39.2017.20
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17 gennaio 2018Italiano8 min
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n.
Fatti
39.2017.20
DC/sc
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 novembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su
reclamo del 6 novembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17
ottobre 2017 (cfr. doc. 4) con la quale ha rifiutato a RI 1 il rimborso della
spesa di collocamento del figlio __________, argomentando:
" (…)
La Cassa rileva che __________, nato il __________ 2016, è
collocato presso la signora __________, domiciliata a __________.
Con scritto di data 30 ottobre 2017, l’Associazione __________
comunica che: “(…) la informiamo che la Signora __________ non è affiliata
alla nostra Associazione. (…)”.
Pertanto, secondo gli articoli citati, la signora __________ non
adempie ai requisiti richiesti. (…)” (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA con il quale chiede il
riconoscimento delle spese di collocamento fino ad agosto 2017, rilevando:
" (…)
Come già comunicato per iscritto all’istituto delle assicurazioni
sociali, sono a conoscenza che attualmente la Signora __________ non è
iscritta all’associazione famiglie diurne, ma risulta che sia stata iscritta
all’ufficio Famiglie e Minori fino a fine Agosto 2017.
Questo ufficio, come si può vedere dalla documentazione in mio
possesso, coinvolge anche l’associazione Cantonale famiglie diurne.
Chiedo pertanto verifica di quanto sopraesposto per l’avente
diritto del rimborso delle spese di collocamento fino ad Agosto 2017. (…)” (Doc.
I)
1.3. Nella sua risposta del 24
novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che “la
possibilità di richiedere il rimborso della spese di collocamento è data
esclusivamente se il collocamento del minore avviene presso gli organi
riconosciuti (art. 1 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente il rimborso della
spesa di collocamento del figlio del 5 aprile 2017, in vigore dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2017)” (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 dicembre 2017
l’assicurata ha trasmesso della documentazione ed ha ribadito che:
" (…)
Essendo stata iscritta all’ufficio Famiglie e Minori fino a
fine Agosto 2017 ed avendo sempre effettuato tutti i controlli dovuti e
necessari come da constatazione scritta, (copie delle lettere tra la Signora __________
e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Bellinzona), allegatavi alla
lettera precedentemente inviata in data 09.11.2017; la Signora __________,
adempie ai punti richiesti per l’avente diritto al rimborso.” (Doc. V)
Il 14 dicembre 2017 la
Cassa si è riconfermata nella sua precedente presa di posizione (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. Il Decreto esecutivo
concernente il rimborso della spesa di collocamento del figlio del 5 aprile
2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e valido fino al 31 dicembre 2017,
prevede in particolare quanto segue:
" Definizione
e genere di collocamento
Art. 1 1È considerata spesa di collocamento del
figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il
figlio alla cura di terzi durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure
durante l’assolvimento di una formazione.
2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è
affidato a:
a) un nido
Considerandi
dell’infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge sul sostegno
alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (le famiglie) del 15
settembre 2003;
b) una
famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie.
Esercizio di un’attività lucrativa
Art. 2 1È considerata attività lucrativa ogni
genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi
della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti.
2Sono equiparate ad un’attività professionale
remunerata, in particolare:
a) la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della
legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l’indennità per l’insolvenza (LADI);
b) la
partecipazione a provvedimenti d’ordine professionale ai sensi della legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
c) la
partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge
sull’assistenza sociale.
Orari di collocamento e orari lavorativi
Art. 3 1La struttura di presa a carico indica gli
orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli
orari lavorativi o di formazione dell’avente diritto, del suo coniuge o partner
convivente, membri della sua unità di riferimento.
2L’attestazione è redatta per iscritto sull’apposito
formulario.
Strutture di accoglienza ammesse
Art. 4 La spesa è rimborsata se il figlio è accolto presso
una struttura o un servizio di accoglienza complementare alla famiglia e alla
scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie
che adempie i requisiti di sussidiamento.
Diritto
Art. 5 1Hanno diritto al rimborso della spesa di
collocamento:
a) i genitori
che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono
le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
b) i genitori
che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che
adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un
assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito
disponibile.
2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del
figlio presso terzi è garantito fino all’accesso del figlio alla scuola
dell’infanzia ma al massimo fino all’anno in cui il figlio compie i quattro
anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell’infanzia in
precedenza.
3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è
sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso
titolo.” (Doc. B2)
2.2
Nella presente fattispecie il
30.
ottobre 2017 la Cassa ha accertato che __________, domiciliata a __________,
non è affiliata all’Associazione __________ (cfr. doc. 6).
In precedenza, il 4 aprile
2017.
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione aveva inviato ad __________ uno
scritto del seguente tenore:
" Facciamo
seguito al suo scritto del 7 marzo scorso. Come indicatole con lettera del 21
febbraio, giusta l’art. 31 RLfam, il numero massimo di bambini che possono
essere presi a carico da una famiglia diurna è di 5 e nel suo caso non vi sono
gli estremi per la concessione di una deroga. La situazione deve pertanto
essere regolarizzata.
Tenuto conto della circostanza particolare e del fatto che sino ad
oggi non vi sono stati problemi di sorta, aderiamo alla sua richiesta di
attendere sino al 31 luglio prossimo da permettere alle famiglie coinvolte di
potersi organizzare.” (Doc. 5d)
Come visto (cfr. consid.
2.
) l’art. 1 cpv. 2 lett. b del Decreto esecutivo concernente il rimborso
della spesa per il collocamento del figlio precisa che il collocamento presso
terzi è ammesso se il figlio è affidato a una famiglia diurna riconosciuta ai
sensi della legge per le famiglie.
L’art. 4 precisa che la
spesa è rimborsata, segnatamente, se il figlio è accolto presso una struttura
ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge per le famiglie che
adempie i requisiti di sussidiamento.
L’art. 7 lett. b della
legge per le famiglie stabilisce che sono attività di accoglienza complementari
alle famiglie e alla scuola gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati
da enti privati riconosciuti.
L’art. 31 del Regolamento della
legge per le famiglie prevede al cpv. 1 che “è considerata famiglia diurna ai
sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre
per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la
giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12
anni, contemporaneamente” a al cpv. 2 che “in considerazione di situazioni
particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al
cpv. 1”.
Nella presente fattispecie
__________ non appartiene all’Associazione famiglie diurne e non esercita
quindi un’attività coordinata da un ente privato riconosciuto.
A ragione la Cassa ha
quindi stabilito che non è possibile rimborsare le spese per il collocamento del
figlio della ricorrente presso questa persona.
La decisione su reclamo
del 6 novembre 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti