39.2017.1
Calcolo dell'API computando un reddito ipotetico poiché il coniuge (in CH da meno di 5 anni) dell'ass. svolge un tirocinio ma non è in prima formazione (quando ha iniziato il tirocinio aveva interrott
24 aprile 2017Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.1
DC/sc
Lugano
24 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 23 gennaio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
23 gennaio 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
(in seguito: la Cassa), ha confermato la precedente decisione del 6 settembre
2016 con la quale aveva riconosciuto a RI 1 un assegno di prima infanzia (API)
mensile di fr. 996.--.
Per determinare l’importo
dell’API l’amministrazione ha computato un reddito ipotetico di fr. 26'390.-- in
quanto il coniuge dell’assicurata sta svolgendo un tirocinio, ma non è in prima
formazione:
" (…)
L'unità di riferimento è così composta: RI 1 (responsabile), __________
(figlia) e __________ (coniuge).
Il signor __________ svolge un tirocinio dal 10 agosto 2016 presso
__________ a __________, mentre la signora RI 1 non svolge alcuna attività
lavorativa.
In ragione dell'articolo 52 cpv, 2 Laf (Legge sugli assegni di
famiglia), a decorrere dal 1° gennaio 2016, se l'unità di riferimento è
costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge
una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al
guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.
Il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto,
per l'anno 2016, e pari a CHF 34'882.--.
L'art. 22 del Regolamento Laf disciplina che il reddito ipotetico
non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento
interessato è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Reg. Laps
(regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).
Vi è prima formazione quando, senza interruzione del percorso
formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una
formazione del livello seguente (art. 2 cpv. 2 Reg. Laps):
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo
propedeutico;
b) secondario 2
di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un
titolo dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario
di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del
biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se
non possiede già un Moto di livello terziario;
d) perfezionamento
linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
(…)
Da informazioni in nostro possesso, rileviamo che il signor __________
– di 31 anni di età – ha concluso la scuola dell'obbligo ed ha ripreso il percorso
formativo il 1° agosto 2016.
Considerato che tra l'ultima formazione conclusa (scuola
dell'obbligo) e l'inizio di quelle attualmente in corso (tirocinio), sono
trascorsi più di 24 mesi, nel calcolo per la determinazione dell'API di diritto
e computato l'importa annuo netto di CHF 26'390.--, pari alla differenza tra il
reddito netto conseguito ed il reddito ipotetico previsto dalla Laf (CHF
34'882.-- - CHF 8'492.--).
In virtù degli articoli citati, la Cassa conferma la correttezza
del computo dell'importo annuo di CHF 26'390.-- quale reddito ipotetico.” (Doc.
A2)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dal padre, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale, dopo avere sottolineato che la Cassa non si è espressa sul tema
sollevato nel reclamo e cioè che “l’interpretazione corrente crea una disparità
di trattamento, sicuramente non voluta da chi ha formulato il Regolamento in
vigore” chiede di conseguenza che il reddito ipotetico non venga computato nel
calcolo (doc. I).
Egli richiama
esplicitamente il contenuto del reclamo nel quale aveva rilevato:
" (…)
La deduzione non è lecita per due motivi:
1. L'art.
22 Regolamento LAF non afferma che il reddito ipotetico non viene computato solo
nel caso in cui genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato
è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento LAPS,
escludendo per converso tutti gli altri casi. Già per questo motivo formate,
l'interpretazione data non è lecita.
2. La
definizione di "prima formazione" data dall'art. 2 cpv. 2 del Regolamento
LAPS serve a definire chi va considerato come "economicamente
dipendente" dai genitori e chi no, solo per stabilire l'unità di
riferimento da considerare. Il termine "economicamente indipendente"
non esclude un'UR da possibili assegni di complemento.
Inoltre, in nessuna parte della
legislazione, in particolare di quella sull'educazione e sugli aiuti alto
studio, viene fatta una differenza tra un tirocinio cominciato subito dopo un'altra
formazione o dopo un intervallo lavorativo; in ambedue i casi si tratta di
formazione professionale, che viene distinta solo dalla riqualifica.
Il calcolo del reddito ipotetico e la relativa deduzione devono
quindi essere tolti. (…)” (Doc. A4)
1.3. Nella sua risposta del 17
febbraio 2017, la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Non essendo stati prodotti ulteriori mezzi di prova
rispettivamente nuove argomentazioni, la Cassa si rifà ai contenuti della
decisione impugnata, richiamando quanto sinora ritenuto in fatto ed in diritto.
In particolare, si è certi nel ritenere che il tirocinio
intrapreso dal signor __________, a contare dal 1° agosto 2016, non possa
essere considerato quale prima formazione e meglio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2
del Regolamento Laps.” (Doc. III)
1.4. Il 17 febbraio 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte
(cfr. doc. III).
Le parti sono rimaste
silenti.
2.1. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia costituiscono degli strumenti di politica familiare e non
rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr.
(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 52 Laf, relativo
all’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia biparentale, nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 stabiliva che:
" 1I genitori hanno diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al
momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il
figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a
questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a
tempo pieno da lui esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento
per il titolare del diritto ai sensi
della Laps."
Il Regolamento Laf così
enumerava i giustificati motivi ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 della legge:
" I.
Inabilità lavorativa
Art. 22
1Il reddito
ipotetico non viene computato, interamente o parzialmente, se il genitore
inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione di un infortunio o di
una malattia di lunga durata o permanente.
2La malattia o l'infortunio sono attestati da un medico
abilitato ad esercitare la professione. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una
valutazione medica specialistica.
Il. Disoccupazione
Art. 23
1Il reddito ipotetico non viene computato se,
cumulativamente:
a) il genitore
è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione
previste dal diritto federale e dal diritto cantonale, restando iscritto al
collocamento;
b) il genitore
attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare
qualsiasi occupazione;
c) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione conformemente alle
disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
d) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non
corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.
2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari segnala il suo caso al competente Ufficio regionale di collocamento;
il genitore è tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai
provvedimenti disposti dallo stesso.
III. Fallimento
o cessazione dell'attività lucrative indipendente per motivi equiparabili ad un
fallimento
Art. 24
1Il reddito ipotetico non viene computato se,
cumulativamente:
a) il genitore
che esercita un'attività lucrative indipendente ha cessato l'attività a causa
di fallimento o per motivi equiparabili ad un fallimento;
b) il genitore
si iscrive al competente ufficio regionale di collocamento per la ricerca di un
posto di lavoro quale salariato;
c) il genitore
attesta, su richiesta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, gli sforzi oggettivamente intrapresi giornalmente per trovare
qualsiasi occupazione;
d) il genitore
è disposto ad accettare di svolgere qualsiasi occupazione anche se essa non
corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale.
2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari segnala il suo caso al competente ufficio regionale di collocamento;
l'assicurato ä tenuto a prendere contatto con tale ufficio e dar seguito ai
provvedimenti disposti dallo stesso.”
Il Regolamento definiva
invece così l’attività esigibile e il reddito ipotetico computabile:
" Art. 25
1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione
tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico
esigibile dal genitore, in particolare:
a) la formazione scolastica e professionale;
b) le precedenti esperienze professionali;
c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e
specifiche.
2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.
3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico
computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente
all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito
che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.”
Il 16 dicembre 2015 il
Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma
concernente l’assegno di prima infanzia nel caso di una famiglia bilaterale.
2.2. Il nuovo articolo art. 52
Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede quanto segue:
“1I genitori hanno diritto all’assegno,
per il figlio, se cumulativamente:
a)
sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b)
coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la
madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini
stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di
domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.[30]
d)
soddisfano i requisiti della Laps.
2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a
tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.
3Il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se
almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.”
Le nuove norme del
Regolamento relative al reddito ipotetico stabiliscono che:
"
Fatti
I. Prima formazione
Art. 22 II reddito ipotetico non viene computato se il genitore od
altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.
Considerandi
II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito
Art. 23 II reddito ipotetico è ridotto in proporzione al
grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto
ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:
a) legge
federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD!) del 25 giugno 1982;
b) legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
c) legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
d) legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
e) legge
federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
f) legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
Ill. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive
di reddito
Art. 24
1ll reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado
d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il
genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può
esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni
consecutivi.
2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico,
l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico
che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare
l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.
3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata
superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato
senza riduzione se:
a) per la
persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al
capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e
b) l'altro
genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità
lavorativa.”
L’art. 4 della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps del 5
giugno 2000), stabilisce alla lett. e, l’unità di riferimento è costituita “dai
figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti”.
L’art. 2 del Regolamento
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali così definisce
al cpv. 1 le persone economicamente dipendenti:
" Una
persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30
anni;
b) non è sposata,
legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da
un’unione domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.”
L’art. 2 cpv. 2 del
Regolamento precisa che:
" Vi è prima
formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso
formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una
formazione del livello seguente:
a) primario,
secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di
tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo
dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario di
tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio
che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non
possiede già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento
linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.”
In una sentenza 42.2015.4
del 5 novembre 2015 pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg. il TCA ha
stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente prestazioni
assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso
dall’USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo deve essere
considerato economicamente non indipendente.
In effetti il figlio
maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, nè legalmente divorziato, separato
o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in
prima formazione.
La prima formazione non è
stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando,
conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo
esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a
prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013,
allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi
ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione
secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o
più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un
perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art.
2.
cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione.
Inoltre anche dopo
l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio,
frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata
di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento
linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps.
Gli atti sono stati,
pertanto rinviati all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle
prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità
di riferimento anche del figlio.
2.3
La modifica dell’art. 52 Laf
è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del
Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le
ragioni della riforma:
" 9. API:
correttivo quando entrambi i genitori non lavorano
La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API
quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da
quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere
alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi,
applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all’art. 52 cpv. 3 Laf.
Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l’UR potrebbe ricorrere alla
prestazione assistenziale.
La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del
diritto.
In virtù dell’attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia
bi-parentale e per il solo API, se l’UR è costituita oltre che dal titolare del
diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività
lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo
di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al
guadagno di un’attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa
dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il
reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015,
questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui.
Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg.
Laf contemplano l’inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la
cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI
(unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione) e
il fallimento rispettivamente la cessazione dell’attività lucrativa
indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento.
De facto, l’insieme di questi motivi giustificativi esclude (per
la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico
rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e
terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa
grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio
più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato
reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l’erogazione dell’API ci
si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni
sopra descritte. Si sottolinea che la misura non
interessa le famiglie monoparentali.
Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente
i casi dove appare comprovata un’inabilità lavorativa dovuta a infortunio o
malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di
indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità
quest’ultime già computate quale reddito.
La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande
di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione
straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione
così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno
esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile
richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure
di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di
collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente
attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica.
Si propone quindi di adeguare l’art. 52 cpv. 2 Laf nei termini
descritti.
Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di
API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da
lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce
di costo 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”).
Il trasferimento sull'assistenza sociale è
valutato a 1.6 milioni. L’impatto netto della misura può essere
stimato in 1.0 milioni di franchi.
La valutazione dell’impatto finanziario considera l’interazione
delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al
periodo di residenza.” (pag. 27-28)
Nel corso della Seduta del
16.
dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la
revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e
Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all’art. 52 cpv.
2.
del seguente tenore:
" 2Se
l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche
da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un’attività
lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza
giustificativi motivi, a questi computato computabile un
reddito ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui
esigibile.” (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg.
(3459)).
Il Direttore del
Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si
è così espresso:
" (…)
Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti
e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI
e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per
permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e
anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il
lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.
Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei
due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e
API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni
pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate
a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe
anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Questo emendamento è stato
respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno
di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza
commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30
contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
Il 22 febbraio 2016 è
stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini (“mamme e papà in
piazza perché i conti non tornano”) per una correzione della modifica della
Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell’ambito del
Messaggio Nr. 7121 “Preventivo 2016”.
Nel suo Rapporto di
maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi
ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in
particolare rilevato:
" (…)
5.
Sul
computo del reddito ipotetico nel calcolo dell’API in caso di famiglia
biparentale
Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il
Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o
lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un
solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate.
Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non
quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro esiguo,
è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei
beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima
parte.
L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella socialità,
intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da
consentirne la loro erogazione anche in futuro.
Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto
che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto
all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già
considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno,
fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa
malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia
che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati
di tasca propria, e
poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno
stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API.
È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non
lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece
potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno
finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema
precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non
computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi,
tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che
il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un
posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di
assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito
ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve
essere preservato.
Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione
modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate
adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è
computato quando il genitore è in prima formazione e
l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è
questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal
sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o
viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni
descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro
in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma
alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è
di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi
dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico).
L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un
esempio di quanto disposto dal
Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in
presenza di famiglia biparentale.
Se la
persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico
minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-.
È infine ancora una volta importante rammentare i già citati
programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in
atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i
petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal
2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (…)” (pag.
3-4)
Nel Rapporto di minoranza
del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l’altro che:
" (…)
● la
misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi
conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi
l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016,
bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è
costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps
e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una
sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato
computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo
pieno da lui esigibile»; (…)” (pag. 9)
La minoranza della
Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti
considerazioni:
" (…)
4.1
Il reddito ipotetico: una misura discriminante e
penalizzante
La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione
del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei
lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene
criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza),
per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento
nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora)
e i permessi C (domicilio).
Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i
genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante,
poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si
veda computato un salario al 100%.
Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi
lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di
vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno.
A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito
ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato
di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il
suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento
uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo
non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni
anche parziali.
È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio
rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi?
È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei
confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr.
5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di
complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi
sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma
che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si
impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello
che viene computato per il diritto a questi assegni.
Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un
trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri
dal Cantone ai Comuni, visto che l'assistenza è finanziata anche da questi
ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo
nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi
tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un
Cantone al passo con i tempi"? (…)” (pag. 4)
Nella sua seduta del 20
settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le
conclusioni del Rapporto di maggioranza.
2.4
A proposito delle nuove
disposizioni della LAF, in una sentenza 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016 il TCA
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Nella
presente fattispecie è incontestato che nè il ricorrente nè sua moglie, che fa
parte della sua unità di riferimento in virtù dell’art. 4 Laps (cfr. lett. a:
“dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato”
–), esercitano un’attività lucrativa.
In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della
legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva
computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52
cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal
1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il
legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr.
consid. 2.2).
L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3
Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il
calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il
principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta
corretto.
In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la
giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale
introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono
liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di
rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9
della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro
contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata
nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero
che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non
ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto
“ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria,
cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2).
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23
gennaio 2017 deve essere confermata. (…)”
2.5
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che il marito dell’assicurata, cittadino __________,
nato nel 1985, il 1° agosto 2016 ha iniziato un tirocinio che durerà fino al 31
luglio 2019 presso la ditta __________ per conseguire l’AFC quale operatore di
edifici ed infrastrutture (cfr. doc. 2).
Fino al 28 luglio 2016
egli era iscritto presso l’URC di __________ quale persona in cerca di impiego
(cfr. doc. 1).
Pure incontestata è la
circostanza che il marito dell’assicurata, quando ha iniziato il tirocinio,
aveva interrotto gli studi da più di due anni.
Dal reclamo si evince
peraltro che __________ risiede in Svizzera da meno di cinque anni (cfr. doc.
5b).
In simili condizioni,
vista la chiara volontà del Consiglio di Stato all’art. 22 Reg.LAF di definire
il concetto di prima formazione, riprendendo la stessa nozione contenuta in
un’altra disposizione di diritto cantonale di sicurezza sociale (l’art. 2 cpv.
2.
Reg.Laps, cfr. consid. 2.2), tenuto conto dell’ampia libertà di cui gode
nella materia il legislatore cantonale (cfr. consid. 2.4) e considerato pure il
fatto che in materia di sicurezza sociale per ragioni finanziarie e di
applicabilità può essere giustificato prevedere delle schematizzazioni o delle
limitazioni delle prestazioni (cfr. DTF 142 V 577 seg., 581-582 consid. 5.4),
questo Tribunale non può che confermare la decisione su reclamo del 23 gennaio
2017.
Contrariamente a quanto
sostiene il patrocinatore dell’assicurata non vi è peraltro nessuna disuguaglianza
di trattamento (cfr. DTF 142 V 577 seg., 579 consid. 4.2), nella misura in cui in
tutti i casi di interruzione della formazione per più di 24 mesi,
indipendentemente dai motivi, viene negato alla nuova formazione il carattere
di prima formazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti