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Decisione

39.2017.3

Restituzione assegni familiari integrativi. La Cassa è vincolata dalla decisione di tassazione cresciuta in giudicato

26 aprile 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera

la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11

cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile

residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

Esso viene determinato

tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente

al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina

i casi particolari (art. 10a Laps).

Gli assegni familiari

integrativi vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente

effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni,

determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante

l’anno precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps).

2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" "Il

diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa

dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno

del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo giorno

del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di

revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno

del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta

dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10

Reg.Laps precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento

pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile

residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la

decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l'obbligo

di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.8. A motivazione dell’ordine di

restituzione la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni

effettivamente spettanti agli assicurati, dopo aver preso conoscenza della

decisione di tassazione dell’anno 2014 di RI 1, dalla quale emerge un reddito

da attività indipendente di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. A pag. 2 e doc. 15).

In base a questi dati,

l’amministrazione sostiene che non spettino prestazioni sociali agli assicurati

durante il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Posto che durante

questo periodo gli assicurati avrebbero percepito complessivamente fr.

6'150.--, la parte resistente esige la restituzione dell’intero importo erogato

(cfr. doc. 15).

La Cassa ha pure

evidenziato che dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare

che RI 1 ha svolto l’attività da indipendente nel 2014 per un periodo di 10

mesi e meglio dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Pertanto ha calcolato

l’importo quale reddito da attività indipendente contribuente nel modo

seguente: fr. 36'000.-- / 10 x 12 mesi = fr. 43'200.-- annui.

A mente

dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1 e

meglio, che egli non abbia realizzato nessun guadagno nel 2014, la decisione di

tassazione accertata dall’Ufficio circondariale di tassazione con decisione del

12 agosto 2015 cresciuta in giudicato incontestata costituirebbe un elemento

sufficiente per confermare la decisione di restituzione del 30 novembre 2016

(cfr. doc. A pag. 3).

2.9. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che, allorché nelle decisioni del 3 e 7 gennaio

2014 sono stati calcolati gli assegni integrativi per l’anno 2014, la Cassa non

disponeva dei dati riguardanti l’attività indipendente di RI 1.

L’amministrazione si è, perciò, basata solo sul reddito da attività dipendente

conseguito da RI 2 (cfr. doc. 1 e 2).

In data 27 marzo 2014 la

Cassa ha comunicato ai ricorrenti che la prestazione erogata sarebbe stata

soppressa con effetto 30 aprile 2014 indicando che il diritto alla prestazione

è soggetto a revisione. Perciò il loro diritto alle prestazioni dovrebbe essere

nuovamente determinato dal 1° maggio 2014 (cfr. doc. 3).

In effetti, con decisione

del 6 maggio 2014 è stato assegnato ai ricorrenti l’assegno familiare

integrativo di fr. 559.-- mensili a decorrere del 1° maggio 2014 fino al 30

aprile 2015 (cfr. doc. 4). Ma anche in questa circostanza la Cassa ha tenuto

conto solo del reddito conseguito dall’attività dipendente di RI 2 (cfr. doc.

4D).

In data 5 agosto 2014 la

Cassa __________ ha inviato a RI 1 la decisione provvisoria di fissazione dei

contributi AVS/AI/IPG per il periodo dal 01.01.2014 - 31.12.2014 indicando come

basi del calcolo un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.-- annui

(cfr. doc. 8). Tale decisione non è stata contestata.

In data 12 agosto 2015

l’Ufficio di tassazione di __________ ha emanato la decisione di tassazione per

l’imposta cantonale e federale diretta del 2014. Dalla stessa si evince un

reddito da attività indipendente principale del contribuente accertato

dall’autorità fiscale di fr. 36'000.-- durante il periodo d’assoggettamento dal

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (cfr. doc. 7, 11, 13A-C).

In data 22 gennaio 2016 la

Cassa ha chiesto a RI 1 la trasmissione della decisione di tassazione relativa

all’anno 2014 (cfr. doc. 4). Con lettera del 29 gennaio 2016 la Cassa ha

Considerandi

chiesto oltre alla decisione anche il relativo calcolo dell’imponibile (cfr.

doc. 5).

Infine, in data 24 ottobre

2016, la Cassa ha chiesto nuovamente a RI 1 di inviare la copia della decisione

di tassazione 2014 (imposta cantonale) ed il relativo calcolo dell’imponibile

(cfr. doc. 12).

Contro tale decisione RI 1

non ha interposto reclamo (cfr. doc. A pag. 3). Il provvedimento emesso

dall’autorità fiscale è, quindi, passato in giudicato incontestato.

A fronte di ciò, il totale

dei redditi conseguiti nell’anno 2014 da RI 2 e RI 1 si rivela più elevato di

quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli assegni integrativi

per il 2014.

È pertanto evidente che,

essendosi realizzato un cambiamento del reddito disponibile dei ricorrenti

(cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell’assegno integrativo andava rivisto in

base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza gli

insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno effettivamente percepito

indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2014 al

31.

ottobre 2014.

2.10

Occorre ora stabilire se

l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

Giusta l’art. 6 Laps il

reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art.

15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17 LT relativo al

reddito da attività indipendente prevede che:

" 1 Sono

imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale,

industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da

ogni altra attività lucrativa indipendente.

2.

Fanno parte dei proventi da attività indipendente

anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,

realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La

sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo

stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto. Rimane salvo l’articolo 17b.

3.

Gli utili conseguiti mediante alienazione,

realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a

concorrenza delle spese d’investimento.

4.

L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti

che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

Come esposto

precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali indicati nella decisione

di tassazione del 2014 di RI 1 si evince che il reddito da attività

indipendente accertato nel 2014 è di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 13B).

Al riguardo RI 1, sia in

sede di reclamo sia nel ricorso, ha affermato di non aver mai realizzato questo

reddito. Egli indica di essere stato intenzionato ad aprire una ditta

individuale e al momento di riempire la voce presunti guadagni avrebbe

compilato fr. 36'000.-- annui. Il medesimo ribadisce inoltre di non avere mai

ricevuto altri compensi (cfr. doc. I, 17). Con e-mail del 1° febbraio 2016

inviato alla Cassa egli precisa inoltre di non avere percepito nessun

salario di quelli dichiarati anche perché l’attività è stata aperta e chiusa in

brevissimo tempo a causa la fortissima concorrenza artigianale dall’Italia

(cfr. doc. 9).

In proposito va rilevato

che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono

vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

Per costante

giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993.

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110.

V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985.

pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

p. 242ss).

Il principio secondo cui

occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece,

applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un

importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007;

STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).

Inoltre il Tribunale

federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in

cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i

contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla

decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente,

prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era

impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un

reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato

l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la

propria formazione e quindi risultava credibile che la stessa non si fosse

ancora costituita una propria clientela.

L’Alta Corte ha indicato

che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si

rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la

Cassa.

Gli atti sono stati

rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i

mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze

rilevanti.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2013.1

dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD n. 6 pag. 23.

Con sentenza 9C_441/2015

del 19 febbraio 2016 l’Alta Corte ha dovuto stabilire in un caso che riguardava

la fissazione del contributo AVS di un’assicurata senza attività lucrativa, se

la Cassa di compensazione avrebbe dovuto dedurre dall’ammontare del patrimonio

comunicatole dalle autorità fiscali i passivi commerciali relativi all’attività

lucrativa del marito dell’insorgente. Il TF ha in particolare

rilevato che:

" (…)

8.3

Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le

cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision

de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant

des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des

cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres

retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a

été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est

manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la

matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en pareille situation,

une obligation de clarification; elle est tenue de prendre contact avec

l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques

émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne

procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à

s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision (cf. arrêt

H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC 1988 p. 592). Il convient en effet

de souligner que le principe de la force obligatoire des communications

fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation

de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale

(initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]); il ne signifie en

revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques

émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale.

8.4

La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait

qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser

de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements

rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des

cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de

compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications

détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette

manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la

communication émise par les autorités fiscales - dès lors qu'il convient de

rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA et qu'elle n'est

pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours - et, partant, la

décision de cotisations reposent sur les bases de taxation arrêtées dans le

cadre de la procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Sinon quoi, cela

reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la

communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue

par la LPGA.

8.5

Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de

payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de

cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication

fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle

ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une

rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que

la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à

l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le

bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par

conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit.

2.11

Nella

presente evenienza, per l’anno 2014 il totale dell’imposta cantonale e federale

diretta dovuto da RI 1 era di fr. 2'030.85 (fr. 1'845.85 di imposta cantonale e

fr. 185.-- di imposta federale diretta; cfr. doc. 7 e 13A).

Il TCA rileva, quindi, che

si è in presenza di un importo di tassazione rilevante. Pertanto, l’eccezione

giurisprudenziale esposta al considerando precedente non è applicabile e la

Cassa è vincolata dalla decisione di tassazione dell’anno 2014 del 12 agosto

2015.

cresciuta in giudicato.

È inoltre utile

evidenziare che RI 1 non ha contestato la decisione provvisoria di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG del 5 agosto 2014, ove è indicato come reddito da

attività indipendente l’importo di fr. 36'000.-- annui (cfr. doc. 10). Questa

circostanza risulta incomprensibile visto che, quanto da lui affermato, la sua

attività da indipendente doveva aver preso avvio all’inizio dell’anno 2014 e si

era terminata già dopo un breve periodo a causa della forte concorrenza

dall’Italia. Egli, pertanto, ad agosto 2014 doveva essersi reso conto della

situazione economica - finanziaria e perciò avrebbe dovuto contestare già

allora la decisione provvisoria summenzionata, ciò che invece non ha fatto.

Non si può peraltro sostenere

che l’importo di fr. 36'000.-- annui sarebbe chiaramente errato. L’importo

indicato nella decisione di tassazione corrisponde a fr. 3'000.-- mensili,

ossia un importo ragionevolmente realizzabile. Dato che si tratta di una somma

plausibile la Cassa è vincolata dalla decisione dell’Autorità fiscale (cfr. al

riguardo STF 9C_122/2013 del 2 maggio 2013).

Infine, questa Corte

rileva che nel caso concreto la Cassa non era tenuta a chiedere ulteriori

informazioni all’Autorità fiscale. Come esposto al considerando precedente, la

Cassa deve chiedere specificazioni quando è confrontata con una critica precisa.

Una tale critica deve riguardare per esempio la composizione degli importi

comunicati, o meglio una divergenza fra l’importo comunicato dalla Cassa e

l’Autorità fiscale. Nel presente caso RI 1 fa però valere di non aver

realizzato alcun guadagno. Quindi, non trattandosi di una critica sufficientemente

specificata, la Cassa non era tenuta a chiedere delucidazioni a tale riguardo.

Alla luce di quanto appena esposto e ritenuto che RI 1 non

ha, in ogni caso, contestato il dato relativo al reddito da attività

indipendente emergente dalla decisione di tassazione 2014, questa Corte non ha

motivo di scostarsi dai dati risultanti dalla notifica di tassazione per l’anno

2014.

di RI 1.

Del resto per quanto

riguarda il calcolo effettuato dalla Cassa al fine di riportare l’importo

computabile su base annua si osserva che i ricorrenti, né nell’atto ricorsuale,

né nel reclamo, hanno mai sollevato obiezioni riguardo al ricalcolo effettuato dalla

Cassa.

Il nuovo calcolo

effettuato della Cassa, tenendo conto anche del reddito annuo da attività

indipendente risultante dalla decisione di tassazione per il 2014 di fr. 36'000.--

che ha permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° gennaio al 31

ottobre 2014 agli insorgenti non spettavano prestazioni non è, quindi,

censurabile.

Considerato che RI 1 e RI 2

durante il periodo in questione hanno percepito assegni familiari integrativi

per un importo complessivo di fr. 6'150.--, a ragione la Cassa ha chiesto ai

ricorrenti la restituzione dell’intero importo indebitamente percepito.

2.12

I ricorrenti hanno chiesto con

l’inoltro del ricorso, di condonare l’importo chiesto in restituzione. Al

riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

2.13

In esito a quanto precede, la

decisione su reclamo della Cassa del 12 gennaio 2017 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti