39.2017.16
AFI e API. Comunicazione di attività lavoratva. Ordine di restituzione della parte percepita indebitamente
7 maggio 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.16
VF/RS/sc
Lugano
7 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 8 giugno 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 novembre
2016, valida dal 1° novembre 2016, la Cassa cantonale per gli assegni familiari
(in seguito: Cassa) ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno familiare
integrativo (in seguito: AFI) mensile di Fr. 563.--, rispettivamente ad un
assegno familiare di prima infanzia (in seguito: API) mensile di Fr. 2'032.--, senza
tenere in considerazione alcun reddito da attività lavorativa (cfr. doc. 4,5).
A seguito dell’adeguamento dei
nuovi dati della cassa malati, la Cassa ha poi modificato, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l’importo mensile dell’API da Fr. 2’032.-- a Fr. 2’039.--, mentre
l’AFI è rimasto invariato (cfr. doc. 6).
1.2. Dopo che l’assicurata ha
comunicato alla Cassa, con scritto dell’8 febbraio 2017(cfr. doc.7, 7a-q), di
aver iniziato a lavorare a partire da ottobre 2016 in qualità di __________ presso
lo studio della __________ - e dopo aver richiesto ed analizzato tutta la
documentazione necessaria (cfr. doc. 8, 9, 9a-9b) - la Cassa le ha ordinato,
con decisione del 7 aprile 2017, di restituire l’importo di Fr. 2'794.-- percepito
indebitamente a titolo di API nel periodo da novembre 2016 a febbraio 2017 (cfr.
doc. 10).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata
ha inoltrato un tempestivo reclamo - che ha poi completato con scritto del 2
giugno 2017, al quale ha allegato il resoconto degli stipendi e le buste paga
per il periodo da gennaio a maggio 2017 (cfr. doc. A2 allegato a doc. I) - nel
quale ha chiesto l’annullamento della decisione di restituzione, facendo valere
quanto segue:
" (…) A
seguito della vostra decisione del 7 aprile sono a chiedervi la completa
rinuncia alla restituzione in quanto attualmente, come del resto da quando
ricevo il vostro assegno, mi trovo come sempre in ristrettezze finanziarie e
quindi DISAGIATA nel dovervi anche restituire tale importo.
(…).
Sicuramente con quello che guadagnerò nei prossimi mesi estivi (causa
vacanze dello studio medico, ecc.) credo proprio che la decisione presa in data
7 aprile non rispecchi le reali entrate dell’anno 2017. (…)” (cfr. doc. A3
allegato a doc. I)
1.4. Nella
decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 la Cassa si è in particolare così
espressa:
" (…) Il
reddito da attività lavorativa, ai fini della decisione di restituzione, è
stato calcolato, tenendo in considerazione i conteggio stipendi relativi ai
mesi di novembre e dicembre 2016 nonché gennaio e febbraio 2017 e più precisamente:
[(1'019.20 + 588.--+588.-- +588.--) : 4 x 12] = Fr. 8'350.--.
Le relative deduzioni di legge, sono state calcolate quale spesa
per complessivi CHF 520.-- annui.
La Cassa fa rilevare che, dal 10 gennaio 2017 è entrata in vigore
la modifica dell’art. 10 LAPS, concernente le nuove soglie d’accesso (…) il
calcolo effettuato per la decisione di restituzione, relativo al periodo
gennaio-febbraio 2017 tiene pertanto conto delle nuove soglie d’accesso.
(…).
Viene inoltre comunicato che in presenza di un contratto di lavoro
su chiamata la Cassa, onde poter accertare un reddito del lavoro il più
possibile oggettivo-reale, ritiene opportuno basarsi su una media salariale
annua (…)” (cfr. doc. A1 allegato a doc. I)
1.5. Contro
la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA fondato
sui seguenti motivi:
" (…)
1. Nel reclamo
vi è la violazione del diritto di essere sentiti per mancanza di motivazione
(es. nessun accenno al modo di calcolo oggetto di reclamo);
2. Non si è
tenuta in considerazione la lettera inviata per raccomandata il 2 giugno 2017 a
complemento essenziale dello stipendio di aprile e maggio (certificato
mensile di salario);
3. Al punto 3
della decisione su reclamo viene indicato “…fabbisogno ANNUO
dell’unità di riferimento…” affermazione che non è stata rispettata.
4. Disparità di trattamento.”
L’insorgente ha poi
sottolineato che:
“a) Le decisioni
sono state prese eseguendo i calcoli su 2 anni civili (2016 e 2017); quando si
parla di fabbisogno annuo un’interpretazione corretta è di calcolare tale
rendite di un singolo anno temporale; quindi il salario ricevuto nel 2016 per
l’anno civile 2016 e così per il 2017;
b) È altresì
poco corretto calcolare per i 2 anni con soli 4 mesi (novembre, dicembre,
gennaio e febbraio) e portare tale calcolo a partire da novembre 2017 fino ad
oggi senza tenere conto dei cambiamenti; si osserva come un calcolo simile ma,
al contrario, con un reddito minimo nei primi mese [recte: mesi], e più alto
nei mesi successivi non tenuti in considerazione nelle decisioni (es. aprile,
maggio), il risultato è che si ha una palese disparità di trattamento
nel calcolo dell’assegno.
c) A tal
proposito la lettera (2 giugno) inviata prima dell’intimazione della
decisione (8 giugno) deve essere tenuta in considerazione in quanti gli
stipendi da aprile e maggio (…) sono da considerare (…).
d) Alla pagine 4
di 5 della decisione su reclamo è scritto “… onde poter accertare un reddito
del lavoro più possibile oggettivo-reale, ritiene opportuno basarsi su una media
salariale ANNUA”. Ciò non è stato eseguito in quanto, come già riferito
sopra si sono tenuti in considerazioni [recte: considerazione] stipendi sia del
2016 e 2017.
(…)
Alla fine del presente ricorso voglio comunque riferire che per
quanto concerne gli assegni famigliari (200.--) non reclamavo alcunché
all’ufficio di Bellinzona ma era soltanto per dimostrare la situazione
DISAGIATA in cui mi trovo.
Conclusioni:
Chiedo quindi che, per il calcolo degli assegni, lo
stipendio venga conteggiato separatamente per i 2 anni e quindi con i seguenti
redditi annui del lavoro: anno 2016 CHF 2'018.—(poco influente sul calcolo
dell’assegno) e anno 2017 CHF 5'174.40 (Riporto a 12/12 5 mesi di lavoro; meglio
attendere 6/8 mesi per diminuzione lavoro e più possibile oggettivo-reale).
(…)” (cfr. doc. I)
1.6. Con
risposta del 6 luglio 2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.7. Con osservazioni del 18
luglio 2017 la ricorrente, nel termine di 10 giorni impartito da questa Corte
per produrre nuovi mezzi di prova, ha prodotto la decisione di accoglimento API
del 13 giugno 2017, valida dal 1° giugno 2017, ed elencato i vari motivi di
contestazione concernenti la stessa (cfr. doc. V + 1).
1.8. Con osservazioni del 4 agosto
2017 la Cassa ha affermato che, visto che la decisione sopra citata non
riguarda il periodo qui oggetto della restituzione, non ha rilevanza nella
presente vertenza (cfr. doc. VII). Le osservazioni sono poi state notificate
alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa, nel calcolo effettuato per valutare se e che
importo degli assegni API già precedentemente incassati RI 1 deve restituire, abbia
a giusta ragione oppure no preso in considerazione il reddito annuo per i mesi
da novembre 2016 a febbraio 2017 dell’attività dipendente svolta in quel
periodo dalla ricorrente presso lo studio della __________, pari quindi a Fr.
8'350.-- (e non separando invece quello del 2016 da quello del 2017, come
richiesto dalla ricorrente) e quindi, di conseguenza, se è corretto che
quest’ultima deve restituire un importo pari a Fr. 2’794.-.
Il principio di restituzione
in quanto tale, risulta, invece, incontestato.
2.2. La ricorrente ha innanzitutto
censurato la decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 (cfr. doc. A1) emessa dalla
Cassa per motivi d’ordine formale.
Più
specificatamente è stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito,
visto che la ricorrente ha sostenuto che “(…) nel reclamo [recte: nella
decisione qui impugnata] vi è la violazione del diritto di essere sentito per
mancanza di alcuna [recte: di una] motivazione (es. nessun accenno al modo di
calcolo oggetto di reclamo) (…)” (cfr. doc. I pag. 1).
Inoltre
la ricorrente ha anche affermato che la Cassa, in particolare non tenendo conto
nel calcolo del reddito annuo anche dei mesi di aprile e maggio 2017 ma solo dei
mesi da novembre 2016 a febbraio 2017, non avrebbe preso in considerazione il contenuto
della lettera da lei inviata il 2 giugno 2017 (cfr. doc. I; doc. A2 allegato a
doc. I).
Il
diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra
l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità
di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi
agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e
l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro.
L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione
di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle
argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del
15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.;
STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno
2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa, nella decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 qui impugnata,
delle lacune dal profilo della motivazione, in quanto dalla stessa emergono
chiaramente sia gli aspetti posti a fondamento delle sue conclusioni, sia il
calcolo effettuato per determinare il reddito annuo del periodo da novembre
2016 a febbraio 2017 (cfr. doc. A1, in particolare pag. 3/5). Inoltre nella
decisione di restituzione del 7 aprile 2017 la Cassa ha anche interamente riportato
nel dettaglio il calcolo di restituzione da lei effettuato concernente sempre
questo periodo (cfr. doc. 10, in particolare 10a).
Del
resto la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su
reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l’ha impugnata davanti a questo
Tribunale.
La
censura sollevata dalla ricorrente non è, dunque, fondata.
2.3. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese
nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita
un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di
tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)
è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai
sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:
LStr). (cpv. 4)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di
cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.4. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui
beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la
copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a
carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di
cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le
prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la
soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso viene determinato
tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente
al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina
Fatti
i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare
federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,
CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF
2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente
facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le
entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il
richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le
prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in
quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)”.
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell’art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT
versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio
medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)”
L’art.
9 Laps riguarda la spesa per l’alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte
da una persona: sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte
da due persone sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo
riconosciuto
composte
da più di due dalla legislazione sulle prestazioni
persone: complementari
all’AVS/AI per i coniugi
maggiorati
del 20% cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota
parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è
di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e
le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
2.5. Per quel che riguarda la
soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio
di Stato ha proposto la seguente modifica:
" Adeguamento
delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e
estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia.
L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la
modifica delle scale di equivalenza.
Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per
l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno
familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di
sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia
necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle
prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro
supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo
per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per
la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e
variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.
Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una
famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,
segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).
Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte
di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di
vita.
La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste
dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è
applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità
straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e
assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito
disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).
Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento
differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,
in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza
attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è
rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.
L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le
PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è
differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di
intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e
di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto
quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di
base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a
partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di
mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia
per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo
dei figli.
Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10
cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps. La
tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla
modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il
valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di
riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di
riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei
membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale.
Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente
superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza
sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi
all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.
DIMENSIONE Attuali soglie
di Attuale Nuove soglie di Nuova Differenza
UR intervento
2016 scala di intervento 2017 scala di 2016-17
(fr./anno) equivalenza (fr./l’anno)
equivalenza (fr./l’anno)
1 17
441 1,00 17 441 1,00
0
Considerandi
2.
26
161.
1,50 26 032
1,49 -129
3.
35
312.
2,03 32 434
1,86 -2 878
4.
44
462.
2,55 37 330
2,14 -7 132
5.
50
561.
2,90 42 209
2,42 -8 352
6.
56
661.
3,25 47 087
2,70 -9 574
7.
59
711.
3,42 51 966
2,98 -7 745
Per ogni
membro
3050.
0,17 4’879
0,28 1’829
supplementare
L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del
quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso
momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso dall’autorità
federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per
evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni
complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps
stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.
Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere
rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno
essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che
consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in
termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,
rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio
di Stato.
Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale
art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di
assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie
d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con
il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di
assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle
prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf,
prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli,
e meglio:
Numero di figli Massimale
per figlio
in
fr. (all’anno)
1.
figlio 9’150
2.
figlio 9’150
3.
figlio 6’100
4.
figlio 6’100
Ogni ulteriore figlio 3’050
Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di
disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli
importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di
Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.
Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il
Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di
prima infanzia.”
Il 20 settembre 2016 il
Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.
10.
Laps:
" 1.
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:
Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di
a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di
riferimento:
fr. 6'402.--;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e) per la quarta
e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2.
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di
cui al cpv. 1 vengono adeguate.
3.
Abrogato.”
L’entrata in vigore è
stata fissata al 1° gennaio 2017.
La modifica legislativa è
stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio
Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una
partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).
2.6
Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
dall’utente. (cpv. 5)."
L'art. 30 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10
Reg.Laps precisa che:
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.7
Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.8
Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.
547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come
sopra esposto (cfr. consid. 2.4.), per determinare l'ammontare dell'assegno di
prima infanzia a cui ha diritto un assicurato deve essere stabilito il reddito
disponibile residuale.
Infatti
il diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il
reddito disponibile residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa
malati e alle prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato
beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
Giusta l’art. 10a Laps, la
situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni
deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni
caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo
2002.
relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità
di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Inoltre, ai fini del
calcolo, e come anche affermato dalla Cassa nella decisione su reclamo dell’8
giugno 2017 e non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. A1 allegato a doc. I,
pag. 3/5), gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la
lacuna di reddito Laps- la quale determina l’importo annuo dell’assegno sula
base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto- corrisponde al
fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e
delle spese (cfr. consid. 2.4. e 2.5, dove i valori soglia sono calcolati
annualmente).
Nel caso concreto la Cassa
ha chiesto alla ricorrente la restituzione di un importo di Fr. 2'794.-- corrispondenti
a parte degli API da lei già percepiti nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017,
dopo essere venuta a conoscenza del fatto che quest’ultima ha, in quel periodo,
conseguito un’attività lavorativa su chiamata in qualità di aiuto dentista presso
lo studio della __________ (cfr. doc. 7; doc. 9a-9b).
Nel calcolo volto a
determinare l’importo di API da restituire l’amministrazione ha tenuto conto
complessivamente del reddito annuo percepito nei mesi da novembre 2016 a
febbraio 2017 (cfr. doc. 10; doc. A3 allegato a doc. I).
La ricorrente, sia nel
reclamo che nel ricorso, ha chiesto invece che nel calcolo degli assegni API da
restituire venga considerata la media annua dei redditi 2016 per novembre e
dicembre 2016 e la media annua dei redditi 2017 per i mesi di gennaio e
febbraio 2017 (cfr. doc. I; A3 allegato a doc. I). Secondo la ricorrente infatti
la Cassa, non avendoli separati, avrebbe creato una disparità di trattamento e
non avrebbe, così facendo, realmente calcolato il reddito su base annua
(mentre invece dei valori soglia determinanti per il 2017 ne ha tenuto conto;
cfr. doc. A1 allegato a doc. I, pag. 3/5; doc. I).
Il TCA constata che il
calcolo effettuato secondo le modalità indicate dalla ricorrente non le sarebbe
di alcun ausilio ai fini della risoluzione della presente vertenza.
In effetti, come meglio
esposto qui di seguito, anche allestendo due conteggi distinti, uno computando
il reddito relativo al 2016, l’altro considerando il reddito del 2017,
l’importo complessivo da restituire per i mesi da novembre 2016 a febbraio 2017
sarebbe in ogni caso di fr. 2'794.--, come deciso dalla Cassa (cfr. doc. 10;
A1).
Il calcolo per determinare
l’importo da restituire degli assegni API percepiti nei mesi di novembre e
dicembre 2016, considerando unicamente il reddito da attività lavorativa
dei mesi di novembre e dicembre 2016 riportato su base annua, è il seguente: :
reddito annuo dei mesi di
novembre e dicembre 2016:
[Fr. 1'019.20 + Fr. 588;
cfr. doc. 7a] /2 x 12 = Fr. 9'643.20.
Il reddito computabile
Laps è quindi pari a Fr. 21'649.20 --, ovvero Fr. 12'006 (alimenti, AF base e
reddito da titoli e capitale; cfr. doc. 5d) + Fr. 9'643.20 (reddito su base
annua dell’attività lavorativa).
Prendendo in
considerazione i valori soglia determinanti per il 2016 (cfr. doc. 5; consid.
2.5
), la lacuna di reddito Laps è pari a Fr. 14'853.10/all’anno [ovvero
fabbisogno di base Laps Fr. 26’161 + spesa computabile Laps Fr. 21'229.30
(spesa alloggio Fr. 15'000 + premi cassa malati fr. 5'629 cfr. doc. 5d + contributi
AVS/AI/IPG/AD Fr. 600.30 calcolati sul reddito da attività lavorativa per
novembre e dicembre 2016 riportato su base annua di Fr. 9'643.20, cfr. doc. 7a)
- reddito computabile Laps Fr. 21'649.20 - altre prestazioni computabili Laps Fr.10'888
(cfr. doc. 5c)].
Di conseguenza l’ammontare
degli assegni mensili API spettanti alla ricorrente per novembre e dicembre
2016.
sarebbe pari a Fr. 2'475.60 (al mese: Fr. 14'853.10/ 12= 1'237.80).
Ora tenendo conto che
l’insorgente ha percepito Fr. 4’064.-- (ovvero Fr. 2'032.-- al mese; cfr. doc.
5), la medesima deve restituire per i mesi di novembre e dicembre 2016 la somma
di Fr. 1'588.40 (Fr. 4'064 – Fr. 2'475.60), arrotondato a Fr. 1'588.--.
Per contro il calcolo per
determinare l’importo da restituire degli assegni API percepiti nei mesi di gennaio
e febbraio 2017, considerando soltanto il reddito da attività lavorativa
dei mesi di gennaio e febbraio 2017 riportato su base annua, è il seguente:
reddito annuo dei mesi di
gennaio e febbraio 2017:
[Fr. 588 + Fr. 588; cfr.
doc. 9b] / 2 x 12 = Fr. 7'056.--.
Il reddito computabile
Laps è quindi pari a Fr. 19'062.--, ovvero Fr. 12'006 (alimenti, AF base e
reddito da titoli e capitale; cfr. doc. V1) + Fr. 7'056.-- (reddito su base
annua dell’attività lavorativa).
Prendendo in
considerazione i valori soglia determinanti per il 2017 (cfr. doc. V1; consid.
2.5
) la lacuna di reddito Laps è pari a Fr. 17'238.20/all’anno [ovvero
fabbisogno di base Laps Fr. 26'032 + spesa computabile Laps Fr. 21'399.20
(spesa alloggio Fr. 15'000 + premi cassa malati fr. 5'960 cfr. doc. V1 +
contributi AVS/AI/IPG/AD Fr. 439.20 calcolati sul reddito da attività
lavorativa per gennaio e febbraio 2017 riportato su base annua di Fr. 7’056,
cfr. doc. 9b) - reddito computabile Laps Fr. 19'062 - altre prestazioni
computabili Laps Fr.11'131 (cfr. doc. V1)].
Di conseguenza l’ammontare
degli assegni mensili API spettanti alla ricorrente per gennaio e febbraio 2017
sarebbe pari a Fr. 2'872.-- (al mese: Fr. 17'238/ 12= 1'436).
Ritenuto che l’insorgente
ha percepito Fr. 4'078.-- (ovvero Fr. 2'039.-- al mese; cfr. doc. 6; 10a), la
medesima deve restituire per i mesi di gennaio e febbraio 2017 la somma di Fr. 1'206.--
(Fr. 4'078 – Fr. 2'872).
Dalla somma dell’importo
di Fr. 1'588.-- (relativo ai mese di novembre e dicembre 2016) e dell’importo
di Fr. 1'206.-- (concernente i mesi di gennaio e febbraio 2017) si ottiene
l’ammontare di Fr. 2'794.--, corrispondente a quanto chiesto in restituzione
dalla Cassa (cfr. doc. 10; A1).
2.10
L’insorgente ha, inoltre,
affermato che nel calcolo del reddito annuo sarebbero da considerare anche il
reddito di ottobre 2016, e di aprile e di maggio 2017 e più precisamente
sostiene che “(…) un più ampio lasso di tempo (6/8 mesi visto che in estate
diminuisce il lavoro) rispecchia più conformemente la situazione (…)” (cfr.
doc. I, pag. 1 i.f. e 2 i.i.).
Al riguardo il TCA si
limita a evidenziare che nel caso di specie si è confrontati con una richiesta
di restituzione di parte degli assegni di prima infanzia percepiti da novembre
2016.
a febbraio 2017 a seguito della scoperta dello svolgimento da parte della
ricorrente di un’attività lucrativa dipendente non annunciata.
Pertanto è corretto tenere
conto dei redditi del periodo in questione - da novembre 2016 a febbraio 2017 -
riportati su base annua, indipendentemente dalle entrate o meno dei mesi
precedenti e seguenti tale lasso di tempo.
2.11
Da ultimo questo Tribunale
osserva che la ricorrente, nel reclamo del 27 aprile 2017, ha implicitamente chiesto
di poter beneficiare del condono, sostenendo che “(…) a seguito della vostra
decisione del 7 aprile sono a chiedervi la completa rinuncia alla restituzione
in quanto attualmente, come del resto da quando ricevo il vostro assegno, mi
trovo come sempre in ristrettezze finanziarie e quindi DISAGIATA nel dovervi
anche restituire tale importo. (…)” (cfr. doc. A3 allegato a doc. I).
La Cassa, dal canto suo,
sostiene, nella decisione su reclamo dell’8 giugno 2017, che “(…) con il
reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale
da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di
restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata
entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta
in giudicato (…)” (cfr. doc. A1 allegato a doc. I).
In proposito questa Corte
conferma quanto affermato dall’amministrazione, ovvero che, per costante
giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La Cassa ha, del resto,
precisato che la richiesta di condono dell’insorgente sarà valutata dopo la
crescita in giudicato della decisione su reclamo relativa ala restituzione e
che al riguardo verrà emanata una formale decisione (cfr. doc. A1 pag. 4).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente delle modalità di calcolo del
reddito da attività dipendente presso lo studio della __________ per il periodo
da novembre 2016 a febbraio 2017 applicate dalla Cassa, non sono state
contestate le altre voci prese in conto nel conteggio effettuato
dall’amministrazione, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale,
è quindi a giusto titolo che alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di
parte degli API già incassati durante i quattro mesi menzionati, pari a Fr. 2’794.--.
Di conseguenza il ricorso deve
essere respinto e la decisione su reclamo della Cassa dell’8 giugno 2017
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi
alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente sentenza, si
pronunci in merito alla domanda di condono formulata dalla ricorrente,
conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti