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Decisione

39.2017.1

Calcolo dell'API computando un reddito ipotetico poiché il coniuge (in CH da meno di 5 anni) dell'ass. svolge un tirocinio ma non è in prima formazione (quando ha iniziato il tirocinio aveva interrott

24 aprile 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Prima formazione

Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od

altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai

sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

Considerandi

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito

Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al

grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto

ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a) legge

federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD!) del 25 giugno 1982;

b) legge

federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c) legge

federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d) legge

federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e) legge

federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f) legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive

di reddito

Art. 24

1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado

d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il

genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può

esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni

consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,

l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico

che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare

l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata

superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato

senza riduzione se:

a) per la

persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al

capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b) l'altro

genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità

lavorativa.”

L’art. 4 della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps del 5

giugno 2000), stabilisce alla lett. e, l’unità di riferimento è costituita “dai

figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti”.

L’art. 2 del Regolamento

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali così definisce

al cpv. 1 le persone economicamente dipendenti:

" Una

persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30

anni;

b) non è sposata,

legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da

un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.”

L’art. 2 cpv. 2 del

Regolamento precisa che:

" Vi è prima

formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso

formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una

formazione del livello seguente:

a) primario,

secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di

tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo

dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di

tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio

che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non

possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento

linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.”

In una sentenza 42.2015.4

del 5 novembre 2015 pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg. il TCA ha

stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente prestazioni

assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso

dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve essere

considerato economicamente non indipendente.

In effetti il figlio

maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, nè legalmente divorziato, separato

o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in

prima formazione.

La prima formazione non è

stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando,

conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo

esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a

prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013,

allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi

ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione

secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o

più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un

perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art.

2.

cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.

Inoltre anche dopo

l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio,

frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata

di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento

linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.

Gli atti sono stati,

pertanto rinviati all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle

prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità

di riferimento anche del figlio.

2.3

La modifica dell’art. 52 Laf

è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del

Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le

ragioni della riforma:

" 9. API:

correttivo quando entrambi i genitori non lavorano

La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API

quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da

quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere

alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi,

applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf.

Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla

prestazione assistenziale.

La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del

diritto.

In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia

bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del

diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo

di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al

guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa

dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il

reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015,

questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.

Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg.

Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la

cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI

(unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e

il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa

indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.

De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per

la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico

rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e

terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa

grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio

più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato

reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci

si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni

sopra descritte. Si sottolinea che la misura non

interessa le famiglie monoparentali.

Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente

i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o

malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità

giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di

indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità

quest’ultime già computate quale reddito.

La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande

di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione

straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione

così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno

esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile

richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure

di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di

collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente

attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.

Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini

descritti.

Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di

API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da

lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce

di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”).

Il trasferimento sull'assistenza sociale è

valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere

stimato in 1.0 milioni di franchi.

La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione

delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al

periodo di residenza.” (pag. 27-28)

Nel corso della Seduta del

16.

dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la

revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv.

2.

del seguente tenore:

" 2Se

l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche

da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività

lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza

giustificativi motivi, a questi computato computabile un

reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui

esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.

(3459)).

Il Direttore del

Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si

è così espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti

e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI

e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per

permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e

anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il

lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei

due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e

API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni

pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate

a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe

anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

Il 22 febbraio 2016 è

stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in

piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della

Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del

Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.

Nel suo Rapporto di

maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi

ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in

particolare rilevato:

" (…)

5.

Sul

computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia

biparentale

Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il

Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o

lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un

solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.

Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non

quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro esiguo,

è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei

beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima

parte.

L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità,

intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da

consentirne la loro erogazione anche in futuro.

Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto

che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto

all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già

considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,

fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa

malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia

che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati

di tasca propria, e

poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno

stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API.

È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non

lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece

potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno

finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema

precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non

computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi,

tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che

il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un

posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di

assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito

ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve

essere preservato.

Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione

modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate

adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è

computato quando il genitore è in prima formazione e

l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è

questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal

sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o

viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni

descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro

in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma

alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è

di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi

dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).

L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un

esempio di quanto disposto dal

Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in

presenza di famiglia biparentale.

Se la

persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico

minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.

È infine ancora una volta importante rammentare i già citati

programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in

atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i

petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal

2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.

3-4)

Nel Rapporto di minoranza

del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:

" (…)

● la

misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi

conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi

l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,

bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è

costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps

e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una

sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato

computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo

pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)

La minoranza della

Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti

considerazioni:

" (…)

4.1

Il reddito ipotetico: una misura discriminante e

penalizzante

La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione

del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei

lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene

criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),

per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento

nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)

e i permessi C (domicilio).

Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i

genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,

poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si

veda computato un salario al 100%.

Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi

lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di

vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.

A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito

ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato

di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il

suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento

uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo

non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.

Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni

anche parziali.

È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio

rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?

È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei

confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.

5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di

complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi

sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma

che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si

impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello

che viene computato per il diritto a questi assegni.

Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un

trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri

dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi

ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo

nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi

tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un

Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)

Nella sua seduta del 20

settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le

conclusioni del Rapporto di maggioranza.

2.4

A proposito delle nuove

disposizioni della LAF, in una sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie è incontestato che nè il ricorrente nè sua moglie, che fa

parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a:

“dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato”

–), esercitano un’attività lucrativa.

In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della

legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva

computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52

cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal

1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il

legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr.

consid. 2.2).

L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3

Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il

calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il

principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta

corretto.

In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la

giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale

introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono

liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di

rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9

della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro

contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata

nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero

che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non

ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto

“ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria,

cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).

Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23

gennaio 2017 deve essere confermata. (…)”

2.5

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che il marito dell’assicurata, cittadino __________,

nato nel 1985, il 1° agosto 2016 ha iniziato un tirocinio che durerà fino al 31

luglio 2019 presso la ditta __________ per conseguire l’AFC quale operatore di

edifici ed infrastrutture (cfr. doc. 2).

Fino al 28 luglio 2016

egli era iscritto presso l’URC di __________ quale persona in cerca di impiego

(cfr. doc. 1).

Pure incontestata è la

circostanza che il marito dell’assicurata, quando ha iniziato il tirocinio,

aveva interrotto gli studi da più di due anni.

Dal reclamo si evince

peraltro che __________ risiede in Svizzera da meno di cinque anni (cfr. doc.

5b).

In simili condizioni,

vista la chiara volontà del Consiglio di Stato all’art. 22 Reg.LAF di definire

il concetto di prima formazione, riprendendo la stessa nozione contenuta in

un’altra disposizione di diritto cantonale di sicurezza sociale (l’art. 2 cpv.

2.

Reg.Laps, cfr. consid. 2.2), tenuto conto dell’ampia libertà di cui gode

nella materia il legislatore cantonale (cfr. consid. 2.4) e considerato pure il

fatto che in materia di sicurezza sociale per ragioni finanziarie e di

applicabilità può essere giustificato prevedere delle schematizzazioni o delle

limitazioni delle prestazioni (cfr. DTF 142 V 577 seg., 581-582 consid. 5.4),

questo Tribunale non può che confermare la decisione su reclamo del 23 gennaio

2017.

Contrariamente a quanto

sostiene il patrocinatore dell’assicurata non vi è peraltro nessuna disuguaglianza

di trattamento (cfr. DTF 142 V 577 seg., 579 consid. 4.2), nella misura in cui in

tutti i casi di interruzione della formazione per più di 24 mesi,

indipendentemente dai motivi, viene negato alla nuova formazione il carattere

di prima formazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti