett. c: “dal partner convivente se la convivenza è

considerata stabile” –), esercitano un’attività lucrativa.

Del resto essi sono

affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nella categoria

delle persone senza attività lucrativa.

In simili condizioni se,

sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid.

2.

) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva

per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5),

con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece

essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza

giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).

L’importo come tale del

reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di

fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato

dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità

(cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.

In questo contesto il TCA

ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di

prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto

cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che

ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad

esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1

consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53

seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto

se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in

vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo

risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto

retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai

casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del

diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).

Proprio su questo aspetto è

incentrata la contestazione dell’assicurata.

2.4

Ai sensi dell’art. 46 Laf

alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps,

relativo alla revisione:

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.5

In concreto risulta dagli

atti dell’incarto che l’assicurata ha inoltrato una richiesta di riduzione di

premio (RIPAM) LAMal per il 2016 che è stata accolta dall’amministrazione il 31

dicembre 2015 (cfr. doc. A1).

Infatti nelle decisioni

valide a partire dal 1° settembre 2015 la partecipazione del premio ammonta a

fr. 8'734.--, mentre in quelle a partire dal 1° gennaio 2016 ammonta a fr.

8'890.--.

Ora, come sottolineato

dall’amministrazione (cfr. consid. 1.8), secondo l’art. 27 cpv. 4 Laps la modifica

della riduzione dei premi di Cassa malati costituisce un motivo di revisione

straordinaria, indipendentemente dall’entrata del cambiamento.

Nel Messaggio n. 5723 del

25.

ottobre 2005 concernente la Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazione sociali del 5 giugno 2000 (Laps) il Consiglio di Stato si è del

resto al riguardo così espresso:

" 2.5.8 Revisione

straordinaria (art. 27 cpv. 4 Laps)

L’attuale art. 27 cpv. 4 Laps prevede che ogni revisione periodica

o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di

una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio,

l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. Occorre pure prevedere

una revisione straordinaria in caso di modifica dell’importo della

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie. L’attuale art.

27.

cpv. 4 Laps va dunque modificato in tal senso.

La decorrenza del diritto deve essere modificata come previsto

dall’articolo 23 Laps nel senso che anche le modifiche che comportano un

aumento delle prestazioni Laps avranno effetto dal mese successivo il

verificarsi dell’evento, rispettivamente del deposito della domanda di

revisione straordinaria da parte dell’utente.”

Nell’evenienza concreta, la

Cassa poteva dunque fondarsi sulle nuove disposizioni legali in vigore già al

momento in cui è stato operato il nuovo calcolo (attraverso una revisione

straordinaria) e non attendere il 1° luglio 2016 in caso di presentazione di

una nuova domanda di assegni integrativi e di prima infanzia.

2.6

Il rappresentante

dell’assicurata ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Nella presente fattispecie

la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto le

condizioni per poter procedere ad una revisione straordinaria emergono dalla

semplice lettura dell’art. 27 cpv. 4 Laps, ragione per cui il ricorso non

poteva avere esito favorevole.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti