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Decisione

39.2017.12

Negato d.to a AFI e API computando imp.di fr.52'887 a titolo di rinuncia di reddito da lavoro.In effetti ric.licenziatasi prima di procurarsi altro impiego e senza iscriversi al collocam.Motivi addott

25 settembre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce del chiaro contenuto del Messaggio relativo all’art. 6

cpv. 2 Laps, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2014.54

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti