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Decisione

39.2021.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 novembre 2021Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va

sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e

quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo

8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari,

il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In

particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore

che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi

effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito

spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale

federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).

Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il

rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora

versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui

erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti

e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014,

consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo

dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni

familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può

informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano

utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di

confermare per iscritto l’inoltro degli assegni. Se l’avente diritto non lo fa,

la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo,

esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del

27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über

die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010,

a proposito degli art. 8 e 9 LAFam, rilevano in particolare

quanto segue:

" Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen dasselbe Ziel der

kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und Familienzulagen. Indessen

unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die Zivilrechtliche Bestimmung

einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt, während die

öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren kantonalen

Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI,

79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER,

welche die Bestimmung als verfehlt betrachtet).

Dass öffentlich-rechtlich

– eben in Art. 8 FAMZG – eine zwingende kumulative Ausrichtung der

(bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags

vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB bestehende Befugnis des Zivilgerichts

ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen

Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit ist ausgeschlossen, dass

zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine Familienzulage an den

Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die Familienzulage in jedem

Fall zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag bezahlt werden. Nicht ausgeschlossen ist

indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung des Unterhaltsbeitrags zu

erreichen (dazu N 13)."

(…).

d) Ergebnis: Voraussetzung

für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die

Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen

dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse

welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind

handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage

ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson

(Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater verwendet die Familienzulage

nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In

der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die

massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die

Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern

dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich

werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um

Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten

(dazu Art. 8 FamZG).

(…).

Die für die Ausrichtung der Familienzulagen

zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine

Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin

zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die

«Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage

der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht

gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der

anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42

ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49

ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG;

vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung

der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu

Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach

einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht

bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N

72 ff.)." (pag. 169; 174-175)

2.6. Nella presente fattispecie dalla

documentazione agli atti emerge che il 27 settembre 2011 il Pretore Aggiunto di

__________ ha deciso:

" Con

effetto immediato RI 1 è obbligato a versare nelle mani di __________ un

contributo alimentare mensile per il figlio __________ anticipatamente entro il

5 di ogni mese:

- di

CHF 800.00 per i mesi ottobre-novembre-dicembre 2011;

- di

CHF 850.00 per i mesi gennaio-febbraio-marzo 2012;

- di

CHF 950.00 a partire dal mese di aprile 2012 fino al raggiungimento della

maggiore età.

Ai summenzionati importi si aggiungono CHF

200.- di AF.” (Doc. 1 2/4)

L’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (USSI), il 25 giugno 2020, ha accolto la domanda di

anticipo della pensione alimentare inoltrata il 28 gennaio 2020 dalla madre di __________

Considerandi

in nome e per conto di quest’ultimo con effetto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno

2021.

L’importo anticipato è stato limitato a fr. 700.-- mensili,

corrispondente al massimo autorizzato dall’art. 4 del Regolamento concernente

l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, con la

precisazione che “nei confronti dell’obbligato procederemo comunque per

l’incasso dell’intera pensione dovuta; eventuali eccedenze che fossero

incassate le saranno rimborsate” (cfr. doc. 2 2/5).

In effetti l’USSI, il 25

maggio 2021, ha indicato, da un lato, che la madre di __________ “beneficia

di anticipo alimenti, versati nel seguente modo: CHF 700.00 ogni inizio mese,

CHF 250.00 versati ogni mese nell’ambito del riversamento dell’eccedenza (dopo

che abbiamo incassato gli alimenti da parte del signor RI 1)”.

Dall’altro, che “la

beneficiaria ha il diritto di estendere la richiesta di anticipo alimenti e nel

corso del mese di giugno 2021 sarà emessa la nuova decisione per il periodo

01.07.2021

– 30.06.2022” (cfr. doc. 2 1/5; 2 5/5).

L’11 maggio 2021 __________

ha chiesto alla Cassa di “subentrare al signor RI 1 per il pagamento degli

assegni familiari a favore di __________ a partire dal mese di marzo 2021; l’assegno

di febbraio 2021 è stato versato solo il 10.03.2021!” (cfr. doc. 1 1/4)

Con decisione del 2 giugno

2021.

la Cassa, per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio

2023, ha riconosciuto il ricorrente quale titolare del diritto agli assegni

familiari a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo versamento debba

avvenire direttamente sul conto corrente bancario della madre (cfr. doc. 4;

consid. 1.1.).

Con ulteriore decisione

del 2 giugno 2021 l’amministrazione ha comunicato alla madre di __________

l’emanazione del provvedimento appena menzionato e ha specificato che “per

contro, la nostra Cassa non è competente a determinarsi e ad intervenire in

caso di vertenze che riguardano importi pregressi, vale a dire per assegni

familiari già liquidati precedentemente la richiesta di versamento a terzi

(fino al 31 maggio 2021); simili vertenze dovranno semmai essere risolte in

sede civile” (cfr. doc. 3 1/2).

La decisione emessa il 2

giugno 2021 nei confronti dell’insorgente è stata confermata con decisione su

opposizione del 27 luglio 2021. La Cassa, nella stessa, ha rilevato, in primo

luogo, che gli assegni familiari non vengono versati alla destinataria in

aggiunta al contributo alimentare, come invece stabilito dall’art. 8 LAFam e,

in secondo luogo, che l’incasso dei contributi di mantenimento per __________ avviene

tramite il Servizio rette, anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. doc. A1; consid.

1.3

).

Il ricorrente ha

contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere in buona sostanza

di non riversare più gli assegni familiari alla madre di suo figlio, poiché

sostiene da solo tutte le spese riguardanti __________ (cfr. doc. I; V; consid.

1.2

; 1.4.; 1.6.).

2.7

In concreto è incontestato

che il ricorrente è il titolare del diritto agli assegni familiari a favore del

figlio __________, nato il __________ 2007, in applicazione dell'art. 7 cpv. 1

lett. a LAFam (cfr. doc. 3 1/2).

Litigiosa è la questione

relativa al versamento degli assegni familiari alla madre di __________ a far

tempo dal 1° giugno 2021.

Come visto, da un lato, ai

sensi dell'art. 8 LAFam gli aventi diritto tenuti a pagare

contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una

convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi (cfr.

consid. 2.2.).

Dall’altro, se

contrariamente a quanto disposto dall’art. 8 LAFam gli assegni familiari non

vengono corrisposti correttamente (ad esempio in caso di ritardo, anche di poco

conto) al genitore con cui vive il figlio, si deve concludere che gli AF non

sono impiegati per provvedere alle necessità della persona a cui sono

destinati. Il versamento a terzi deve, di conseguenza, essere autorizzato senza

particolari accertamenti, segnatamente non va appurato se il genitore che ha

chiesto il versamento a terzi impieghi effettivamente l’importo degli assegni

per far fronte ai bisogni del figlio (cfr. consid. 2.2.-2.5.).

Nel caso di specie dalla

richiesta di versamento a terzi interposta dalla madre di __________ si evince

che RI 1 ha corrisposto l’assegno familiare per febbraio 2021 il 10 marzo 2021

(cfr. doc. 1 1/4), ossia in contrasto con quanto previsto nel settembre 2011 dal

Pretore Aggiunto, conformemente all’art. 8 LAFam, e meglio che l’insorgente è

tenuto a versare in modo anticipato entro il 5 di ogni mese il contributo

alimentare di fr. 950.-- al mese al quale va aggiunto l’AF di fr. 200.-- (cfr.

doc. 1 2/4; consid. 2.6.).

Il ricorrente stesso del

resto ha dichiarato, già in sede di opposizione e in seguito nel ricorso (cfr.

doc. 5 1/15; I), di aver deciso di non corrispondere più gli assegni familiari

alla mamma di __________.

In simili condizioni a

ragione la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il

versamento degli assegni familiari direttamente alla madre di __________ (cfr.

STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011), a

prescindere dalla questione di sapere se in casu vi siano o meno dei validi

motivi per i quali gli assegni familiari non vengono versati come previsto

dall’art. 8 LAFam (cfr. consid. 2.3.; DTF 144 V 35 consid. 5.3.2.2.)

__________, d’altronde,

riceve la pensione alimentare per __________ tramite il Servizio rette,

anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. consid. 2.6.).

Questo Tribunale ha preso

atto di quanto affermato dal ricorrente, ovvero che provvede da solo a far

fronte a tutte le spese riguardanti il figlio e che la madre non paga alcunché

(cfr. doc. 5 1/15; I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).

In proposito va, tuttavia,

sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire

che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio o al genitore affidatario

e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio.

In effetti non spetta all’amministrazione

né al TCA trattare le controversie tra i genitori sull'uso specifico degli

assegni familiari.

Questo aspetto è di

competenza dell’Autorità regionale di protezione o del Giudice civile nel caso

di richiesta di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC).

La decisione su

opposizione del 27 luglio 2021 deve, pertanto, essere confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 31 agosto 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di assegni familiari secondo la LAFam, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti