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Decisione

39.2017.8

Rettam.la Cassa ha ridotto da 3/2017 l'imp.AFI.Computo redd.ipotet.(x att.indip.) + modifica soglie di interv.Laps accettata in votaz.popol.il 12.2.17 ed entrata in vigore retroatt.il 1.1.17.La Cassa

4 luglio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I costi sono alti ed inoltre in base alla legge non sono

riconosciuti nonostante sono fissi ed obbligatori (vedi pagina 2 punto 2 della

decisione).

2. Reddito dato dalla mia attività d'indipendente non raggiunge

la soglia fissata causando un fattore negativo complessivo, questo art di legge

sarebbe da rivedere per poter bilanciare le finanze della famiglia.

3. I figli a carico al momento sono ancora due che non

vanno a scuola, inoltre la gestione domestica della casa che esegue mia moglie,

la stessa se dovrebbe lavorare questi dovrebbero essere presi a carico da una

terza persona che con un stipendio non riconosciuto dallo stato creandomi un

ulteriore problema finanziario.

Le motivazioni scritte sono le più importanti ed inoltre ho

cercato di essere chiaro calcolando la mia attività lucrativa (non sono una

persona di "legge” chiedo gentilmente di rivedere la decisione tenendo

conto la realtà e non i testi di legge. A oggi sono riuscito ad non fare debiti

ma se la situazione lavorativa continua sulla care a generale calcolando che ho

cercato di risparmiare dove potevo sui costi fissi.” (Doc. I)

1.6. Nella sua risposta del 14

aprile 2017 la Cassa sottolinea di avere già affrontato nella decisione su

reclamo le questioni sollevate con il ricorso (cfr. doc. III).

Il 19 aprile 2017 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le parti sono rimaste

silenti.

Considerandi

2.1

Gli assegni integrativi e di

prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel

concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II

401.

e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli

elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno

alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale

delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale

pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di

famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico

ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art. 47 Laf, relativo

all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015,

stabiliva che:

" 1Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il

diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”

Il 16 dicembre 2015 il

Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma

appena citata.

Il

nuovo art. 47 Laf stabilisce che:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i

genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al

padre.

3Se almeno uno dei

membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è

computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della

soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni

caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello

che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini

stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il

possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”

La modifica dell’art. 47

Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015

del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le

ragioni della riforma:

" 8. AFI

e API: lavoratori indipendenti

Mediante la presente misura si propone di computare per i

lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo. La misura interesserà i

casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.

I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni

integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se

il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale

appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e

meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio

di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei

componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL

6.4.1.2.1

).

Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini

di problemi. Messaggio Preventivo 2016 27

In prima linea, l’Amministrazione competente, dovendo determinare

il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli

sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per

prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da

indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale

di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno,

l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata

Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni

indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito

a livello fiscale. Importo che poi difficilmente può essere recuperato.

In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli

AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali

l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di

poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle

distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano

essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti attività

aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue spese

d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR che

conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle

storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.

Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una

specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di

reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il

membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente;

analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito

aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare

del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo

corrispondente è di 34'882.- franchi annui.

Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove

domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di

revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la

prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il

fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la

prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico

dall’Amministrazione competente la quale potrà così anche assumerne la gestione

secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza

svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi

H.7 in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).

Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3

(valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).

Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita

attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un

genitore è indipendente e l’altro è salariato.

Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di

franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo

36370005.

“Contributi cant. per assegno familiare integrativo” e 36370006

“Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il

trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a

0.1

milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di

franchi.”

Il Direttore del

Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si

è così espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti

e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI

e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per

permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e

anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il

lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei

due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e

API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni

pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate

a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe

anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Nel corso della Seduta di

mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche

la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e

Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto di stralciare il nuovo art. 47 cpv. 3

Laf.

Questo emendamento è stato

respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno

di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza

commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30

contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

2.2

Nella presente fattispecie il

reddito annuo da attività indipendente principale del contribuente, che risulta

dalle tassazioni cresciute in giudicato relative al 2015, ammonta a fr.

22'500.-- (cfr. doc. 1F).

In virtù del nuovo art. 47

cpv. 3 Laf occorre perciò considerare un reddito ipotetico di fr. 34'882.--

(fr. 17'441 x 2), come correttamente fatto dalla Cassa che è chiamata a

rispettare il principio di legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016).

In questo contesto il TCA

ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di

prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto

cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono

più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio

quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid.

5.2

pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg.,

consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Sul tema del reddito

ipotetico da applicare, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, in caso

di famiglie biparentali cfr. STCA 39.2016.8 del 3 ottobre 2016 in RtiD I-2017 Nr.

9.

pag. 63 seg. e STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016.

Sta semmai al legislatore,

se lo riterrà opportuno, “rivedere” (cfr. consid. 1.5) questa disposizione

legale.

2.3

Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio

di Stato ha proposto la seguente modifica:

" Adeguamento

delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e

estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia

L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la

modifica delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per

l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno

familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di

sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia

necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle

prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro

supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per

la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la

determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a

dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.

Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una

famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,

segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).

Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte

di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di

vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste

dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è

applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità

straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e

assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito

disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento

differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,

in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza

attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è

rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le

PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è

differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di

intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e

di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto

quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di

base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a

partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di

mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia

per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo

dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10

cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento

determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista

mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a

partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più

marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione

inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza

attuale.

Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente

superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza

sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi

all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DIMENSIONE

UR

Attuali

soglie di intervento 2016 (fr./anno)

Attuale

scala di equivalenza

Nuove

soglie di intervento 2017 (fr./anno)

Nuova

scala di equivalenza

Differenza

2016-2017 (fr./anno)

1.

17.

441

1,00

17.

441

1,00

0.

2.

26.

161

1,50

26.

032

1,49

-129

3.

35.

312

2,03

32.

434

1,86

-2 878

4.

44.

462

2,55

37.

330

2,14

-7 132

5.

50.

561

2,90

42.

209

2,42

-8 352

6.

56.

661

3,25

47.

087

2,70

-9 574

7.

59.

711

3,42

51.

966

2,98

-7 745

Per ogni

membro supple-mentare

3.

050

0,17

4.

879

0,28

1.

829

L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del

quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso

momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso

dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale

normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle

prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente

nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere

rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno

essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che

consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in

termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,

rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al

Consiglio di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale

art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di

assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie

d’intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con

il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di

assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle

prestazioni assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf,

prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli,

e meglio:

Numero di figli

Massimale per figlio

in fr. (all’anno)

1.

figlio

9’150

2.

figlio

9’150

3.

figlio

6’100

4.

figlio

6’100

Ogni ulteriore figlio

3’050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di

disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli

importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di

Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il

Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di

prima infanzia.”

Il 20 settembre 2016 il

Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.

10.

Laps:

" 1.

La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde

alla somma di

a) per il titolare

del diritto: fr. 17?441.--;

b) per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c) per la seconda

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 6'402.--;

d) per la terza

persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e) per la quarta e

ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

3Abrogato.”

L’entrata in vigore è

stata fissata al 1° gennaio 2017.

La modifica legislativa è

stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio Ufficiale

n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una partecipazione al

voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).

2.4

Nel caso concreto la

riduzione della soglia d’intervento per una famiglia composta da 6 persone da

fr. 56'661.-- per il 2016 a fr. 47'087.-- per il 2017 è dovuta ad una decisione

del Gran Consiglio, approvata pure in votazione popolare.

Starà semmai al Parlamento

valutare nei prossimi anni, alla luce dei dati a disposizione, se come sostiene

il ricorrente “il fisso di fr. 47'000.-- per una famiglia di sei persone è

decisamente troppo basso” (cfr. consid. 1.5).

L’importo considerato

dalla Cassa è comunque corretto.

Per quel che riguarda

l’entrata in vigore retroattiva delle norme, al 1° gennaio 2017, va rilevato

che la Cassa ha effettuato la revisione a partire dal 1° marzo 2017, senza chiedere

la restituzione degli AFI in eccesso versati in gennaio e febbraio 2017. Inoltre,

se è vero che la modifica di legge è stata approvata soltanto il 12 febbraio

2017.

è altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di aprile

2016.

Infine, come sottolineato

a ragione dalla Cassa (cfr. consid. 1.4), le altre spese indicate

dall’assicurato non possono essere considerate in quanto non figurano all’art.

8.

Laps.

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su reclamo del 16 marzo 2017 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti