39.2017.2
Negato diritto agli AFI e API da 9/16 e chiesto restituzione AFI e API da 9/15 a 8/16,in quanto non adempiuto il periodo di carenza di 3 anni di domicilio in Ticino. Secondo verosimiglianza prepondera
4 luglio 2017Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2017.2
RS/sc
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 ottobre
2016 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (di
seguito: la Cassa), contestualmente a una domanda di rinnovo del diritto ad
assegni integrativi e di prima infanzia a far tempo dal mese di settembre 2016
(cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 8, 10), ha stabilito che RI 1 e la moglie __________
non adempivano il presupposto del periodo di carenza di tre anni nel Cantone
Ticino, in quanto dal 2013 al 2015 si erano trasferiti in Italia con __________
(__________.2007), nato da un precedente matrimonio di __________ (cfr.
fascicolo atti n. 4 doc. 14).
Conseguentemente la Cassa
ha negato loro il rinnovo dell’attribuzione di assegni integrativi e di prima
infanzia e ha ordinato di restituire l’importo di fr. 9'348.-- a titolo di
assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015
al 31 agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 13).
1.2. A seguito del reclamo
interposto da RI 1 il 28 ottobre 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 15), la
Cassa, il 16 gennaio 2017, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha
confermato il proprio provvedimento dell’11 ottobre 2016.
L’amministrazione ha in
particolare osservato:
" (…)
Stante tutto quanto precede, e più
precisamente la mancata frequenza all’Istituto scolastico in Ticino del figlio __________,
a quanto asserito dal signor RI 1 all’ufficio circondariale di tassazione, al
contratto di locazione in Italia e anche a quanto dichiarato in sede di
reclamo, si dimostra che i signori __________ e RI 1 unitamente ai figli, dal
01.09.2013 al 31.08.2015 sono stati assenti dal cantone Ticino.” (Doc. II1)
1.3. Contro la decisione su
reclamo del 16 gennaio 2017 RI 1 ha interposto ricorso al TCA, facendo valere
che la regione di riferimento sua e della moglie - sposati dal giugno 2013 -,
il centro dei loro interessi e delle loro relazioni interpersonali è sempre
stato e rimane il Cantone Ticino. Egli ha aggiunto di non avere mai avuto
alcuna intenzione di stabilirsi altrove e che una soluzione temporanea e
provvisoria, perlopiù dettata dalla gravità delle loro condizioni economiche
non può costituire un cambio di domicilio.
L’insorgente ha poi
indicato che lui e la moglie sono nati e cresciuti in Ticino dove sono sempre
stati domiciliati.
Il medesimo, al riguardo,
ha precisato di non avere inoltrato, non avendo intenzione di trasferirsi,
alcuna notifica riguardo la partenza dal Comune di __________ (dove risultavano
domiciliati dal giugno 2013 presso i suoi genitori) se non per stabilirsi a __________
il 31 maggio 2015.
Il ricorrente ha osservato
che sua moglie è stata affiliata alla Cassa in qualità di indipendente sino al
mese di gennaio 2016 e che la sua iscrizione risale al mese di aprile 2013; in
precedenza era alla ricerca di un impiego ed era iscritto all’URC.
Egli ritiene che non
corrisponda al vero il fatto che sono stati assenti dal Cantone Ticino per un
periodo superiore a dodici mesi.
In proposito il ricorrente
ha affermato di essere stato spesso presso i suoi familiari a __________ per potere
avviare la sua attività, che la moglie lo raggiungeva ogni qualvolta ne aveva
la possibilità, in particolare durante le vacanze scolastiche, festività e nei
fine settimana, dove riuniva i suoi appuntamenti di lavoro e che non sono mai
stati assenti dal Ticino per un periodo ininterrotto superiore alle due
settimane.
L’insorgente ha ribadito,
da una parte, di aver optato, non avendo i mezzi economici sufficienti per far
fronte al loro fabbisogno familiare e non essendoci alternative in tal senso,
per una soluzione temporanea e provvisoria per non dover far capo
all’assistenza.
Egli, al riguardo, ha
indicato che a partire da settembre 2013 un’amica della moglie ha concesso loro
l’opportunità di usufruire di un appartamento di sua proprietà a Cesena per il
periodo scolastico fino a giugno 2014. In seguito, non essendo più disponibile
l’appartamento di __________, i medesimi hanno preso in locazione un
appartamento a __________, visto che in zona vive una zia della moglie su cui
quest’ultima - prevalentemente sola con il bambino siccome lui era per la
maggior parte del tempo in Ticino - avrebbe potuto fare affidamento in caso di
necessità.
RI 1 ha asserito che tale
situazione non era sostenibile, richiedendo grossi sacrifici e impedendo loro
di vivere una normale vita familiare e che con l’aiuto dei familiari si sono
poi sistemati in via definitiva a __________ dal 31 maggio 2015.
D’altra parte, il
ricorrente ha nuovamente sostenuto che il centro della loro esistenza è
comunque sempre stato il Cantone Ticino e che per questa ragione hanno sempre
adempiuto i loro obblighi assicurativi - come l’affiliazione alla Cassa malati,
alla Cassa AVS -, hanno mantenuto le targhe dell’auto, l’assicurazione
dell’auto, il telefono, l’iscrizione del cane ecc., come pure hanno sempre
continuato a lavorare in Ticino e nel dicembre 2013 hanno fondato
un’Associazione culturale con sede a __________ con il fine di promuovere la
crescita personale sul territorio. Egli ha, infine, evidenziato che al
contrario non hanno mai richiesto il permesso di lavoro oltre i confini
elvetici e non hanno aperto alcuna partita IVA (cfr. doc. I)
1.4. Con risposta del 24 febbraio
2017 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.doc. IV).
1.5. Il 14 marzo 2017 il
ricorrente si è nuovamente pronunciato in relazione alla fattispecie (cfr. doc.
VI).
1.6. L’amministrazione, il 24
marzo 2017, ha preso posizione al riguardo e ha prodotto alcuni documenti
reperiti da una ricerca in internet relativi a volantini pubblicizzanti serate,
seminari e workshop che l’insorgente e la moglie avrebbero proposto a __________,
__________ a __________ nel 2013 e 2014 (cfr. doc. VIII + 1).
1.7. Il 4 aprile 2017 RI 1 ha
segnatamente osservato che gli eventi in questione non hanno avuto luogo e che
comunque si sarebbe trattato di attività extra-professionali in seno
all’associazione culturale __________ (cfr.doc. X + B).
1.8. La Cassa si è espressa in
merito con scritto del 14 aprile 2017 (cfr. doc. XII +1-5).
1.9. Il 27 aprile 2017 il
ricorrente, al quale il doc. XII + 1-5 è stato inviato per conoscenza (cfr.doc.
XIII), ha ancora esposto alcune considerazioni relative al caso di specie (cfr.
doc. XIV).
1.10. Il doc. XIV è stato trasmesso
alla parte resistente per conoscenza (cfr.doc. XV).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione o meno la Cassa ha negato a RI 1 e alla moglie, __________, il
diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia dal 1° settembre 2016 e ha
ordinato loro la restituzione dell’importo di fr. 9'348.-- corrispondenti ad
assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015
al 31 agosto 2016.
Più precisamente andrà
verificato se rettamente oppure no l’amministrazione ha ritenuto che il
ricorrente e la moglie non adempiono il periodo di carenza di tre anni di
domicilio nel Cantone Ticino, in quanto dal mese di settembre 2013 al mese di
giugno 2015 sono stati assenti dalla Svizzera.
2.2. L’art. 47 Laf, relativo
all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015,
stabiliva che:
" 1Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”
L’art. 52 Laf, relativo
all’assegno di prima infanzia, nel caso di una famiglia biparentale, stabiliva
che:
" 1I genitori hanno diritto
all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al
momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il
figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.
Il 16 dicembre 2015 il
Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui le norme
appena citate.
2.3. Il nuovo art. 47 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che:
" 1Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
2Se entrambi i
genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al
padre.
3Se almeno uno dei
membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della
soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni
caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello
che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4Per i cittadini
stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il
possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”
Il nuovo art. 52 Laf
prevede che:
" 1I genitori hanno diritto all’assegno, per
il figlio, se cumulativamente:
a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) Il padre o la
madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini
stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di
domicilio (permesso C) ai sensi della LStr;32
d) soddisfano i requisiti della Laps.
2Se l’unità di
riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di
cui alla Laps e nessuno di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno
o ne svolge una solo a tempo parziale, a questi è computato un reddito
ipotetico pari al guadagno di un’attività a tempo pieno da lui esigibile.
3Il reddito
ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps.
4Se almeno uno dei
membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è
computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia
d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il
reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura
sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
Il 22 marzo 2016 il
Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento del 23 giugno 2009 sugli
assegni di famiglia, introducendo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016,
un nuovo cpv. 2 all’art. 35, il quale stabilisce che:
" 1È considerato domiciliato nel Cantone il
titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente.
2Per i cittadini
stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla
scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del
permesso C.”
2.4. L’art. 63 Laf, relativo all’interruzione
del periodo di carenza, prevede:
" 1Il
titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel
Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.
2La residenza abituale non si considera interrotta se
l’assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.
3In caso di interruzione, il titolare del diritto deve
adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di
poter inoltrare una nuova richiesta.”
L’art. 38 Reg.Laf enuncia
che:
" I motivi che
hanno condotto la persona a lasciare il Cantone sono ininfluenti.”
Giusta l’art. 65 Laf,
concernente la decadenza del diritto agli assegni familiari:
"
1Il diritto corrente all’assegno non decade se
l’assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.
2Durante
l’assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri
della sua unità di riferimento il diritto corrente all’assegno viene
riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il
titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di
riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.
3In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve
adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare
una nuova richiesta."
2.5. L’art. 23 CC enuncia che:
"
Il domicilio di una
persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo
domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al
domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio
presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,
di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi
durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella
misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il
centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di
abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si
trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V
367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
2.6. Dal Messaggio n° 6078 del 27 maggio 2008 relativo alla
Nuova legge sugli assegni di famiglia emerge che:
" Articolo 47 – Condizioni del diritto all’assegno integrativo
Corrisponde, nella sostanza, all’attuale art. 24
LAF; (…)”
come pure che:
" Articolo 52 – Condizioni del diritto all’assegno di prima infanzia;
famiglia biparentale
Corrisponde, nella
sostanza, all’attuale art. 32 LAF (…)”
Dal Messaggio n° 5189 del
18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di
famiglia risulta che
" 4.3.2 Domicilio nel Cantone
4.3.2.1
Premessa
Come già rilevato, il domicilio è una delle
condizioni del diritto all’AFI e all’API: per averne diritto il genitore (o i
genitori in caso di famiglia biparentale) deve essere domiciliato in Ticino al
momento del deposito della richiesta; per poter mantenere il diritto,
l’assicurato deve altresì essere domiciliato nel Cantone.
Va detto che con una Sentenza 11
febbraio 1998 in re M. V. G. I. resa in materia di AFI, il
TCA aveva esaminato il presupposto del domicilio della LAF nell’ottica di altre
norme assicurative sociali e ricordato che, in questo campo, la giurisprudenza
interpreta il termine di “domicilio” con riferimento alla nozione di domicilio
ai sensi del diritto civile e meglio dell’art. 23 CCS, esigendo semmai, in più,
talvolta anche la dimora abituale per poter beneficiare di determinate
prestazioni. Il TCA aveva rammentato inoltre che soltanto in materia di
assicurazione contro la disoccupazione è richiesta la semplice residenza in
Svizzera; per gli stranieri senza permesso C (permesso di domicilio, che è un
permesso di polizia) è inoltre richiesto il possesso di un permesso di dimora o
di stagionale: questa ulteriore condizione è però contenuta esplicitamente
nella legge; ciò che non è il caso in materia di assegni familiari ai sensi
della LAF.
A mente del TCA il termine di “domicilio” introdotto
dal Gran Consiglio al posto di quello di “residenza” che aveva proposto il
Consiglio di Stato con il suo Messaggio dell’11 gennaio 1994 deve, quindi,
essere inteso nel senso che, per poter beneficiare dell’AFI rispettivamente
dell’API, non basta la semplice residenza ma occorre avere costituito nel
Cantone un domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS (ed avere, inoltre, in
Ticino, la propria dimora abituale da almeno tre anni à periodo di carenza).
(…)
4.3.4 Periodo di carenza
4.3.4.1
Premessa
Secondo gli attuali art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF (per
l’AFI), rispettivamente gli artt. 31 lett. a) e 32 cpv. 1 lett. a) LAF (per
l’API) i genitori domiciliati in Ticino hanno diritto all’assegno di famiglia
se sono domiciliati nel Cantone da almeno 3 anni.
(…) questo Consiglio di Stato è del parere che
l’attuale assetto, imposto dalla giurisprudenza del TCA e che prevede un
periodo di carenza di 3 anni sia per gli svizzeri che per gli stranieri, possa
e debba essere mantenuto. Questa impostazione non necessita di alcuna modifica di
legge; soltanto le relative norme del Reg. LAF dovranno essere oggetto di
adattamento.
Questa strategia si inserisce nello spirito delle
prestazioni di complemento della LAF (AFI e API), che era è ed è quello di una
politica familiare che si distingue nettamente dalla politica assistenziale: un
periodo di carenza di 3 anni anche per gli stranieri permetterebbe, infatti, di
maggiormente sgravare la pubblica assistenza a beneficio degli assegni
familiari.
(…)
4.3.4.3.4
Interruzione del periodo di carenza
Le norme di esecuzione relative
al periodo di carenza sono attualmente contemplate nel regolamento della legge;
applicabili sono le seguenti disposizioni: per l’AFI
l’attuale art. 29 Reg. LAF, mentre per l’API gli attuali artt. 42 e 46 Reg. LAF
(interruzione del periodo di carenza, famiglia monoparentale e famiglia
biparentale).
Le citate disposizioni del Reg. LAF sono identiche.
In una recente sentenza il TCA è
stato chiamato a statuire sulla costituzionalità delle succitate norme del
regolamento nell’ottica del principio della separazione dei poteri: nella
fattispecie trattata, la ricorrente sosteneva, infatti, che le impugnate norme
di regolamento – che assimilano i cittadini ticinesi assentatesi per un breve
periodo dal Cantone ai cittadini provenienti da altri Cantoni – fossero
contrarie alla Costituzione federale, in quanto introducono delle disposizioni
legali di natura materiale in assenza di una espressa delega legislativa (base
legale).
Con la Sentenza 24 aprile 2001
in re L. M.S. il TCA ha invece ritenuto che, dal tenore letterale della LAF,
risultasse che la stessa non prevede una distinzione tra i ticinesi e i
cittadini di altri Cantoni o i cittadini stranieri. Inoltre, pure l’esame dei
lavori preparatori non permetterebbe, secondo il TCA, di concludere che,
secondo la volontà del Legislatore, i cittadini ticinesi che si sono assentati
dal Cantone acquisendo il domicilio civile altrove debbano essere tutelati in
modo particolare rispetto ad altri cittadini che decidono di stabilirsi in
Ticino. In sostanza, il TCA ha ritenuto che le succitate norme del Reg. LAF non
violassero il principio della separazione dei poteri, in quanto – quali
disposizioni di esecuzione – specificano semplicemente la legge, senza
introdurre restrizioni per i cittadini ticinesi non volute dal Legislatore.
Nonostante le conclusioni del TCA, il Consiglio di
Stato reputa necessario trasportare le succitate disposizioni del regolamento
nella legge, perché la necessaria base legale sia maggiormente esplicita:
vengono, quindi, codificati i nuovi artt. 25a (per l’AFI) e 33a LAF (per
l’API).
De lege lata, per poter adempiere al presupposto del periodo di
carenza, il titolare del diritto all’assegno (AFI o API) deve dimostrare di
essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei 3 anni
precedenti alla richiesta: il domicilio (recte: la residenza abituale) non si
considera invece interrotto se l’assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi
sull’arco di un anno; in caso di interruzione, il titolare del diritto deve
adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei 3 anni
prima di poter inoltrare una nuova richiesta.
(…)
Preso atto delle sentenze sopra
illustrate, v’è da chiedersi se l’attuale assetto legislativo – che ammette una
interruzione non superiore ai 3 mesi sull’arco di un anno, salvo casi di forza
maggiore o malattia del richiedente – debba essere mantenuto.
Si può anzitutto rilevare che il
riferimento ad una assenza dal Cantone inferiore a 3 mesi “sull’arco di un
anno” potrebbe generare situazioni discriminatorie nell’operare il calcolo
dell’assenza: in effetti, se un assicurato fosse assente dal Cantone per 6 mesi
a cavallo fra due anni civili, la residenza non sarebbe interrotta ed il
periodo di carenza verrebbe preservato; per contro, se la medesima assenza
(cioè 6 mesi) fosse tutta svolta nel corso del medesimo anno civile, il diritto
alla prestazione verrebbe negato.
A mente di questo Consiglio di
Stato, la soluzione maggiormente sostenibile è quella di aumentare il “periodo
di interruzione” ammesso, portandolo dagli attuali 3 mesi a 12 mesi; questo
termine è sicuramente sostenibile, per diversi motivi.
In primo luogo, vi è da rilevare
che nelle fattispecie di cui alle succitate sentenze del TCA, laddove i motivi
di forza maggiore sono stati ammessi, l’assenza dal Cantone era sempre
inferiore a questo termine.
In secondo luogo, va detto che
questo termine si armonizza con la prassi già nota nel settore delle
prestazioni complementari, specificatamente in materia di decadenza del diritto
corrente.
Da ultimo, il termine di 12 mesi
è sicuramente ragionevole anche dal punto di vista pratico: in effetti, se una
famiglia lascia il Cantone per trasferirsi altrove, di regola deve stipulare un
contratto di locazione, che avrà durata di almeno 1 anno.
Il citato termine di 12 mesi
deve in ogni caso essere inteso nel senso di una assenza ininterrotta
dal Cantone per 12 mesi: ciò significa che se un assicurato dovesse lasciare il
Cantone per diverse volte sull’arco di più anni, sempre per un periodo
inferiore ai 12 mesi, l’assenza non sarebbe interruttiva del periodo di
carenza.
Per agevolare il carico
amministrativo, si propone inoltre che il “periodo di interruzione.ammesso sia
indipendente dai motivi che sono all’origine dell’assenza dal Cantone. La Cassa
cantonale per gli assegni familiari non dovrà più verificare se ricorrono
motivi giustificativi per ammettere una assenza superiore ai 3 mesi (forza
maggiore o malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi
dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il
periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto.
Ovviamente starà all’assicurato
di dimostrare che la sua assenza dal Cantone è stata inferiore a questa soglia.”
Nel Messaggio n° 7121 del
29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016 figura il seguente
passaggio:
" 7. AFI
e API: Periodo di residenza
Con la misura si propone di mantenere il periodo di carenza di
3 anni, precisando però che per gli stranieri è necessario possedere il
permesso di domicilio, cioè il permesso C. La misura interesserà i casi nuovi e
Fatti
i casi di rinnovo del diritto.
Secondo l’attuale legislazione, i genitori hanno diritto agli
assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) se, cumulativamente, sono
domiciliati nel Cantone al momento della richiesta e hanno il domicilio nel
Cantone da almeno 3 anni, in virtù del cosiddetto periodo di carenza (cfr.
attuali artt. 47 cpv. 1 lett. c), 51 lett. c), 52 cpv. 1 lett. c) Laf);
l’interruzione del periodo di carenza è regolata agli attuali artt. 63 Laf e 38
Reg. Laf.
Il concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile
svizzero, quindi il luogo ove una persona risiede con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente, come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”
2.7. Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta
l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione
straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione
periodica;
b) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine
della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo
amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in
caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
2.8. L'art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "
In
proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che
" È’
considerato cambiamento rilevante:
a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui
del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.9. Per quanto riguarda l'obbligo
di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21
cpv. 4 Reg.Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai
sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento
degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli
assegni familiari.
2.10. Secondo la giurisprudenza in
vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e
quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra
(cfr. consid. 2.9.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai
presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti
l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi
se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione
(cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985
p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per
quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un
ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle
circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.
Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre
2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.9.).
2.11. Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 e __________, cittadini
svizzeri, si sono sposati il __________ 2013 (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 16).
__________ è
madre di __________, nato il __________ 2007 da un precedente matrimonio
sciolto per divorzio il __________ 2010 (cfr. fascicolo atti n. 4 pag. 14).
Dopo il matrimonio RI 1 e
la moglie hanno abitato a __________ presso i genitori del ricorrente (cfr.
fascicolo atti n. 1 doc. 20).
L’insorgente è stato
iscritto in disoccupazione dal 1° settembre 2011 alla ricerca di un lavoro a
tempo pieno come manager di marketing, comunicazione ed eventi o costumer
service (cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013 consid. 2.5., fascicolo atti
n. 1 doc. 20). Il suo diritto a indennità di disoccupazione è terminato nel
marzo 2013 (cfr. doc. I).
In occasione di un’udienza
del 17 ottobre 2012 davanti al TCA, contestualmente a una vertenza in ambito di
assicurazione contro la disoccupazione sfociata in uno stralcio della causa per
intervenuta transazione, RI 1 ha dichiarato di essere molto attivo nella ricerca
di un posto di lavoro sia in Svizzera che all’estero (cfr. decreto di stralcio
38.2012.39 del 18 ottobre 2012).
Dal 1° aprile 2013
l’assicurato risulta essere affiliato alla Cassa __________ quale indipendente
(cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 16).
__________ è stata affiliata
alla Cassa __________ nella categoria “indipendente” dal 1° settembre 2012 al
31 dicembre 2015 (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 11; 12).
Da settembre 2013 fino a
giugno 2014 il ricorrente e la sua famiglia hanno usufruito di un appartamento
a __________ in __________ di proprietà di un’amica di __________ pagando la
somma di Euro 500 al mese (cfr. fascicolo atti 1 doc. 20; I).
Dalla dichiarazione del 12
ottobre 2013 del dirigente scolastico di Cesena - fornita dal Comune di __________
alla Cassa (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18) - si evince che __________, nell’anno
scolastico 2013/2014, era iscritto alla prima classe della Scuola elementare di
__________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18a).
Il 27 giugno 2014
l’insorgente e la moglie hanno concluso un contratto di locazione dal 1° luglio
2014 al 30 giugno 2018 relativo a un appartamento - costituito da un soggiorno,
tre camere da letto, cucina e due bagni - a __________ nelle __________ per una
pigione mensile di Euro 680 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 20b).
Il ricorrente, al
riguardo, ha indicato che la scelta di __________ è stata dettata dal fatto che
in zona vive una zia di __________, sulla quale si sarebbe potuto fare
affidamento in caso di necessità, essendo la moglie prevalentemente sola con
Nathan, visto che lui era per la maggior parte del tempo in Ticino (cfr. doc.
I; fascicolo atti n. 1 doc. 20a).
Per l’anno scolastico
2014/2015 il Comune di __________ non ha richiesto alcun documento relativo
all’iscrizione di __________ in una scuola, “in quanto ha dato “x scontato”
che fossero ancora all’estero” (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).
L’8 aprile 2015 RI 1 ha
preso in locazione un appartamento di 4 e ½ locali a __________ con effetto dal
1° giugno 2015. La pigione ammonta a fr. 1'850 mensili e le spese accessorie a
fr. 250 al mese (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).
Dalle attestazioni del 5
ottobre 2015 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ emerge quale
data di arrivo nel Comune del ricorrente e della moglie il 1° giugno 2015 (cfr.
fascicolo atti n. 4 doc. 25; 26).
Nell’anno scolastico
2015/2016 Nathan ha frequentato la terza elementare a __________ (cfr.
fascicolo atti n. 1 doc. 19).
Nel mese di settembre 2015
__________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un assegno integrativo.
Alla domanda se avesse la residenza nel Cantone da almeno 3 anni senza
interruzioni superiori a 12 mesi, la medesima ha risposto affermativamente
(cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 28).
Con decisione del 5
Considerandi
novembre 2015 la Cassa ha riconosciuto a __________ il diritto a un assegno
integrativo di fr. 563 al mese per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016
(cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 2).
Il __________ 2016
dall’unione di __________ e RI 1 è nato __________ (cfr. fascicolo atti n. 1
doc. 5).
La Cassa, il 9 agosto
2016, ha conseguentemente emesso un nuovo provvedimento con cui ha modificato
l’importo dell’assegno integrativo mensile aumentandolo a fr. 1'125 mensili per
i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 7).
Con ulteriore decisione di
medesima data l’amministrazione ha erogato a __________ un assegno di prima
infanzia di fr. 734 al mese per luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1
doc. 6).
Nel mese di settembre 2016
la moglie dell’insorgente ha chiesto il rinnovo del diritto agli assegni
integrativi e di prima infanzia (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 8; 10; II1).
La Cassa, essendo venuta a
conoscenza dai documenti presentati che il ricorrente, la moglie e __________
sono stati assenti dal Cantone Ticino durante il lasso di tempo settembre 2013
– giugno 2015, ha emanato la decisione dell’11 ottobre 2016 con la quale ha
negato loro il rinnovo dell’attribuzione di assegni integrativi e di prima
infanzia e ha ordinato di restituire l’importo di fr. 9'348.-- a titolo di
assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015
al 31 agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 13; consid. 1.1.).
Questo provvedimento è
stato confermato con decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 (cfr. doc. II1;
consid. 1.2.).
L'assicurato ha contestato
il modo di procedere dell'amministrazione, facendo valere in buona sostanza di
aver mantenuto il domicilio in Ticino, in quanto, da una parte, il centro degli
interessi suoi e della moglie, nonché delle loro relazioni interpersonali è
sempre stato in questo Cantone dove hanno sempre continuato a lavorare.
Dall'altra, non hanno mai avuto l'intenzione di stabilirsi altrove e la
soluzione trovata in Italia era temporanea e provvisoria dettata dalla loro
difficile situazione economica per evitare di ricorrere all'assistenza sociale
(cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.12
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che ai sensi
degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 52 cpv. 1 lett. a e c Laf, sia nella
versione valida fino al 31 dicembre 2015 che in quella in vigore dal 1° gennaio
2016, per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia, nel caso
di famiglie biparentali, occorre, oltre al domicilio nel Cantone Ticino al
momento della richiesta, inteso quale residenza effettiva con
l'intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 35 cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.3.),
che il padre o la madre ossequino il presupposto del periodo di carenza di
tre anni di domicilio in Ticino precedentemente alla domanda degli assegni
(cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.6.).
L'art. 63 cpv. 2 Laf
prevede, inoltre, che la residenza abituale non si considera interrotta se
l'assenza dal Cantone Ticino è stata inferiore a dodici mesi consecutivi (cfr.
consid. 2.4.).
Un assicurato durante i
tre anni antecedenti la richiesta degli API e degli AFI deve, quindi, avere
avuto la residenza abituale in Ticino (cfr. STCA 39.2000.39 del 24 aprile 2001,
pubblicata in RDAT II-2001 N. 24; STCA 39.1998.109-110 del 17 maggio 1999).
In concreto non è
contestato che il ricorrente, la moglie e il figlio di quest'ultima, __________
fossero domiciliati nel Cantone Ticino giusta gli art. 47 cpv. 1 lett. a e 52
cpv. 1 lett. a Laf al momento della richiesta degli assegni nel settembre 2015
(cfr. consid. 2.11).
Litigiosa è la questione
relativa al domicilio, in particolare all'aspetto della residenza effettiva,
abituale in Ticino nei tre anni precedenti il mese di settembre 2015.
Come visto al considerando
precedente, l'insorgente e la moglie si sono sposati nel giugno 2013. I
medesimi, a quel momento, non avevano un'abitazione propria in Ticino, ma
alloggiavano presso i genitori del ricorrente a __________.
Da settembre 2013 a giugno
2014.
essi hanno usufruito, versando Euro 500 mensili, di un appartamento di
un'amica di __________ a __________ dove __________ ha frequentato la prima
elementare, come comunicato e comprovato al Comune di __________.
Con effetto dal 1° luglio
2014.
i coniugi RI 1-__________ hanno concluso un contratto di locazione
concernente un appartamento di 4 e ½ locali con pigione di Euro 680 al mese a __________
nelle __________ nelle vicinanze di una zia della moglie. Per l'anno scolastico
2014/2015 il Comune di __________ non ha chiesto una specifica attestazione
d'iscrizione di __________ in una scuola dando per scontato che il bambino
fosse ancora all'estero.
Soltanto dal mese di
giugno 2015 gli stessi hanno affittato un'abitazione a __________ dove __________
nel mese di settembre 2015 ha iniziato a frequentare la terza elementare (cfr.
consid. 2.11.).
Al riguardo va rilevato
che il ricorrente stesso, nel reclamo del 5 luglio 2016 inoltrato all'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ contro la decisione di tassazione per
l'anno 2014, ha asserito che "… per tutto l'anno 2014 la mia famiglia
ha vissuto in Italia (dove ci siamo trasferiti nel 2013) pur mantenendo il
domicilio in Ticino (dove siamo tornati a vivere dal mese di luglio 2015)
…" (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 17).
RI 1, nel reclamo del 28
ottobre 2016 e nel ricorso, ha indicato che la frase di cui al reclamo in
materia fiscale del 5 luglio 2016 è stata dichiarata in un altro contesto (cfr.
fascicolo atti 1 doc. 15; I pag. 2).
Il TCA, in proposito, osserva
che l'affermazione dell'insorgente circa l'assenza dal Ticino della sua
famiglia nell'anno 2014 è chiara e non può dare adito a diverse interpretazioni
a seconda che si tratti dell'ambito fiscale o di quello degli assegni di
famiglia.
Per quanto attiene
all'asserzione secondo cui il domicilio sarebbe stato mantenuto a __________, è
utile rilevare che il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove
si pagano le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è
costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una presunzione che può in ogni
caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. STF 9C_807/2009 del 24 marzo
2010.
consid. 3.4.; RVJ 1999 pag. 108; DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid.
2.3
).
Infine, dalla
documentazione raccolta in internet dall’amministrazione, che può essere
utilizzata quale fonte d’informazione collaterale (cfr. Michael Liebrenz/Ueli
Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des
Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), emerge, da
una parte, che i coniugi RI 1-__________ nel luglio 2014 hanno aperto “una
filiale associazione svizzera (n.d.r.: associazione culturale __________)
a __________” (cfr. doc. VIII1; ).
Dall’altra, essi hanno
perlomeno tentato di svolgere, negli anni 2013 e 2014, diversi seminari e
workshop proprio a __________, __________, __________ (cfr. doc. VIII1), come
del resto ammesso dal ricorrente (cfr. doc. X).
Da quanto esposto, in
particolare in considerazione della sistemazione abitativa in Italia della
famiglia RI 1-__________ - la quale in Ticino non disponeva di un proprio
alloggio -, iniziata nel settembre 2013 e protrattasi, sì con lo spostamento da
__________ a __________ ma senza interruzioni temporali, dal settembre 2013 al
maggio 2015, della frequentazione della scuola elementare in Italia da parte di
__________ negli anni 2013/2014 e 2014/2015, nonché della dichiarazione del
luglio 2016 rilasciata dal ricorrente stesso secondo cui per tutto il 2014
hanno vissuto in Italia dove si sono trasferiti nel 2013, risulta, in
applicazione dell'usuale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), che nel lasso di tempo da settembre 2013 a maggio 2015 (da
giugno 2015 essi risiedono stabilmente a Vernate; cfr. consid. 2.11.) la
residenza effettiva (condizione oggettiva del domicilio; cfr. art. 35 cpv. 2
Reg.Laf; 23 CC; consid. 2.3.; 2.5.) dei coniugi RI 1-__________ non era in
Ticino, bensì in Italia.
Il TCA non ignora che la
madre e la suocera del ricorrente, nel febbraio 2017, hanno dichiarato che
l’insorgente, negli anni 2014 e 2015, è stato spesso presso la sua famiglia di
origine a __________ dove avrebbe mantenuto il domicilio per portare avanti la
sua attività e che la moglie lo raggiungeva nei fine settimana, durante le
festività e nelle vacanze scolastiche (cfr. doc. A2), rispettivamente che __________
è stato presso il domicilio della nonna materna a __________ durante le
festività, le vacanze scolastiche, come pure per diversi fine settimana durante
gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e che __________ in quei periodi
stava con suo marito a __________ presso i familiari (cfr. doc. A3).
Tuttavia tali affermazioni
si rivelano ininfluenti ai fini della soluzione della presente vertenza, in
quanto la presenza saltuaria in Ticino della famiglia RI 1-__________ durante
le vacanze non rende dubbia la loro residenza effettiva in Italia, non consentendo
di ammettere una residenza effettiva ed abituale nel nostro Cantone.
In simili condizioni, il
TCA deve concludere che al momento della richiesta di __________ del mese di
settembre 2015 tendente all’ottenimento di assegni integrativi non era
ossequiato il presupposto del periodo di carenza di tre anni di domicilio nel
Cantone Ticino ai sensi dell’vart. 47
cpv. 1 lett. c Laf e dell’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Considerando che la
famiglia dell’insorgente vive stabilmente a Vernate dal giugno 2015 (cfr.
consid. 2.11.), il periodo di carenza di tre anni in Ticino sarà adempiuto,
sempre che non venga interrotto giusta l’art. 63 Laf (cfr. consid. 2.4.), dal
mese di giugno 2018.
Ne discende che il diritto
agli assegni integrativi per il lasso di tempo da settembre 2015 a gennaio 2017
(è la data della decisione su reclamo impugnata che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1
consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007
del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005) e il diritto
agli assegni di prima infanzia per i mesi da luglio 2016 (chiesti a seguito
della nascita, il 26 maggio 2016, di Kevin; cfr. consid. 2.11.) a gennaio 2017
deve essere negato.
2.13
Non avendo diritto agli
assegni integrativi e di prima infanzia negli anni 2015 e 2016, la famiglia RI
1-__________, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito
indebitamente gli assegni integrativi per il lasso di tempo settembre 2015 – agosto
2016, come pure gli assegni di prima infanzia per i mesi di luglio e agosto
2016.
Al riguardo
è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha
beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata
in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire
l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.
2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,
Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Pertanto la richiesta in
via subordinata del ricorrente tendente alla concessione del condono
dell’importo chiestogli in restituzione in considerazione del fatto che lui e
la moglie sono sempre stati in buona fede e della loro difficile situazione
finanziaria (cfr. doc. I pag. 5; fascicolo atti n. 1 doc. 15d) è irricevibile.
In proposito il TCA
ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.14
La Cassa è
venuta a conoscenza del fatto che la famiglia RI 1-__________ fosse assente dal
Cantone Ticino dal settembre 2013 al maggio 2015 nel mese di settembre 2016
(cfr. doc. II1).
Questa Corte
ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti
di una revisione processuale delle decisioni iniziali del 5 novembre 2015 e del
9.
agosto 2016 (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 2, 6, 7) con
le quali sono stati attribuiti a __________ gli assegni integrativi da
settembre 2015 ad agosto 2016 e di prima infanzia nei mesi di luglio e agosto
2016.
L’assenza
dal Cantone Ticino, rispettivamente la residenza effettiva in Italia della
famiglia dell’insorgente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora
fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta
a prendere una decisione differente.
Ne consegue
che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio
della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo settembre
2015.
– agosto 2016.
2.15
A proposito dell’importo da
restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la
Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'348.--,
corrispondente alla somma di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti
a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (cfr. consid. 1.1.; fascicolo
atti n. 1 doc. 13).
Tenuto
conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che la famiglia RI 1-__________
nel lasso di tempo in questione ha percepito a torto la totalità degli assegni integrativi
e di prima infanzia non adempiendo tutte le relative condizioni, non presta
fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui va
rimborsata l’integralità degli assegni di cui la famiglia dell’insorgente ha
beneficiato per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016 per complessivi fr.
9'348.-- [(AFI percepiti indebitamente di fr. 563 x 10 mesi da settembre 2015 a
giugno 2016) + (AFI ricevuti a torto di fr. 1'125 x 2 mesi da luglio ad agosto
2016) + (API percepiti indebitamente di fr. 734 x 2 mesi da luglio ad agosto
2016); cfr. consid. 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 13, 2, 6, 7].
Del resto il ricorrente
non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in
restituzione.
2.16
Stante quanto precede,
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 con cui la Cassa, da una parte ha
confermato l’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima
infanzia percepiti dai coniugi RI 1-__________ da settembre 2015 ad agosto 2016,
dall’altra ha negato il diritto agli stessi dal mese di settembre 2016 deve,
conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti