39.2017.15
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31 agosto 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.15
KE/sc
Lugano
31 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione
su reclamo del 23 maggio 2017, ha parzialmente accolto il reclamo
tempestivamente interposto in data 24 aprile 2017 (cfr. doc. 2) da RI 1 contro
la decisione del 3 aprile 2017 (cfr. doc. 1). Il diritto all’assegno familiare
integrativo (in seguito: AFI) a decorrere dal 1° aprile 2017 è stato aumentato
da fr. 236.-- a fr. 346.-- mensili (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha così
motivato il proprio provvedimento:
" (…)
Nel caso concreto, l’unità di riferimento del reclamante è
composta da tre persone, e meglio RI 1 (responsabile), __________ (coniuge) e __________
(figlia).
La soglia di accesso annua è così di CHF 32'434.--, e meglio
conformemente al seguente calcolo: CHF 17'441.-- + CHF 8'591.-- + CHF 6'402.--.
Anche ad una seconda analisi, il calcolo operato e il nuovo
importo di diritto a titolo di AFI si rivelano quindi essere corretti.
Per quanto concerne il reddito da attività dipendente, rileviamo
che la signora __________ svolge un’attività quale dipendente c/o __________ di
__________. A decorrere dal 1° gennaio 2017, lo stipendio orario lordo è
aumentato da CHF 28.40 a CHF 28.95 comprensivo della tredicesima e
dell’indennità vacanze.
Nel presente caso, a seguito dell’aumento del salario orario
lordo, la Cassa, onde poter accertare un reddito del lavoro il più possibile
oggettivo-reale, ritiene opportuno basarsi sulla media salariale considerando i
conteggi stipendio dal 1° gennaio 207 (recte: 2017).
Pertanto, la Cassa ha provveduto a ricalcolare il reddito annuo
tenendo in considerazione i conteggi stipendio dei mesi da gennaio 2017 a marzo
2017 [(CHF 2'193.20 + CHF 3'373.60 + CHF 2'551.80: 3) x 12 = CHF 32'474.-- ],
in aggiunta l’assegno figli annuo a favore di __________ di CHF 2'400.-- per un
totale di fr. 34'874.--; le relative deduzioni AVS/AI/IPG/AD/AINP e il II°
pilastro sono state considerate quali spese e più precisamente per un importo
di CHF 3'506.-- annui.
A seguito della modifica apportata, ne consegue che, dal 1° aprile
2017, il diritto all’AFI è di CHF 346.-- mensili.
(…)
In merito all’attività lavorativa della signora __________, la
Cassa rileva che la stessa svolge l’attività lucrativa c/o __________ di __________
quale aiuto inserviente presso la scuola dell’infanzia; la Cassa fa osservare
che il reddito del lavoro, durante i mesi di attività, come già indicato, è
rapportato su base annua (12 mesi).
A titolo abbondanziale, la Cassa precisa che per i mesi in cui
l’attività lavorativa della signora __________ non viene svolta, il reclamante
può chiedere alla Cassa (previa dichiarazione del datore di lavoro) il
ricalcolo del diritto.” (cfr. doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
reclamo l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è
così espresso:
" (…)
Come ho cercato di far notare a Bellinzona mia moglie nei periodi
dove le __________ sono chiuse percepisce uno stipendio ridotto o come nel mese
di luglio-agosto quasi nullo.
Sicuramente non raggiunge i fr. 34'880.-- / anno come intendono
sostenere presso Bellinzona.
(…)
La cassa ha provveduto al ricalcolo basandosi su 3 mesi : 3 x 12
ma non ha tenuto conto che nel periodo dove le scuole sono chiuse mia moglie
deve prendersi vacanza senza stipendio per mancanza di lavoro e quindi il
reddito computabile LAPS non raggiungerà mai ai fr. 34'880.-- / anno.
Come potete constatare dal certificato di salario 2016 risulta una
rendita di fr. 28'413.-- / anno e sicuramente anche se ha ottenuto un aumento
di fr. 0.55 / ora (ca. fr. 561.-- / anno) a partire da gennaio 2017 mi sembra
sempre eccessivo il loro calcolo della nostra rendita.
(…)
In conclusione secondo un mio calcolo (…) avrei diritto ad un
assegno integrativo di fr. 571.-- / mese visto che il loro calcolo è basato su
12 mesi ma mia moglie purtroppo svolge solo 11 mesi.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 16
giugno 2017 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso ed osserva:
" (…)
Ora, visto che l’oggetto della presente procedura è la definizione
del reddito computato a contare dal 1° aprile 2017, la Cassa sottolinea che gli
assegni sono sì riconosciuti su base annua, ma è altrettanto vero che ogni
cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente
stabilisce un diritto riportando i dati concreti disponibili su scala annuale.
Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull’arco
di un medesimo anno, possono così esservi delle differenze sull’importo di
diritto.” (cfr. doc. III pag. 2).
1.4. Con osservazioni del 22
giugno 2017 il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro di
__________ (cfr. doc. V e B).
1.5. La Cassa, il 6 luglio 2017,
ha osservato che dallo scritto del 22 giugno 2017 del ricorrente non emergono
nuovi fatti che permettono di scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione
(cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli
assegni integrativi spettanti all’assicurato a decorrere dal mese di aprile
2017, abbia computato l’importo di fr. 34'874.-- quale reddito da attività
dipendente di __________.
Gli altri elementi del
conteggio risultano, infatti, incontestati.
Va dapprima segnalato che
il 1° gennaio 2017 sono entrate delle modifiche della Legge sugli assegni di
famiglia (cfr. FU 76/2016 del 23 settembre 2016 pag. 8469 segg.; BU 47/2016
dell’11 novembre 2016 pag. 444 segg.) e il 1° giugno 2015 sono entrate delle
modifiche della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (cfr. FU 16/2015 del 27 febbraio 2015 pag. 1764 segg.; BU 18/2015 del
21 aprile 2015 pag. 194 segg.).
2.2. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita
un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)
è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai
sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:
LStr). (cpv. 4)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di
cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la
copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a
carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di
cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso viene determinato
tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente
al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina
Fatti
i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi
ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare
federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,
CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF
2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4)
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell’art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli
interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i
versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. e LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio
medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le
spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo
dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di
3000 fr.;
b) per i
debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo
effettivo degli interessi. (cpv. 2)”
L’art. 9 Laps riguarda la
spesa per l’alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte da due persone sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per
i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte da più di due sulle prestazioni
complementari
persone: all’AVS/AI per i
coniugi maggiorati
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota
parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è
di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e
le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
2.4. Per quel che riguarda la
soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio
di Stato ha proposto la seguente modifica:
" Adeguamento
delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e
estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia
L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la modifica
delle scale di equivalenza
Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per
l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno
familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di
sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia
necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle
prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro
supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo
per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per
la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e
variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.
Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una
famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,
segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).
Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte
di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di
vita.
La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste
dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è
applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità
straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e
assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito
disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).
Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento
differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,
in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza
attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è
rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.
L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le
PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è
differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di
intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e
di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto
quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di
base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a
partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di
mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia
per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo
dei figli.
Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10
cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.
La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento
determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista
mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a
partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più
marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione
inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza
attuale.
Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente
superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza
sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi
all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.
DIMENSIONE
UR
Attuali
soglie di intervento 2016 (fr./anno)
Attuale
scala di equivalenza
Nuove
soglie di intervento 2017 (fr./anno)
Nuova
scala di equivalenza
Differenza
2016-2017 (fr./anno)
1
17 441
1,00
17 441
1,00
0
Considerandi
2.
26.
161
1,50
26.
032
1,49
-129
3.
35.
312
2,03
32.
434
1,86
-2 878
4.
44.
462
2,55
37.
330
2,14
-7 132
5.
50.
561
2,90
42.
209
2,42
-8 352
6.
56.
661
3,25
47.
087
2,70
-9 574
7.
59.
711
3,42
51.
966
2,98
-7 745
Per ogni
membro supple-mentare
3.
050
0,17
4.
879
0,28
1.
829
L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del
quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso
momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso
dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale
normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle
prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente
nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.
Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere
rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno
essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che
consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in
termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,
rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio
di Stato.
Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale
art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di
assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie
d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con
il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di
assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle
prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf,
prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli,
e meglio:
Numero di figli
Massimale per figlio
in fr. (all’anno)
1.
figlio
9’150
2.
figlio
9’150
3.
figlio
6’100
4.
figlio
6’100
Ogni ulteriore figlio
3’050
Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di
disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli
importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di
Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.
Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il
Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di
prima infanzia.”
Il 20 settembre 2016 il
Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.
10.
Laps:
" 1.
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:
Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde
alla somma di
a) per il titolare
del diritto: fr. 17’441.--;
b) per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c) per la seconda
persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d) per la terza
persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e) per la quarta e
ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le
soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.
3Abrogato.”
L’entrata in vigore è
stata fissata al 1° gennaio 2017.
La modifica legislativa è
stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio
Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una
partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che per
stabilire il diritto di un’unità di riferimento all’assegno integrativo e
all’assegno di prima infanzia, la soglia di intervento nonché il reddito computabile,
la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2010.4-5
del 15 settembre 2010, peraltro menzionata dalla Cassa nella risposta).
Nella presente fattispecie
la Cassa con decisione su reclamo del 23 maggio 2017 ha accordato
all’assicurato, a far tempo dal mese di aprile 2017, un assegno integrativo di
fr. 346.-- (cfr. consid. 1.1., doc. A1, 4).
Il ricorrente ha, in
sostanza, contestato l’importo del reddito da attività dipendente di __________
computato nel calcolo del reddito computabile Laps (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Come sopra esposto (cfr.
consid. 2. 3.), per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo a cui ha
diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito il reddito disponibile
residuale.
Infatti il diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile
residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle
prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non
raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
L’art. 21 Laps, contenuto
nel progetto di legge e adottato dal Gran Consiglio, permetteva di far capo,
per il calcolo del reddito disponibile residuale di tutte le prestazioni Laps,
alla più recente notifica di tassazione, tuttavia solo se non vi era stato un
cambiamento importante e durevole del reddito dell’unità di riferimento (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 26;
Rapporto sui messaggi n. 4773 e 4773A del 4 aprile 2000 pag. 12).
Tale disposto è stato,
però, abrogato prima dell’entrata in vigore della legge (cfr. Messaggio n. 5221
del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
È invece stato introdotto
l’art. 10a Laps, ai sensi del quale la situazione finanziaria al momento
dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata. I dati
già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso
(cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps,
pag. 12).
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità
di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Alla luce di quanto
esposto, l’amministrazione per definire il reddito disponibile residuale
dell’assicurato per il periodo a partire dal mese di aprile 2017 rettamente si
è basata sulle condizioni economiche dell’unità di riferimento relative al
primo trimestre del 2017.
Il certificato di salario prodotto dall’assicurato con il reclamo
si riferisce all’anno 2016 (cfr. doc. 5b) e non può essere preso in
considerazione per il calcolo dell’AFI mensile a far tempo del mese di aprile
2017.
In primo luogo perché sono
intervenuti dei cambiamenti nella situazione personale ed economica della
moglie del ricorrente rispetto all’anno 2016. In effetti, nel mese di febbraio
2017, __________ ha ricevuto una comunicazione che il suo salario orario è
aumentato da fr. 28.40 a fr. 28.95, comprensivo della tredicesima mensilità e
dell’indennità di vacanza pari all’8.33% a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr.
doc. 3).
In secondo luogo, il
calcolo dell’AFI mensile viene effettuato tenendo conto del reddito mensile
relativo al periodo per il quale è chiesto l’AFI, in casu da aprile 2017,
riportato su base annua, in particolare per i casi come questo dove vi sono
modifiche di stipendio durante l’anno.
Invece il certificato di
salario del 2016 di __________ riporta il reddito annuo complessivo da gennaio
a dicembre 2016 includendo pure i mesi in cui ha percepito uno stipendio
nettamente inferiore.
Viste le modifiche di
salario della moglie del ricorrente durante l’anno a seguito del periodo di
chiusura delle scuole, la famiglia __________ potrà, se del caso, chiedere il
ricalcolo dell’AFI per i mesi in cui il proprio reddito diminuisce.
Per quanto riguarda, più
specificatamente, il periodo a partire da aprile 2017 la Cassa, per stabilire
l’importo annuo da conteggiare nei nuovi calcoli relativi al periodo a partire
da aprile 2017, ha sommato gli stipendi mensili di gennaio (fr. 2'193.20; cfr.
doc. 3a), di febbraio (fr. 3'373.60; cfr. doc. 3b) e di marzo 2017 (fr.
2'551.80; cfr. doc. 3c), conseguiti da __________ in qualità di aiuto
inserviente della scuola dell’infanzia presso il Comune di __________ (cfr.
doc. 5e - 5h), ottenendo l’ammontare complessivo di fr. 8'118.60. Il suo
reddito è in seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base
annua come segue:
fr.
2'193.20 + fr. 3'373.60 + fr. 2'551.80) / 3 x 12 =
fr.
32'474.-- (cfr. doc. A1)
Al totale di fr. 32’474.--
devono essere aggiunti fr. 2'400.-- annui, pari a fr. 200.-- mensili, percepiti
a titolo di assegni familiari per la figlia __________, nata il __________ 2008
(cfr. doc. A1; 3a - c).
In conclusione, il reddito
di __________ ammonta a fr 34'874.--, come rettamente stabilito dalla Cassa
nella decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1).
All’importo di fr. 38'874.--
va infine sommato il reddito da titoli e capitali di fr. 6.--, voce rimasta
incontestata. Pertanto, il reddito globale determinante per stabilire
l’ammontare dell’assegno integrativo effettivamente spettante all’insorgente a
decorrere dal mese di aprile 2017 corrisponde, quindi, a fr. 34'880.--, come
emerge dal calcolo della Cassa di cui alla decisione su reclamo (cfr. doc. A1).
2.6
L’insorgente contesta in
particolare il reddito computato siccome nel periodo dove le scuole sono chiuse
sua moglie percepisce un salario ridotto e nel mese di luglio-agosto quasi
nulla (cfr. doc. I).
Al riguardo, il TCA
ricorda che è la data della decisione su reclamo impugnata (nel presente caso:
il 23 maggio 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid.
3.1.2
; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I
525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Il TCA sottolinea inoltre
che per i mesi in cui la moglie del ricorrente non dovesse svolgere l’attività,
l’insorgente potrà chiedere alla Cassa il ricalcolo del diritto, previa
dichiarazione del datore di lavoro. Ciò è già stato precisato dalla Cassa con
la decisione su reclamo del 23 maggio 2017 (cfr. doc. A1 pag. 5).
2.7
Alla luce di tutto quanto esposto,
ritenuto che, ad eccezione del reddito, non sono state contestate altre voci
dei nuovi calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli
assegni integrativi, il ricorso di RI 1 deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti