39.2017.12
Negato d.to a AFI e API computando imp.di fr.52'887 a titolo di rinuncia di reddito da lavoro.In effetti ric.licenziatasi prima di procurarsi altro impiego e senza iscriversi al collocam.Motivi addott
25 settembre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.12-13
dc/sc
Lugano
25 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 2 maggio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del
2 maggio 2017 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 gennaio 2017 con la quale
ha respinto la domanda di assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) e di
assegno di prima infanzia (in seguito: API) inoltrato da RI 1, dopo avere
computato un importo di fr. 52'887.-- a titolo di rinuncia di reddito.
Secondo l’amministrazione,
l’assicurata ha indebitamente rinunciato ad un lavoro che le procurava tale
reddito (fr. 62'400.-- di salario lordo - fr. 9'513.-- di relativi contributi
sociali, cfr. doc. 7) ed ha in particolare rilevato:
" (…) La
signora RI 1 comunica che si è licenziata non per sua propria volontà ma a
seguito di problemi personali e familiari con il marito, il signor __________.
In effetti, lo stesso sospettava un tradimento da parte della signora sul posto
di lavoro. Pertanto, entrambi, a seguito di forte pressione psicologica in
casa, hanno deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era
che la signora lasciasse il suo posto di lavoro. (…)” (Doc. 7)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore sostiene che la rinuncia al reddito del lavoro è avvenuta per
motivi imperativi (ai sensi dell’art. 3a cpv. 1 Reg. Laps) e precisamente per “salvare
la famiglia”.
Il rappresentante
dell’assicurata sottolinea inoltre che l’assicurata ha lasciato il posto di
lavoro dopo 20 anni in quanto intendeva dedicarsi alle sue bambine di quattro e
due anni.
Egli rileva pure che, nell’attesa
della decisione sugli AFI e gli API, sono stati utilizzati i risparmi privati
ed invoca l’applicazione dell’art. 12 Cost. Fed.
Egli chiede, in
conclusione, il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste e di
accogliere la domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 16
giugno 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso precisando che la
questione riguardante il riconoscimento del minimo esistenziale da parte dello
Stato garantita dalla Las esula dalla presente vertenza (cfr. doc. III).
1.4. Dopo avere chiesto il 30
giugno 2017 una congrua proroga del termine di 10 giorni per presentare
ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV e doc. V), avere ottenuto la proroga
fino al 14 luglio 2017 (cfr. doc. VI), il 16 agosto 2017 il patrocinatore
dell’assicurata ha comunicato di “non dover usufruire della notifica di
ulteriori mezzi di prova” (cfr. doc. VII).
In
ordine
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha, a ragione oppure no, negato alla ricorrente il diritto agli API
e agli AFI.
Le pretese fondate sulla legge
sull’assistenza sociale ed in particolare quella relativa alla garanzia del
minimo assistenziale giusta l’art. 12 Cost.fed. (cfr. ad esempio DTF 134 I 65),
non sono oggetto della decisione su reclamo impugnata ed esulano quindi dalla
presente vertenza (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STCA
38.2017.27 del 4 luglio 2017; STCA 42.2017.26-27 del 17 agosto 2017), come
giustamente sottolineato dall’amministrazione.
Nel
merito
2.2. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 46 Laf prevede che:
" Sono
applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
L’art.47 Laf fissa le
seguenti condizioni per poter beneficiare dell’assegno integrativo (AFI):
" 1Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il
cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio
(permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(in seguito: LStr).”
L’art. 52 Laf, prevede che,
in caso di famiglia biparentale, il diritto all’assegno di prima infanzia (API)
è sottoposto alle seguenti condizioni:
" 1I
genitori hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o
la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini
stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di
domicilio (permesso C) ai sensi della LStr;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di riferimento è costituita, oltre che dal
titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi
esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo
parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di
un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della
soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato.”
2.3. Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L'art. 6 Laps così regolamenta
il reddito computabile:
" 1Il
reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione
militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi
giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle
coppie conviventi.
2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato.
3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge.
4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni."
L’art. 3a del Regolamento
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) relativo
alla rinuncia, prevede quanto segue:
" 1Sussiste
rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni
precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori
patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo
legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di
valore equivalente.
2L’importo computabile delle parti di sostanza alle
quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare
dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1°
gennaio 2006.
3Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha
rinunciato sono interamente computati.”
Il Consiglio di Stato, nel
Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso:
" (…)
2.3.2 Rinuncia a redditi
Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6
cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di
persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate
se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Nell.mbito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge
prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di
sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata
giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si
deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha
rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di
diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata
conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve
diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di
10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la
valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta
determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio
dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire
dal 1° gennaio 1990.
Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha
rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento,
dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la
rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato
che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità
di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone
che fanno parte della sua unità di riferimento.
Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei
tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad
utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento
della sua unità di riferimento.
Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra
descritto. (…)”
2.4. Nella presente fattispecie,
dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata, nata nel 1977, ha lavorato
presso il ristorante __________ a __________ dal 1° luglio 2008 con la funzione
di “__________”.
Dal “Certificato di
lavoro” emerge inoltre quanto segue:
" (…)
Il 17 luglio 2000 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2004 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2008 è stata promossa “__________”.
Il 1° gennaio 2011 è stata promossa “__________”.
Nella funzione di __________, la signora RI 1 è stata
principalmente responsabile dei seguenti compiti:
·
__________________________________________________________________________________________
La Signora RI 1 ha eseguito con precisione e con nostra
grande soddisfazione i compiti sopra elencati, contribuendo in modo positivo e
costruttivo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal __________.
Nel contesto del nostro programma di formazione del Management, la
Signora RI 1 è stata ampiamente formata, ciò che ha comportato la frequenza di
diversi corsi sia in Svizzera che in Italia.
Conosciamo la Signora RI 1 quale collaboratrice molto motiva,
interessata, flessibile e con una grande disponibilità. La Signora RI 1 è una
persona con grande spirito di adattabilità, che si ambienta con facilità nel
gruppo e con buone qualità di leadership.
La Signora RI 1 svolge il suo lavoro con la massima serietà ed il
massimo impegno. È puntuale, rispettosa delle regole __________, in special
modo per quanto attiene al QSP&V (Qualità, Servizio, Pulizia e Valore).
Anche nei confronti degli ospiti è molto rispettosa, presta una particolare
attenzione nel farli sentire a proprio agio e ne assicurata la loro fedeltà.”
(Doc. C)
Il 26 maggio 2016 RI 1 ha
disdetto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2016 con uno scritto indirizzato
a __________, nel quale ha rilevato in particolare:
" (…) Questa
mia decisione giunge dopo tanti anni soddisfacenti di servizio prestato per
quest’azienda sia sotto la __________ che per lei, da quando ne ha preso la
gestione nel 2015. Ho provato a trovare un’alternativa a questa presa di
posizione ma a causa di problematiche famigliari non sono riuscita a trovare
un’altra soluzione.
Sono consapevole e dispiaciuta che la tempistica di questa mia
richiesta non è ideale per la sua organizzazione aziendale sia per la posizione
che ricopro che per il periodo di massimo lavoro del ristorante.
Volevo inoltre ringraziarla per la fiducia e la sua
professionalità che mi ha mostrato in questo periodo di collaborazione. (…)”
(Doc. 1)
Tale indicazione figura
pure nel verbale d’audizione del 28 febbraio 2017 sottoscritto anche dagli
assicurati nel quale si evince che:
" (…) La
signora RI 1 comunica che si è licenziata non per sua propria volontà ma a
seguito di problemi personali e familiari con il marito, il signor __________.
In effetti lo stesso sospettava un tradimento da parte della signora sul posto
di lavoro. Pertanto, entrambi, a seguito di forte pressione psicologica in
casa, hanno deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era
che la signora lasciasse il suo posto di lavoro. (…)” (Doc. 7)
Il 10 aprile 2017
l’assicurata ha poi consegnato alla Cassa una dichiarazione del seguente tenore
firmata e confermata da __________, gerente del ristorante __________:
" Io RI 1
dichiaro che non mi sono licenziata per la mia propria volontà ma a seguito di
problemi personali e familiari.
Mio marito __________ sospettava un tradimento da parte mia sul
posto di lavoro.
A causa di forte pressione psicologica sia in casa che al lavoro,
abbiamo deciso che per mantenere l’unità familiare l’unica soluzione era che io
lasciassi il mio posto di lavoro.” (doc. 8b)
Il 4 novembre 2016 __________
ha sottoscritto, insieme alla moglie, una dichiarazione del seguente tenore:
" Io “__________”
dichiaro che dal 01.01.2014 sono senza impiego e mi sono occupato delle nostre
due figlie di 2 e 4 anni e per quel motivo non mi sono iscritto alla
disoccupazione.
Da quando abbiamo preso la decisione che la mia moglie deve
lasciare il lavoro sono alla ricerca di un impiego, e spero di trovarlo prima
possibile.
Mia moglie non si annuncia alla disoccupazione per la semplice
ragione che vuole dedicarsi alle nostre bimbe.” (Doc. 2)
Dopo la conclusione del
rapporto di lavoro RI 1, ha chiesto le prestazioni sociali in questione (cfr.
doc. 5: “… Sono trascorsi quattro mesi dalla nostra domanda per gli assegni
di prima infanzia e abbiamo solo a fine gennaio 2017 ricevuta la vostra
decisione negativa. In questi mesi abbiamo dovuto usare i nostri ultimi
risparmi. …”).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa, ai fini del calcolo
dell’AFI e dell’API ed in applicazione dell’art. 6 cpv. 2 Laps (cfr. consid.
2.3), ha computato il reddito del lavoro al quale l’assicurata ha rinunciato,
dimissionando dal suo posto di lavoro con effetto al 30 settembre 2016.
In particolare,
contrariamente al parere del patrocinatore dell’assicurata, la scelta della famiglia
di rinunciare a un reddito sicuro (peraltro l’unico) prima di essersene
procurato un altro e senza neppure iscriversi per il collocamento, non può
essere posta a carico della collettività degli assicurati.
Secondo questo Tribunale,
l’argomentazione di un “sospetto di tradimento” da parte del marito non è
sufficiente per fare ritenere non più adeguato il mantenimento provvisorio
dell’occupazione in attesa di reperire un altro posto di lavoro e non
costituisce un “motivo imperativo” ai sensi dell’art. 3a cpv. 1 del Regolamento
per non computare il reddito al quale ha rinunciato.
D’altra parte va
evidenziato che, visto il carattere sussidiario delle prestazioni sociali
aventi lo scopo di coprire il costo aggiuntivo del figlio (AFI), rispettivamente
di garantire un reddito minimo alla famiglia (API), compete innanzitutto ai
genitori provvedere al mantenimento dei figli (cfr. art. 276 cpv. 1 CCS), come
giustamente sottolineato dalla Cassa.
Questa soluzione si impone
tanto più se si considera che il marito dell’assicurata, al momento
determinante della decisione su reclamo, non esercitava nessuna attività
lucrativa.
La decisione su reclamo
del 2 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
2.5. Deve ancora essere verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La domanda dell’insorgente
di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di famiglia
è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce del chiaro contenuto del Messaggio relativo all’art. 6
cpv. 2 Laps, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2014.54
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti