39.2019.3
A ragione Cassa ha negato condono della restituz. di assegni di formazione richiesta a seguito di interruzione di formazione (apprendistato) da parte della figlia. Requisito della BF non adempiuto: an
17 ottobre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
39.2019.3
rs
Lugano
17 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24
giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del
21 maggio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. La CO 1
(in seguito la Cassa), il 27 novembre 2017, ha emesso una decisione con cui nei
confronti di RI 1 ha limitato la validità della decisione di attribuzione degli
assegni familiari a favore della figlia __________ (nata il __________ 1999) al
31 gennaio 2017 e le ha ordinato di restituire l’importo degli assegni di
formazione percepiti a torto dal 1° febbraio al 30 settembre 2017, pari a fr. 2'000.--
(fr. 250 x 8 mesi; cfr. doc. 6).
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che dalle informazioni ottenute
nel novembre 2017 è emerso che __________ ha interrotto il tirocinio quale
impiegata di commercio presso la __________ di __________ il 31 gennaio 2017,
da febbraio a settembre 2017 ha cercato un nuovo posto di apprendistato senza
esito positivo, a giugno 2017 si è iscritta presso il __________ di __________,
ritirandosi però nel corso del mese di agosto 2017 e a inizio ottobre 2017 si è
iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 6 pag. 2).
1.2. Con
ulteriore decisione del 4 gennaio 2018 la Cassa ha respinto la domanda di
condono formulata il 9 dicembre 2017 da __________ (cfr. doc. 7), poiché non
poteva esserle riconosciuta la buona fede.
In proposito l’amministrazione ha
precisato:
" (…) Nel presente caso la buona fede non può esserle riconosciuta in
quanto, contravvenendo ai suoi obblighi, non ha provveduto ad informare la
nostra Cassa in merito all’interruzione della formazione di sua figlia __________,
avvenuta in data 31 gennaio 2017.
Mancando la prima condizione cumulativa
per ottenere il condono, non è necessario esaminare l’altra, quella della grave
difficoltà.” (Doc. 8)
1.3. A seguito dell’opposizione
dell’assicurata (cfr. doc. 9), la Cassa, il 21 maggio 2019, ha emanato una
decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del
provvedimento del 4 gennaio 2018 (cfr. doc. A2).
In particolare nella decisione su
opposizione è stato osservato che:
"
(…)
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LPGA l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione son tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
L’obbligo succitato è
pure riportato sul retro di ogni decisione emessa dalla Cassa, al punto 4,
quantificando pure che le informazioni le devono pervenire entro dieci giorni
lavorativi.
Per quanto precede la
cassa non può ritenere che la signora RI 1 non fosse a conoscenza che in ogni
caso d’interruzione della formazione gli assegni non potevano più esserle
versati, ciò in considerazione del fatto che ella era in possesso della
decisione di diritto che riportava l’informazione sopra riportata.
Sebbene la signora RI 1
in febbraio 2017 abbia, a suo dire, comunicato telefonicamente l’interruzione
degli studi della figlia, la stessa ha continuato a percepire gli assegni senza
alcuna obiezione. Solamente con la dichiarazione 28 settembre 2017 ha comunicato
il cambiamento intervenuto.
Richiamato tutto ciò che precede la
Cassa non può far altro che riconfermare la presa di posizione iniziale, ossia
quella di non riconoscere la buona fede dell0’insorgente. (…)” (Doc. A2)
1.4. La decisione su opposizione del 21
maggio 2019 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dall’assicurata.
Ella
ha fatto valere di essere stata in totale buona fede, vista la rassicurazione
telefonica ricevuta dalla Cassa nel febbraio 2017 quando - come indicato
nell’opposizione interposta il 27 gennaio 2018 contro la decisione di diniego
del condono (cfr. doc. 9) - ha chiamato per avvisare dell’interruzione
dell’apprendistato. L’insorgente ha precisato che l’amministrazione le avrebbe
risposto che “andava bene se cercavano un altro apprendistato” (cfr.
doc. 9).
L’assicurata
ha evidenziato di non avere ingenuamente segnato il nome della collaboratrice
con cui ha parlato (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. La
ricorrente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del
28 agosto 2019 (cfr. doc. V), il quale è stato trasmesso alla parte resistente
per osservazioni (cfr. VI; VII; VIII; IX).
1.7. Il 7
ottobre 2019 la Cassa ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. X).
1.8. Il doc.
X è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).
in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione
di sapere se la Cassa abbia correttamente o meno negato a RI 1 il condono
dell’obbligo di restituire l’importo di fr. 2'000.-- percepito a torto a titolo
di assegni familiari dal 1° febbraio al 30 settembre 2017.
2.3. L'art. 2 della legge federale sugli
assegni familiari (LAFam) del 26 marzo 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2009),
dedicato alla definizione e agli scopi degli assegni familiari, prevede che gli
assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per
compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAFam gli
assegni familiari ai sensi della LAFam comprendono:
a. l’assegno per i
figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui
il figlio compie il 16° anno d’età; se il figlio presenta un’incapacità al
guadagno (art. 7 LPGA7), l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno d’età;
b. l’assegno di
formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno
d’età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine
del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
L'art.
1 cpv. 1 OAFami enuncia che il diritto all’assegno di formazione sussiste per i
figli che svolgono una formazione ai sensi dell'articolo 25 cpv. 5 LAVS.
Quest'ultima disposizione stabilisce che per i figli ancora in formazione, il
diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a
25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per
formazione, facoltà che il governo federale ha utilizzato con l'art. 49bise
l'art. 49ter OAVS.
L'art.
49ter cpv. 3 OAVS prevede:
"
Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti
periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente
dopo:
a. usuali periodi senza
lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
b. il servizio militare o
civile per una durata massima di cinque mesi;
c. le interruzioni per
motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.”
Nella
DTF 138 V 286 consid. 4.2.2 il Tribunale federale ha stabilito che riguardo al
concetto di formazione e di interruzione si può rinviare alla prassi dei
tribunali e delle autorità amministrative nonché alle circolari dell'UFAS.
In
proposito cfr. STF 8C_739/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4, pubblicata in
RtiD I-2016 N. 49 pag. 258 segg.
Giusta l’art. 5 LAFam l’assegno per
Fatti
i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili (cpv. 1), l’assegno di formazione
ammonta ad almeno 250 franchi mensili (cpv. 2).
Il Consiglio federale
adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede
all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS),
sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5
punti dopo l’ultima determinazione (cpv. 3).
2.4. L’art. 25 cpv. 1 LPGA, relativo alla
restituzione e applicabile agli assegni familiari in virtù del rinvio di cui
all’art. 1 LAFam (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF
8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.), stabilisce che le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
La
giurisprudenza federale sviluppata precedentemente alla LPGA in merito al
condono conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art.
25 LPGA (cfr. STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013 consid. 4.2.; DTF 130 V 318
consid. 5.2.; STF C 93/05 del 20 gennaio 2007, pubblicato in SVR 2007 ALV N. 17
pag. 56).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4
cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento
di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Il termine di 30 giorni di cui
all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di
perenzione (cfr. DTF 132 V 42; STF 8C_602/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3;
STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).
Sul condono è pronunciata una
decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si
intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1
LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6
ottobre 20062 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
2Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le
persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo
le categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese
personali, 4800 franchi l'anno;
c. per tutti:
quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari3.
3Per le persone che vivono
in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un
quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di
rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato
solo il reddito effettivo ottenuto dall'attività lucrativa. Non è tenuto conto
di un'eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un
istituto.
4Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000
franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque, perché
sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano
adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la
prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe
una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti una delle
due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.5. La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la
buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i
fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_213/2019 del 13 giugno
2019 consid. 2.1.; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1.; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid.
2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5
pag. 144; STF 8C_385/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; DLA 2003 N. 29, consid.
1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid.
3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA
1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V
176, consid. 3c, pag. 180).
2.6. L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di
lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi
d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le
persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni
(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti
o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve essere
sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle specifiche prestazioni,
Considerandi
rispettivamente il calcolo di queste ultime (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio
2001.
consid. 2 in fine).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ritiene innanzitutto
utile rilevare che gli assicurati sono resi attenti del loro obbligo di informare
(cfr. consid. 2.6.) tramite l’indicazione sulle decisioni di attribuzione degli
assegni familiari del dovere del titolare del diritto, del datore di lavoro e
del beneficiario di avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che
potrebbe modificare il diritto all’assegno, in particolare ogni modifica che
dovesse subentrare rispetto alla situazione indicata sul formulario di
richiesta, ad es.: modifica della situazione familiare, personale,
economica e/o lavorativa del titolare del diritto o di altri membri indicati,
oppure modifica e/o interruzione della formazione della /e persone/e per la/e
quale/i sono stati richiesti gli assegni di formazione (cfr. STCA 39.2014.6 del
4.
settembre 2014 consid. 2.9.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid.
2.10
).
Per quanto concerne la presente
evenienza l’”obbligo di informare - entro 10 giorni - di ogni cambiamento
rispetto ai dati indicati sul precedente formulario” è stato esplicitato,
ad esempio, nella decisione del 3 novembre 2014 di attribuzione di assegni
familiari all’insorgente (cfr. doc. 1).
L’assicurata,
nell’opposizione del 27 gennaio 2018 al rifiuto del condono, ha asserito di
avere telefonato alla Cassa nel mese di febbraio 2017 comunicando l’interruzione
del tirocinio e che la risposta dell’amministrazione sarebbe stata che “andava
bene se cercavamo un nuovo apprendistato” (cfr. doc. 9).
La
questione di sapere se effettivamente la ricorrente abbia chiamato la Cassa nel
mese di febbraio 2017 - circostanza peraltro non espressamente contestata
dall’amministrazione - non merita di ulteriori approfondimenti.
In effetti la decisione su opposizione
impugnata deve, comunque, essere confermata anche se fosse stato ossequiato il
dovere di informare circa l’interruzione della formazione.
2.8
Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in
DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46,
ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire
delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo
matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di
informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto
da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non può in
buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai
essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio
a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia
effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito
all’autorità competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4
ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono
della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa
la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse
effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della
madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC
continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della
madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03 del 2
luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al
quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero
eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non
poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente
divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della
disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05
del 25 gennaio 2006 e STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015; STF 8C_178/2018 del 6
agosto 2018 consid. 3.1. in fine.
2.9
In
concreto la ricorrente stessa sostiene che l’amministrazione, in risposta alla
sua comunicazione del febbraio 2017 di interruzione del tirocinio da parte
della figlia, le avrebbe risposto che “andava bene se cercavamo un nuovo
apprendistato” (cfr. doc. 9).
Pertanto
nei mesi seguenti il febbraio 2017, non riuscendo a trovare un altro impiego
quale apprendista, rispettivamente constatando di continuare a ricevere
l’assegno di formazione da parte della Cassa, benché non le avesse inviato alcun
documento relativo a un nuovo tirocinio, l’insorgente avrebbe dovuto perlomeno (ri)contattare
l’amministrazione al fine di chiarire se, nonostante il mancato reperimento di
un posto di apprendistato, fosse corretto ricevere comunque gli assegni di
formazione.
L’assicurata non ha proceduto in
tal senso.
Del
resto la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole dell’importanza, al fine
di ottenere a giusta ragione gli assegni familiari di formazione, dell’invio di
debita documentazione atta a comprovare lo svolgimento di una nuova formazione.
La Cassa, in effetti, già a fine 2016 e a inizio 2017 le aveva richiesto
specifici documenti per sostanziare l’effettiva formazione della figlia,
rispettivamente aveva sospeso cautelativamente la decisione di riconoscimento
degli assegni fino a che le fosse pervenuto un certificato medico attestante
che l’interruzione della formazione di __________ era dovuta a malattia (cfr. doc.
2).
Di conseguenza non può essere
riconosciuta all’assicurata la buona fede.
Questa Corte non ignora la
problematica accusata dalla figlia della ricorrente nel 2017, connessa alla
difficoltà di reperire un posto di tirocinio, che ha comportato l’intervento di
un sostegno psicologico (cfr. doc. V).
Ciò non permette tuttavia
di sovvertire le conclusioni a cui è giunto il TCA.
In effetti titolare
dell’assegno familiare era l’insorgente. __________ era, peraltro, minorenne
fino al 24 maggio 2017 e per il periodo successivo non emerge in ogni caso che quest’ultima
abbia richiesto il versamento diretto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAFam.
Agli atti nemmeno
risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel 2017 lo stato di salute
della figlia e dell’assicurata (a seguito delle problematiche vissute da __________)
fosse così compromesso da influire sulla capacità della madre di comprendere i
suoi obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla
sua capacità di discernimento (al riguardo cfr.8C_865/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2014.10 del
25.
febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.;
STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).
L’insorgente non ha peraltro fatto
valere che la sua capacità di discernimento fosse compromessa.
Neppure il fatto che la Cassa nei
mesi successivi al febbraio 2017 abbia omesso di chiedere all’assicurata
informazioni riguardo alla nuova formazione di __________ consente un esito
differente della lite.
Infatti la mancanza di buona fede
da parte dell’insorgente non può essere controbilanciata dall’errore
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF
9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 3.4.3.; STFA C 196/05 dell’8 giugno 2006
consid. 6.2.4.; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.16.).
Giova,
infine, segnalare che per negare la buona fede non è necessario un
comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009
consid. 6.1.; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 38.2016.40 del7 novembre
2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016
del 29 dicembre 2016 consid. 2.5.; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015 consid.
2.13
; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2012.13 del 13
marzo 2013 consid. 2.14.).
2.10
Alla luce di quanto sopra esposto,
questa Corte, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo
presupposto per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione
della Cassa del 21 maggio 2019.
Mancando la prima condizione
cumulativa per ottenere il condono, non è quindi necessario esaminare il
presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.4.).
A titolo abbondanziale giova
osservare che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze dell’insorgente
deve essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento
rateale.
Questo tema non è, comunque,
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2015.4 del 27 luglio 2015 consid.
2.15
; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013 consid, 2.14.; STCA 39.2016.7 del 2
agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15.;STCA
39.2009.1
del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo
2006.
consid. 2.21.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti