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Decisione

39.2018.3

Per il calcolo degli AFI e API di ottobre e novembre 2017 a ragione la Cassa ha tenuto conto nell'UR della ricorrente anche del padre dei suoi due figli, nati nel 2016 e nel 2017, e che ha sposato l'1

22 maggio 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell’art. 47

Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:

" Se almeno

uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato (cpv. 3).

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)

è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai

sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:

LStr). (cpv. 4)”

Con effetto dal 1° gennaio

2018 l’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf enuncia che:

" c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzeri; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”

Inoltre il cpv. 4

dell’art. 47 Laf è stato abrogato (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag.

385).

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2)"

Gli art. 51 e 52 Laf

fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art.

51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto

segue:

" Il

genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps. (cpv. 1).”

Dal 1° gennaio 2018 la lett.

c dell’art. 51 cpv. 1 Laf ha il seguente tenore:

" c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero” (cfr. BU 53/2017 del

10 novembre 2017 pag. 385).

Giusta i cpv. 2 e 3

dell’art. 51 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016:

" Se il

genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 2)

Il cpv. 3 dell’art. 51 Laf

è stato abrogato dal 1° gennaio 2018 (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag.

385).

Secondo

l’art. 52 Laf, concernente la famiglia biparentale, nel suo tenore valido dal

1° gennaio 2016:

" I genitori

hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini

stranieri, il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di

domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento è costituita,

oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno

di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a

tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di

un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

(cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al

doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. (cpv. 3)

Se almeno uno dei membri dell’unità di

riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo

un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 4)”

L’art. 52 cpv. 1 lett. c

Laf, dal 1° gennaio 2018, prevede che:

" c) il

padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni

se cittadino svizzero; il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.” (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

L’art.

54 Laf enuncia inoltre che:

" L’importo massimo

dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il

genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i

quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1).

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2).”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

L’art. 46 Laf prevede, del

resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la

legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal

partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica

di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di

mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono

considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure

no."

Inoltre dal Rapporto parziale

2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il

26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

Considerandi

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza

della convivenza medesima (vedi DTF 5C

90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I

1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6.

mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.4

Secondo la

giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56.

pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In

una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e

relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei

premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:

"

(…)

5.5

Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance

(ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence

développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous

certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable

au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé.

Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un

concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de

l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA

WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in

PJA 2007 p. 13 ss).

(…).”

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una

beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era

nato un figlio era stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza

8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario

dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i

canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1°

ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la

sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della

prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato

dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei

concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere

l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere

delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno

è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016

del 6 settembre 2016, destinato alla pubblicazione, l’Alta Corte ha confermato

la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto

2014.

nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiare ha conteggiato un importo

a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale

conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se

il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si

giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito

da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità

giornaliere da parte di assicurazioni).

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA

ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle

prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una

coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo

indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a

RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag.

14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa

Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa Corte, con sentenza

36.2015

-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,

ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che

convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il

figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2016.6

del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA

42.2016

-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20

del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.5

Le direttive COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid.

5.5

e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto

F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare")

sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del

diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.6

Nell’evenienza concreta la

Cassa ha considerato dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento della

ricorrente, composta della medesima e dei figli __________ (2014), __________

(2016) e __________ (2017), anche __________, padre di __________ e __________

(cfr. consid. 1.1.).

Computando, quindi, pure i

redditi e le spese di __________, l’amministrazione ha attribuito

all’insorgente, da ottobre 2017, un assegno integrativo di fr. 966.-- mensili

(cfr. doc. 14°-14e) e le ha negato il diritto a un assegno di prima infanzia

(cfr. doc. 13-13b).

La ricorrente ha

contestato il modo di procedere della Cassa, asserendo, in buona sostanza, che dal

16.

settembre al 10 novembre 2017 non conviveva stabilmente con __________ e di

essersi sempre occupata da sola del saldo delle spese della sua famiglia

monoparentale (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurata e __________

hanno due figli comuni, __________, nato il __________ 2016, e __________, nata

il __________ 2017 (cfr. doc. 14d; 1a-1b; sistema

informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino).

Dalle carte processuali

emerge, inoltre, uno scritto del 17 ottobre 2017 in cui l’insorgente ha asserito

che:

" (…) io ed

il signor __________ attualmente abbiamo una relazione sentimentale stabile e

l’11 di novembre contrarremo matrimonio.

La frequenza con la quale ci vediamo io ed

il signor __________ varia di settimana in settimana (indicativamente tra le

2-3 volte a settimana).” (Doc. A5)

In effetti la ricorrente e

__________ si sono uniti in matrimonio l’11 novembre 2017 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

In simili condizioni e

tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza

rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della

vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.; 2.4.),

dall’altro, - peraltro in modo decisivo - che l’assicurata e __________ hanno

due figli comuni nati nel 2016, rispettivamente nel 2017 e l’11 novembre 2017

si sono uniti in matrimonio, il TCA ritiene che a

ragione la Cassa abbia stabilito che __________, dall’ottobre 2017, fosse il convivente dell’insorgente e che la convivenza

fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps

(secondo cui la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono

figli in comune; cfr. consid. 2.3.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013,

pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.4.).

In effetti, visto che la

ricorrente e __________ hanno avuto in comune un figlio nel febbraio 2016 e una

figlia nel settembre 2017, come pure che l’11 novembre 2017, ossia meno di due

mesi dopo la nascita della seconda bambina, si sono sposati, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10.

febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), occorre concludere che dall’ottobre 2017 i medesimi fossero

pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, se non dal

lato finanziario (cfr. doc. I), perlomeno per quanto concerne la cura dei

bambini.

Di conseguenza rettamente

la Cassa ha tenuto conto di __________ nell’unità di riferimento

dell’insorgente e ha computato ai fini della determinazione dell’eventuale

diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia dall’ottobre

2017, oltre alle sue spese, i redditi da indennità di disoccupazione di fr.

39'528.-- annui di quest’ultimo (cfr. doc. 14e; 13b), la cui entità non è

peraltro stata contestata dalla ricorrente.

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto e ritenuto che l’assicurata non ha contestato le singole voci

dei conteggi effettuati dalla Cassa che, considerando __________ nella

sua unità di riferimento da ottobre 2017, hanno comportato l’attribuzione di un

assegno integrativo di fr 966.-- al mese e il diniego di un assegno di prima

infanzia, il TCA deve confermare la decisione su reclamo del 16 febbraio 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti