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Decisione

39.2019.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA (Tribunale federale della assicurazioni; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l’art. 21 cpv. 4

Reg. Laps:

" L'organo

designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le

decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell’art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.4. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto

commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo

2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p.

21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La

buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice

inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado

dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF

9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017

consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno

2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02

del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c,

102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER,

op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la

Cassa ha negato la buona fede degli assicurati poiché, avendo RI 1 sottoscritto

le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016, essi si sono

impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata loro a

titolo provvisorio sulla base dell’importo del reddito da attività indipendente

stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il

reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all’anno 2016 (cfr. consid.

1.1).

Gli insorgenti, per

contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell’onere

gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, in

quanto il reddito che figura sulla tassazione 2016 è irrealistico” e non è

stato contestato “per una ignoranza” (cfr. doc. I).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni

integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, RI 1,

il 28 settembre 2016, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione

dei dati relativi al reddito da attività indipendente", (“Tango argentino”

– attività al 20% –) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto

stimato come indipendente per il 2016 la somma di fr. 3-5’000.-- e quale

reddito annuo come indipendente annunciato all’AVS per il 2016 pure l’ammontare

di fr. 2’000.--.

Dall'altro,

egli si è impegnato a:

“- tenere

costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del

reddito da attività indipendente;

- trasmettere

Considerandi

immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione

Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato

per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione;

- eventualmente

restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo

provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto

computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio

tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 12)

Il 15 ottobre 2015 RI 1

aveva sottoscritto un analogo formulario nel quale risultava un reddito annuo

netto per il 2015 (scuola ballo) stimato in fr. 4'000.--, un reddito annuo come

indipendente annunciato all’AVS di fr. 2'000.-- e un reddito annuo come

indipendente che figura al punto 2.1. sull’ultima decisione di tassazione

cresciuta in giudicato (2013) di fr. 0.--.

Il

18.

novembre 2015 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno

integrativo per il periodo dal 1° ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'125.--

mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente accessorio

provvisorio del contribuente di fr. 4'000.--.

Questo importo è stato

versato agli assicurati anche dal 1° al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 9).

Con la sottoscrizione

delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli

assegni integrativi, in particolare dell’anno 2016, fossero erogati, ritenuta

l’attività indipendente accessoria del marito che non consentiva di determinare

all’inizio dell’anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a

titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il

reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013

consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).

2.8

L'erogazione

degli assegni integrativi relativi all’anno 2016 è stata, di conseguenza,

sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un

effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata

condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie

générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di

regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma

può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, op. cit., n.

2677).

Se

dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino

all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa

verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia,

essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli

stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op.

cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il

versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione

risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso,

poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le

prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2;

RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in

RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005).

Per

negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della

procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.9

Alla luce della

giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche

nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2016 ha esercitato

un’attività a titolo indipendente, firmato il 15 ottobre 2015 e il 28 settembre

2016.

le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che

gli assegni integrativi relativi all’anno 2016 fossero loro versati sotto

condizione risolutiva.

Per il

periodo gennaio - dicembre 2016 i coniugi __________, firmando il marito le due

dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l’obbligo

di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione

definitiva del reddito conseguito nel 2016.

Pertanto i coniugi __________,

già dalla fine del 2015/inizio 2016, dovevano attendersi un'eventuale decisione

di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo

per il 2016, accertato dall’autorità fiscale, fosse risultato più elevato del

reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni

integrativi concernenti il 2016.

La loro buona fede non può,

perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di

dicembre 2016, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), già con la

sottoscrizione della dichiarazione del 15 ottobre 2015, rispettivamente della

dichiarazione del 28 settembre 2016, gli assicurati dovevano essere consapevoli

che gli assegni integrativi erano stati loro erogati a titolo provvisorio (per

alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019 e STF

8C_178/2019 del 20 marzo 2019 con la quale il ricorso al Tribunale federale è

stato dichiarato inammissibile; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA

39.2013.2

del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA

39.2011.11

del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell’8 marzo 2010; STCA

39.2007.8

del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA

39.2005

-4 del 18 luglio 2005).

Riguardo alla circostanza

che l’importo del reddito da attività indipendente di fr. 18'000.-- che figura

nella notifica di tassazione 2016 (cfr. doc. 10E) e pure nella decisione di

tassazione di contributi professionali per indipendenti per l’anno 2016 (cfr.

doc. 7), sarebbe irrealistico (tanto più che per il 2017, dopo reclamo, l’importo

di fr. 2'200.-- è stato ridotto a fr. 2'000.--) il TCA non può che constatare

che tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.

A nulla muta il fatto che

sarebbe stato il loro fiduciario a sconsigliare agli assicurati di “fare

ricorso” (cfr. doc. 2).

Infatti, per costante

giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od

omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i

propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14

febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.

259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24

del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20

febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.10

Alla luce di quanto sopra

esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr.

consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono

(cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione

della somma di fr. 8’715.-- relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2016.

La decisione su reclamo

del 18 gennaio 2019, emanata dalla Cassa, deve di conseguenza essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti