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39.2017.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del

TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03

del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005,

consid. 1.2.).

2.5. Per quel che concerne la riconsiderazione

di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004;

STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del

28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere

obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione

(cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I

206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata

in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Inoltre va osservato che

l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF

133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte

dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è

impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile

entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in

materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un

controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011).

2.6. Dalla riconsiderazione (o

riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative

(art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art.

61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V

42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del

29 novembre 2002).

In particolare,

secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle

circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento

principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che

tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute

all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015

consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353

consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p.

64 consid. 2b e riferimenti;).

Inoltre, i fatti

nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base

fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, ad una diversa decisione

I nuovi mezzi di prova devono essere tali da provare fatti nuovi

importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel

procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento

dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già

allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto

produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova

è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_756/2012 del 17

luglio 2013 consid. 4.2.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (cfr. STF 9C_677/2014 e

9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 8.2.; DTF 110

V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova

perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,

piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta

la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una

decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di

revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti

già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento

non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano

sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b).

2.7. Riguardo

alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 191 pag 145segg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3

dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di

decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la

revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla

notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 291).

L’Alta Corte ha

ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un

assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore

LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate

Considerandi

dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore

aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo e, dall'altro lato,

aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di

dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza

di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in

giudicato.

I

termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente

all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti,

benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto

stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA.

Alla

PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;

STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al riguardo cfr. pure DTF

143.

V 105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4

del 12 dicembre 2011.

2.8

Nella presente evenienza, per

quanto attiene alla richiesta di riconsiderazione delle decisioni emesse il 7,

l’11, il 12 e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017 dalla

Cassa (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.5.), deve essere ribadito, da una parte, che

l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio

provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte

dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una

propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di

un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V

50).

In simili condizioni il

TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 26 novembre 2017

inoltrato dall’assicurata contro la decisione del 13 novembre 2017 nella misura

in cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di

riconsiderazione delle decisioni sopra menzionate. In particolare questa Corte

non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione.

Il ricorso contro la

decisione emanata dalla Cassa il 13 novembre 2017 (cfr. consid. 1.9.), per

quanto concerne la contestazione della non entrata in materia della domanda di

riconsiderazione dei provvedimenti menzionati, è pertanto irricevibile (cfr. STF

9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C

7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA

42.2017

-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre

2015).

2.9

Per quanto concerne la

domanda di revisione delle decisioni emesse dall’amministrazione il 7, l’11, il

12.

e il 13 gennaio 2016, il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017, va dapprima

rilevato che la Cassa nella decisione del 13 novembre 2017 ha stabilito la non

entrata nel merito della richiesta di revisione, in quanto il dato relativo al

mutuo ipotecario non è un fatto nuovo che non poteva essere sollevato in

precedenza (cfr. doc. A11 pag. 3).

Questa Corte osserva che

tale motivazione, ossia la circostanza di non essere in presenza di un fatto

nuovo, implica la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre

2017;8C_549/2015 del 28 ottobre 2015) invece della non entrata nel merito,

come deciso dalla Cassa.

Inoltre nella decisione

del 13 novembre 2017, relativamente alla revisione, quale rimedio di diritto

avrebbe dovuto essere indicata la facoltà di interporre reclamo

all’amministrazione stessa giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA

42.2017

-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre

2011;STCA 35.2015.46 del 19 agosto 2015; STCA 35.2014.74 del 1° aprile 2015).

In concreto si giustifica,

tuttavia, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10

febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), di rinunciare ad

annullare la decisione del 13 novembre 2017 in relazione alla domanda di

revisione processuale e a rinviare gli atti alla Cassa in quanto “… una

simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e

procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17

gennaio 2011 consid. 2), ritenute le motivazioni formulate nel provvedimento

stesso riguardanti l’assenza di un fatto nuovo giustificante la revisione delle

decisioni (cfr. doc. A11; consid. 1.9.), ribadite nella risposta di causa (cfr.

doc. IV), e il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali

e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1;

STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009

consid. 1).

2.10

Nel merito è utile

evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), che la revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato si giustifica quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente.

In concreto l’esistenza di

un debito ipotecario, nonché dei relativi interessi a cui l’assicurata deve far

fronte non costituisce un fatto nuovo, visto che la medesima ne è al corrente

perlomeno dalla conclusione della convenzione di rinnovo per credito ipotecario

avvenuta nel settembre 2012 tra lei e il marito, da una parte, e la __________,

dall’altra (cfr. doc. 13A).

Il TCA non ignora che la

ricorrente ha asserito, da un lato, di non essere esperta nella materia e che

la tabella di calcolo allegata alle decisioni dell’assegno integrativo non è di

facile comprensione e, d’altro lato, che, interpellati più volte nel 2016 e nel

2017.

la Cassa, il Comune e lo Sportello Laps per chiedere una verifica dei

calcoli dell’AFI essendo impossibile far fronte alle spese correnti, si è

sempre sentita rispondere che era tutto a posto e che non si poteva fare nulla

(cfr. doc. I; consid. 1.10).

Tuttavia l’insorgente, se

avesse fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse

conseguentemente esaminato con attenzione le decisioni emanate dalla Cassa

riguardanti gli AFI al momento in cui le sono state notificate, avrebbe potuto

e dovuto rendersi conto che a partire dal gennaio 2016 ,con effetto già dal

mese di ottobre 2015, a differenza della decisione del 22 giugno 2015 (cfr.

doc. A1; consid.1.1.), non è più stato tenuto conto, in deduzione della

sostanza immobiliare - abitazione primaria, del debito ipotecario,

rispettivamente, nelle spese, degli interessi ipotecari (cfr. doc. A3; consid.

1.3

).

In quel caso la ricorrente

sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in questione senza indugio (cfr.

STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.2.).

Al riguardo giova, del

resto, rilevare che la lettura della tabella di calcolo dell’AFI, per quanto

attiene alla verifica del computo di determinate voci, non implica la

conoscenza di nozioni specialistiche in ambito di diritto degli assegni di

famiglia.

Nel caso di specie,

pertanto, non si giustifica la revisione delle decisioni riguardanti gli

assegni integrativi emanate dalla Cassa il 7, l’11, il 12 e il 13 gennaio 2016,

il 3 ottobre 2016 e il 6 febbraio 2017.

2.11

In esito alle

considerazioni che precedono, la decisione del 13 novembre 2017 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 26 novembre

2017, nella misura in cui contesta la non entrata in materia della Cassa in

relazione alla domanda del 7 ottobre 2017 di riconsiderazione / revisione della

decisione del 12 settembre 2017, è stralciato da i ruoli, in quanto privo di oggetto.

2. Il ricorso del 26 novembre

2017, nella misura in cui contesta la non entrata in materia della Cassa in

relazione alla domanda del 7 ottobre 2017 di riconsiderazione delle decisioni datate

7, 11, 12 e 13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016 e 6 febbraio 2017, è irricevibile.

3 Il ricorso del 26 novembre

2017, nella misura in cui contesta la mancata revisione da parte della Cassa delle

decisioni datate 7, 11, 12 e 13 gennaio 2016, 3 ottobre 2016 e 6 febbraio 2017

richiesta il 7 ottobre 2017 è respinto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti