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Decisione

39.2018.5

Richiesta AFI e API. Non entrata in materia. Data della decisione impugnata delimita il litigio

13 agosto 2018Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I cpv. 3 e 4 dell’art. 47

Laf in vigore dal 1° gennaio 2016 prevedono:

" Se almeno

uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa

indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno

il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere

inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta

in giudicato (cpv. 3).

Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c)

è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai

sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito:

LStr). (cpv. 4)”

Con effetto dal 1° gennaio

2018 l’art. 47 cpv. 1 lett. c Laf enuncia che:

" c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzeri; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.”

Inoltre il cpv. 4

dell’art. 47 Laf è stato abrogato (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag.

385).

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L'importo

massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2)"

Gli art. 51 e 52 Laf

fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia.

L’art.

51 cpv. 1 Laf, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto

segue:

" Il

genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps. (cpv. 1).”

Dal 1° gennaio 2018 la

lett. c dell’art. 51 cpv. 1 Laf ha il seguente tenore:

" c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.” (cfr. BU 53/2017 del

10 novembre 2017 pag. 385)

Giusta i cpv. 2 e 3

dell’art. 51 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016:

" Se il

genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un

reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 2)”

Il cpv. 3 dell’art. 51 Laf

è stato abrogato dal 1° gennaio 2018 (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag.

385).

Secondo

l’art. 52 Laf, concernente la famiglia biparentale, nel suo tenore valido dal

1° gennaio 2016:

" I genitori

hanno diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabitano costantemente con il figlio;

c) Il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. Per i cittadini stranieri,

il domicilio è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio

(permesso C) ai sensi della LStr.

d) soddisfano i requisiti della Laps. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento è costituita,

oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno

di questi esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a

tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di

un’attività a tempo pieno da lui esigibile.

(cpv. 2)

Il reddito ipotetico minimo è pari al

doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della

Laps. (cpv. 3)

Se almeno uno dei membri dell’unità di

riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo

un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 4)”

L’art. 52 cpv. 1 lett. c

Laf, dal 1° gennaio 2018, prevede che:

" c) il

padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni

se cittadino svizzero; il padre o la

madre ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino

straniero.” (cfr. BU 53/2017 del 10 novembre 2017 pag. 385).

L’art.

54 Laf enuncia inoltre che:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps

per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli

per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv.

1).

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per

figli e di formazione. (cpv. 2).”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

L’art. 46 Laf prevede, del

resto, che alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la

legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

2.4. Ai sensi dell’art. 4 Laps,

applicabile anche nell’ambito dell’assegno integrativo e dell’assegno di prima

infanzia (cfr. art. 2 lett. f e g Laps):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza

è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno

l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se

questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore

dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità

economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde

alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal

partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono

figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è

durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di

un matrimonio, a differenza di quanto contemplato

dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che

l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi

erano figli in comune.

Riguardo

al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del

25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si

evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede

che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli

in comune.

Questa regola era stata definita per garantire

la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate

anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da

una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il

partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato

civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità

economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza

obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune)

sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la

giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa.

Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti

(ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129

I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener

conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente

se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi

coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della

convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la

prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa

2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e

la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita

"stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno

famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la

convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le

circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico

per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere

definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un

certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF

prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un

concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare

l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è

costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è

stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali

condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no.

Inoltre dal Rapporto parziale

2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e

delle finanze emerge che:

"

(…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di

riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner

convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i

relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato,

provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non

vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità

definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà

concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata

positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle

modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre

2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il

26

settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in

relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

"

Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del

25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è

considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa

conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in

cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la

convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno

dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di

un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la

sottoscrizione congiunta di contratti (locazione

dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri

apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su

conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners

dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C

155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi

costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di

contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si

applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo la giurisprudenza

federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un

concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo

della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese

della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento

reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto

considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF

8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica

durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per

ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale

(cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N.

56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con giudizio 8C_232/2015

del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi

confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una

beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era

nato un figlio era stabile.

L’asserzione della

ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato

così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario

sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha

evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in

considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica

comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

Con giudizio 8C_138/2016

del 6 settembre 2016, destinato alla pubblicazione, l’Alta Corte ha confermato

la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto

2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un

importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il

quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se

il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si

giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito

da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità

giornaliere da parte di assicurazioni).

In una sentenza 39.2005.12

del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al

diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con

figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono

membri della medesima unità di riferimento.

In una sentenza 42.2010.13 del

19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una

convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una

comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un

rapporto di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha

chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario

dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di

riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla

madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da

molti anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13

del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte

ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a

quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di

sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1

lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per

considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di

un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile

giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del

lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI

ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra

l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava

l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi

indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo Tribunale ha,

pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità

di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

In una sentenza

39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 questa Corte

ha stabilito che andava tenuto

conto nell’unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo

dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima

infanzia, anche del periodo in cui essa non conviveva stabilmente con il padre

di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un’abitazione e neanche

un’economia domestica in comune con lui.

Questo Tribunale ha infatti confermato

che la Cassa ha ragione aveva stabilito che il

suo compagno anche per quel periodo fosse da ritenere

convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai fini della

determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica

comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante

che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, e dall’altro

che i due avevano due figli in comune e che in seguito i due avevano contratto

matrimonio.

Al riguardo cfr. pure: STCA

39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA

42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA

39.2015.3 del 12 novembre 2015.

Con riferimento in particolare

alla determinazione di domicilio di una persona l’ Alta Corte in una sentenza

8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 ha confermato il giudizio di questa Corte

42.2017.47 del 20 novembre 2017, nel quale il TCA ha ritenuto che l’Ufficio di

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha ragione aveva rifiutato le

prestazioni assistenziali al ricorrente considerando che quest’ultimo non aveva

il proprio domicilio assistenziale nel comune in questione ai sensi degli art.

5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS. In effetti, pur avendo trasferito lì il proprio

domicilio, dalla documentazione agli atti e dalle indagini eseguite dalla

Polizia, risultava che l’insorgente si trovava molto spesso ( e li avvenivano

quasi tutti i suoi prelevamenti) presso l’indirizzo in un altro comune dove

abitava prima di trasferirsi convivendo con un’altra persona, oltre al fatto

che la Polizia sospettava che egli avesse un'altra abitazione in Italia visto

che risultava avere contatti con sua figlia risiedente lì.

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle

assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV

N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02

del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28

novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre

1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC

1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler

Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile

o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima

evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza

profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA (poi diventato Tribunale Federale) ha ricordato questi principi in una

sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag.

378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed

una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione

fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

2.6. Le direttive COSAS del 2005,

aggiornate nel dicembre 2014, al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e

vita di tipo familiare") sottolineano che:

"

F.5 Comunità di abitazione e vita

di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone

che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per

principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il

sostegno sociale.

Per ogni

beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non

beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese

da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il

sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio,

all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v.

capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del

diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo

familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri

membri della comunità.

Di

conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere

sommati.

Il contributo che

una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni

di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o

partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici

presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al

concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato

(anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo

se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto

in comune.”

Riguardo alla funzione delle

disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen

Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag.

171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.7. Nell’evenienza concreta, dagli

atti si evince che la Cassa, con decisione del 21 agosto 2017, ha accordato alla

ricorrente il diritto ad un AFI di fr. 1’1’25.-- e un API di fr. 1'382.-- per il

mese di agosto 2017, tenendo in considerazione un’unità di riferimento di 3

persone, composta dalla ricorrente e dai suoi due figli, __________ ed __________

(cfr. doc. 21).

Con

scritto del 20 luglio 2017 la Cassa, dopo essere venuta a conoscenza del fatto

che Luca Sirsi è il padre naturale non solo di Ryan ma anche di Allyson Sirsi,

ha invitato la ricorrente a definire meglio la sua situazione familiare (cfr.

doc. 7).

Con

e-mail del 24 luglio 2017 la ricorrente ha definito instabile la sua relazione con

__________ (cfr. doc. 8).

Con

scritto del 26 luglio 2017 la Cassa ha comunicato alla ricorrente che avrebbe

sospeso il versamento degli assegni AFI/API, in considerazione del fatto che,

se la ricorrente convive con il padre dei suoi figli, allora anche lui

dev’essere preso in conto nella sua unità di riferimento economica (cfr. doc.

9).

Con

e-mail di risposta del 28 luglio 2017 la ricorrente ha dichiarato che “(…)

il mio partner __________ non intende firmare la procura allegata volta a

fornire informazione sul suo conto (…)” (cfr. doc. 10).

Il

31 luglio 2017 la Cassa ha chiesto alla Polizia comunale di __________, di “(…)

volerci fornire le informazioni necessarie, raccolte tramite dei controlli – per

esigenze della nostra Cassa ci necessitano dei controlli giornalieri e

notturni, tramite appostamenti; la signora RI 1 e il signor __________ non

devono essere a conoscenza dei controlli in atto (…)” (cfr. doc. 13).

Il

2 ottobre 2017 la Polizia Città di __________, dopo aver effettato i controlli

richiesti dalla Cassa, le ha trasmesso un rapporto, dal quale si evince in

particolare che:

" (…) in

sintesi la coppia convive da lungo tempo condividendo l’appartamento dei

genitori di RI 1 sino a fine luglio, periodo in cui i genitori __________ si

sono trasferiti in Via __________, lasciando l’intero appartamento in uso alla

coppia __________/RI 1 con i due infanti.

__________ si occupa secondo le informazioni fornite dal custode

di accompagnare giornalmente il figlio maggiore __________, nel tragitto

casa/Scuola presso la vicina scuola d’infanzia.

Da parte di RI 1, a luglio 2017 è stato formalmente richiesto la

posa dell’indicativo sulla casella postale a nome __________/RI 1.

Verifiche esperite pure con la Polizia intercomunale del __________

(Regione __________), hanno dimostrato come __________ abbia fornito un

indirizzo di comodo senza averne mai usufruito.

In conclusione visto quanto elencato è da ritenere che la persona

in oggetto della vostra richiesta conviva a tutt’oggi con tale __________. (…).”

(cfr. doc. 33C, 33D)

Allegati

al rapporto si trova della documentazione fotografica (e, più specificatamente,

del campanello, delle etichette appese nell’ascensore e della buca lettere

dell’abitazione dell’appartamento dove vive la ricorrente), e gli estratti dell’Ufficio

abitanti di __________ concernenti la situazione della ricorrente e dei suoi

genitori __________ e __________ (cfr. doc. 33E- 33L).

La

Cassa, sulla base in particolare delle informazioni sopracitate, ha così chiesto

alla ricorrente, con scritto del 14 novembre 2017, di produrre la documentazione

personale ed economica di __________ alfine di ricalcolare correttamente le

prestazioni modificando l’unità di riferimento e le ha comunicato anche che, in

attesa di quanto richiesto, ha sospeso il versamento dell’assegno integrativo (cfr.

doc. 24).

Con e-mail del 27 novembre

2017 RI 1 ha comunicato alla Cassa di non convivere con __________ e contestato

la sospensione degli assegni AFI/API (cfr. doc. 26A).

Con scritto del 1° dicembre

2017 la Cassa ha richiamato il suo precedente scritto del 14 novembre 2017, e

diffidato la ricorrente a presentare la documentazione richiesta entro il 15

dicembre 2017, informandola quindi del fatto che, se questo termine fosse scaduto

infruttuoso, avrebbe emesso la propria decisione in base agli atti o avrebbe

chiuso l’inchiesta decidendo di non entrare in materia (cfr. doc. 27 A).

Dal verbale dell’incontro

avvenuto l’8 gennaio 2018 con il Dr. __________, allora patrocinatore legale

della ricorrente (cfr. procura doc. 25 A), si evince in particolare quando

segue:

" (…)

Il Dr. __________ consegna un documento attestante la notifica di

arrivo del Signor __________ nel Comune di __________ in via __________ e

quindi non c/o il domicilio della signora RI 1; infatti il signor __________

vive da solo.

Il signor __________ ha trasferito il domicilio a __________

pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il

diritto di visita dei figli. Il signor __________ svolge la sua attività

professionale c/o __________ estesa sul territorio del Canto Ticino.

(…)

Il Dr. __________ comunica che quanto indicato dalla Polizia sono

delle impressioni e non informazioni basate su dati di fatto (…).

(…)

Il Dr. __________ conferma che tra la signora RI 1 ed il signor __________

non vi è convivenza e chiede che venga emessa una decisione formale in merito

in quanto non è competenza della signora RI 1 trasmettere la documentazione del

signor __________. (…)”

(cfr. doc. 29 A- 29B- 29C)

Il 12

gennaio il Dr. __________ ha trasmesso alla Cassa, tramite e-mail, anche una

dichiarazione dei genitori della ricorrente, __________ e __________, dal

seguente tenore:

" (…)

Non corrisponde al vero quanto contenuto nel rapporto di servizio

02.10.2017 della Polizia di Città di __________, verbale a noi mostrato da

nostra figlia RI 1 (…).

Infatti, mentre confermiamo di aver ospitato per tre anni nostra

figlia RI 1 insieme ai suoi figli, a ciò debitamente autorizzati dalla

locatrice Cassa pensioni dei dipendenti della Città di __________, contestiamo

di aver ospitato durante lo stesso periodo o comunque permesso di abitare,

nell’appartamento di Via __________, __________ il Signor __________ __________81

cittadino italiano, padre naturale dei nostri due nipoti __________ e __________

per il quale non abbiamo mai chiesto e conseguentemente mai ricevuto debita

autorizzazione a risiedere da parte della locatrice Cass__________. Quale padre

naturale dei nostri due nipoti, il Signor __________ ha frequentato la nostra

abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio __________ a scuola

senza mai soggiornarvi. (…)” (cfr. doc. 30, 30A, 30B)

Con

scritto del 17 gennaio 2018, l’amministrazione ha chiesto all’allora ancora

patrocinatore della ricorrente di determinarsi sui seguenti punti:

" (…)

1) per un’interpretazione chiara e comune dell’estensione di

termini quali “ospitare”, “soggiornare” ecc., di confermare che il signor __________

ad oggi non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via __________ a __________.

2) per il periodo precedente il trasferimento del domicilio a __________

da parte del signor __________, di indicare con quale frequenza il medesimo

accompagnava il figlio __________ a scuola e se è quindi corretto concludere

che a tal fine si spostava sempre dal __________ comunque da altro luogo.

3) di indicare a quali orari il signor __________ accompagnava il

figlio __________ a scuola.

4) in considerazione della rilevata contemporanea presenza dei

veicoli __________ (automobile in uso al signor __________) e __________

(scooter intestato al signor __________) nell’autorimessa dell’appartamento di

Via __________, di chiarire la necessità di due mezzi di trasporto ed in

particolare se erano entrambi utilizzati esclusivamente dal signor __________ e

come.

5) di confermare che tra i signori __________ e RI 1 non v’è oggi

alcuna relazione sentimentale, indicando a partire da quando i medesimi hanno

cessato questo tipo di relazione e come è conseguentemente oggi regolato

l’esercizio del “diritto di visita” ai figli.

6) nel caso in cui i signori __________ e RI 1 si considerino per

contro tutt’oggi una coppia con due figli in comune, per quali ragioni i

medesimi, nonostante la dimostrata disponibilità del signor __________ a

trasferirsi a __________ a partire dal 15 dicembre 2017 e meglio in Via __________

(contigua a Via __________), non abbiano ritenuto la migliore soluzione una

comunione di tetto. (…)” (cfr. doc. 31, 31 A)

Il 19 gennaio 2018 la Cassa ha

inviato uno scritto alla Polizia comunale di __________ con la seguente

richiesta:

" (…) In

occasione di un incontro avuto c/o i nostri Uffici, il Dr. __________,

patrocinatore della signora RI 1, ha affermato: “(…) quanto indicato dalla

Polizia sono delle impressioni e non informazioni basate sui dati di fatto.

(…)”

Dal

Rapporto di constatazione di data 2 ottobre 2017 rileviamo:

" (…) verifiche

esperite pure con la Polizia intercomunale del __________, hanno dimostrato

come __________ abbia fornito un indirizzo di comodo senza averne mai usufruito.

(…)”

In considerazione di tutto

quanto sopra esposto, vi chiediamo di comunicarci sulla base di quali elementi

la Polizia intercomunale del __________ ha potuto constatare quanto sopra e se

del caso, necessitiamo dei relativi documenti giustificativi. (…)” (cfr. 33 B)

Il 30 gennaio 2018 la

Polizia ha inviato alla Cassa un complemento al rapporto del 2 ottobre 2017 dal

tenore seguente:

" (…) Le

verifiche esperite all’esterno dell’abitazione di Via __________ a __________

non hanno permesso di stabilire la presenza di veicoli a motore intestati al

signor __________.

Tuttavia, le verifiche eseguite all’interno dell’autorimessa,

hanno dimostrato come sia il veicolo privato che quello di lavoro utilizzato da

__________ fosse parcheggiato all’interno dello stallo corrispondente alla

signorina RI 1 pertanto poco cagionevoli con paventate impressioni.

Il fatto che una persona di fiducia (dipendente della Città),

impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione di

movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione.

Per quanto concerne le verifiche subordinate alla collaborazione

prestata da parte del corpo di Polizia intercomunale del __________, sono

informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a seguito di nostra

richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei controlli.

Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona

“ospitante” di __________, abbia confermato di aver visto quest’ultimo, in un

paio di occasioni, ma che __________ di fatto non risiedeva all’indirizzo di

domicilio annunciato.

Pertanto fatti constatati da agenti di Polizia del territorio, ben

conoscenti della popolazione locale e di fatto verifiche esperite in modo

mirato sul posto, e meglio all’indirizzo dichiarato da __________ quale suo

domicilio (…)”. (cfr. doc. 33, 33A)

Il 5 febbraio 2018 il Dr. __________

ha risposto ai quesiti posti dall’amministrazione nello scritto sopracitato del

17 gennaio 2017, affermando segnatamente che “(…) si accusa ricezione della

richiesta di precisazioni datata 17 gennaio 2018, richiesta girata alla Signora

RI 1 che per quanto la riguarda, si riserva di rispondere personalmente (…)”.

Inoltre egli ha nuovamente ribadito

che la ricorrente non convive con __________ (cfr. doc. 34).

Con e-mail del 12 febbraio

2018 il patrocinatore legale ha poi comunicato che la ricorrente, a causa di

motivi medici, non era in grado di dire quando avrebbe potuto rispondere ai

quesiti posti dalla Cassa (cfr. doc. 35).

Con

decisione del 20 febbraio 2018 la Cassa ha così comunicato alla ricorrente la

sua decisione di non entrata in materia sulla pratica AFI/API a decorrere dal

1° novembre 2017 (cfr. 36, 36 A).

Avverso la decisione del 20 febbraio 2018 è

insorto l’allora ancora patrocinatore della ricorrente con reclamo del 21

febbraio 2018, chiedendo invece alla Cassa di entrare in materia e

determinarsi, sostenendo in particolare quanto segue:

" (…)

Al fine di evitare ulteriori perdite di tempo, semplicemente

dilatorie, sentita la nostra rappresentata rispondiamo immediatamente.

Nostro tramite ai quesiti posti il 17 gennaio 2018 la Signora RI 1

precisa:

1. Non ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli

non ha mai trascorso la notte nell’appartamento in Via __________, __________.

Considerandi

2.

Nel periodo precedente al trasferimento di __________ dal suo

domicilio di __________ a __________ mio figlio __________ è stato accompagnato

a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a

scuola da suo padre.

3.

In media la frequenza è stata quella di 4/5 volte al mese e gli

orari erano quelli dell’entrata a scuola alle ore 8.30 del mattino.

4.

I veicoli targati __________ e __________ sono presenti, per

necessità, nel mio garage in quanto ad agosto 2017 l’appartamento domicilio di __________

di Via __________ a __________, al momento non ne disponeva.

5.

Per mia decisione la relazione sentimentale con __________ è

finita subito dopo la nascita di nostra figlia __________. L’esercizio del

diritto di visita ai due figli per mai volontà è ampio e non è soggetto a

condizioni.

6.

Non essendovi convivenza non credo di dover rispondere al

quesito ne saprei come.

Avendo risposto esaurientemente a tutti i quesiti posti, avendo

precisato a quanto ammontano gli assegni familiari versati da __________ (CHF

1'800.-- mensili), non essendovi altre entrate, e venendo così a mancare ogni

motivo valido per invocare una decisione di non entrata in materia, con la

presente viene richiesta una decisione formale urgente relativa alla corresponsione

degli assegni AFI API a decorrere dal 1 novembre 2017. (…)” (cfr. doc. 38)

Con decisione su reclamo del 28

febbraio 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione riconfermando integralmente il

contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 39).

Con decisione del 1° marzo 2018

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto la domanda

di prestazioni assistenziali inoltrata dalla ricorrente considerando come unità

di riferimento economica solo lei e i suoi due figli.

L’USSI in seguito, interrogato

in merito dalla Cassa, e come si evince dalla risposta di quest’ultima del 30

aprile 2018, ha affermato che “(…) dopo aver preso conoscenza recentemente

della decisione su reclamo dell’AFI/API del 28 febbraio 2018, alla luce degli

elementi esposti, rivaluteremo la nostra decisione a partire dal 1. maggio 2018

(…)” (cfr. doc. III).

2.8

La ricorrente sostiene di non

convivere con __________ e che la loro relazione sentimentale è finita per sua

volontà, dopo la nascita della seconda figlia (cfr. doc. 38).

L’allora patrocinatore legale

della ricorrente ha in particolare affermato, nello scritto del 5 febbraio

2018, che:

" (…)

La legge non approfondisce il concetto di convivenza stabile, non

indica quali siano i presupposti richiesti né da quali elementi debba essere

necessariamente composto. A questo punto occorre rifarsi all’intervenuta

giurisprudenza. Nel caso in oggetto il Tribunale Cantonale delle assicurazioni,

nella decisione del 25 gennaio 2006, incarto 39.2005.12, in diritto al punto

2.5

fa presente:

Quando vi sono figli in comune, l’unità di riferimento oltre dal

titolare della prestazione è composta anche dal convivente inteso quale

concubino ossia la persona con la quale vi è una comunità di vita durevole o di

carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale ed

economico vedi TI F118II235 cons. 3b I CCA sentenza del 6 novembre 2000 RDAT

2001.

n. 22 pag. 89 e seguenti.

Se ne deduce che per considerare stabile la convivenza sono

indispensabili due presupposti il primo che, come da regolamento LAPS vi siano

figli in comune (elemento oggettivo) il secondo che vi sia fra le parti una

comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di

comunione spirituale, materiale e economico (elemento soggettivo).Nel caso in

questione l’elemento oggettivo è pacifico mentre quello soggettivo non esiste e

pertanto viene contestato. Infatti nonostante la coppie abbia due figli in

comune, a causa disaccordi, infedeltà o altri motivi di lunga durata i due

soggetti non hanno mai inteso ne intendono ora effettuare una convivenza

stabile come sopra previsto, ciò è dimostrato dalla mancata convivenza come

pure dai due diversi domicili e dalle due distinte economie domestiche. In

pratica pur mantenendo nei confronti dei figli un quadro di facciata di armonia

e di accordo volto ad evitare nei loro due figli di sei anni e un anno motivi

di ansia, apprensione e squilibrio, i due soggetti hanno sempre voluto e

intendono ancora oggi usufruire ognuno della propria libertà di agire in tutte

le sue accezioni e per questo i soggetti conducono vite diverse e separate (…)”

(cfr. doc. 34, 34A)

L’amministrazione, dal canto

suo, sostiene invece che “(…)

visto quanto precede, tenuto

conto in particolare della citata constatazione di Polizia e del fatto che la

reclamante ed il signor __________ hanno due figli in comune, la Cassa ritiene

anzitutto che i medesimi vadano considerati facenti parte della medesima unità

di riferimento e meglio ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a

Reg.Laps (…)”.

Chiamato

a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza

è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a Reg.Laps,

il TCA rileva innanzitutto che la ricorrente e __________ hanno due figli, __________,

nato il __________ 2012 e __________, nata il __________ 2017.

La

ricorrente vive con i suoi due figli in un appartamento di 3 locali e mezzo in

Via __________, a __________ (cfr. doc. D - H; confermato anche dal sistema

informativo relativo alla banca dati MOVPOP che

gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Dagli atti emerge invece che __________

è stato domiciliato in Via __________ a __________ fino al 14 dicembre 2017, e

poi si è traferito in Via __________ a __________ (cfr. doc. 29 C; confermato

anche dal sistema informatico relativo alla banca

dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Per

quanto concerne il vecchio domicilio di __________ a __________ dagli atti

emerge quanto segue.

La Polizia, incaricata dalla

Cassa di svolgere delle indagini dalla Cassa (cfr. doc. 13), a questo proposito

ha dichiarato, dapprima nel suo rapporto del 2 ottobre 2017 che “(…) verifiche

esperite pure con la Polizia intercomunale del __________, hanno dimostrato

come __________ abbia fornito un indirizzo di comodo senza averne mai

usufruito (…)” (cfr,. doc. 33C, 33D) ed in seguito, nel complemento

di rapporto del 30 gennaio 2018, ha precisato che le verifiche eseguite sono

consistite in “(…) informazioni percepite telefonicamente dai colleghi, a

seguito di nostra richiesta di verifica con indicazioni sulla natura dei

controlli. Gli accertamenti in oggetto dimostravano come la persona “ospitante”

di __________, abbia confermato di aver visto quest’ultimo, in un apio di

occasioni, ma che __________ di fatto non risiedeva all’indirizzo di domicilio

annunciato (…)”. (cfr. doc. 33, 33A).

Questa Corte, in merito a

quest’aspetto, non ha alcun motivo di dubitare di quanto emerso a seguito delle

indagini effettuate e quindi dichiarato dalla Polizia.

La Polizia ha inoltre allegato

al suo rapporto del 2 ottobre 2017 le fotografie dei veicoli targati __________

e __________ intestati a __________ parcheggiati nell’appartamento dove vive RI

1.

nell’autorimessa nello spazio adibito all’appartamento della ricorrente.

La ricorrente, interrogata in

merito dalla Cassa, ha, nel reclamo del 21 febbraio 2018, affermato che gli

stessi “ (…) sono presenti, per necessità, nel mio garage in quanto ad

agosto 2017 l’appartamento domicilio di __________ di Via __________ a __________,

al momento non ne disponeva (…)” (cfr. doc. 38; sottolineatura della

redattrice).

Il TCA, su questo aspetto, concorda

con quanto già rilevato dalla Cassa nella sua decisione su reclamo (cfr. doc.

39), ovvero che, se anche corrisponde al vero che i due veicoli si trovassero

lì perché il nuovo appartamento di __________ non disponeva di parcheggi, questo

non spiega in alcun modo perché si trovassero lì già da prima del suo

trasferimento, visto che __________ si è trasferito a __________ solo il 15

dicembre 2017, mentre le fotografie risalgono al periodo di indagini condotto

dalla Polizia, che va, come si evince dagli atti, da agosto a settembre 2017

(cfr. doc. 23 A). In effetti è quanto meno sorprendente il fatto che la

ricorrente abbia precisato che l’appartamento sito a __________ non aveva

disponeva di parcheggi e indicato come data agosto 2017.

È vero che la ricorrente, su richiesta

della Cassa di indicare quando __________ accompagnava il figlio __________ a

scuola nel periodo precedente il trasferimento del domicilio a __________ ha

risposto “(…) nel periodo precedente al trasferimento di __________ dal suo

domicilio di __________ a __________ mio figlio __________ è stato accompagnato

a scuola dai miei genitori. Solo quando erano assenti è stato accompagnato a

scuola da suo padre (…)” e, in merito agli orari e alla frequenza, che “(…)

con frequenza di 4/5 volte al mese e gli orari erano quelli dell’entrata a scuola

alle ore 8.30 del mattino (…)” (cfr. doc. 31, 31A; 38).

Tuttavia, dagli atti si evince

che la Polizia ha interrogato anche il custode del palazzo dove vive la

ricorrente.

La Cassa, nella decisione qui

impugnata, a questo proposito ha affermato che “non è possibile ignorare (…)

le dichiarazioni del custode dello stabile, il quale non risulta avere nessun

motivo di riferire il falso ad agenti della Polizia (e d’altra parte nemmeno

poteva ipotizzare quale risposta sarebbe andata a vantaggio o a svantaggio

della coppia). Questi non pare avere mostrato dubbi quando si pronunciava sulla

lunga convivenza, sul fatto che il signor __________ si occupa di accompagnare

il figlio a scuola dell’infanzia oppure riguardo alla partenza della coppia in

vacanza con i rispettivi figli lasciandogli della cantina per riparazioni (…)” (cfr.

doc. 39D).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017

rilasciato dalla Polizia in effetti emerge che “(…) __________ si occupa secondo

le informazioni fornite dal custode di accompagnare giornalmente il figlio

maggiore __________, nel tragitto casa/scuola presso la vicina scuola

dell’infanzia (…)” (cfr. doc. 33C, 33D) e nel complemento di rapporto del

30.

gennaio 2018 che “(…) il fatto che una persona di fiducia (dipendente

della Città), impiegato presso gli stabili abbia fornito una dettagliata versione

di movimenti dei due conviventi, poco appare pure come paventata impressione

(…)” (cfr. doc. 33).

Questa Corte anche per quanto

concerne questo aspetto non ha motivo di dubitare di quanto rilevato dalla

Polizia e della dichiarazione di un terzo che è estraneo alla vicenda.

Inoltre va rilevato che, se la

ricorrente da una parte sostiene che quando __________ abitava a __________

erano i suoi genitori ad accompagnare __________ a scuola mentre il padre lo

faceva solo quando loro non potevano, questo non emerge dalla loro dichiarazione

del 12 gennaio 2018 nella quale gli stessi, riferendosi al periodo prima di

trasferirsi a __________ quando abitavano ancora con la ricorrente e i suoi

figli, e quindi quando __________ abitava ancora a __________, si sono limitati

ad affermare che “(…) il signor __________ ha frequentato la nostra

abitazione per rendere visita e accompagnare suo figlio __________ a scuola

senza mai soggiornarvi (…)” (cfr. doc. 30, 30A, 30B).

Per quanto concerne invece il

nuovo domicilio di __________, sito in Via __________, via contigua a Via __________,

a __________ dagli atti si evince quanto segue.

Come visto, l’allora

rappresentante legale della ricorrente, quando si è recato negli Uffici della

Cassa ha dichiarato, come si evince dal relativo verbale, che “(…) il signor

__________ vive da solo. Il signor __________ ha trasferito il domicilio a __________

pagando una pigione mensile per maggiore comodità per quanto riguarda il

diritto di visita dei figli (…)” (cfr. doc. 29A).

La Cassa tuttavia, nella decisione

su reclamo, ha affermato che che “(…) ora, come confermato dal competente

Controllo abitanti, l’appartamento in oggetto è però da anni abitato

(perlomeno, anche) da una coppia con due figli maggiorenni, ciò che non può

portare l’Amministrazione ad interrogarsi in merito all’effettiva situazione e

meglio alla costituzione da parte del signor __________ di una propria economia

domestica (…)” (cfr. doc. 39 E).

Da un controllo eseguito dal

TCA sulla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe

del Cantone Ticino, è emerso effettivamente che __________ vive all’indirizzo

indicato con una coppia e due figli.

La

ricorrente non ha preso posizione in merito a quest’affermazione formulata

dalla Cassa, né nel ricorso, né nella replica che è susseguita.

Questa

Corte rileva anche che la ricorrente, nel reclamo del 21 febbraio 2018 e su

domanda specifica della Cassa, ha chiaramente dichiarato che “(…) non

ho mai affermato che il padre naturale dei miei due figli non ha mai trascorso

la notte nell’appartamento in Via __________, __________ (…)” (cfr. doc.

38).

Dal rapporto del 2 ottobre 2017

della Polizia, si evince, poi, che “(…) da parte di RI 1, a luglio 2017 è

stato formalmente richiesto la posa dell’indicativo sulla casella postale a nome

__________ / RI 1 (…)” (cfr. doc. 33 C, 33 D). In effetti dalla

documentazione fotografica allegata emerge che sulla targhetta vi è scritto “RI

1, __________.”(cfr. doc. 33 F).

Al riguardo va evidenziato

che il cognome __________ non compare unicamente sulla buca delle lettere,

bensì anche sulla targhetta del campanello del palazzo e sull’indicazione di

chi/cosa si trova ai vari piani dell’edificio (cfr. doc. 22B-22D).

Se sulla buca delle

lettere con l’aggiunta dell’iniziale del nome __________ (cfr. doc. 22C=33F),

ossia __________, può agevolare la consegna della posta relativa al bambino,

mal si comprende la posa della targhetta con, oltre al cognome della

ricorrente, il cognome “__________” in particolare sulla targa del palazzo

(cfr. doc. 22B).

Il mese di luglio 2017 corrisponde,

peraltro, al mese successivo alla nascita, il __________ 2017, di __________,

secondogenita dell’insorgente e di __________ (cfr. doc. 32G; 29).

Sorprende, quindi, che la

richiesta della posa della targhetta abbia avuto luogo più di cinque anni dopo

la nascita di __________ (__________2012) e un mese dopo la nascita della

sorella, senza d’altronde domandare anche l’indicazione dell’iniziale di quest’ultima.

In proposito giova

rilevare che cinque mesi dopo il luglio 2017, e meglio a dicembre 2017, __________

ha ufficialmente notificato il suo arrivo a __________ in Via __________ (cfr.

doc. 29C).

In simili condizioni e

tenuto conto, da un lato, che ai fini della determinazione di una convivenza

rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della

vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a

prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.); e, dall’altro, -

peraltro in modo decisivo - che l’assicurata e __________ hanno due figli in

nati nel 2012, rispettivamente nel 2017, il TCA

ritiene, tenuto conto, in applicazione del principio della

verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. consid. 2.5. i.f.), delle numerose incongruenze che risultano dai

documenti agli atti su dove __________ sia domiciliato e dalle indagini

eseguite dalla Polizia al fine di determinarlo, e alla

luce di tutta la giurisprudenza appena menzionata (cfr. consid. 2.5.: in

particolare anche 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 e 42.2017.47 del 20 novembre

2017), che a giusta ragione la Cassa ha stabilito che

__________ va considerato convivente

dell’insorgente e che la loro convivenza è stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a lett. a Reg.Laps (secondo cui la convivenza è considerata stabile se

vi sono figli in comune; cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013,

pubblicata in RtiD II-2013 N. 13 pag. 66 seg. e citata al consid. 2.4.).

Ne discende che per poter

decidere in merito alla richiesto di AFI/API formulata dalla ricorrente l’

amministrazione, facendo __________ parte dell’unità economica della

ricorrente, necessita di avere accesso anche alle informazioni personali e

finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite, e nonostante

i vari solleciti e la diffida del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 24), dapprima perché

la ricorrente ha sostenuto che “(…) il mio partner __________ non intende

firmare la procura allegata e volta a fornire informazioni sul suo conto (…)”

(cfr. doc. 10) ed in seguito perché la ricorrente ha contestato la necessità di

doverle fornire sostenendo di non convivere con __________, il quale non

farebbe quindi in alcun modo parte della sua unità di riferimento.

Di conseguenza, con il suo

agire la ricorrente ha violato l’obbligo di collaborazione previsto dall’art.

21.

Laps, mettendo la Cassa nella situazione di non poter emanare una decisione

di merito decidendo solo sulla base degli atti.

La Cassa era quindi autorizzata

a non entrare in materia sulla domanda per l’ottenimento di assegni AFI/API

formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 43 LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr.

consid. 2.2.).

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo del 28 febbraio 2018 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti