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Decisione

39.2017.2

Negato diritto agli AFI e API da 9/16 e chiesto restituzione AFI e API da 9/15 a 8/16,in quanto non adempiuto il periodo di carenza di 3 anni di domicilio in Ticino. Secondo verosimiglianza prepondera

4 luglio 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di rinnovo del diritto.

Secondo l’attuale legislazione, i genitori hanno diritto agli

assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) se, cumulativamente, sono

domiciliati nel Cantone al momento della richiesta e hanno il domicilio nel

Cantone da almeno 3 anni, in virtù del cosiddetto periodo di carenza (cfr.

attuali artt. 47 cpv. 1 lett. c), 51 lett. c), 52 cpv. 1 lett. c) Laf);

l’interruzione del periodo di carenza è regolata agli attuali artt. 63 Laf e 38

Reg. Laf.

Il concetto di domicilio è quello definito dal Codice civile

svizzero, quindi il luogo ove una persona risiede con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente, come disciplinato dall’attuale art. 35 Reg. Laf.”

2.7. Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta

l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione

straordinaria,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione

periodica;

b) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine

della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo

amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.8. L'art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In

proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

" È’

considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui

del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.9. Per quanto riguarda l'obbligo

di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21

cpv. 4 Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento

degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

2.10. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.9.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione

(cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985

p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per

quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre

2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.9.).

2.11. Nell’evenienza

concreta dalle carte processuali emerge che RI 1 e __________, cittadini

svizzeri, si sono sposati il __________ 2013 (cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 16).

__________ è

madre di __________, nato il __________ 2007 da un precedente matrimonio

sciolto per divorzio il __________ 2010 (cfr. fascicolo atti n. 4 pag. 14).

Dopo il matrimonio RI 1 e

la moglie hanno abitato a __________ presso i genitori del ricorrente (cfr.

fascicolo atti n. 1 doc. 20).

L’insorgente è stato

iscritto in disoccupazione dal 1° settembre 2011 alla ricerca di un lavoro a

tempo pieno come manager di marketing, comunicazione ed eventi o costumer

service (cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013 consid. 2.5., fascicolo atti

n. 1 doc. 20). Il suo diritto a indennità di disoccupazione è terminato nel

marzo 2013 (cfr. doc. I).

In occasione di un’udienza

del 17 ottobre 2012 davanti al TCA, contestualmente a una vertenza in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione sfociata in uno stralcio della causa per

intervenuta transazione, RI 1 ha dichiarato di essere molto attivo nella ricerca

di un posto di lavoro sia in Svizzera che all’estero (cfr. decreto di stralcio

38.2012.39 del 18 ottobre 2012).

Dal 1° aprile 2013

l’assicurato risulta essere affiliato alla Cassa __________ quale indipendente

(cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 16).

__________ è stata affiliata

alla Cassa __________ nella categoria “indipendente” dal 1° settembre 2012 al

31 dicembre 2015 (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 11; 12).

Da settembre 2013 fino a

giugno 2014 il ricorrente e la sua famiglia hanno usufruito di un appartamento

a __________ in __________ di proprietà di un’amica di __________ pagando la

somma di Euro 500 al mese (cfr. fascicolo atti 1 doc. 20; I).

Dalla dichiarazione del 12

ottobre 2013 del dirigente scolastico di Cesena - fornita dal Comune di __________

alla Cassa (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18) - si evince che __________, nell’anno

scolastico 2013/2014, era iscritto alla prima classe della Scuola elementare di

__________ (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 18a).

Il 27 giugno 2014

l’insorgente e la moglie hanno concluso un contratto di locazione dal 1° luglio

2014 al 30 giugno 2018 relativo a un appartamento - costituito da un soggiorno,

tre camere da letto, cucina e due bagni - a __________ nelle __________ per una

pigione mensile di Euro 680 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 20b).

Il ricorrente, al

riguardo, ha indicato che la scelta di __________ è stata dettata dal fatto che

in zona vive una zia di __________, sulla quale si sarebbe potuto fare

affidamento in caso di necessità, essendo la moglie prevalentemente sola con

Nathan, visto che lui era per la maggior parte del tempo in Ticino (cfr. doc.

I; fascicolo atti n. 1 doc. 20a).

Per l’anno scolastico

2014/2015 il Comune di __________ non ha richiesto alcun documento relativo

all’iscrizione di __________ in una scuola, “in quanto ha dato “x scontato”

che fossero ancora all’estero” (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).

L’8 aprile 2015 RI 1 ha

preso in locazione un appartamento di 4 e ½ locali a __________ con effetto dal

1° giugno 2015. La pigione ammonta a fr. 1'850 mensili e le spese accessorie a

fr. 250 al mese (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 17).

Dalle attestazioni del 5

ottobre 2015 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ emerge quale

data di arrivo nel Comune del ricorrente e della moglie il 1° giugno 2015 (cfr.

fascicolo atti n. 4 doc. 25; 26).

Nell’anno scolastico

2015/2016 Nathan ha frequentato la terza elementare a __________ (cfr.

fascicolo atti n. 1 doc. 19).

Nel mese di settembre 2015

__________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un assegno integrativo.

Alla domanda se avesse la residenza nel Cantone da almeno 3 anni senza

interruzioni superiori a 12 mesi, la medesima ha risposto affermativamente

(cfr. fascicolo atti n. 4 doc. 28).

Con decisione del 5

Considerandi

novembre 2015 la Cassa ha riconosciuto a __________ il diritto a un assegno

integrativo di fr. 563 al mese per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016

(cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 2).

Il __________ 2016

dall’unione di __________ e RI 1 è nato __________ (cfr. fascicolo atti n. 1

doc. 5).

La Cassa, il 9 agosto

2016, ha conseguentemente emesso un nuovo provvedimento con cui ha modificato

l’importo dell’assegno integrativo mensile aumentandolo a fr. 1'125 mensili per

i mesi di luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 7).

Con ulteriore decisione di

medesima data l’amministrazione ha erogato a __________ un assegno di prima

infanzia di fr. 734 al mese per luglio e agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1

doc. 6).

Nel mese di settembre 2016

la moglie dell’insorgente ha chiesto il rinnovo del diritto agli assegni

integrativi e di prima infanzia (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 8; 10; II1).

La Cassa, essendo venuta a

conoscenza dai documenti presentati che il ricorrente, la moglie e __________

sono stati assenti dal Cantone Ticino durante il lasso di tempo settembre 2013

– giugno 2015, ha emanato la decisione dell’11 ottobre 2016 con la quale ha

negato loro il rinnovo dell’attribuzione di assegni integrativi e di prima

infanzia e ha ordinato di restituire l’importo di fr. 9'348.-- a titolo di

assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal 1° settembre 2015

al 31 agosto 2016 (cfr. fascicolo atti n. 1 doc. 13; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è

stato confermato con decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 (cfr. doc. II1;

consid. 1.2.).

L'assicurato ha contestato

il modo di procedere dell'amministrazione, facendo valere in buona sostanza di

aver mantenuto il domicilio in Ticino, in quanto, da una parte, il centro degli

interessi suoi e della moglie, nonché delle loro relazioni interpersonali è

sempre stato in questo Cantone dove hanno sempre continuato a lavorare.

Dall'altra, non hanno mai avuto l'intenzione di stabilirsi altrove e la

soluzione trovata in Italia era temporanea e provvisoria dettata dalla loro

difficile situazione economica per evitare di ricorrere all'assistenza sociale

(cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.12

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che ai sensi

degli art. 47 cpv. 1 lett. a e c e 52 cpv. 1 lett. a e c Laf, sia nella

versione valida fino al 31 dicembre 2015 che in quella in vigore dal 1° gennaio

2016, per avere diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia, nel caso

di famiglie biparentali, occorre, oltre al domicilio nel Cantone Ticino al

momento della richiesta, inteso quale residenza effettiva con

l'intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 35 cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.3.),

che il padre o la madre ossequino il presupposto del periodo di carenza di

tre anni di domicilio in Ticino precedentemente alla domanda degli assegni

(cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.6.).

L'art. 63 cpv. 2 Laf

prevede, inoltre, che la residenza abituale non si considera interrotta se

l'assenza dal Cantone Ticino è stata inferiore a dodici mesi consecutivi (cfr.

consid. 2.4.).

Un assicurato durante i

tre anni antecedenti la richiesta degli API e degli AFI deve, quindi, avere

avuto la residenza abituale in Ticino (cfr. STCA 39.2000.39 del 24 aprile 2001,

pubblicata in RDAT II-2001 N. 24; STCA 39.1998.109-110 del 17 maggio 1999).

In concreto non è

contestato che il ricorrente, la moglie e il figlio di quest'ultima, __________

fossero domiciliati nel Cantone Ticino giusta gli art. 47 cpv. 1 lett. a e 52

cpv. 1 lett. a Laf al momento della richiesta degli assegni nel settembre 2015

(cfr. consid. 2.11).

Litigiosa è la questione

relativa al domicilio, in particolare all'aspetto della residenza effettiva,

abituale in Ticino nei tre anni precedenti il mese di settembre 2015.

Come visto al considerando

precedente, l'insorgente e la moglie si sono sposati nel giugno 2013. I

medesimi, a quel momento, non avevano un'abitazione propria in Ticino, ma

alloggiavano presso i genitori del ricorrente a __________.

Da settembre 2013 a giugno

2014.

essi hanno usufruito, versando Euro 500 mensili, di un appartamento di

un'amica di __________ a __________ dove __________ ha frequentato la prima

elementare, come comunicato e comprovato al Comune di __________.

Con effetto dal 1° luglio

2014.

i coniugi RI 1-__________ hanno concluso un contratto di locazione

concernente un appartamento di 4 e ½ locali con pigione di Euro 680 al mese a __________

nelle __________ nelle vicinanze di una zia della moglie. Per l'anno scolastico

2014/2015 il Comune di __________ non ha chiesto una specifica attestazione

d'iscrizione di __________ in una scuola dando per scontato che il bambino

fosse ancora all'estero.

Soltanto dal mese di

giugno 2015 gli stessi hanno affittato un'abitazione a __________ dove __________

nel mese di settembre 2015 ha iniziato a frequentare la terza elementare (cfr.

consid. 2.11.).

Al riguardo va rilevato

che il ricorrente stesso, nel reclamo del 5 luglio 2016 inoltrato all'Ufficio

circondariale di tassazione di __________ contro la decisione di tassazione per

l'anno 2014, ha asserito che "… per tutto l'anno 2014 la mia famiglia

ha vissuto in Italia (dove ci siamo trasferiti nel 2013) pur mantenendo il

domicilio in Ticino (dove siamo tornati a vivere dal mese di luglio 2015)

…" (cfr. fascicolo atti n. 2 doc. 17).

RI 1, nel reclamo del 28

ottobre 2016 e nel ricorso, ha indicato che la frase di cui al reclamo in

materia fiscale del 5 luglio 2016 è stata dichiarata in un altro contesto (cfr.

fascicolo atti 1 doc. 15; I pag. 2).

Il TCA, in proposito, osserva

che l'affermazione dell'insorgente circa l'assenza dal Ticino della sua

famiglia nell'anno 2014 è chiara e non può dare adito a diverse interpretazioni

a seconda che si tratti dell'ambito fiscale o di quello degli assegni di

famiglia.

Per quanto attiene

all'asserzione secondo cui il domicilio sarebbe stato mantenuto a __________, è

utile rilevare che il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove

si pagano le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è

costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una presunzione che può in ogni

caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. STF 9C_807/2009 del 24 marzo

2010.

consid. 3.4.; RVJ 1999 pag. 108; DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid.

2.3

).

Infine, dalla

documentazione raccolta in internet dall’amministrazione, che può essere

utilizzata quale fonte d’informazione collaterale (cfr. Michael Liebrenz/Ueli

Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des

Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), emerge, da

una parte, che i coniugi RI 1-__________ nel luglio 2014 hanno aperto “una

filiale associazione svizzera (n.d.r.: associazione culturale __________)

a __________” (cfr. doc. VIII1; ).

Dall’altra, essi hanno

perlomeno tentato di svolgere, negli anni 2013 e 2014, diversi seminari e

workshop proprio a __________, __________, __________ (cfr. doc. VIII1), come

del resto ammesso dal ricorrente (cfr. doc. X).

Da quanto esposto, in

particolare in considerazione della sistemazione abitativa in Italia della

famiglia RI 1-__________ - la quale in Ticino non disponeva di un proprio

alloggio -, iniziata nel settembre 2013 e protrattasi, sì con lo spostamento da

__________ a __________ ma senza interruzioni temporali, dal settembre 2013 al

maggio 2015, della frequentazione della scuola elementare in Italia da parte di

__________ negli anni 2013/2014 e 2014/2015, nonché della dichiarazione del

luglio 2016 rilasciata dal ricorrente stesso secondo cui per tutto il 2014

hanno vissuto in Italia dove si sono trasferiti nel 2013, risulta, in

applicazione dell'usuale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), che nel lasso di tempo da settembre 2013 a maggio 2015 (da

giugno 2015 essi risiedono stabilmente a Vernate; cfr. consid. 2.11.) la

residenza effettiva (condizione oggettiva del domicilio; cfr. art. 35 cpv. 2

Reg.Laf; 23 CC; consid. 2.3.; 2.5.) dei coniugi RI 1-__________ non era in

Ticino, bensì in Italia.

Il TCA non ignora che la

madre e la suocera del ricorrente, nel febbraio 2017, hanno dichiarato che

l’insorgente, negli anni 2014 e 2015, è stato spesso presso la sua famiglia di

origine a __________ dove avrebbe mantenuto il domicilio per portare avanti la

sua attività e che la moglie lo raggiungeva nei fine settimana, durante le

festività e nelle vacanze scolastiche (cfr. doc. A2), rispettivamente che __________

è stato presso il domicilio della nonna materna a __________ durante le

festività, le vacanze scolastiche, come pure per diversi fine settimana durante

gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 e che __________ in quei periodi

stava con suo marito a __________ presso i familiari (cfr. doc. A3).

Tuttavia tali affermazioni

si rivelano ininfluenti ai fini della soluzione della presente vertenza, in

quanto la presenza saltuaria in Ticino della famiglia RI 1-__________ durante

le vacanze non rende dubbia la loro residenza effettiva in Italia, non consentendo

di ammettere una residenza effettiva ed abituale nel nostro Cantone.

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che al momento della richiesta di __________ del mese di

settembre 2015 tendente all’ottenimento di assegni integrativi non era

ossequiato il presupposto del periodo di carenza di tre anni di domicilio nel

Cantone Ticino ai sensi dell’vart. 47

cpv. 1 lett. c Laf e dell’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

Considerando che la

famiglia dell’insorgente vive stabilmente a Vernate dal giugno 2015 (cfr.

consid. 2.11.), il periodo di carenza di tre anni in Ticino sarà adempiuto,

sempre che non venga interrotto giusta l’art. 63 Laf (cfr. consid. 2.4.), dal

mese di giugno 2018.

Ne discende che il diritto

agli assegni integrativi per il lasso di tempo da settembre 2015 a gennaio 2017

(è la data della decisione su reclamo impugnata che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1

consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007

del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005) e il diritto

agli assegni di prima infanzia per i mesi da luglio 2016 (chiesti a seguito

della nascita, il 26 maggio 2016, di Kevin; cfr. consid. 2.11.) a gennaio 2017

deve essere negato.

2.13

Non avendo diritto agli

assegni integrativi e di prima infanzia negli anni 2015 e 2016, la famiglia RI

1-__________, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito

indebitamente gli assegni integrativi per il lasso di tempo settembre 2015 – agosto

2016, come pure gli assegni di prima infanzia per i mesi di luglio e agosto

2016.

Al riguardo

è utile ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata

in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire

l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre

2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Pertanto la richiesta in

via subordinata del ricorrente tendente alla concessione del condono

dell’importo chiestogli in restituzione in considerazione del fatto che lui e

la moglie sono sempre stati in buona fede e della loro difficile situazione

finanziaria (cfr. doc. I pag. 5; fascicolo atti n. 1 doc. 15d) è irricevibile.

In proposito il TCA

ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.14

La Cassa è

venuta a conoscenza del fatto che la famiglia RI 1-__________ fosse assente dal

Cantone Ticino dal settembre 2013 al maggio 2015 nel mese di settembre 2016

(cfr. doc. II1).

Questa Corte

ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti

di una revisione processuale delle decisioni iniziali del 5 novembre 2015 e del

9.

agosto 2016 (cfr. consid. 2.10.; 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 2, 6, 7) con

le quali sono stati attribuiti a __________ gli assegni integrativi da

settembre 2015 ad agosto 2016 e di prima infanzia nei mesi di luglio e agosto

2016.

L’assenza

dal Cantone Ticino, rispettivamente la residenza effettiva in Italia della

famiglia dell’insorgente costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora

fosse stato portato tempestivamente a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta

a prendere una decisione differente.

Ne consegue

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo settembre

2015.

– agosto 2016.

2.15

A proposito dell’importo da

restituire e della correttezza dello stesso questo Tribunale rileva che la

Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso dell’ammontare di fr. 9'348.--,

corrispondente alla somma di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti

a torto dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 (cfr. consid. 1.1.; fascicolo

atti n. 1 doc. 13).

Tenuto

conto di tutto quanto stabilito sopra, e meglio che la famiglia RI 1-__________

nel lasso di tempo in questione ha percepito a torto la totalità degli assegni integrativi

e di prima infanzia non adempiendo tutte le relative condizioni, non presta

fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui va

rimborsata l’integralità degli assegni di cui la famiglia dell’insorgente ha

beneficiato per il periodo da settembre 2015 ad agosto 2016 per complessivi fr.

9'348.-- [(AFI percepiti indebitamente di fr. 563 x 10 mesi da settembre 2015 a

giugno 2016) + (AFI ricevuti a torto di fr. 1'125 x 2 mesi da luglio ad agosto

2016) + (API percepiti indebitamente di fr. 734 x 2 mesi da luglio ad agosto

2016); cfr. consid. 2.11.; fascicolo atti n. 1 doc. 13, 2, 6, 7].

Del resto il ricorrente

non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in

restituzione.

2.16

Stante quanto precede,

la decisione su reclamo del 16 gennaio 2017 con cui la Cassa, da una parte ha

confermato l’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima

infanzia percepiti dai coniugi RI 1-__________ da settembre 2015 ad agosto 2016,

dall’altra ha negato il diritto agli stessi dal mese di settembre 2016 deve,

conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti