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39.2017.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.5. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi

secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.

consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,

l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20

ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79

OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).

2.6. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15

marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.

9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.

269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017

consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno

2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02

del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,

102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p.

cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.7. Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

Considerandi

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.8

Nella presente evenienza la

Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché quest’ultimo le ha

trasmesso il nuovo contratto di lavoro concluso il 22 giugno 2016 e comportante,

dal 1° luglio al 31 agosto 2016, l’aumento della percentuale lavorativa dall’80

al 100% soltanto il 2 agosto 2016 (cfr. doc. A; 8; consid. 1.3.; 1.4.).

L’insorgente, per contro,

sostiene di adempiere il requisito della buona fede in quanto il motivo per il

quale ha inviato la modifica del contratto di lavoro, consegnatagli peraltro

dal datore di lavoro il 30 giugno 2016, il 2 agosto 2016 è da ascrivere al

fatto che ha atteso il conteggio stipendio del mese di luglio 2016 così da

trasmettere insieme i due documenti (cfr. doc. 14; I; consid. 1.5.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1, il 26

ottobre 2015, ha concluso un contratto di impiego con la __________ con un

grado di occupazione dell’80% (cfr. doc. 3).

Con decisione del 27

giugno 2016 la Cassa ha accordato all’assicurato, la cui unità di riferimento è

composta del medesimo, della moglie e di tre figli (nati nel 2011, 2013 e 2015;

cfr. doc. 2c), un assegno integrativo di fr. 689.-- mensili per i mesi da

giugno ad agosto 2016 (cfr. doc. 2). A titolo di reddito da attività dipendente

è stato computato l’importo annuo di fr. 66'414.-- lordi, pari a fr. 5'534.50

al mese (cfr. doc. 2e).

Il 22 giugno 2016 il

ricorrente e la __________ hanno concordato un aumento dell’orario lavorativo

settimanale dall’80 al 100% per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2016. Lo

stipendio annuo lordo ammontava a fr. 69'503.-- (cfr. doc. 3).

Il Direttore della __________,

__________, il 22 dicembre 2016, ha attestato che la modifica del contatto del

22.

giugno 2016 è stata consegnata a RI 1 solamente il 30 giugno 2016, in quanto

ha dovuto essere firmata anche dal Presidente del __________ (cfr. doc. 13).

Il 19 luglio 2016 la __________

ha allestito il conteggio di stipendio del mese di luglio 2016 relativo

all’assicurato (cfr. doc. 3a).

La moglie dell’insorgente,

il 2 agosto 2016 alle ore 00:14, ha trasmesso alla Cassa, tramite messaggio di

posta elettronica, i conteggio di salario dei mesi di giugno e luglio 2015,

unitamente alla modifica del contratto di lavoro che ha comportato l’aumento

della percentuale lavorativa dall’80 al 100% del marito (cfr. doc. 3b).

2.10

Il TCA ritiene, inoltre, utile

ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di

cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,

enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a

notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione

della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Giusta l’art. 10 Reg.Laps,

poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di

almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di

riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure

una variazione della composizione dell’unità di riferimento.

Lo scopo dell’obbligo di

informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo

calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati

e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.

4.1

).

2.11

In concreto va, poi, osservato

che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo di

fr. 689.-- al mese per il periodo giugno – agosto 2016 emessa a favore

dell’insorgente il 27 giugno 2016 è stato espressamente indicato che ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di

riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato

immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in

particolare l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc.

2a).

Pertanto l’assicurato,

dopo aver ricevuto la decisione del 27 giugno 2016 e averla accuratamente

letta, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto

autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.4.), deve essere informata di

ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.

Come visto, del resto, nel

provvedimento del 27 giugno 2016 è chiaramente indicato che l’aumento del

reddito deve essere comunicato.

2.12

Nel caso di specie la famiglia

__________ ha aspettato circa un mese, dal 30 giugno al 2 agosto 2016, prima di

inviare la modifica contrattuale valida per i mesi di luglio e agosto 2016 alla

Cassa.

Il ricorrente ha indicato

che l’attesa era dovuta al fatto di volere spedire, unitamente alla modifica

del contratto di lavoro, anche il certificato di salario del mese di luglio

2016.

(cfr. doc. 14; I).

Tale motivazione risulta

comprensibile - e quindi valida -, visto che il medesimo ha ricevuto la

modifica del contratto il 30 giugno 2016 e che entro qualche settimana gli

sarebbe stato consegnato pure il conteggio di salario di luglio 2016.

Pertanto secondo questo

Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto che un mese di ritardo, alla luce

della ragione addotta per giustificare l’attesa nell’inviare la modifica del

contratto, non appare un lasso di tempo eccessivo, all’assicurato può essere

imputata, per quanto riguarda il mese di luglio 2016, una negligenza

lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.6.) per non

avere informato immediatamente la Cassa in merito all’aumento della percentuale

lavorativa dall’80 al 100% per i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio

2008; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15

aprile 2013, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_398/2013 del 7 giugno 2013).

2.13

Per quanto attiene al mese di agosto

2016, il TCA evidenzia che l’art. 68 Laf prevede che l’assegno integrativo

(così come l’assegno di prima infanzia) viene versato al beneficiario,

all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari.

In casu la comunicazione

alla Cassa dell’aumento della percentuale lavorativa per luglio e agosto 2016

con allegati la modifica del contratto di lavoro del 22 giugno 2016, nonché i

conteggi di salario di giugno e luglio 2016 da parte di __________ ha avuto

luogo il 2 agosto 2016 alle ore 00:14 (cfr. doc. 3b).

Ne discende che l’amministrazione,

il 2 agosto 2016 mattina, dopo aver preso visione del messaggio di posta

elettronica della moglie dell’insorgente, avrebbe potuto bloccare il versamento

dell’assegno integrativo a favore della famiglia __________ e in seguito

ricalcolare l’importo effettivamente spettante alla medesima per il mese di

agosto 2016.

In simili condizioni ai

coniugi __________, per il mese di agosto 2016, non deve essere imputata alcuna

mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona fede (cfr.

STCA 39.2001.53 del 16 aprile 2002).

2.14

Nel caso in esame, perciò,

visto che il ricorrente e la moglie, quando hanno percepito gli assegni

integrativi nei mesi di luglio e agosto 2016, erano in buona fede, il primo

presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo

di fr. 1’378.-- è ossequiato.

L'incarto va, di

conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i

requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.

1'378.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso

di tempo dal 1° luglio al 31 agosto 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su reclamo impugnata è annullata.

2. È riconosciuta la buona

fede dei coniugi __________ per i mesi di luglio e agosto 2016.

Di conseguenza l’incarto è

trasmesso alla Cassa affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave

concernente la restituzione dell’importo di fr. 1’378.- e pronunci una nuova

decisione.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti