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Decisione

39.2017.16

AFI e API. Comunicazione di attività lavoratva. Ordine di restituzione della parte percepita indebitamente

7 maggio 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art. 6 Laps regolamenta

il reddito computabile:

" Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le

rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare

federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,

CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF

2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente

facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le

entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)”.

La spesa computabile è,

invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell’art. 8 Laps:

" La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli interessi

maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i versamenti,

premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute

della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT

versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o

dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo

pilastro;

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento

della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio

medio di riferimento;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese

e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000

fr.;

b) per i debiti

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)”

L’art.

9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte

da una persona: sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte

da due persone sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di riferimento importo

riconosciuto

composte

da più di due dalla legislazione sulle prestazioni

persone: complementari

all’AVS/AI per i coniugi

maggiorati

del 20% cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota

parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è

di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e

le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

2.5. Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio

di Stato ha proposto la seguente modifica:

" Adeguamento

delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e

estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia.

L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la

modifica delle scale di equivalenza.

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per

l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno

familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di

sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia

necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle

prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro

supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo

per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per

la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e

variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.

Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una

famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,

segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).

Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte

di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di

vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste

dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è

applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità

straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e

assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito

disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento

differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,

in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza

attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è

rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le

PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è

differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di

intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e

di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto

quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di

base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a

partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di

mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia

per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo

dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10

cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps. La

tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla

modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il

valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di

riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di

riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei

membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale.

Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente

superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza

sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi

all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DIMENSIONE Attuali soglie

di Attuale Nuove soglie di Nuova Differenza

UR intervento

2016 scala di intervento 2017 scala di 2016-17

(fr./anno) equivalenza (fr./l’anno)

equivalenza (fr./l’anno)

1 17

441 1,00 17 441 1,00

0

Considerandi

2.

26

161.

1,50 26 032

1,49 -129

3.

35

312.

2,03 32 434

1,86 -2 878

4.

44

462.

2,55 37 330

2,14 -7 132

5.

50

561.

2,90 42 209

2,42 -8 352

6.

56

661.

3,25 47 087

2,70 -9 574

7.

59

711.

3,42 51 966

2,98 -7 745

Per ogni

membro

3050.

0,17 4’879

0,28 1’829

supplementare

L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del

quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso

momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso dall’autorità

federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per

evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni

complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps

stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere

rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno

essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che

consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in

termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,

rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio

di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale

art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di

assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie

d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con

il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di

assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle

prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf,

prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli,

e meglio:

Numero di figli Massimale

per figlio

in

fr. (all’anno)

1.

figlio 9’150

2.

figlio 9’150

3.

figlio 6’100

4.

figlio 6’100

Ogni ulteriore figlio 3’050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di

disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli

importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di

Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il

Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di

prima infanzia.”

Il 20 settembre 2016 il

Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.

10.

Laps:

" 1.

La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di

riferimento:

fr. 6'402.--;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e) per la quarta

e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2.

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di

cui al cpv. 1 vengono adeguate.

3.

Abrogato.”

L’entrata in vigore è

stata fissata al 1° gennaio 2017.

La modifica legislativa è

stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio

Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una

partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).

2.6

Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria:

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta

dall’utente. (cpv. 5)."

L'art. 30 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

In proposito l'art. 10

Reg.Laps precisa che:

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.7

Per quanto riguarda l'obbligo

di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.8

Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come

sopra esposto (cfr. consid. 2.4.), per determinare l'ammontare dell'assegno di

prima infanzia a cui ha diritto un assicurato deve essere stabilito il reddito

disponibile residuale.

Infatti

il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il

reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa

malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato

beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

Giusta l’art. 10a Laps, la

situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni

deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni

caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo

2002.

relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità

di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Inoltre, ai fini del

calcolo, e come anche affermato dalla Cassa nella decisione su reclamo dell’8

giugno 2017 e non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. A1 allegato a doc. I,

pag. 3/5), gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la

lacuna di reddito Laps- la quale determina l’importo annuo dell’assegno sula

base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto- corrisponde al

fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e

delle spese (cfr. consid. 2.4. e 2.5, dove i valori soglia sono calcolati

annualmente).

Nel caso concreto la Cassa

ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo di Fr. 2'794.-- corrispondenti

a parte degli API da lei già percepiti nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017,

dopo essere venuta a conoscenza del fatto che quest’ultima ha, in quel periodo,

conseguito un’attività lavorativa su chiamata in qualità di aiuto dentista presso

lo studio della __________ (cfr. doc. 7; doc. 9a-9b).

Nel calcolo volto a

determinare l’importo di API da restituire l’amministrazione ha tenuto conto

complessivamente del reddito annuo percepito nei mesi da novembre 2016 a

febbraio 2017 (cfr. doc. 10; doc. A3 allegato a doc. I).

La ricorrente, sia nel

reclamo che nel ricorso, ha chiesto invece che nel calcolo degli assegni API da

restituire venga considerata la media annua dei redditi 2016 per novembre e

dicembre 2016 e la media annua dei redditi 2017 per i mesi di gennaio e

febbraio 2017 (cfr. doc. I; A3 allegato a doc. I). Secondo la ricorrente infatti

la Cassa, non avendoli separati, avrebbe creato una disparità di trattamento e

non avrebbe, così facendo, realmente calcolato il reddito su base annua

(mentre invece dei valori soglia determinanti per il 2017 ne ha tenuto conto;

cfr. doc. A1 allegato a doc. I, pag. 3/5; doc. I).

Il TCA constata che il

calcolo effettuato secondo le modalità indicate dalla ricorrente non le sarebbe

di alcun ausilio ai fini della risoluzione della presente vertenza.

In effetti, come meglio

esposto qui di seguito, anche allestendo due conteggi distinti, uno computando

il reddito relativo al 2016, l’altro considerando il reddito del 2017,

l’importo complessivo da restituire per i mesi da novembre 2016 a febbraio 2017

sarebbe in ogni caso di fr. 2'794.--, come deciso dalla Cassa (cfr. doc. 10;

A1).

Il calcolo per determinare

l’importo da restituire degli assegni API percepiti nei mesi di novembre e

dicembre 2016, considerando unicamente il reddito da attività lavorativa

dei mesi di novembre e dicembre 2016 riportato su base annua, è il seguente: :

reddito annuo dei mesi di

novembre e dicembre 2016:

[Fr. 1'019.20 + Fr. 588;

cfr. doc. 7a] /2 x 12 = Fr. 9'643.20.

Il reddito computabile

Laps è quindi pari a Fr. 21'649.20 --, ovvero Fr. 12'006 (alimenti, AF base e

reddito da titoli e capitale; cfr. doc. 5d) + Fr. 9'643.20 (reddito su base

annua dell’attività lavorativa).

Prendendo in

considerazione i valori soglia determinanti per il 2016 (cfr. doc. 5; consid.

2.5

), la lacuna di reddito Laps è pari a Fr. 14'853.10/all’anno [ovvero

fabbisogno di base Laps Fr. 26’161 + spesa computabile Laps Fr. 21'229.30

(spesa alloggio Fr. 15'000 + premi cassa malati fr. 5'629 cfr. doc. 5d + contributi

AVS/AI/IPG/AD Fr. 600.30 calcolati sul reddito da attività lavorativa per

novembre e dicembre 2016 riportato su base annua di Fr. 9'643.20, cfr. doc. 7a)

- reddito computabile Laps Fr. 21'649.20 - altre prestazioni computabili Laps Fr.10'888

(cfr. doc. 5c)].

Di conseguenza l’ammontare

degli assegni mensili API spettanti alla ricorrente per novembre e dicembre

2016.

sarebbe pari a Fr. 2'475.60 (al mese: Fr. 14'853.10/ 12= 1'237.80).

Ora tenendo conto che

l’insorgente ha percepito Fr. 4’064.-- (ovvero Fr. 2'032.-- al mese; cfr. doc.

5), la medesima deve restituire per i mesi di novembre e dicembre 2016 la somma

di Fr. 1'588.40 (Fr. 4'064 – Fr. 2'475.60), arrotondato a Fr. 1'588.--.

Per contro il calcolo per

determinare l’importo da restituire degli assegni API percepiti nei mesi di gennaio

e febbraio 2017, considerando soltanto il reddito da attività lavorativa

dei mesi di gennaio e febbraio 2017 riportato su base annua, è il seguente:

reddito annuo dei mesi di

gennaio e febbraio 2017:

[Fr. 588 + Fr. 588; cfr.

doc. 9b] / 2 x 12 = Fr. 7'056.--.

Il reddito computabile

Laps è quindi pari a Fr. 19'062.--, ovvero Fr. 12'006 (alimenti, AF base e

reddito da titoli e capitale; cfr. doc. V1) + Fr. 7'056.-- (reddito su base

annua dell’attività lavorativa).

Prendendo in

considerazione i valori soglia determinanti per il 2017 (cfr. doc. V1; consid.

2.5

) la lacuna di reddito Laps è pari a Fr. 17'238.20/all’anno [ovvero

fabbisogno di base Laps Fr. 26'032 + spesa computabile Laps Fr. 21'399.20

(spesa alloggio Fr. 15'000 + premi cassa malati fr. 5'960 cfr. doc. V1 +

contributi AVS/AI/IPG/AD Fr. 439.20 calcolati sul reddito da attività

lavorativa per gennaio e febbraio 2017 riportato su base annua di Fr. 7’056,

cfr. doc. 9b) - reddito computabile Laps Fr. 19'062 - altre prestazioni

computabili Laps Fr.11'131 (cfr. doc. V1)].

Di conseguenza l’ammontare

degli assegni mensili API spettanti alla ricorrente per gennaio e febbraio 2017

sarebbe pari a Fr. 2'872.-- (al mese: Fr. 17'238/ 12= 1'436).

Ritenuto che l’insorgente

ha percepito Fr. 4'078.-- (ovvero Fr. 2'039.-- al mese; cfr. doc. 6; 10a), la

medesima deve restituire per i mesi di gennaio e febbraio 2017 la somma di Fr. 1'206.--

(Fr. 4'078 – Fr. 2'872).

Dalla somma dell’importo

di Fr. 1'588.-- (relativo ai mese di novembre e dicembre 2016) e dell’importo

di Fr. 1'206.-- (concernente i mesi di gennaio e febbraio 2017) si ottiene

l’ammontare di Fr. 2'794.--, corrispondente a quanto chiesto in restituzione

dalla Cassa (cfr. doc. 10; A1).

2.10

L’insorgente ha, inoltre,

affermato che nel calcolo del reddito annuo sarebbero da considerare anche il

reddito di ottobre 2016, e di aprile e di maggio 2017 e più precisamente

sostiene che “(…) un più ampio lasso di tempo (6/8 mesi visto che in estate

diminuisce il lavoro) rispecchia più conformemente la situazione (…)” (cfr.

doc. I, pag. 1 i.f. e 2 i.i.).

Al riguardo il TCA si

limita a evidenziare che nel caso di specie si è confrontati con una richiesta

di restituzione di parte degli assegni di prima infanzia percepiti da novembre

2016.

a febbraio 2017 a seguito della scoperta dello svolgimento da parte della

ricorrente di un’attività lucrativa dipendente non annunciata.

Pertanto è corretto tenere

conto dei redditi del periodo in questione - da novembre 2016 a febbraio 2017 -

riportati su base annua, indipendentemente dalle entrate o meno dei mesi

precedenti e seguenti tale lasso di tempo.

2.11

Da ultimo questo Tribunale

osserva che la ricorrente, nel reclamo del 27 aprile 2017, ha implicitamente chiesto

di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…) a seguito della vostra

decisione del 7 aprile sono a chiedervi la completa rinuncia alla restituzione

in quanto attualmente, come del resto da quando ricevo il vostro assegno, mi

trovo come sempre in ristrettezze finanziarie e quindi DISAGIATA nel dovervi

anche restituire tale importo. (…)” (cfr. doc. A3 allegato a doc. I).

La Cassa, dal canto suo,

sostiene, nella decisione su reclamo dell’8 giugno 2017, che “(…) con il

reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale

da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di

restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata

entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta

in giudicato (…)” (cfr. doc. A1 allegato a doc. I).

In proposito questa Corte

conferma quanto affermato dall’amministrazione, ovvero che, per costante

giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

La Cassa ha, del resto,

precisato che la richiesta di condono dell’insorgente sarà valutata dopo la

crescita in giudicato della decisione su reclamo relativa ala restituzione e

che al riguardo verrà emanata una formale decisione (cfr. doc. A1 pag. 4).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente delle modalità di calcolo del

reddito da attività dipendente presso lo studio della __________ per il periodo

da novembre 2016 a febbraio 2017 applicate dalla Cassa, non sono state

contestate le altre voci prese in conto nel conteggio effettuato

dall’amministrazione, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale,

è quindi a giusto titolo che alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di

parte degli API già incassati durante i quattro mesi menzionati, pari a Fr. 2’794.--.

Di conseguenza il ricorso deve

essere respinto e la decisione su reclamo della Cassa dell’8 giugno 2017

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si

pronunci in merito alla domanda di condono formulata dalla ricorrente,

conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti