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Decisione

39.2017.11

Negato il condono di AFI chiesti in restituzione. Mancata comunicazione di un cambiamento rilevante (i.c. inizio attività lavorativa)

21 agosto 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere esonerati dal pagamento ritenendo

di essere in buona fede (cfr. doc. 15).

1.3. Con decisione del 9 febbraio

2017 la Cassa ha respinto la domanda di condono in quanto agli insorgenti non

può essere riconosciuta la buona fede, siccome non hanno comunicato

tempestivamente che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, RI 1 ha iniziato

un’attività lavorativa presso la __________ con conseguente guadagno intermedio

percepito dalla Cassa disoccupazione __________ (cfr. doc. 16).

1.4. A seguito del reclamo

interposto dall’assicurato (cfr. doc. 18), la Cassa il 5 aprile 2017, ha emesso

una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo

provvedimento.

L'amministrazione, al

riguardo, ha rilevato:

" (…)

Occorre innanzitutto precisare che, sulle decisioni per il diritto

agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di

annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, quale,

ad esempio l’inizio o la cessione di una attività lucrativa, all’ufficio

che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).

Con decisione 18 novembre 2015 la Cassa ha emesso le decisioni di

accoglimento dell’AFI, risp. Il rifiuto dell’API, valide dal 1° ottobre 2015 al

30 settembre 2016 tenendo in considerazione l’indennità per perdita di guadagno

dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Si osserva che al momento dell’emanazione delle citate decisioni,

il signor RI 1 beneficiava dell’indennità per perdita di guadagno

dall’assicurazione contro la disoccupazione.

E’ importante sottolineare che la tabella di calcolo allegata alla

decisione sopra menzionata, riportava l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione

contro la disoccupazione per un importo lordo annuo di CHF 54'388.-- calcolato

sulla base del conteggio disoccupazione relativo al mese di settembre 2015 il

quale non menzionava alcun guadagno intermedio.

In sede di reclamo, i signori RI 1 e RI 2 sostengono di aver

trasmesso tutta la documentazione relativa all’attività lavorativa del signor RI

1 presso il __________, al momento della richiesta di AFI, risp. API in data 12

novembre 2015.

La Cassa fa osservare che la documentazione relativa all’inizio

dell’attività lucrativa del signor RI 1 inviata al momento della richiesta AFI,

risp. API, non risulta agli atti.

Conseguentemente, i reclamanti avrebbero dovuto contattare la

Cassa per chiedere ragguagli in merito alle decisioni di data 18 novembre 2015

in quanto sulle stesso non figurava un reddito da attività indipendente

(guadagno intermedio). Non procedendo in tal senso, i reclamanti hanno

senz’altro commesso una negligenza.

La Cassa conferma che è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività

lucrativa del signor RI 1 presso il __________ a seguito della revisione

annuale dell’assegno famigliare, in data 7 novembre 2016 (contratto di lavoro

stipulato in data 2 dicembre 2015 - decorrenza 1° dicembre 2015)”. (cfr. doc. A

= 19).

1.5. Contro la decisione su

reclamo del 5 aprile 2017 RI 1 e RI 2, patrocinati dalla RA 1 (in seguito: RA 1),

hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono l’annullamento

della decisione su reclamo del 5 aprile 2017 e di accordare loro il condono sottolineando

che:

" (…)

In sostanza, a partire da luglio 2015 la situazione lavorativa del

signor RI 1 non ha subito nessun cambiamento.

Anche la situazione reddituale non ha subito cambiamenti: le

indennità di disoccupazione sono infatti dapprima stata integrate con il

guadagno intermedio nei mesi di luglio e agosto 2015, poi versate integralmente

al posto della remunerazione del datore di lavoro, e poi nuovamente integrate

con il guadagno intermedio a partire da dicembre 2015.

Al di là di chi versava il reddito, il datore di lavoro o la

disoccupazione, esso non ha subito modifiche e le variazioni delle mensilità

erano del tutto irrilevanti tant’è che i signori RI 1 non hanno vissuto né

percepito nessun cambiamento né sul fronte degli impegni professionali e verso

la disoccupazione, né del tenore di vita, né della disponibilità economica.

3.

Ciò posto, non vi sono né possono esservi dubbi in merito alla

buona fede dell’assicurato.

Il signor RI 1, del tutto inesperto in materia, ha inoltrato la

domanda per prima volta in novembre 2015, sulla scorta delle istruzioni fornite

dai competenti uffici pubblici.

Si rileva a tale proposito che anche questi ultimi, dal canto

loro, devono far prova di un certo dovere di attenzione e diligenza, anche in

considerazione dell’inesperienza dei richiedenti.

L’Ufficio pubblico si è accontentato di ottenere i documenti

standard, in particolare i conteggi attestanti le entrate (v. ad esempio

scritto 23.10.2015, doc. C), senza chiedere informazioni o approfondire la

situazione contrattuale e professionale dell’interessato, che ha così ritenuto,

con la messa a disposizione della documentazione richiesta, di aver agito del

tutto correttamente.

Si rileva che agli atti di cui alla domanda degli assegni, risulta

la disdetta inoltrata dal signor RI 1 al precedente datore di lavoro __________,

con effetto al 30.06.2015. Malgrado ciò, nulla gli è stato chiesto sui motivi

della disdetta ed eventuali attività che si prospettavano. I conteggi della

disoccupazione dei mesi di luglio ed agosto 2015, anch’essi nell’incarto, danno

indicazione di un guadagno intermedio per quei mesi. Ma nulla è stato chiesto

nemmeno a tale proposito. E ancora: l’estratto conto __________ del signor RI 1,

pure consegnato alla Cassa, riporta 2 accrediti di CHF 2'721.-- da parte del __________,

uno il 30.7.2015 e l’altro il 28.8.2015. Di nuovo, nessun tipo di chiarimento è

stato richiesto al signor RI 1, che da parte sua ha palesato la sua totale

buona fede consegnando tutto quello che era in suo possesso.

4. Come detto, il signor RI 1 ha fornito tutte le informazioni e

documenti richiesti al momento dell’inoltro della domanda, attestanti la sua

situazione, rimasta di seguito immutata, facendo prova di buona fede.

Il fatto che egli fosse stato reso attento dell’obbligo di

comunicare cambiamenti rilevanti, nulla toglie a tale conclusione, ritenuto che

tale cambiamento appunto non c’è stato.

Nessun cambiamento è di fatto intervenuto dal momento della

domanda, e meglio, come sostiene a torto la Cassa, dal 1.12.2015. Il signor RI

1 lavorava infatti presso il medesimo datore di lavoro, con lo stesso grado di

occupazione, beneficiando dello stesso aiuto della cassa di disoccupazione, per

la stessa percentuale di inattività, e percependo, infine, un reddito, nel

complesso della medesima entità.

(…)

Nella decisione impugnata, la Cassa sostiene che la tabella di

calcolo allegata alla decisione di assegnazione degli assegni riporta

un’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la

disoccupazione per un importo lordo corrispondente al conteggio di

disoccupazione di settembre 2015, il quale non menziona alcun guadagno

intermedio. La Cassa sostiene quindi che i reclamanti avrebbero dovuto

contattarla per chiedere ragguagli in quanto nella decisione non figurava un

reddito da attività dipendente (guadagno intermedio).

Tuttavia, la decisione di assegnazione degli assegni riporta

unicamente il reddito complessivo ritenuto, senza riferimento alle fonti dei

dati. La tabella non è formulata in maniera tale da palesare un errore, non

potendo certo i signori RI 1 conoscere i criteri applicati, e essendovi una

generica indicazione del “totale reddito computabile Laps”, rispettivamente

“rendite e indennità giornaliere”. Non ci si può aspettare dai richiedenti

alcun sospetto di non conformità, a fronte soprattutto del completo

ottemperamento della richiesta di produzione dei documenti pertinenti.

(…)

In concreto, alla luce dei fatti esposti ed in applicazione della

citata giurisprudenza in materia, nulla può essere rimproverato ai signori RI 1

che erano ignari di presunte irregolarità, né hanno dato prova di negligenza

alcuna comunicando al momento debito le informazioni richieste e non avendo

dall’altro canto vissuto nessun ulteriore cambiamento di situazione. (…)” (cfr.

doc. I).

1.6. Nella risposta di causa dell’8

giugno 2017 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha

postulato la reiezione dell'impugnativa “rammentando che in data 12 novembre

2015, al momento dell’inoltro della prima richiesta presso lo sportello

regionale Laps di __________, l’incaricato ha inserito come redditi unicamente

l’importo annuo relativo all’indennità di disoccupazione calcolato sulla base

del conteggio del mese di settembre 2015 dove non figurava un guadagno

intermedio. Firmando la conferma dell’inoltro domanda, come pure il documento

“Indennità giornaliera di disoccupazione non per partecipanti a PO”, i

ricorrenti erano ben informati che l’unico reddito considerato ai fini del

calcolo fosse l’indennità di disoccupazione percepita dal signor RI 1.” (cfr.

doc. III).

1.7. Il 22 giugno 2017 gli

insorgenti, patrocinati dalla RA 1, hanno ribadito che la loro situazione era

rimasta immutata. A comprova di ciò hanno allegato una dichiarazione della __________,

in cui veniva confermato che il signor RI 1 è alle loro dipendenze dal 1°

luglio 2015 (cfr. doc. V e G).

1.8. Il 30 giugno 2017 la Cassa ha

ribadito che le motivazioni per cui non poteva essere concesso il condono

figuravano chiaramente nelle decisioni da lei emesse (cfr. doc. VIII).

1.9. Il 5 luglio 2017 i doc. V, G,

VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della

restituzione dell’importo di fr. 5'039.-- percepito a torto a titolo di assegni

integrativi dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016.

L’assegno integrativo è

regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18

dicembre 2008.

Il nuovo art. 47 Laf, in

vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce come segue le condizioni per potere

beneficiare dell’assegno integrativo:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i

genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al

padre.

3Se almeno uno dei

membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è

computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della

soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni

caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello

che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini

stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il

possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”

Ai sensi, poi dell’art. 49

Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2)"

Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf

è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

2.2

L’art. 46 della legge sugli

assegni di famiglia (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono

applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le

disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l’art. 27 Laps,

relativo alla revisione,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di

durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti

rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.

2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile

residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o

delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento

all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera

dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda

in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.3

L’art. 30 Laps, afferente

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni

sociali."

In proposito l’art. 10

Reg. Laps precisa che:

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della

composizione dell'unità di riferimento."

2.4

Per quanto riguarda l’obbligo

di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)”

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.5

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,

l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p.

125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000).

Il principio della

restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79

OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).

2.6

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente

l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.

21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia, nessuno può invocare la propria buona fede

quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze

permettevano di esigere da lui.

Compete al Giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento

doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA

del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004

nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique

VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245

consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit.,

481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p.

3).

2.7

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.8

Nella presente evenienza la

Cassa ha negato la buona fede agli assicurati, poiché, benché fossero a

conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale deve

essere comunicato senza indugio, non hanno tempestivamente informato l’amministrazione

che RI 1 ha sottoscritto il 2 dicembre 2015 un contratto di lavoro con effetto

retroattivo al 1° dicembre 2015 alle dipendenze della __________ di __________

con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-- per tredici mensilità e con un

grado di occupazione del 60% (cfr. doc. 6).

Gli insorgenti, per

contro, sostengono la loro buona fede. Il loro patrocinatore ha osservato, da

una parte, che il signore RI 1 è inesperto in materia e gli uffici competenti

avrebbero violato il loro dovere di attenzione e di diligenza nei confronti dei

coniugi RI 1, siccome non hanno mai chiesto chiarimenti o approfondimenti al

riguardo, anche se i necessari documenti si trovavano negli atti. Dall’altra,

che RI 1 era già da luglio 2015 alle dipendenze della __________ e pertanto la sua

situazione economica non è cambiata con la sottoscrizione del contratto di

lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti in

particolare, da una parte, hanno contestato che la loro situazione economica

non sarebbe cambiata con la sottoscrizione del contratto di lavoro presso la __________

(cfr. doc. I pag. 3).

L’obiezione formulata

dagli assicurati circa il cambiamento della situazione reddituale è irrilevante

ai fini della soluzione della presente vertenza.

Infatti il principio del

rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come

pure l’entità dell’importo da rimborsare vengono stabiliti nella procedura di

restituzione. È in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che

viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio concernenti i redditi e

le spese) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima

infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2

del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009;

STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).

In concreto nell’ordine di

restituzione del 10 gennaio 2017 (cfr. doc. 11) la Cassa ha precisato di avere

calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando che a decorrere dal

1° dicembre 2015 il signor RI 1 aveva iniziato un’attività lavorativa presso la

__________ di __________.

La decisione del 10 gennaio

2017.

è rimasta incontestata.

Ne discende che gli

assicurati non hanno censurato tramite un reclamo interposto alla Cassa

l’ammontare da restituire di fr. 5'039.-- conteggiato da quest’ultima alla luce

degli elementi di fatto emersi in occasione dell’inoltro della nuova domanda di

assegni integrativi nel novembre 2016.

Eventuali censure circa il

motivo della revisione procedurale andavano sollevate inoltrando reclamo

all’amministrazione contro l’ordine di restituzione del 10 gennaio 2017.

2.10

Il TCA ritiene, inoltre, utile

ribadire che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di

cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,

enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a

notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per

l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una

prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure

una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1

).

2.11

In concreto giova evidenziare

che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo ottobre

2015.

– settembre 2016 emessa a favore degli insorgenti il 18 novembre 2015 è

stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica:

" Ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di

riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato

deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali,

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale

delle prestazioni sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

In particolare quanto segue:

- l’inoltro di una richiesta di prestazione pubblica o privata per

ogni componente dell’unità di riferimento (per esempio: rendita AI; indennità

giornaliera AI; disoccupazione, ecc.);

- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio: nascita di

un figlio o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo,

l’inizio o la fine di una convivenza);

- il cambiamento di domicilio;

- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il

divorzio o il nuovo matrimonio);

- l’inizio, la cessazione o l’interruzione dell’apprendistato,

oppure la fine o l’interruzione della formazione scolastica;

- l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa

- l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

esempio: eredità, donazione, rendite, pensioni, ecc.)

- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;

- l’inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa

malattia o da un’assicurazione privata”. (cfr. doc. 1A).

Tale indicazione risulta

pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito del

cambiamento del domicilio del 29 agosto 2016 valida per il mese di settembre

2016.

(cfr. doc. 6 e 6A).

Pertanto, gli assicurati,

dopo aver ricevuto la decisione del 18 novembre 2015 relativa agli assegni

integrativi e averla letta accuratamente, potevano e dovevano essere al

corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72

Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto

all’assegno.

Come visto, sul

provvedimento in questione è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività

lucrativa deve essere comunicato.

2.12

Dalle carte processuali

risulta che gli assicurati non hanno informato tempestivamente la

Cassa dell’attività lucrativa presso la __________

a partire da dicembre 2015 di RI 1, bensì unicamente in occasione dell’inoltro

di una nuova domanda di assegni integrativi nel settembre 2016 (cfr. doc. 15).

I ricorrenti stessi hanno

del resto riconosciuto di non aver comunicato questa circostanza, indicando che

l’avviso non era avvenuto poiché la loro situazione reddituale non sarebbe

mutata (cfr. doc. I; doc. 15).

Questa Corte osserva che già

una semplice lettura delle tabelle di calcolo del 18 novembre 2015 e del 29 agosto

2016, ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, dalle quali risulta

chiaramente che il reddito computabile Laps è composto solo dalle indennità per

perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione ammontante a

fr. 54'388.-- all’anno e la voce “redditi del lavoro” è indicato fr. 0.- (cfr.

doc. 1D e 6D), avrebbe permesso agli insorgenti di constatare che la Cassa non

aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente percepito

dal marito.

Gli insorgenti avrebbero,

perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva

considerato l’attività lucrativa e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare

immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei

ragguagli in merito.

Fra gli atti dell’incarto

figura la conferma di assunzione del 2 dicembre 2015 nel quale si precisa che

il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1° dicembre 2015 (cfr. inc. 2 doc. 6).

A maggior ragione se

l’insorgente lavorava già dal 1° luglio 2015 presso la __________, come

sostenuto e confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. G), egli doveva

chiedere immediatamente spiegazioni al riguardo.

In realtà RI 1 da

settembre a novembre 2015 ha svolto uno stage con un’occupazione al 60% presso

la __________ finanziato integralmente dall’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. 8A).

Perciò la Cassa, basandosi

sul conteggio di settembre 2015, il quale di conseguenza non menzionava nessun

guadagno intermedio, non poteva sapere che l’assicurato a partire dal mese di

dicembre 2015 avrebbe conseguito un guadagno intermedio (cfr. doc. A pag. 3,

doc. 18S).

Infatti dopo un periodo di

3.

mesi, la __________ ha deciso di assumere RI 1 in qualità di informatico ed

assistente al marketing al 60% (cfr. doc. 6). Quindi il ricorrente, sapendo di

conseguire un reddito del lavoro, avrebbe dovuto comunicare questa circostanza

senza indugio alla Cassa.

Il patrocinatore degli

insorgenti sostiene che la Cassa avrebbe violato il suo dovere di attenzione e

diligenza non avendo mai chiesto chiarimenti o approfondimenti riguardo ai

documenti inoltrati assieme alla domanda di assegni familiari. In tale contesto

il patrocinatore fa in particolare riferimento alla disdetta del 30 giugno

2015, ai conteggi di disoccupazione del mese di luglio ed agosto 2015 e

all’estratto conto __________, dal quale risultando due accrediti del 30 luglio

2015, rispettivamente del 28 agosto 2015 da parte della __________ (cfr. doc.

I).

La Cassa non avrebbe

potuto concludere da nessuno di questi documenti che RI 1 esercitava dal 1°

luglio 2015 un’attività dipendente duratura presso la __________, visto che per

settembre non figurava alcun importo. Al contrario, la disdetta e i conteggi di

assicurazione contro la disoccupazione lasciavano piuttosto dedurre che il

signor RI 1 si trovava in una fase di cambiamento della sua vita professionale.

Proprio per questo motivo la legge stabilisce l’obbligo di annunciare e

comunicare per tenere adeguatamente conto di questi cambiamenti e poter di

conseguenza erogare l’ammontare corretto spettante agli assicurati.

A mente di questa Corte la

violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave,

per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato

annuncio dell’esercizio a partire da dicembre 2015 di un’attività lavorativa

presso la __________ di __________ da parte di RI 1.

2.13

Alla luce di quanto sopra

esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo

presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su

reclamo della Cassa del 5 aprile 2017.

Mancando la prima

condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi

esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.

consid. 2.6.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti