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Decisione

39.2018.1

Ordine di restituzione confermato. Atti trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono. Obbligo di collaborare

7 maggio 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art. 6 Laps regolamenta

il reddito computabile:

" Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le

rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare

federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,

CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF

2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente facente parte dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

(cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della

presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni. (cpv. 4).”

La spesa computabile è,

invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell’art. 8 Laps:

" La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli interessi

maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i versamenti,

premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute

della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT

versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o

dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo

pilastro;

g) i premi

ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento

della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio

medio di riferimento;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese

e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000

fr.;

b) per i debiti

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)”

L’art. 9 Laps riguarda la

spesa per l’alloggio:

" La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte da una persona: sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di riferimento importo riconosciuto dalla

legislazione

composte da due persone sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI per

i coniugi

c) per le unità di riferimento importo riconosciuto

composte da più di due dalla legislazione sulle

prestazioni

persone: complementari all’AVS/AI

per i coniugi

maggiorati del

20% (cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota

parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è

di Fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di Fr. 15'000.-- per coniugi e

le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

2.4. Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, nel Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 il Consiglio

di Stato ha proposto la seguente modifica:

" Adeguamento

delle soglie d’intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e

estensione limite di età del figlio per l’assegno di prima infanzia

L’adeguamento delle soglie d’intervento Laps attraverso la

modifica delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per

l’erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno

familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di

sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia

necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle

prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro

supplementare, ci si basa sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo

per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per

la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e

variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento.

Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una

famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola,

segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala).

Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte

di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di

vita.

La soglia d’intervento Laps, che richiama le disposizioni previste

dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è

applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità

straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e

assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito

disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l’assistenza ha e manterrà una soglia d’intervento

differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento,

in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni dell’azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza

attuale tra la soglia d’intervento Laps e quella dell’assistenza sociale è rilevante,

superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L’attuale riferimento nella Laps alle disposizioni valevoli per le

PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è

differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di

intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e

di prima infanzia, e l’assistenza sociale debba essere confermata, in quanto

quest’ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive al fabbisogno di

base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a

partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di

mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia

per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo

dei figli.

Le nuove soglie d’intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10

cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l’attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento

determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista

mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a

partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più

marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione

inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza

attuale.

Le nuove soglie d’intervento Laps rimangono sensibilmente

superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l’assistenza

sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi

all’assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DMENSIONE

Attuali soglie di Attuale Nuove soglie di Nuova Differenza

UR

intervento 2016 scala di intervento 2017

scala di 2016-17

(fr./anno) equivalenza (fr./l’anno)

equivalenza (fr./l’anno)

1

17 441 1,00 17 441 1,00

0

Considerandi

2.

26.

161 1,50 26 032 1,49

-129

3.

35.

312 2,03 32 434 1,86

-2 878

4.

44.

462 2,55 37 330 2,14

-7 132

5.

50.

561 2,90 42 209 2,42

-8 352

6.

56.

661 3,25 47 087 2,70

-9 574

7.

59.

711 3,42 51 966 2,98

-7 745

Per

ogni

membro

3050.

0,17 4’879

0,28 1’829

supplementare

L’attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del

quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso

momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell’incremento deciso

dall’autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale

normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle

prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente

nella Laps stessa, e meglio con l’art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere

rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno

essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che

consentirebbe all’Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in

termini finanziari. È così abrogato l’attuale art. 10 cpv. 3 Laps,

rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al

Consiglio di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell’attuale

art. 49 cpv. 1 Laf che determina l’importo massimo erogabile a titolo di

assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d’intervento

per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art.

10.

cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno

integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni

assistenziali – occorre così modificare l’art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo

esplicitamente in tale normativa le soglie d’intervento per i figli, e meglio:

Numero

di figli Massimale per figlio

in

fr. (all’anno)

1.

figlio 9’150

2.

figlio 9’150

3.

figlio 6’100

4.

figlio 6’100

Ogni

ulteriore figlio 3’050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di

disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli

importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di

Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il

Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di

prima infanzia.”

Il 20 settembre 2016 il

Gran Consiglio ha accettato la modifica proposta ed ha così riformulato l’art.

10.

Laps:

" 1.

La legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni

sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10 1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a) per il titolare del diritto: fr. 17’441.--;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di

riferimento:

fr. 6'402.--;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e) per la quarta

e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2.

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di

cui al cpv. 1 vengono adeguate.

3.

Abrogato.”

L’entrata in vigore è

stata fissata al 1° gennaio 2017.

La modifica legislativa è

stata accettata in votazione popolare il 12 febbraio 2017 (cfr. Foglio

Ufficiale n. 16 del 24 febbraio 2017 pag. 1626 da cui risultano una

partecipazione al voto del 44,82%, 50’001 voti favorevoli e 45'309 contrari).

2.5

Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

L'art. 30 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" Le persone

che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente

agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle

leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2)"

In proposito l'art. 10

Reg.Laps precisa che:

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.6

Per

quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps

sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (cpv. 3).

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione (cpv. 4)."

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7

Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,

applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio

1998.

menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova

atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall' art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, e come

sopra esposto (cfr. consid. 2.3.), per determinare l'ammontare dell'assegno

integrativo a cui ha diritto un assicurato deve essere innanzitutto stabilito

il reddito disponibile residuale.

Infatti il diritto alle

prestazioni sociali di complemento armonizzate sorge se il reddito disponibile

residuale, sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle

prestazioni sociali di complemento di cui un assicurato beneficia, non

raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 11 Laps).

Secondo l’art. 10a Laps,

la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni

deve sempre essere accertata. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni

caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo

2002.

relativo alla modifica della Laps, pag. 12).

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità

di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene fissato tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta (cfr. art. 10a Laps).

Nella presente fattispecie

la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione degli assegni integrativi

da lei già incassati nei mesi da aprile a settembre 2016, dopo essere venuta a

conoscenza del fatto che quest’ultima, in quel periodo, ha esercitato

un’attività lavorativa in qualità di cameriera ai piani presso il __________ di

__________ (cfr. doc. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b,).

Sia i ricorrenti nel

reclamo, sia il rappresentante in sede ricorsuale hanno, in sostanza,

contestato la modalità di conteggio della prestazione, e più precisamente

quest’ultimo ha affermato che:

" (…) in

realtà, a nostro giudizio, nella specifica situazione della ricorrente, non è

possibile procedere alla valutazione del reddito da lavoro, computandolo su

base annua, poiché si viene a creare una condizione non realistica della situazione.

Tale reddito invece, va determinato e conteggiato unicamente per l’importo

effettivamente percepito, vale a dire per la soma di CHF 9'606 e di

conseguenza, riconteggiando la prestazione, si determina una alcuna di reddito

con il mantenimento del diritto all’AFI. (…)” (cfr. doc. I)

Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA ribadisce innanzitutto in questa occasione che ai fini del

calcolo, gli importi devono essere rapportati su base annua, ritenuto che la

lacuna di reddito Laps- la quale determina l’importo annuo dell’assegno sula

base del quale viene stabilito l’importo mensile di diritto- corrisponde al

fabbisogno annuo dell’unità di riferimento, in considerazione dei redditi e

delle spese (cfr. consid. 2.4, dove i valori soglia sono calcolati annualmente;

STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017).

2.9

Riguardo all’affermazione del

patrocinatore della ricorrente, secondo il quale andrebbe preso in considerazione

il reddito effettivamente percepito, pari a Fr. 9'606.--, e non quello

calcolato su base annua anche per il fatto che la ricorrente, nel periodo prima

e dopo questo lavoro, non ha percepito alcun reddito (cfr. doc. I, pag. 3), la

Cassa ha giustamente precisato, nella sua risposta del 20 febbraio 2018 che

“(…) come gli assegni sono si riconosciuti su base annua, è altrettanto vero

che ogni cambiamento rilevante comporta una successiva valutazione, che

nuovamente stabilisce un diritto riportando per dati concreti disponibili su

scala annuale. Questo, è chiaro, solo per i mesi interessati da detto

cambiamento. Sull’arco del medesimo anno, possono esservi dei mesi di diritto

e altri no (…)” (cfr. doc. III).

Nei periodi in cui l’assicurata

non ha svolto l’attività, l’amministrazione non ha dunque conteggiato il

reddito.

Il patrocinatore della

ricorrente sostiene inoltre anche che “(…) la presente autorità d’appello,

tramite la Camera di diritto tributario, sul principio dell’annualizzazione del

reddito, e nell’ambito di una controversia in materia di imposizione alla

fonte, ha già avuto modo di pronunciarsi in due occasioni (SCDT 80.2016.260 con

il rinvio anche alla 80.97.00172) sancendo il principio del periodico/ non

periodico, tramite il quale si include e/o si esclude l’annualizzazione del

reddito (…)” (cfr. doc. I).

Nella sentenza sopra

citata, la Camera di diritto tributario si è in effetti, con riferimento proprio

al principio dell’annualizzazione del reddito, espressa come segue:

" (…)

2.3.2

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, per il calcolo

dell’imposta alla fonte dei lavoratori non domiciliati, l’annualizzazione del

reddito conseguito dal lavoratore che beneficia di un permesso di 90 o di 120

giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa, solo quando il

contribuente eserciti in Svizzera un’attività (continuativa) a tempo pieno

(durante un periodo limitato di tempo) o che comunque non abbia il carattere di

una semplice attività a tempo parziale, nel qual caso si applica l’apposita

aliquota lineare per le attività accessorie (CDT n. 80.97.00171 del 10

febbraio1998 in RDAT II-1998 n. 8t).

Il significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella

differenza sostanziale esistente fra la situazione di chi, sempre sulla base di

un permesso di tal genere, lavora a tempo pieno per 90 o 120 giorni

consecutivi, per poi tornare nello Stato in cui risiede, e quella di chi

invece “distribuisce” i 90 o 120 giorni sull’arco di un intero anno, lavorando

a tempo parziale. È infatti evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per

esempio, da gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all’imposta sul reddito

conseguito in tale semestre , con l’aliquota corrispondente al reddito stesso,

sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera per tutto

l’anno, per il fatto che sarebbe tassato con un aliquota che è pensata per

redditi annuali (CDT n. 80.97.00171 del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n.

8t).

In un altro caso, relativo ad un dipendente del Conservatorio

della Svizzera Italiana, questa Corte ha stabilito che l’annualizzazione del

reddito si giustifica nel caso del contribuente assoggettato all’imposizione

alla fonte che eserciti un’attività a tempo pieno o quasi per una parte

dell’anno, mentre non si giustifica più quando l’attività è esercitata a tempo

parziale lungo tutto l’anno civile (CDT n. 80.2001.00032 del 5 giugno 2001 in

re P., in RDAT II-2001 n. 6t).

Dunque, quando un contribuente, assoggettato all’imposta alla

finte, esercita un’attività a tempo pieno o quasi per una parte dell’anno, si

giustifica l’annualizzazione del reddito, mentre non si giustifica più quando

l’attività è esercitata a tempo parziale lungo tutto l’anno civile. In

quest’ultimo caso, infatti, l’annualizzazione comporterebbe l’applicazione di

un’aliquota calcolata includendo un reddito “virtuale”, che avrebbe cioè potuto

essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo pieno.

2.3.3

Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UIF ha menzionato anche le

disposizioni che concernono le basi temporali dell’imposta sul reddito, quando

viene applicata la procedura di tassazione ordinaria.

Secondo gli articoli 209 cpv. 2 LIFD (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2013) e 50 cpv. 2 LT, per periodo fiscale si intende l’anno

civile. Se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una

parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante

questa fase. Per proventi periodici l’aliquota di imposta si determina tuttavia

in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono invece

assoggettati a un’imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito

annuo per la fissazione dell’aliquota (articoli 40 cpv. 3 LIFD e 50 cpv. 3 LT).

Se un reddito ha influenzato la situazione economica del

contribuente (capacità contributiva) durante l’intro periodo di

assoggettamento, si deve considerare non periodico (BUGNON, in:

Nöel/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire sur la loi sur l’impòt fédéral

direct, 2a edizione, Basilea 2017, n. 30 ad art. 40 LIFD, p. 913).

Si tratta cioè di chiedersi se, qualora l’assoggettamento fosse

durato l’intero anno, un determinato reddito sarebbe stato proporzionalmente

più elevato. Se la risposta è affermativa, si tratta di un reddito periodico;

se invece si ritiene che quel reddito sarebbe rimasto uguale anche in caso di

assoggettamento per l’intero anno, si tratta di un reddito non periodico

(KöNIG/MADUZ, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, 3a edizione, Basilea 2017, n. 15 e 16 ad art. 40 LIFD, p. 1003).

(…)” (cfr. SCDT 80.2016.206 del 20 marzo 2017, consid. 2.3.2, 2.3.3.)

2.10

La Cassa, per definire il

reddito disponibile residuale dell’assicurata per il periodo da aprile a

settembre 2016, rettamente si è basata sulle condizioni economiche dell’unità

di riferimento (composta da 3 persone, e più precisamente dai signori __________

e dal figlio della ricorrente) relative a quei sei mesi.

In seguito, la Cassa ha

sommato gli stipendi mensili percepiti dalla ricorrente nei mesi di aprile,

maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2016 (fr. 288.50; 1'143.30;

1'453.15; 2'639.30; 2'746.10; 1'335.70; cfr. doc. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e),

conseguiti dalla ricorrente per l’attività lucrativa svolta alle dipendenze del

__________ di __________ (cfr. doc. 2), ottenendo un ammontare complessivo di

Fr. 9'606.05, cifra che risulta anche dal certificato di salario relativo a

quel periodo (cfr. doc. 2b).

Il suo reddito è in

seguito stato calcolato dapprima mensilmente ed in seguito su base annua come

segue:

Fr. 9'606.05/ 6 x 12 =

Fr.19'212.--

Al totale di Fr. 19’212.--

devono essere aggiunti Fr. 2'400.-- annui, pari a Fr. 200.-- mensili, percepiti

a titolo di assegni familiari per il figlio __________ (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).

In conclusione, il reddito

annuo della ricorrente percepito tramite l’attività lavorativa ammonta a Fr.

21’612.-, come rettamente stabilito dalla Cassa nella decisione su reclamo del

15.

gennaio 2018 (cfr. doc. 19, 19a, 19b, 19c, 19d).

All’importo di Fr.

21'612.-- vanno infine aggiunte le rendite del marito pari a Fr. 38'544.-- e

Fr. 11.-- di sostanza, voci peraltro rimaste dalla ricorrente incontestate.

Pertanto, il reddito globale computabile LAPS determinante per stabilire

l’ammontare dell’ AFI effettivamente spettante all’insorgente per i mesi da

aprile a settembre 2016 corrisponde, quindi, a Fr. 60'167.-- come emerge dal

calcolo effettuato dalla Cassa. Di conseguenza vi è un eccedenza di reddito

annuo LAPS pari a Fr. 7'311.-- , superiore al massimo che è pari, conformemente

all’art. 49 LAF, a Fr. 6'750.-- (cfr. doc. 7b, 7c, 7d).

La ricorrente non aveva

quindi diritto, nel periodo che va da aprile a settembre 2016, all’assegno AFI,

e deve di conseguenza, restituire l’intero importo già incassato in quei mesi,

pari a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).

La

mancata annualizzazione del reddito in talune circostanze, a livello fiscale, è

irrilevante nel presente caso. Le norme da applicare e gli obiettivi perseguiti

dal Legislatore sono infatti diversi.

2.11

Da ultimo i signori __________,

nel reclamo del 17 novembre 2016, hanno chiesto di poter beneficiare del

condono, sostenendo che “(…) ci mette in grandi difficoltà qualora dobbiamo

restituire l’importo indicato. Infatti, con la nostra situazione familiare e

finanziaria, non siamo assolutamente nella condizione di rimborsare la cifra,

di sicuro non in un'unica soluzione (…)” (cfr. doc. 6).

La Cassa, dal canto suo,

sostiene, nella decisione su reclamo del 15 gennaio 2018, che “(…) con il

reclamo del 17 novembre 2016 i reclamanti chiedono anche che l’importo totale

da restituire sia interamente condonato. Come descritto sulla decisione di

restituzione del 31 ottobre 2016, la richiesta di condono deve essere inoltrata

entro trenta giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è cresciuta

in giudicato (…)” (cfr. doc. 19).

Chiamata a pronunciarsi in

merito questa Corte conferma quanto sostenuto dalla Cassa, ovvero che, per

costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In una sentenza pubblicata

in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, l’Alta Corte, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che qualora il pagamento retroattivo di

una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari,

l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi

provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento

in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

Ciò vale anche per i casi

in cui, nonostante ci si debba attendere un ordine di restituzione delle

prestazioni ricevute indebitamente, si è disposto altrimenti delle ulteriori

prestazioni riconosciute retroattivamente (cfr. STF 9C_728/2016 del 26 ottobre

2017.

consid. 1.2.; STF 9C_139/2015 del 9 marzo 2015 consid. 6).

Di conseguenza gli atti

vanno trasmessi alla Cassa affinché, una volta passata in giudicato la presente

sentenza riguardante la restituzione delle prestazioni assistenziali,

verifichi, tenendo conto di quanto appena esposto, se nella fattispecie l’onere

gravoso - e quindi il condono - può o meno essere negato per principio senza

specifico esame delle relative condizioni

Nel caso in cui la

possibilità di un condono non sia esclusa a priori, andranno vagliati, in

ossequio alla giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6.), i requisiti

della buona fede, rispettivamente dell'onere troppo grave (cfr. art. 26 cpv. 3

Laps).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, ritenuto che, ad eccezione unicamente del reddito dell’attività

lucrativa esercitata dalla ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2016

presso il __________ di __________, non sono state contestate altre voci dei

calcoli effettuati dalla Cassa per determinare l’importo degli assegni

integrativi, e nemmeno il principio della restituzione in quanto tale, e

ritenuto anche che, prendendo in considerazione il reddito complessivo

calcolato dalla Cassa (cfr. consid. 2.8. i.f.), non esiste più una lacuna di

reddito Laps, è quindi a giusto titolo che la ricorrente deve restituire l’AFI già

incassati durante quei sei mesi, pari quindi a Fr. 4'578.-- (Fr. 763.--/al mese).

Di conseguenza la

decisione su reclamo del 15 gennaio 2018 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono

trasmessi alla Cassa perché, una volta passata in giudicato la presente

sentenza, si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dalla

ricorrente, conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti