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Decisione

39.2018.10

Ricorso contro decisione su reclamo relativa a restituzione AFI irricevibile. Le argomentaz.formulate nel ricorso concernno la BF e l'onere gravoso, condizioni del condono che saranno esaminata nella

17 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell’art. 47

Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:

" Se almeno

uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato (cpv. 3).

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)

è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai

sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:

LStr). (cpv. 4)”

Con effetto dal 1° gennaio

2018 l’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf enuncia che:

" c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzeri; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”

Inoltre il cpv. 4

dell’art. 47 Laf è stato abrogato (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag.

385).

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2)"

Il cpv. 1 dell’art. 49 Laf

è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2017:

" 1L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.”

Dal 1° gennaio 2017 è

peraltro stato introdotto un nuovo cpv. 3:

" Il

Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono

adeguate.”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

L’art. 46 Laf prevede, del

resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la

legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

2.3. Giusta l’art. 27 Laps,

relativo alla revisione:

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

L’art. 30 Laps, relativo

alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10

Reg. Laps precisa che

" È

Considerandi

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile

residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la

decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.4

Per

quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza

del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N.

4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.5

Le argomentazioni formulate

nel ricorso contro la decisione su reclamo del 27 giugno 2018, con la quale la

Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 14 maggio 2018 emesso

nei confronti di RI 1 e RI 2 (cfr. doc. 3), precisando che la richiesta di

condono sarebbe stata esaminata - e al riguardo sarebbe stata emanata una

decisione formale - dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo

relativa al rimborso degli assegni integrativi (cfr. doc. A1), concernono

esclusivamente la buona fede degli insorgenti - i quali sostengono che l’errore

relativo al mancato computo delle rendite percepite da __________ sia da

attribuire a una negligenza della Cassa e di aver dato per scontato che

l’assegno integrativo fosse stato adeguato in modo corretto dall’amministrazione

- e le loro difficoltà di ordine finanziario che non consentirebbero loro di restituire

la somma richiesta, nemmeno ratealmente (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

In proposito giova

evidenziare che nel ricorso RI 1 ha d’altronde indicato che “… il fatto che

io mi sia arricchita ingiustificatamente di parte di assegni che non mi

spettavano è evidente …” (cfr. doc. I; consid. 1.4).

La buona fede e l’onere

troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.4.).

Per costante

giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010;

STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto le censure

sollevate nell’impugnativa sono irricevibili e saranno esaminate nella

procedura successiva relativa al condono.

L’amministrazione si è,

peraltro, già impegnata a esaminare la domanda di condono dopo la crescita in

giudicato della decisione su reclamo riguardante la restituzione (cfr. doc. A1;

III).

Il presente ricorso è

conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2017.43 del 23 ottobre 2017; STCA

42.2011.32

del 9 gennaio 2012; per un caso in ambito di assegni familiari in

cui invece il TF ha stabilito che a torto il ricorso contro una decisione su

opposizione che aveva confermato un ordine di restituzione di fr. 11'600.--, da

un lato, era stato ritenuto irricevibile, dall’altro, era stato considerato

quale opposizione contro il rifiuto di concedere il condono cfr. STF 8C_77/2018

del 30 aprile 2018. In quel caso di specie l’Alta Corte ha osservato che

l’insorgente, oltre ad aver invocato la sua buona fede, si era in ogni caso

riferito alle norme relative alla perenzione, le quali vanno fatte valere nel

contesto della restituzione. Dopo che la decisione di restituzione è cresciuta

in giudicato non è in effetti più possibile prevalersi della scadenza di un

termine di perenzione/prescrizione).

2.6

A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni

assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo,

non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134

consid. 2e; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; STFA P 91/02

dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.).

In concreto dalle carte

processuale emerge che a __________, figlio di RI 2, facente parte dell’unità

di riferimento dei ricorrenti e beneficiario di una rendita completiva figli

per rendita AI della madre (cfr. doc. A2; 3.1.; A4), con decisione del 2

ottobre 2017 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è stata

attribuita una prestazione complementare retroattiva dal 1° dicembre 2015 al 31

luglio 2017 (cfr. doc. 5). L’11 ottobre 2017 l’importo di fr. 2'540.--,

corrispondenti alle PC da dicembre 2015 a luglio 2017 (fr. 127.--per il mese di

dicembre 2015 + fr. 1'524 per i mesi da gennaio a dicembre 2016 + fr. 889 per i

mesi da gennaio a luglio 2017) è stato versato sul conto di RI 2 (cfr. doc.

5A).

Nei calcoli iniziali dell’assegno

integrativo concernente il periodo dicembre 2015 – febbraio 2017 la Cassa non ha,

pertanto, tenuto conto delle PC spettanti a __________ riconosciutegli il 2

ottobre 2017.

Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha richiesto agli insorgenti il rimborso di parte degli

assegni integrativi percepiti nel lasso di tempo da dicembre 2015 a febbraio

2017.

in relazione al quale al figlio del ricorrente, il 2 ottobre 2017, sono

state assegnate le PC con effetto retroattivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti