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Decisione

39.2019.3

A ragione Cassa ha negato condono della restituz. di assegni di formazione richiesta a seguito di interruzione di formazione (apprendistato) da parte della figlia. Requisito della BF non adempiuto: an

17 ottobre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno di formazione

ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).

Il Consiglio federale

adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede

all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS),

sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5

punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).

2.4. L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla

restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui

all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

La

giurisprudenza federale sviluppata precedentemente alla LPGA in merito al

condono conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art.

25 LPGA (cfr. STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.; DTF 130 V 318

consid. 5.2.; STF C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicato in SVR 2007 ALV N. 17

pag. 56).

L'art. 4 OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4

cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento

di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa

in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda

scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve

essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Il termine di 30 giorni di cui

all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di

perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3;

STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Sul condono è pronunciata una

decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si

intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1

LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6

ottobre 20062 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le

persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo

le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese

personali, 4800 franchi l'anno;

c. per tutti:

quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali

dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari3.

3Per le persone che vivono

in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un

quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di

rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato

solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto

di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un

istituto.

4Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000

franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque, perché

sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano

adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la

prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe

una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti una delle

due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.5. La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

La giurisprudenza ha precisato che la

buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i

fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno

2019 consid. 2.1.; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid.

2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5

pag. 144; STF 8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid.

1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid.

3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA

1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V

176, consid. 3c, pag. 180).

2.6. L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di

lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi

d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le

persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti

o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare deve essere

sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle specifiche prestazioni,

Considerandi

rispettivamente il calcolo di queste ultime (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio

2001.

consid. 2 in fine).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ritiene innanzitutto

utile rilevare che gli assicurati sono resi attenti del loro obbligo di informare

(cfr. consid. 2.6.) tramite l’indicazione sulle decisioni di attribuzione degli

assegni familiari del dovere del titolare del diritto, del datore di lavoro e

del beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che

potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che

dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di

richiesta, ad es.: modifica della situazione familiare, personale,

economica e/o lavorativa del titolare del diritto o di altri membri indicati,

oppure modifica e/o interruzione della formazione della /e persone/e per la/e

quale/i sono stati richiesti gli assegni di formazione (cfr. STCA 39.2014.6 del

4.

settembre 2014 consid. 2.9.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid.

2.10

).

Per quanto concerne la presente

evenienza l’”obbligo di informare - entro 10 giorni - di ogni cambiamento

rispetto ai dati indicati sul precedente formulario” è stato esplicitato,

ad esempio, nella decisione del 3 novembre 2014 di attribuzione di assegni

familiari all’insorgente (cfr. doc. 1).

L’assicurata,

nell’opposizione del 27 gennaio 2018 al rifiuto del condono, ha asserito di

avere telefonato alla Cassa nel mese di febbraio 2017 comunicando l’interruzione

del tirocinio e che la risposta dell’amministrazione sarebbe stata che “andava

bene se cercavamo un nuovo apprendistato” (cfr. doc. 9).

La

questione di sapere se effettivamente la ricorrente abbia chiamato la Cassa nel

mese di febbraio 2017 - circostanza peraltro non espressamente contestata

dall’amministrazione - non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti la decisione su opposizione

impugnata deve, comunque, essere confermata anche se fosse stato ossequiato il

dovere di informare circa l’interruzione della formazione.

2.8

Il

Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in

DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46,

ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire

delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo

matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di

informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto

da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in

buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai

essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio

a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia

effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito

all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4

ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono

della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa

la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse

effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della

madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2

luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al

quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero

eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non

poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05

del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015; STF 8C_178/2018 del 6

agosto 2018 consid. 3.1. in fine.

2.9

In

concreto la ricorrente stessa sostiene che l’amministrazione, in risposta alla

sua comunicazione del febbraio 2017 di interruzione del tirocinio da parte

della figlia, le avrebbe risposto che “andava bene se cercavamo un nuovo

apprendistato” (cfr. doc. 9).

Pertanto

nei mesi seguenti il febbraio 2017, non riuscendo a trovare un altro impiego

quale apprendista, rispettivamente constatando di continuare a ricevere

l’assegno di formazione da parte della Cassa, benché non le avesse inviato alcun

documento relativo a un nuovo tirocinio, l’insorgente avrebbe dovuto perlomeno (ri)contattare

l’amministrazione al fine di chiarire se, nonostante il mancato reperimento di

un posto di apprendistato, fosse corretto ricevere comunque gli assegni di

formazione.

L’assicurata non ha proceduto in

tal senso.

Del

resto la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole dell’importanza, al fine

di ottenere a giusta ragione gli assegni familiari di formazione, dell’invio di

debita documentazione atta a comprovare lo svolgimento di una nuova formazione.

La Cassa, in effetti, già a fine 2016 e a inizio 2017 le aveva richiesto

specifici documenti per sostanziare l’effettiva formazione della figlia,

rispettivamente aveva sospeso cautelativamente la decisione di riconoscimento

degli assegni fino a che le fosse pervenuto un certificato medico attestante

che l’interruzione della formazione di __________ era dovuta a malattia (cfr. doc.

2).

Di conseguenza non può essere

riconosciuta all’assicurata la buona fede.

Questa Corte non ignora la

problematica accusata dalla figlia della ricorrente nel 2017, connessa alla

difficoltà di reperire un posto di tirocinio, che ha comportato l’intervento di

un sostegno psicologico (cfr. doc. V).

Ciò non permette tuttavia

di sovvertire le conclusioni a cui è giunto il TCA.

In effetti titolare

dell’assegno familiare era l’insorgente. __________ era, peraltro, minorenne

fino al 24 maggio 2017 e per il periodo successivo non emerge in ogni caso che quest’ultima

abbia richiesto il versamento diretto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAFam.

Agli atti nemmeno

risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel 2017 lo stato di salute

della figlia e dell’assicurata (a seguito delle problematiche vissute da __________)

fosse così compromesso da influire sulla capacità della madre di comprendere i

suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla

sua capacità di discernimento (al riguardo cfr.8C_865/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2014.10 del

25.

febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.;

STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).

L’insorgente non ha peraltro fatto

valere che la sua capacità di discernimento fosse compromessa.

Neppure il fatto che la Cassa nei

mesi successivi al febbraio 2017 abbia omesso di chiedere all’assicurata

informazioni riguardo alla nuova formazione di __________ consente un esito

differente della lite.

Infatti la mancanza di buona fede

da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’errore

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF

9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 3.4.3.; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006

consid. 6.2.4.; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.16.).

Giova,

infine, segnalare che per negare la buona fede non è necessario un

comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009

consid. 6.1.; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del7 novembre

2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016

del 29 dicembre 2016 consid. 2.5.; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015 consid.

2.13

; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2012.13 del 13

marzo 2013 consid. 2.14.).

2.10

Alla luce di quanto sopra esposto,

questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo

presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione

della Cassa del 21 maggio 2019.

Mancando la prima condizione

cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il

presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.4.).

A titolo abbondanziale giova

osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente

deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento

rateale.

Questo tema non è, comunque,

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015 consid.

2.15

; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2016.7 del 2

agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA

39.2009.1

del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo

2006.

consid. 2.21.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti