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Decisione

39.2021.1

A ragione la Cassa ha chiesto all'ass. la restituzione degli AFI percepiti da maggio 2016 a dicembre 2019. L'ass. e la figlia, nata nel 2008, non risiedono presso l'abitazione in Ticino, bensì in Italia dove vivono i genitori della ric., nonché il padre della bambina

16 agosto 2021Italiano51 min

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

39.2021.1

CL/RS

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 2 marzo 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni

familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 6 luglio 2016, la

Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) ha riconosciuto

ad RI 1 il diritto a beneficiare di un assegno familiare integrativo (in

seguito: AFI) mensile di fr. 563.- (cfr. doc. 1) – tenendo in considerazione

un’unità di riferimento composta da tre persone: la richiedente, il figlio __________

(1998) e la figlia __________ (2008) - a decorrere dal 1° maggio 2016 (cfr.

doc. 1). Ricalcolato nell’ottobre 2017, l’ammontare dell’assegno integrativo è

rimasto invariato anche dopo l’uscita dall’unità di riferimento del primogenito

(cfr. doc. 6), mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato aumentato a fr.

569.- mensili in considerazione dei nuovi limiti di reddito Laps,

rispettivamente dei nuovi importi massimi dell’assegno integrativo e dei nuovi

parametri per la spesa di cassa malati (cfr. doc. 10).

1.2. Con la decisione del 6 novembre

2020 la Cassa ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 24'844.-, a titolo di

assegni integrativi percepiti a torto nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31

dicembre 2019. Al riguardo l'amministrazione ha precisato quanto segue:

" (…) da

informazioni in nostro possesso rileviamo che dall’anno 2015 sino a dicembre

2019, lei e la figlia __________, avete risieduto in Italia (...).

Venuta a conoscenza di queste nuove informazioni, la Cassa ha

provveduto a controllare la correttezza delle precedenti decisioni e meglio a

ricalcolare il diritto alle prestazioni sociali. In conclusione è emerso che

nel periodo dal 01.05.2016 al 31.12.2019 non sussisteva il diritto alle

prestazioni sociali. L’importo di CHF 24'844.- risulta pertanto indebitamente

percepito.” (cfr. doc. 18)

1.3. Contro la decisione del 6 novembre

2020, RI 1 ha interposto reclamo. L’impugnativa (non datata) è pervenuta

all’amministrazione il 1° dicembre 2020. A sostegno delle proprie prese, la

reclamante ha fatto valere quanto segue:

" (…) Non ho

mai risieduto in Italia negli anni contestati.

Contrariamente a quanto da Voi affermato ho sempre risieduto in

Svizzera nel periodo che mi state contestando (così come adesso), la prova è

data dal consumo di elettricità di cui vi posso allegare la fatturazione

relativa all’anno 2018 dov’è possibile rilevare un consumo pari a 422 kw e da

cui si evince il dettaglio mensile.

Nella fatturazione di elettricità dell’anno 2020 risulta un

consumo pari a 1'331 Kw in quanto l’appartamento dove risiedevo fino a ottobre

2020 era sempre lo stesso. Questo consumo è maggiore sia per il trasferimento

di mia figlia __________ e sia per la situazione sanitaria attuale (COVID-19).

Per evitare qualsiasi tipo di contagio abbiamo passato la maggior parte del

tempo libero presso la mia abitazione. Dal 1. novembre 2020 io e mia figlia __________

abbiamo cambiato appartamento all’interno dello stesso stabile immobiliare.

Tale cambio di appartamento è dovuto alla crescita di mia figlia __________, in

questo modo dispone di una sua camera privata.

La proprietaria __________ dell’appartamento che ho preso in

locazione può confermare che ho sempre risieduto qui.

Come da documentazione in Vostro possesso, in quanto per ottenere

gli assegni devo esibirvi gli estratti conti mensili della mia carta di credito

__________ (dove peraltro lavoravo prima di essere licenziata per ragioni

“riorganizzative”), la mia vita si svolge integralmente e normalmente in

Svizzera;

Ø

mi presento alle richieste di colloqui di lavoro organizzati

dall’assistenza,

Ø

faccio spesa, benzina e compro i miei vestiti in Svizzera,

Ø

dispongo di una vettura immatricolata in Svizzera, ed ho la

patente svizzera con la relativa assicurazione,

Ø

mi sono sottoposta a diversi interventi chirurgici presso la

Clinica __________ e sono paziente della dott.ssa __________ e dei __________ e

__________,

Ø

dispongo di un numero di cellulare svizzero come di uno italiano,

di ciò è al corrente l’ufficio assistenza in quanto, abitando sul confine,

spesso prende meglio la linea italiana e, pertanto, mi costa meno fare una

ricarica telefonica che un abbonamento telefonico in Svizzera,

Ø

ho sempre lavorato in Svizzera e mi sono sempre resa disponibile

alle attività proposte dall’Ufficio assistenza;

Ø

ho sempre ritirato la posta nonché le raccomandate ecc.

Ø

e non ho mai ricevuto un’ispezione del controllo abitanti.

La ragione per cui mi sono recata spesso in Italia negli ultimi

tre anni consiste nel fatto che i miei genitori risiedono entrambi in __________

così come anche il mio ex compagno ossia il padre di mia figlia.

Purtroppo mio padre si è ammalato di tumore a partire dall’anno

2017 (ottobre) ed è infatti venuto a mancare il 9 aprile 2019, ciò ha

comportato una mia necessaria maggiore presenza presso i miei genitori per

assisterli, perché le mie sorelle non potevano aiutarli in quanto lavorano

entrambe a tempo pieno mentre io, essendo disoccupata, potevo stargli

maggiormente vicina.

Per quanto riguarda mia figlia _________, inizialmente io e il mio

ex compagno avevamo deciso di iscriverla in Italia presso l’Istituto __________

di __________ perché il padre risiede in __________ e quindi ciò agevolava la

loro frequentazione senza pregiudicare il mio diritto di visita posto che ero

spesso dai miei genitori in Italia; inoltre essendo sola, mia mamma si occupava

di lei quando io dovevo recarmi alle chiamate di lavoro temporaneo (programmi

occupazionali, come fatto ai tempi dell’__________ di __________) che mi

sottoponeva l’Ufficio dell’Assistenza.

Infatti, dopo la morte di mia padre, visto che è venuto meno il

motivo dell’assistenza prestata ai miei genitori in Italia, ho trasferito __________

presso una scuola svizzera. (…)” (cfr. doc. 20)

1.4. Con la decisione su reclamo del 2

marzo 2021 la Cassa ha confermato l’ordine di restituzione del 6 novembre 2020,

motivando il proprio provvedimento come segue:

" Nel corso

del mese di dicembre 2019 la Cassa ha attivato, tramite il Municipio di __________,

risp. le __________ di __________, dei controlli atti a stabilire se la

reclamante, unitamente alla figlia __________, risiedeva stabilmente in __________.

In data 9 gennaio 2020 la Polizia __________

trasmette alla Cassa il rapporto di servizio. Dallo stesso rileviamo che

dall’11 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020, sono stati effettuati dei controlli

mirati; in base alle verifiche si è potuto concludere che la signora RI 1 e la

figlia __________ non dimorano in __________ e meglio: “(…) Da parte nostra

abbiamo effettuato diversi controlli (vedi allegato) e non abbiamo mai

riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________. Da

informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia

presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana. Anche la RI

1 dovrebbe dormire lì. (…)”.

Dall’esito della richiesta esperita c/o __________,

si riscontra:

-

per il periodo dall’11 novembre 2015 al 15 settembre 2016 (giorni 309)

il consumo dell’energia in kWh è stato di 485.00;

-

per il periodo dal 16 settembre 2016 al 16 ottobre 2017 (giorni 396) il

consumo dell’energia in kWh è stato di 613.00;

-

per il periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018 (giorni 379) il

consumo dell’energia in kWh è stato di 422.00;

-

per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 7 novembre 2018 (giorni 30) il

consumo dell’energia in kWh è stato di 22.00;

-

per il periodo dall’8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019 (giorni 358) il

consumo dell’energia in kWh è stato di 326.00;

Le __________ osservano come: “(…) il

consumo medio di un’economia domestica composta da due locali con piastre

elettriche è di 1'600 kWh/annui (fonte: Commissione federale dell’energia

elettrica __________).

Una differenza tra consumo reale e la

media nazionale (circa il 30% in meno o in più), può essere semplicemente

imputabile all’utilizzo quotidiano della cucina: ci permettiamo di sottolineare

come un utilizzo razionale ed ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a

LED, Stand-By, ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media

(…)”.

Anche volendo considerare un consumo minore

rispetto alla media indicata, perciò deducendo del 30% il consumo della media

nazionale si arriva a kWh 1'120.00 annui, importo nettamente superiore rispetto

al consumo effettivo dell’economia domestica della signora RI 1.

La Cassa non è in possesso dei dati per il

periodo novembre e dicembre 2019; tuttavia ritiene comunque sufficienti i dati

rilasciati per stabilire che il basso consumo di energia elettrica riscontrato

per l’economia domestica della signora RI 1 non è un usuale consumo quotidiano

per due persone.

In data 13 gennaio 2020 la Cassa ha

pertanto convocato presso gli Uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali

la signora RI 1.

Alla luce del rapporto di servizio del 9

gennaio 2020 redatto dalla Polizia __________ come pure dei documenti relativi

al consumo di elettricità (entrambi i documenti mostrati in visione alla

reclamante) si chiede di esporre le proprie osservazioni.

“(…) La signora RI 1 spiega che la

bambina va a scuola in Italia. Suo padre si è ammalato un anno fa e pertanto

sosteneva la madre, ultimamente è stata più da sua madre in Italia (…) La

signora sostiene che dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera

arrivava un po’ più tardi e andava a dormire subito per questo forse il consumo

non è conforme. Comunica che spesso è in Italia per problemi familiari, spesso

dorme dalla madre perché ora è da sola. Qualche notte durante il periodo

oggetto dei controlli di Polizia ha dormito nell’appartamento a __________ (…)”.

In occasione di tale incontro, si informava

già sin da subito la reclamante che la Cassa avrebbe valutato se le prestazioni

erogate dalla Cassa, erano effettivamente dovute e, in caso negativo, le stesse

sarebbe state chieste in restituzione.

Si osserva che la signora RI 1 non ha

sollevato obiezione alcuna ed ha sottoscritto il verbale di incontro del 13

gennaio 2020.

(…).

8. Per la Cassa è evidente che in considerazione di quanto

esposto, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2019 è indubbio che non si

possa ritenere domiciliate nel Cantone Ticino la signora RI 1 e la figlia __________.

Il domicilio nel Cantone Ticino della signora RI 1 e della figlia __________

appare unicamente una residenza di opportunità, mentre il vero centro di

interessi, per il periodo da maggio 2016 a dicembre 2019, risultava all’estero.

9. Considerato tutto quanto esposto e più precisamente, la presa

di posizione della signora RI 1 in merito al rapporto di servizio della Polizia

__________, la verifica del consumo dell’energia elettrica, nonché l’iscrizione

in Italia della figlia __________, si conclude che il centro degli interessi

della signora RI 1 e della figlia __________ non era, per il periodo dal 1°

maggio 2016 al 31 dicembre 2019, nel Cantone Ticino.

La decisione di restituzione di data 6 novembre 2020 dell’importo

di CHF 24'844.- è pertanto confermata. (…)” (cfr. doc. 21)

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

con tempestivo ricorso al TCA, ha chiesto l'annullamento della decisione su

reclamo, dell’ordine di restituzione dell’importo di fr. 24'844.- e postulato

spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato).

A motivazione di tali richieste,

il legale della ricorrente ha fatto valere quanto segue:

"

(…)

3. Con

decisione sul reclamo interposto datata 2.03.2021, la Cassa rigettava il

reclamo della signora RI 1, sull'assunto che risulterebbe provata l'assenza

della ricorrente dal proprio domicilio svizzero per più di 12 mesi consecutivi,

in quanto:

a. Il rapporto di servizio della Polizia __________

avrebbe appurato l'assenza della signora RI 1 dal suo domicilio,

b. il consumo di energia elettrica annuale non rientrerebbe

nella media di un'economia domestica composta da due locali con piastre

elettriche,

c. e che l'iscrizione in Italia della figlia __________,

sposterebbe il centro degli interessi familiari della ricorrente in Italia

(…).

risulta evidente che la decisione oggetto di ricorso è

illegittima, e dovrà pertanto essere annullata per i motivi che di seguito si

esporranno in diritto punto per punto.

(…).

4. Motivo n. l di rigetto del reclamo: sul rapporto di

servizio del 9.01.2020 della Polizia del __________. Contestato.

La Polizia del __________, nel proprio verbale di

ispezione, riferisce di non aver mai riscontrato la presenza della signora RI 1

e della figlia __________ presso il loro domicilio in occasione dei controlli

mirati eseguiti tra l'11.12.2019 ed il 9.01.2020.

Per quanto riguarda il periodo tra I'11.12.2019 ed il

23.12.2019 è necessario rilavare che la presenza della signora RI 1 e della

figlia __________ poteva essere accertata solamente alla sera, perché durante

il giorno è evidente che sia difficile trovare qualcuno in casa, come di norma

accade in tutte le famiglie che lavorano ed i cui figli vanno a scuola.

Per quanto riguarda il periodo dal 24.12.2019 al

9.01.2020, trattandosi di festività natalizie, è altresì evidente l'assenza della

ricorrente e della figlia dall'appartamento di residenza perché hanno passato

le vacanze con le sorelle e la madre della signora RI 1 (le prime risiedono in Svizzera),

essendo quello del 2019 il primo Natale senza il padre della ricorrente, morto

in Aprile.

Pertanto, basare il rigetto del reclamo interposto su

tale assunto, comporta il difetto della decisione di rigetto del reclamo per

eccesso di potere, non evincendosi elementi probatori a sostegno del

trasferimento della signora RI 1 in Italia dal suddetto verbale di ispezione,

che peraltro si è svolto solo nell'ultimo periodo della presunta assenza della

ricorrente e in occasione delle festività natalizie.

5. Motivazione n. 2: l'esiguo consumo di energia

elettrica. Contestato.

Come si è detto, il nucleo familiare della signora RI

1 a partire dal gennaio 2018 è composto da sole due persone ossia la figlia,

assente per buona parte della giornata perché a scuola durante il giorno (o

impegnata in attività sportive) e rientrante a casa la sera quando non risiede

dal padre, e la signora RI 1, sempre fuori per cercare lavoro, svolgere i

lavori saltuari o altre incombenze.

Ebbene è errato e contrario alla legge stabilire la

permanenza o meno della signora RI 1 in Svizzera sulla presunta congruità del

consumo di energia elettrica tenendo come riferimento il calcolo eseguito dalla

Commissione federale dell'energia elettrica __________ sulla media del consumo

di un'economia domestica composta da due locali e due piastre elettriche.

Il calcolo preso ad esempio dall'istituto non fa

riferimento al numero di membri della famiglia (in due locali ben potrebbero

trovarsi più di due persone) e inoltre non c'è alcuna menzione alle abitudini

ed alla tipologia di persone che vivono nei suddetti due locali (single,

famiglie con figli, anziani ecc.). II calcolo posto dall'lstituto a sostegno

della propria motivazione di rigetto non fa distinzioni tra persone che

abitualmente sono a casa da quelle che invece sono fuori casa per la

maggior parte del tempo e, pertanto, lo stesso non può

assurgere a prova del presunto trasferimento in Italia della signora RI 1 per

il periodo contestato.

6. Motivazione n. 3 iscrizione in Italia della figlia __________.

Contestato.

Il terzo motivo posto a fondamento del rigetto del

reclamo da parte della Cassa risiede nel fatto che, essendo all'epoca la figlia

__________ iscritta ad una scuola italiana, il centro degli interessi della

signora RI 1 e della figlia __________ non era, per il periodo dal 1.05.2016 al

31.12.2019, nel Canton Ticino.

Tale ultima motivazione è contraria alla norma di

legge stabilita dalla Lafam nonché al Codice Civile.

Ebbene la signora RI 1 è separata dal compagno il

quale risiede in Italia, quindi la figlia __________, per metà del proprio

tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i

genitori).

La scelta di iscrivere la figlia in Italia anziché in

Svizzera risiedeva all'epoca in evidenti ragioni di opportunità, ossia quella

di garantire un effettivo diritto di visita del padre.

Per cui, nel caso in esame, è senz'altro realizzata la

condizione prevista dall'art. 47 Lafam, in virtù della quale il genitore ha

diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente ricorrono le seguenti

condizioni:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta

(condizione assolutamente presente per la signora RI 1).

b) coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio

(anche tale condizione presente nel caso in esame, considerato altresì che il

figlio __________ non si è mai spostato dalla Svizzera).

c)

ha il domicilio nel Cantone da

almeno tre anni (anche tale condizione è avverata).

Peraltro l’assegno familiare è dovuto anche se il

figlio risiede all'estero e ciò in virtù dell'art. 4 cpv. 3 legge Lafam.

A ciò si aggiunga, a prova del fatto che il centro

degli interessi affettivi e lavorativi della signora RI 1 era in Svizzera anche

per il periodo contestato, che il maggior numero dei membri della famiglia

della ricorrente risiede in Svizzera: infatti non solo la figlia __________

risiede in Svizzera, ma anche entrambe le sorelle della ricorrente (__________

e __________), nonché i 5 nipoti, con cui ha un rapporto molto stretto, essendo

in Italia solo la madre ormai rimasta vedova.

Inoltre, contrariamente a quanto posto a fondamento

della decisione sul reclamo, la signora RI 1 non ha mai avuto intenzione di

trasferirsi in Italia neanche nel periodo contestato, avendo sempre avuto

intenzione di stare in Svizzera durevolmente (intenzione che si è palesata

esternamente attivandosi ad eseguire i lavori temporanei - programmi

occupazionali- a lei procurati dall'ufficio Assistenza e svolgendo regolarmente

la sua vita in Svizzera).

Come già argomentato nel reclamo, è stata la malattia

del padre ad intensificare la presenza della signora RI 1 in Italia, ma con

rientro della ricorrente al proprio domicilio in Svizzera comunque la sera

(salvo eccezioni); la situazione sopra descritta, che si è venuta a creare per

evidenti ragioni di necessità certo non può inficiare l’effettività della

permanenza in Svizzera della signora RI 1 o l'intenzione di quest'ultima di

risiedervi durevolmente ex art. 35 Rlaf.”

(cfr. doc. I)

1.6. L’amministrazione, con risposta del

28 aprile 2021, ha, in particolare, osservato quanto segue:

" (…) Premesso

come vi sia un diritto agli assegni in oggetto esclusivamente per chi risiede

in Ticino (vuoi quale condizione iniziale ai sensi dell'art. 47 Laf, vuoi quale

condizione per evitare sospensione o decadenza del diritto; cfr. art. 65 Laf),

pure ricordando che i motivi dell'assenza dal Ticino sono irrilevanti, si

ritiene qui occorra poi sottolineare quanto segue.

Da un lato, a sostegno delle conclusioni tratte dalla

Cassa (assenza del diritto all'AFI per il periodo interessato), abbiamo:

-

il fatto che la signora RI 1 si è

trovata a restare "spesso (...) in Italia per problemi familiari",

p. es. per sostenere la madre quando il padre s'è ammalato risp. dormendo

spesso con la madre sola (cfr. verbale d'incontro 13 gennaio 2020);

-

il fatto che la figlia ha

frequentato le scuole in Italia, con al riguardo la dichiarazione del 13

gennaio 2020 della signora RI 1 sull'intenzione di (poi) iscrivere la bambina

in Ticino;

-

il fatto che la residenza in

Italia della figlia a) garantisse così il diritto di visita della madre, in

quanto anch'essa in Italia per assistere i genitori (cfr. reclamo ricevuto il

1° dicembre 2020) e b) permettesse alla nonna di occuparsene quando la signora RI

1 doveva recarsi in Ticino "alle chiamate di lavoro temporaneo"

o per altre faccende (cfr. medesimo reclamo);

-

il fatto che la figlia si sia

traferita in Ticino solo successivamente, come dichiarato con reclamo ricevuto

il 1° dicembre 2020;

-

un consumo d'energia elettrica in

Ticino nettamente inferiore alla media (1'600 kWh/annui), e pensiamo p. es. (e

da ultimo) ai ca. 326 kWh/annui;

-

le verifiche (18 controlli)

effettuate in loco sull'arco di un mese, dove non è mai stata riscontrata la

presenza della signora RI 1 oppure della figlia presso l'abitazione di __________

(cfr. rapporto di servizio della polizia del 9 gennaio 2020);

-

le circostanze riconoscibili da

terzi ("la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia presso

la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana. Anche la RI 1

dovrebbe dormire lì"; cfr. rapporto di servizio della polizia del 9

gennaio 2020).

Dall'altro, con il ricorso oggetto della presente

procedura si sostiene che l'assenza durante il periodo dei controlli di polizia

non farebbe testo in quanto si tratta di un mese di intensa attività lavorativa

(comunque mai comprovata) risp. di festeggiamenti (Natale) fuori casa. Così

come neppure andrebbero considerati i bassi consumi d'energia elettrica, in

quanta il dato di raffronto (una media, ovvero 1'600 kWh/annui) potrebbe ben

considerare anche situazioni dove due locali sono abitati da più di due persone

o sono maggiormente frequentati durante il giorno. Argomentazioni queste che

non convincono, oppure basate sulla normativa sbagliata (l'art. 4 cpv. 3 LAFam

non è applicabile agli assegni cantonali).

In conclusione, non si riscontrano nuovi elementi di

giudizio tali da potere sovvertire l'apprezzamento dello stato di cose

effettuato dalla Cassa, che va così confermato con la decisione impugnata. Si

osserva in ogni caso che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse esservi un

dubbio "preponderante" circa la residenza all'estero della signora RI

1, pacifico (cfr. da ultimo il ricorso: "l’assegno (...) è dovuto anche

se il figlio risiede all'estero") risulta invece il domicilio

all'estero della figlia __________. Cosicché, ricordato che i figli che di fatto

risiedono all'estero non solo non possono essere inclusi nell'unità di

riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma ovviamente neppure possono dare diritto

alle prestazioni in oggetto, il diritto all'assegno per __________ andrebbe

comunque negato.” (cfr. doc. III)

1.7. Con replica del 12 maggio 2021, il

legale della ricorrente – segnalando di non aver ulteriori mezzi di prova da

presentare – ha, da parte sua, osservato quanto segue:

" (…) si

vuole solo contestare appositamente quanto dedotto dalla Cassa nella parte in

cui afferma che la figlia della signora RI 1 sia stata residente in Italia nel

periodo contestato. La figlia della signora RI 1 infatti è sempre stata

residente con la madre in Ticino, limitandosi a frequentare solamente le scuole

in Italia, ma rincasando la sera con la madre presso la residenza di

quest’ultima in Svizzera.

Infatti la frequenza in Italia della scuola da parte della figlia

della ricorrente serviva a garantire NON il diritto di visita della madre (che

non ne aveva bisogno perché genitore affidatario), ma il diritto di visita del

padre residente in Italia. La figlia della signora RI 1 non si è trasferita in

Ticino successivamente, in quanto già vi [recte: era] residente, ma ha cambiato

solo scuola successivamente, frequentandone una in Ticino. Per cui,

contrariamente a quanto affermato dalla controparte, non c’è mai stato il

domicilio all’estero della figlia __________.” (cfr. doc. V)

1.8. Con duplica di data 25 maggio 2021 -

trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII)

-, la resistente, richiamata la propria risposta di causa del 28 aprile

precedente, ha osservato quanto segue:

" (…) Non si

può ad ogni modo non osservare nuovamente che la residenza in Italia della

figlia garantisse la possibilità della madre di vedere/seguire la piccola, od

almeno così si spiega con reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020: “io ed il mio

ex compagno avevamo deciso di iscriverla in Italia (…) perché il padre risiede

(…) e quindi ciò agevolava (…) senza pregiudicare il mio diritto di visita

posto che ero spesso (…) in Italia”.

Mentre sul trasferimento della figlia in Svizzera, sempre con

reclamo ricevuto il 1° dicembre 2020 si riferiva d’un maggior consumo elettrico

“per il trasferimento di mia figlia” risp. del fatto che “dopo la morte di mio

padre, visto che è venuto meno il motivo dell’assistenza (…) in Italia, ho

trasferito __________ presso una scuola in Svizzera”.

Ad ogni modo, ancora sul domicilio della figlia, se non credute le

testimonianze raccolte dalla Polizia (“la figlia (…) dorme sempre in Italia; cfr.

rapporto del 9 gennaio 2020), si sottolinea nuovamente che, in prima battuta e

quando se ne ignorava le conseguenze giuridiche (ritenuto infatti applicabile

l’art. 4 cpv. 3 LAFam), è proprio con l’atto ricorsuale che s’è concluso: “l’assegno

(…) è dovuto anche se il figlio risiede all’estero”.” (cfr. doc. VII).

in

diritto

2.1. Il

TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha ordinato alla

ricorrente la restituzione dell’importo di fr. 24'844.- corrispondenti ad

assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre

2019.

2.2. Gli assegni integrativi (alla pari

di quelli di prima infanzia) sono degli strumenti di politica familiare e non

rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr

(cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21, pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli elementi

essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla

famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale delle

assicurazioni” in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali pag. 135

seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia:

caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese

nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 seg.).

L’assegno integrativo è regolato

dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre

2008.

L’art. 47 Laf, nella sua versione

in vigore la ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto a percepire

gli assegni integrativi, prevedeva quanto segue:

" Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento

della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma

parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno

tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il

figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)

Se almeno uno dei membri dell’unità di

riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo

un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento

per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito

aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla

più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)

Per i cittadini stranieri, il domicilio

secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di

domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (in seguito: LStr). (cpv. 4)”

Dal 1° gennaio 2021, l’art. 47

Laf, stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell’assegno

integrativo:

" Richiamata

la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio

nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. (cpv. 1)

Se l’unità di riferimento comprende un genitore cittadino

svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone

durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad

un’assenza, non va adempiuto il termine d’attesa di cui al capoverso 1 lett. c). (cpv. 1bis).

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto

all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2).

Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita

un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale

netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del

diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato

non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di

tassazione cresciuta in giudicato. (cpv. 3)”

Ai

sensi, poi, dell’art. 49 Laf afferente all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così

definite, in deroga alla Laps:

a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9’150.--;

b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6’100.--;

c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3’050.--. (cpv. 1)

(…)

Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di

cui al cpv. 1 vengono adeguate. (cpv. 3).”

A norma dell’art. 35 cpv. 1 Reg. Laf. è considerato domiciliato nel Cantone il

titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente.

L’art.

54 Laf, nella sua versione in vigore dal 1° settembre 2020, enuncia inoltre

che:

" L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps corrispondenti

al numero dei membri dell’unità di riferimento.”

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, rinvia

alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps).

2.3. L’art.

23 CC enuncia che:

" Il

domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più

luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv.

3)”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata

parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76

consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25)

2.4. Secondo

l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché

la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente,

della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

"

Il diritto alle prestazioni

sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo

competente o su domanda dell’utente (cpv.1).

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle

prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di

segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni

indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione

straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna

il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di

complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento

delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla

revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione

in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo

competente;

c) dal primo giorno del mese

successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione

chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. Per

quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps

sancisce:

"

La prestazione sociale

indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo

un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se

il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e

se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave (cpv. 3).

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti

alla restituzione (cpv. 4)."

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

"

L'organo designato dalla legge

speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento

degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

2.6. Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,

applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio

1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti

a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per

quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre

2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Dagli

atti emerge che in data 4 dicembre 2019, l’amministrazione ha richiesto al

Comune di __________ l’esperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite

appostamenti, al fine di stabilire l’effettivo domicilio di RI 1 (nata nel

1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016

(cfr. doc. 13).

Il

medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle __________, la

trasmissione di “copia dei consumi elettrici dell’appartamento in cui

risiede la signora RI 1 – __________, per il periodo da dicembre 2015 a

tutt’oggi” (cfr. doc. 14).

In

data 12 dicembre 2019, l’__________ ha trasmesso alla Cassa la documentazione

richiesta ed osservato quanto segue:

" (…) il

consumo medio di un’economia domestica comporta da due locali con piastre

elettriche è di1’600kWh/annui (fonte: Commissione federale dell’energia

elettrica __________).

Una differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il

30% in meno o in più), può essere semplicemente imputabile all’utilizzo

quotidiano della cucina; ci permettiamo di sottolineare come un utilizzo

razionale e ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a LED, Stand-by,

ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media.” (cfr. doc. 15)

Dalla

documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall’__________ si evincono

consumi pari a:

-

326 kWh tra l’8 novembre 2018 ed il 31 ottobre 2019 (di cui energia

diurna 221 kWh ed energia notturna 105 kWh);

-

22 kWh tra il 9 ottobre ed il 7 novembre 2018 (di cui energia diurna 16

kWh ed energia notturna 6 kWh);

-

422 kWh tra il 17 ottobre 2017 ed il 30 ottobre 2018 (di cui energia

diurna 287 kWh ed energia notturna 135 kWh);

-

613 kWh tra il 16 settembre 2016 ed il 16 ottobre 2017 (di cui energia

diurna 410 kWh ed energia notturna 203 kWh);

-

485 kWh tra l’11 novembre 2015 ed il 15 settembre 2016 (di cui energia

diurna 325 kWh ed energia notturna 160 kWh) (cfr. doc. 15 ed allegati).

Dal

Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia __________,

emerge quanto segue:

" (…) Abbiamo

provveduto a verificare la presenza della signora RI 1 presso la sua abitazione

a __________.

Da parte nostra abbiamo effettuato diversi controlli (…) e non

abbiamo mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________.

Da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme

sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine

settimana. Anche la RI 1 dovrebbe dormire lì.” (cfr. doc. 16)

Questo l’elenco dei diciotto

controlli effettuati, tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, presso

l’abitazione di RI 1 a __________ dalla Polizia __________:

" ME 11

dicembre 2019 17:15

GI 12 dicembre 2019 07:25

GI 12 dicembre 2019 14:00

GI 12 dicembre 2019 18:00

VE 13 dicembre 2019 19:40

SA 14 dicembre 2019 20:40

LU 16 dicembre 2019 07:10

MA 17 dicembre 2019 12:30

MA 17 dicembre 2019 16:15

ME 18 dicembre 2019 07:30

GI 19 dicembre 2019 07:20

GI 19 dicembre 2019 21:20

VE 20 dicembre 2019 12:00

SA 21 dicembre 2019 10:30

SA 04 gennaio 2020 11:00

MA 07 gennaio 2020 21:30

ME 08 gennaio 2020 11:40

GI 09 gennaio 2020 07:20.” (cfr. doc. 16a)

Il

13 gennaio 2020, allo “(…) scopo di verificare se la signora RI 1 e la

figlia __________ risiedono effettivamente sul territorio ticinese”, si è

tenuto un incontro presso gli uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali

(in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che,

sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri

interlocutori quanto di seguito:

" (…) la

bambina va a scuola in Italia. Suo [ndr: di __________] padre si è ammalato un

anno fa pertanto sosteneva la madre, ultimamente è stata più da sua madre in

Italia. Comunica che vuole iscrivere la bambina a scuola in Ticino e più

precisamente a __________. La signora sostiene che dormiva nell’appartamento a __________

magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a dormire subito per

questo forse il consumo non è conforme. Comunica che spesso è in Italia per

problemi familiari, spesso dorme con la madre perché ora è da sola. Qualche

notte durante il periodo oggetto dei controlli di Polizia ha dormito

nell’appartamento di __________.”

La Cassa comunica che non è

possibile che la signora abitava nell’appartamento in questione visto i

documenti in atti; infatti dal 2015 non risulta consumo elettrico pertanto non

stava nel suo appartamento.

" (…) La

Cassa comunica alla signora RI 1 che il presente verbale come pure i documenti

in possesso della Cassa (documenti __________, rapporto di servizio) saranno

trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Sarà valutato se

le prestazioni erogate alla signora erano effettivamente dovute ed in caso

negativo le stesse saranno chieste in restituzione.” (cfr. doc. 17-17a)

Con

la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione

di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr.

doc. 18, supra consid. 1.2.).

Questo

provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la

decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere,

sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, __________, stata residente

in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e

di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire

tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).

2.8. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto,

che ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto all’assegno

integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente

vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a),

coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c).

Domicilio che, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale

residenza effettiva con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra

consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione all’art. 23 CC).

Esaminati

gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione - che

chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.

Dagli

elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che l’insorgente,

in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido

nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio

domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a __________.__________

Al riguardo va evidenziato,

in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia __________

emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari

differenti tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si

trovava presso la sua abitazione di __________.

Sulla contestazione

ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall’11 al 23 dicembre 2019, “la

presenza della signora RI 1 e della figlia _________ poteva essere accertata

solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile

trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che

lavorano ed i cui figli vanno a scuola”, giova rilevare che dal citato

rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni,

sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la

mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore

20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dall’avv. RI 1,

la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.

L’assenza negli orari in

cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può,

contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla

base del fatto che RI 1 era “sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori

saltuari”. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi

documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la

ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha

preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi,

comunicato di essere “spesso in Italia” e di essere “ultimamente (…)

stata più da sua madre” (cfr. doc. 17).

Nemmeno soccorre la

ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare l’assenza

dall’abitazione di __________ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio

2020.

In primo luogo si rileva

che l’avv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le

festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle

sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l’8 gennaio alle

ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia

si trovavano presso la loro abitazione.

In

occasione dell’incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente

passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a __________.

Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia

elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito,

nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone,

precisando che “(…) magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a

dormire subito” (cfr. doc. 17).

Sebbene

il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un

fattore che contrasta con il preteso domicilio a __________, visto che la

presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, l’assenza da __________) sarebbe

stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità

irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto

al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto

successivamente.

Contrariamente

a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che

sarebbe stata “la malattia del padre ad intensificare la presenza della

signora RI 1 in Italia” – l’assidua presenza in Italia di RI 1 non si è,

quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.

In

particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall’11

novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava

bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli

riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a

kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nell’aprile 2019.

Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte

posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e

corrispondono, per l’intervallo dall’8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326

kWh.

Con verosimiglianza

preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a __________

durante l’intero periodo contestatole dall’amministrazione, e ciò

indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.

Le censure mosse dall’avv. RA

1 a quanto comunicato dall’__________ sul consumo medio di un’economia

domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non

convincono già solamente per il fatto che, quand’anche la ricorrente non avesse

utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente)

a dormire nella propria abitazione, ciò giustificherebbe una diminuzione dei

consumi nell’ordine del 30%, corrispondente a consumi annui nell’ordine di

1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra

novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e

ottobre 2017, sia ai 422 kWH consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai

complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.

Nel caso di specie, le

decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo

considerare un uso parsimonioso e ridotto dell’elettricità, i consumi annui

testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della

figlia) a __________ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Alla luce degli elementi

qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio

dell’insorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.

Per costante

giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite

mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica __________ o che, a

maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre

svizzera e di un’automobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di

telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del

18 settembre 2019 e rinvii).

Neppure giova alla sua

posizione la circostanza ch’ella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto

benzina nel nostro Analoga conclusione vale per il fatto che RI 1 si sia “(…)

sempre resa disponibile alle attività proposte” dall’Ufficio per il

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il

beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una

serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le

prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio

competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale

eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al

fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio

nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.

Il fatto, poi, che le

sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante:

decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI

1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, __________, nata nel 2008 e

che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016

consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Per

completezza, con riferimento ad eventuali amici o conoscenze, va osservato che

non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede.

In

proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il

Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia

una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05

dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid.

2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:

" (…) la

vicinanza alla frontiera, specialmente nel __________, e la grande mobilità non

possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Con riferimento alla minore,

il TCA constata che dal Rapporto della Polizia __________ si evince che “da

informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia

presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana”, ciò che

il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio

2021 ha contestato.

Al

riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dell’incontro

tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non

aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia

frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva

fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di __________ all’abitazione

di __________, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, “(…)

dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera arrivava un po’ più

tardi ed andava a dormire subito (…)”.

Nemmeno

in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in

Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità

per l’appartamento di __________ sono stati maggiori, rispetto a quelli

precedentemente registrati, anche “per il trasferimento di mia figlia __________”,

ciò che, semmai, depone in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse

in Italia, e meglio, d’un lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della

ricorrente, domiciliato a __________ (provincia di __________, in modo che figlia

e genitore potessero vedersi) e, d’altro lato, presso i nonni materni, ciò che

permetteva ad RI 1 di non “pregiudicare il [mio] diritto di visita” alla

figlia, dal momento che la ricorrente era anch’ella, per suo stesso dire,

spesso dai propri genitori.

In sede ricorsuale, il

legale di RI 1 ha rilevato che, essendo quest’ultima “separata dal compagno

il quale risiede in Italia, (…) la figlia __________, per metà del proprio

tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i

genitori)” e che, quindi, “la scelta di iscrivere la figlia in Italia

anziché in Svizzera risiedeva all’epoca in evidenti ragioni di opportunità,

ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre”,

riferendo, altresì, che __________ faceva rientro a __________ “la sera

quando non risiede dal padre” e rilevando che “peraltro l’assegno

familiare è dovuto anche se il figlio risiede all’estero e ciò in virtù

dell’art. 4 cpv. 3 legge Lafam”.

Con

la replica di data 12 maggio 2021, invece, l’avv. RA 1 ha riferito che __________,

allorquando frequentava la scuola in Italia, a __________, rincasava “la

sera con la madre presso la residenza di quest’ultima in Svizzera”.

Nell’ambito delle

assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel

senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un

assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora

l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.2.STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF

8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

L’Alta Corte, in una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per prassi invalsa

il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse

in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid.

5.2 pag. 594 seg.)”.

In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid.

6 il TF ha poi specificato che, in effetti, le nuove

spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori

riflessioni.

Questa Corte rileva, in primo

luogo, che il preteso rientro serale di __________ a __________ contrasta con le

iniziali dichiarazioni rese dalla ricorrente, cui deve essere data priorità.

Secondariamente è, peraltro, poco

verosimile (cfr. per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019,

consid. 2.4., confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre

2019) che ogni mattina una bambina di 10 anni circa, considerato che __________

è nata nel 2008, effettuasse la trasferta __________ - __________ (distanti, a

seconda del percorso 20-25 chilometri, con inizio lezioni ore 07:55; cfr. https://__________).

Il TCA ritiene che nemmeno __________,

quindi, tra maggio 2016 e dicembre 2019 era domiciliata a __________, bensì in

Italia.

L’amministrazione ha giustamente

sottolineato che “i figli che di fatto risiedono all’estero non solo non

possono essere inclusi nell’unità di riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma

ovviamente neppure possono dare diritto alle prestazioni in oggetto”, di

modo che il diritto all’assegno per ___________ andrebbe, comunque, negato.

Ciò, in particolare, ritenuto che gli assegni integrativi sono proprio

destinati a coprire in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino ai 15

anni (art. 47 e 48 Laf; STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 e STCA 39.2014.5 del

29 settembre 2014).

Del resto, qualora, per mera

ipotesi di lavoro, si volesse ritenere RI 1 effettivamente domiciliata a __________

tra maggio 2016 e dicembre 2019 e la di lei figlia, invece, in Italia, la

ricorrente non avrebbe, comunque, avuto diritto a percepire gli assegni,

ritenuto, in particolare, che non avrebbe adempiuto la condizione dell’almeno

parziale coabitazione con la minore (art. 47 cpv. 1 lett. b Laf).

Se

ne deve concludere che da un profilo oggettivo, RI 1 ha effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio

2016 – dicembre 2019.

La Cassa, essendo date le

premesse della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.6) poteva, di

conseguenza, emettere la decisione di restituzione.

Nel calcolo volto a determinare

l’importo che la ricorrente è chiamata a restituire, l’amministrazione ha

tenuto conto, d’un lato, degli assegni integrativi percepiti dalla medesima tra

maggio 2016 e dicembre 2018 (fr. 563.- mensili per 32 mesi), pari a totali fr.

18'016.-, e tra gennaio e dicembre 2019 (fr. 569.- per 12 mesi), di complessivi

fr. 6'828.- e di quanto RI 1 avrebbe avuto diritto a percepire, vale a dire,

alla luce di quanto suesposto, nulla. Ne è risultato un saldo a favore della

resistente di fr. 24'844.-.

L’importo chiesto in restituzione

(fr. 24’844.-), è rimasto incontestato nel suo ammontare, corrisponde agli AFI incassati

nel periodo menzionato ed in concreto non presta fianco a critiche.

La decisione su reclamo del

Considerandi

2.

marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

In ambito di prestazioni familiari cantonali,

per quanto concerne la procedura dinanzi

al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 12 aprile 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni familiari cantonali per

le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è

esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti