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Decisione

39.2020.7

A ragione Cassa, dopo aver fissato 2 termini (luglio e settembre '20) x motivare reclamo, non ha concesso ultimo termine e ha emesso dec. su reclamo di non entrata nel merito. Ricorso a un legale a ot

8 marzo 2021Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i propri scritti alla Cassa e al Comune (cfr. doc. A4; A6; A7; consid. 1.2.;

1.4.; 1.6.) di saper difendere adeguatamente i propri interessi -

avrebbe comunque perlomeno potuto motivare in modo sufficiente il reclamo. In un secondo

tempo, la medesima, personalmente o tramite un rappresentante, avrebbe potuto inoltrare

un atto complementare.

In una sentenza I 664/03

del 19 novembre 2004 consid. 2.2. la nostra Massima Istanza si è d’altronde

così espressa:

" 2.2 L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire

d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne

soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle assure la participation de

l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de

procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit

administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art.

52, avec les références; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2;

Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la

procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit

exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant (voir

cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 52); à défaut, on courrait le

risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un

recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur

quoi portent leurs divergences. Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs,

l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois

d'assurances sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth,

ATSG - [erste] Erfahrungen in der IV, in : Schaffhauser/Kieser (édit.),

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent

largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la

procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière

d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). (Le sottolineature sono

della redattrice)

2.5. Per quanto concerne il rimedio della

restituzione del termine, è utile rilevare che ai sensi dell'art. 14

Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento.

Di

analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I

393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione

dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato

oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in

una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la

designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in

modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C

366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del

principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da

un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia

di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid.

2.2.).

Deve ancora essere sottolineato

che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i

presupposti per restituire il termine per motivare il reclamo del 24 maggio

2020.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile la mancata

completazione del reclamo tra metà luglio e il 9 ottobre 2020.

Quanto fatto valere

dall’insorgente, e meglio che la ragione risiederebbe nella difficoltà a

ottenere le informazioni poste alla base della decisione di restituzione emessa

dalla Cassa (cfr. doc. I; IX; XIII), non risulta fondato nella misura in cui il

15 luglio 2020 la parte resistente le ha trasmesso, tramite raccomandata, i

documenti - elencati in modo non esaustivo al consid. 2.4. - sui quali si è

fondata per ordinare la restituzione dell’AFI e dell’API di giugno 2019 a

seguito della permanenza all’estero (cfr. doc. A9; consid. 1.5.).

2.7. In

esito alle considerazioni di cui sopra, occorre concludere che rettamente la

Cassa non è entrata nel merito del reclamo del 24 maggio 2020.

Nel messaggio di posta

elettronica dell’8 ottobre 2020 la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, il

condono della restituzione (cfr. doc. A11; consid. 1.8.). Nel ricorso l’avv. RA

1, per conto dell’assicurata, ha poi indicato che la medesima “si riserva già

sin d'ora il diritto di presentare una domanda di condono avverso la decisione

di restituzione del 8.5.2020” (cfr. doc. I p.to 12).

Al riguardo il TCA si

limita a osservare che per costante giurisprudenza

federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile

2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11

luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.8. Infine la domanda

dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio deve essere intesa solo come richiesta di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assegni di

famiglia è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF

8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre

2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.9. La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.

2.10

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio

2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001;

DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Alla

luce della Laf, della Laps, della LPGA, dell’OPGA della giurisprudenza

pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza relativa alla

contestazione della mancata entrata nel merito del reclamo del 24 maggio 2020

interposto contro l’ordine di restituzione dell’8 maggio 2020 appare, dopo un

esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le

prospettive di esito favorevole sono considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti dalla rilevante

documentazione agli atti emerge in modo indubbio, da una parte, che la

ricorrente, benché le sia stata data la possibilità - dalla metà di luglio

circa al 9 ottobre 2020 (cfr. doc. A9; A10) - di motivare il proprio reclamo e

il 17 settembre 2020 sia stata resa attenta del fatto che in caso di mancata

motivazione l’amministrazione avrebbe emesso una decisione di non entrata nel

merito (cfr. doc. A10), non ha proceduto in tal senso. Dall’altra, che non

sussistono in concreto particolari motivi giustificanti la sua omissione.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2019.26

del 20 agosto 2019 consid. 2.4., confermata dal TF con giudizio

8C_655/2019 dell’8 gennaio 2020; STCA 42.2017.31 del 25 settembre 2017; STCA 42.2016.16

del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA 38.2007.100 del 25

febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio

2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti