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Decisione

39.2017.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i CHF 4'629.-- dichiarati dalla signora RI 1.

Si osserva che il reddito dichiarato, risp. accertato, si

riferisce a nove mesi di attività e più precisamente da aprile 2016 a dicembre

2016.

La decisione di tassazione 3 agosto 2017 è cresciuta in giudicato

incontestata.

Ora, ritenuto che il dato accertato dall'autorità fiscale

competente per l'anno 2016, è inferiore rispetto all'importo previsto dalla Laf

quale reddito aziendale minimo, un ricalcolo per l'anno 2016 tenendo in

considerazione l'importo di CHF 5'000.-- accertato dall'autorità fiscale non

può essere effettuato. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Ella contesta

il fatto che si consideri un reddito di fr. 10'465.--, mai conseguito, e

sottolinea che l’esercizio di un’attività indipendente è l’unica possibilità

che ha di esercitare un’attività lucrativa in quanto persona divorziata (dal

2016) con quattro figli a carico.

La

ricorrente chiede che, per il 2016, si effettui il calcolo sulla base

dell’importo di fr. 5'000.-- da lei dichiarato e accertato dall’Ufficio di tassazione

(cfr. Doc. I).

1.4. Nella sua risposta di causa

del 9 novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In particolare, si ribadisce come con

modifica degli artt. 47 cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016,

è stato introdotto un importo minimo di reddito aziendale netto, pur in

considerazione della percentuale dell’attività lavorativa svolta (artt. 20 cpv.

1 e 21 cpv. 1 Reg Laf). (…)” (Doc. III)

1.5. Il 10 novembre 2017 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Gli assegni integrativi e di

prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel

concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II

401.

e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli

elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno

alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale

delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale

pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico

ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art. 47 Laf, relativo

all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015,

stabiliva che:

" 1Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il

diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”

Il 16 dicembre 2015 il

Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma

appena citata.

Il

nuovo art. 47 Laf stabilisce che:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i

genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al

padre.

3Se almeno uno dei

membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è

computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della

soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni

caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello

che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini

stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il

possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”

La modifica dell’art. 47

Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015

del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le

ragioni della riforma:

" 8. AFI

e API: lavoratori indipendenti

Mediante la presente misura si propone di computare per i

lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo. La misura interesserà i

casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.

I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni

integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se

il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale

appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e

meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio

di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei

componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL

6.4.1.2.1

).

Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini

di problemi. Messaggio Preventivo 2016 27

In prima linea, l’Amministrazione competente, dovendo determinare

il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli

sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per

prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da

indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale

di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno,

l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata

Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni

indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito

a livello fiscale. Importo che poi difficilmente può essere recuperato.

In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli

AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali

l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di

poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle

distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano

essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti

attività aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue

spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR

che conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle

storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.

Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una

specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di

reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il

membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente;

analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito

aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare

del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo

corrispondente è di 34'882.- franchi annui.

Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove

domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di

revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la

prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il

fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la

prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico

dall’Amministrazione competente la quale potrà così anche assumerne la gestione

secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza

svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi

H.7 in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).

Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3

(valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).

Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita

attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un

genitore è indipendente e l’altro è salariato.

Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di

franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo

36370005.

“Contributi cant. per assegno familiare integrativo” e 36370006

“Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il

trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a

0.1

milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di

franchi.”

Il Direttore del

Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si

è così espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti

e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI

e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per

permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e

anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il

lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei

due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e

API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni

pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate

a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe

anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Nel corso della Seduta di

mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche

la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto di stralciare il nuovo art. 47 cpv. 3

Laf.

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

2.2

L’art. 51 Laf, relativo

all’assegno di prima infanzia, in caso di famiglia monoparentale, prevede che:

" 1Il

genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

2Se il genitore esercita attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio

della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In

ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a

quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in

giudicato.[30]

3Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il

cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio

(permesso C) ai sensi della LStr.”

Il Regolamento sugli

assegni di famiglia, a proposito del reddito aziendale minimo per gli API, stabilisce

all’art. 20a che:

" 1In

caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività

lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la

necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente

svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado

d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a) se un altro

membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata

oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo

per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è

determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività

necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b) se il

lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità

sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è

determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente

necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c) in tutti

gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di

intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

Il reddito aziendale

minimo per l’assegno di prima infanzia è regolato all’art. 21a del Regolamento,

il quale stabilisce che:

" 1In

caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività

lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la

necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente

svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado

d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a) se un altro

membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata

oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo

per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è

determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività

necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b) se il

lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità

sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è

determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria

per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c) in tutti

gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di

intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

2.3

Nella presente fattispecie il

reddito annuo da attività indipendente principale della contribuente, che

risulta dalla tassazione cresciuta in giudicato relativa al 2016, ammonta a fr.

5’000.-- (cfr. Doc. B).

In virtù dei nuovi artt.

47.

cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf occorre perciò considerare un reddito ipotetico di

fr. 34'882.-- , per un’attività a tempo pieno, e ridurlo proporzionalmente al

grado d’attività lucrativa indipendente dell’assicurata (del 30%),

conformemente agli art. 20a cpv. 1 e 21a cpv. 1 del Regolamento.

Ne

consegue un importo da computare di fr. 10'465.--, come stabilito

dall’amministrazione.

La

Cassa, che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF

9C_840/2015 del 28 giugno 2016), ha dunque agito correttamente (cfr. STCA

39.2017.8

del 4 luglio 2017).

La

decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.

In questo contesto il TCA

ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di

prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto

cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che

ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad

esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1

consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53

seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Sul tema del reddito

ipotetico da applicare, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, in caso

di famiglie biparentali cfr. STCA 39.2016.8 del 3 ottobre 2016 in RtiD I-2017

Nr. 9 pag. 63 seg. e STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti