39.2018.1
Ordine di restituzione confermato. Atti trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono. Obbligo di collaborare
7 maggio 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2018.1
VF/DC/sc
Lugano
7 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Vera Ferretti, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, sposata con __________,
beneficiario di una rendita AVS, è madre di __________, nato il __________ 2003
ed avuto da una precedente relazione. Con decisione del 13 ottobre 2015, valida
dal 1° ottobre 2015, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa)
le ha riconosciuto il diritto ad assegni familiari integrativi (in seguito: AFI)
mensili di Fr. 763.--, visto che in quel periodo la ricorrente non esercitava
alcuna attività lucrativa ed aveva esaurito il diritto all’indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 1, 1a, 1b, 1c, 1d; doc. I).
1.2. Con decisione del 31 ottobre
2016 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che l’assicurata aveva
svolto, dal 1° aprile al 30 settembre 2016, un’attività lavorativa presso il __________
di __________ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b), le
ha chiesto di restituire l’importo di Fr. 4’578.-- percepiti indebitamente a
titolo di AFI durante quel periodo.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata
e il marito hanno inoltrato un tempestivo reclamo, nel quale hanno chiesto l’annullamento
della decisione, facendo valere quanto segue:
" (…)
Per questa entrata, già in inizio di settembre, ho avvisato il
vostro ufficio, tuttavia, sull’arco dei sei mesi, proprio perché si è trattato
di un lavoro su chiamata, prestato a singhiozzo nonostante avrei voluto lavorare
regolarmente, ho realizzato un reddito piuttosto modesto, di poco superiore
alla stessa cifra che ci viene chiesto di restituire. Anche da questo punto di
vista, sono piuttosto sorpresa che mi viene chiesto di restituire tutta la
prestazione che mi era stata accordata in precedenza.
Ciononostante, contro la decisione in oggetto, avvalendomi dei
rimedi di diritto indicati nel provvedimento medesimo, avanzo
reclamo-opposizione cautelare, riservandomi di motivarla più in
dettaglio, dopo che mi sarà messa a disposizione la tabella di calcolo, vale a
dire il conteggio di dettaglio dal quale s’evince il rapporto tra le entrate e
le uscite e quindi il diritto rimanente all’AFI. (…)” (cfr. doc. 6)
1.4. Dopo
che la Cassa ha inviato ai signori __________ la tabella di calcolo richiesta, sottolineando
in particolare, con scritto del 23 dicembre 2016, che gli importi computati
devono essere rapportati su base annua e chiedendo loro di comunicare entro il
15 gennaio 2017 se volevano ancora mantenere il reclamo oppure no (cfr. doc. 7,
7a, 7b, 7c, 7d), i reclamanti, tramite il rappresentante dell’RA 1 __________, hanno
chiesto una proroga del termine assegnato (cfr. doc. 9). Il 23 gennaio 2017 la
Cassa, di conseguenza, lo ha quindi contattato personalmente chiedendogli di
produrre la procura (cfr. doc. 10).
La Cassa ha in seguito
sollecitato il rappresentante dell’RA 1 con scritto del 21 febbraio 2017, del
30 marzo 2017, del 2 maggio 2017 ed infine il 24 luglio 2017 tramite e-mail. Non
avendo ottenuto alcun riscontro, la Cassa lo ha poi nuovamente contattato il 29
agosto 2017 e di nuovo sollecitato tramite e-mail il 12 ottobre 2017 (cfr. doc.
11, 12, 13, 14, 15, 16). Il 28 novembre 2017 la Cassa si è vista costretta ad
inviargli uno scritto raccomandato nel quale gli comunicava che se non avesse
risposto, cosa che si è poi in seguito verificata, avrebbe emanato la formale
decisione su reclamo inviandola direttamente ai reclamanti (cfr. doc. 17, 17a).
1.5. Nella decisione su reclamo
del 15 gennaio 2018 la Cassa ha rilevato:
" (…) Oggetto
del contendere è pertanto la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o
meno ricalcolato l’AFI, considerando per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30
settembre 2016, il reddito conseguito dalla signora RI 1 c/o __________.
La Cassa rileva che, l’informazione relativa all’inizio
dell’attività lavorativa della signora RI 1, poteva essere trasmessa già nel
corso del mese di aprile 2016 (cfr. contrato di lavoro firmato in data 30 marzo
201), mentre la stessa ne è venuta a conoscenza unicamente in data 13 settembre
2016 con l’inoltro della “Richiesta di rinnovo assegno integrativo (AFI)”
allegando la copia del contratto di lavoro unitamente ai conteggi stipendio.
Visto quanto sopra, si conferma la correttezza della decisione di
restituzione AFI del 31 ottobre 2016 di Fr. 4'578.--, la quale tiene in
considerazione il reddito da attività lavorativa della signora RI 1 c/o __________,
svolta dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016.
Con il reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche
che l’importo totale da restituire sia interamente condonato. Come descritto
sulla decisione di restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono
dev’essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la decisione è
cresciuta in giudicato. (…)” (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d).
1.6. Contro
la decisione su reclamo il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
" (…)
Motivi
Con la scheda di calcolo del 21.12.2016, la cassa conteggia un
reddito computabile di CHF 60’167 che include le rendite del marito per il
valore di 38’544, 11 franchi di sostanza e 19’212 franchi di reddito da
attività dipendente, che è il valore controverso.
Per determinare quest’importo la cassa, come spiega nella
decisione, non ha fatto altro che sommare i 6 mesi lordi di attività,
determinare la media e riportare il dato su base annua, a cui ha aggiunto 2'400
di assegno familiare. Di conseguenza, con il reddito complessivo di CHF 60'167,
al netto del conteggio non si determina più una alcuna [recte: lacuna] di
reddito Laps e pertanto la ricorrete [recte: ricorrente] dovrebbe restituire
l’AFI di CHF 763 per 6 mesi, ossia 4'578.
3.1.
In realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della
ricorrente, non è possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro,
computando su base annua, poiché si viene a creare una condizione non
realistica della situazione. Tale reddito invece, va determinato e conteggiato
unicamente per l’importo effettivamente percepito, vale a dire per la somma di
CHF 9'606 e di conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una
lacuna di reddito con il mantenimento all’AFI.
3.2
In primo luogo va evidenziato che si tratta di un’attività
lavorativa di durata determinata quindi ben definita, ed in secondo luogo,
prima e dopo di questo lavoro, non ha percepito alcun reddito. Va da sé, che
occorre basarsi sulla situazione reale e non su una situazione ipotetica.
3.3.
Il principio del riporto di base annua, di per sé, in senso
generale, non è contestato, ma in questa specifica fattispecie, esso non può
essere utilizzato e le modalità di calcolo devono essere diverse, quindi basate
sulla condizione reale e non su una condizione virtuale.
D’altro canto, il riporto su base annua, è una prassi
convenzionale, ma non è disciplinato dalla Laps oppure Laf. Sulla base
dell’art. 6 Laps, il reddito cumulabile è costituito dai redditi ai sensi della
LT, ad esclusione dei redditi imposti separatamente, e quindi trattasi di
redditi reali (…).
La presente autorità d’appello, tramite la camera di diritto
tributario, sul principio dell’annualizzazione del reddito, e nell’ambito di
una controversia in materia di imposizione alla fonte, ha già avuto modo di
pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con il rinvio anche alla
80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non periodico, tramite il
quale si include e/o si esclude l’annualizzazione del reddito. (…)” (cfr. doc.
I)
1.7. Nella sua risposta del 20
febbraio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso, ed osserva in
particolare quanto segue:
" (…) Ora,
visto che l’oggetto della presente procedura è la definizione del reddito
computato a contare dal 1° aprile 2017, la Cassa sottolinea che gli assegni
sono sì riconosciuti su base annua, ma è altrettanto vero che ogni cambiamento
rilevante comporta una successiva valutazione, che nuovamente stabilisce un
diritto riportando i dati concreti disponibili su scala annuale. Questo, è
chiaro, solo per i mesi interessati da detto cambiamento. Sull’arco di un
medesimo anno, possono esservi dei mesi diritto ed altri no. (…)” (cfr.
doc. III; sottolineature della ricorrente)
1.8. Il termine di 10 giorni per
presentare ulteriori mezzi di prova assegnato da questa Corte alle parti è trascorso
infruttuoso (cfr. doc. IV).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa, nel calcolo degli
assegni integrativi spettanti a RI 1 per il periodo dal 1° aprile al 30
settembre 2016, abbia computato l’importo annuo di fr.19'212.-- quale reddito
della sua attività dipendente svolta in questo periodo presso il __________ di __________
(e non di Fr. 9'606, come invece richiesto dal suo patrocinatore), al fine di
stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di Fr.4’578.-,
corrispondenti agli assegni familiari integrativi percepiti durante i sei mesi
in questione.
Gli altri elementi del
conteggio, ed in particolare il principio di restituzione in quanto tale, come anche
dichiarato dal patrocinatore dell’assicurata in sede ricorsuale (cfr. doc. I
pag. 3), risultano, infatti, incontestati.
2.2. Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli
elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno
alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale
delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale
pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di
famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico
ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno integrativo è
regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18
dicembre 2008.
L’art. 47 Laf stabilisce
come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:
" Richiamata
la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto
all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita
un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale
netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato
non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione
cresciuta in giudicato. (cpv. 3)
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)
è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai
sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:
LStr). (cpv. 4)”
Ai sensi, poi, dell’art.
49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
" L’importo
massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così
definite, in deroga alla Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per
figli e di formazione. (cpv. 2)
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di
cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”
Dal tenore di queste norme
legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia
alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps).
2.3. Il titolare ha diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il
reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei
premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano
le persone facenti parte della sua unità di riferimento, la copertura dei costi
generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla
Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le
persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali
di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento
(art. 11 cpv. 1 Laps).
Se, nell’ambito della
medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero
beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto
richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota
proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il reddito disponibile
residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la
somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento
(art. 5 Laps).
Esso viene determinato
tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente
al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina
Fatti
i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art. 6 Laps regolamenta
il reddito computabile:
" Il reddito
computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai
sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38
cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi
ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le
rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare
federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della
sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,
CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF
2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di
sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
(cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della
presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i
redditi dei minorenni. (cpv. 4).”
La spesa computabile è,
invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per
l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell’art. 8 Laps:
" La spesa
vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai
sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura
vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con
attività lucrativa salariata;
b) gli interessi
maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1
lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti,
premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute
della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT
versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o
dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo
pilastro;
g) i premi
ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento
della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio
medio di riferimento;
h) i premi per
l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di
infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti
di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese
e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei
redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000
fr.;
b) per i debiti
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)”
L’art. 9 Laps riguarda la
spesa per l’alloggio:
" La spesa
per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per
la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla
legislazione
composte da due persone sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI per
i coniugi
c) per le unità di riferimento importo riconosciuto
composte da più di due dalla legislazione sulle
prestazioni
persone: complementari all’AVS/AI
per i coniugi
maggiorati del
20% (cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive
con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota
parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è
di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e
le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
2.4. Per quel che riguarda la
soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio
di Stato ha proposto la seguente modifica:
" Adeguamento
delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e
estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia
L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la
modifica delle scale di equivalenza
Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per
l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno
familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di
sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia
necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle
prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro
supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo
per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per
la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e
variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.
Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una
famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,
segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).
Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte
di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di
vita.
La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste
dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è
applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità
straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e
assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito
disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).
Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento
differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,
in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza
attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è rilevante,
superiore al 40% a partire dalle 4 persone.
L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le
PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è
differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di
intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e
di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto
quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di
base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a
partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di
mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia
per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo
dei figli.
Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10
cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.
La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento
determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista
mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a
partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più
marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione
inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza
attuale.
Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente
superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza
sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi
all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.
DMENSIONE
Attuali soglie di Attuale Nuove soglie di Nuova Differenza
UR
intervento 2016 scala di intervento 2017
scala di 2016-17
(fr./anno) equivalenza (fr./l’anno)
equivalenza (fr./l’anno)
1
17 441 1,00 17 441 1,00
0
Considerandi
2.
26.
161 1,50 26 032 1,49
-129
3.
35.
312 2,03 32 434 1,86
-2 878
4.
44.
462 2,55 37 330 2,14
-7 132
5.
50.
561 2,90 42 209 2,42
-8 352
6.
56.
661 3,25 47 087 2,70
-9 574
7.
59.
711 3,42 51 966 2,98
-7 745
Per
ogni
membro
3050.
0,17 4’879
0,28 1’829
supplementare
L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del
quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso
momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso
dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale
normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle
prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente
nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.
Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere
rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno
essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che
consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in
termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,
rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al
Consiglio di Stato.
Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale
art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di
assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d’intervento
per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art.
10.
cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno
integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni
assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo
esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli, e meglio:
Numero
di figli Massimale per figlio
in
fr. (all’anno)
1.
figlio 9’150
2.
figlio 9’150
3.
figlio 6’100
4.
figlio 6’100
Ogni
ulteriore figlio 3’050
Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di
disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli
importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di
Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.
Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il
Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di
prima infanzia.”
Il 20 settembre 2016 il
Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.
10.
Laps:
" 1.
La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:
Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di
a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di
riferimento:
fr. 6'402.--;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e) per la quarta
e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2.
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di
cui al cpv. 1 vengono adeguate.
3.
Abrogato.”
L’entrata in vigore è
stata fissata al 1° gennaio 2017.
La modifica legislativa è
stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio
Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una
partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).
2.5
Secondo l’art. 46 Laf alle
prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta l'art. 27 Laps,
relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo
amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).
L’organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L’ adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall’utente. (cpv. 5)."
L'art. 30 Laps, relativo
alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" Le persone
che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente
agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle
leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della
legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo
competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle
prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"
In proposito l'art. 10
Reg.Laps precisa che:
" È
considerato cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.6
Per
quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps
sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione (cpv. 4)."
Il Messaggio relativo
all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4
Reg.Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 72 cpv.
2.
Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.7
Secondo
la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,
applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio
1998.
menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di
rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del
riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta
in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante
oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova
atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V
21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne
l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite
generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del
singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in
contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se
l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita
prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000).
Il principio della
restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto
civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha
beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad
essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio
della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona
tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,
il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione
costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79
OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo concetto è stato
pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come
sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno
integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito
il reddito disponibile residuale.
Infatti il diritto alle
prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile
residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle
prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non
raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).
Secondo l’art. 10a Laps,
la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni
deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni
caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo
2002.
relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità
di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta (cfr. art. 10a Laps).
Nella presente fattispecie
la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione degli assegni integrativi
da lei già incassati nei mesi da aprile a settembre 2016, dopo essere venuta a
conoscenza del fatto che quest’ultima, in quel periodo, ha esercitato
un’attività lavorativa in qualità di cameriera ai piani presso il __________ di
__________ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b,).
Sia i ricorrenti nel
reclamo, sia il rappresentante in sede ricorsuale hanno, in sostanza,
contestato la modalità di conteggio della prestazione, e più precisamente
quest’ultimo ha affermato che:
" (…) in
realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della ricorrente, non è
possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro, computandolo su
base annua, poiché si viene a creare una condizione non realistica della situazione.
Tale reddito invece, va determinato e conteggiato unicamente per l’importo
effettivamente percepito, vale a dire per la soma di CHF 9'606 e di
conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una alcuna di reddito
con il mantenimento del diritto all’AFI. (…)” (cfr. doc. I)
Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA ribadisce innanzitutto in questa occasione che ai fini del
calcolo, gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la
lacuna di reddito Laps- la quale determina l’importo annuo dell’assegno sula
base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto- corrisponde al
fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e
delle spese (cfr. consid. 2.4, dove i valori soglia sono calcolati annualmente;
STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017).
2.9
Riguardo all’affermazione del
patrocinatore della ricorrente, secondo il quale andrebbe preso in considerazione
il reddito effettivamente percepito, pari a Fr. 9'606.--, e non quello
calcolato su base annua anche per il fatto che la ricorrente, nel periodo prima
e dopo questo lavoro, non ha percepito alcun reddito (cfr. doc. I, pag. 3), la
Cassa ha giustamente precisato, nella sua risposta del 20 febbraio 2018 che
“(…) come gli assegni sono si riconosciuti su base annua, è altrettanto vero
che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che
nuovamente stabilisce un diritto riportando per dati concreti disponibili su
scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto
cambiamento. Sull’arco del medesimo anno, possono esservi dei mesi di diritto
e altri no (…)” (cfr. doc. III).
Nei periodi in cui l’assicurata
non ha svolto l’attività, l’amministrazione non ha dunque conteggiato il
reddito.
Il patrocinatore della
ricorrente sostiene inoltre anche che “(…) la presente autorità d’appello,
tramite la Camera di diritto tributario, sul principio dell’annualizzazione del
reddito, e nell’ambito di una controversia in materia di imposizione alla
fonte, ha già avuto modo di pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con
il rinvio anche alla 80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non
periodico, tramite il quale si include e/o si esclude l’annualizzazione del
reddito (…)” (cfr. doc. I).
Nella sentenza sopra
citata, la Camera di diritto tributario si è in effetti, con riferimento proprio
al principio dell’annualizzazione del reddito, espressa come segue:
" (…)
2.3.2
Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, per il calcolo
dell’imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l’annualizzazione del
reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120
giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il
contribuente eserciti in Svizzera un’attività (continuativa) a tempo pieno
(durante un periodo limitato di tempo) o che comunque non abbia il carattere di
una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l’apposita
aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n. 80.97.00171 del 10
febbraio1998 in RDAT II-1998 n. 8t).
Il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella
differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di
un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni
consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi
invece “distribuisce” i 90 o 120 giorni sull’arco di un intero anno, lavorando
a tempo parziale. È infatti evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per
esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all’imposta sul reddito
conseguito in tale semestre , con l’aliquota corrispondente al reddito stesso,
sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera per tutto
l’anno, per il fatto che sarebbe tassato con un aliquota che è pensata per
redditi annuali (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n.
8t).
In un altro caso, relativo ad un dipendente del Conservatorio
della Svizzera Italiana, questa Corte ha stabilito che l’annualizzazione del
reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all’imposizione
alla fonte che eserciti un’attività a tempo pieno o quasi per una parte
dell’anno, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo
parziale lungo tutto l’anno civile (CDT n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in
re P., in RDAT II-2001 n. 6t).
Dunque, quando un contribuente, assoggettato all’imposta alla
finte, esercita un’attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, si
giustifica l’annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando
l’attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l’anno civile. In
quest’ultimo caso, infatti, l’annualizzazione comporterebbe l’applicazione di
un’aliquota calcolata includendo un reddito “virtuale”, che avrebbe cioè potuto
essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno.
2.3.3
Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UIF ha menzionato anche le
disposizioni che concernono le basi temporali dell’imposta sul reddito, quando
viene applicata la procedura di tassazione ordinaria.
Secondo gli articoli 209 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT, per periodo fiscale si intende l’anno
civile. Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una
parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante
questa fase. Per proventi periodici l’aliquota di imposta si determina tuttavia
in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece
assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito
annuo per la fissazione dell’aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT).
Se un reddito ha influenzato la situazione economica del
contribuente (capacità contributiva) durante l’intro periodo di
assoggettamento, si deve considerare non periodico (BUGNON, in:
Nöel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire sur la loi sur l’impòt fédéral
direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913).
Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse
durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente
più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico;
se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di
assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico
(KöNIG/MADUZ, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003).
(…)” (cfr. SCDT 80.2016.206 del 20 marzo 2017, consid. 2.3.2, 2.3.3.)
2.10
La Cassa, per definire il
reddito disponibile residuale dell’assicurata per il periodo da aprile a
settembre 2016, rettamente si è basata sulle condizioni economiche dell’unità
di riferimento (composta da 3 persone, e più precisamente dai signori __________
e dal figlio della ricorrente) relative a quei sei mesi.
In seguito, la Cassa ha
sommato gli stipendi mensili percepiti dalla ricorrente nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 (fr. 288.50; 1'143.30;
1'453.15; 2'639.30; 2'746.10; 1'335.70; cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e),
conseguiti dalla ricorrente per l’attività lucrativa svolta alle dipendenze del
__________ di __________ (cfr. doc. 2), ottenendo un ammontare complessivo di
Fr. 9'606.05, cifra che risulta anche dal certificato di salario relativo a
quel periodo (cfr. doc. 2b).
Il suo reddito è in
seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua come
segue:
Fr. 9'606.05/ 6 x 12 =
Fr.19'212.--
Al totale di Fr. 19’212.--
devono essere aggiunti Fr. 2'400.-- annui, pari a Fr. 200.-- mensili, percepiti
a titolo di assegni familiari per il figlio __________ (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).
In conclusione, il reddito
annuo della ricorrente percepito tramite l’attività lavorativa ammonta a Fr.
21’612.-, come rettamente stabilito dalla Cassa nella decisione su reclamo del
15.
gennaio 2018 (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d).
All’importo di Fr.
21'612.-- vanno infine aggiunte le rendite del marito pari a Fr. 38'544.-- e
Fr. 11.-- di sostanza, voci peraltro rimaste dalla ricorrente incontestate.
Pertanto, il reddito globale computabile LAPS determinante per stabilire
l’ammontare dell’ AFI effettivamente spettante all’insorgente per i mesi da
aprile a settembre 2016 corrisponde, quindi, a Fr. 60'167.-- come emerge dal
calcolo effettuato dalla Cassa. Di conseguenza vi è un eccedenza di reddito
annuo LAPS pari a Fr. 7'311.-- , superiore al massimo che è pari, conformemente
all’art. 49 LAF, a Fr. 6'750.-- (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).
La ricorrente non aveva
quindi diritto, nel periodo che va da aprile a settembre 2016, all’assegno AFI,
e deve di conseguenza, restituire l’intero importo già incassato in quei mesi,
pari a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).
La
mancata annualizzazione del reddito in talune circostanze, a livello fiscale, è
irrilevante nel presente caso. Le norme da applicare e gli obiettivi perseguiti
dal Legislatore sono infatti diversi.
2.11
Da ultimo i signori __________,
nel reclamo del 17 novembre 2016, hanno chiesto di poter beneficiare del
condono, sostenendo che “(…) ci mette in grandi difficoltà qualora dobbiamo
restituire l’importo indicato. Infatti, con la nostra situazione familiare e
finanziaria, non siamo assolutamente nella condizione di rimborsare la cifra,
di sicuro non in un'unica soluzione (…)” (cfr. doc. 6).
La Cassa, dal canto suo,
sostiene, nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018, che “(…) con il
reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale
da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di
restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata
entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta
in giudicato (…)” (cfr. doc. 19).
Chiamata a pronunciarsi in
merito questa Corte conferma quanto sostenuto dalla Cassa, ovvero che, per
costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
In una sentenza pubblicata
in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, l’Alta Corte, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che qualora il pagamento retroattivo di
una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari,
l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi
provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento
in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.
Ciò vale anche per i casi
in cui, nonostante ci si debba attendere un ordine di restituzione delle
prestazioni ricevute indebitamente, si è disposto altrimenti delle ulteriori
prestazioni riconosciute retroattivamente (cfr. STF 9C_728/2016 del 26 ottobre
2017.
consid. 1.2.; STF 9C_139/2015 del 9 marzo 2015 consid. 6).
Di conseguenza gli atti
vanno trasmessi alla Cassa affinché, una volta passata in giudicato la presente
sentenza riguardante la restituzione delle prestazioni assistenziali,
verifichi, tenendo conto di quanto appena esposto, se nella fattispecie l’onere
gravoso - e quindi il condono - può o meno essere negato per principio senza
specifico esame delle relative condizioni
Nel caso in cui la
possibilità di un condono non sia esclusa a priori, andranno vagliati, in
ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6.), i requisiti
della buona fede, rispettivamente dell'onere troppo grave (cfr. art. 26 cpv. 3
Laps).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente del reddito dell’attività
lucrativa esercitata dalla ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2016
presso il __________ di __________, non sono state contestate altre voci dei
calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni
integrativi, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale, e
ritenuto anche che, prendendo in considerazione il reddito complessivo
calcolato dalla Cassa (cfr. consid. 2.8. i.f.), non esiste più una lacuna di
reddito Laps, è quindi a giusto titolo che la ricorrente deve restituire l’AFI già
incassati durante quei sei mesi, pari quindi a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).
Di conseguenza la
decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono
trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente
sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dalla
ricorrente, conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti