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39.2021.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2021Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti

alla restituzione (cpv. 4)."

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo

l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps:

"

L'organo designato dalla legge

speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai

sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento

degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli

assegni familiari.

2.6. Secondo

la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS,

applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio

1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di

rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del

riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta

in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante

oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti

a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per

quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un

ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle

circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

È

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge ed è necessario ristabilire l’ordine

legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. La questione della buona fede è oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre

2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione

francese).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se

il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la

persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS

e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Dagli

atti emerge che in data 4 dicembre 2019, l’amministrazione ha richiesto al

Comune di __________ l’esperimento di controlli giornalieri e notturni, tramite

appostamenti, al fine di stabilire l’effettivo domicilio di RI 1 (nata nel

1974), cittadina svizzera a beneficio degli assegni integrativi dal maggio 2016

(cfr. doc. 13).

Il

medesimo giorno, la Cassa ha, altresì, richiesto alle __________, la

trasmissione di “copia dei consumi elettrici dell’appartamento in cui

risiede la signora RI 1 – __________, per il periodo da dicembre 2015 a

tutt’oggi” (cfr. doc. 14).

In

data 12 dicembre 2019, l’__________ ha trasmesso alla Cassa la documentazione

richiesta ed osservato quanto segue:

" (…) il

consumo medio di un’economia domestica comporta da due locali con piastre

elettriche è di1’600kWh/annui (fonte: Commissione federale dell’energia

elettrica __________).

Una differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il

30% in meno o in più), può essere semplicemente imputabile all’utilizzo

quotidiano della cucina; ci permettiamo di sottolineare come un utilizzo

razionale e ecologico degli elettrodomestici (illuminazione a LED, Stand-by,

ecc…) può garantire un consumo inferiore rispetto alla media.” (cfr. doc. 15)

Dalla

documentazione contestualmente inviata alla Cassa dall’__________ si evincono

consumi pari a:

-

326 kWh tra l’8 novembre 2018 ed il 31 ottobre 2019 (di cui energia

diurna 221 kWh ed energia notturna 105 kWh);

-

22 kWh tra il 9 ottobre ed il 7 novembre 2018 (di cui energia diurna 16

kWh ed energia notturna 6 kWh);

-

422 kWh tra il 17 ottobre 2017 ed il 30 ottobre 2018 (di cui energia

diurna 287 kWh ed energia notturna 135 kWh);

-

613 kWh tra il 16 settembre 2016 ed il 16 ottobre 2017 (di cui energia

diurna 410 kWh ed energia notturna 203 kWh);

-

485 kWh tra l’11 novembre 2015 ed il 15 settembre 2016 (di cui energia

diurna 325 kWh ed energia notturna 160 kWh) (cfr. doc. 15 ed allegati).

Dal

Rapporto di servizio di data 9 gennaio 2020, redatto dalla Polizia __________,

emerge quanto segue:

" (…) Abbiamo

provveduto a verificare la presenza della signora RI 1 presso la sua abitazione

a __________.

Da parte nostra abbiamo effettuato diversi controlli (…) e non

abbiamo mai riscontrato la presenza della signora RI 1 e della figlia __________.

Da informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme

sempre in Italia presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine

settimana. Anche la RI 1 dovrebbe dormire lì.” (cfr. doc. 16)

Questo l’elenco dei diciotto

controlli effettuati, tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, presso

l’abitazione di RI 1 a __________ dalla Polizia __________:

" ME 11

dicembre 2019 17:15

GI 12 dicembre 2019 07:25

GI 12 dicembre 2019 14:00

GI 12 dicembre 2019 18:00

VE 13 dicembre 2019 19:40

SA 14 dicembre 2019 20:40

LU 16 dicembre 2019 07:10

MA 17 dicembre 2019 12:30

MA 17 dicembre 2019 16:15

ME 18 dicembre 2019 07:30

GI 19 dicembre 2019 07:20

GI 19 dicembre 2019 21:20

VE 20 dicembre 2019 12:00

SA 21 dicembre 2019 10:30

SA 04 gennaio 2020 11:00

MA 07 gennaio 2020 21:30

ME 08 gennaio 2020 11:40

GI 09 gennaio 2020 07:20.” (cfr. doc. 16a)

Il

13 gennaio 2020, allo “(…) scopo di verificare se la signora RI 1 e la

figlia __________ risiedono effettivamente sul territorio ticinese”, si è

tenuto un incontro presso gli uffici dell’Istituto delle assicurazioni sociali

(in seguito: IAS) alla presenza, fra gli altri, della ricorrente che,

sottoscrivendo il verbale contestualmente redatto, ha comunicato ai propri

interlocutori quanto di seguito:

" (…) la

bambina va a scuola in Italia. Suo [ndr: di __________] padre si è ammalato un

anno fa pertanto sosteneva la madre, ultimamente è stata più da sua madre in

Italia. Comunica che vuole iscrivere la bambina a scuola in Ticino e più

precisamente a __________. La signora sostiene che dormiva nell’appartamento a __________

magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a dormire subito per

questo forse il consumo non è conforme. Comunica che spesso è in Italia per

problemi familiari, spesso dorme con la madre perché ora è da sola. Qualche

notte durante il periodo oggetto dei controlli di Polizia ha dormito

nell’appartamento di __________.”

La Cassa comunica che non è

possibile che la signora abitava nell’appartamento in questione visto i

documenti in atti; infatti dal 2015 non risulta consumo elettrico pertanto non

stava nel suo appartamento.

" (…) La

Cassa comunica alla signora RI 1 che il presente verbale come pure i documenti

in possesso della Cassa (documenti __________, rapporto di servizio) saranno

trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Sarà valutato se

le prestazioni erogate alla signora erano effettivamente dovute ed in caso

negativo le stesse saranno chieste in restituzione.” (cfr. doc. 17-17a)

Con

la decisione del 6 novembre 2020 la Cassa ha, quindi, chiesto la restituzione

di fr. 24'844.- indebitamenti percepiti a titolo di assegni integrativi (cfr.

doc. 18, supra consid. 1.2.).

Questo

provvedimento è, come visto (cfr. supra consid. 1.4.) stato confermato con la

decisione su reclamo di data 2 marzo 2021 (cfr. doc. 21), avverso la quale RI 1,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, facendo valere,

sostanzialmente, di essere, al pari della figlia, __________, stata residente

in Svizzera per tutto il periodo in cui ha percepito gli assegni integrativi e

di aver sempre ossequiato, quindi, le condizioni per avere diritto a percepire

tali prestazioni sociali (cfr. doc. I).

2.8. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto,

che ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 Laf il genitore ha diritto all’assegno

integrativo per il figlio, per quanto di interesse ai fini della presente

vertenza, se è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta (lett. a),

coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio (lett. b) e ha il

domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero (lett. c).

Domicilio che, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 Reg.Fam. è da intendersi quale

residenza effettiva con l’intenzione di stabilirsi durevolmente (cfr. supra

consid. 2.2. ne consid. 2.3. in relazione all’art. 23 CC).

Esaminati

gli atti, questa Corte ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione - che

chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente tra maggio 2016 e dicembre 2019 - debba essere tutelato.

Dagli

elementi di fatto relativi al caso di specie emerge, in effetti, che l’insorgente,

in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido

nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non aveva il proprio

domicilio, ai sensi degli artt. 47 Laf e 35 Reg.Fam., a __________.__________

Al riguardo va evidenziato,

in particolare, che dal Rapporto del 9 gennaio 2020 allestito dalla Polizia __________

emerge che in occasione dei diciotto sopralluoghi esperiti in giorni ed orari

differenti tra l’11 dicembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, la ricorrente non si

trovava presso la sua abitazione di __________.

Sulla contestazione

ricorsuale circa il fatto che nel periodo dall’11 al 23 dicembre 2019, “la

presenza della signora RI 1 e della figlia _________ poteva essere accertata

solamente alla sera, perché durante il giorno è evidente che sia difficile

trovare qualcuno in casa, come di norma accade in tutte le famiglie che

lavorano ed i cui figli vanno a scuola”, giova rilevare che dal citato

rapporto emerge che dei quattordici sopralluoghi effettuati in quei giorni,

sette hanno avuto luogo proprio la sera (tra le 18:00 e le 21:20), quattro la

mattina (tra le ore 07:10 e le 07:30) ed uno il sabato 14 dicembre (alle ore

20:40), in momenti, quindi, nei quali, stando alla tesi esposta dall’avv. RI 1,

la ricorrente e la figlia avrebbero dovuto trovarsi in casa.

L’assenza negli orari in

cui sono stati esperiti, in quei giorni, gli altri sopralluoghi non può,

contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale, essere giustificata sulla

base del fatto che RI 1 era “sempre furi per cercare lavoro, svolgere lavori

saltuari”. Ciò, in primo luogo, poiché agli atti non figurano elementi

documentali che depongono in tal senso e, secondariamente, perché la

ricorrente, confrontata con le risultanze di quei controlli, non solo non ha

preteso di essere stata occupata nella ricerca di impiego, ma ha, anzi,

comunicato di essere “spesso in Italia” e di essere “ultimamente (…)

stata più da sua madre” (cfr. doc. 17).

Nemmeno soccorre la

ricorrente quanto fatto valere in sede ricorsuale per giustificare l’assenza

dall’abitazione di __________ nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 9 gennaio

2020.

In primo luogo si rileva

che l’avv. RA 1 ha preteso che RI 1 e la figlia avrebbero trascorso le

festività natalizie presso la madre (rispettivamente, nonna, in Italia) e dalle

sorelle della ric). Né il 7 gennaio alle ore 21:30, né l’8 gennaio alle

ore 11:40, né il 9 gennaio 2020 alle ore 07:20, però, RI 1 o la di lei figlia

si trovavano presso la loro abitazione.

In

occasione dell’incontro tenutosi il 13 gennaio 2020 RI 1 ha ammesso che ultimamente

passava più tempo presso la madre, in Italia, che nella sua abitazione a __________.

Contestualmente, a pretesa giustificazione degli scarsi consumi di energia

elettrica sottopostile, ella ha, però, pure affermato di aver comunque dormito,

nel corso del periodo in cui sono stati esperiti i controlli, nel Malcantone,

precisando che “(…) magari alla sera arrivava un po’ più tardi ed andava a

dormire subito” (cfr. doc. 17).

Sebbene

il solo fatto di trovarsi spesso dalla madre costituisce, comunque, già un

fattore che contrasta con il preteso domicilio a __________, visto che la

presenza in Italia della ricorrente (rispettivamente, l’assenza da __________) sarebbe

stata talmente frequente da comportare, in Ticino, consumi di elettricità

irrilevanti, giova rilevare che tali consumi erano esigui tanto prima rispetto

al peggiorare delle condizioni di salute del padre della ricorrente, quanto

successivamente.

Contrariamente

a quanto preteso in sede ricorsuale - laddove il legale ha sostenuto che

sarebbe stata “la malattia del padre ad intensificare la presenza della

signora RI 1 in Italia” – l’assidua presenza in Italia di RI 1 non si è,

quindi, limitata al periodo di malattia del genitore.

In

particolare, dagli atti emerge che i consumi relativi al periodo dall’11

novembre 2015 al 15 settembre 2016 (allorquando il padre della ricorrente stava

bene), pari a complessivi kWh 485, sono pressoché assimilabili a quelli

riscontrati, invece, nel periodo dal 17 ottobre 2017 al 30 ottobre 2018, pari a

kWh 422, durante il quale il padre, poi venuto a mancare nell’aprile 2019.

Analogo discorso vale, inoltre, per il periodo successivo ed in parte

posteriore al decesso del genitore, laddove i consumi scendono ulteriormente e

corrispondono, per l’intervallo dall’8 novembre 2018 al 31 ottobre 2019, a 326

kWh.

Con verosimiglianza

preponderante, quindi, RI 1 era in Italia, rispettivamente non si trovava a __________

durante l’intero periodo contestatole dall’amministrazione, e ciò

indipendentemente dalle condizioni di salute del padre.

Le censure mosse dall’avv. RA

1 a quanto comunicato dall’__________ sul consumo medio di un’economia

domestica composta da due locali con piastre elettriche (1'600 kWh) non

convincono già solamente per il fatto che, quand’anche la ricorrente non avesse

utilizzato le piastre di cottura, limitandosi, in sostanza (e poco verosimilmente)

a dormire nella propria abitazione, ciò giustificherebbe una diminuzione dei

consumi nell’ordine del 30%, corrispondente a consumi annui nell’ordine di

1'120 kWh: comunque abbondantemente superiori sia ai 485 kWh consumati tra

novembre 2015 e settembre 2016, sia ai 613 consumati tra settembre 2016 e

ottobre 2017, sia ai 422 kWH consumati tra ottobre 2017 e ottobre 2018, sia ai

complessivi 348 consumati tra ottobre 2018 e ottobre 2019.

Nel caso di specie, le

decurtazioni effettivamente riscontrate sono ben maggiori ed anche volendo

considerare un uso parsimonioso e ridotto dell’elettricità, i consumi annui

testé riportati non permettono di dimostrare la presenza di RI 1 (e della

figlia) a __________ (cfr. STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii).

Alla luce degli elementi

qui sopra esposti non è dunque possibile concludere che il domicilio

dell’insorgente, tra maggio 2016 e dicembre 2019, fosse in Ticino.

Per costante

giurisprudenza, nemmeno il fatto di essersi sottoposta in Svizzera a visite

mediche ed interventi, segnatamente presso la Clinica __________ o che, a

maggior ragione quale cittadina elvetica, disponga della licenza di condurre

svizzera e di un’automobile immatricolata in Svizzera, oppure di un numero di

telefono mobile svizzero soccorre la tesi ricorsuale (cfr. STCA 42.2019.21 del

18 settembre 2019 e rinvii).

Neppure giova alla sua

posizione la circostanza ch’ella abbia eventualmente acquistato vestiti o fatto

benzina nel nostro Analoga conclusione vale per il fatto che RI 1 si sia “(…)

sempre resa disponibile alle attività proposte” dall’Ufficio per il

sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ritenuto, peraltro, che il

beneficiario delle prestazioni assistenziali deve comunque ossequiare tutta una

serie di doveri per non vedersi, ridotte, sospese, rifiutate o soppresse le

prestazioni in questione, tra cui si annovera anche il rispetto delle prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio

competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale

eventualmente in atto (cfr. art. 9a cpv. 1 lett. f Las). Sulla necessità, al

fine di aver diritto a percepire le prestazioni assistenziali, del domicilio

nel Cantone si veda la STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 e rinvii.

Il fatto, poi, che le

sorelle della ricorrente risiedano in Svizzera nemmeno è determinante:

decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava il centro di interessi di RI

1 è, semmai, il luogo in cui si trovava la figlia, __________, nata nel 2008 e

che tra maggio 2016 e dicembre 2019 aveva tra gli otto e gli undici anni (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016

consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Per

completezza, con riferimento ad eventuali amici o conoscenze, va osservato che

non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede.

In

proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il

Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia

una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05

dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid.

2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:

" (…) la

vicinanza alla frontiera, specialmente nel __________, e la grande mobilità non

possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Con riferimento alla minore,

il TCA constata che dal Rapporto della Polizia __________ si evince che “da

informazioni assunte la figlia va a scuola in Italia e dorme sempre in Italia

presso la madre della RI 1, ad eccezione di alcuni fine settimana”, ciò che

il patrocinatore della ricorrente, in particolare con replica del 12 maggio

2021 ha contestato.

Al

riguardo va posta in evidenza la circostanza che, in occasione dell’incontro

tenutosi il 13 gennaio 2020 presso gli uffici dello IAS, la ricorrente non

aveva mosso alcuna censura al fatto che terzi avessero dichiarato che la figlia

frequentava la scuola e dormiva in Italia, dalla nonna materna. Nemmeno aveva

fatto alcun accenno ad un eventuale rientro serale di __________ all’abitazione

di __________, parlando, anzi, al singolare nel riferire che, da parte sua, “(…)

dormiva nell’appartamento a __________ magari alla sera arrivava un po’ più

tardi ed andava a dormire subito (…)”.

Nemmeno

in sede di reclamo, RI 1 ha preteso che quotidianamente la figlia rientrava in

Canton Ticino. Ella, anzi, ha evidenziato che nel 2020 i consumi di elettricità

per l’appartamento di __________ sono stati maggiori, rispetto a quelli

precedentemente registrati, anche “per il trasferimento di mia figlia __________”,

ciò che, semmai, depone in favore del fatto che precedentemente la figlia risiedesse

in Italia, e meglio, d’un lato, comunque vicino al padre ed ex compagno della

ricorrente, domiciliato a __________ (provincia di __________, in modo che figlia

e genitore potessero vedersi) e, d’altro lato, presso i nonni materni, ciò che

permetteva ad RI 1 di non “pregiudicare il [mio] diritto di visita” alla

figlia, dal momento che la ricorrente era anch’ella, per suo stesso dire,

spesso dai propri genitori.

In sede ricorsuale, il

legale di RI 1 ha rilevato che, essendo quest’ultima “separata dal compagno

il quale risiede in Italia, (…) la figlia __________, per metà del proprio

tempo, deve comunque stare dal padre (se vi è un accordo in tal senso tra i

genitori)” e che, quindi, “la scelta di iscrivere la figlia in Italia

anziché in Svizzera risiedeva all’epoca in evidenti ragioni di opportunità,

ossia quella di garantire un effettivo diritto di visita al padre”,

riferendo, altresì, che __________ faceva rientro a __________ “la sera

quando non risiede dal padre” e rilevando che “peraltro l’assegno

familiare è dovuto anche se il figlio risiede all’estero e ciò in virtù

dell’art. 4 cpv. 3 legge Lafam”.

Con

la replica di data 12 maggio 2021, invece, l’avv. RA 1 ha riferito che __________,

allorquando frequentava la scuola in Italia, a __________, rincasava “la

sera con la madre presso la residenza di quest’ultima in Svizzera”.

Nell’ambito delle

assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel

senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un

assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora

l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.2.STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF

8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

L’Alta Corte, in una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per prassi invalsa

il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse

in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid.

5.2 pag. 594 seg.)”.

In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid.

6 il TF ha poi specificato che, in effetti, le nuove

spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori

riflessioni.

Questa Corte rileva, in primo

luogo, che il preteso rientro serale di __________ a __________ contrasta con le

iniziali dichiarazioni rese dalla ricorrente, cui deve essere data priorità.

Secondariamente è, peraltro, poco

verosimile (cfr. per un caso analogo STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019,

consid. 2.4., confermata dall’Alta Corte con STF 8C_163/2019 del 5 settembre

2019) che ogni mattina una bambina di 10 anni circa, considerato che __________

è nata nel 2008, effettuasse la trasferta __________ - __________ (distanti, a

seconda del percorso 20-25 chilometri, con inizio lezioni ore 07:55; cfr. https://__________).

Il TCA ritiene che nemmeno __________,

quindi, tra maggio 2016 e dicembre 2019 era domiciliata a __________, bensì in

Italia.

L’amministrazione ha giustamente

sottolineato che “i figli che di fatto risiedono all’estero non solo non

possono essere inclusi nell’unità di riferimento (art. 4d cpv. 1 Laps), ma

ovviamente neppure possono dare diritto alle prestazioni in oggetto”, di

modo che il diritto all’assegno per ___________ andrebbe, comunque, negato.

Ciò, in particolare, ritenuto che gli assegni integrativi sono proprio

destinati a coprire in modo selettivo, i costi aggiuntivi del figlio fino ai 15

anni (art. 47 e 48 Laf; STCA 39.2011.6 del 21 maggio 2012 e STCA 39.2014.5 del

29 settembre 2014).

Del resto, qualora, per mera

ipotesi di lavoro, si volesse ritenere RI 1 effettivamente domiciliata a __________

tra maggio 2016 e dicembre 2019 e la di lei figlia, invece, in Italia, la

ricorrente non avrebbe, comunque, avuto diritto a percepire gli assegni,

ritenuto, in particolare, che non avrebbe adempiuto la condizione dell’almeno

parziale coabitazione con la minore (art. 47 cpv. 1 lett. b Laf).

Se

ne deve concludere che da un profilo oggettivo, RI 1 ha effettivamente

percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo maggio

2016 – dicembre 2019.

La Cassa, essendo date le

premesse della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.6) poteva, di

conseguenza, emettere la decisione di restituzione.

Nel calcolo volto a determinare

l’importo che la ricorrente è chiamata a restituire, l’amministrazione ha

tenuto conto, d’un lato, degli assegni integrativi percepiti dalla medesima tra

maggio 2016 e dicembre 2018 (fr. 563.- mensili per 32 mesi), pari a totali fr.

18'016.-, e tra gennaio e dicembre 2019 (fr. 569.- per 12 mesi), di complessivi

fr. 6'828.- e di quanto RI 1 avrebbe avuto diritto a percepire, vale a dire,

alla luce di quanto suesposto, nulla. Ne è risultato un saldo a favore della

resistente di fr. 24'844.-.

L’importo chiesto in restituzione

(fr. 24’844.-), è rimasto incontestato nel suo ammontare, corrisponde agli AFI incassati

nel periodo menzionato ed in concreto non presta fianco a critiche.

La decisione su reclamo del

Considerandi

2.

marzo 2021 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

In ambito di prestazioni familiari cantonali,

per quanto concerne la procedura dinanzi

al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 12 aprile 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni familiari cantonali per

le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è

esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti