39.2017.11
Negato il condono di AFI chiesti in restituzione. Mancata comunicazione di un cambiamento rilevante (i.c. inizio attività lavorativa)
21 agosto 2017Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.11
KE/DC/sc
Lugano
21 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione del 10 gennaio 2017, ha
ordinato a RI 1 e RI 2 di restituire l'importo di fr. 5'039.-- percepiti a
torto a titolo di assegni integrativi dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016.
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti ai coniugi __________, essendo venuta a conoscenza che,
a decorrere dal 1° dicembre 2015, RI 1 aveva iniziato un’attività lavorativa
presso la __________. In conclusione era emerso che nel periodo dal 1° dicembre
2015 al 30 settembre 2016 il diritto ad assegni familiari integrativi sarebbe
stato di complessivi fr. 136.-- e non di complessivi fr. 5'175.-- (cfr. doc.
11).
La decisione di
restituzione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 16 gennaio 2017, RI 1,
tramite e-mail, ha fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni
integrativi chiedendo contestualmente un incontro personale (cfr. doc. 13).
Durante tale incontro,
avvenuto il 6 febbraio 2017, i ricorrenti hanno specificato che la comunicazione
dell’inizio dell’attività lucrativa non è stata inoltrata alla Cassa in quanto
la loro situazione reddituale non era mutata, siccome nei mesi precedenti la
sottoscrizione del contratto del 1° dicembre 2015, il signor RI 1 svolgeva già l’attività
professionale tramite programma d’occupazione temporaneo (POT) presso la __________.
Fatti
I coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere esonerati dal pagamento ritenendo
di essere in buona fede (cfr. doc. 15).
1.3. Con decisione del 9 febbraio
2017 la Cassa ha respinto la domanda di condono in quanto agli insorgenti non
può essere riconosciuta la buona fede, siccome non hanno comunicato
tempestivamente che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, RI 1 ha iniziato
un’attività lavorativa presso la __________ con conseguente guadagno intermedio
percepito dalla Cassa disoccupazione __________ (cfr. doc. 16).
1.4. A seguito del reclamo
interposto dall’assicurato (cfr. doc. 18), la Cassa il 5 aprile 2017, ha emesso
una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento.
L'amministrazione, al
riguardo, ha rilevato:
" (…)
Occorre innanzitutto precisare che, sulle decisioni per il diritto
agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto, l’Obbligo di
annunciare ogni cambiamento della situazione personale od economica, quale,
ad esempio l’inizio o la cessione di una attività lucrativa, all’ufficio
che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).
Con decisione 18 novembre 2015 la Cassa ha emesso le decisioni di
accoglimento dell’AFI, risp. Il rifiuto dell’API, valide dal 1° ottobre 2015 al
30 settembre 2016 tenendo in considerazione l’indennità per perdita di guadagno
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Si osserva che al momento dell’emanazione delle citate decisioni,
il signor RI 1 beneficiava dell’indennità per perdita di guadagno
dall’assicurazione contro la disoccupazione.
E’ importante sottolineare che la tabella di calcolo allegata alla
decisione sopra menzionata, riportava l’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione
contro la disoccupazione per un importo lordo annuo di CHF 54'388.-- calcolato
sulla base del conteggio disoccupazione relativo al mese di settembre 2015 il
quale non menzionava alcun guadagno intermedio.
In sede di reclamo, i signori RI 1 e RI 2 sostengono di aver
trasmesso tutta la documentazione relativa all’attività lavorativa del signor RI
1 presso il __________, al momento della richiesta di AFI, risp. API in data 12
novembre 2015.
La Cassa fa osservare che la documentazione relativa all’inizio
dell’attività lucrativa del signor RI 1 inviata al momento della richiesta AFI,
risp. API, non risulta agli atti.
Conseguentemente, i reclamanti avrebbero dovuto contattare la
Cassa per chiedere ragguagli in merito alle decisioni di data 18 novembre 2015
in quanto sulle stesso non figurava un reddito da attività indipendente
(guadagno intermedio). Non procedendo in tal senso, i reclamanti hanno
senz’altro commesso una negligenza.
La Cassa conferma che è venuta a conoscenza dell’inizio dell’attività
lucrativa del signor RI 1 presso il __________ a seguito della revisione
annuale dell’assegno famigliare, in data 7 novembre 2016 (contratto di lavoro
stipulato in data 2 dicembre 2015 - decorrenza 1° dicembre 2015)”. (cfr. doc. A
= 19).
1.5. Contro la decisione su
reclamo del 5 aprile 2017 RI 1 e RI 2, patrocinati dalla RA 1 (in seguito: RA 1),
hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiedono l’annullamento
della decisione su reclamo del 5 aprile 2017 e di accordare loro il condono sottolineando
che:
" (…)
In sostanza, a partire da luglio 2015 la situazione lavorativa del
signor RI 1 non ha subito nessun cambiamento.
Anche la situazione reddituale non ha subito cambiamenti: le
indennità di disoccupazione sono infatti dapprima stata integrate con il
guadagno intermedio nei mesi di luglio e agosto 2015, poi versate integralmente
al posto della remunerazione del datore di lavoro, e poi nuovamente integrate
con il guadagno intermedio a partire da dicembre 2015.
Al di là di chi versava il reddito, il datore di lavoro o la
disoccupazione, esso non ha subito modifiche e le variazioni delle mensilità
erano del tutto irrilevanti tant’è che i signori RI 1 non hanno vissuto né
percepito nessun cambiamento né sul fronte degli impegni professionali e verso
la disoccupazione, né del tenore di vita, né della disponibilità economica.
3.
Ciò posto, non vi sono né possono esservi dubbi in merito alla
buona fede dell’assicurato.
Il signor RI 1, del tutto inesperto in materia, ha inoltrato la
domanda per prima volta in novembre 2015, sulla scorta delle istruzioni fornite
dai competenti uffici pubblici.
Si rileva a tale proposito che anche questi ultimi, dal canto
loro, devono far prova di un certo dovere di attenzione e diligenza, anche in
considerazione dell’inesperienza dei richiedenti.
L’Ufficio pubblico si è accontentato di ottenere i documenti
standard, in particolare i conteggi attestanti le entrate (v. ad esempio
scritto 23.10.2015, doc. C), senza chiedere informazioni o approfondire la
situazione contrattuale e professionale dell’interessato, che ha così ritenuto,
con la messa a disposizione della documentazione richiesta, di aver agito del
tutto correttamente.
Si rileva che agli atti di cui alla domanda degli assegni, risulta
la disdetta inoltrata dal signor RI 1 al precedente datore di lavoro __________,
con effetto al 30.06.2015. Malgrado ciò, nulla gli è stato chiesto sui motivi
della disdetta ed eventuali attività che si prospettavano. I conteggi della
disoccupazione dei mesi di luglio ed agosto 2015, anch’essi nell’incarto, danno
indicazione di un guadagno intermedio per quei mesi. Ma nulla è stato chiesto
nemmeno a tale proposito. E ancora: l’estratto conto __________ del signor RI 1,
pure consegnato alla Cassa, riporta 2 accrediti di CHF 2'721.-- da parte del __________,
uno il 30.7.2015 e l’altro il 28.8.2015. Di nuovo, nessun tipo di chiarimento è
stato richiesto al signor RI 1, che da parte sua ha palesato la sua totale
buona fede consegnando tutto quello che era in suo possesso.
4. Come detto, il signor RI 1 ha fornito tutte le informazioni e
documenti richiesti al momento dell’inoltro della domanda, attestanti la sua
situazione, rimasta di seguito immutata, facendo prova di buona fede.
Il fatto che egli fosse stato reso attento dell’obbligo di
comunicare cambiamenti rilevanti, nulla toglie a tale conclusione, ritenuto che
tale cambiamento appunto non c’è stato.
Nessun cambiamento è di fatto intervenuto dal momento della
domanda, e meglio, come sostiene a torto la Cassa, dal 1.12.2015. Il signor RI
1 lavorava infatti presso il medesimo datore di lavoro, con lo stesso grado di
occupazione, beneficiando dello stesso aiuto della cassa di disoccupazione, per
la stessa percentuale di inattività, e percependo, infine, un reddito, nel
complesso della medesima entità.
(…)
Nella decisione impugnata, la Cassa sostiene che la tabella di
calcolo allegata alla decisione di assegnazione degli assegni riporta
un’indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione contro la
disoccupazione per un importo lordo corrispondente al conteggio di
disoccupazione di settembre 2015, il quale non menziona alcun guadagno
intermedio. La Cassa sostiene quindi che i reclamanti avrebbero dovuto
contattarla per chiedere ragguagli in quanto nella decisione non figurava un
reddito da attività dipendente (guadagno intermedio).
Tuttavia, la decisione di assegnazione degli assegni riporta
unicamente il reddito complessivo ritenuto, senza riferimento alle fonti dei
dati. La tabella non è formulata in maniera tale da palesare un errore, non
potendo certo i signori RI 1 conoscere i criteri applicati, e essendovi una
generica indicazione del “totale reddito computabile Laps”, rispettivamente
“rendite e indennità giornaliere”. Non ci si può aspettare dai richiedenti
alcun sospetto di non conformità, a fronte soprattutto del completo
ottemperamento della richiesta di produzione dei documenti pertinenti.
(…)
In concreto, alla luce dei fatti esposti ed in applicazione della
citata giurisprudenza in materia, nulla può essere rimproverato ai signori RI 1
che erano ignari di presunte irregolarità, né hanno dato prova di negligenza
alcuna comunicando al momento debito le informazioni richieste e non avendo
dall’altro canto vissuto nessun ulteriore cambiamento di situazione. (…)” (cfr.
doc. I).
1.6. Nella risposta di causa dell’8
giugno 2017 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha
postulato la reiezione dell'impugnativa “rammentando che in data 12 novembre
2015, al momento dell’inoltro della prima richiesta presso lo sportello
regionale Laps di __________, l’incaricato ha inserito come redditi unicamente
l’importo annuo relativo all’indennità di disoccupazione calcolato sulla base
del conteggio del mese di settembre 2015 dove non figurava un guadagno
intermedio. Firmando la conferma dell’inoltro domanda, come pure il documento
“Indennità giornaliera di disoccupazione non per partecipanti a PO”, i
ricorrenti erano ben informati che l’unico reddito considerato ai fini del
calcolo fosse l’indennità di disoccupazione percepita dal signor RI 1.” (cfr.
doc. III).
1.7. Il 22 giugno 2017 gli
insorgenti, patrocinati dalla RA 1, hanno ribadito che la loro situazione era
rimasta immutata. A comprova di ciò hanno allegato una dichiarazione della __________,
in cui veniva confermato che il signor RI 1 è alle loro dipendenze dal 1°
luglio 2015 (cfr. doc. V e G).
1.8. Il 30 giugno 2017 la Cassa ha
ribadito che le motivazioni per cui non poteva essere concesso il condono
figuravano chiaramente nelle decisioni da lei emesse (cfr. doc. VIII).
1.9. Il 5 luglio 2017 i doc. V, G,
VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente.
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell’importo di fr. 5'039.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
Il nuovo art. 47 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce come segue le condizioni per potere
beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i
genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al
padre.
3Se almeno uno dei
membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della
soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello
che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini
stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il
possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
Ai sensi, poi dell’art. 49
Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)"
Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf
è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:
" 1L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.2
L’art. 46 della legge sugli
assegni di famiglia (Laf) prevede che alle prestazioni familiari cantonali sono
applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le
disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps,
relativo alla revisione,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di
durata superiore ad un anno e
b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti
rilevanti ai sensi dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv.
2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile
residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o
delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione;
b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento
all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera
dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda
in caso di revisione chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.3
L’art. 30 Laps, afferente
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che:
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della
composizione dell'unità di riferimento."
2.4
Per quanto riguarda l’obbligo
di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)”
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato
era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il
problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, p.
125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79
OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).
2.6
Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente
l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004
consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.
21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 p. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia, nessuno può invocare la propria buona fede
quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze
permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento
doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA
del 20 giugno 2005 nella causa C, P. 4/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004
nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; Pratique
VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245
consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p. cit.,
481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p.
3).
2.7
Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.8
Nella presente evenienza la
Cassa ha negato la buona fede agli assicurati, poiché, benché fossero a
conoscenza che ogni cambiamento della situazione economica e personale deve
essere comunicato senza indugio, non hanno tempestivamente informato l’amministrazione
che RI 1 ha sottoscritto il 2 dicembre 2015 un contratto di lavoro con effetto
retroattivo al 1° dicembre 2015 alle dipendenze della __________ di __________
con uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-- per tredici mensilità e con un
grado di occupazione del 60% (cfr. doc. 6).
Gli insorgenti, per
contro, sostengono la loro buona fede. Il loro patrocinatore ha osservato, da
una parte, che il signore RI 1 è inesperto in materia e gli uffici competenti
avrebbero violato il loro dovere di attenzione e di diligenza nei confronti dei
coniugi RI 1, siccome non hanno mai chiesto chiarimenti o approfondimenti al
riguardo, anche se i necessari documenti si trovavano negli atti. Dall’altra,
che RI 1 era già da luglio 2015 alle dipendenze della __________ e pertanto la sua
situazione economica non è cambiata con la sottoscrizione del contratto di
lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che i ricorrenti in
particolare, da una parte, hanno contestato che la loro situazione economica
non sarebbe cambiata con la sottoscrizione del contratto di lavoro presso la __________
(cfr. doc. I pag. 3).
L’obiezione formulata
dagli assicurati circa il cambiamento della situazione reddituale è irrilevante
ai fini della soluzione della presente vertenza.
Infatti il principio del
rimborso di prestazioni percepite, dal profilo oggettivo, indebitamente, come
pure l’entità dell’importo da rimborsare vengono stabiliti nella procedura di
restituzione. È in tale contesto, e non esaminando la domanda di condono, che
viene verificata la correttezza delle somme (ad esempio concernenti i redditi e
le spese) computate al fine di ricalcolare l’assegno integrativo e/o di prima
infanzia al quale un assicurato ha effettivamente diritto (cfr. STCA 39.2013.2
del 18 settembre 2013 consid. 2.10.; STCA 39.2009.1. del 10 settembre 2009;
STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008).
In concreto nell’ordine di
restituzione del 10 gennaio 2017 (cfr. doc. 11) la Cassa ha precisato di avere
calcolato nuovamente le prestazioni di diritto considerando che a decorrere dal
1° dicembre 2015 il signor RI 1 aveva iniziato un’attività lavorativa presso la
__________ di __________.
La decisione del 10 gennaio
2017.
è rimasta incontestata.
Ne discende che gli
assicurati non hanno censurato tramite un reclamo interposto alla Cassa
l’ammontare da restituire di fr. 5'039.-- conteggiato da quest’ultima alla luce
degli elementi di fatto emersi in occasione dell’inoltro della nuova domanda di
assegni integrativi nel novembre 2016.
Eventuali censure circa il
motivo della revisione procedurale andavano sollevate inoltrando reclamo
all’amministrazione contro l’ordine di restituzione del 10 gennaio 2017.
2.10
Il TCA ritiene, inoltre, utile
ribadire che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di
cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,
enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a
notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per
l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una
prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1
).
2.11
In concreto giova evidenziare
che nella decisione concernente gli assegni integrativi per il periodo ottobre
2015.
– settembre 2016 emessa a favore degli insorgenti il 18 novembre 2015 è
stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica:
" Ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di
riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato
deve essere annunciato immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali,
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Servizio centrale
delle prestazioni sociali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
In particolare quanto segue:
- l’inoltro di una richiesta di prestazione pubblica o privata per
ogni componente dell’unità di riferimento (per esempio: rendita AI; indennità
giornaliera AI; disoccupazione, ecc.);
- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio: nascita di
un figlio o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo,
l’inizio o la fine di una convivenza);
- il cambiamento di domicilio;
- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il
divorzio o il nuovo matrimonio);
- l’inizio, la cessazione o l’interruzione dell’apprendistato,
oppure la fine o l’interruzione della formazione scolastica;
- l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa
- l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per
esempio: eredità, donazione, rendite, pensioni, ecc.)
- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;
- l’inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa
malattia o da un’assicurazione privata”. (cfr. doc. 1A).
Tale indicazione risulta
pure nella decisione di ricalcolo dell’assegno integrativo a seguito del
cambiamento del domicilio del 29 agosto 2016 valida per il mese di settembre
2016.
(cfr. doc. 6 e 6A).
Pertanto, gli assicurati,
dopo aver ricevuto la decisione del 18 novembre 2015 relativa agli assegni
integrativi e averla letta accuratamente, potevano e dovevano essere al
corrente del fatto che la Cassa, in quanto autorità competente (cfr. art. 72
Laf), deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto
all’assegno.
Come visto, sul
provvedimento in questione è chiaramente indicato che l’inizio di un’attività
lucrativa deve essere comunicato.
2.12
Dalle carte processuali
risulta che gli assicurati non hanno informato tempestivamente la
Cassa dell’attività lucrativa presso la __________
a partire da dicembre 2015 di RI 1, bensì unicamente in occasione dell’inoltro
di una nuova domanda di assegni integrativi nel settembre 2016 (cfr. doc. 15).
I ricorrenti stessi hanno
del resto riconosciuto di non aver comunicato questa circostanza, indicando che
l’avviso non era avvenuto poiché la loro situazione reddituale non sarebbe
mutata (cfr. doc. I; doc. 15).
Questa Corte osserva che già
una semplice lettura delle tabelle di calcolo del 18 novembre 2015 e del 29 agosto
2016, ben comprensibili anche per persone inesperte nella materia, dalle quali risulta
chiaramente che il reddito computabile Laps è composto solo dalle indennità per
perdita di guadagno dall’assicurazione contro la disoccupazione ammontante a
fr. 54'388.-- all’anno e la voce “redditi del lavoro” è indicato fr. 0.- (cfr.
doc. 1D e 6D), avrebbe permesso agli insorgenti di constatare che la Cassa non
aveva tenuto conto del reddito da attività lavorativa effettivamente percepito
dal marito.
Gli insorgenti avrebbero,
perciò, dovuto accorgersi immediatamente del fatto che la Cassa non aveva
considerato l’attività lucrativa e avrebbero, conseguentemente, dovuto segnalare
immediatamente tale circostanza all’amministrazione o perlomeno chiedere dei
ragguagli in merito.
Fra gli atti dell’incarto
figura la conferma di assunzione del 2 dicembre 2015 nel quale si precisa che
il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1° dicembre 2015 (cfr. inc. 2 doc. 6).
A maggior ragione se
l’insorgente lavorava già dal 1° luglio 2015 presso la __________, come
sostenuto e confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. G), egli doveva
chiedere immediatamente spiegazioni al riguardo.
In realtà RI 1 da
settembre a novembre 2015 ha svolto uno stage con un’occupazione al 60% presso
la __________ finanziato integralmente dall’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 8A).
Perciò la Cassa, basandosi
sul conteggio di settembre 2015, il quale di conseguenza non menzionava nessun
guadagno intermedio, non poteva sapere che l’assicurato a partire dal mese di
dicembre 2015 avrebbe conseguito un guadagno intermedio (cfr. doc. A pag. 3,
doc. 18S).
Infatti dopo un periodo di
3.
mesi, la __________ ha deciso di assumere RI 1 in qualità di informatico ed
assistente al marketing al 60% (cfr. doc. 6). Quindi il ricorrente, sapendo di
conseguire un reddito del lavoro, avrebbe dovuto comunicare questa circostanza
senza indugio alla Cassa.
Il patrocinatore degli
insorgenti sostiene che la Cassa avrebbe violato il suo dovere di attenzione e
diligenza non avendo mai chiesto chiarimenti o approfondimenti riguardo ai
documenti inoltrati assieme alla domanda di assegni familiari. In tale contesto
il patrocinatore fa in particolare riferimento alla disdetta del 30 giugno
2015, ai conteggi di disoccupazione del mese di luglio ed agosto 2015 e
all’estratto conto __________, dal quale risultando due accrediti del 30 luglio
2015, rispettivamente del 28 agosto 2015 da parte della __________ (cfr. doc.
I).
La Cassa non avrebbe
potuto concludere da nessuno di questi documenti che RI 1 esercitava dal 1°
luglio 2015 un’attività dipendente duratura presso la __________, visto che per
settembre non figurava alcun importo. Al contrario, la disdetta e i conteggi di
assicurazione contro la disoccupazione lasciavano piuttosto dedurre che il
signor RI 1 si trovava in una fase di cambiamento della sua vita professionale.
Proprio per questo motivo la legge stabilisce l’obbligo di annunciare e
comunicare per tenere adeguatamente conto di questi cambiamenti e poter di
conseguenza erogare l’ammontare corretto spettante agli assicurati.
A mente di questa Corte la
violazione commessa dagli assicurati configura, pertanto, una negligenza grave,
per cui l’invocata buona fede non deve essere ammessa relativamente al mancato
annuncio dell’esercizio a partire da dicembre 2015 di un’attività lavorativa
presso la __________ di __________ da parte di RI 1.
2.13
Alla luce di quanto sopra
esposto il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su
reclamo della Cassa del 5 aprile 2017.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario quindi
esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr.
consid. 2.6.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti