39.2017.19
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14 dicembre 2017Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.19
dc/gm
Lugano
14 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 luglio 2017 RI 1 ha
chiesto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in
seguito: Cassa) di ricalcolare l’assegno familiare integrativo (AFI) e l’assegno
di prima infanzia (API) attribuitile per l’anno 2016 sulla base della decisione
di tassazione emessa per il medesimo anno.
1.2. Con decisione su reclamo del
18 ottobre 2017, la Cassa ha confermato la decisione del 30 agosto 2017 con la
quale non ha aderito alla richiesta formulata dall’assicurata, ritenendo non
rilevante il dato stabilito dall’autorità fiscale (cfr. Doc. 8).
Al riguardo
l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
Nel caso che ci occupa, l'unità di riferimento è così composta: RI
1 (responsabile), __________ (figlio), __________ (figlio), __________ (figlio)
e __________ (figlia).
La signora RI 1 risulta iscritta alla Cassa __________ nella
categoria indipendente dal 1° aprile 2016.
Con dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività
indipendente, la signora RI 1 ha affermato di svolgere l'attività professionale
nella misura del 30%, pari ad un reddito annuo minimo previsto ai sensi Laf di
CHF 10'465.-- (30% di CHF 34'882.--).
La Cassa, per determinare l'importo di diritto alle prestazioni
AFI e API, ha pertanto emesso le relative decisioni, a decorrere dal 1° aprile
2016, computando a titolo di reddito da attività indipendente contribuente,
l'importo annuo di CHF 10465.--.
L'Ufficio circondariale di tassazione ha emesso la decisione
relativa all'anno 2016 - datata 3 agosto 2017 - da dove si evince un reddito da
attività indipendente principale contribuente accertato in CHF 5'000.--, contro
Fatti
i CHF 4'629.-- dichiarati dalla signora RI 1.
Si osserva che il reddito dichiarato, risp. accertato, si
riferisce a nove mesi di attività e più precisamente da aprile 2016 a dicembre
2016.
La decisione di tassazione 3 agosto 2017 è cresciuta in giudicato
incontestata.
Ora, ritenuto che il dato accertato dall'autorità fiscale
competente per l'anno 2016, è inferiore rispetto all'importo previsto dalla Laf
quale reddito aziendale minimo, un ricalcolo per l'anno 2016 tenendo in
considerazione l'importo di CHF 5'000.-- accertato dall'autorità fiscale non
può essere effettuato. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Ella contesta
il fatto che si consideri un reddito di fr. 10'465.--, mai conseguito, e
sottolinea che l’esercizio di un’attività indipendente è l’unica possibilità
che ha di esercitare un’attività lucrativa in quanto persona divorziata (dal
2016) con quattro figli a carico.
La
ricorrente chiede che, per il 2016, si effettui il calcolo sulla base
dell’importo di fr. 5'000.-- da lei dichiarato e accertato dall’Ufficio di tassazione
(cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua risposta di causa
del 9 novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In particolare, si ribadisce come con
modifica degli artt. 47 cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016,
è stato introdotto un importo minimo di reddito aziendale netto, pur in
considerazione della percentuale dell’attività lavorativa svolta (artt. 20 cpv.
1 e 21 cpv. 1 Reg Laf). (…)” (Doc. III)
1.5. Il 10 novembre 2017 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
Considerandi
2.1
Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401.
e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’art. 47 Laf, relativo
all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015,
stabiliva che:
" 1Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”
Il 16 dicembre 2015 il
Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma
appena citata.
Il
nuovo art. 47 Laf stabilisce che:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i
genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al
padre.
3Se almeno uno dei
membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della
soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello
che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini
stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il
possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
La modifica dell’art. 47
Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015
del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le
ragioni della riforma:
" 8. AFI
e API: lavoratori indipendenti
Mediante la presente misura si propone di computare per i
lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo. La misura interesserà i
casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.
I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni
integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se
il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale
appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e
meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio
di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei
componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL
6.4.1.2.1
).
Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini
di problemi. Messaggio Preventivo 2016 27
In prima linea, l’Amministrazione competente, dovendo determinare
il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli
sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per
prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da
indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale
di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno,
l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata
Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni
indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito
a livello fiscale. Importo che poi difficilmente può essere recuperato.
In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli
AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali
l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di
poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle
distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano
essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti
attività aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue
spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR
che conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle
storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.
Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una
specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di
reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il
membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente;
analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito
aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo
corrispondente è di 34'882.- franchi annui.
Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove
domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di
revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la
prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il
fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la
prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico
dall’Amministrazione competente la quale potrà così anche assumerne la gestione
secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza
svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi
H.7 in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).
Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3
(valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).
Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita
attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un
genitore è indipendente e l’altro è salariato.
Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di
franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo
36370005.
“Contributi cant. per assegno familiare integrativo” e 36370006
“Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il
trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a
0.1
milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di
franchi.”
Il Direttore del
Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si
è così espresso:
" (…)
Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti
e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI
e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per
permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e
anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il
lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.
Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei
due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e
API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni
pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate
a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe
anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Nel corso della Seduta di
mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche
la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e
Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto di stralciare il nuovo art. 47 cpv. 3
Laf.
Questo emendamento è stato
respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno
di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza
commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30
contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
2.2
L’art. 51 Laf, relativo
all’assegno di prima infanzia, in caso di famiglia monoparentale, prevede che:
" 1Il
genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
2Se il genitore esercita attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.[30]
3Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il
cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio
(permesso C) ai sensi della LStr.”
Il Regolamento sugli
assegni di famiglia, a proposito del reddito aziendale minimo per gli API, stabilisce
all’art. 20a che:
" 1In
caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività
lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la
necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente
svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado
d’attività lucrativa indipendente così accertata.
2In caso di famiglia biparentale:
a) se un altro
membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata
oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo
per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
b) se il
lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità
sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è
determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
c) in tutti
gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
Il reddito aziendale
minimo per l’assegno di prima infanzia è regolato all’art. 21a del Regolamento,
il quale stabilisce che:
" 1In
caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività
lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la
necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente
svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado
d’attività lucrativa indipendente così accertata.
2In caso di famiglia biparentale:
a) se un altro
membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata
oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo
per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
b) se il
lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità
sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è
determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria
per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
c) in tutti
gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
2.3
Nella presente fattispecie il
reddito annuo da attività indipendente principale della contribuente, che
risulta dalla tassazione cresciuta in giudicato relativa al 2016, ammonta a fr.
5’000.-- (cfr. Doc. B).
In virtù dei nuovi artt.
47.
cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf occorre perciò considerare un reddito ipotetico di
fr. 34'882.-- , per un’attività a tempo pieno, e ridurlo proporzionalmente al
grado d’attività lucrativa indipendente dell’assicurata (del 30%),
conformemente agli art. 20a cpv. 1 e 21a cpv. 1 del Regolamento.
Ne
consegue un importo da computare di fr. 10'465.--, come stabilito
dall’amministrazione.
La
Cassa, che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF
9C_840/2015 del 28 giugno 2016), ha dunque agito correttamente (cfr. STCA
39.2017.8
del 4 luglio 2017).
La
decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.
In questo contesto il TCA
ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di
prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto
cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che
ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad
esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1
consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53
seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Sul tema del reddito
ipotetico da applicare, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, in caso
di famiglie biparentali cfr. STCA 39.2016.8 del 3 ottobre 2016 in RtiD I-2017
Nr. 9 pag. 63 seg. e STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti