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Decisione

39.2021.3

Ricorrente afferma di non più corrispondere AF a madre di suo figlio. Rettamente dunque la Cassa ha autorizzato versamento AF (di cui è titolare il padre) direttamente a madre. Non spetta a Cassa o a TCA trattare liti tra genitori circa uso AF. Competenza ARP o Giudice civile

29 novembre 2021Italiano24 min

dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni

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Raccomandata

Incarto

n.

39.2021.3

rs

Lugano

29 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 2 giugno

2021 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito, da una parte, che titolare del

diritto agli assegni familiari di fr. 200.-- mensili a favore di __________,

nato il __________ 2007, per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2013 al 28

febbraio 2023 è il padre, RI 1.

Dall’altra, che il

versamento degli assegni a far tempo dal 1° giugno 2021 sarebbe stato da

effettuare direttamente alla madre, __________ (cfr. doc. 4).

1.2. Contro la decisione del 2

giugno 2021 RI 1, il 15 giugno 2021, ha interposto opposizione, asserendo di

non corrispondere più l’importo di fr. 200.-- alla madre di suo figlio, in

quanto, da un lato, la stessa non deve più far fronte ai costi dell’istituto __________.

Dall’altro, __________ a mezzogiorno mangia alla mensa della scuola __________,

per cui la madre non ha alcuna spesa.

L’opponente ha precisato

di avere del resto pagato per il figlio, in particolare, la retta della __________

e il support post scuola per complessivi fr. 81’808, le divise, i test

Covid-19, il soggiorno di sei settimane a __________ in __________, mentre la

madre “non paga MAI niente (neanche con i soldi del papà), ma quel

che è peggio che si attiva concretamente nell’impedire che mio figlio

abbia la vita cui ha diritto di avere (…)” (cfr. doc. 5 1/15).

1.3. Con decisione su opposizione

del 27 luglio 2021 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 2 giugno

2021, evidenziando:

" (…)

1. Il versamento

degli assegni familiari non avviene nei confronti della destinataria, in

aggiunta al contributo alimentare come stabilito dall’art. 8 LAFam;

2. L’incasso dei

contributi di mantenimento per il figlio __________ avviene tramite l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento (Servizio rette, anticipi e recuperi).

(…)” (Doc. A1)

1.4. Contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2021 RI 1 ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha ribadito di sostenere tutte le spese riguardanti

il figlio __________, comprensive della retta della Scuola __________ dove il

figlio si ferma anche a pranzo e gli ulteriori costi connessi all’istituto,

precisando di avere contratto dei debiti per pagare l’anno scolastico 2021/2022

presso la __________ (fr. 46'305).

Egli

ha nuovamente evidenziato che la madre di __________ non contribuisce al

pagamento delle spese (cfr. doc. I).

1.5. Nella

sua risposta del 23 settembre 2021 la Cassa ha proposto di respingere il

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 12 ottobre 2021 il ricorrente

ha prodotto della documentazione e ha asserito che “è sempre solo il

sottoscritto a pagare per suo figlio __________ TUTTO QUANTO: vestiti,

scuola, divertimenti, lavando settimanalmente i vestititi di suo figlio, e via

dicendo ..” (cfr. doc. V+1/5).

1.7. l doc. V + 1/5, il 14 ottobre

2021, sono stati inviati all’amministrazione per osservazioni (cfr. doc. VI).

La parte resistente è,

tuttavia, rimasta silente.

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, con

effetto dal 1° giugno 2021, ha ordinato il versamento degli assegni familiari,

di cui è titolare il ricorrente a favore del figlio __________, a terzi, e

meglio alla madre di quest’ultimo.

2.2. L'art. 2

della legge federale sugli assegni familiari, (LAFam) del 24 marzo 2006 (stato al

1° gennaio 2021), riguardante la definizione e gli scopi degli assegni

familiari, prevede che “gli assegni familiari sono prestazioni in denaro,

uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario

rappresentato da uno o più figli”.

L'art. 7 LAFam, relativo

al concorso di diritti, stabilisce che:

" 1Qualora

più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in

virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta,

nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;

b. la persona

che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;

c. la persona

presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino

alla maggiore età;

d. la persona

cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di

domicilio del figlio;

e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2Se i diritti agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il

secondo avente diritto ha diritto all'importo per

il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro

Cantone."

L’art. 8 LAFam enuncia

che:

" Gli aventi

diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una

sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai

contributi."

Per

quanto attiene al "versamento a terzi", l'art. 9 LAFam, precisa che:

" 1Qualora

gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della

persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere

che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,

anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può

essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20

capoverso 1 LPGA."

La Commissione della

sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nel suo Rapporto

complementare dell'8 settembre 2004 sull' "Iniziativa parlamentare /

Prestazioni familiari" (cfr. FF 2004 pag. 6101) ha così commentato l’art.

9 LAFam:

" Questa

disposizione si prefigge di garantire che gli assegni familiari siano effettivamente

destinati al mantenimento del figlio. A tal fine, è reso possibile il

versamento a un terzo (la persona o l'autorità che provvede al figlio oppure al

figlio maggiorenne medesimo).

A questo riguardo si stabilisce una deroga alla LPGA: l'articolo

20 capoverso 1 LPGA consente infatti il versamento a terzi solo se il figlio

dipende dall'assistenza pubblica o privata. Questa condizione non è prevista da

alcuna legge cantonale e nemmeno pare opportuna la sua introduzione. Il testo

proposto corrisponde all'attuale versione dell'articolo 14 capoverso 3 LAF.

In determinati casi, gli assegni per i giovani in formazione

possono essere versati direttamente ai figli maggiorenni. Tale soluzione appare

indicata soprattutto se sussiste una tensione tra gli interessati oppure se i

titolari dell'obbligo di mantenimento non provvedono alle rispettive

prestazioni." (FF 2004 p. 6123)

2.3. In una sentenza

8C_123/2011, 8C_132/2011 del 31 maggio 2011 consid. 6 il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Contrariamente

a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'art. 9 cpv. 1 LAFam si applica solo

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

del figlio ai sensi dell'art. 2 LAFam, ciò che dev'essere tuttavia dimostrato.

Un versamento degli assegni al padre (n.d.r.: che in quel caso di specie aveva

contestato che dall’agosto 2009 non era più considerato titolare degli AF a

favore del figlio maggiorenne) potrebbe pertanto entrare in linea di conto

soltanto se la madre, comprovatamente, non facesse beneficiare il figlio degli

assegni di formazione percepiti. (…)”

Inoltre l’Alta Corte,

riguardo all’introduzione dell’art. 8 LAFam, ha sottolineato:

" (…) il legislatore intendeva appunto chiarire la questione di sapere se

gli assegni familiari dovessero essere versati in aggiunta ai contributi

alimentari o meno, la LAFam essendo su questo punto lex specialis, prioritaria

rispetto al Codice civile svizzero (CC)"

Con sentenza 8C_464/2017

del 20 dicembre 2017, pubblicata in DTF 144 V 35 del 20 dicembre 2017, peraltro

citata dall’amministrazione (cfr. doc. A1), l’Alta Corte ha osservato che, rispetto

all’art. 285 vcpv. 2 CC valido sino al 31 dicembre 2016, l’art. 8 LAFam

costituiva una lex specialis (cfr. STF 8C_123/2011 del 31 maggio 2011 consid.

6), laddove l’art. 285 vcpv. 2 CC prevedeva, diversamente dall’art. 8 LAFam,

che gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe

prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al

mantenimento, erano pagate in aggiunta al contributo, salvo diversa

disposizione del giudice. Dal 1° giugno 2017 il nuovo art. 285a cpv. 1 CC enuncia

unicamente che gli assegni familiari che vengono versati al genitore tenuto al

mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento in

conformità a quanto disposto dall’art. 8 LAFam.

In quella sentenza il

Tribunale federale ha poi ricordato che ai sensi dell’art. 20 LPGA le

prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un

terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei

riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se il beneficiario

non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello

delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di

utilizzarle a questo scopo e se egli stesso (lett. a) o le persone per cui deve

provvedere dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui

alla lettera a (lett. b).

L’art. 9 LAFam prevede che

qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità

della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale

può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 cpv. 1

LPGA, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

L'art. 9 cpv. 1 LAFam – a

differenza dell’art. 20 LPGA – non si riferisce alla copertura del

mantenimento, bensì all’impiego degli assegni familiari per provvedere alle

necessità della persona cui sono destinati.

Avendo, ai sensi dell’art.

2 LAFam, gli assegni lo scopo di compensare

parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli, tali

“necessità” coincidono, di regola, con la parziale copertura dei costi di

mantenimento del figlio. Non è tuttavia necessario, in ambito di assegni

familiari, fare espresso riferimento alle prestazioni pecuniarie tese al

mantenimento in quanto è possibile che gli assegni vengano richiesti da parte

di persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti del minore.

Oltre a quanto previsto

dall’art. 9 cpv. 1 LAFam in relazione al versamento a terzi, l’Alta Corte ha

rilevato il CC contempla una disposizione analoga in materia di adempimento degli

obblighi di mantenimento, e meglio l’art. 291 CC, ai sensi del quale se i

genitori trascurano tali doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai

loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del

rappresentante legale del figlio. In tal caso, la trascuratezza degli obblighi

di mantenimento è una condizione indispensabile per l’applicazione del citato

disposto, mentre secondo l'art. 9 cpv. 1 LAFam è sufficiente che gli assegni

familiari non vengano utilizzati per le necessità della persona a cui sono

destinati.

La negligenza ai sensi

dell'art. 291 del CC sussiste, quindi, già se il contributo di mantenimento non

viene pagato ripetutamente o non viene pagato in tempo, indipendentemente dal

motivo. Non vi è alcuna ragione per dare una diversa interpretazione all’art. 9

LAFAm. Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento, come gli assegni

familiari, devono essere versati alla persona che ha la responsabilità di

garantire che siano utilizzati per il mantenimento o le necessità di colui a

cui sono destinati.

Qualora il figlio viva con

il genitore affidatario, l’Alta Corte ha stabilito che gli assegni familiari

devono essere considerati come non impiegati per provvedere alle necessità

della persona cui sono destinati dal momento in cui - in violazione di quanto

disposto dall’art. 8 LAFam - non vengono trasmessi al genitore cui è affidato

il minore.

Se la persona a cui sono

destinati gli assegni familiari, o il suo rappresentante legale, può provare

che colui che ha diritto a percepire gli assegni non li trasmette, il

versamento a terzi deve essere approvato senza ulteriori indugi. Lo scopo della

norma in esame non è, infatti, quello di esigere un esame preliminare da parte

dell’amministrazione circa l’impiego del denaro in questione corrispondente ai

bisogni, mirando gli artt. 8 e 9 LAFam a garantire che gli assegni familiari

siano trasmessi o versati ai figli o al genitore affidatario. Gli accertamenti

relativi a un uso adeguato degli assegni familiari spettano piuttosto

all’autorità di protezione dei minori.

Non è quindi rilevante,

dal profilo dell’art. 9 LAFam, il motivo per il quale gli assegni familiari non

siano versati conformemente all’art. 8 LAFam. L’ordine di versamento a terzi

può del resto intervenire anche in caso di ritardi poco conto. Non è compito

delle Casse, rispettivamente dei Tribunali chiamati a pronunciarsi sulle

richieste di versamento a terzi chinarsi sui conflitti tra i genitori in relazione

all’utilizzo effettivo degli assegni famigliari.

Al riguardo cfr. pure la

STF 5A_782/2019 del 15 giugno 2020 consid. 3.3.

2.4. L'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), nelle Direttive concernenti la legge federale

sugli assegni familiari (DAFam), nella versione del 1° gennaio 2021, a pag.

49-50, marginale 246 a proposito dell'art. 9 della legge, prevede che:

" La persona

che auspica il versamento a terzi deve presentare una domanda alla CAF che

corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo. Di norma, il

versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di

lavoro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versamento a terzi

chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente

dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S.

Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).

Esempio

L’ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a

quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei. Il

mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari alla persona che si

occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:

– un documento in cui il servizio incaricato dell’incasso degli

alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono

versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto;

– estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono

effettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.

Se il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni familiari

è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a

meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri di aver effettuato

Fatti

i pagamenti correttamente. Nel corso della procedura, di regola il pagamento va

sospeso. Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e

quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo

8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari,

il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In

particolare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore

che ha l’autorità parentale e richiede il versamento a terzi impieghi

effettivamente gli assegni per soddisfare i bisogni del figlio. Questo compito

spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale

federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).

Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il

rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni familiari non ancora

versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui

erano destinati, la domanda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti

e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014,

consid. 5, e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di San Gallo

dell’8 giugno 2016, consid. 2.3). Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni

familiari al genitore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può

informarlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano

utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di

confermare per iscritto l’inoltro degli assegni. Se l’avente diritto non lo fa,

la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo,

esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del

27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.5. In dottrina U. Kieser e M. Reichmuth, in "Bundesgesetz über

die Familienlagen". Ed. Dike Verlag AG, Zurigo-San Gallo 2010,

a proposito degli art. 8 e 9 LAFam, rilevano in particolare

quanto segue:

" Art. 285 Abs. 2 ZGB und Art. 8 FamZG verfolgen dasselbe Ziel der

kumulativen Ausrichtung von Unterhaltsbeiträgen und Familienzulagen. Indessen

unterscheiden sich die beiden Bestimmungen, weil die Zivilrechtliche Bestimmung

einen anderen Entscheid des Zivilgerichts zulässt, während die

öffentlich-rechtliche Bestimmung dies (im Gegensatz zu früheren kantonalen

Bestimmungen des Familienzulagenrechts; dazu SCHAEPPI,

79) nicht vorsieht (kritisch zu Art. 8 FamZG WIDMER,

welche die Bestimmung als verfehlt betrachtet).

Dass öffentlich-rechtlich

– eben in Art. 8 FAMZG – eine zwingende kumulative Ausrichtung der

(bundesrechtlichen; dazu N 8 f.) Familienzulagen und des Unterhaltsbeitrags

vorgesehen ist, engt die nach Art. 285 abs. 2 ZGB bestehende Befugnis des Zivilgerichts

ein. Denn dieses Gericht hat Jedenfalls die (zwingenden) öffentlich-rechtlichen

Bestimmungen zu berücksichtigen. Damit ist ausgeschlossen, dass

zivilrichterlich bestimmt wird, dass eine Familienzulage an den

Unterhaltsbeitrag angerechnet wird; vielmehr muss die Familienzulage in jedem

Fall zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag bezahlt werden. Nicht ausgeschlossen ist

indessen, auf dem zivilrechtlichen Weg eine Änderung des Unterhaltsbeitrags zu

erreichen (dazu N 13)."

(…).

d) Ergebnis: Voraussetzung

für die Auszahlung der Familienzulage an Dritte bildet es, dass die

Familienzulagen nicht «für die Bedürfnisse» verwendet werden. Um das Vorliegen

dieser Voraussetzung zu klären, ist zunächst zu bestimmen, auf die Bedürfnisse

welcher Person abzustellen ist. Dabei kann es sich entweder direkt um das Kind

handeln (Anwendungsfall: Der verheiratete Vater verwendet die Familienzulage

ausschliesslich für eigene Bedürfnisse) oder um eine Drittperson

(Anwendungsfall: Der nicht verheiratete Vater verwendet die Familienzulage

nicht dazu, sie der Mutter, welche die elterliche Sorge hat, zuzuwenden). In

der Folge ist zu klären, ob die Familienzulage so verwendet wird, dass sie die

massgebenden «Bedürfnisse» nicht deckt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die

Bedürfnisse nicht zwingend in einer Unterhaltsdeckung bestehen müssen, sondern

dass gegebenenfalls auch andere Bedürfnisse zu berücksichtigen sind; freilich

werden die Unterhaltsbedürfnisse dort im Vordergrund stehen, wo es sich um

Familienzulagen handelt, welche ergänzend zu Unterhaltsbeiträgen hinzutreten

(dazu Art. 8 FamZG).

(…).

Die für die Ausrichtung der Familienzulagen

zuständige Familienausgleichskasse klärt ab, ob die Voraussetzungen für eine

Auszahlung an die (Antrag stellende) Drittperson erfüllt sind. Sie hat mithin

zu entscheiden, ob die tatsächliche Verwendung der Familienzulagen die

«Bedürfnisse» dieser Person verletzt. Bejaht sie dies, ist die Familienzulage

der betreffenden Drittperson auszurichten. In verfahrensrechtlicher Hinsicht

gilt das Untersuchungsprinzip (dazu Art. 43 ATSG); es ist der

anspruchsberechtigten Person das rechtliche Gehör zu gewähren (dazu Art. 42

ATSG); die Familienausgleichskasse hat eine Verfügung zu erlassen (Art. 49

ATSG; zur Parteistellung der anspruchsberechtigten Person vgl. Art. 34 ATSG;

vgl. allgemein KIESER 2009a, Art. 20 N 16 ff.).

Zu erinnern ist daran, dass eine Drittauszahlung

der Familienzulage allenfalls bestehende Meldepflichten nicht aufhebt (dazu

Art. 1 N 76 ff.). Besondere Schwierigkeiten entstehen im Übrigen, wenn nach

einer erfolgten Drittauszahlung eine Rückerstattung einer (zu Unrecht

bezogenen) Familienzulage erfolgen muss (vgl. dazu Art. 25 ATSG sowie Art. 1 N

72 ff.)." (pag. 169; 174-175)

2.6. Nella presente fattispecie dalla

documentazione agli atti emerge che il 27 settembre 2011 il Pretore Aggiunto di

__________ ha deciso:

" Con

effetto immediato RI 1 è obbligato a versare nelle mani di __________ un

contributo alimentare mensile per il figlio __________ anticipatamente entro il

5 di ogni mese:

- di

CHF 800.00 per i mesi ottobre-novembre-dicembre 2011;

- di

CHF 850.00 per i mesi gennaio-febbraio-marzo 2012;

- di

CHF 950.00 a partire dal mese di aprile 2012 fino al raggiungimento della

maggiore età.

Ai summenzionati importi si aggiungono CHF

200.- di AF.” (Doc. 1 2/4)

L’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento (USSI), il 25 giugno 2020, ha accolto la domanda di

anticipo della pensione alimentare inoltrata il 28 gennaio 2020 dalla madre di __________

Considerandi

in nome e per conto di quest’ultimo con effetto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno

2021.

L’importo anticipato è stato limitato a fr. 700.-- mensili,

corrispondente al massimo autorizzato dall’art. 4 del Regolamento concernente

l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, con la

precisazione che “nei confronti dell’obbligato procederemo comunque per

l’incasso dell’intera pensione dovuta; eventuali eccedenze che fossero

incassate le saranno rimborsate” (cfr. doc. 2 2/5).

In effetti l’USSI, il 25

maggio 2021, ha indicato, da un lato, che la madre di __________ “beneficia

di anticipo alimenti, versati nel seguente modo: CHF 700.00 ogni inizio mese,

CHF 250.00 versati ogni mese nell’ambito del riversamento dell’eccedenza (dopo

che abbiamo incassato gli alimenti da parte del signor RI 1)”.

Dall’altro, che “la

beneficiaria ha il diritto di estendere la richiesta di anticipo alimenti e nel

corso del mese di giugno 2021 sarà emessa la nuova decisione per il periodo

01.07.2021

– 30.06.2022” (cfr. doc. 2 1/5; 2 5/5).

L’11 maggio 2021 __________

ha chiesto alla Cassa di “subentrare al signor RI 1 per il pagamento degli

assegni familiari a favore di __________ a partire dal mese di marzo 2021; l’assegno

di febbraio 2021 è stato versato solo il 10.03.2021!” (cfr. doc. 1 1/4)

Con decisione del 2 giugno

2021.

la Cassa, per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio

2023, ha riconosciuto il ricorrente quale titolare del diritto agli assegni

familiari a favore di __________, ma ha stabilito che il relativo versamento debba

avvenire direttamente sul conto corrente bancario della madre (cfr. doc. 4;

consid. 1.1.).

Con ulteriore decisione

del 2 giugno 2021 l’amministrazione ha comunicato alla madre di __________

l’emanazione del provvedimento appena menzionato e ha specificato che “per

contro, la nostra Cassa non è competente a determinarsi e ad intervenire in

caso di vertenze che riguardano importi pregressi, vale a dire per assegni

familiari già liquidati precedentemente la richiesta di versamento a terzi

(fino al 31 maggio 2021); simili vertenze dovranno semmai essere risolte in

sede civile” (cfr. doc. 3 1/2).

La decisione emessa il 2

giugno 2021 nei confronti dell’insorgente è stata confermata con decisione su

opposizione del 27 luglio 2021. La Cassa, nella stessa, ha rilevato, in primo

luogo, che gli assegni familiari non vengono versati alla destinataria in

aggiunta al contributo alimentare, come invece stabilito dall’art. 8 LAFam e,

in secondo luogo, che l’incasso dei contributi di mantenimento per __________ avviene

tramite il Servizio rette, anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. doc. A1; consid.

1.3.).

Il ricorrente ha

contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere in buona sostanza

di non riversare più gli assegni familiari alla madre di suo figlio, poiché

sostiene da solo tutte le spese riguardanti __________ (cfr. doc. I; V; consid.

1.2.; 1.4.; 1.6.).

2.7

In concreto è incontestato

che il ricorrente è il titolare del diritto agli assegni familiari a favore del

figlio __________, nato il __________ 2007, in applicazione dell'art. 7 cpv. 1

lett. a LAFam (cfr. doc. 3 1/2).

Litigiosa è la questione

relativa al versamento degli assegni familiari alla madre di __________ a far

tempo dal 1° giugno 2021.

Come visto, da un lato, ai

sensi dell'art. 8 LAFam gli aventi diritto tenuti a pagare

contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una

convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi (cfr.

consid. 2.2.).

Dall’altro, se

contrariamente a quanto disposto dall’art. 8 LAFam gli assegni familiari non

vengono corrisposti correttamente (ad esempio in caso di ritardo, anche di poco

conto) al genitore con cui vive il figlio, si deve concludere che gli AF non

sono impiegati per provvedere alle necessità della persona a cui sono

destinati. Il versamento a terzi deve, di conseguenza, essere autorizzato senza

particolari accertamenti, segnatamente non va appurato se il genitore che ha

chiesto il versamento a terzi impieghi effettivamente l’importo degli assegni

per far fronte ai bisogni del figlio (cfr. consid. 2.2.-2.5.).

Nel caso di specie dalla

richiesta di versamento a terzi interposta dalla madre di __________ si evince

che RI 1 ha corrisposto l’assegno familiare per febbraio 2021 il 10 marzo 2021

(cfr. doc. 1 1/4), ossia in contrasto con quanto previsto nel settembre 2011 dal

Pretore Aggiunto, conformemente all’art. 8 LAFam, e meglio che l’insorgente è

tenuto a versare in modo anticipato entro il 5 di ogni mese il contributo

alimentare di fr. 950.-- al mese al quale va aggiunto l’AF di fr. 200.-- (cfr.

doc. 1 2/4; consid. 2.6.).

Il ricorrente stesso del

resto ha dichiarato, già in sede di opposizione e in seguito nel ricorso (cfr.

doc. 5 1/15; I), di aver deciso di non corrispondere più gli assegni familiari

alla mamma di __________.

In simili condizioni a

ragione la Cassa, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAFam, ha autorizzato il

versamento degli assegni familiari direttamente alla madre di __________ (cfr.

STCA 39.2012.8 del 9 gennaio 2013; STCA 39.2011.5 del 12 dicembre 2011), a

prescindere dalla questione di sapere se in casu vi siano o meno dei validi

motivi per i quali gli assegni familiari non vengono versati come previsto

dall’art. 8 LAFam (cfr. consid. 2.3.; DTF 144 V 35 consid. 5.3.2.2.)

__________, d’altronde,

riceve la pensione alimentare per __________ tramite il Servizio rette,

anticipi e recuperi dell’USSI (cfr. consid. 2.6.).

Questo Tribunale ha preso

atto di quanto affermato dal ricorrente, ovvero che provvede da solo a far

fronte a tutte le spese riguardanti il figlio e che la madre non paga alcunché

(cfr. doc. 5 1/15; I; V; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).

In proposito va, tuttavia,

sottolineato che lo scopo dell’art. 9 LAFam è unicamente quello di garantire

che gli assegni familiari siano corrisposti al figlio o al genitore affidatario

e non quello di verificare se il denaro è utilizzato per i bisogni del figlio.

In effetti non spetta all’amministrazione

né al TCA trattare le controversie tra i genitori sull'uso specifico degli

assegni familiari.

Questo aspetto è di

competenza dell’Autorità regionale di protezione o del Giudice civile nel caso

di richiesta di modifica del contributo alimentare (art. 286 cpv. 2 CC).

La decisione su

opposizione del 27 luglio 2021 deve, pertanto, essere confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 31 agosto 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di assegni familiari secondo la LAFam, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti