39.2020.3
Rifiuto AFI (reddito disponibile maggiore del limite annuo). Nessuna violazione del diritto di essere sentito (non indicati specif. beni immobiliari). Per reddito da lavoro della moglie: media dei salari ultimi 6 mesi prima della richiesta. Computo reddito ipotetico da indipendente
9 settembre 2020Italiano29 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
39.2020.3
rs/TF
Lugano
9 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2020 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 maggio 2020 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari, 6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. La
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni di famiglia (in seguito:
Cassa), con decisione del 6 marzo 2020, ha negato a RI 1 e RI 2 il diritto
all’assegno familiare integrativo (in seguito: AFI) per il figlio __________,
nato il __________ 2010, in quanto il reddito disponibile dell’unità di
riferimento superava il limite annuo fissato dalla legge sull’armonizzazione e
il coordinamento delle prestazioni sociali (cfr. doc. 25-25D).
1.2. In
data 23 marzo 2020 gli assicurati hanno interposto reclamo contro la decisione
(cfr. doc. 26).
1.3. La
Cassa, con decisione su reclamo del 12 maggio 2020, ha respinto l’impugnazione,
confermando la propria precedente decisione (cfr. doc. A).
Nella
decisione su reclamo è stato precisato che il diritto agli AFI è stato negato,
per il 2019, a decorrere dal mese di agosto (cfr. doc. A pag. 2).
1.4. In
data 17 giugno 2020 RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno interposto
ricorso contro la decisione su reclamo, chiedendo:
“1. In
via principale
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono ritornati alla Cassa Cantonale di
compensazione per gli assegni famigliari per una nuova decisione ai sensi dei
considerandi con un’adeguata motivazione sulla sostanza computabile come
reddito Laps.
2. In via subordinata
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la decisione
impugnata è annullata e riformata nel senso che il reddito computabile Laps è
stabilito in CHF 44'770.00 e la sostanza computabile come reddito Laps in CHF 0.00
e l’assegno familiare integrativo annuo è stabilito in CHF 9'150.00 (importo
massimo art. 49 LAF).” (Doc. I pag. 4-5)
A
motivazione del ricorso gli assicurati, tramite il loro patrocinatore, hanno
addotto che nell’eseguire il calcolo per determinare il diritto o no alle
prestazioni, e, in particolare, nel calcolo del reddito dei ricorrenti, la
Cassa avrebbe conteggiato a RI 2, per il 2019, un importo troppo elevato, e ciò
basandosi sull’ultima busta paga disponibile della signora - sempre del 2019 -,
non sull’ultima decisione di tassazione disponibile - del 2018 -, ciò che la
legge invece imporrebbe.
Gli
insorgenti hanno pure contestato l’ammontare della sostanza computata, facendo
valere che la Cassa si sarebbe limitata ad affermare che la differenza tra
l’importo indicato da loro e la somma considerata nella decisione sarebbe
dovuta al fatto che nella precedente decisione del 9 agosto 2019 non era stata
computata la proprietà fondiaria in altri Comuni del Cantone, così come la
sostanza posseduta all’estero. A questo riguardo essi invocano la violazione
del diritto di essere sentiti. I ricorrenti hanno puntualizzato che in effetti
nemmeno saprebbero quali beni immobili sono stati tenuti conto nel conteggio,
né i relativi valori, né il modo in cui sono stati quantificati.
Fatti
I
ricorrenti hanno infine censurato l’omissione della deduzione dei loro debiti
privati ammontanti, secondo la decisione di tassazione del 2018, a fr.
378'479.-- e costituiti in larga misura dal debito ipotecario gravante
l’abitazione di __________. Il relativo computo rende negativo il valore della
sostanza (cfr. doc. I).
Gli
assicurati hanno chiesto, inoltre, l’ammissione all’assistenza giudiziaria con
la concessione del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RA 1, siccome
privi “di mezzi sufficienti per far fronte alle spese della presente
procedura e agli oneri di patrocinio. Essi sono al beneficio di prestazioni
assistenziali a conferma della loro indigenza” (cfr. doc. I pag. 4).
1.5. Il
TCA ha notificato il ricorso alla Cassa, chiedendole di pronunciarsi, tra
l’altro, sulla tempestività dello stesso (cfr. doc. II).
La
Cassa, con risposta del 7 luglio 2020, ha ritenuto tempestivo il ricorso. Essa,
di contro, non si è pronunciata sull’istanza di concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).
1.6. Il
TCA, nel frattempo, ha invitato la parte ricorrente a trasmettergli il
“certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria”
debitamente compilato e la documentazione economica dimostrante lo stato di
indigenza (cfr. doc. III).
L’avv.
RA 1, l’8 luglio 2020, ha dato seguito a tale richiesta (cfr. doc. VI + 1).
1.7. Il
20 luglio 2020 gli insorgenti, tramite il loro rappresentante, hanno chiesto a
questo Tribunale, da un lato, una proroga del termine per presentare altri
mezzi di prova (concessa il 23 luglio 2020; cfr. doc. VIII), dall’altro, di
pronunciarsi, prima che sul merito del ricorso, sull’istanza di concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. VII).
1.8. Il
Presidente del TCA, il 26 agosto 2020, ha respinto la domanda dei ricorrenti
tendente a ottenere il gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4.; 1.7.), in quanto
l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole
(cfr. doc. IX).
1.9. Il 26 agosto 2020 a questo
Tribunale sono pervenuti da parte dell’avv. RA 1 i conteggi stipendio dei mesi
di giugno e luglio 2020 di RI 2 (cfr. doc. X + 1/2).
1.10. Il doc. X + 1/2 è stato
inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa ha correttamente oppure no negato ai coniugi __________ il diritto
all’assegno integrativo a far tempo dal 1° agosto 2019.
2.2
Il patrocinatore dei
ricorrenti ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 12 maggio
2020, facendo valere una lesione del diritto di essere sentiti degli insorgenti
da parte della Cassa per non avere indicato specificatamente
i beni immobili tenuti in considerazione nel conteggio dell’AFI, né i relativi
valori, né il modo in cui sono stati quantificati (cfr.
doc. I; consid. 1.4.).
L’amministrazione, dal canto
suo, in proposito ha rilevato “che, nella tabella di calcolo allegata alla
decisione di rifiuto del 6 marzo 2020, risultano indicati tutti gli aspetti
posti a fondamento delle conclusioni dell’amministrazione, senz’altro afferrate
(considerato come le stesse sono state minuziosamente controllate e vistate),
dalle persone interessate. D’altra parte, già presentando il proprio reclamo
gli insorgenti lo dimostrano concretamente qualora fanno valere le proprie
ragioni contro la decisione della Cassa” (cfr. doc. IV pag. 3).
Questa
Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto
d'essere sentite.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno
2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c,
126.
V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124.
V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende, inoltre,
anche l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo
ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,
e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione. La motivazione può peraltro essere implicita e
risultare dai vari considerandi della decisione (cfr. STF 9C_577/2019 del 21
gennaio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; DTF
141.
V 557 consid. 3.2.1.; STFA U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti sia
l'applicazione del diritto. La prassi ha anche stabilito che si può prescindere
da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave
violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se
la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte a che la sua
causa sia trattata in modo celere (cfr. STF 8C_482/2018 consid. 4.4.2. del 26
novembre 2018; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 3.3.; DTF 142 II 218
consid. 2.8.1.).
Nella presente
fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa
Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su
reclamo del 12 maggio 2020. In effetti già nel calcolo specifico dell’assegno
integrativo, allegato al provvedimento del 6 marzo 2020, l’amministrazione ha
indicato le voci di cui è composta la sostanza immobiliare degli insorgenti, e
meglio la proprietà fondiaria nel Comune di domicilio (abitazione primaria a __________),
la proprietà fondiaria in altri Comuni del Cantone e la sostanza immobiliare
all’estero (cfr. doc. 25c).
I ricorrenti, del resto,
al reclamo interposto personalmente hanno annesso la tabella di calcolo con
delle correzioni apposte a mano e dei visti, come proprio nel caso degli
importi della sostanza immobiliare (cfr. doc. 26c).
I medesimi, inoltre,
tramite il loro rappresentante, il 15 gennaio 2020, hanno inviato alla Cassa i
documenti concernenti la sostanza immobiliare estera (particelle __________ e __________
nel Comune di __________, __________, Italia) intestata all’insorgente (cfr.
doc. 21; 21a; 21b).
Il 24 febbraio 2020 alla
parte resistente, come da sua richiesta del 19 febbraio 2020 allo studio legale
in questione (cfr. doc. 23), è altresì pervenuta la documentazione relativa a
un fondo sito a __________ di proprietà dell’assicurato (cfr. doc. 24; 24a-d).
In simili condizioni
occorre concludere che il diritto di essere sentiti dei ricorrenti è stato
ossequiato.
In ogni caso, anche volendo
considerare per ipotesi di lavoro, violato tale diritto, va ricordato che il
TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Pertanto l'eventuale violazione
del diritto di essere sentito, dovrebbe comunque essere ritenuta sanata in
questa sede, dove gli insorgenti, peraltro patrocinati da un avvocato, avevano
la possibilità di consultare gli atti relativi al loro incarto sui quali si è
fondata l’amministrazione e di esporre le proprie motivazioni (sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; cfr.
doc. IV).
La censura sollevata dagli
assicurati non risulta, dunque, fondata.
2.3
Per quanto attiene al merito
della vertenza, occorre valutare se nel calcolo dell’assegno integrativo la
Cassa, a ragione o meno, da una parte, ha computato un reddito da attività
dipendente della moglie di fr. 34'621.-- annui, dall’altra, ha tenuto conto di
una sostanza computabile come reddito Laps di fr. 3'994.-- annui.
Gli
altri elementi del conteggio risultano, infatti, incontestati.
2.4
Gli assegni integrativi e di
prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel
concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II
401.
e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).
Essi costituiscono degli elementi
essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla
famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135
seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia:
caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese
nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).
L’assegno
integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di
famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.
L’art.
47.
Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno
integrativo:
"
Richiamata la Laps, il genitore ha
diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della
richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il
figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da
almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno
cinque anni se cittadino straniero. (cpv. 1)
Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il
diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)
Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento
esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito
aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il
titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale
netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente
notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)
Ai
sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:
"
L’importo massimo dell’assegno
corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla
Laps:
a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.–;
b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.–;
c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.–.
Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali
assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)
Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le
soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3)”
Il 1° gennaio 2021 entrerà
in vigore l’abrogazione dell’art. 49 cpv. 2 Laf e la modifica del cpv. 3 (“Il Consiglio di Stato determina se ed in che
misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate”; cfr. BU
43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 273).
Dal
tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno
integrativo, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps).
2.5
Il
titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a
quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di
riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità
di riferimento, la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per
ogni figlio a carico previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23
febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di
riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non
raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).
Se,
nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di
cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne
hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una
quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).
Il
reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps).
Esso
viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di
riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento
definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).
L’art.
6.
Laps regolamenta il reddito computabile:
"
Il reddito computabile è
costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22
della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi
imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) …
c) …
d) i proventi ricevuti in virtù della
legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai
sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno
1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella
misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre
forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola, CHF 20'000.-- per una
coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.-- per ogni
figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte
dell’unità di riferimento. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le
parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha
rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai
sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno
computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)
L’art. 6 cpv. 1 lett. a
Laps è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 come segue:
" i redditi
ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad
esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38
cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento
una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un
massimo di 500 franchi al mese” (cfr. BU 43/2020 del 25 agosto 2020 pag. 271)
La
spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e
dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai
sensi dell’art. 8 Laps:
"
La spesa vincolata è costituita
dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31
LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese
per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti
ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art.
32.
cpv. 1 lett. c LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b
e) i versamenti, premi e contributi
per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza
individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e LT versati da persone
che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste
ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della
richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio
di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della
perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone
non obbligatoriamente assicurate.
i) …
j) … (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi
maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b vengono riconosciuti sino ai
seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi
passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della
sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli
interessi. (cpv. 2)”
Il 1° gennaio 2021 entrerà
in vigore la seguente modifica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps:
" i premi effettivi
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al
raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della
legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26
giugno 1997 (LCAMal)”
L’art.
9.
Laps riguarda la spesa per l’alloggio:
"
La spesa per l’alloggio è
computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte da una persona: sulle prestazioni
complementari
all’AVS/AI
per la persona sola
b) per le unità di riferimento importo riconosciuto
dalla legislazione
composte da due persone sulle prestazioni
complementari
all’AVS/AI
per i coniugi
c) per le unità di riferimento importo
riconosciuto dalla legislazione
composte da più di due sulle prestazioni
complementari
persone: all’AVS/AI
per i coniugi maggiorati
del
20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di
riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene
dedotta la quota parte imputabile al convivente (cpv. 2).”
L’art.
10.
cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle
spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.
15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o
con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra
2).
Ai sensi dell’art. 5
Reg.Laps:
" 1Riservati gli
importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è
definita come segue:
a) per l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le
spese accessorie;
b) per il proprietario, il valore locativo dell’abitazione
primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie.
2In
caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di
riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in
considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione
e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte
imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
Per quel che riguarda la
soglia d’intervento Laps, l’art. 10 Laps, nel suo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2017 (la modifica legislativa dell’art. 10 Laps è stata accettata in
votazione popolare il 12 febbraio 2017; cfr. Foglio Ufficiale n. 16 del 24
febbraio 2017 pag. 1626) prevede:
" Art.
10.
1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di
a)
per il titolare del diritto: fr.
17’441.--;
b)
per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento:
fr. 8'591.--;
c)
per la seconda persona
supplementare dell’unità di riferimento:
fr. 6'402.--;
d)
per la terza persona supplementare
dell’unità di riferimento:
fr. 4'896.--;
e)
per la quarta e ogni ulteriore
persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4'879.--.
2Il
Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono
adeguate.”
L’art. 1 del Decreto
esecutivo concernente la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali del 12 dicembre 2018 enuncia:
" Per gli
anni 2019 e 2020 la soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a) per il titolare del diritto fr. 17’598.–;
b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento
fr. 8’668.–;
c) per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento
fr. 6’460.–;
d) per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento fr.
4’940.–;
e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità
di riferimento fr. 4’923.–“
2.6
La Cassa, nel calcolo
dell’assegno integrativo relativo al periodo a decorrere dal 1° agosto 2019, ha
computato a titolo di reddito da attività dipendente della moglie la somma di
fr. 34'621 lordi annui comprensivi degli assegni di base di fr. 200.-- al mese
(cfr. doc. 25c).
Al riguardo dalla
decisione su reclamo si evince che l’amministrazione ha rapportato su base
annua “la media salariale relativa al periodo da aprile a settembre 2019 e
più precisamente: {[(3'421.60 + 2'970.35 + 2'486.80 + 1'644.35 + 3'428.25 +
2'159.05) : 6 x 12] + (200 x 12)} = CHF 34'621.00” (cfr. doc. A pag. 2).
Gli insorgenti hanno
contestato tale modo di procedere adducendo:
" (…) Per
stessa ammissione della signora RI 2 l’importo computato non corrisponde al
reddito imponibile ma al riporto su 12 mesi del reddito percepito durante un
periodo limitato da aprile 2019.
Ciò è del tutto inammissibile in quanto, di fatto, si considera un
reddito che l’interessata non ha percepito. Non è corretto considerare quale
reddito computabile solo i mesi durante i quali la madre ha potuto percepire un
reddito maggiore, tralasciando i mesi di minore entrate. L’art. 6 Laps
applicabile in materia è chiaro: il reddito computabile è costituito dal
reddito imponibile dalla Legge tributaria. La Cassa avrebbe dunque dovuto
considerare, come richiesto dai ricorrenti, il reddito effettivamente percepito
dalla signora RI 2 nel 2018 che è pari a CHF 27’79.95 come risulta dal di lei
certificato di salario. L’importo di CHF 34'621.00 considerato dalla Cassa non
è corretto. (…)” (Doc. I pag. 3)
Chiamata a pronunciarsi in
proposito, questa Corte, rileva che per stabilire il diritto di un’unità di riferimento
all’assegno integrativo, la soglia di intervento, nonché il reddito computabile
e la sostanza computabile vengono calcolati su base annua (cfr. STCA 39.2017.15
del 31 agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15
settembre 2010).
Il reddito da attività
lucrativa dipendente, in particolare, viene conteggiato su base annua, facendo
capo ai dati relativi al momento dell’inoltro della domanda dell’assegno, come
contemplato dall’art. 10a Laps (cfr. consid. 2.3.; STCA 39.2017.15 del 31
agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005; art. 43c Reg.Laf).
In
effetti, da una parte, l’art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi
devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art.
15-22 della Legge tributaria (reddito da attività dipendente, reddito da
attività indipendente, reddito da sostanza mobiliare, redito da sostanza
immobiliare, redditi da fonti previdenziali).
Dall’altra,
giusta l’art. 10a Laps la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una
domanda di prestazioni deve, in ogni caso, sempre essere accertata. I dati già
dichiarati al fisco sono utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n.
5221.
del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 15).
Di
conseguenza il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la
somma dei redditi computabili (tra cui il reddito da attività dipendente; cfr.
art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps; art. 16 LT) e la somma delle spese computabili
delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps), viene
fissato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento
esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps).
In concreto, pertanto, a
ragione la Cassa, per determinare il reddito da attività dipendente della
ricorrente, ha considerato la sua situazione al momento della richiesta di
assegni integrativi del settembre 2019 (cfr. doc. 1), e meglio la media dei
salari percepiti nei sei mesi precedenti riportata su base annua.
Gli insorgenti, del resto,
non hanno sollevato obiezioni circa il conteggio specifico dell’importo di fr.
34'621.-- lordi annui.
Giova, infine, osservare
che il calcolo su base annua degli stipendi degli ultimi sei mesi (invece che
tenere conto dei salari effettivi di un intero anno) non è pregiudizievole per
gli assicurati, in quanto i medesimi, in caso di cambiamento delle condizioni
economiche, hanno sempre la possibilità di interporre una nuova richiesta di
assegni.
2.7
Per quanto concerne la
sostanza immobiliare, l’art. 6 cpv. 1 lett. f) Laps enuncia che 1/15 della
sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.-- per l’abitazione
primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.-- per una persona sola,
CHF 20'000.-- per una coppia (coniuge o partner registrati o conviventi) e CHF
2'000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente
indipendente facente parte dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).
In casu la parte
resistente, considerando la sostanza immobiliare di proprietà degli insorgenti
in Svizzera (nel Comune di domicilio abitazione primaria e in altri Comuni del
Cantone) e all’estero, nonché i titoli e altri collocamenti di capitali, ha
tenuto conto di una sostanza computabile come reddito Laps di fr. 3'994.--
(1/15 di fr. 59'918.--; cfr. doc. 25c).
Va precisato che quale
sostanza immobiliare da abitazione primaria a __________ non è stato computato
alcunché, in quanto a fronte di una sostanza di fr. 206'097.-- è stato preso in
considerazione un debito ipotecario di fr. 375'000.--, come pure la quota
esente di fr. 100'000.-- (cfr. doc. 25c).
A titolo di “altra
sostanza” sono stati conteggiati la proprietà fondiaria in altri Comuni del
Cantone di fr. 17'431.-- (come da valore di stima del fondo 152 di __________;
cfr. doc. 24b), i titoli e altri collocamenti di capitali (RI 1: fr. 363.--,
doc. 1f; RI 2: fr. 3'343.--, doc. 1bc; __________: fr. 19'000.--, doc. 5a) e la
sostanza imponibile all’estero di fr. 41'781.-- (dai documenti forniti dagli
assicurati risultano intestate al ricorrente le particelle __________ e __________
di __________; cfr. doc. 21a, 21b. Il valore catastale della particella __________
corrisponde a Euro 35'140.14, cfr. doc. 22), dedotta la quota esente di fr.
22'000 (cfr. doc. 25a).
Da quanto sopra discende
che il debito ipotecario di fr. 375'000.- ha un valore superiore a quello
dell’abitazione primaria di fr. 206'097.--.
Siccome l’art. 6 cpv. 1
lett. f) Laps prevede il conteggio di 1/15 della sostanza netta, vi è da
chiedersi se la parte del debito ipotecario non decurtata dalla proprietà
fondiaria nel Comune di domicilio - abitazione primaria debba essere o meno
dedotta dalla parte restante di sostanza.
Tale quesito non merita di
ulteriori approfondimenti, poiché nel caso di specie anche non tenendo conto di
alcuna sostanza, né del relativo reddito, il diritto all’assegno integrativo
deve comunque essere negato (al riguardo cfr. doc. IV pag. 3).
In effetti in tale
ipotesi, non conteggiando in particolare la sostanza immobiliare e il reddito
della sostanza (quale segnatamente il valore locativo), nelle spese andrebbe
anche omesso il computo delle spese di gestione e manutenzione degli immobili,
degli interessi ipotecari e della spesa per l’alloggio (valore locativo per i
proprietari).
Il reddito computabile per
il periodo a far tempo dal mese di agosto 2019, sarebbe costituito dal reddito da
attività lucrativa dipendente della moglie di fr. 34'621.-- annui e dal reddito
da attività indipendente del marito di fr. 5’000.-- annui (cfr. doc. 25c; 1b),
per complessivi fr. 39'621.-- annui.
Le spese computabili sarebbero,
invece, composte del premio dell’assicurazione malattia Las di fr. 12'864.--
annui, dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP della ricorrente di fr. 2’785.--, dei
contributi alla previdenza professionale della medesima di fr. 645.--, nonché
delle sue spese professionali di trasporto di fr. 441.-- e di doppia economia
domestica di fr. 1'072.-- (cfr. doc. 25c). Globalmente le
spese computabili corrisponderebbero, quindi, a fr. 17'807.-- all’anno.
Di conseguenza il reddito
disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.5.) della ricorrente ammonterebbe
a fr. 21'814.-- (redditi computabili di fr. 39'621.-- - spese computabili di fr.
17'807.).
La soglia di intervento
per il 2019 dei ricorrenti e del figlio __________ è di fr. 32’726.-- all’anno
(cfr. consid. 2.5; doc. 25a).
Gli assicurati hanno
diritto all'assegno integrativo allorché il reddito disponibile residuale,
sommato al sussidio per il premio della cassa malati e alle prestazioni sociali
di cui un assicurato beneficia, non raggiunge la soglia di intervento (cfr.
art. 11 Laps; consid. 2.5.).
L’importo relativo alla
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie ammonta in casu
a fr. 9’454.-- annui (cfr. doc. 25a).
In concreto gli
insorgenti, nonostante l’importo del reddito disponibile residuale (calcolato
senza tenere conto della sostanza; fr. 21'814) sommato al sussidio per la cassa
malati (fr. 9'454) di complessivi fr. 31'268.-- sia inferiore alla soglia
d’intervento di fr. 32'726.--, non avrebbero ad ogni modo diritto all’assegno
integrativo.
Nella presente evenienza
deve, infatti, essere considerato anche un reddito ipotetico da indipendente ex
art. 47 cpv. 3 Laf e 20a cpv. 2 Reg.Laf, ritenuto che il ricorrente per il 2019
ha previsto un reddito da indipendente soltanto di fr. 5'000.-- (cfr. doc. 1b).
L’art. 47 cpv. 3 Laf, in
vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che se almeno uno dei membri dell’unità di
riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo
un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento
per il titolare del diritto ai sensi della Laps (fr. 17'598 - cfr. consid. 2.5.
- x 2 = fr. 35'196). In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può
essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione
cresciuta in giudicato (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017).
Giusta l’art. 20a cpv. 2
lett. a Reg.Laf in caso di famiglia biparentale se un altro membro dell’unità
di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce
indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che
non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato
secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per
ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno (cfr. STCA
39.2017.19
del 14 dicembre 2017, massimata in RtiD II-2018 N 22 pag. 106).
Deducendo dalla somma del
reddito disponibile residuale (fr. 21'814.--) con l’importo relativo alla
partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie (fr. 9’454.--)
di complessivi fr. 31'268.-- la soglia di intervento di fr. 32'726 si ottiene
una lacuna di reddito di fr. 1'458.-- annua. Ad essa deve, però, essere
aggiunto il reddito ipotetico da indipendente in virtù degli art. 47 cpv. 3 Laf
e 20a cpv. 2 Reg.Laf.
La Cassa, a tale titolo,
ha conteggiato l’ammontare di fr. 9'500.-- (cfr. doc. 25a).
Il TCA può esimersi dal
verificare la correttezza di questo importo, in quanto già conteggiando un
reddito ipotetico di soli fr. 1’458.-- annui (che sommato ai fr. 5'000.--
dichiarati dall’assicurato e computati dalla Cassa corrisponde a meno del 20%
di fr. 35'196.--, pari al doppio della soglia d’intervento per il titolare del
diritto ai sensi della Laps; cfr. art. 47 cpv. 3 Laf; 20a cpv. 2 Reg.Laf) gli
insorgenti non avrebbero diritto all’AFI.
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su reclamo del 12 maggio 2020 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti