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Decisione

39.2018.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno ribadito quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. V).

1.8. La parte resistente, il 18

maggio 2018, ha osservato:

" (…) La

Cassa si rifà integralmente ai contenuti della sua risposta di causa del 30

aprile 2018, ribadendo la propria richiesta di vedere confermata la decisione

impugnata, così da stabilire definitivamente l’obbligo di restituire le

prestazioni erogate in contrasto con la legge.” (Doc. VII)

1.9. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza agli insorgenti (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel

merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della

restituzione dell'importo di fr. 5’026.-- percepito a torto a titolo di assegni

integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L’art. 46 Laf prevede che alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda

espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della

LPGA.

Giusta

l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:

" Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo

amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)

L'organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L'adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;

b) dal primo

giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in

caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall'utente. (cpv. 5)"

2.3

L’art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:

" 1Le persone che

compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli

organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi

speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

2Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche.”

In proposito l’art. 10

Reg. Laps precisa che

" È

considerato cambiamento rilevante:

a) un

cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di

riferimento."

2.4

Per

quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps

sancisce:

" La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari

(cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2.

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.5

Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente

l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004

consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22;

Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017

consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno

2017.

consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02

del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,

102.

V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op.

cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R pag. 3).

2.6

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della

particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.7

Nell'evenienza concreta la

Cassa ha negato la buona fede degli assicurati, poiché gli stessi,

sottoscrivendo RI 1 le dichiarazioni del 21 ottobre 2014 e del 26 ottobre 2015,

si sono impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata

loro a titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività

indipendente stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando

il reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2015 (cfr.

doc. A1; A3).

Gli insorgenti, per

contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere

gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, avendo

compilato correttamente il modulo fiscale - ossia avendo inserito il reale

guadagno - e di non avere considerato quale cambiamento rilevante per una

famiglia di quattro persone l’aumento del reddito percepito nel 2014/2015

rispetto ai dati stimati (cfr. doc. I; V).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni

integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, RI 1,

il 21 ottobre 2014, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione dei

dati relativi al reddito da attività indipendente" in cui, da un lato, ha

indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2014 la

somma di fr. 34’226.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato

all’AVS per il 2015 pure l’ammontare di fr. 34'226.--.

Dall'altro,

egli si è impegnato a:

“- tenere

costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del

reddito da attività indipendente;

- trasmettere

immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione

Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato

per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente

restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo

provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio

tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 1 )

Il

19.

dicembre 2014 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno integrativo

per il periodo 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'119.--

mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 34’226.--

(cfr. doc 2-2d), risultante dalla dichiarazione del 21 ottobre 2014 (cfr. doc.

1).

Dal 1° gennaio 2015, a

seguito in particolare dei nuovi limiti di reddito Laps, rispettivamente dei

nuovi parametri per la spesa di cassa malati, l’importo dell’AFI è stato aumentato

a fr. 1'125.-- mensili (cfr. doc. 3).

Il 26 ottobre 2015

l’insorgente ha firmato una dichiarazione analoga a quella dell’ottobre 2014 da

cui si evince quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2015

l’importo di fr. 41'924.25. Lo stesso ammontare è stato indicato quale reddito

annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2016 (cfr. doc. 4).

Con

decisione del 23 dicembre 2015 la Cassa ha riconosciuto ai ricorrenti un

assegno integrativo di fr. 1'054.-- al mese per il lasso di tempo 1° novembre

2015.

– 31 ottobre 2016. A titolo di reddito da attività indipendente è stato

computato l’importo di fr. 41'924.-- (cfr. doc. 6-6e), come indicato da RI 1

nella dichiarazione del 26 ottobre 2015.

Con la sottoscrizione

delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli

assegni integrativi, in particolare dell’anno 2015, fossero erogati, ritenuta

l’attività indipendente del marito che non consentiva di determinare all’inizio

dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a titolo

provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito

effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid.

2.11

; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).

2.9

L'erogazione

degli assegni integrativi relativi all’anno 2015 è stata, di conseguenza,

sottoposta, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un

effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata

condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie

générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di

regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma

può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n.

2677).

Se

dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il

versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione

risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso,

poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le

prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC

1988.

pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in

RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).

Per

negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della

procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.10

Alla luce della giurisprudenza

esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di

specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2015 ha esercitato un’attività a

titolo indipendente, firmato il 21 ottobre 2014 e il 26 ottobre 2015 le due

dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi

relativi all’anno 2015 fossero loro versati sotto condizione risolutiva.

Per il

periodo gennaio - dicembre 2015 i coniugi __________, firmando il marito le due

dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione

definitiva del reddito conseguito nel 2015.

Pertanto i coniugi __________,

già dalla fine del 2014/inizio 2015, dovevano attendersi un'eventuale decisione

di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo

per il 2015 accertato dall’autorità fiscale fosse risultato più elevato del

reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni

integrativi concernenti il 2015.

La loro buona fede,

indipendentemente dal fatto di aver sempre compilato in modo corretto i moduli

fiscali, come sostenuto dai ricorrenti, e dall’entità dell’incremento del

reddito da attività indipendente per il 2015 rispetto a quello stimato (cfr.

doc. I; V), non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di

gennaio al mese di dicembre 2015, ritenuto che, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.8.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 21 ottobre

2014, rispettivamente della dichiarazione del 26 ottobre 2015, gli assicurati

dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi erano stati loro erogati

a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2016.7 del 2 agosto

2016; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA

39.2011.11

del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA

39.2007.8

del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA

39.2005

-4 del 18 luglio 2005).

Ininfluenti ai fini della

risoluzione della presente vertenza si rivelano peraltro i disturbi di salute

accusati dall’insorgente.

In effetti gli stessi

riguardano in ogni caso un periodo successivo, e meglio l’anno 2017 (cfr. doc.

A6-A10), rispetto a quello determinante.

Gli assicurato hanno del

resto invocato tale circostanza in relazione non al presupposto della buona

fede, bensì alla condizione dell’onere gravoso (cfr. doc. I; V).

2.11

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr.

consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono

(cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione

della somma di fr. 5’026.--, relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2015.

La decisione su reclamo

del 16 marzo 2018 emanata dalla Cassa va, di conseguenza, confermata.

2.12

A titolo abbondanziale va osservato

che nella decisione su reclamo la Cassa ha indicato che “resta in ogni caso

impregiudicata la facoltà di chiedere all’amministrazione, quando la presente

decisione sarà cresciuta in giudicato, una soluzione di restituzione confacente

alle loro disponibilità, come ad esempio una rateizzazione di quanto dovuto”

(cfr. doc. A1).

Al riguardo giova ribadire

che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti potrà essere

concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa al condono sarà

passata in giudicato.

Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del

7.

agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.;

39.2005.10

del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti