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Decisione

39.2016.9

Rettam.Cassa nel calcolo API 2-8/16 dei ricorr.che non lavorano ha computato un reddito ipotetico.Revis.straord.a seguito adeguam.dati cassa malati.Da 1/16 nuove norme Laf redd.ipotet.va conteggiato i

11 ottobre 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I signori RI 1 e RI 2 non svolgono attività lucrativa ed entrambi

sono affiliati alla Cassa __________ nella categoria I persone senza attività

lucrativa dal 1° gennaio 2013 il signor RI 1, risp. dal 1° gennaio 1999 la

signora RI 2.

ln ragione della modifica dell'articolo 52 cpv. 2 Laf (Legge sugli

assegni di famiglia), a decorrere dal 1° gennaio 2016, se l'unità di

riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto, anche da membri

di cui alla Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali) e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo

pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito

ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di

intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (cfr. art. 52 cpv. 3

Laf).

Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto,

per l'anno 2016, è pari a CHF 34'882.--.

Stante a quanto precede, è confermato l'importo annuo di CHF

34'882.-- computato a titolo di reddito ipotetico.” (doc. A4)

1.5. Contro la decisione su

reclamo l’assicurato e sua moglie hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale hanno sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

La nostra famiglia si trova a crescere parecchi figli (9 in

totale) pure se, a causa delle decisioni discutibili di Pretori e Cantone, ce

ne vengono attualmente conteggiati solamente 2 nel computo del nucleo

familiare.

I nostri due figli più piccoli sono __________, __________2013 e __________,

__________2008 mentre al nostro domicilio convivono per la metà del mese pure __________,

__________2003 __________ __________2002 ed __________ __________2001 che

godono di vitto ed alloggio senza venire conteggiati nel computo del nucleo

familiare nonostante anni di reclami alla Pretura di __________.

A causa di una repentina decisione del Governo Cantonale, a

decorrere dal 1° febbraio ci sono stati decurtati da CHF 3'681.-- (Allegato

1) a CHF 12.-- gli assegni di prima infanzia (API) che erano stati promessi

fino al compimento dei 3 anni da parte della nostra bimba __________ (__________2013),

generando uno stato di difficoltà e la caduta nell'assistenza sociale con un

diritto a CHF 869.--mensili che non garantiscono il minimo vitale e la continuità

nei pagamenti (Allegato 2).

Ci chiediamo se sia questo il premio per i cittadini svizzeri che

si impegnano a dare dei figli ad una nazione in costante calo demografico e con

seri problemi per i pagamenti di rendite di vecchiaia per le generazioni

future: uno Stato deve investire nelle famiglie e non penalizzarle rendendone

impossibile la sopravvivenza!

A causa dell'introduzione del reddito ipotetico di CHF 34'882.--

siamo stati costretti, nonostante l'impegno nella ricerca di un impiego

conforme, a cercare una soluzione immediata così da portare alla gerenza di un

locale __________ (__________di __________ appartenente al Sig. __________) per

il quale dal 10 aprile 2016, nonostante l'impegno lavorativo, non abbiamo

ricevuto ad oggi ancora nessun salario a causa dell'andamento del locale pubblico.

Nuovamente allertato, l'ufficio delle assicurazioni sociali ci ha

richiesto di firmare una specie di concessione di prestito in attesa di

percepire, sperando che ciò avvenga, il salario e per questo siamo ancora in

attesa di un versamento in data odierna, pure se assolutamente insufficiente

per mantenere una vita dignitosa per una famiglia.

Facciamo notare infine come una situazione che dovrebbe essere

momentanea e delicata, viene fatta pesare in maniera pesantissima creando un

sentimento di impotenza e di depressione nelle famiglie coinvolte che si

trovano confrontate con istituzioni che invece di aiutare ad attraversare un

momento difficile, a causa del modo di trattare l'utenza, creano situazioni di

scoraggiamento adducendo a mille strategie per ritardare il versamento delle

prestazioni e chiedendo sempre maggiori documentazioni in secondo tempo, si da

scoraggiare continuamente le famiglie da chiedere ciò di diritto e spingendo

nel baratro troppe persone che si sentono un peso per la società che dovrebbe

invece sostenerli in un momento di difficoltà spesso dovuto alla difficile

congiuntura.” (doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 3

giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Non essendo stati prodotti ulteriori mezzi di prova

rispettivamente nuove argomentazioni, la Cassa si rifà ai contenuti della

decisione impugnata, richiamando quanto sinora ritenuto in fatto ed in diritto.

In particolare, si constata che le argomentazioni dei coniugi RI 1

riguardanti il computo di un reddito ipotetico, sono già state trattate nella

decisione su reclamo del 18 aprile 2016. A tal proposito si rammentano i

contenuti dell'art. 52 cpv. 2 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), che

stabilisce come, indipendentemente dai motivi, per le famiglie bi-parentali,

per le quali entrambi i coniugi non esercitano attività lucrativa, a questi è

computato un reddito ipotetico.

Per quanto riguarda il riesame della pratica a contare dal 1°

maggio 2016, la Cassa, in data 15 maggio 2016 ha emanato le proprie decisioni.

Infine ed a titolo abbondanziale, si rileva che l'affermazione dei

ricorrenti riguardante le decisioni della Pretura di __________, non può avere

rilevanza nella presente procedura.” (doc. IV)

Considerandi

2.1

Gli assegni integrativi e di

prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non

rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.

(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli

elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno

alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale

delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale

pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico

ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art. 52 Laf, relativo

all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:

" 1I genitori hanno diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al

momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il

figlio;

c) il padre o la madre ha il domicilio

nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfano i requisiti della Laps.

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a

questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a

tempo pieno da lui esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento

per il titolare del diritto ai sensi

della Laps."

Il Regolamento Laf così

enumerava i giustificati motivi ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 della legge:

" I.

Inabilità lavorativa

Art. 22

1Il reddito

ipotetico non viene computato, interamente o parzialmente, se il genitore

inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di

una malattia di lunga durata o permanente.

2La malattia o l'infortunio sono attestati da un medico

abilitato ad esercitare la professione. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una

valutazione medica specialistica.

Il. Disoccupazione

Art. 23

1Il reddito ipotetico non viene computato se,

cumulativamente:

a) il genitore

è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione

previste dal diritto federale e dal diritto cantonale, restando iscritto al

collocamento;

b) il genitore

attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare

qualsiasi occupazione;

c) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione conformemente alle

disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;

d) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non

corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari segnala il suo caso al competente Ufficio regionale di collocamento;

il genitore è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai

provvedimenti disposti dallo stesso.

III. Fallimento

o cessazione dell'attività lucrative indipendente per motivi equiparabili ad un

fallimento

Art. 24

1Il reddito ipotetico non viene computato se,

cumulativamente:

a) il genitore

che esercita un'attività lucrative indipendente ha cessato l'attività a causa

di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;

b) il genitore

si iscrive al competente ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un

posto di lavoro quale salariato;

c) il genitore

attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare

qualsiasi occupazione;

d) il genitore

è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non

corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento;

l'assicurato ä tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai

provvedimenti disposti dallo stesso.”

Il Regolamento definiva

invece così l’attività esigibile e il reddito ipotetico computabile:

" Art. 25

1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione

tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico

esigibile dal genitore, in particolare:

a) la formazione scolastica e professionale;

b) le precedenti esperienze professionali;

c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e

specifiche.

2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico

computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.

3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico

computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli

assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente

all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito

che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.”

Il 16 dicembre 2015 il

Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma

concernente l’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia bilaterale.

2.2

Il nuovo articolo art. 52

Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:

“1I genitori hanno diritto all’assegno,

per il figlio, se cumulativamente:

a)

sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b)

coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini

stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di

domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.[30]

d)

soddisfano i requisiti della Laps.

2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a

tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.

3Il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps.

4Se

almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.”

Le nuove norme del

Regolamento relative al reddito ipotetico stabiliscono che:

"

I. Prima formazione

Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od

altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai

sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al

grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto

ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD!) del 25 giugno 1982;

b) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c) legge

federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d) legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e) legge

federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f) legge

federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive

di reddito

Art. 24

1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado

d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il

genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può

esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni

consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,

l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico

che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare

l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata

superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato

senza riduzione se:

a) per la

persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al

capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b) l'altro

genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità

lavorativa.”

La modifica dell’art. 52

Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015

del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le

ragioni della riforma:

" 9. API:

correttivo quando entrambi i genitori non lavorano

La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API

quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da

quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere

alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi,

applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf.

Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla

prestazione assistenziale.

La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del

diritto.

In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia

bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del

diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo

di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al

guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa

dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015,

questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.

Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg.

Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la

cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI

(unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e

il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa

indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.

De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per

la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico

rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e

terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa

grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio

più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato

reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci

si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni

sopra descritte. Si sottolinea che la misura non

interessa le famiglie monoparentali.

Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente

i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o

malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità

giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di indennità

per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità

quest’ultime già computate quale reddito.

La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande

di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione

straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione

così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno

esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile

richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure

di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di

collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente

attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.

Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini

descritti.

Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di

API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da

lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce

di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”).

Il trasferimento sull'assistenza sociale è

valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere

stimato in 1.0 milioni di franchi.

La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione

delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al

periodo di residenza.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta del

16.

dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la

revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv.

2.

del seguente tenore:

" 2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza

giustificativi motivi, a questi computato computabile un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.

(3459)).

Il Direttore del

Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si

è così espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti

e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI

e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere

di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per

consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e

l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei

due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e

API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni

pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate

a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe

anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è

stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in

piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della

Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del Messaggio

Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di

maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi

ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in

particolare rilevato:

" (…)

5.

Sul

computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia

biparentale

Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il

Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o

lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un

solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.

Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non

quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro

esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei

beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima

parte.

L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità,

intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da

consentirne la loro erogazione anche in futuro.

Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto

che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto

all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già

considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,

fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa

malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia che,

pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati di

tasca propria, e

poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno

stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API.

È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non

lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece

potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno

finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema

precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non

computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi,

tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che

il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un

posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di

assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito

ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve

essere preservato.

Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione

modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate

adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è

computato quando il genitore è in prima formazione e

l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è

questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal

sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o

viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni

descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro

in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma

alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è

di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi

dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un

esempio di quanto disposto dal

Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in

presenza di famiglia biparentale.

Se la

persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico

minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.

È infine ancora una volta importante rammentare i già citati

programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in

atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i

petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal

2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.

3-4)

Nel Rapporto di minoranza

del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:

" (…)

● la

misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi

conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi

l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,

bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è

costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps

e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una

sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo

pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)

La minoranza della

Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.1

Il reddito ipotetico: una misura discriminante e

penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione

del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei

lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene

criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),

per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento

nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)

e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i

genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,

poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si

veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi

lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di

vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.

A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito

ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato

di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento

uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo

non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni

anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio

rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei

confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.

5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di

complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi

sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si

impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello

che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un

trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri

dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi

ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi

tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un

Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20

settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le

conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.3

Nella presente fattispecie è

incontestato che nè il ricorrente nè sua moglie, che fa parte della sua unità

di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del

diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano

un’attività lucrativa.

In simili condizioni se,

sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid.

2.

) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva

per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid.

1.

), con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico

deve invece essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini

“senza giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2).

L’importo come tale del

reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di

fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato

dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità

(cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto.

In questo contesto il TCA

ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di

prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale

autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più

opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli

derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag.

5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid.

5.2

pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto,

se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in

vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo

risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto

retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai

casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del

diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su reclamo del 18 aprile 2016 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti