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Decisione

39.2017.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

39.2017.20

DC/sc

Lugano

17 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 6 novembre 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su

reclamo del 6 novembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17

ottobre 2017 (cfr. doc. 4) con la quale ha rifiutato a RI 1 il rimborso della

spesa di collocamento del figlio __________, argomentando:

" (…)

La Cassa rileva che __________, nato il __________ 2016, è

collocato presso la signora __________, domiciliata a __________.

Con scritto di data 30 ottobre 2017, l’Associazione __________

comunica che: “(…) la informiamo che la Signora __________ non è affiliata

alla nostra Associazione. (…)”.

Pertanto, secondo gli articoli citati, la signora __________ non

adempie ai requisiti richiesti. (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro questa decisione

l’assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale chiede il

riconoscimento delle spese di collocamento fino ad agosto 2017, rilevando:

" (…)

Come già comunicato per iscritto all’istituto delle assicurazioni

sociali, sono a conoscenza che attualmente la Signora __________ non è

iscritta all’associazione famiglie diurne, ma risulta che sia stata iscritta

all’ufficio Famiglie e Minori fino a fine Agosto 2017.

Questo ufficio, come si può vedere dalla documentazione in mio

possesso, coinvolge anche l’associazione Cantonale famiglie diurne.

Chiedo pertanto verifica di quanto sopraesposto per l’avente

diritto del rimborso delle spese di collocamento fino ad Agosto 2017. (…)” (Doc.

I)

1.3. Nella sua risposta del 24

novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che “la

possibilità di richiedere il rimborso della spese di collocamento è data

esclusivamente se il collocamento del minore avviene presso gli organi

riconosciuti (art. 1 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente il rimborso della

spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° gennaio

2017 al 31 dicembre 2017)” (cfr. doc. III).

1.4. Il 4 dicembre 2017

l’assicurata ha trasmesso della documentazione ed ha ribadito che:

" (…)

Essendo stata iscritta all’ufficio Famiglie e Minori fino a

fine Agosto 2017 ed avendo sempre effettuato tutti i controlli dovuti e

necessari come da constatazione scritta, (copie delle lettere tra la Signora __________

e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Bellinzona), allegatavi alla

lettera precedentemente inviata in data 09.11.2017; la Signora __________,

adempie ai punti richiesti per l’avente diritto al rimborso.” (Doc. V)

Il 14 dicembre 2017 la

Cassa si è riconfermata nella sua precedente presa di posizione (cfr. doc. VII).

in

diritto

2.1. Il Decreto esecutivo

concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile

2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e valido fino al 31 dicembre 2017,

prevede in particolare quanto segue:

" Definizione

e genere di collocamento

Art. 1 1È considerata spesa di collocamento del

figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il

figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure

durante l’assolvimento di una formazione.

2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è

affidato a:

a) un nido

Considerandi

dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge sul sostegno

alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (le famiglie) del 15

settembre 2003;

b) una

famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie.

Esercizio di un’attività lucrativa

Art. 2 1È considerata attività lucrativa ogni

genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi

della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i

superstiti.

2Sono equiparate ad un’attività professionale

remunerata, in particolare:

a) la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della

legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l’indennità per l’insolvenza (LADI);

b) la

partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi della legge

federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);

c) la

partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge

sull’assistenza sociale.

Orari di collocamento e orari lavorativi

Art. 3 1La struttura di presa a carico indica gli

orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli

orari lavorativi o di formazione dell’avente diritto, del suo coniuge o partner

convivente, membri della sua unità di riferimento.

2L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito

formulario.

Strutture di accoglienza ammesse

Art. 4 La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso

una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla

scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie

che adempie i requisiti di sussidiamento.

Diritto

Art. 5 1Hanno diritto al rimborso della spesa di

collocamento:

a) i genitori

che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono

le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;

b) i genitori

che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che

adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un

assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito

disponibile.

2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del

figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola

dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro

anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in

precedenza.

3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è

sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso

titolo.” (Doc. B2)

2.2

Nella presente fattispecie il

30.

ottobre 2017 la Cassa ha accertato che __________, domiciliata a __________,

non è affiliata all’Associazione __________ (cfr. doc. 6).

In precedenza, il 4 aprile

2017.

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione aveva inviato ad __________ uno

scritto del seguente tenore:

" Facciamo

seguito al suo scritto del 7 marzo scorso. Come indicatole con lettera del 21

febbraio, giusta l’art. 31 RLfam, il numero massimo di bambini che possono

essere presi a carico da una famiglia diurna è di 5 e nel suo caso non vi sono

gli estremi per la concessione di una deroga. La situazione deve pertanto

essere regolarizzata.

Tenuto conto della circostanza particolare e del fatto che sino ad

oggi non vi sono stati problemi di sorta, aderiamo alla sua richiesta di

attendere sino al 31 luglio prossimo da permettere alle famiglie coinvolte di

potersi organizzare.” (Doc. 5d)

Come visto (cfr. consid.

2.

) l’art. 1 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo concernente il rimborso

della spesa per il collocamento del figlio precisa che il collocamento presso

terzi è ammesso se il figlio è affidato a una famiglia diurna riconosciuta ai

sensi della legge per le famiglie.

L’art. 4 precisa che la

spesa è rimborsata, segnatamente, se il figlio è accolto presso una struttura

ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che

adempie i requisiti di sussidiamento.

L’art. 7 lett. b della

legge per le famiglie stabilisce che sono attività di accoglienza complementari

alle famiglie e alla scuola gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati

da enti privati riconosciuti.

L’art. 31 del Regolamento della

legge per le famiglie prevede al cpv. 1 che “è considerata famiglia diurna ai

sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre

per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la

giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12

anni, contemporaneamente” a al cpv. 2 che “in considerazione di situazioni

particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al

cpv. 1”.

Nella presente fattispecie

__________ non appartiene all’Associazione famiglie diurne e non esercita

quindi un’attività coordinata da un ente privato riconosciuto.

A ragione la Cassa ha

quindi stabilito che non è possibile rimborsare le spese per il collocamento del

figlio della ricorrente presso questa persona.

La decisione su reclamo

del 6 novembre 2017 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti