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Decisione

39.2020.3

Rifiuto AFI (reddito disponibile maggiore del limite annuo). Nessuna violazione del diritto di essere sentito (non indicati specif. beni immobiliari). Per reddito da lavoro della moglie: media dei salari ultimi 6 mesi prima della richiesta. Computo reddito ipotetico da indipendente

9 settembre 2020Italiano29 min

I

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Incarto

n.

39.2020.3

rs/TF

Lugano

9 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2020 di

1. RI

1

2. RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 12 maggio 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni di famiglia (in seguito:

Cassa), con decisione del 6 marzo 2020, ha negato a RI 1 e RI 2 il diritto

all’assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) per il figlio __________,

nato il __________ 2010, in quanto il reddito disponibile dell’unità di

riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e

il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. 25-25D).

1.2. In

data 23 marzo 2020 gli assicurati hanno interposto reclamo contro la decisione

(cfr. doc. 26).

1.3. La

Cassa, con decisione su reclamo del 12 maggio 2020, ha respinto l’impugnazione,

confermando la propria precedente decisione (cfr. doc. A).

Nella

decisione su reclamo è stato precisato che il diritto agli AFI è stato negato,

per il 2019, a decorrere dal mese di agosto (cfr. doc. A pag. 2).

1.4. In

data 17 giugno 2020 RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno interposto

ricorso contro la decisione su reclamo, chiedendo:

“1. In

via principale

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono ritornati alla Cassa Cantonale di

compensazione per gli assegni famigliari per una nuova decisione ai sensi dei

considerandi con un’adeguata motivazione sulla sostanza computabile come

reddito Laps.

2. In via subordinata

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione

impugnata è annullata e riformata nel senso che il reddito computabile Laps è

stabilito in CHF 44'770.00 e la sostanza computabile come reddito Laps in CHF 0.00

e l’assegno familiare integrativo annuo è stabilito in CHF 9'150.00 (importo

massimo art. 49 LAF).” (Doc. I pag. 4-5)

A

motivazione del ricorso gli assicurati, tramite il loro patrocinatore, hanno

addotto che nell’eseguire il calcolo per determinare il diritto o no alle

prestazioni, e, in particolare, nel calcolo del reddito dei ricorrenti, la

Cassa avrebbe conteggiato a RI 2, per il 2019, un importo troppo elevato, e ciò

basandosi sull’ultima busta paga disponibile della signora - sempre del 2019 -,

non sull’ultima decisione di tassazione disponibile - del 2018 -, ciò che la

legge invece imporrebbe.

Gli

insorgenti hanno pure contestato l’ammontare della sostanza computata, facendo

valere che la Cassa si sarebbe limitata ad affermare che la differenza tra

l’importo indicato da loro e la somma considerata nella decisione sarebbe

dovuta al fatto che nella precedente decisione del 9 agosto 2019 non era stata

computata la proprietà fondiaria in altri Comuni del Cantone, così come la

sostanza posseduta all’estero. A questo riguardo essi invocano la violazione

del diritto di essere sentiti. I ricorrenti hanno puntualizzato che in effetti

nemmeno saprebbero quali beni immobili sono stati tenuti conto nel conteggio,

né i relativi valori, né il modo in cui sono stati quantificati.

Fatti

I

ricorrenti hanno infine censurato l’omissione della deduzione dei loro debiti

privati ammontanti, secondo la decisione di tassazione del 2018, a fr.

378'479.-- e costituiti in larga misura dal debito ipotecario gravante

l’abitazione di __________. Il relativo computo rende negativo il valore della

sostanza (cfr. doc. I).

Gli

assicurati hanno chiesto, inoltre, l’ammissione all’assistenza giudiziaria con

la concessione del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RA 1, siccome

privi “di mezzi sufficienti per far fronte alle spese della presente

procedura e agli oneri di patrocinio. Essi sono al beneficio di prestazioni

assistenziali a conferma della loro indigenza” (cfr. doc. I pag. 4).

1.5. Il

TCA ha notificato il ricorso alla Cassa, chiedendole di pronunciarsi, tra

l’altro, sulla tempestività dello stesso (cfr. doc. II).

La

Cassa, con risposta del 7 luglio 2020, ha ritenuto tempestivo il ricorso. Essa,

di contro, non si è pronunciata sull’istanza di concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).

1.6. Il

TCA, nel frattempo, ha invitato la parte ricorrente a trasmettergli il

“certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”

debitamente compilato e la documentazione economica dimostrante lo stato di

indigenza (cfr. doc. III).

L’avv.

RA 1, l’8 luglio 2020, ha dato seguito a tale richiesta (cfr. doc. VI + 1).

1.7. Il

20 luglio 2020 gli insorgenti, tramite il loro rappresentante, hanno chiesto a

questo Tribunale, da un lato, una proroga del termine per presentare altri

mezzi di prova (concessa il 23 luglio 2020; cfr. doc. VIII), dall’altro, di

pronunciarsi, prima che sul merito del ricorso, sull’istanza di concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. VII).

1.8. Il

Presidente del TCA, il 26 agosto 2020, ha respinto la domanda dei ricorrenti

tendente a ottenere il gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4.; 1.7.), in quanto

l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole

(cfr. doc. IX).

1.9. Il 26 agosto 2020 a questo

Tribunale sono pervenuti da parte dell’avv. RA 1 i conteggi stipendio dei mesi

di giugno e luglio 2020 di RI 2 (cfr. doc. X + 1/2).

1.10. Il doc. X + 1/2 è stato

inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la Cassa ha correttamente oppure no negato ai coniugi __________ il diritto

all’assegno integrativo a far tempo dal 1° agosto 2019.

2.2

Il patrocinatore dei

ricorrenti ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 12 maggio

2020, facendo valere una lesione del diritto di essere sentiti degli insorgenti

da parte della Cassa per non avere indicato specificatamente

i beni immobili tenuti in considerazione nel conteggio dell’AFI, né i relativi

valori, né il modo in cui sono stati quantificati (cfr.

doc. I; consid. 1.4.).

L’amministrazione, dal canto

suo, in proposito ha rilevato “che, nella tabella di calcolo allegata alla

decisione di rifiuto del 6 marzo 2020, risultano indicati tutti gli aspetti

posti a fondamento delle conclusioni dell’amministrazione, senz’altro afferrate

(considerato come le stesse sono state minuziosamente controllate e vistate),

dalle persone interessate. D’altra parte, già presentando il proprio reclamo

gli insorgenti lo dimostrano concretamente qualora fanno valere le proprie

ragioni contro la decisione della Cassa” (cfr. doc. IV pag. 3).

Questa

Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto

d'essere sentite.

Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno

2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c,

126.

V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende, inoltre,

anche l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo

ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,

e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione. La motivazione può peraltro essere implicita e

risultare dai vari considerandi della decisione (cfr. STF 9C_577/2019 del 21

gennaio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; DTF

141.

V 557 consid. 3.2.1.; STFA U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti;

DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti sia

l'applicazione del diritto. La prassi ha anche stabilito che si può prescindere

da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave

violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte a che la sua

causa sia trattata in modo celere (cfr. STF 8C_482/2018 consid. 4.4.2. del 26

novembre 2018; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 3.3.; DTF 142 II 218

consid. 2.8.1.).

Nella presente

fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa

Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su

reclamo del 12 maggio 2020. In effetti già nel calcolo specifico dell’assegno

integrativo, allegato al provvedimento del 6 marzo 2020, l’amministrazione ha

indicato le voci di cui è composta la sostanza immobiliare degli insorgenti, e

meglio la proprietà fondiaria nel Comune di domicilio (abitazione primaria a __________),

la proprietà fondiaria in altri Comuni del Cantone e la sostanza immobiliare

all’estero (cfr. doc. 25c).

I ricorrenti, del resto,

al reclamo interposto personalmente hanno annesso la tabella di calcolo con

delle correzioni apposte a mano e dei visti, come proprio nel caso degli

importi della sostanza immobiliare (cfr. doc. 26c).

I medesimi, inoltre,

tramite il loro rappresentante, il 15 gennaio 2020, hanno inviato alla Cassa i

documenti concernenti la sostanza immobiliare estera (particelle __________ e __________

nel Comune di __________, __________, Italia) intestata all’insorgente (cfr.

doc. 21; 21a; 21b).

Il 24 febbraio 2020 alla

parte resistente, come da sua richiesta del 19 febbraio 2020 allo studio legale

in questione (cfr. doc. 23), è altresì pervenuta la documentazione relativa a

un fondo sito a __________ di proprietà dell’assicurato (cfr. doc. 24; 24a-d).

In simili condizioni

occorre concludere che il diritto di essere sentiti dei ricorrenti è stato

ossequiato.

In ogni caso, anche volendo

considerare per ipotesi di lavoro, violato tale diritto, va ricordato che il

TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28

giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 61 lett. c LPGA).

Pertanto l'eventuale violazione

del diritto di essere sentito, dovrebbe comunque essere ritenuta sanata in

questa sede, dove gli insorgenti, peraltro patrocinati da un avvocato, avevano

la possibilità di consultare gli atti relativi al loro incarto sui quali si è

fondata l’amministrazione e di esporre le proprie motivazioni (sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; cfr.

doc. IV).

La censura sollevata dagli

assicurati non risulta, dunque, fondata.

2.3

Per quanto attiene al merito

della vertenza, occorre valutare se nel calcolo dell’assegno integrativo la

Cassa, a ragione o meno, da una parte, ha computato un reddito da attività

dipendente della moglie di fr. 34'621.-- annui, dall’altra, ha tenuto conto di

una sostanza computabile come reddito Laps di fr. 3'994.-- annui.

Gli

altri elementi del conteggio risultano, infatti, incontestati.

2.4

Gli assegni integrativi e di

prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel

concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II

401.

e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli elementi

essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla

famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle

assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135

seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia:

caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese

nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di

famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art.

47.

Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Richiamata la Laps, il genitore ha

diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il

figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da

almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno

cinque anni se cittadino straniero. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il

diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento

esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito

aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il

titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale

netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente

notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo massimo dell’assegno

corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla

Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali

assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le

soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”

Il 1° gennaio 2021 entrerà

in vigore l’abrogazione dell’art. 49 cpv. 2 Laf e la modifica del cpv. 3 (“Il Consiglio di Stato determina se ed in che

misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate”; cfr. BU

43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 273).

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno

integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps).

2.5

Il

titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a

quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di

riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità

di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per

ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23

febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di

riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non

raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso

viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento

definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L’art.

6.

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è

costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) …

c) …

d) i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una

coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le

parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai

sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno

computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)

L’art. 6 cpv. 1 lett. a

Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue:

" i redditi

ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38

cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento

una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un

massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271)

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell’art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita

dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.

32.

cpv. 1 lett. c LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b

e) i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della

richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio

di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i) …

j) … (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)”

Il 1° gennaio 2021 entrerà

in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps:

" i premi effettivi

per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della

legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26

giugno 1997 (LCAMal)”

L’art.

9.

Laps riguarda la spesa per l’alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte da una persona: sulle prestazioni

complementari

all’AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di riferimento importo riconosciuto

dalla legislazione

composte da due persone sulle prestazioni

complementari

all’AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di riferimento importo

riconosciuto dalla legislazione

composte da più di due sulle prestazioni

complementari

persone: all’AVS/AI

per i coniugi maggiorati

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”

L’art.

10.

cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Ai sensi dell’art. 5

Reg.Laps:

" 1Riservati gli

importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è

definita come segue:

a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le

spese accessorie;

b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione

primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.

2In

caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in

considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione

e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte

imputabile ai membri dell’unità di riferimento.

Per quel che riguarda la

soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in

votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24

febbraio 2017 pag. 1626) prevede:

" Art.

10.

1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di

a)

per il titolare del diritto: fr.

17’441.--;

b)

per la prima persona supplementare

dell’unità di riferimento:

fr. 8'591.--;

c)

per la seconda persona

supplementare dell’unità di riferimento:

fr. 6'402.--;

d)

per la terza persona supplementare

dell’unità di riferimento:

fr. 4'896.--;

e)

per la quarta e ogni ulteriore

persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.

2Il

Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono

adeguate.”

L’art. 1 del Decreto

esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia:

" Per gli

anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento

fr. 8’668.–;

c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento

fr. 6’460.–;

d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento fr.

4’940.–;

e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità

di riferimento fr. 4’923.–“

2.6

La Cassa, nel calcolo

dell’assegno integrativo relativo al periodo a decorrere dal 1° agosto 2019, ha

computato a titolo di reddito da attività dipendente della moglie la somma di

fr. 34'621 lordi annui comprensivi degli assegni di base di fr. 200.-- al mese

(cfr. doc. 25c).

Al riguardo dalla

decisione su reclamo si evince che l’amministrazione ha rapportato su base

annua “la media salariale relativa al periodo da aprile a settembre 2019 e

più precisamente: {[(3'421.60 + 2'970.35 + 2'486.80 + 1'644.35 + 3'428.25 +

2'159.05) : 6 x 12] + (200 x 12)} = CHF 34'621.00” (cfr. doc. A pag. 2).

Gli insorgenti hanno

contestato tale modo di procedere adducendo:

" (…) Per

stessa ammissione della signora RI 2 l’importo computato non corrisponde al

reddito imponibile ma al riporto su 12 mesi del reddito percepito durante un

periodo limitato da aprile 2019.

Ciò è del tutto inammissibile in quanto, di fatto, si considera un

reddito che l’interessata non ha percepito. Non è corretto considerare quale

reddito computabile solo i mesi durante i quali la madre ha potuto percepire un

reddito maggiore, tralasciando i mesi di minore entrate. L’art. 6 Laps

applicabile in materia è chiaro: il reddito computabile è costituito dal

reddito imponibile dalla Legge tributaria. La Cassa avrebbe dunque dovuto

considerare, come richiesto dai ricorrenti, il reddito effettivamente percepito

dalla signora RI 2 nel 2018 che è pari a CHF 27’79.95 come risulta dal di lei

certificato di salario. L’importo di CHF 34'621.00 considerato dalla Cassa non

è corretto. (…)” (Doc. I pag. 3)

Chiamata a pronunciarsi in

proposito, questa Corte, rileva che per stabilire il diritto di un’unità di riferimento

all’assegno integrativo, la soglia di intervento, nonché il reddito computabile

e la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2017.15

del 31 agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15

settembre 2010).

Il reddito da attività

lucrativa dipendente, in particolare, viene conteggiato su base annua, facendo

capo ai dati relativi al momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come

contemplato dall’art. 10a Laps (cfr. consid. 2.3.; STCA 39.2017.15 del 31

agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005; art. 43c Reg.Laf).

In

effetti, da una parte, l’art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi

devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art.

15-22 della Legge tributaria (reddito da attività dipendente, reddito da

attività indipendente, reddito da sostanza mobiliare, redito da sostanza

immobiliare, redditi da fonti previdenziali).

Dall’altra,

giusta l’art. 10a Laps la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una

domanda di prestazioni deve, in ogni caso, sempre essere accertata. I dati già

dichiarati al fisco sono utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n.

5221.

del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 15).

Di

conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la

somma dei redditi computabili (tra cui il reddito da attività dipendente; cfr.

art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps; art. 16 LT) e la somma delle spese computabili

delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene

fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento

esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).

In concreto, pertanto, a

ragione la Cassa, per determinare il reddito da attività dipendente della

ricorrente, ha considerato la sua situazione al momento della richiesta di

assegni integrativi del settembre 2019 (cfr. doc. 1), e meglio la media dei

salari percepiti nei sei mesi precedenti riportata su base annua.

Gli insorgenti, del resto,

non hanno sollevato obiezioni circa il conteggio specifico dell’importo di fr.

34'621.-- lordi annui.

Giova, infine, osservare

che il calcolo su base annua degli stipendi degli ultimi sei mesi (invece che

tenere conto dei salari effettivi di un intero anno) non è pregiudizievole per

gli assicurati, in quanto i medesimi, in caso di cambiamento delle condizioni

economiche, hanno sempre la possibilità di interporre una nuova richiesta di

assegni.

2.7

Per quanto concerne la

sostanza immobiliare, l’art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps enuncia che 1/15 della

sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione

primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,

CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF

2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente

indipendente facente parte dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).

In casu la parte

resistente, considerando la sostanza immobiliare di proprietà degli insorgenti

in Svizzera (nel Comune di domicilio abitazione primaria e in altri Comuni del

Cantone) e all’estero, nonché i titoli e altri collocamenti di capitali, ha

tenuto conto di una sostanza computabile come reddito Laps di fr. 3'994.--

(1/15 di fr. 59'918.--; cfr. doc. 25c).

Va precisato che quale

sostanza immobiliare da abitazione primaria a __________ non è stato computato

alcunché, in quanto a fronte di una sostanza di fr. 206'097.-- è stato preso in

considerazione un debito ipotecario di fr. 375'000.--, come pure la quota

esente di fr. 100'000.-- (cfr. doc. 25c).

A titolo di “altra

sostanza” sono stati conteggiati la proprietà fondiaria in altri Comuni del

Cantone di fr. 17'431.-- (come da valore di stima del fondo 152 di __________;

cfr. doc. 24b), i titoli e altri collocamenti di capitali (RI 1: fr. 363.--,

doc. 1f; RI 2: fr. 3'343.--, doc. 1bc; __________: fr. 19'000.--, doc. 5a) e la

sostanza imponibile all’estero di fr. 41'781.-- (dai documenti forniti dagli

assicurati risultano intestate al ricorrente le particelle __________ e __________

di __________; cfr. doc. 21a, 21b. Il valore catastale della particella __________

corrisponde a Euro 35'140.14, cfr. doc. 22), dedotta la quota esente di fr.

22'000 (cfr. doc. 25a).

Da quanto sopra discende

che il debito ipotecario di fr. 375'000.- ha un valore superiore a quello

dell’abitazione primaria di fr. 206'097.--.

Siccome l’art. 6 cpv. 1

lett. f) Laps prevede il conteggio di 1/15 della sostanza netta, vi è da

chiedersi se la parte del debito ipotecario non decurtata dalla proprietà

fondiaria nel Comune di domicilio - abitazione primaria debba essere o meno

dedotta dalla parte restante di sostanza.

Tale quesito non merita di

ulteriori approfondimenti, poiché nel caso di specie anche non tenendo conto di

alcuna sostanza, né del relativo reddito, il diritto all’assegno integrativo

deve comunque essere negato (al riguardo cfr. doc. IV pag. 3).

In effetti in tale

ipotesi, non conteggiando in particolare la sostanza immobiliare e il reddito

della sostanza (quale segnatamente il valore locativo), nelle spese andrebbe

anche omesso il computo delle spese di gestione e manutenzione degli immobili,

degli interessi ipotecari e della spesa per l’alloggio (valore locativo per i

proprietari).

Il reddito computabile per

il periodo a far tempo dal mese di agosto 2019, sarebbe costituito dal reddito da

attività lucrativa dipendente della moglie di fr. 34'621.-- annui e dal reddito

da attività indipendente del marito di fr. 5’000.-- annui (cfr. doc. 25c; 1b),

per complessivi fr. 39'621.-- annui.

Le spese computabili sarebbero,

invece, composte del premio dell’assicurazione malattia Las di fr. 12'864.--

annui, dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP della ricorrente di fr. 2’785.--, dei

contributi alla previdenza professionale della medesima di fr. 645.--, nonché

delle sue spese professionali di trasporto di fr. 441.-- e di doppia economia

domestica di fr. 1'072.-- (cfr. doc. 25c). Globalmente le

spese computabili corrisponderebbero, quindi, a fr. 17'807.-- all’anno.

Di conseguenza il reddito

disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) della ricorrente ammonterebbe

a fr. 21'814.-- (redditi computabili di fr. 39'621.-- - spese computabili di fr.

17'807.).

La soglia di intervento

per il 2019 dei ricorrenti e del figlio __________ è di fr. 32’726.-- all’anno

(cfr. consid. 2.5; doc. 25a).

Gli assicurati hanno

diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale,

sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali

di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.

art. 11 Laps; consid. 2.5.).

L’importo relativo alla

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie ammonta in casu

a fr. 9’454.-- annui (cfr. doc. 25a).

In concreto gli

insorgenti, nonostante l’importo del reddito disponibile residuale (calcolato

senza tenere conto della sostanza; fr. 21'814) sommato al sussidio per la cassa

malati (fr. 9'454) di complessivi fr. 31'268.-- sia inferiore alla soglia

d’intervento di fr. 32'726.--, non avrebbero ad ogni modo diritto all’assegno

integrativo.

Nella presente evenienza

deve, infatti, essere considerato anche un reddito ipotetico da indipendente ex

art. 47 cpv. 3 Laf e 20a cpv. 2 Reg.Laf, ritenuto che il ricorrente per il 2019

ha previsto un reddito da indipendente soltanto di fr. 5'000.-- (cfr. doc. 1b).

L’art. 47 cpv. 3 Laf, in

vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che se almeno uno dei membri dell’unità di

riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo

un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento

per il titolare del diritto ai sensi della Laps (fr. 17'598 - cfr. consid. 2.5.

- x 2 = fr. 35'196). In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può

essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione

cresciuta in giudicato (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017).

Giusta l’art. 20a cpv. 2

lett. a Reg.Laf in caso di famiglia biparentale se un altro membro dell’unità

di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce

indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che

non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato

secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per

ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno (cfr. STCA

39.2017.19

del 14 dicembre 2017, massimata in RtiD II-2018 N 22 pag. 106).

Deducendo dalla somma del

reddito disponibile residuale (fr. 21'814.--) con l’importo relativo alla

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie (fr. 9’454.--)

di complessivi fr. 31'268.-- la soglia di intervento di fr. 32'726 si ottiene

una lacuna di reddito di fr. 1'458.-- annua. Ad essa deve, però, essere

aggiunto il reddito ipotetico da indipendente in virtù degli art. 47 cpv. 3 Laf

e 20a cpv. 2 Reg.Laf.

La Cassa, a tale titolo,

ha conteggiato l’ammontare di fr. 9'500.-- (cfr. doc. 25a).

Il TCA può esimersi dal

verificare la correttezza di questo importo, in quanto già conteggiando un

reddito ipotetico di soli fr. 1’458.-- annui (che sommato ai fr. 5'000.--

dichiarati dall’assicurato e computati dalla Cassa corrisponde a meno del 20%

di fr. 35'196.--, pari al doppio della soglia d’intervento per il titolare del

diritto ai sensi della Laps; cfr. art. 47 cpv. 3 Laf; 20a cpv. 2 Reg.Laf) gli

insorgenti non avrebbero diritto all’AFI.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su reclamo del 12 maggio 2020 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti