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Decisione

39.2017.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art. 6 Laps regolamenta

il reddito computabile:

" Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi

ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le

rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare

federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,

CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF

2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

(cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della

presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni. (cpv. 4)

La spesa computabile è,

invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell’art. 8 Laps:

" La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli

interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i

versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme

riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente

o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo

pilastro;

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento

della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio

medio di riferimento;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le

spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo

dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di

3000 fr.;

b) per i

debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo

effettivo degli interessi. (cpv. 2)”

L’art. 9 Laps riguarda la

spesa per l’alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte da una persona: sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte da due persone sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per

i coniugi

c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte da più di due sulle prestazioni

complementari

persone: all’AVS/AI per i

coniugi maggiorati

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota

parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è

di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e

le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

2.4. Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio

di Stato ha proposto la seguente modifica:

" Adeguamento

delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e

estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia

L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la modifica

delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per

l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno

familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di

sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia

necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle

prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro

supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo

per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per

la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e

variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.

Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una

famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,

segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).

Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte

di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di

vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste

dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è

applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità

straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e

assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito

disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento

differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,

in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza

attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è

rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le

PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è

differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di

intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e

di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto

quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di

base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a

partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di

mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia

per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo

dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10

cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento

determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista

mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a

partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più

marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione

inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza

attuale.

Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente

superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza

sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi

all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DIMENSIONE

UR

Attuali

soglie di intervento 2016 (fr./anno)

Attuale

scala di equivalenza

Nuove

soglie di intervento 2017 (fr./anno)

Nuova

scala di equivalenza

Differenza

2016-2017 (fr./anno)

1

17 441

1,00

17 441

1,00

0

Considerandi

2.

26.

161

1,50

26.

032

1,49

-129

3.

35.

312

2,03

32.

434

1,86

-2 878

4.

44.

462

2,55

37.

330

2,14

-7 132

5.

50.

561

2,90

42.

209

2,42

-8 352

6.

56.

661

3,25

47.

087

2,70

-9 574

7.

59.

711

3,42

51.

966

2,98

-7 745

Per ogni

membro supple-mentare

3.

050

0,17

4.

879

0,28

1.

829

L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del

quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso

momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso

dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale

normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle

prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente

nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere

rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno

essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che

consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in

termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,

rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio

di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale

art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di

assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie

d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con

il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di

assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle

prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf,

prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli,

e meglio:

Numero di figli

Massimale per figlio

in fr. (all’anno)

1.

figlio

9’150

2.

figlio

9’150

3.

figlio

6’100

4.

figlio

6’100

Ogni ulteriore figlio

3’050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di

disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli

importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di

Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il

Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di

prima infanzia.”

Il 20 settembre 2016 il

Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.

10.

Laps:

" 1.

La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde

alla somma di

a) per il titolare

del diritto: fr. 17’441.--;

b) per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c) per la seconda

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 6'402.--;

d) per la terza

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e) per la quarta e

ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

3Abrogato.”

L’entrata in vigore è

stata fissata al 1° gennaio 2017.

La modifica legislativa è

stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio

Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una

partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che per

stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile,

la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5

del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).

Nella presente fattispecie

la Cassa con decisione su reclamo del 23 maggio 2017 ha accordato

all’assicurato, a far tempo dal mese di aprile 2017, un assegno integrativo di

fr. 346.-- (cfr. consid. 1.1., doc. A1, 4).

Il ricorrente ha, in

sostanza, contestato l’importo del reddito da attività dipendente di __________

computato nel calcolo del reddito computabile Laps (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Come sopra esposto (cfr.

consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha

diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile

residuale.

Infatti il diritto alle

prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile

residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle

prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non

raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

L’art. 21 Laps, contenuto

nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo,

per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps,

alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un

cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26;

Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).

Tale disposto è stato,

però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221

del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

È invece stato introdotto

l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento

dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati

già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso

(cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps,

pag. 12).

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità

di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Alla luce di quanto

esposto, l’amministrazione per definire il reddito disponibile residuale

dell’assicurato per il periodo a partire dal mese di aprile 2017 rettamente si

è basata sulle condizioni economiche dell’unità di riferimento relative al

primo trimestre del 2017.

Il certificato di salario prodotto dall’assicurato con il reclamo

si riferisce all’anno 2016 (cfr. doc. 5b) e non può essere preso in

considerazione per il calcolo dell’AFI mensile a far tempo del mese di aprile

2017.

In primo luogo perché sono

intervenuti dei cambiamenti nella situazione personale ed economica della

moglie del ricorrente rispetto all’anno 2016. In effetti, nel mese di febbraio

2017, __________ ha ricevuto una comunicazione che il suo salario orario è

aumentato da fr. 28.40 a fr. 28.95, comprensivo della tredicesima mensilità e

dell’indennità di vacanza pari all’8.33% a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr.

doc. 3).

In secondo luogo, il

calcolo dell’AFI mensile viene effettuato tenendo conto del reddito mensile

relativo al periodo per il quale è chiesto l’AFI, in casu da aprile 2017,

riportato su base annua, in particolare per i casi come questo dove vi sono

modifiche di stipendio durante l’anno.

Invece il certificato di

salario del 2016 di __________ riporta il reddito annuo complessivo da gennaio

a dicembre 2016 includendo pure i mesi in cui ha percepito uno stipendio

nettamente inferiore.

Viste le modifiche di

salario della moglie del ricorrente durante l’anno a seguito del periodo di

chiusura delle scuole, la famiglia __________ potrà, se del caso, chiedere il

ricalcolo dell’AFI per i mesi in cui il proprio reddito diminuisce.

Per quanto riguarda, più

specificatamente, il periodo a partire da aprile 2017 la Cassa, per stabilire

l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo a partire

da aprile 2017, ha sommato gli stipendi mensili di gennaio (fr. 2'193.20; cfr.

doc. 3a), di febbraio (fr. 3'373.60; cfr. doc. 3b) e di marzo 2017 (fr.

2'551.80; cfr. doc. 3c), conseguiti da __________ in qualità di aiuto

inserviente della scuola dell’infanzia presso il Comune di __________ (cfr.

doc. 5e - 5h), ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 8'118.60. Il suo

reddito è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base

annua come segue:

fr.

2'193.20 + fr. 3'373.60 + fr. 2'551.80) / 3 x 12 =

fr.

32'474.-- (cfr. doc. A1)

Al totale di fr. 32’474.--

devono essere aggiunti fr. 2'400.-- annui, pari a fr. 200.-- mensili, percepiti

a titolo di assegni familiari per la figlia __________, nata il __________ 2008

(cfr. doc. A1; 3a - c).

In conclusione, il reddito

di __________ ammonta a fr 34'874.--, come rettamente stabilito dalla Cassa

nella decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1).

All’importo di fr. 38'874.--

va infine sommato il reddito da titoli e capitali di fr. 6.--, voce rimasta

incontestata. Pertanto, il reddito globale determinante per stabilire

l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante all’insorgente a

decorrere dal mese di aprile 2017 corrisponde, quindi, a fr. 34'880.--, come

emerge dal calcolo della Cassa di cui alla decisione su reclamo (cfr. doc. A1).

2.6

L’insorgente contesta in

particolare il reddito computato siccome nel periodo dove le scuole sono chiuse

sua moglie percepisce un salario ridotto e nel mese di luglio-agosto quasi

nulla (cfr. doc. I).

Al riguardo, il TCA

ricorda che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso:

il 23 maggio 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.

3.1.2

; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I

525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

Il TCA sottolinea inoltre

che per i mesi in cui la moglie del ricorrente non dovesse svolgere l’attività,

l’insorgente potrà chiedere alla Cassa il ricalcolo del diritto, previa

dichiarazione del datore di lavoro. Ciò è già stato precisato dalla Cassa con

la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1 pag. 5).

2.7

Alla luce di tutto quanto esposto,

ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate altre voci

dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli

assegni integrativi, il ricorso di RI 1 deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti