39.2019.1
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 aprile 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2019.1
dc/sc
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 gennaio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione
del 20 marzo 2018, ha ordinato a RI 2 e a RI 1 di restituire l'importo di fr. 8’715.--
percepiti a torto a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre
2016.
In particolare
l'amministrazione ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni
effettivamente spettanti agli assicurati sulla base della decisione di
tassazione relativa all’anno 2016 da cui è emerso un reddito da attività
indipendente accessoria di fr. 18'000.--) conseguito da RI 1 superiore a quello
considerato (fr. 4’000.--) nelle decisioni con le quali al momento in cui sono
stati erogati ai coniugi __________ gli assegni per il periodo in questione.
Il 30 agosto 2018 la Cassa
ha respinto il reclamo inoltrato dagli assicurati contro questa decisione,
rilevando:
" (…)
Mediante sottoscrizione delle dichiarazioni 15 ottobre 2015 e 28
settembre 2016, il signor RI 1 era stato perfettamente informato che il
reddito accertato dall'Autorità fiscale sarebbe stato risolutivo per la
determinazione dell'importo degli assegni di diritto (sottolineatura
nostra) e che eventuali assegni riconosciuti a titolo provvisorio sarebbero
stati chiesti in restituzione (restituzione per la quale il signor RI 1 si era
impegnato), se il reddito risultante dalla decisione di tassazione fosse
risultato superiore rispetto al reddito precedentemente considerato. La Cassa
non può quindi scostarsi dal reddito accertato dall'Autorità fiscale competente
ritenuto che la decisione di tassazione relativa all'anno 2016 non è stata
contestata e di conseguenza è cresciuta incontestata. I signori RI 2 e RI 1
avrebbero semmai dovuto prestare maggiore attenzione e inoltrare reclamo contro
la medesima decisione di tassazione.
La Cassa dopo le necessarie verifiche ha pure potuto rilevare,
come la decisione definitiva di fissazione dei contributi personali per
indipendenti, emanata in data 30 marzo 2018, dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, riporti un reddito soggetto a contribuzione, per il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 di CHF 19'000.— (CHF 18'000.—
riportati al lordo dei premi AVS/AI/IPG); la decisione 30 marzo 2018 è passata
in giudicato incontestata.
Anche volendo considerare quanto affermato dai signori RI 2 e RI 1
e meglio che la decisione di tassazione relativa all'anno 2016 riporti un
reddito da attività indipendente non veritiero, ai fini della commisurazione
del reddito aziendale per l'anno 2016, la mancata contestazione della decisione
di fissazione dei contributi, è da ritenersi un elemento sufficientemente
fondante per concludere e confermare un reddito da attività indipendente
conseguito di CHF 18'000.— per l'anno 2016.
Stante a quanto precede, ritenuto il reddito da attività
indipendente accertato dall'Ufficio circondariale di tassazione con decisione
del 19 dicembre 2017, nonché la decisione definitiva di fissazione dei
contributi personali per indipendenti del 30 marzo 2018, entrambe cresciute in
giudicato incontestate, la Cassa non può che riconfermare integralmente la
decisione di restituzione del 20 marzo 2018 dell'importo di CHF 8'715.--.
Con il reclamo del 28 marzo 2018, i signori RI 2 e RI 1 chiedono
anche che l'importo totale da restituire sia interamente condonato. Come
descritto sulla decisione di restituzione del 20 marzo 2018, la richiesta di
condono deve essere inoltrata entro trenta giorni dal momento in cui la
decisione di restituzione è cresciuta in giudicato. Prima che la decisione di
restituzione sia cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa non ha la
facoltà di entrare nel merito di una domanda di condono, considerato che il credito
non è ancora esigibile.
La richiesta di condono sarà quindi esaminata soltanto dopo la
crescita in giudicato della formale decisione su re lamo. Sulla richiesta di
condono sarà in seguito emanata una formale decisione.” (Doc. 4B-4C)
1.2. Con decisione del 19 ottobre
2018 la Cassa ha negato agli assicurati il condono, rilevando che
sottoscrivendo le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016 i
coniugi __________ si sono impegnati a restituire gli assegni a cui la famiglia
non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali
prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente
definitivo. Dovendo aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni, in
caso di un reddito effettivo superiore a quello stimato e considerato nei
conteggi degli assegni integrativi, i coniugi __________ non possono quindi
invocare la loro buona fede (cfr. doc. A1).
1.3. A seguito del reclamo
interposto dagli assicurati, il 18 gennaio 2019 la Cassa ha emesso una decisione
su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del provvedimento del 19
ottobre 2018.
L'amministrazione ha, in
particolare, osservato che:
" (…) A
titolo abbondanziale, la Cassa fa presente che quanto indicato con reclamo al
condono del 13 novembre 2018 e meglio: “(…) Come ogni anno però, il fisco
non ha mai accettato quanto da noi annunciato (…) Tuttavia, nel 2016 avendo
cambiato il fiduciario, ed egli non conoscendo appieno il nostro istoriato,
nonostante un reddito dichiarato al fisco di fr. 7'604 e l’accertato di fr.
18'000, per nostro sconcerto e su nostra insistenza, pure lui ci sconsigliò di
fare ricorso. Purtroppo abbiamo seguito il suo suggerimento e tutt’ora non ci
spieghiamo di come il fisco sia arrivato alla cifra di fr. 18'000 che non corrisponde
assolutamente al reale (…)”, è già stato trattato con decisione su reclamo
del 30 agosto 2018, la quale è passata in giudicato incontestata. (…)” (Doc. A2
pag. 4)
1.4. Contro la decisione su
reclamo del 18 gennaio 2019 gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA.
Il loro patrocinatore
chiede di accordare il condono e di rinviare gli atti per esaminare l’onere
gravoso, sottolineando che:
" (…)
14. Pacifico che
l'importo reclamato sia corretto e dovuto, poggiandosi su una decisione
regolarmente cresciuta in giudicato.
Tuttavia
come esposto nei paragrafi precedenti nella procedura di condono vanno
esaminati i presupposti della buona fede e dell'onere gravoso, condizioni
cumulative. La concessione degli AFI a titolo provvisorio era basata su una
indicazione di reddito da indipendente di CHF 4'000.--, importo che l'autorità
fiscale ha adeguato d'ufficio con un ripresa a CHF 18'000.--. Questa decisione
non è stata contestata per una ignoranza dei reclamanti che non avuto coscienza
delle conseguenze che il mancato reclamo comportava.
15. La tassazione
2016 riporta un reddito da indipendente irrealistico. Per la tassazione del
2017 i reclamanti, preso coscienza che un mancato reclamo contro la decisione
di tassazione avrebbe avuto conseguenze gravi, ha interposto reclamo e
l'autorità fiscale ha ridotto il reddito da CHF 20'000.-- a CHF 2'000.--,
riconoscendo l'incongruità della loro valutazione. La situazione finanziaria
del 2017 era pressoché identica a quella del 2016, per cui essi hanno potuto
agire per tempo nella consapevolezza che hanno potuto correggere la situazione
unicamente perché hanno avuto coscienza dell'irregolarità del calcolo e delle
sue conseguenze unicamente perché nel 2018 sono state emesse le decisioni della
cassa di compensazione riferite al 2016, permettendo così ai ricorrenti di
agire per tempo. Non vi è stato dolo nè negligenza grave non avendo coscienza
dell'irregolarità.
16. In siffatte
circostanze si chiede alla luce di quanto esposto di riconoscere ai ricorrenti
il principio della buona fede e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per
la valutazione dell'onere gravoso, nella misura in cui codesta autorità
giudiziaria non possa esprimersi in merito.” (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa del 27
febbraio 2019 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha
postulato la reiezione dell'impugnativa, precisando che “(…) le
argomentazioni dei ricorrenti sono già state trattate nelle precedenti
procedure relative alla decisione di restituzione, reclamo, condono e reclamo
al condono. In particolare, volendo valutare l’adempimento del presupposto
della buona fede, la Cassa osserva come la giurisprudenza cantonale ha più
volte chiarito la natura degli impegni presi e come, più in generale, occorra ritenere
che il condono dell’obbligo di restituire è escluso quando i debitori dovevano
aspettarsi di essere tenuti a rimborsare le prestazioni.” (cfr. doc. V).
1.6. Il 28 febbraio 2018 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc VI). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della
restituzione dell'importo di fr. 8’715.-- percepito a torto a titolo di assegni
integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
L’art. 46 Laf prevede che
alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non
preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e
della LPGA.
Giusta
l’art. 27 Laps, relativo alla revisione:
" Il diritto
alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell'organo
amministrativo competente o su domanda dell'utente. (cpv. 1)
L'organo amministrativo competente effettua:
a) revisioni
periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b) revisioni
straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi
dell'art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)
L'utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)
Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito
disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento
armonizzata o delle riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni
sociali già assegnate. (cpv. 4)
L'adeguamento delle prestazioni interviene:
a) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b) dal primo
giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in
caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
c) dal primo
giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione
chiesta dall'utente. (cpv. 5)"
2.2. L’art. 30 Laps, relativo alla
notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che:
" 1Le persone che
compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli
organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi
speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi
speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se
apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni
hanno subito modifiche.”
In proposito l’art. 10
Reg. Laps precisa che
" È considerato
cambiamento rilevante:
a) un
cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito
disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante
per la decisione più recente;
b) una variazione della composizione dell'unità di
riferimento."
2.3. Per
quanto riguarda l’obbligo di restituzione e il condono, l’art. 26 Laps
sancisce:
" La
prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv.1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal
momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza
dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare
del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto
conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della
restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)
Fatti
I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla
restituzione. (cpv. 4)"
Il Messaggio relativo
all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento
delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene
all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite
indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata
giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr.
Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l’art. 21 cpv. 4
Reg. Laps:
" L'organo
designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le
decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell’art. 72 cpv.
2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi
è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.
2.4. Per quanto riguarda i
presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto
commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza
dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella
concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo
2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.
21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La
buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
CC, che è applicabile per analogia:
" Nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al giudice
inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado
dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa l'assicurato può
prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF
9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017
consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno
2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02
del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;
Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,
102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,
op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993
in re I. R pag. 3).
2.5. Il requisito dell'onere
gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a
restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità
finanziarie.
Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.6. Nell'evenienza concreta, la
Cassa ha negato la buona fede degli assicurati poiché, avendo RI 1 sottoscritto
le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016, essi si sono
impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata loro a
titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività indipendente
stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il
reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2016 (cfr. consid.
1.1).
Gli insorgenti, per
contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere
gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, in
quanto il reddito che figura sulla tassazione 2016 è irrealistico” e non è
stato contestato “per una ignoranza” (cfr. doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni
integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, RI 1,
il 28 settembre 2016, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione
dei dati relativi al reddito da attività indipendente", (“Tango argentino”
– attività al 20% –) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto
stimato come indipendente per il 2016 la somma di fr. 3-5’000.-- e quale
reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2016 pure l’ammontare
di fr. 2’000.--.
Dall'altro,
egli si è impegnato a:
“- tenere
costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del
reddito da attività indipendente;
- trasmettere
Considerandi
immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione
Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato
per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;
- eventualmente
restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo
provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto
computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio
tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 12)
Il 15 ottobre 2015 RI 1
aveva sottoscritto un analogo formulario nel quale risultava un reddito annuo
netto per il 2015 (scuola ballo) stimato in fr. 4'000.--, un reddito annuo come
indipendente annunciato all’AVS di fr. 2'000.-- e un reddito annuo come
indipendente che figura al punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato (2013) di fr. 0.--.
Il
18.
novembre 2015 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno
integrativo per il periodo dal 1° ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'125.--
mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente accessorio
provvisorio del contribuente di fr. 4'000.--.
Questo importo è stato
versato agli assicurati anche dal 1° al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 9).
Con la sottoscrizione
delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli
assegni integrativi, in particolare dell’anno 2016, fossero erogati, ritenuta
l’attività indipendente accessoria del marito che non consentiva di determinare
all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a
titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il
reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013
consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).
2.8
L'erogazione
degli assegni integrativi relativi all’anno 2016 è stata, di conseguenza,
sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un
effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata
condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di
regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma
può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n.
2677).
Se
dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino
all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa
verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,
essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli
stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.
cit., n. 2678-2680).
Per quanto concerne il
versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione
risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso,
poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le
prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2;
RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in
RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).
Per
negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della
procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.
2.9
Alla luce della
giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche
nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2016 ha esercitato
un’attività a titolo indipendente, firmato il 15 ottobre 2015 e il 28 settembre
2016.
le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che
gli assegni integrativi relativi all’anno 2016 fossero loro versati sotto
condizione risolutiva.
Per il
periodo gennaio - dicembre 2016 i coniugi __________, firmando il marito le due
dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo
di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione
definitiva del reddito conseguito nel 2016.
Pertanto i coniugi __________,
già dalla fine del 2015/inizio 2016, dovevano attendersi un'eventuale decisione
di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo
per il 2016, accertato dall’autorità fiscale, fosse risultato più elevato del
reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni
integrativi concernenti il 2016.
La loro buona fede non può,
perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2016, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), già con la
sottoscrizione della dichiarazione del 15 ottobre 2015, rispettivamente della
dichiarazione del 28 settembre 2016, gli assicurati dovevano essere consapevoli
che gli assegni integrativi erano stati loro erogati a titolo provvisorio (per
alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 e STF
8C_178/2019 del 20 marzo 2019 con la quale il ricorso al Tribunale federale è
stato dichiarato inammissibile; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA
39.2013.2
del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA
39.2011.11
del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA
39.2007.8
del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA
39.2005
-4 del 18 luglio 2005).
Riguardo alla circostanza
che l’importo del reddito da attività indipendente di fr. 18'000.-- che figura
nella notifica di tassazione 2016 (cfr. doc. 10E) e pure nella decisione di
tassazione di contributi professionali per indipendenti per l’anno 2016 (cfr.
doc. 7), sarebbe irrealistico (tanto più che per il 2017, dopo reclamo, l’importo
di fr. 2'200.-- è stato ridotto a fr. 2'000.--) il TCA non può che constatare
che tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
A nulla muta il fatto che
sarebbe stato il loro fiduciario a sconsigliare agli assicurati di “fare
ricorso” (cfr. doc. 2).
Infatti, per costante
giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od
omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i
propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14
febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.
259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24
del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20
febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
2.10
Alla luce di quanto sopra
esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr.
consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono
(cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione
della somma di fr. 8’715.-- relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2016.
La decisione su reclamo
del 18 gennaio 2019, emanata dalla Cassa, deve di conseguenza essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti