39.2017.14
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 agosto 2017Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.14
rs
Lugano
9 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale per gli
assegni familiari (in seguito la Cassa), con decisione del 3 novembre 2016, ha
ordinato a RI 1 e __________ di restituire l’importo di fr. 1'378.-- percepiti
a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° luglio al 31 agosto 2016.
In particolare
l’amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti ai coniugi __________, essendo emerso che la
percentuale lavorativa dell’assicurato dal 1° luglio 2016 era aumentata al 100%
(cfr. doc. 5).
1.2. Il 14 novembre 2016 RI 1 e __________
hanno fatto richiesta di condono della restituzione degli assegni integrativi,
sostenendo, da una parte, di essere stati in buona fede, poiché tutti i
documenti sono sempre stati spediti nei tempi utili e nulla è stato omesso o
nascosto.
Dall’altra, che, tenuto
conto della loro situazione economica familiare, il rimborso costituisce un
onere troppo grave (cfr. doc. 7).
1.3. Con decisione del 19 dicembre
2016 la Cassa ha respinto la domanda di condono dei coniugi __________, in
quanto, non avendo comunicato tempestivamente l’aumento, dal 1° luglio al 31
agosto 2016, della percentuale lavorativa dall’80 al 100% di RI 1 presso la “__________”,
non poteva essere loro riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 8).
1.4. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 (cfr. doc. 10a, 10 e 14), la Cassa, il 23 maggio 2017, ha
emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo
primo provvedimento, non riconoscendo ai coniugi __________ la buona fede.
L’amministrazione, al
riguardo, ha segnatamente rilevato:
" (…)
Occorre innanzitutto precisare che, sulle
decisioni per il diritto agli assegni è menzionato chiaramente ed in grassetto,
l’Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale od
economica, quale ad esempio, l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa,
all’ufficio che ha emanato la decisione (sottolineatura nostra).
Il signor RI 1 comunica di aver trasmesso
alla Cassa il nuovo contratto di lavoro unicamente nel corso del mese di agosto
2016 in quanto aspettava di ricevere il conteggio stipendio relativo al mese di
luglio 2016.
Con decisione 27 giugno 2016 la Cassa ha
emesso le decisioni di accoglimento dell’AFI, risp. il rifiuto dell’assegno di
prima infanzia (API), valide dal 1° giugno 2016 al 31 agosto 2016 tenendo in
considerazione un reddito lordo annuo da attività lavorativa del reclamante di
CHF 66'414.--.
Si osserva che al momento dell’emanazione
delle citate decisioni, il signor RI 1 svolgeva la sua attività lavorativa
nella percentuale dell’80%.
La Cassa conferma che è venuta a conoscenza
del nuovo contratto di lavoro del reclamante, a seguito della modifica della
percentuale lavorativa dall’80% al 100% c/o __________, unicamente in data 2
agosto 2016 (modifica stipulata in data 22 giugno 2016 – decorrenza del 1°
luglio 2016 al 31 agosto 2016).
In simili condizioni, nuovamente la buona
fede del signor RI 1 – intesa quale presupposto necessario per poter ottenere
il condono della prestazione chiesta in restituzione – deve essere esclusa. (…)”
(Doc. A)
1.5. L’assicurato, il 1° giugno 2016,
ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo del 23
maggio 2017, chiedendo l’accoglimento della domanda di condono.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto:
" (…)
Sono cosciente di aver commesso un errore
ma è proprio qui che entra in gioco la buona fede, poiché ho ingenuamente
pensato che fosse più pratico per tutti fare un unico invio contenente la
modifica contrattuale ed il conteggio stipendio. A riprova della mia buona fede
ho commesso lo stesso errore il mese di settembre 2016 quando ho aspettato la
fine del mese per inviare l’ulteriore modifica temporanea e il conteggio
stipendio.
Ulteriore prova della mia buona fede e
buona volontà è l’impegno profuso in questi anni, ed oggi ancora, per uscire
dalla situazione di indigenza economica. Da uno stipendio iniziale di 3500.-
CHF lordi nel 2011 sono arrivato attualmente a guadagnare uno stipendio lordo
di circa 5200.- CHF, il che mi ha permesso di non dover più richiedere
l’assegno familiare integrativo e, finalmente, riuscire a mantenere seppure con
qualche difficoltà, mia moglie e i miei tre figli. A settembre 2017 inizierò,
parallelamente all’attività professionale, un bachelor in __________ alla __________
per garantire in futuro maggiore sicurezza economica alla mia famiglia. (…)”
(Doc. I)
1.6. Nella risposta di causa del
16 giugno 2017 la Cassa si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie
conclusioni e ha postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato al ricorrente il condono della
restituzione dell’importo di fr. 1'378.- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° luglio al 31 agosto 2016.
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
Il nuovo art. 47 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce come segue le condizioni per potere
beneficiare dell’assegno integrativo:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i
genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al
padre.
3Se almeno uno dei
membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della
soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello
che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini
stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il
possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
Ai sensi, poi dell’art. 49
Laf, afferente all’importo massimo dell’assegno:
" L'importo
massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite
dalla Laps. (cpv. 1)
Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)"
Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf
è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:
" 1L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.2. Ai sensi dell’art. 46 Laf
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l’art. 27 Laps,
relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.3. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali qualsiasi cambiamento importante per il diritto alle prestazioni
sociali."
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.4. Per
quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps
sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.5. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi
secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr.
consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti,
l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l'insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 pag. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è, infatti, oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (WIDMER, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, p. 125-27; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20
ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito dall'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss. CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2° frase LAVS e art. 79
OAVS; VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).
2.6. Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15
marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr.
9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.
269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF
9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017
consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno
2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02
del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;
Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,
102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, p.
cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.7. Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
Considerandi
finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della
particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.8
Nella presente evenienza la
Cassa ha negato la buona fede dell’assicurato, poiché quest’ultimo le ha
trasmesso il nuovo contratto di lavoro concluso il 22 giugno 2016 e comportante,
dal 1° luglio al 31 agosto 2016, l’aumento della percentuale lavorativa dall’80
al 100% soltanto il 2 agosto 2016 (cfr. doc. A; 8; consid. 1.3.; 1.4.).
L’insorgente, per contro,
sostiene di adempiere il requisito della buona fede in quanto il motivo per il
quale ha inviato la modifica del contratto di lavoro, consegnatagli peraltro
dal datore di lavoro il 30 giugno 2016, il 2 agosto 2016 è da ascrivere al
fatto che ha atteso il conteggio stipendio del mese di luglio 2016 così da
trasmettere insieme i due documenti (cfr. doc. 14; I; consid. 1.5.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che RI 1, il 26
ottobre 2015, ha concluso un contratto di impiego con la __________ con un
grado di occupazione dell’80% (cfr. doc. 3).
Con decisione del 27
giugno 2016 la Cassa ha accordato all’assicurato, la cui unità di riferimento è
composta del medesimo, della moglie e di tre figli (nati nel 2011, 2013 e 2015;
cfr. doc. 2c), un assegno integrativo di fr. 689.-- mensili per i mesi da
giugno ad agosto 2016 (cfr. doc. 2). A titolo di reddito da attività dipendente
è stato computato l’importo annuo di fr. 66'414.-- lordi, pari a fr. 5'534.50
al mese (cfr. doc. 2e).
Il 22 giugno 2016 il
ricorrente e la __________ hanno concordato un aumento dell’orario lavorativo
settimanale dall’80 al 100% per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2016. Lo
stipendio annuo lordo ammontava a fr. 69'503.-- (cfr. doc. 3).
Il Direttore della __________,
__________, il 22 dicembre 2016, ha attestato che la modifica del contatto del
22.
giugno 2016 è stata consegnata a RI 1 solamente il 30 giugno 2016, in quanto
ha dovuto essere firmata anche dal Presidente del __________ (cfr. doc. 13).
Il 19 luglio 2016 la __________
ha allestito il conteggio di stipendio del mese di luglio 2016 relativo
all’assicurato (cfr. doc. 3a).
La moglie dell’insorgente,
il 2 agosto 2016 alle ore 00:14, ha trasmesso alla Cassa, tramite messaggio di
posta elettronica, i conteggio di salario dei mesi di giugno e luglio 2015,
unitamente alla modifica del contratto di lavoro che ha comportato l’aumento
della percentuale lavorativa dall’80 al 100% del marito (cfr. doc. 3b).
2.10
Il TCA ritiene, inoltre, utile
ricordare che l’art. 30 cpv. 1 Laps, relativo alla notificazione in caso di
cambiamento delle condizioni e applicabile in virtù di cui all’art. 46 Laf,
enuncia che le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a
notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione
della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Giusta l’art. 10 Reg.Laps,
poi, è considerato cambiamento rilevante un cambiamento pari ad un importo di
almeno fr. 1'200.-- annui del reddito disponibile residuale dell’unità di
riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente oppure
una variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Lo scopo dell’obbligo di
informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un nuovo
calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati
e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid.
4.1
).
2.11
In concreto va, poi, osservato
che nella decisione concernente il riconoscimento di un assegno integrativo di
fr. 689.-- al mese per il periodo giugno – agosto 2016 emessa a favore
dell’insorgente il 27 giugno 2016 è stato espressamente indicato che ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di
riferimento indicati nella tabella di calcolo doveva essere annunciato
immediatamente all’ufficio che ha emanato il provvedimento in questione, in
particolare l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (cfr. doc.
2a).
Pertanto l’assicurato,
dopo aver ricevuto la decisione del 27 giugno 2016 e averla accuratamente
letta, poteva e doveva essere al corrente del fatto che la Cassa in quanto
autorità competente (cfr. art. 72 Laf; consid. 2.4.), deve essere informata di
ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all’assegno.
Come visto, del resto, nel
provvedimento del 27 giugno 2016 è chiaramente indicato che l’aumento del
reddito deve essere comunicato.
2.12
Nel caso di specie la famiglia
__________ ha aspettato circa un mese, dal 30 giugno al 2 agosto 2016, prima di
inviare la modifica contrattuale valida per i mesi di luglio e agosto 2016 alla
Cassa.
Il ricorrente ha indicato
che l’attesa era dovuta al fatto di volere spedire, unitamente alla modifica
del contratto di lavoro, anche il certificato di salario del mese di luglio
2016.
(cfr. doc. 14; I).
Tale motivazione risulta
comprensibile - e quindi valida -, visto che il medesimo ha ricevuto la
modifica del contratto il 30 giugno 2016 e che entro qualche settimana gli
sarebbe stato consegnato pure il conteggio di salario di luglio 2016.
Pertanto secondo questo
Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto che un mese di ritardo, alla luce
della ragione addotta per giustificare l’attesa nell’inviare la modifica del
contratto, non appare un lasso di tempo eccessivo, all’assicurato può essere
imputata, per quanto riguarda il mese di luglio 2016, una negligenza
lieve (non sufficiente per negargli la buona fede, cfr. consid. 2.6.) per non
avere informato immediatamente la Cassa in merito all’aumento della percentuale
lavorativa dall’80 al 100% per i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. STF
9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid. 4.7.; STF 8C_383/2007 del 15 luglio
2008; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.14; STCA 39.2012.10 del 15
aprile 2013, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_398/2013 del 7 giugno 2013).
2.13
Per quanto attiene al mese di agosto
2016, il TCA evidenzia che l’art. 68 Laf prevede che l’assegno integrativo
(così come l’assegno di prima infanzia) viene versato al beneficiario,
all’inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari.
In casu la comunicazione
alla Cassa dell’aumento della percentuale lavorativa per luglio e agosto 2016
con allegati la modifica del contratto di lavoro del 22 giugno 2016, nonché i
conteggi di salario di giugno e luglio 2016 da parte di __________ ha avuto
luogo il 2 agosto 2016 alle ore 00:14 (cfr. doc. 3b).
Ne discende che l’amministrazione,
il 2 agosto 2016 mattina, dopo aver preso visione del messaggio di posta
elettronica della moglie dell’insorgente, avrebbe potuto bloccare il versamento
dell’assegno integrativo a favore della famiglia __________ e in seguito
ricalcolare l’importo effettivamente spettante alla medesima per il mese di
agosto 2016.
In simili condizioni ai
coniugi __________, per il mese di agosto 2016, non deve essere imputata alcuna
mancanza e, di conseguenza, deve essere loro riconosciuta la buona fede (cfr.
STCA 39.2001.53 del 16 aprile 2002).
2.14
Nel caso in esame, perciò,
visto che il ricorrente e la moglie, quando hanno percepito gli assegni
integrativi nei mesi di luglio e agosto 2016, erano in buona fede, il primo
presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo
di fr. 1’378.-- è ossequiato.
L'incarto va, di
conseguenza, trasmesso alla Cassa affinché esamini se sono rispettati i
requisiti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr.
1'378.--, corrispondente agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso
di tempo dal 1° luglio al 31 agosto 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. È riconosciuta la buona
fede dei coniugi __________ per i mesi di luglio e agosto 2016.
Di conseguenza l’incarto è
trasmesso alla Cassa affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave
concernente la restituzione dell’importo di fr. 1’378.- e pronunci una nuova
decisione.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti