39.2016.8
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3 ottobre 2016Italiano34 min
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Incarto
n.
39.2016.8
dc/sc
Lugano
3 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 aprile 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 19 ottobre
2015 RI 1 è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 1’125.--
mensili e di un assegno di prima infanzia di fr. 3'911.-- mensili a partire dal
1° settembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (cfr. doc. A12).
Il 31 dicembre 2015
l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha accolto la richiesta di
riduzione di premio LAMal per l’anno 2016 inoltrata dall’assicurata (cfr. doc.
A11).
1.2. Con decisione del 5 giugno
2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito:
la Cassa) ha attribuito a RI 1, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016, un
assegno familiare integrativo (AFI) di fr. 1’125.-- mensili (cfr. doc. A6) e un
assegno di prima infanzia di fr. 1'040.-- mensili (cfr. doc. A7).
1.3. Il 12 giugno 2016
l’assicurata ha inoltrato un reclamo contro la decisione con la quale è stato
ridotto l’assegno di prima infanzia sottolineando di non avere cambiato la
Cassa malati, per cui deve restare in vigore la precedente decisione, che ha
fissato il diritto all’assegno dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016 (doc.
3).
1.4. Il 14 aprile 2016 la Cassa ha
respinto il reclamo.
Dopo avere sottolineato
che l’unità di riferimento è composta dell’assicurata, del suo convivente e da
due figli ed avere ricordato le modifiche legislative entrate in vigore il 1.
gennaio 2016, che impongono in taluni casi il computo di un reddito ipotetico,
si è così espressa:
" (…)
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (cfr. art. 52 cpv. 3
Laf).
Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto,
per l'anno 2016, è pari a CHF 34'882.--.
Nel caso che ci occupa, considerato che i signori RI 1 e __________
non esercitano un'attività lucrativa, nel calcolo per la determinazione
dell'API di diritto è stato computato l'importo annuo di CHF 34'882.--.
Per quanto concerne i dati relativi alla cassa malati, osserviamo
che l'art. 8 cpv. 1 lett. h) Laps determina che la spesa è costituita dai premi
ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio
medio di riferimento.
La partecipazione al premio dell'assicurazione malattie è una
prestazione coordinata. Essa rientra nella cascata delle prestazioni e nel
calcolo Laps si tiene in considerazione l'importo versato a suo titolo.
Nella decisione contestata, l'importo annuo di CHF 12'094.-- quale
premi assicurazione malattia Laps si riferisce, quale assicuratore, __________
per il signor __________, risp. Sanitas per la signora RI 1 ed i figli __________
e __________. L'importo di CHF 8'890.-- annui quale partecipazione al premio
dell'assicurazione contro le malattie è stato di conseguenza determinato
sulla base dell'assicuratore malattie indicato sopra.
Con modifica di data 27 gennaio 2016, il Servizio sussidi assicurazione
malattie ha nuovamente determinato l'importo di sussidio annuo sulla base
dell'assicuratore malattie, valido dal 1° gennaio 2016, e più precisamente: __________
per il signor __________, risp. Intras per la signora RI 1 ed i figli __________
e __________.
Fatti
I dati validi per l'anno 2016 sono pertanto CHF 11'963.-- quale premi
assicurazione malattia Laps e di CHF 8'889.60 quale partecipazione al
premio dell'assicurazione contro le malattie.
In virtù degli articoli citati, la Cassa conferma la correttezza
del computo dell'importo annuo di CHF 34'882.-- quale reddito ipotetico.
I dati relativi alla cassa malati sono stati modificati in CHF
11'963.-- quale spesa, risp. CHF 8890.-- quale sussidio.
4. A titolo
abbondanziale, la Cassa osserva che la decisione di assegno integrativo e di
prima infanzia con i dati relativi al premio assicurazione malattia, risp.
alla partecipazione al premio validi per l'anno 2016 è già stata emessa
in data 4 febbraio 2016 con decorrenza 1° febbraio 2016.” (Doc. A5)
1.5. Contro la decisione su
reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
innanzitutto precisato che lei e il suo compagno sono consapevoli che a metà
dicembre è stata approvata una nuova legge in vigore già dal 1° gennaio 2016. L’assicurata
ha poi sottolineato che lei e il suo compagno compiono regolarmente, senza
esiti, delle ricerche di lavoro. La ricorrente ha poi rilevato che a seguito
della drastica riduzione dell’API, ha dovuto ricorrere alle prestazioni
assistenziali che le sono state accordate solo da metà marzo 2016.
In conclusione
l’assicurata chiede che rimanga in vigore la precedente decisione fino al 30
giugno 2016 ed al riguardo rileva:
" (…)
Infatti dall’istituto assicurazioni sociali, nella decisione del
05 gennaio 2016 la motivazione della nuova decisione era la modifica di cassa
malattia che da parte nostra non è stata modificata, per questo il motivo del
mio reclamo tanto che nel foglio ricevuto da parte loro cito quanto segue: per
quanto attiene al suo diritto alla suddetta prestazione, le comunichiamo che
questo sarà riesaminato alla scadenza dell’ultima decisione in suo possesso,
fermo restando che nel frattempo non sopraggiungano ulteriori modifiche,
giustificanti un riesame della pratica.” (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 3
giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In particolare, si rammenta come l'art. 27 lett. b della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
permette alla Cassa di poter procedere con delle decisioni straordinarie
(riesami) quando una o più condizioni determinanti relative al diritto all'
assegno integrativo (AFI) e/o di prima infanzia (API) subiscono una modifica.
Nel caso che ci occupa la modifica del premio ordinario per
l'assicurazione contro le malattie, come pure la riduzione individuale quale
partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie, equivale, a
mente della Cassa, a un cambiamento suscettibile per la modifica dell'importo
di diritto della prestazione. Considerato che la Cassa è stata chiamata a
pronunciarsi in merito al diritto a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel calcolo
per la determinazione del diritto è stato applicato quanto previsto dall'art. 52
cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), articolo modificato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.” (Doc. III)
1.7. Il 20 giugno 2016
l’assicurata, attraverso un patrocinatore, ha nuovamente contestato l’operato
dell’amministrazione.
Il rappresentante di RI 1
ha sottolineato che la precedente decisione con la quale è stato fissato il
diritto all’API fino al 30 giugno 2016 è cresciuta incontestata in giudicato e
che non è intervenuto nessun motivo di revisione e/o di riconsiderazione.
Il patrocinatore della
ricorrente ritiene che certamente l’entrata in vigore di una nuova disposizione
legale non permette di mettere in discussione quanto precedentemente stabilito,
che la prima decisione non è manifestamente errata e che non sono dati gli
estremi per procedere ad una revisione ordinaria (visto che le prestazioni
sociali non sono state inizialmente riconosciute per più di un anno).
Il rappresentante
dell’assicurata ritiene che non è neppure possibile effettuare una revisione
straordinaria e rileva al riguardo:
" (…)
Nemmeno sono date le condizioni per una revisione straordinaria
venendo meno la condizione circa un cambiamento rilevante ai
sensi dell'art. 30 Laps. D'altronde nessun cambiamento determinante per
l'erogazione delle prestazioni si è manifestato a far tempo dall'emanazione
della prima decisione del 8 luglio 2015.
Detto altrimenti, non sono date le condizioni legali atte a
suffragare l'emanazione di una decisione come quella avversata che deve essere
di conseguente ritenuta nulla, subordinatamente annullata.
Oltretutto, le motivazioni date solo in un secondo momento dalla
Cassa si rivelano finanche al limite del temerario, ma certamente illecite e
arbitrarie, oltre che in manifesto abuso del proprio potere di apprezzamento.
Nessun cambiamento rilevate ai sensi dell'art. 30 si è
materializzato nel periodo che ci concerne che potesse anche solo lontanamente
giustificare i passi intrapresi dall'autorità di prime cure.
Infatti, a voler prescindere e non è il caso che la fattispecie
non si configura come una revisione periodica o nuova domanda, giova nuovamente
evidenziare come tutte le unità di riferimento non abbiano modificato la
propria cassa malati riguardo la propria assicurazione obbligatoria LAMal,
sempre mantenuta presso la __________ (__________o __________, medesimo gruppo).
L'assicurazione Intras riguarda esclusivamente le assicurazioni
complementari LCA che nulla hanno a che vedere con il caso di specie (la
decisione di riduzione di premio LAMal per l'anno 2016 riporta erroneamente
l'istituto assicurativo __________ in luogo di __________ /__________ /__________).
Inoltre, a fatto ben più importante non vi è stata nessuna
modifica sostanziale dei premi base riferiti alle cure obbligatorie da parte
dei membri dell'unità di riferimento, se non un aumento di alcuni franchi (!),
CHF 15 per l'esattezza, del premio riferito alla ricorrente che certamente non
rientrano nel novero dei cambiamenti rilevanti imposti e dovuti
per legge atti a giustificare, come di converso parrebbe sostenere l'autorità
di prime cure, una revisione straordinaria. (…)” (Doc. V)
Infine, il rappresentante
dell’assicurata ha chiesto l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio
(cfr. doc. V).
1.8. Nella sua presa di posizione
dal 1° luglio 2016 la Cassa riconferma la sua decisione su reclamo e ritiene
che sono date le motivazioni per una revisione straordinaria, argomentando:
" (…)
Il patrocinatore della signora RI 1 chiede l'annullamento della
decisione contestata poiché ritiene che al momento dell'emanazione della stessa
non erano adempiute le condizioni per provvedere ad una riconsiderazione e
neppure ad una revisione, sia essa ordinaria o straordinaria.
Ciò che non è il caso. Infatti, l'art. 27 cpv. 4 Laps sancisce il
principio secondo cui quando viene modificato l'importo della riduzione del
premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (in seguito:
RIPAM), vi è un adeguamento delle prestazioni già assegnate. Trattasi di una
revisione straordinaria voluta dal legislatore. A questo proposito ci si
permette di rinviare al messaggio del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005
(Messaggio del Consiglio di Stato n. 5723, pag. 11).
Pertanto, ritenuto che l'importo riconosciuto all'unità di
riferimento in esame a titolo di RIPAM è stato modificato per l'anno in corso,
la Cassa ha proceduto, effettuando una revisione straordinaria, ad adeguare
l'importo della prestazione percepita.
Nel contempo, ritenuto che la legislazione applicabile in materia
è stata modificata con effetto al 1. gennaio 2016, conformemente a quanto
disposto dai combinati art. 37 cpv. 2 Laps e 23 Reg. Laps, la Cassa ha
provveduto ad adeguare le prestazioni erogate al diritto in vigore, in
particolare applicando il nuovo art. 52 cpv. 2 Laf, che sancisce che se l'unità
di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri
di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo
pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito
ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
Questo ha comportato una riduzione della prestazione fino ad
allora percepita, come chiarito con la decisione qui impugnata, alla quale ci
si permette di rinviare per il dettaglio della riduzione così ottenuta.
In conclusione, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente,
l'operato della Cassa non risulta essere né illecito, né arbitrario e neppure
temerario, pertanto la decisione su reclamo della Cassa del 14 aprile 2016 va
confermata.” (Doc. VII/1)
Considerandi
2.1
Gli assegni integrativi e di
prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non
rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.
(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 52 Laf relativo
all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:
" 1I genitori hanno diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al
momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il
figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a
questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a
tempo pieno da lui esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento
per il titolare del diritto ai sensi
della Laps."
Il Regolamento Laf così enumerava
i giustificati motivi ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 della legge:
" I.
Inabilità lavorativa
Art. 22
1Il reddito
ipotetico non viene computato, interamente o parzialmente, se il genitore
inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di
una malattia di lunga durata o permanente.
2La malattia o l'infortunio sono attestati da un medico
abilitato ad esercitare la professione. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una
valutazione medica specialistica.
Il. Disoccupazione
Art. 23
1Il reddito ipotetico non viene computato se,
cumulativamente:
a) il genitore
è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione
previste dal diritto federale e dal diritto cantonale, restando iscritto al
collocamento;
b) il genitore
attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare
qualsiasi occupazione;
c) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione conformemente alle
disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
d) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non
corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.
2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari segnala il suo caso al competente Ufficio regionale di collocamento;
il genitore è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai
provvedimenti disposti dallo stesso.
III. Fallimento
o cessazione dell'attività lucrative indipendente per motivi equiparabili ad un
fallimento
Art. 24
1Il reddito ipotetico non viene computato se,
cumulativamente:
a) il genitore
che esercita un'attività lucrative indipendente ha cessato l'attività a causa
di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;
b) il genitore
si iscrive al competente ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un
posto di lavoro quale salariato;
c) il genitore
attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,
gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare qualsiasi
occupazione;
d) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non
corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.
2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento;
l'assicurato ä tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai
provvedimenti disposti dallo stesso.”
Il Regolamento definiva
invece così l’attività esigibile e il reddito ipotetico computabile:
" Art. 25
1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione
tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico
esigibile dal genitore, in particolare:
a) la formazione scolastica e professionale;
b) le precedenti esperienze professionali;
c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e
specifiche.
2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.
3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente
all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito
che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.”
Il 16 dicembre 2015 il
Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma
concernente l’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia bilaterale.
2.2
Il nuovo art. 52 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:
1I genitori hanno diritto all’assegno,
per il figlio, se cumulativamente:
a)
sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b)
coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la
madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini
stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di
domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.[30]
d)
soddisfano i requisiti della Laps.
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.
Le nuove norme del Regolamento
relative al reddito ipotetico stabiliscono che:
"
I. Prima formazione
Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od
altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.
II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito
Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al
grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto
ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge
federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD!) del 25 giugno 1982;
b) legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
c) legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
d) legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
e) legge
federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
f) legge
federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive
di reddito
Art. 24
1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado
d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il
genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può
esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni
consecutivi.
2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,
l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico
che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare
l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.
3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata
superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato
senza riduzione se:
a) per la
persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al
capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e
b) l'altro
genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.”
La modifica dell’art. 52
Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015
del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le
ragioni della riforma:
" 9. API:
correttivo quando entrambi i genitori non lavorano
La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API
quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da
quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere
alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi,
applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf.
Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla
prestazione assistenziale.
La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del
diritto.
In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia
bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del
diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività
lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di
fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al
guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa
dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015,
questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.
Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg.
Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la
cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI
(unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e
il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa
indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.
De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per
la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico
rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e
terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa
grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio
più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato
reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci
si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni
sopra descritte. Si sottolinea che la misura non
interessa le famiglie monoparentali.
Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente
i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o
malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di
indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità
quest’ultime già computate quale reddito.
La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande
di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione
straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione
così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale
della famiglia bi-parentale, sarà possibile
richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure
di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di
collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente
attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.
Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini
descritti.
Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di
API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da
lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce
di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”).
Il trasferimento sull'assistenza sociale è
valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere
stimato in 1.0 milioni di franchi.
La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione
delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al
periodo di residenza.” (pag. 27-28)
Nel corso della Seduta di
mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche
la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e
Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv.
2.
del seguente tenore:
" 2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività
lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza
giustificativi motivi, a questi computato computabile un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.
(3459)).
Il Direttore del Dipartimento
della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si è così
espresso:
" (…)
Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti
e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI
e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per
permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e
anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il
lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.
Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei
due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e
API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni
pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate
a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe
anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Questo emendamento è stato
respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno
di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza
commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30
contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
Il 22 febbraio 2016 è
stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in
piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della
Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del
messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.
Nel suo Rapporto di
maggioranza del 5 settembre 2016 la Commissione delle petizioni e dei ricorsi
ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in
particolare rilevato:
" (…)
5.
Sul
computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia
biparentale
Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il
Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o
lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un
solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.
Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non
quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro
esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei
beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima
parte.
L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità,
intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da
consentirne la loro erogazione anche in futuro.
Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto
che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto
all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già
considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,
fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa
malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia
che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati
di tasca propria, e
poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno
stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API.
È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non
lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece
potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno
finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema
precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non
computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi,
tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che
il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un
posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di
assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito
ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve
essere preservato.
Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione
modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate
adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è
computato quando il genitore è in prima formazione e
l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è
questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal
sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o
viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni
descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro
in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma
alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è
di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi
dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).
L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un
esempio di quanto disposto dal
Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in
presenza di famiglia biparentale.
Se la
persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico
minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.
È infine ancora una volta importante rammentare i già citati
programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in
atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i
petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal
2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.
3-4)
Nel Rapporto di minoranza
del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto, tra l’altro che:
" (…)
● la
misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi
conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi
l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,
bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è
costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una
sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo
pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)
La minoranza della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.1
Il reddito ipotetico: una misura discriminante e
penalizzante
La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione
del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei
lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene
criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),
per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento
nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)
e i permessi C (domicilio).
Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i
genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,
poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si
veda computato un salario al 100%.
Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi
lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di
vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.
A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito
ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato
di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il
suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento
uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo
non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni
anche parziali.
È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio
rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?
È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei
confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.
5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di
complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi
sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma
che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si
impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello
che viene computato per il diritto a questi assegni.
Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un
trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri
dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi
ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo
nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi
tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un
Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)
Nella sua seduta del 20
settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le
conclusioni del Rapporto di maggioranza.
2.3
Nella presente fattispecie è
incontestato che nè la ricorrente nè il suo convivente __________, che fa parte
della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: dal
titolare del diritto” – e lett. c: “dal partner convivente se la convivenza è
considerata stabile” –), esercitano un’attività lucrativa.
Del resto essi sono
affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nella categoria
delle persone senza attività lucrativa.
In simili condizioni se,
sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid.
2.
) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva
per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5),
con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece
essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza
giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).
L’importo come tale del
reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di
fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato
dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità
(cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.
In questo contesto il TCA
ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di
prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto
cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che
ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad
esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1
consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53
seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Infine, nel caso concreto
se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in
vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo
risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto
retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai
casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del
diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).
Proprio su questo aspetto è
incentrata la contestazione dell’assicurata.
2.4
Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps,
relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.5
In concreto risulta dagli
atti dell’incarto che l’assicurata ha inoltrato una richiesta di riduzione di
premio (RIPAM) LAMal per il 2016 che è stata accolta dall’amministrazione il 31
dicembre 2015 (cfr. doc. A1).
Infatti nelle decisioni
valide a partire dal 1° settembre 2015 la partecipazione del premio ammonta a
fr. 8'734.--, mentre in quelle a partire dal 1° gennaio 2016 ammonta a fr.
8'890.--.
Ora, come sottolineato
dall’amministrazione (cfr. consid. 1.8), secondo l’art. 27 cpv. 4 Laps la modifica
della riduzione dei premi di Cassa malati costituisce un motivo di revisione
straordinaria, indipendentemente dall’entrata del cambiamento.
Nel Messaggio n. 5723 del
25.
ottobre 2005 concernente la Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazione sociali del 5 giugno 2000 (Laps) il Consiglio di Stato si è del
resto al riguardo così espresso:
" 2.5.8 Revisione
straordinaria (art. 27 cpv. 4 Laps)
L’attuale art. 27 cpv. 4 Laps prevede che ogni revisione periodica
o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di
una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio,
l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. Occorre pure prevedere
una revisione straordinaria in caso di modifica dell’importo della
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie. L’attuale art.
27.
cpv. 4 Laps va dunque modificato in tal senso.
La decorrenza del diritto deve essere modificata come previsto
dall’articolo 23 Laps nel senso che anche le modifiche che comportano un
aumento delle prestazioni Laps avranno effetto dal mese successivo il
verificarsi dell’evento, rispettivamente del deposito della domanda di
revisione straordinaria da parte dell’utente.”
Nell’evenienza concreta, la
Cassa poteva dunque fondarsi sulle nuove disposizioni legali in vigore già al
momento in cui è stato operato il nuovo calcolo (attraverso una revisione
straordinaria) e non attendere il 1° luglio 2016 in caso di presentazione di
una nuova domanda di assegni integrativi e di prima infanzia.
2.6
Il rappresentante
dell’assicurata ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Nella presente fattispecie
la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto le
condizioni per poter procedere ad una revisione straordinaria emergono dalla
semplice lettura dell’art. 27 cpv. 4 Laps, ragione per cui il ricorso non
poteva avere esito favorevole.
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti